scarica - Pasquale CLARIZIO

Transcript

scarica - Pasquale CLARIZIO
Parte terza: Situazioni giuridiche
A. Situazioni esistenziali.
1. Considerazioni introduttive. La dottrina distingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali; i
diritti patrimoniali riguardano il campo economico e sono disponibili e prescrittibili; o diritti
non patrimoniali sono situazioni soggettive di ogni uomo e riguardano la personalità, perché
hanno la funzione di tutelare, per realizzare esigenze di carattere esistenziale e mediamente
materiale. Questi diritti non patrimoniali sono definiti diritti inviolabili dove non si può scindere
codeste situazioni dal loro esercizio. Questi diritti sono tutelati non solo in ambito nazionale
delle fonti, ma anche da quelle comunitarie.
2. Fondamento unitario e oggetto dei cosiddetti diritti della personalità. La dottrina individua
due dottrine in riguardo ai diritti della personalità: teoria atomistica, dove i singoli diritti
espressamente disciplinati sono tutelati mediante interpretazione estensiva o analogica; teoria
monistica, prospetta l’esistenza di un unico diritto della personalità che riassume tutti gli altri
senza identificarsi con la loro somma. La Costituzione pone al centro del suo compito la tutela
della persona nella sua manifestazione e nel suo raggiungimento degli obiettivi. Lo Stato quindi
deve assicurare ai suoi cittadini la libertà universale che si raggiunge per mezzo dello Stato, il
quale ha il compito di rimuovere gli ostacoli che intralciano il pieno sviluppo della persona. La
legalità costituzionale, tutela la persona anche in termini dinamici, cioè tutela tutto ciò che è in
grado di realizzare in positivo, promuovendo lo sviluppo. Ciò non vuol dire che la Costituzione
tuteli ogni operato dell’uomo, perché esso potrebbe ledere la personalità di un altro individuo.
3. Oggetto e caratteri dei cosiddetti diritti della personalità. L’ordinamento è tenuto a tutelare o
a promuovere la personalità del soggetto. Per quanto riguarda la tutela, essa non è attuabili
soltanto nel momento successivo alla lesione, ma anche in via preventiva, perché la riparazione
del danno non ripristina la perdita subita e quindi non riporta alla situazione iniziale. Esempi di
tutela sono la tutela della salute sul posto di lavoro, agli obblighi di educazione in ambito
familiare, al potere di verificare la rispondenza a verità delle informazioni contenute nelle banche
dati.
4. La spettanza dei cosiddetti diritti della personalità. L’individuazione dei soggetti quali
spettano i cosiddetti diritti della personalità non è agevole; problemi si riscontrano, appunto, nei
riguardi del nascituro e del defunto, in quanto tali diritti spetterebbero alla persone in vita.
Per quanto riguarda il defunto, una lesione della sua dignità è direttamente collegabile ad una
lesione della dignità della sua famiglia. Ne consegue che il congiunto del defunto agisce non
quale titolare di un interesse personale e familiare, ma in base ad un dovere di solidarietà
familiare.
Anche lo straniero, in quanto uomo, ha diritto a realizzare la sua personalità e non è più
richiesta una condizione di reciprocità per il godimento di tali diritti e di diritti rigorosamente
inerenti allo status civitatis.
5. Diritto alla vita e all’integrità fisica. Il diritto alla vita non è espresso esplicitamente nella
Costituzione, ma il suo valore assoluto è intrinseco nei diritti inviolabili. Per vita non s’intende la
vita biologica, ma anche sociale, libera e dignitosa (art. 36 Cost.). L’ordinamento nel tutelare la
vita obbliga i consociati, non solo a non attentarla, ma impone di prestare soccorso penale e
civile. Discussione importante è stata fatta nei confronti della gravidanza; l’aborto è così
ammesso, non solo nei 90 giorni dal concepimento allorché sussista un serio pericolo per la
salute fisica e psichica della donna in relazione a determinate condizioni, circostanze o
previsioni, ma anche dopo tale termine quando sussista un grave pericolo per la vita o per la
42
salute della donna. Infatti, le disposizioni favoriscono l’interesse alla vita della madre, piuttosto
che quella del nascituro. Altro problema esiste per il diritto di morire, inteso come disponibilità
del proprio corpo. Lo Stato non permette ciò e critica l’eutanasia passiva, il rifiuto di ricevere
trasfusioni, ecc…Va comunque contestata l’opinione di una generale disponibilità del soggetto
nei confronti del proprio corpo, in quanto, non deve cagionare una diminuzione dell’integrità
fisica, anche se ha fondamento nel principio di solidarietà costituzionale.
