Newsletter agosto 2015

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Newsletter agosto 2015
Milano, 31 agosto 2015
EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI: TRE NUOVI DECRETI IN GAZZETTA
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale tre decreti che introducono novità sull’efficienza energetica degli
edifici
Sono stati approvati in data 26 giugno 2015 tre nuovi decreti sull'efficienza energetica degli
edifici, che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.
I tre Decreti introducono importanti novità con riguardo a: le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche ed alla definizione dei requisiti minimi degli edifici (in vigore a decorrere dal 1° ottobre
2015); le modalità di compilazione della relazione tecnica di progetto (in vigore a decorrere dal 16
luglio 2015); l’adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (in vigore a decorrere dal 1° ottobre
2015).
CREDITO DI IMPOSTA ENTI NON COMMERCIALI: COME FRUIRNE
Il bonus spettante ad Enti non commerciali per mitigare l'incremento di tassazione degli utili distribuiti
va utilizzato in compensazione in 3 quote annuali a partire dal 2016
Con la Risoluzione n. 70/E pubblicata venerdì 31 luglio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito
le modalità di fruizione, da parte degli enti non commerciali e dei trust opachi, del credito di
imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per mitigare l’incremento della tassazione degli
utili distribuiti. Si ricorda, infatti, che la Legge di Stabilità 2015 ha modificato il regime di tassazione
dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali e dai trust opachi, riducendo la quota esente dal 95%
al 22,26%, in modo da equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella delle persone
fisiche titolari di partecipazioni qualificate. Per mitigare gli effetti negativi di tale incremento di
tassazione per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014, è stata prevista la concessione di
un credito di imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo di
imposta in corso al 1° gennaio 2014. Nella recente risoluzione, le Entrate spiegano che il bonus può
essere utilizzato in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a partire dal 1° gennaio
2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e
dal 1° gennaio 2008 nella misura rimanente. Se, per motivi di incapienza, non è possibile utilizzare
l'intera quota annuale del credito di imposta, questa si sommerà alla quota fruibile nel successivo
periodo di imposta.
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CONTENZIOSO: APPROVATO IL DECRETO SUL PROCESSO TRIBUTARIO
TELEMATICO
Il processo tributario telematico partirà il 1° dicembre dalle Commissioni tributarie di Toscana e
Umbria
E' stato approvato il 4 agosto scorso il decreto del direttore Generale delle Finanze, ora in attesa
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che detta le regole tecnico-operative per l’avvio del
processo tributario telematico dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali.
Il debutto del processo tributario telematico sarà graduale. Si partirà dal 1° dicembre 2015, data in cui
il processo tributario telematico sarà avviato soltanto presso le commissioni tributarie provinciali e
regionali di Toscana e Umbria. Per i collegi tributari delle altre regioni occorrerà, invece, attendere
ancora.
Per l’abilitazione al sistema, innanzitutto, occorre collegarsi al sito www.giustiziatributaria.gov.it. La
registrazione potrà essere fatta solo da coloro che sono in possesso di una firma elettronica qualificata o
di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata. Una volta effettuata con successo
la registrazione, sarà possibile trasmettere atti e documenti informatici connessi al processo tributario
in formato pdf, nonché formare e consultare il fascicolo ed acquisire tutte le informazioni riguardanti i
giudizi tributari.
SISMA EMILIA ROMAGNA
Attribuita la percentuale del credito di imposta per imprese e lavoratori autonomi
L’articolo 67-octies del D.L. n.83/12 ha istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti che alla data
del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d’impresa o di lavoro
autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma
hanno subìto la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione
di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività.
