Newsletter agosto 2015
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Newsletter agosto 2015
Milano, 31 agosto 2015 EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI: TRE NUOVI DECRETI IN GAZZETTA Pubblicati in Gazzetta Ufficiale tre decreti che introducono novità sull’efficienza energetica degli edifici Sono stati approvati in data 26 giugno 2015 tre nuovi decreti sull'efficienza energetica degli edifici, che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. I tre Decreti introducono importanti novità con riguardo a: le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche ed alla definizione dei requisiti minimi degli edifici (in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015); le modalità di compilazione della relazione tecnica di progetto (in vigore a decorrere dal 16 luglio 2015); l’adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015). CREDITO DI IMPOSTA ENTI NON COMMERCIALI: COME FRUIRNE Il bonus spettante ad Enti non commerciali per mitigare l'incremento di tassazione degli utili distribuiti va utilizzato in compensazione in 3 quote annuali a partire dal 2016 Con la Risoluzione n. 70/E pubblicata venerdì 31 luglio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione, da parte degli enti non commerciali e dei trust opachi, del credito di imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per mitigare l’incremento della tassazione degli utili distribuiti. Si ricorda, infatti, che la Legge di Stabilità 2015 ha modificato il regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali e dai trust opachi, riducendo la quota esente dal 95% al 22,26%, in modo da equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate. Per mitigare gli effetti negativi di tale incremento di tassazione per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014, è stata prevista la concessione di un credito di imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014. Nella recente risoluzione, le Entrate spiegano che il bonus può essere utilizzato in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a partire dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e dal 1° gennaio 2008 nella misura rimanente. Se, per motivi di incapienza, non è possibile utilizzare l'intera quota annuale del credito di imposta, questa si sommerà alla quota fruibile nel successivo periodo di imposta. 1 CONTENZIOSO: APPROVATO IL DECRETO SUL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Il processo tributario telematico partirà il 1° dicembre dalle Commissioni tributarie di Toscana e Umbria E' stato approvato il 4 agosto scorso il decreto del direttore Generale delle Finanze, ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che detta le regole tecnico-operative per l’avvio del processo tributario telematico dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Il debutto del processo tributario telematico sarà graduale. Si partirà dal 1° dicembre 2015, data in cui il processo tributario telematico sarà avviato soltanto presso le commissioni tributarie provinciali e regionali di Toscana e Umbria. Per i collegi tributari delle altre regioni occorrerà, invece, attendere ancora. Per l’abilitazione al sistema, innanzitutto, occorre collegarsi al sito www.giustiziatributaria.gov.it. La registrazione potrà essere fatta solo da coloro che sono in possesso di una firma elettronica qualificata o di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata. Una volta effettuata con successo la registrazione, sarà possibile trasmettere atti e documenti informatici connessi al processo tributario in formato pdf, nonché formare e consultare il fascicolo ed acquisire tutte le informazioni riguardanti i giudizi tributari. SISMA EMILIA ROMAGNA Attribuita la percentuale del credito di imposta per imprese e lavoratori autonomi L’articolo 67-octies del D.L. n.83/12 ha istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d’impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività. Con il Provvedimento n. 91825 è stata resa nota la misura percentuale pari a 43,0133 del credito d’imposta spettante relativa al credito richiesto nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza. Il credito d’imposta è utilizzabile ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MOD. 770/2015 Prorogato al 21 settembre 2015 il termine di presentazione del modello 770 Con la pubblicazione nella G.U. n.175 del 30/7/2015 del D.P.C.M. datato 28 luglio 2015 trova ufficialità la proroga del termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2014. Il termine ordinario, fissato al 31 luglio 2015, è stato quindi prorogato al 21 settembre 2015. 2 CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari dall’1 al 20 agosto: si tratta di un rinvio delle scadenze che già da molti anni veniva applicato, ma solo in via transitoria (ossia con provvedimenti annualmente approvati), mentre dal 2012 – grazie all’art.3-quater D.L. n.16/12 – è a regime, quindi applicabile senza necessità di alcuna ulteriore previsione. Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo ad un eventuale debito per l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun aggravio. Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli artt.17 e 20 co.4 D.Lgs. n.241/97, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail. I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga. La scadenza del 20 agosto per i versamenti da Unico Si ricorda che al 20 agosto scadono anche i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i contribuenti che svolgono attività per i quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali soggetti, che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,4% agli importi dovuti hanno potuto rinviare il versamento al 20 agosto. Tale scadenza ampliata può riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle Camere di Commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata. Si ricorda che la proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello Unico, in scadenza nel periodo 1-20 agosto. Si pensi al contribuente, interessato dagli studi di settore, che ha versato le prime due rate il 6 e il 16 luglio e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata poteva essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 20 agosto. LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI Appare opportuno segnalare che, a decorrere dal 2015, si è accorciato il c.d. periodo feriale, vale a dire il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. n.742/69, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Prevede infatti la norma: Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Il predetto periodo, dunque, corrisponde oggi al mese di agosto e si accorcia di 15 giorni, poiché sino al 2014 andava dal 1° agosto al 15 settembre. 3 Pertanto: • i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31-08 (compreso); • i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre (il 31 agosto è l’ultimo giorno della sospensione). Tale sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti. Termini interessati Rientrano nel disposto della sospensione i termini: • per proporre ricorso e reclamo; • per la costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria); • per il deposito di memorie e documenti; • per proporre appello; • per la definizione degli atti in acquiescenza; • per la definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure per la definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni. Ad esempio, si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 01 luglio 2015, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo. In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell’atto viene così conteggiato: DESCRIZIONE giorni decorrenti prima della sospensione giorni di sospensione non rilevanti giorni decorrenti dopo la sospensione PERIODO dal 02-07 al 31-07 dal 01-08 al 31-08 dal 01-09 al 30-09 GIORNI 30 // 30 Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 30 settembre 2015. Sino a qualche mese or sono, avremmo affermato anche che, ove il contribuente avesse presentato istanza di accertamento con adesione, il suddetto termine verrebbe prorogato di ulteriori 90 giorni (quindi complessivi 120 giorni). Va invece segnalato che, con una recente Ordinanza (n.11632 dello scorso 5 giugno) la Cassazione ha smentito tale conclusione affermando che i due termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l’accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. In risposta ad una Interrogazione Parlamentare, l’esecutivo ha affermato che appare prematuro assegnare valore alla suddetta pronuncia e ritiene corretto mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza. Essendo il sistema tributario caratterizzato dalla presenza di accertamenti esecutivi, vale a dire di atti di accertamento che contengono l’intimazione a pagare, anche il versamento delle eventuali somme dovute (normalmente 1/3 delle imposte) beneficia del differimento. Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell’atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze. 4 Termini non interessati Non rientrano, invece, nella sospensione dei termini le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione. Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini: • di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari); • per il versamento degli avvisi di addebito Inps; • di 60 giorni per il versamento delle imposte d’atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall’Agenzia; • di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti; • di 30 giorni per comunicare l’adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata; • di 15 giorni antecedenti la data fissata per l’incontro, per realizzare l’adesione integrale all’invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito stesso (in misura integrale o rateale); • di 20 giorni dalla stipula dell’atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione; • per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione; • per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri. AFFITTI IN NERO: SANZIONI INCOSTITUZIONALI La Corte di Cassazione per la seconda volta dichiara incostituzionali le sanzioni per gli affitti in nero e i contratti non registrati I locatori che non registrano il contratto di locazione non subiranno le pesanti sanzioni previste dal D.lgs. 23/2011, già dichiarate incostituzionali da una sentenza del 2014, resuscitate dal Governo con il decreto legge 47/2014 fino al 31 dicembre 2015, dichiarato incostituzionale da una sentenza del 16 luglio 2015 n. 169. Ricordiamo che le sanzioni previste dal 2011 prevedevano la durata del contratto di 4 anni a partire dalla registrazione e la riduzione del canone di locazione ad un importo pari al triplo della rendita catastale. La sanzione dovrebbe essere abolita definitamente dal decreto legislativo in attesa di approvazione emanato dal Governo in attuazione della Legge delega 23/2014. 