Scheda n. 2

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Scheda n. 2
Chiarimento sulla procedura da seguire
per il riconoscimento dell’incentivo
previsto dalla legge di stabilità 2016
(comma 140-150-151) sulla produzione di
energia elettrica da biomasse legnose
Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili
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Scheda 2
Chiarimento sulla procedura da seguire per il riconoscimento dell’incentivo previsto dalla
legge di stabilità 2016 (comma 140-150-151) sulla produzione di energia elettrica da
biomasse legnose
Milano 9 maggio 2016
1. Premessa
I primi impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento a biomassa sono entrati in esercizio
in data antecedente al 31 dicembre 2007 e hanno beneficato dei Certificati Verdi per la
produzione di energia elettrica, secondo le modalità definite all’art. 9 del Decreto 18 dicembre
2008 ovvero per una durata di 12 anni (decreto 18 dicembre 2008, art. 10 comma 1). Il legislatore
ha previsto poi un periodo di ulteriori 4 anni di certificati verdi in misura corrispondente al 60%
dell’energia elettrica incentivata per gli impianti che impiegano le biomasse da filiera.
La Legge di Stabilità 2016 (Comma 149-150-151) attribuisce agli esercenti di impianti per la
produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno
cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi
sull’energia prodotta; in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020, di
un incentivo sull’energia prodotta, pari all’80% di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico nel DM 6 luglio 2012.
2. Riferimenti normativi
DECRETO 18 dicembre 2008. Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, ai sensi dell'art 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2. Definizioni q) biomassa da filiera: sono le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli,
di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o con atti
quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. l02, oppure filiere
corte, cioè ottenute entro un raggio di 70 km dall’impianto che le utilizza per la produzione di
energia elettrica di cui all'art. 382 della legge finanziaria 2007.
Art. 9 Impianti aventi diritto ai certificati verdi comma 1 si evince: “L'energia da immettere nel
sistema elettrico nazionale per adempiere all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e all'art. 4
del decreto legislativo n. 387/2003, è prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse
le centrali ibride, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento
totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 1°aprile 1999, anche destinati, in tutto o in
parte, all'autoproduzione”. Comma 2. “Hanno diritto ai certificati verdi per un periodo, aggiuntivo
rispetto a quelli di cui al comma l, lettere b) e c), di ulteriori quattro anni, in misura corrispondente
al 60% dell'energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti quattro anni:
a) l'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da biomasse da filiera negli
impianti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b)”.
Legge di stabilità 2016 Art. 1 comma 149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli
obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia
elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 10 gennaio
2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in
alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3
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marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020, di un incentivo sull’energia
prodotta, con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151.
Comma 150. L’incentivo è pari all’80 per cento di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato
dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal
giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva
al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente
incentivo è antecedente al 1o gennaio 2016. L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla
decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi
del comma 151.
Comma 151. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149
e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per
l’esercizio dell’impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di
produttività dell’impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri
elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi
commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della
Commissione, del 28 giugno 2014.
3. Richiesta chiarimento sulla procedura da seguire per beneficiare dell’incentivo sull’energia
prodotta secondo le disposizioni della Legge di Stabilità 2016
A partire da settembre 2015, 2 impianti co-generativi a biomassa avviati in Italia asserviti al
teleriscaldamento rientrano nella decorrenza per usufruire degli ultimi 4 anni di certificati verdi
ridotti (60%).
Nel caso in cui questi 2 impianti non impiegano biomasse da filiera, e quindi non avrebbero diritto
ai 4 anni ulteriori di certificati verdi, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della Legge di
Stabilità avendo cessato di usufruire dei certificati verdi al 1° gennaio 2016. Qual è la procedura da
seguire per poter beneficiare dell’incentivo di cui sopra?
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