Contributi per gli addetti domestici (E24)

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Contributi per gli addetti domestici (E24)
Contributi per gli addetti domestici (E24)
I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e
all’assistenza personale e familiare (vale a dire, ad esempio, colf o assistenti alle persone
anziane, ma anche altro personale impegnato in lavori domestici) sono deducibili dal
reddito complessivo e trovano indicazione nel rigo E24. Ovviamente, a poter fruire di tale
deduzione sono i datori di lavoro privati.
L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro, da intendere come limite complessivo a
prescindere dal numero dei dipendenti addetti ai servizi domestici per i quali si versano i
contributi.
Erogazioni liberali per il sostenimento del clero cattolico e altre erogazioni liberali a
favore di istituzioni religiose (rigo E25)
Nel rigo E25 trovano indicazione le erogazioni liberali in denaro a favore de:
• l’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
• l’unione italiana chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
• l’ente morale assemblee di Dio in Italia;
• la tavola valdese;
• l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia – Ucebi;
• la Chiesa Evangelica Luterana in Italia – Celi;
• l’Unione Comunità Ebraiche Italiane.
È bene sottolineare che nel sistema fiscale non sono previste ulteriori agevolazioni in
riferimento alle erogazioni ad altri istituti religiosi. Ad esempio, non sono agevolate sia le
erogazioni liberali in denaro a favore della Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova, sia il pagamento dell’imposta Coranica.
Il limite per ciascuna erogazione è pari a 1.032,91 euro. Le diverse disposizioni
prevedono, per la fruizione del beneficio fiscale, il rispetto delle stesse condizioni previste
per le erogazioni al sostenimento del clero cattolico, fissate dal decreto ministeriale del 12
dicembre 1988. In particolare, è necessario conservare la seguente documentazione:
• il bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all’istituzione religiosa
beneficiaria dell’erogazione;
• la quietanza liberatoria rilasciato dallo stesso istituto, dal quale si evinca, tra l’altro,
il nome del donante e l’importo dell’erogazione. La raccolta può anche essere
demandata ad altri enti, istituti o organizzazioni e in tal caso la quietanza deve
indicare la denominazione di chi ha raccolto i fondi;
• in caso di bonifico bancario, la ricevuta rilasciata dall’azienda di credito.
Spese mediche per portatori di handicap (rigo E26)
Il rigo E26 è destinato all’indicazione delle spese mediche e di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai
soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 104/1992 o da loro familiari, pur se
il portatore di handicap non è a carico di quest’ultimo.
Come già illustrato in riferimento ai veicoli per i portatori di handicap, destinatari della
previsione sono i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione. Tale status può essere riconosciuto non soltanto dalla Commissione
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Medica istituita dall’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, ma anche da altre
commissioni mediche pubbliche incaricate di riconoscere l’invalidità civile, di lavoro, etc.
I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi
equiparati sono sempre considerati portatori di handicap e non devono, dunque, sottoporsi
agli accertamenti sanitari da parte delle citate commissioni Mediche, essendo sufficiente la
documentazione rilasciata dai Ministeri competenti.
L’invalidità può essere attestata anche mediante autocertificazione nella quale il soggetto
interessato deve fare riferimento ai precedenti accertamenti sanitari effettuati dai citati
organi abilitati al riconoscimento dell’invalidità.
Nel novero delle spese mediche rientrano anche le spese farmaceutiche (Agenzia delle
Entrate circolare n. 55 del 14 giugno 2001, punto 1.2.1), rispetto alle quali bisogna
rammentare le nuove disposizioni in materia di certificazione (c.d scontrino parlante), di cui
si è detto in riferimento al rigo E1. Le spese di assistenza specifica, invece, sono relative
a:
• l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
• il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o
di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della
persona;
• il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• il personale con la qualifica di educatore professionale ;
• il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero la
documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza deve separatamente annotare le
spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica che sono deducibili, non
essendo ammessa la deduzione per altre tipologie di spesa. Infatti, si rammenta che nei
confronti dei portatori di handicap si ha diritto alla detrazione del 19% delle spese
sostenute nel caso di spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie
e sanitarie, per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento, compresi i
veicoli, e per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e
l’integrazione. In riferimento a tali spese si rinvia ai chiarimenti dei righi E1, E3 ed E4.
Agli stessi approfondimenti, peraltro, deve farsi riferimento nel caso in cui le spese
mediche o di assistenza specifica sono oggetto di un rimborso. Brevemente si rammenta
che se il rimborso avviene per effetto di polizze assicurative i cui premi non sono deducibili
o detraibili, ovvero di polizze i cui premi sono versate da altri (datore di lavoro)
concorrendo a formare il reddito di lavoro dipendente, la deduzione può essere comunque
fruita. Di contro, non danno diritto ad alcun beneficio le spese risarcite dal danneggiante o
da altri per suo conto o rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituito
a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare
il reddito imponibile di lavoro dipendente.
