Il ruolo di Camera e Senato RIFORMA COSTITUZIONALE

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Il ruolo di Camera e Senato RIFORMA COSTITUZIONALE
RIFORMA
COSTITUZIONALE
Il ruolo di Camera e Senato
La legge costituzionale approvata ha rivisitato profondamente le funzioni proprie dei due
rami del Parlamento, superando il cosiddetto bicameralismo perfetto. Il Parlamento,
infatti, continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma con
composizione diversa e con funzioni in gran parte differenti. La fine della parità tra le due
Camere è sancita dal nuovo articolo 55 della Costituzione.
Per entrambe le Camere, l’art. 55 comma 2 Cost. prevede che le leggi che stabiliscono
le modalità di elezione devono promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. La norma riguarderà, quindi, sia la legge elettorale della Camera (che prevederà
l’elezione diretta dei cittadini) sia quella del Senato (che prevederà l’elezione indiretta o
di secondo grado).
I. Camera dei deputati
Come già in passato, ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione
(art. 55 comma 3 Cost.).
La riforma non modifica in sostanza le competenze della Camera dei deputati, ma attribuisce alla stessa in esclusiva:
— la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo. In sostanza, solo la Camera dei
deputati voterà la fiducia al Governo, superando le questioni che possono derivare dalla
presenza di maggioranze diverse nei due rami del Parlamento;
— la funzione di indirizzo politico;
— la funzione legislativa (di regola le leggi saranno approvate dalla sola Camera dei
depu-tati) e quella di controllo dell’operato del Governo (art. 55 comma 4 Cost.).
Alla Camera sono comunque attribuite anche le nuove competenze del Senato, stabilite
dall’art. 55 Cost. per le quali non è richiamato espressamente il suo concorso, in quanto
titolare della funzione di indirizzo politico e di controllo sull’operato del Governo.
II. Senato della repubblica
Il Senato della Repubblica con la riforma rappresenta le istituzioni territoriali (art. 55
comma 5 Cost.) e non più, come in passato, la Nazione.
Le nuove funzioni del Senato consistono nel:
— raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e concorso all’esercizio
di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione
europea;
— concorso all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione. Il bicameralismo perfetto, con eguali poteri nell’iter legislativo,
continuerà ad esistere solo per le materie più importanti, come le leggi di revisione della
Costituzione, la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le leggi che
determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni
fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
— la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Il nuovo art. 80 Cost. richiama, tral’altro,
espressamente le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza
dell’Italia all’UE tra le leggi per le quali la funzione legislativa è esercitata paritariamente
dalle due Camere;
— la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni. Tali funzioni, inserite per la prima volta nella Costituzione, sono in parte già
presenti nell’ordinamento nazionale;
— la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori;
— concorso all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi
previsti dalla legge;
— concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato.
Inoltre, il Senato:
— può svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documenti all’esame
della Camera (art. 70 u.c. Cost.);
— è competente nell’espressione del parere ai fini, rispettivamente, dell’esercizio del potere sostitutivo del Governo (art. 120) e dello scioglimento del Consiglio regionale e della
rimozione del Presidente della giunta regionale (art. 126).
III. Parlamento in seduta comune
Il Parlamento continuerà a riunirsi in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione (art. 55 comma 6 Cost.), come già previsto in passato.
Dott. Francesca D’Ambrosio