5 FALSE EMAIL RIMBORSI FISCALI: L’AGENZIA METTE IN GUARDIA Con un Comunicato Stampa del 13 agosto l'Agenzia delle Entrate mette in guardia sulle false email con oggetto Rimborso fiscale 2014-2015 L'Agenzia delle Entrate mette in guardia sulle mail che stanno arrivando in questi giorni con all'oggetto “Rimborso fiscale per 2014-2015”. Le email non provengono dall'Agenzia, ma sono tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini, per catturare dati sensibili e soprattutto i dati delle carte di credito. Le email provengono apparentemente dall’indirizzo “Agenzia delle Entrate” ed utilizzano il logo dell’Agenzia, invitando il contribuente a cliccare sul link “Accedi al tuo rimborso fiscale” che rimanda ad una pagina web dove si chiede di inserire alcune informazioni personali, tra cui i dati della carta di credito. L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa di pochi giorni fa ha informato di essere del tutto estranea a questi messaggi e raccomanda, a chiunque dovesse riceverli, di non dare seguito al loro contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di phishing, una truffa informatica attuata con lo scopo di ottenere illecitamente i dati personali dei cittadini. Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non richiede mai informazioni sulle carte di credito e non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi. Le informazioni corrette per modalità di ricevere il rimborso si trovano sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi”. Attenzione anche alle mail con oggetto "Verifica tributaria" Con un comunicato stampa del 25.08.2015, l'Agenzia ha reso noto che in queste ore stanno circolando delle mail provenienti da "[email protected] " con oggetto “Verifica Tributaria". Si tratta di false mail, e di un nuovo episodio di phishing ai danni di imprese e gente comune. Le email hanno in allegato un file eseguibile “.exe” da compilare, che può danneggiare il computer. L’Agenzia delle Entrate informa di essere estranea a questi messaggi e raccomanda a chiunque dovesse riceverli, di cestinarli senza aprire l’allegato, che può compromettere la sicurezza del pc. GESTIONE SEPARATA INPS: CONTRIBUTI TROPPO ALTI Acta chiede un'unica aliquota contributiva per tutti i titolari di partita Iva Da anni i titolari di partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS combattono per contrastare l'aumento dell'aliquota contributiva, attualmente ferma al 27,72%. L'aliquota resterà al 27,72% anche nel 2015, ma si alzerà di un punto percentuale nel 2016 e di un altro punto nel 2017. Nel 2018, invece, salvo modifiche ci sarà l'aumento al 33,72% previsto dalla L. 92/2012. Acta (associazione che rappresenta i diritti dei freelance) ha sottolineato l'eccessivo peso contributivo per gli iscritti alla gestione separata, soprattutto se lo si confronta con quello sostenuto dagli iscritti alle casse, che in pochi casi superano il 20%. Acta propone l'introduzione di un'aliquota unica al 24% per tutti i lavoratori autonomi, come quella che verrà applicata ad artigiani e commercianti dal 2018, con un potenziamento delle prestazioni garantite dalla gestione separata in caso di malattia grave. 6 SPESE SANITARIE NELLA PRECOMPILATA Le strutture sanitarie e i medici dovranno inviare al Sts i dati delle spese relative al 2015. L'operatività della trasmissione è ancora in stand by. Novità per la precompilata del prossimo anno: le spese sanitarie del 2015 dovrebbero confluire nel Sistema tessera sanitaria (Sts) e in questo modo dovrebbero essere poi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per il riporto nel modello 730 precompilato. Per far questo è necessario che le strutture sanitarie accreditate (come le Asl, le aziende ospedaliere, le farmacie ecc…) e gli iscritti all'Albo dei medici, chirurghi ed odontoiatri, trasmettano i dati al Sts. Attualmente l'invio dei dati è ancora in stand by, bisogna attendere che il Ministero della Salute trasmetta al Sts l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici, per consentire il rilascio agli interessati della necessaria abilitazione ai servizi telematici del Sts. Si ricorda che non esiste un termine entro cui i soggetti interessati devono effettuare l'invio dei dati, ma dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi 01.02.2016 per le spese relative al 2015) i contribuenti possono consultare le spese sanitarie accedendo al Sts. E' necessario pertanto che gli interessati siano messi a breve nelle condizioni di poter iniziare l'invio dei dati. INTERESSI PASSIVI INTEGRALMENTE DEDUCIBILI PER LE IMMOBILIARI La deducibilità illimitata si applica a partire dal periodo d'imposta 2016 Il Decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese, approvato definitivamente dal Governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che, a partire dal periodo d'imposta 2016, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione saranno deducibili integralmente, senza più il limite del 30% del Rol. L'agevolazione riguarda le società di capitali che svolgono in via prevalente attività immobiliare e che rispettano, pertanto, le seguenti condizioni: attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; ricavi rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione. INTRA 12, NUOVO MODELLO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Il nuovo Intra 12 sarà obbligatorio dal 1° ottobre 2015. Ecco le novità in sintesi Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2015, è stato approvato il nuovo modello Intra 12, che sostituirà il precedente approvato con provvedimento del 16.04.2010, a partire dal 1° ottobre 2015. L'Intra 12 serve agli enti non commerciali ed alle imprese agricole in regime di esonero, per comunicare all'Agenzia delle Entrate gli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati con il meccanismo dell'inversione contabile. Il nuovo modello recepisce, anche se in ritardo, le indicazioni fornite nella Finanziaria 2013 (L. 228/2012), secondo cui l'obbligo di presentazione riguarda gli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente. La modifica era entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, ma la modulistica non era mai stata modificata. Ora le istruzioni al modello recepiscono queste indicazioni. Pertanto la presentazione va effettuata telematicamente, entro la fine di ciascun mese, indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente. Le modifiche inoltre riguardano: la soppressione dell'ufficio competente, e per il dichiarante diverso dal contribuente la soppressione dei dati relativi alla residenza nello stato estero. 7 RATIFICA DEGLI ACCORDI CON SVIZZERA, VATICANO, MONACO E LIECHTENSTEIN Il Fisco italiano potrà richiedere informazioni su fatti esistenti a partire dalla data degli accordi Il Consiglio dei Ministri del 27.08.2015 ha licenziato i quattro disegni di legge riguardanti la ratifica ed esecuzione del protocollo che modifica la convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni e per la regolarizzazione di alcune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; l'accordo Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale; la convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale; e infine l'accordo Italia-Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Il fisco italiano potrà chiedere informazioni su fatti esistenti a partire dalla data degli accordi, quindi per la Svizzera a partire dal 23.02.2015, per il Principato di Monaco dal 02.03.2015 e per il Principato del Liechtenstein dal 26.03.2015. Per quanto riguarda la convenzione con il Vaticano, l'efficacia dell'accordo retroagirà sino al 1° gennaio 2009, pertanto potranno essere scambiate informazioni a partire dall'annualità 2009. SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI: SI RIPARTE Dal 1° settembre ripartono le procedure della giustizia tributaria sospese tutto il mese di agosto Dopo la sospensione dei termini processuali, durata dal 1° al 31 agosto (con una riduzione dei tempi rispetto all'anno scorso, in cui la sospensione era di 46 giorni), dal 1° settembre i termini “sospesi” riprendono a decorrere. La pausa estiva ha prodotto un allungamento delle scadenze entro le quali le parti possono procedere al deposito di ricorsi e documenti, per ogni grado di giudizio. Il periodo di sospensione non ha riguardato, invece, le notifiche di avvisi di accertamento e di cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, e ogni altro termine relativo alla fase che precede quella contenziosa. Per quanto riguarda la mediazione tributaria, si ricorda che la sospensione feriale opera non solo con riguardo al termine per notificare il ricorso e a quello per il suo deposito in segreteria, ma con riguardo al termine, di 90 giorni dalla notifica dell’atto, previsto per la conclusione del procedimento di mediazione. SOSTANZE CHIMICHE PER PISCINE: E’ OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE Le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo devono essere registrate entro il 31 maggio 2018 Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l'anno, devono essere registrate entro il 31 maggio 2018 presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Si tratta dell'ultimo termine di registrazione per le sostanze chimiche esistenti ai sensi del regolamento REACH, grazie al quale saranno raccolti tutti i dati sulle sostanze fabbricate o usate in Europa, con l'intento di migliorare la salute dell'uomo e dell'ambiente. Le imprese devono registrare le sostanze entro il termine previsto per poterle immettere legalmente sul mercato. Le aziende che hanno registrato le loro sostanze chimiche saranno in grado di dimostrare ai propri clienti di essere fornitori responsabili. 8 Per la prima fase della registrazione 2018, ai sensi del REACH, occorre: conoscere il portafoglio della propria azienda e avviare subito i preparativi, analizzare i volumi di vendita e produzione delle sostanze, rivedere gli obblighi previsti dal REACH pianificare la gestione delle loro registrazioni per l'ultimo termine fissato. Un'identificazione corretta delle sostanze in questa fase è essenziale per il processo. La notizia riguarda da vicino anche il settore delle piscine e, in particolar modo, le aziende che si occupano di importazioni direttamente da Paesi fuori Europa. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Via Leone XIII, 14 20145 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Viale Bruno Buozzi, 99 00197 RomaI ((Italia) Tel. + 39 06 32 19 904 Fax. + 39 06 32 60 00 75 Web:www.studiocassinis.com e-mail:[email protected] 9