ALIQUOTA IVA 5% PER COOPERATIVE SOCIALI
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ALIQUOTA IVA 5% PER COOPERATIVE SOCIALI
IMPOSTE E TASSE IVA imposte e tasse ALIQUOTA IVA 5% PER COOPERATIVE SOCIALI SOMMARIO n. 41-bis) tabella A, parte II allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1, c. 331, L. 27.12.2006, n. 296 Art. 10 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 10 D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 - Art. 1, cc. 960-963 L. 28.12.2015, n. 208 • schema di sintesi • approfondimenti W W .R AT IO .IT Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) si è compiuta la riforma Iva relativamente alle prestazioni di carattere socio-sanitario, educativo ed assistenziale rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, il tutto al fine di evitare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Per la verità, un tentativo in questo senso si era già compiuto alla fine dell’anno 2012, allorquando si era inteso innalzare ad aliquota 10% l’insieme delle attività descritte; la portata innovativa contenuta nell’art. 1 della L. 228/2012 era stata, peraltro, soppressa ad opera della successiva L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che aveva sostanzialmente ripristinato la situazione preesistente, limitando però il beneficio fiscale alle sole cooperative sociali e loro consorzi. A conclusione di un iter parlamentare alquanto laborioso, si è dunque delineato il nuovo regime Iva inerente le prestazioni sociali, regime che è destinato ad impattare in modo rilevante sulle cooperative interessate, con possibili ripercussioni sui conti economici di quelle tra esse che operano, in particolare, con gli enti della pubblica amministrazione. La riforma prevede, in sintesi, l’abrogazione del n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata alla Legge Iva (prestazioni ad aliquota 4%) e la contestuale nuova istituzione, nell’ambito della medesima tabella A, della parte II-bis (aliquota 5%), avente ad oggetto le prestazioni sanitarie, di ricovero e cura, le prestazioni educative e didattiche, socio-sanitarie ed assistenziali, le prestazioni rese in strutture quali asili nido e case di riposo, complessivamente rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, in favore di soggetti svantaggiati. Viene inoltre espressamente abrogata la norma che in precedenza consentiva, alle cooperative sociali, la facoltà di scelta del regime di maggior favore tra quello di esenzione da Iva e quello di applicazione dell’imposta, circostanza che rende il regime Iva ad aliquota 5% l’unico applicabile alle fattispecie in esame. Per quanto specificamente previsto dalla norma, le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2016). In relazione alle citate disposizioni, inerenti l’efficacia della norma, si stanno palesando molteplici difficoltà di valutazione, tenuto conto delle diverse fattispecie contrattuali presenti nella gestione delle attività svolte dalle cooperative sociali, le quali si interfacciano indifferentemente con enti pubblici ed enti privati, nel caso di servizio svolto tramite contratto di appalto, convenzione, e simili, e con gli utenti finali del servizio. SCHEMA DI SINTESI È abrogato il n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 (applicazione dell’Iva ð al 4%), relativamente alle attività di carattere socio-sanitario, educativo, assistenziale, sanitario, di ricovero e cura, svolte in favore di soggetti svantaggiati da società cooperative e loro consorzi. ð Art. 1, cc. 960 e seg. L. 208/2015 È innalzata al 5% l’aliquota Iva relativa alle predette prestazioni, rese in favore di soggetti svantaggiati, da cooperative sociali e loro consorzi. ð È abrogata la disposizione che consente l’opzione per il regime Iva di maggior favore, tra esenzione ed applicazione dell’imposta. W NOVITÀ IVA SULLE PRESTAZIONI RESE DALLE COOP SOCIALI È modificata la disciplina Iva applicabile alle prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro SCOPO ð consorzi, al fine di evitare l’apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione DELL’INTERVENTO europea. ENTRATA IN VIGORE Art. 1, c. 963 L. 208/2015 ð Le disposizioni in commento si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 1.01.2016. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.09.2016 A T I O N . 1 0 / 2 0 1 6 - 9742-R 35 IVA imposte e tasse APPROFONDIMENTI INTERVENTO SULLE ALIQUOTE D’IMPOSTA La Legge di Stabilità 2016 ha modificato sostanzialmente la disciplina ai fini Iva delle prestazioni rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972. .IT •Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da co- Disposizione operative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto abrogata e di convenzioni in generale. Tabella A, parte II, n. 41-bis allegata al D.P.R. 633/1972 (beni e servizi soggetti ad aliquota 4%) IO • Prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, c. 