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Parte terza: Situazioni giuridiche A. Situazioni esistenziali. 1. Considerazioni introduttive. La dottrina distingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali; i diritti patrimoniali riguardano il campo economico e sono disponibili e prescrittibili; o diritti non patrimoniali sono situazioni soggettive di ogni uomo e riguardano la personalità, perché hanno la funzione di tutelare, per realizzare esigenze di carattere esistenziale e mediamente materiale. Questi diritti non patrimoniali sono definiti diritti inviolabili dove non si può scindere codeste situazioni dal loro esercizio. Questi diritti sono tutelati non solo in ambito nazionale delle fonti, ma anche da quelle comunitarie. 2. Fondamento unitario e oggetto dei cosiddetti diritti della personalità. La dottrina individua due dottrine in riguardo ai diritti della personalità: teoria atomistica, dove i singoli diritti espressamente disciplinati sono tutelati mediante interpretazione estensiva o analogica; teoria monistica, prospetta l’esistenza di un unico diritto della personalità che riassume tutti gli altri senza identificarsi con la loro somma. La Costituzione pone al centro del suo compito la tutela della persona nella sua manifestazione e nel suo raggiungimento degli obiettivi. Lo Stato quindi deve assicurare ai suoi cittadini la libertà universale che si raggiunge per mezzo dello Stato, il quale ha il compito di rimuovere gli ostacoli che intralciano il pieno sviluppo della persona. La legalità costituzionale, tutela la persona anche in termini dinamici, cioè tutela tutto ciò che è in grado di realizzare in positivo, promuovendo lo sviluppo. Ciò non vuol dire che la Costituzione tuteli ogni operato dell’uomo, perché esso potrebbe ledere la personalità di un altro individuo. 3. Oggetto e caratteri dei cosiddetti diritti della personalità. L’ordinamento è tenuto a tutelare o a promuovere la personalità del soggetto. Per quanto riguarda la tutela, essa non è attuabili soltanto nel momento successivo alla lesione, ma anche in via preventiva, perché la riparazione del danno non ripristina la perdita subita e quindi non riporta alla situazione iniziale. Esempi di tutela sono la tutela della salute sul posto di lavoro, agli obblighi di educazione in ambito familiare, al potere di verificare la rispondenza a verità delle informazioni contenute nelle banche dati. 4. La spettanza dei cosiddetti diritti della personalità. L’individuazione dei soggetti quali spettano i cosiddetti diritti della personalità non è agevole; problemi si riscontrano, appunto, nei riguardi del nascituro e del defunto, in quanto tali diritti spetterebbero alla persone in vita. Per quanto riguarda il defunto, una lesione della sua dignità è direttamente collegabile ad una lesione della dignità della sua famiglia. Ne consegue che il congiunto del defunto agisce non quale titolare di un interesse personale e familiare, ma in base ad un dovere di solidarietà familiare. Anche lo straniero, in quanto uomo, ha diritto a realizzare la sua personalità e non è più richiesta una condizione di reciprocità per il godimento di tali diritti e di diritti rigorosamente inerenti allo status civitatis. 5. Diritto alla vita e all’integrità fisica. Il diritto alla vita non è espresso esplicitamente nella Costituzione, ma il suo valore assoluto è intrinseco nei diritti inviolabili. Per vita non s’intende la vita biologica, ma anche sociale, libera e dignitosa (art. 36 Cost.). L’ordinamento nel tutelare la vita obbliga i consociati, non solo a non attentarla, ma impone di prestare soccorso penale e civile. Discussione importante è stata fatta nei confronti della gravidanza; l’aborto è così ammesso, non solo nei 90 giorni dal concepimento allorché sussista un serio pericolo per la salute fisica e psichica della donna in relazione a determinate condizioni, circostanze o previsioni, ma anche dopo tale termine quando sussista un grave pericolo per la vita o per la 42 salute della donna. Infatti, le disposizioni favoriscono l’interesse alla vita della madre, piuttosto che quella del nascituro. Altro problema esiste per il diritto di morire, inteso come disponibilità del proprio corpo. Lo Stato non permette ciò e critica l’eutanasia passiva, il rifiuto di ricevere trasfusioni, ecc…Va comunque contestata l’opinione di una generale disponibilità del soggetto nei confronti del proprio corpo, in quanto, non deve cagionare una diminuzione dell’integrità fisica, anche se ha fondamento nel principio di solidarietà costituzionale. 