ALIQUOTA IVA 5% PER COOPERATIVE SOCIALI

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ALIQUOTA IVA 5% PER COOPERATIVE SOCIALI
IMPOSTE E TASSE
IVA
imposte e tasse
ALIQUOTA IVA 5% PER COOPERATIVE
SOCIALI
SOMMARIO
n. 41-bis) tabella A, parte II allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1, c. 331, L. 27.12.2006, n. 296
Art. 10 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 10 D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 - Art. 1, cc. 960-963 L. 28.12.2015, n. 208
• schema di sintesi
• approfondimenti
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Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) si è compiuta la riforma Iva relativamente alle prestazioni di carattere socio-sanitario, educativo ed assistenziale rese
dalle cooperative sociali e loro consorzi, il tutto al fine di evitare l’apertura di una procedura di
infrazione da parte della Commissione Europea.
Per la verità, un tentativo in questo senso si era già compiuto alla fine dell’anno 2012, allorquando si era inteso innalzare ad aliquota 10% l’insieme delle attività descritte; la portata innovativa
contenuta nell’art. 1 della L. 228/2012 era stata, peraltro, soppressa ad opera della successiva L.
147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che aveva sostanzialmente ripristinato la situazione preesistente, limitando però il beneficio fiscale alle sole cooperative sociali e loro consorzi.
A conclusione di un iter parlamentare alquanto laborioso, si è dunque delineato il nuovo regime
Iva inerente le prestazioni sociali, regime che è destinato ad impattare in modo rilevante sulle
cooperative interessate, con possibili ripercussioni sui conti economici di quelle tra esse che
operano, in particolare, con gli enti della pubblica amministrazione.
La riforma prevede, in sintesi, l’abrogazione del n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata alla
Legge Iva (prestazioni ad aliquota 4%) e la contestuale nuova istituzione, nell’ambito della
medesima tabella A, della parte II-bis (aliquota 5%), avente ad oggetto le prestazioni sanitarie,
di ricovero e cura, le prestazioni educative e didattiche, socio-sanitarie ed assistenziali, le prestazioni rese in strutture quali asili nido e case di riposo, complessivamente rese dalle cooperative
sociali e loro consorzi, in favore di soggetti svantaggiati.
Viene inoltre espressamente abrogata la norma che in precedenza consentiva, alle cooperative
sociali, la facoltà di scelta del regime di maggior favore tra quello di esenzione da Iva e quello di
applicazione dell’imposta, circostanza che rende il regime Iva ad aliquota 5% l’unico applicabile
alle fattispecie in esame.
Per quanto specificamente previsto dalla norma, le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata
in vigore della legge (1.01.2016).
In relazione alle citate disposizioni, inerenti l’efficacia della norma, si stanno palesando molteplici difficoltà di valutazione, tenuto conto delle diverse fattispecie contrattuali presenti nella
gestione delle attività svolte dalle cooperative sociali, le quali si interfacciano indifferentemente
con enti pubblici ed enti privati, nel caso di servizio svolto tramite contratto di appalto, convenzione, e simili, e con gli utenti finali del servizio.
SCHEMA DI SINTESI
È abrogato il n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 (applicazione dell’Iva
ð al 4%), relativamente alle attività di carattere socio-sanitario, educativo, assistenziale, sanitario,
di ricovero e cura, svolte in favore di soggetti svantaggiati da società cooperative e loro consorzi.
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Art. 1, cc. 960 e seg.
L. 208/2015
È innalzata al 5% l’aliquota Iva relativa alle predette prestazioni, rese in favore di soggetti svantaggiati, da cooperative sociali e loro consorzi.
ð
È abrogata la disposizione che consente l’opzione per il regime Iva di maggior favore, tra esenzione ed applicazione dell’imposta.
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NOVITÀ IVA
SULLE
PRESTAZIONI
RESE DALLE
COOP SOCIALI
È modificata la disciplina Iva applicabile alle prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro
SCOPO
ð consorzi, al fine di evitare l’apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione
DELL’INTERVENTO
europea.
ENTRATA
IN VIGORE
Art. 1, c. 963
L. 208/2015
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Le disposizioni in commento si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 1.01.2016.
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APPROFONDIMENTI
INTERVENTO
SULLE ALIQUOTE
D’IMPOSTA
La Legge di Stabilità 2016 ha modificato sostanzialmente la disciplina ai fini Iva delle prestazioni
rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata
al D.P.R. 633/1972.
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•Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare
o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici,
dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da co- Disposizione
operative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto
abrogata
e di convenzioni in generale.