Con il Provvedimento n. 91825 è stata resa nota la misura percentuale pari a 43,0133 del credito
d’imposta spettante relativa al credito richiesto nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per
quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza. Il credito d’imposta è utilizzabile
ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MOD. 770/2015
Prorogato al 21 settembre 2015 il termine di presentazione del modello 770
Con la pubblicazione nella G.U. n.175 del 30/7/2015 del D.P.C.M. datato 28 luglio 2015 trova
ufficialità la proroga del termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti
d’imposta relativa all’anno 2014. Il termine ordinario, fissato al 31 luglio 2015, è stato quindi
prorogato al 21 settembre 2015.
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CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO
Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei
versamenti tributari dall’1 al 20 agosto: si tratta di un rinvio delle scadenze che già da molti anni
veniva applicato, ma solo in via transitoria (ossia con provvedimenti annualmente approvati), mentre
dal 2012 – grazie all’art.3-quater D.L. n.16/12 – è a regime, quindi applicabile senza necessità di
alcuna ulteriore previsione.
Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto
originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo ad un eventuale debito
per l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto
senza alcun aggravio.
Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli artt.17 e 20 co.4 D.Lgs. n.241/97, ossia quelli
unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle
imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti
Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio,
per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza
beneficiare della presente proroga.
La scadenza del 20 agosto per i versamenti da Unico
Si ricorda che al 20 agosto scadono anche i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i
contribuenti che svolgono attività per i quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di
società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali
soggetti, che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio, applicando la
maggiorazione dello 0,4% agli importi dovuti hanno potuto rinviare il versamento al 20 agosto. Tale
scadenza ampliata può riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle Camere di
Commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata.
Si ricorda che la proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal
modello Unico, in scadenza nel periodo 1-20 agosto. Si pensi al contribuente, interessato dagli studi di
settore, che ha versato le prime due rate il 6 e il 16 luglio e presenta una terza rata in scadenza il 16
agosto: tale rata poteva essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 20 agosto.
LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
Appare opportuno segnalare che, a decorrere dal 2015, si è accorciato il c.d. periodo feriale, vale a dire
il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. n.742/69, si determina la sospensione dei termini
relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.
Prevede infatti la norma:
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal
1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Il predetto periodo, dunque, corrisponde oggi al mese di agosto e si accorcia di 15 giorni, poiché sino al
2014 andava dal 1° agosto al 15 settembre.
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Pertanto:
•
i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31-08
(compreso);
•
i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre (il 31 agosto
è l’ultimo giorno della sospensione).
Tale sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti.
Termini interessati
Rientrano nel disposto della sospensione i termini:
•
per proporre ricorso e reclamo;
•
per la costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria);
•
per il deposito di memorie e documenti;
•
per proporre appello;
•
per la definizione degli atti in acquiescenza;
•
per la definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure
per la definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni.
Ad esempio, si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 01 luglio 2015,
avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.
In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell’atto viene così
conteggiato:
DESCRIZIONE
giorni decorrenti prima della sospensione
giorni di sospensione non rilevanti
giorni decorrenti dopo la sospensione
PERIODO
dal 02-07 al 31-07
dal 01-08 al 31-08
dal 01-09 al 30-09
GIORNI
30
//
30
Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 30 settembre 2015.
Sino a qualche mese or sono, avremmo affermato anche che, ove il contribuente avesse presentato
istanza di accertamento con adesione, il suddetto termine verrebbe prorogato di ulteriori 90 giorni
(quindi complessivi 120 giorni).
Va invece segnalato che, con una recente Ordinanza (n.11632 dello scorso 5 giugno) la Cassazione ha
smentito tale conclusione affermando che i due termini non sono tra loro cumulabili, in quanto
l’accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. In risposta ad una Interrogazione
Parlamentare, l’esecutivo ha affermato che appare prematuro assegnare valore alla suddetta pronuncia e
ritiene corretto mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai
consigliabile assumere una posizione di prudenza.
Essendo il sistema tributario caratterizzato dalla presenza di accertamenti esecutivi, vale a dire di atti di
accertamento che contengono l’intimazione a pagare, anche il versamento delle eventuali somme
dovute (normalmente 1/3 delle imposte) beneficia del differimento.
Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell’atto impugnato,
i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione
Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.
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Termini non interessati
Non rientrano, invece, nella sospensione dei termini le scadenze relative a procedimenti amministrativi
e della riscossione.
Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini:
•
di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante
avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
•
per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
•
di 60 giorni per il versamento delle imposte d’atto (ad esempio registro, ipocatastali,
successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall’Agenzia;
•
di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta
non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
•
di 30 giorni per comunicare l’adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell’atto di
definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
•
di 15 giorni antecedenti la data fissata per l’incontro, per realizzare l’adesione integrale
all’invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito stesso (in
misura integrale o rateale);
•
di 20 giorni dalla stipula dell’atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della
prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
•
per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
•
per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono
connotate dalla esistenza di termini veri e propri.
AFFITTI IN NERO: SANZIONI INCOSTITUZIONALI
La Corte di Cassazione per la seconda volta dichiara incostituzionali le sanzioni per gli affitti in nero e
i contratti non registrati
I locatori che non registrano il contratto di locazione non subiranno le pesanti sanzioni previste dal
D.lgs. 23/2011, già dichiarate incostituzionali da una sentenza del 2014, resuscitate dal Governo con il
decreto legge 47/2014 fino al 31 dicembre 2015, dichiarato incostituzionale da una sentenza del 16
luglio 2015 n. 169.
Ricordiamo che le sanzioni previste dal 2011 prevedevano la durata del contratto di 4 anni a partire
dalla registrazione e la riduzione del canone di locazione ad un importo pari al triplo della rendita
catastale.
La sanzione dovrebbe essere abolita definitamente dal decreto legislativo in attesa di approvazione
emanato dal Governo in attuazione della Legge delega 23/2014.
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FALSE EMAIL RIMBORSI FISCALI: L’AGENZIA METTE IN GUARDIA
Con un Comunicato Stampa del 13 agosto l'Agenzia delle Entrate mette in guardia sulle false email con
oggetto Rimborso fiscale 2014-2015
L'Agenzia delle Entrate mette in guardia sulle mail che stanno arrivando in questi giorni con all'oggetto
“Rimborso fiscale per 2014-2015”. Le email non provengono dall'Agenzia, ma sono tentativi
di phishing ai danni di alcuni cittadini, per catturare dati sensibili e soprattutto i dati delle carte di
credito.
Le email provengono apparentemente dall’indirizzo “Agenzia delle Entrate” ed utilizzano il logo
dell’Agenzia, invitando il contribuente a cliccare sul link “Accedi al tuo rimborso fiscale” che rimanda
ad una pagina web dove si chiede di inserire alcune informazioni personali, tra cui i dati della carta di
credito.
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa di pochi giorni fa ha informato di essere del tutto
estranea a questi messaggi e raccomanda, a chiunque dovesse riceverli, di non dare seguito al loro
contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di phishing, una truffa informatica attuata con lo scopo di
ottenere illecitamente i dati personali dei cittadini.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non richiede mai informazioni sulle carte di credito e non invia
comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi.
Le informazioni corrette per modalità di ricevere il rimborso si trovano sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi”.
Attenzione anche alle mail con oggetto "Verifica tributaria"
Con un comunicato stampa del 25.08.2015, l'Agenzia ha reso noto che in queste ore stanno
circolando delle mail provenienti da "[email protected] " con oggetto “Verifica Tributaria".
Si tratta di false mail, e di un nuovo episodio di phishing ai danni di imprese e gente comune. Le
email hanno in allegato un file eseguibile “.exe” da compilare, che può danneggiare il computer.
L’Agenzia delle Entrate informa di essere estranea a questi messaggi e raccomanda a chiunque dovesse
riceverli, di cestinarli senza aprire l’allegato, che può compromettere la sicurezza del pc.