6. Diritto alla salute. Il diritto alla salute non si limita alla mera integrità fisica, ma riguarda anche un sano e libero sviluppo della persona che si raggiunge solo con un’integrità psico-fisica, non soltanto da un punto di vista sanitario, ma anche da quello ambientale e sociale. 7. Principio di eguaglianza e dignità dell’uomo. Il principio di eguaglianza tutela la libertà personale dell’uomo vietando ogni forma di discriminazione per sesso, religione, razza, lingua… Accanto a questo principio di eguaglianza si affianca la dignità dell’uomo che consiste in una posizione, in una qualità della persona, in una condizione che spetta all’uomo in quanto tale, indipendentemente dalla sua posizione sociale o dall’appartenenza a determinate comunità. La dignità del resto non è soltanto consapevolezza del proprio valore morale, ma implica anche il rispetto che ognuno può pretendere dagli altri in costanza di adeguati contegni. 8. Diritto all’onore e alla reputazione. Il diritto all’onore e alla reputazione sono strettamente legati alla dignità dell’uomo e riguardano l’integrità morale. Con questo principio si vietano l’esposizione di immagini altrui in pregiudizio del decoro e della reputazione della persona e dei suoi congiunti (art. 10 c.c.); vieta qualsiasi tipo di modifica dell’opera o di altro atto in danno di questa, che pregiudichi l’onore e la reputazione dell’autore. La tutela civilistica specifica un risarcimento del danno e soprattutto un’azione inibitoria, con una rettifica e pubblicazione della sentenza di condanna. 9. Diritto all’immagine. Il codice civile (art. 10 c.c.) e la legislazione speciale consentono l’utilizzazione dell’immagine altrui se vi è assenso della persona ritratta e se l’immagine non compromette l’onore del soggetto ritratto. L’assenso è esonerato quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà della persona. 10. Diritto alla riservatezza. Il diritto alla riservatezza tutela la vita privata dall’altrui ingerenza; esso vieta la violazione di domicilio, del segreto telefonico, telegrafico ed epistolare. La disposizione punisce altresì chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora nei luoghi di vita privata. Connessa alla tutela della sfera personale è la protezione del soggetto sulla diffusione di informazioni sul proprio conto, dannose per le sue relazioni economiche (privacy economica). 11. Segue. Riservatezza e banche dati. Altro problema riguardante la riservatezza è l’elaborazione dei dati nelle banche dati delle aziende; prima le banche dati erano previste solo al dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, ora tutte le grandi aziende hanno questi dati. Logicamente l’interessato vanta dei diritti che sono l’accesso gratuito a queste informazioni, pretendere l’aggiornamento, la trasformazione, la rettifica, la cancellazione e l’integrazione. Per quanto riguarda i dati sensibili, essi possono essere trattati dalle banche dati solo con il consenso scritto degli interessati e previa autorizzazione del garante. I dati sensibili riguardano la rivelazione delle origini razziali, le convinzioni religiose e politiche, ecc… I danni causati per effetto del trattamento sono risarciti con sanzioni di natura penale (con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna) e di natura amministrativa. 