Tabella A, parte II, n. 41-bis allegata al D.P.R. 633/1972
(beni e servizi soggetti ad aliquota 4%)
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• Prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, c. 1, rese in
favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e
Nuova
loro consorzi.
disposizione
Tabella A, parte II-bis, n. 1, allegata al D.P.R. 633/1972
(beni e servizi soggetti ad aliquota 5%)
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• Operazioni • Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’eserinteressate
cizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del
Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, ovvero
Aspetto
individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle
oggettivo
Finanze [art. 10, n. 18) D.P.R. 633/1972].
• Prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura
convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da
Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché
le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali [art. 10, n. 19) D.P.R. 633/1972].
• Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione
professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e
da Onlus, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di
libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale [art. 10, n. 20) D.P.R.
633/1972].
• Prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e
simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la
gioventù di cui alla L. 21.03.1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto,
indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie [art.
10, n. 21) D.P.R. 633/1972].
• Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti
asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,
rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della L. 23.12.1978, n. 833, o da enti
aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus [art. 10, n. 27-ter) D.P.R. 633/1972].
• Condizioni • La norma subordina l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% alla condizione
che le citate prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi, nei conAspetto
fronti degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS,
soggettivo
degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di
persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
• Modalità
Natura del committente
di gestione • Il nuovo regime si applica in modo indifferente, sia alle prestazioni eseguite diretdel servizio tamente nei confronti dell’utente finale, sia in esecuzione di contratti di appalto,
convenzioni e fattispecie simili.
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IMPOSTE E TASSE
imposte e tasse
DISPOSIZIONI
COMPLEMENTARI
IN MATERIA IVA
• È disposta l’abrogazione del primo periodo dell’art. 1, c. 331 della
L. 296/2006.
La disposizione citata estendeva, in via interpretativa, l’aliquota
agevolata del 4% contenuta nel n. 41-bis) della tabella A, parte II,
allegata al D.P.R. 633/1972 anche alle prestazioni di cui ai numeri
18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, rese nei
confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto
e convenzioni.
La disposizione
in esame risulta
abrogata.
• È disposta l’abrogazione del secondo periodo dell’art. 1, c. 331 della
L. 296/2006.
La disposizione citata consentiva alle cooperative sociali di cui alla
L. 381/1991 (Onlus di diritto), di optare per il regime fiscale più favorevole tra l’applicazione del regime di esenzione da Iva e l’applicazione dell’imposta ad aliquota agevolata.
La disposizione
in esame risulta
abrogata.
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Art. 1 c. 962 L. 208/2015
EFFICACIA
DELLE NUOVE
DISPOSIZIONI
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• Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data del 1.01.2016.
• Le prestazioni effettuate dal 1.01.2016, ri• Applicazione dell’Iva ad aliquota 4%, con
conducibili a contratti stipulati, rinnovati o
possibilità di opzione per il regime di esenprorogati prima di tale data soggiacciono
zione.
al regime precedentemente in vigore.
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Art. 1, c. 963 L. 208/2015
Tavola
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni socio-assistenziali rese dalle cooperative
Disciplina Iva ante legge
di Stabilità 2016
• Prestazioni rese direttamente nei • Operazioni esenti art. 10(1).
confronti del fruitore finale.
• Operazioni soggette all’ali•
Prestazioni rese in esecuzione di quota Iva ordinaria (22%)
(2)
contratti di appalto o convenzioni.
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Soggetti
Operazioni
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Cooperative
generiche non
sociali e non
Onlus
• Operazioni esenti art. 10(1).
•
Operazioni soggette all’aliquota
Iva ordinaria (22%)(2).
perazioni soggette all’aliquota Iva
O
del 4% per le operazioni rese sulla
• Operazioni soggette all’ali- base di contratti stipulati, rinnovati
• Prestazioni rese direttamente nei
quota Iva del 4%
o prorogati ante 1.01.2016(3).
confronti del fruitore finale.
oppure
•
Prestazioni rese in esecuzione di
• Operazioni esenti da Iva su Operazioni soggette all’aliquota Iva
contratti di appalto o convenzioni.
del 5% per le operazioni rese sulla
opzione.
base di contratti stipulati, rinnovati
o prorogati post 1.01.2016.
• Prestazioni rese direttamente nei
confronti del fruitore finale.
Operazioni esenti da Iva(1).
Operazioni esenti da Iva(1).
•
Prestazioni rese in esecuzione di
contratti di appalto o convenzioni.
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Cooperative
sociali
e loro consorzi
Onlus di diritto
Disciplina Iva post legge
di Stabilità 2016
Cooperative
generiche
Onlus
Se in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai nn. da 18 a 21 e 27-ter dell’art. 10 D.P.R. 633/1972.
Nei casi diversi dal precedente.
(3)
Con facoltà di opzione per il regime di esenzione.
(1)
Note
(2)
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Riproduzione vietata
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