Altri oneri deducibili (rigo E27)
Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale (codice 1)
Con il codice 1 nel rigo E27 si indicano i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio
Sanitario Nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e
successive modificazioni (c.d. fondi doc). La deduzione è riconosciuta fino ad un importo
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massimo di 3.615,20 euro e spetta anche nel caso di contributi versati nell’interesse delle
persone fiscalmente a carico, ma limitatamente alla parte di contributi non dedotta da
quest’ultimi. Vale a dire che il contribuente fiscalmente a carico in possesso di un reddito
deve anzitutto presentare la propria dichiarazione e dedurre i contributi versati nel suo
interesse, fino ovviamente a concorrenza del reddito complessivo e soltanto l’ammontare
non “capiente” potrà essere dedotto dal soggetto che lo ha fiscalmente a carico, sempre
nel rispetto del limite complessivo di 3.615,20 euro.
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG)
riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo (codice 2)
I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati alle organizzazioni non governative (ONG)
riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987, che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, devono essere indicati con il codice 2 e
possono essere dedotti nei limiti del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato dal
contribuente. Atteso che tutte le ONG sono anche ONLUS, si precisa che la deduzione in
commento non è cumulabile sia con la deduzione da indicare con il codice 3, sia con la
detrazione prevista per le erogazioni liberali alle ONLUS da riportare nei righi E19-E21.
Al fine di fruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono conservare le ricevute di
versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici
bancari relative alle erogazioni effettuate.
Onlus e terzo settore (codice 3)
Con il codice 3 si indicano le erogazioni a favore de:
• le ONLUS disciplinate dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, comprese le c.d. "ONLUS di diritto" individuate dal comma 8 del
medesimo articolo 10 e le "ONLUS parziali" previste dal comma 9 dell'articolo 10
del suddetto decreto;
• le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383;
• le Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela,
promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o
la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal DPCM 8 maggio 2007.
La deduzione opera nel rispetto di un doppio limite, rappresentato dal 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
L’agevolazione in commento, comunque, merita attenzione soprattutto per alcuni vincoli
normativi che seppur posti a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni, in caso di
inadempimento esplicano effetti anche a carico del soggetto erogatore delle liberalità, che
perde il beneficio della deduzione fiscale. Infatti, l’ente destinatario dell’erogazione deve:
• adempiere alla corretta tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche,
rappresentative dei fatti di gestione;
• redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento
rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
L’aspetto particolare, ai fini che interessano, è che l’eventuale inadempienza ai predetti
obblighi comporta non sono accertamenti in capo agli enti, ma anche la perdita del
beneficio in capo ai soggetti erogatori.
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Sul piano operativo, si rammenta che la circolare n. 39 del 2005, ai fini della deduzione, ha
previsto che le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti
sistemi di pagamento:
• banca;
• ufficio postale;
• sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Peraltro, la particolarità dell’agevolazione in esame consiste anche nella possibilità di
effettuare le erogazioni in natura. In tale caso, ai fini del controllo dei limiti di deduzione
rileva il valore normale del bene, assunto in base all'articolo 9, comma 3 del Tuir, secondo
cui si considera il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa
specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza,
nel tempo e nel luogo più prossimi. In merito, comunque, la citata circolare n. 39 del 2005
precisa che deve essere cura del donante acquisire, a comprova delle effettività della
donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura,
in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale, anche una ricevuta da parte
del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con
l'indicazione dei relativi valori.
Infine, si rammenta che vige il divieto di cumulo dell’agevolazione in commento, a fronte
della medesima erogazione, con altri benefici presenti nell’attuale sistema tributario.
Erogazioni liberali in denaro a favore di università (codice 4)
Il codice 4 è destinato all’indicazione delle liberalità erogate a favore dei seguenti soggetti:
• università;
• fondazioni universitarie ex articolo 59, comma 3 legge 23 dicembre 2000, n. 388,
regolamentate con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001,
n. 254;
• istituzioni universitarie pubbliche;
• enti di ricerca pubblici;
• enti di ricerca privati, sottoposti a vigilanza da parte del Ministero dell'istruzione e
dell'università e della ricerca;
• Istituto superiore di sanità (ISS);
• Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
• enti parco regionali e nazionali.
Le liberalità devono essere effettuate avvalendosi del sistema di pagamento bancario,
postale o previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia carte di
debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Non è invece prevista la
possibilità di effettuare erogazioni liberali in natura.
Altre deduzioni (codice 5)
Trovano indicazione con il codice 5:
Canoni, livelli, censi e contributi ai consorzi obbligatori
Si indicano con tale codice:
• i canoni. Trattasi di prestazione periodica, in denaro o in natura, dovuta al proprietario
dei terreni per la loro coltivazione o il loro godimento;
• i livelli. Prestazione annua con l’aggiunta di un modico canone;
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censi. Prestazione annua e perpetua che il proprietario del fondo si riserva all’atto di
alienazione;
i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della
Pubblica Amministrazione. Al riguardo, deve osservarsi la partecipazione coattiva al
consorzio, non essendo riconosciuta la deducibilità dei contributi versati nel caso di
partecipazione volontaria.