6. Diritto alla salute. Il diritto alla salute non si limita alla mera integrità fisica, ma riguarda
anche un sano e libero sviluppo della persona che si raggiunge solo con un’integrità psico-fisica,
non soltanto da un punto di vista sanitario, ma anche da quello ambientale e sociale.
7. Principio di eguaglianza e dignità dell’uomo. Il principio di eguaglianza tutela la libertà
personale dell’uomo vietando ogni forma di discriminazione per sesso, religione, razza, lingua…
Accanto a questo principio di eguaglianza si affianca la dignità dell’uomo che consiste in una
posizione, in una qualità della persona, in una condizione che spetta all’uomo in quanto tale,
indipendentemente dalla sua posizione sociale o dall’appartenenza a determinate comunità.
La dignità del resto non è soltanto consapevolezza del proprio valore morale, ma implica anche il
rispetto che ognuno può pretendere dagli altri in costanza di adeguati contegni.
8. Diritto all’onore e alla reputazione. Il diritto all’onore e alla reputazione sono strettamente
legati alla dignità dell’uomo e riguardano l’integrità morale. Con questo principio si vietano
l’esposizione di immagini altrui in pregiudizio del decoro e della reputazione della persona e dei
suoi congiunti (art. 10 c.c.); vieta qualsiasi tipo di modifica dell’opera o di altro atto in danno di
questa, che pregiudichi l’onore e la reputazione dell’autore. La tutela civilistica specifica un
risarcimento del danno e soprattutto un’azione inibitoria, con una rettifica e pubblicazione della
sentenza di condanna.
9. Diritto all’immagine. Il codice civile (art. 10 c.c.) e la legislazione speciale consentono
l’utilizzazione dell’immagine altrui se vi è assenso della persona ritratta e se l’immagine non
compromette l’onore del soggetto ritratto. L’assenso è esonerato quando la riproduzione è
giustificata dalla notorietà della persona.
10. Diritto alla riservatezza. Il diritto alla riservatezza tutela la vita privata dall’altrui
ingerenza; esso vieta la violazione di domicilio, del segreto telefonico, telegrafico ed epistolare.
La disposizione punisce altresì chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti
alla vita privata mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora nei luoghi di vita privata.
Connessa alla tutela della sfera personale è la protezione del soggetto sulla diffusione di
informazioni sul proprio conto, dannose per le sue relazioni economiche (privacy economica).
11. Segue. Riservatezza e banche dati. Altro problema riguardante la riservatezza è
l’elaborazione dei dati nelle banche dati delle aziende; prima le banche dati erano previste solo
al dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, ora tutte le grandi aziende hanno
questi dati. Logicamente l’interessato vanta dei diritti che sono l’accesso gratuito a queste
informazioni, pretendere l’aggiornamento, la trasformazione, la rettifica, la cancellazione e
l’integrazione. Per quanto riguarda i dati sensibili, essi possono essere trattati dalle banche dati
solo con il consenso scritto degli interessati e previa autorizzazione del garante. I dati sensibili
riguardano la rivelazione delle origini razziali, le convinzioni religiose e politiche, ecc…
I danni causati per effetto del trattamento sono risarciti con sanzioni di natura penale (con la
pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna) e di natura amministrativa.
