Fatto giuridico: esame della formula. La rilevanza giuridica dei fatti

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Fatto giuridico: esame della formula. La rilevanza giuridica dei fatti
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6. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione definitiva
FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI
FATTO GIURIDICO (IN SENSO AMPIO)
Fatto giuridico: esame della formula.
La rilevanza giuridica dei fatti dipende unicamente da una valutazione dell’ordinamento.
Varietà dei fatti giuridici rilevanti e diversa rilevanza dello stesso fatto giuridico. Per
esempio: la morte cagionata da un incidente stradale dovuto a colpa di altro soggetto.
Fatti giuridici e vicende delle situazione soggettive: rapporto di causa effetto fra i
primi e le seconde.
CLASSIFICAZIONE DEI FATTI GIURIDICI
I fatti giuridici vengono distinti in:
Fatti giuridici in senso stretto
e
Atti giuridici.
A loro volta, i FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO possono essere distinti in:
FATTI NATURALI (o meri fatti).
- Esempi: art. 2053; la prescrizione; la malattia nel rapporto di lavoro subordinato; la
nascita (art. 1); la morte (art. 456 ss).
B) ATTI MATERIALI.
- Si tratta di atti o comportamenti dell’uomo che vengono presi in considerazione
dall’ordinamento a prescindere dalla circostanza che siano volontari o involontari:
rilevano unicamente per il loro risultato obiettivo.
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6. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione definitiva
- Esempi: il ritrovamento di una cosa smarrita (invenzione: art. 927); la piantagione,
edificazione o altre opere fatte sopra o sotto il suolo (accessione: art. 934); unione,
commistione (art. 939); specificazione (art. 940).
ATTI GIURIDICI
Nozione. Sono i comportamenti umani consapevoli e volontari; la volontarietà è
elemento costitutivo della fattispecie: conseguentemente, il comportamento involontario
non può essere qualificato come atto giuridico e pertanto non è idoneo a produrre effetti.
A loro volta, gli atti giuridici sono suscettibili di varie classificazioni, in parte
sovrapponibili.
Atti giuridici in senso stretto (detti anche meri atti) e negozi giuridici.
ATTI
GIURIDICI IN SENSO STRETTO:
atti umani consapevoli e volontari ai quali
l’ordinamento ricollega gli effetti a prescindere dalla circostanza che tali effetti siano o
meno voluti da chi agisce. Dunque, rilevanza della volontà del comportamento, irrilevanza
della volontà degli effetti.
Esempi: l’atto di costituzione in mora; l’occupazione (art. 923) (Carnevali);la presa di
possesso di un bene (art. 1140) (Carnevali, Torrente, Nuzzo); la fissazione o il
trasferimento della residenza o del domicilio (art. 44 ss.) (Carnevali); il fatto illecito.
A loro volta, gli atti giuridici in senso stretto possono suddividersi in atti leciti ed illeciti
A) ATTI ILLECITI: in termini generali, e dunque anche per loro natura generici, qualsiasi
atto consapevole o volontario o comunque imputabile ad un soggetto, che viola una norma
giuridica e lede conseguentemente gli interessi da essa protetti. Dal suo compimento
consegue l’applicazione di una sanzione.
I tipi di illecito: civile; penale; amministrativo.
Nell’ambito del diritto privato possiamo distinguere una nozione generale e generica di
atto illecito, che coincide con la definizione che abbiamoappena formulato, da una nozione
più specifica e tecnica di illecito civile.
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6. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione definitiva
Illiceità dell’atto in senso generico: es., atto in violazione dell’art. 147; del 143; il
contratto nullo.
L’ILLECITO
CIVILE:
il comportamento lede un interesse particolare del soggetto,
provocandogli un pregiudizio.
Illecito contrattuale ed extracontrattuale.
Tutela: risarcimento del danno.
Altra forme di tutela oltre il risarcimento: l’inibitoria.
B) ATTI LECITI
In questo caso, la norma riconosce rilevanza giuridica, ricollegandovi effetti, ad una
condotta lecita.
ALTRE CLASSIFICAZIONI POSSIBILI
Tutti gli atti giuridici sono inoltre suscettibili di ulteriori classificazioni.
Operazioni e dichiarazioni.
Le OPERAZIONI, denominate anche atti reali o comportamenti, consistono in azioni che
determinano una modificazioni della realtà, cui conseguono determinati effetti giuridici.
Esempi: la presa di possesso di un bene (art. 1140) (Carnevali, Torrente, Nuzzo); la
fissazione o il trasferimento della residenza o del domicilio (art. 44 ss.) (Carnevali); la
creazione del rapporto pertinenziale (art. 817) (Carnevali); l’occupazione (art. 923)
(Carnevali); la destinazione del padre di famiglia nella costituzione delle servitù (art. 1062)
(Carnevali); la creazione di un’opera dell’ingegno (Carnevali); la costruzione di una nave
(Torrente); la distruzione di un testamento olografo (art. 684) (Nuzzo); la volontaria
esecuzione di un contratto annullabile (art. 1444, comma 2: convalida tacita) (Nuzzo).
Le
DICHIARAZIONI
sono atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero, la propria
opinione, il proprio stato d’animo o la propria volontà.
A loro volta, le dichiarazioni possono essere distinte in dichiarazioni di volontà (dette
anche negozi giuridici) e dichiarazioni di scienza.
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IL NEGOZIO GIURIDICO
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6. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione definitiva
Origine storica del concetto.
Funzione ed utilità.
Nozione ed elementi: volontà dell’atto (o della dichiarazione); volontà degli effetti.
Volontà della dichiarazione.
Conseguenze della mancanza di tale volontà.
Esempi di mancanza.
Volontà degli effetti.
Esempi di tale volontà in alcuni negozi giuridici: Testamento; cambiale; compravendita.
Volontà degli effetti=volontà negoziale
Volontà degli effetti intesa come volontà degli effetti pratici.
Teorie sul concetto di negozio giuridico
Volontà puramente interna: non rileva
Divergenza tra volontà e dichiarazione
Esempi: errore ostativo; simulazione
Teoria della volontà
Teoria della dichiarazione
Teoria dell’affidamento
Il termine atto è utilizzato dal legislatore con un significato più ristretto.
Esempi: art. 2; differenza con il 2047 e con gli atti dovuti (art. 1191).
Il requisito della capacità è richiesto anche da altre norme: art. 1425; 84; 591.
Altre norme che si riferiscono in generale agli atti g.: artt. 428; 320; 1350.
Dichiarazioni di volontà e dichiarazioni di scienza: confessione (art. 2731); giuramento
(at. 2737); riconoscimento di figlio naturale (art. 250).
L’autonomia privata.
Classificazioni degli atti giuridici.
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