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e Nuova loro consorzi. disposizione Tabella A, parte II-bis, n. 1, allegata al D.P.R. 633/1972 (beni e servizi soggetti ad aliquota 5%) W W W .R AT • Operazioni • Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’eserinteressate cizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, ovvero Aspetto individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle oggettivo Finanze [art. 10, n. 18) D.P.R. 633/1972]. • Prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali [art. 10, n. 19) D.P.R. 633/1972]. • Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale [art. 10, n. 20) D.P.R. 633/1972]. • Prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L. 21.03.1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie [art. 10, n. 21) D.P.R. 633/1972]. • Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della L. 23.12.1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus [art. 10, n. 27-ter) D.P.R. 633/1972]. • Condizioni • La norma subordina l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% alla condizione che le citate prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi, nei conAspetto fronti degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, soggettivo degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. • Modalità Natura del committente di gestione • Il nuovo regime si applica in modo indifferente, sia alle prestazioni eseguite diretdel servizio tamente nei confronti dell’utente finale, sia in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e fattispecie simili. Art. 1, c. 960, L. 208/2015 36 R A T I O N . 1 0 / 2 0 1 6 - 9742-R Aggiornato al 22.09.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE imposte e tasse DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI IN MATERIA IVA • È disposta l’abrogazione del primo periodo dell’art. 1, c. 331 della L. 296/2006. La disposizione citata estendeva, in via interpretativa, l’aliquota agevolata del 4% contenuta nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 anche alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. La disposizione in esame risulta abrogata. • È disposta l’abrogazione del secondo periodo dell’art. 1, c. 331 della L. 296/2006. La disposizione citata consentiva alle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 (Onlus di diritto), di optare per il regime fiscale più favorevole tra l’applicazione del regime di esenzione da Iva e l’applicazione dell’imposta ad aliquota agevolata. La disposizione in esame risulta abrogata. .IT IVA IO Art. 1 c. 962 L. 208/2015 EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI AT • Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data del 1.01.2016. • Le prestazioni effettuate dal 1.01.2016, ri• Applicazione dell’Iva ad aliquota 4%, con conducibili a contratti stipulati, rinnovati o possibilità di opzione per il regime di esenprorogati prima di tale data soggiacciono zione. al regime precedentemente in vigore. .R Art. 1, c. 963 L. 208/2015 Tavola Trattamento ai fini Iva delle prestazioni socio-assistenziali rese dalle cooperative Disciplina Iva ante legge di Stabilità 2016 • Prestazioni rese direttamente nei • Operazioni esenti art. 10(1). confronti del fruitore finale. • Operazioni soggette all’ali• Prestazioni rese in esecuzione di quota Iva ordinaria (22%) (2) contratti di appalto o convenzioni. . W Soggetti Operazioni W Cooperative generiche non sociali e non Onlus • Operazioni esenti art. 10(1). • Operazioni soggette all’aliquota Iva ordinaria (22%)(2). perazioni soggette all’aliquota Iva O del 4% per le operazioni rese sulla • Operazioni soggette all’ali- base di contratti stipulati, rinnovati • Prestazioni rese direttamente nei quota Iva del 4% o prorogati ante 1.01.2016(3). confronti del fruitore finale. oppure • Prestazioni rese in esecuzione di • Operazioni esenti da Iva su Operazioni soggette all’aliquota Iva contratti di appalto o convenzioni. del 5% per le operazioni rese sulla opzione. base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati post 1.01.2016. • Prestazioni rese direttamente nei confronti del fruitore finale. Operazioni esenti da Iva(1). Operazioni esenti da Iva(1). • Prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni. W Cooperative sociali e loro consorzi Onlus di diritto Disciplina Iva post legge di Stabilità 2016 Cooperative generiche Onlus Se in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai nn. da 18 a 21 e 27-ter dell’art. 10 D.P.R. 633/1972. Nei casi diversi dal precedente. (3) Con facoltà di opzione per il regime di esenzione. (1) Note (2) R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.09.2016 A T I O N . 1 0 / 2 0 1 6 - 9742-R 37