12. Diritto all’informazione. Il diritto all’informazione si configura in una triplice espressione: diritto di informare, di essere informato, di informarsi. Il diritto di informare riguarda il diritto di informare la collettività circa il funzionamento della società democratica; esso svolge un compito molto simile a quello di controllo. Nel caso un soggetto venga leso dalla diffusione di 43 errate notizie egli ha come difesa principale il diritto di rettifica, previsto sia dalla legge sulla stampa, sia dalla legge sul servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva. Il diritto ad essere informati riguarda la massima diffusione delle informazioni e di tutela di un interesse individuale o collettivo. Il diritto ad informarsi, si configura nel diritto ad acquisire informazioni, ma non nella pretesa di conseguire notizie, salvo diverse disposizioni di legge. La cronaca ha dei limiti, cioè deve essere veritiera, non illecita e non deve ledere la reputazione e l’onore altrui. 13. Diritto all’istruzione e all’educazione. Il diritto all’istruzione e all’educazione è un principio cardine molto importante, perché grazie proprio all’istruzione e all’educazione, l’uomo può realizzarsi nella società contribuendo anche allo sviluppo della stessa. Questo diritto si configura come diritto, inteso nella pretesa nei confronti dello Stato, che deve assicurarne lo svolgimento e fornire i mezzi appropriati; come dovere, inteso in un dovere solidale nei confronti della collettività, che si concretizza in un’attività che concorra al progresso. 14. Identità e identificazione della persona. Il nome è composto dal prenome o nome individuale, e dal cognome, generalmente quello di famiglia. Il prenome è imposto dalla scelta concorde dei genitori ed è dichiarato all’ufficiale di Stato Civile; il cognome, invece, generalmente è quello del padre. Il nome è tutelato in quanto è vietata la privazione, l’uso indebito e usurpativo, e s’identifica in un’identità personale. Al pari del nome vi è lo pseudonimo che è riconosciuto come segno d’identificazione, e che nella società ha lo stesso valore del nome. I titoli nobiliari possono essere aggiunti al cognome, ma sono privi di valore giuridico. Il rimedio più idoneo alla lesione in oggetto è il diritto alla rettifica, ma sono utilizzabili anche altri rimedi preventivi e coercitivi, previsti per la stampa ed il risarcimento del danno. Problema importante riguarda l’identità sessuale; infatti, un soggetto può chiedere di mutare nome e cognome solo dopo una rettifica del tribunale che provi non solo un mutamento psichico, ma anche fisico con adeguamenti dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico. 15. I cosiddetti diritti di libertà. La Costituzione assicura all’uomo la libertà che si manifesta in tante forme: naturale, che riguarda la personalità dell’uomo nel pieno svolgimento dei suoi interessi; negativa, intesa come libertà dell’uomo nei confronti dello Stato, quindi una libertà da; positiva, intesa come diritti e situazioni soggettive attive e quindi una libertà di; economica, intesa come libertà di proprietà d’iniziativa e di lavoro; il lavoro è certamente non soltanto un diritto, ma anche un dovere. 16. Individuo e formazioni sociali. Una rilevanza lo Stato la dà alle formazioni sociali, perché sono luoghi privilegiati dove la persona esprime se stessa e riesce a realizzarsi. Questa tutela però non pone su uno stesso piano l’individuo e le formazione sociali; l’uomo è posto sempre in una posizione di rilievo nei confronti della famiglia, delle aziende, ecc… 17. Lesioni alla personalità e strumenti di difesa. Quando vi sono lesioni alla personalità l’ordinamento procede alla riparazione; esso consiste in un risarcimento pecuniario e in una rettifica tramite i mezzi mediatici. La riparazione non riporta alla situazione antecedente e quindi è inadeguata. Affinché non si verifichino queste lesioni l’ordinamento si muove in via preventiva con l’inibitoria e i rimedi d’urgenza. L’inibitoria è diretta a far cessare, o a non far iniziare, il comportamento antigiuridico del danneggiante. I rimedi d’urgenza possono essere chiesti da chi ha fondato motivo di temere che, nel tempo necessario a far valere un suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da pregiudizio imminente ed irreparabile. 44