Altri assegni periodici
Trattasi de:
• gli assegni corrisposti in forza di testamento o donazione modale. Si deduce l’importo è
fissato nel testamento o nell’atto di donazione, regolarmente registrati;
• gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell’articolo 433 c.c., nella misura
in cui risultano dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Somme assoggettate a tassazione in precedenti periodi
L’onere deducibile è pari all’importo delle somme che, in periodi di imposta precedenti,
hanno concorso a formare il reddito complessivo del contribuente e sono state
assoggettate a tassazione, e nel corso del periodo di imposta considerato sono state
restituite al soggetto erogante.
La risoluzione n. 71 del 2008 ha precisato che nel caso di restituzione di importi
comprensivi di ritenute:
• nell’ipotesi in cui non siano ancora state restituite le somme al lordo delle ritenute
subite, può chiedersi direttamente al sostituto d’imposta il riconoscimento delle
somme restituite tra gli oneri deducibili, che non concorreranno a formare il reddito
imponibile;
• in alternativa, si potrà operare una deduzione (totale o per la parte residua non
recuperata dal sostituto), in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di
imposta in cui la somma è restituita. Ciò peraltro è possibile anche nell’ipotesi in
cui la restituzione delle somme al lordo delle ritenute subite sia già avvenuta,
qualora non sia ancora decorso l’anno e non sia ancora stata presentata la
dichiarazione annuale. Qualora, invece, il contribuente, abbia già presentato la
dichiarazione, potrà integrare tale dichiarazione dei redditi per far valere gli oneri
deducibili.
Somme corrisposte a dipendenti che adempiono funzioni elettorali
Trattasi degli importi, pari a tre giorni di ferie retribuite, che ai sensi di legge il datore di
lavoro (nel caso ovviamente datore di lavoro privato), deve corrispondere ai dipendenti
chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (presidenti di seggio, scrutatori,
segretari) in concomitanza alle elezioni politiche e alle comunali, provinciali e regionali.
Indennità per perdita dell’avviamento
Trattasi dell’indennità per perdita dell’avviamento che il proprietario di immobili adibiti ad
uso commerciale è tenuto a corrispondere al conduttore a seguito della cessata locazione.
Procedura d’adozione internazionale
È deducibile un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Le spese devono essere
certificate dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di
adozione, il cui elenco è disponibile sul sito www.commissioneadozioni.it.
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Secondo l’amministrazione finanziaria (circolare 19 maggio 2000, n.101), le spese che
possono essere computate ai fini della deduzione sono quelle debitamente documentate
riferite all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti,
alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla
eventuale quota associativa nel caso in cui l'adozione sia stata curata da enti, nonché alle
altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore straniero. Non vi rientrano,
invece, le spese sostenute per le cosiddette adozioni a distanza (circolare n. 95 del 12
maggio 2000).
Infine, la risoluzione n. 77 del 28 maggio 2004 ha evidenziato che per usufruire della
deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione, non è necessario aver
acquisito lo status di genitore adottivo e la deduzione spetta a prescindere dalla effettiva
conclusione della procedura di adozione, nonché indipendentemente dall'esito della
stessa. Inoltre, la procedura di adozione inizia con il conferimento ad un ente autorizzato
del mandato all'adozione, dovendosi operare la deduzione secondo il principio di cassa,
anche se la procedura non si è conclusa. L'ente autorizzato deve, quindi, certificare
annualmente le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, anche se sostenute
direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato.
In tal caso, al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese
connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso,
oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita
autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 oppure
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali
chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l-bis) del
Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato sono "riferibili
esclusivamente alla procedura di adozione.
Non rientrano, invece, nel novero delle spese in commento le relazioni e gli incontri postadottivi non essendo parte della procedura di adozione.
Erogazioni a favore del gratuito patrocinio
Trattasi delle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti per il pagamento degli oneri
difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio gratuito previsto dalla legge n. 217 del
1990.
Oneri delle società semplici
Sempre con il codice 5 possono essere dedotti gli oneri sostenuti dalle società semplici:
infatti, il relativo beneficio può essere fruito dai singoli soci, in proporzione alla quota di
partecipazione agli utili.
In particolare trattasi dei seguenti oneri: le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; i contributi, donazioni e oblazioni corrisposti
per i paesi invia di sviluppo; le indennità per perdita di avviamento; l’INVIM decennale
pagata dalle società per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e
nei quattro successivi.
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Somme che non dovevano formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato
È ammessa la deduzione degli importi che per disposizione di legge non avrebbero dovuto
concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, e che invece vi
hanno concorso.
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