GESTIONE SEPARATA INPS: CONTRIBUTI TROPPO ALTI
Acta chiede un'unica aliquota contributiva per tutti i titolari di partita Iva
Da anni i titolari di partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS combattono per
contrastare l'aumento dell'aliquota contributiva, attualmente ferma al 27,72%. L'aliquota resterà al
27,72% anche nel 2015, ma si alzerà di un punto percentuale nel 2016 e di un altro punto nel 2017. Nel
2018, invece, salvo modifiche ci sarà l'aumento al 33,72% previsto dalla L. 92/2012. Acta
(associazione che rappresenta i diritti dei freelance) ha sottolineato l'eccessivo peso contributivo per gli
iscritti alla gestione separata, soprattutto se lo si confronta con quello sostenuto dagli iscritti alle casse,
che in pochi casi superano il 20%. Acta propone l'introduzione di un'aliquota unica al 24% per tutti i
lavoratori autonomi, come quella che verrà applicata ad artigiani e commercianti dal 2018, con un
potenziamento delle prestazioni garantite dalla gestione separata in caso di malattia grave.
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SPESE SANITARIE NELLA PRECOMPILATA
Le strutture sanitarie e i medici dovranno inviare al Sts i dati delle spese relative al 2015. L'operatività
della trasmissione è ancora in stand by.
Novità per la precompilata del prossimo anno: le spese sanitarie del 2015 dovrebbero confluire nel
Sistema tessera sanitaria (Sts) e in questo modo dovrebbero essere poi a disposizione dell'Agenzia delle
Entrate per il riporto nel modello 730 precompilato. Per far questo è necessario che le strutture sanitarie
accreditate (come le Asl, le aziende ospedaliere, le farmacie ecc…) e gli iscritti all'Albo dei medici,
chirurghi ed odontoiatri, trasmettano i dati al Sts. Attualmente l'invio dei dati è ancora in stand by,
bisogna attendere che il Ministero della Salute trasmetta al Sts l'elenco aggiornato delle strutture
sanitarie e dei medici, per consentire il rilascio agli interessati della necessaria abilitazione ai servizi
telematici del Sts. Si ricorda che non esiste un termine entro cui i soggetti interessati devono effettuare
l'invio dei dati, ma dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi 01.02.2016 per
le spese relative al 2015) i contribuenti possono consultare le spese sanitarie accedendo al Sts. E'
necessario pertanto che gli interessati siano messi a breve nelle condizioni di poter iniziare l'invio dei
dati.
INTERESSI PASSIVI INTEGRALMENTE DEDUCIBILI PER LE IMMOBILIARI
La deducibilità illimitata si applica a partire dal periodo d'imposta 2016
Il Decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese, approvato definitivamente dal Governo
e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che, a partire dal periodo d'imposta 2016, gli
interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
saranno deducibili integralmente, senza più il limite del 30% del Rol.
L'agevolazione riguarda le società di capitali che svolgono in via prevalente attività immobiliare e che
rispettano, pertanto, le seguenti condizioni: attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal
valore normale degli immobili destinati alla locazione; ricavi rappresentati per almeno 2/3 da canoni di
locazione.
INTRA 12, NUOVO MODELLO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Il nuovo Intra 12 sarà obbligatorio dal 1° ottobre 2015. Ecco le novità in sintesi
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2015, è stato approvato il nuovo modello
Intra 12, che sostituirà il precedente approvato con provvedimento del 16.04.2010, a partire dal 1°
ottobre 2015.
L'Intra 12 serve agli enti non commerciali ed alle imprese agricole in regime di
esonero, per comunicare all'Agenzia delle Entrate gli acquisti intracomunitari di beni e
servizi effettuati con il meccanismo dell'inversione contabile.
Il nuovo modello recepisce, anche se in ritardo, le indicazioni fornite nella Finanziaria 2013 (L.
