Circolare Operativa Bonus climatizzazione_1 luglio 2011x

Transcript

Circolare Operativa Bonus climatizzazione_1 luglio 2011x
Protocollo:
Oggetto:
Circolare operativa istituzione bonus per mancato funzionamento del sistema
di climatizzazione
Allegati:
Ordine di Servizio n. 30 /2011
Decorrenza:
1 luglio 2011
Novità:
Con l’allegato Ordine di Servizio, a partire dal 1° luglio 2011 viene istituito il bonus per mancato
funzionamento dell’impianto di climatizzazione per treni Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar
Italia, Eurostar City (esclusi i treni Italia – Svizzera ed Artesia giorno) ed Intercity.
Si evidenzia che il rilascio del bonus di cui sopra costuisce un’azione a carattere prettamente commerciale,
non essendo imposta da alcuna disposizione regolamentare, differentemente da quanto avviene invece per
l’indennità per ritardo che deriva dal Regolamento (CE) n. 1371/2007 – diritti ed obblighi dei passeggeri del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.
Pertanto, a differenza dell’indennità per ritardo, il bonus per mancato funzionamento dell’impianto di
climatizzazione viene rilasciato solo sottoforma di BvB (Biglietto Vale Bonus) e non in denaro.
1. Generalità
Nel caso in cui nella vettura dove il cliente ha preso posto a sedere su di un treno Eurostar Italia Alta
Velocità, Eurostar Italia, Eurostar City (esclusi i treni Italia – Svizzera ed Artesia giorno), Intercity,
l’impianto di climatizzazione sia totalmente non funzionante e, qualora non risulti possibile assegnare il posto
in un’altra vettura di classe pari o superiore, viene rilasciato un bonus nominativo di importo pari al 25%
del prezzo del biglietto.
Qualora il viaggiatore rifiuti la sistemazione in un altro posto disponibile su un’altra vettura di classe uguale o
superiore perde il diritto al rilascio del bonus.
Il bonus non viene corrisposto per viaggi su treni ICN ed Espressi (posti a sedere, cuccette, VL, Excelsior ed
Excelsior E4).
Il bonus è utilizzabile per l’acquisto, entro 12 mesi dalla data di effettuazione del viaggio questa
compresa, di altri titoli di viaggio Trenitalia, senza diritto al resto. Non è consentito l’utilizzo del bonus per
acquisto di biglietti a fasce chilometriche e di biglietti o abbonamenti integrati anche nei casi in cui esistono
solo situazioni di integrazione tariffaria (es. Campania).
I biglietti per la parte acquistata con bonus non sono rimborsabili I biglietti per la parte acquistata con
bonus non sono rimborsabili.per rinuncia al viaggio per esigenze del viaggiatore.
Particolarità nel calcolo del bonus:
a- non è previsto un minimo non indennizzabile
b- viaggi con accompagnatore del cieco o dell’invalido possessore di carta blu o titolare di
concessione VIII: viene calcolato sull’importo complessivo corrisposto.
c- pass internazionali o dedicati al mercato estero: viene rilasciato per un importo pari al
biglietto a tariffa “global pass”.
d- biglietto di cambio servizio: nel caso di utilizzo di treno di categoria superiore per parte del
viaggio viene rilasciato per il solo importo del biglietto di cambio servizio;
e- nei casi di cui ai punti c e d occorre presentare, oltre al biglietto “global pass” o di cambio
servizio, la fotocopia del biglietto in appoggio al quale è stato emesso.
Il bonus non viene riconosciuto rispetto ad abbonamenti, cambio servizio per abbonati, diritti di ammissione
per titolari di CLC, prenotazione facoltativa per abbonati e possessori di CLC, biglietti gratuiti validi per
l’accesso al treno utilizzato, biglietti emessi con modalità B2B, biglietto per il trasporto del cane a
pagamento, particolari offerte commerciali che lo escludono espressamente Sono esclusi inoltre gli importi
aggiuntivi pagati per l’acquisto del biglietto presso le agenzie di viaggio o con particolari modalità (es.
postoclick), i sovrapprezzi per le regolarizzazioni a bordo e gli importi corrisposti per servizi forniti da
soggetti terzi.
E’ ammesso il rilascio del bonus anche nel caso di possesso di biglietto acquistato in tutto o in parte con
bonus.
In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio si possono cumulare più bonus.
NOTA BENE: Nel caso in cui per uno stesso viaggio ricorrano i presupposti sia per l’indennità per ritardo
che per il bonus per mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione, i due benefici non si
cumulano: pertanto il cliente avrà diritto solo all’indennità per ritardo.
1. Sistema informativo bonus
Il sistema informativo per il bonus per mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione è il Libro
delle segnalazioni (LDS) implementato direttamente dal personale di bordo tramite palmare. Pertanto, nel
caso in cui l'impianto di climatizzazione non funzioni e non risulti possibile l'assegnazione del posto in
un'altra carrozza di classe pari o superiore, il personale di bordo tramite palmare registrerà tali informazioni
ai fini del diritto al bonus.
2. Richiesta del bonus
Il cliente dovrà:
1- trascorsi 20 giorni dall’effettuazione del viaggio accedere direttamente ai sistemi informativi
Trenitalia per verificare l’ammissibilità o meno del suo diritto al bonus, interrogando i canali di
vendita Trenitalia disponibili ovvero biglietterie, agenzie di viaggio, internet e call center.
2- in caso di diritto al bonus potrà richiedere, previa consegna del biglietto originario, presso le
biglietterie di stazione ed agenzie di viaggio:
il rilascio di un bonus valido per l’acquisto, entro 12 mesi dalla data di effettuazione del viaggio, di
altri biglietti di viaggio (esclusi i biglietti a fasce chilometriche e i biglietti o abbonamenti integrati),
senza diritto al resto
direttamente l’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al bonus spettante.
Nel caso in cui il cliente, per ragioni proprie, rappresenti la necessità di rientrare in possesso del biglietto, il
personale incaricato deve effettuare la fotocopia del biglietto stesso e procedere alla seguente annotazione
sul titolo originario da restituire al cliente “Presentata richiesta di bonus presso ..........." “ .
********