228/2012), secondo cui l'obbligo di presentazione riguarda gli acquisti registrati con riferimento al
secondo mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente. La modifica era
entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, ma la modulistica non era mai stata modificata. Ora le istruzioni
al modello recepiscono queste indicazioni. Pertanto la presentazione va effettuata telematicamente,
entro la fine di ciascun mese, indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al
secondo mese precedente. Le modifiche inoltre riguardano: la soppressione dell'ufficio competente, e
per il dichiarante diverso dal contribuente la soppressione dei dati relativi alla residenza nello stato
estero.
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RATIFICA DEGLI ACCORDI CON SVIZZERA, VATICANO, MONACO E
LIECHTENSTEIN
Il Fisco italiano potrà richiedere informazioni su fatti esistenti a partire dalla data degli accordi
Il Consiglio dei Ministri del 27.08.2015 ha licenziato i quattro disegni di legge riguardanti la
ratifica ed esecuzione del protocollo che modifica la convenzione Italia-Svizzera contro le doppie
imposizioni e per la regolarizzazione di alcune questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio; l'accordo Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale; la
convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale; e infine l'accordo Italia-Principato del
Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
Il fisco italiano potrà chiedere informazioni su fatti esistenti a partire dalla data degli
accordi, quindi per la Svizzera a partire dal 23.02.2015, per il Principato di Monaco dal 02.03.2015 e
per il Principato del Liechtenstein dal 26.03.2015. Per quanto riguarda la convenzione con il Vaticano,
l'efficacia dell'accordo retroagirà sino al 1° gennaio 2009, pertanto potranno essere scambiate
informazioni a partire dall'annualità 2009.
SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI: SI RIPARTE
Dal 1° settembre ripartono le procedure della giustizia tributaria sospese tutto il mese di agosto
Dopo la sospensione dei termini processuali, durata dal 1° al 31 agosto (con una riduzione dei tempi
rispetto all'anno scorso, in cui la sospensione era di 46 giorni), dal 1° settembre i termini “sospesi”
riprendono a decorrere. La pausa estiva ha prodotto un allungamento delle scadenze entro le quali le
parti possono procedere al deposito di ricorsi e documenti, per ogni grado di giudizio. Il periodo di
sospensione non ha riguardato, invece, le notifiche di avvisi di accertamento e di cartelle di pagamento
da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, e ogni altro termine relativo alla fase che precede
quella contenziosa. Per quanto riguarda la mediazione tributaria, si ricorda che la sospensione feriale
opera non solo con riguardo al termine per notificare il ricorso e a quello per il suo deposito in
segreteria, ma con riguardo al termine, di 90 giorni dalla notifica dell’atto, previsto per la conclusione
del procedimento di mediazione.
SOSTANZE CHIMICHE PER PISCINE: E’ OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE
Le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo devono essere registrate
entro il 31 maggio 2018
Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia
compresa tra 1 e 100 tonnellate l'anno, devono essere registrate entro il 31 maggio 2018 presso
l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Si tratta dell'ultimo termine di registrazione per le
sostanze chimiche esistenti ai sensi del regolamento REACH, grazie al quale saranno raccolti tutti i dati
sulle sostanze fabbricate o usate in Europa, con l'intento di migliorare la salute dell'uomo e
dell'ambiente.
Le imprese devono registrare le sostanze entro il termine previsto per poterle immettere legalmente sul
mercato. Le aziende che hanno registrato le loro sostanze chimiche saranno in grado di dimostrare ai
propri clienti di essere fornitori responsabili.
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Per la prima fase della registrazione 2018, ai sensi del REACH, occorre: conoscere il portafoglio della
propria azienda e avviare subito i preparativi, analizzare i volumi di vendita e produzione delle
sostanze, rivedere gli obblighi previsti dal REACH pianificare la gestione delle loro registrazioni per
l'ultimo termine fissato. Un'identificazione corretta delle sostanze in questa fase è essenziale per il
processo. La notizia riguarda da vicino anche il settore delle piscine e, in particolar modo, le aziende
che si occupano di importazioni direttamente da Paesi fuori Europa.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
STUDIO CASSINIS
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