12. Diritto all’informazione. Il diritto all’informazione si configura in una triplice espressione:
diritto di informare, di essere informato, di informarsi. Il diritto di informare riguarda il diritto
di informare la collettività circa il funzionamento della società democratica; esso svolge un
compito molto simile a quello di controllo. Nel caso un soggetto venga leso dalla diffusione di
43
errate notizie egli ha come difesa principale il diritto di rettifica, previsto sia dalla legge sulla
stampa, sia dalla legge sul servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.
Il diritto ad essere informati riguarda la massima diffusione delle informazioni e di tutela di un
interesse individuale o collettivo. Il diritto ad informarsi, si configura nel diritto ad acquisire
informazioni, ma non nella pretesa di conseguire notizie, salvo diverse disposizioni di legge.
La cronaca ha dei limiti, cioè deve essere veritiera, non illecita e non deve ledere la reputazione
e l’onore altrui.
13. Diritto all’istruzione e all’educazione. Il diritto all’istruzione e all’educazione è un
principio cardine molto importante, perché grazie proprio all’istruzione e all’educazione, l’uomo
può realizzarsi nella società contribuendo anche allo sviluppo della stessa. Questo diritto si
configura come diritto, inteso nella pretesa nei confronti dello Stato, che deve assicurarne lo
svolgimento e fornire i mezzi appropriati; come dovere, inteso in un dovere solidale nei
confronti della collettività, che si concretizza in un’attività che concorra al progresso.
14. Identità e identificazione della persona. Il nome è composto dal prenome o nome
individuale, e dal cognome, generalmente quello di famiglia. Il prenome è imposto dalla scelta
concorde dei genitori ed è dichiarato all’ufficiale di Stato Civile; il cognome, invece,
generalmente è quello del padre.
Il nome è tutelato in quanto è vietata la privazione, l’uso indebito e usurpativo, e s’identifica in
un’identità personale.
Al pari del nome vi è lo pseudonimo che è riconosciuto come segno d’identificazione, e che
nella società ha lo stesso valore del nome.
I titoli nobiliari possono essere aggiunti al cognome, ma sono privi di valore giuridico.
Il rimedio più idoneo alla lesione in oggetto è il diritto alla rettifica, ma sono utilizzabili anche
altri rimedi preventivi e coercitivi, previsti per la stampa ed il risarcimento del danno.
Problema importante riguarda l’identità sessuale; infatti, un soggetto può chiedere di mutare
nome e cognome solo dopo una rettifica del tribunale che provi non solo un mutamento psichico,
ma anche fisico con adeguamenti dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico.
15. I cosiddetti diritti di libertà. La Costituzione assicura all’uomo la libertà che si manifesta in
tante forme:
ƒ naturale, che riguarda la personalità dell’uomo nel pieno svolgimento dei suoi interessi;
ƒ negativa, intesa come libertà dell’uomo nei confronti dello Stato, quindi una libertà da;
ƒ positiva, intesa come diritti e situazioni soggettive attive e quindi una libertà di;
ƒ economica, intesa come libertà di proprietà d’iniziativa e di lavoro; il lavoro è certamente
non soltanto un diritto, ma anche un dovere.
16. Individuo e formazioni sociali. Una rilevanza lo Stato la dà alle formazioni sociali, perché
sono luoghi privilegiati dove la persona esprime se stessa e riesce a realizzarsi. Questa tutela
però non pone su uno stesso piano l’individuo e le formazione sociali; l’uomo è posto sempre in
una posizione di rilievo nei confronti della famiglia, delle aziende, ecc…
17. Lesioni alla personalità e strumenti di difesa. Quando vi sono lesioni alla personalità
l’ordinamento procede alla riparazione; esso consiste in un risarcimento pecuniario e in una
rettifica tramite i mezzi mediatici. La riparazione non riporta alla situazione antecedente e quindi
è inadeguata. Affinché non si verifichino queste lesioni l’ordinamento si muove in via preventiva
con l’inibitoria e i rimedi d’urgenza. L’inibitoria è diretta a far cessare, o a non far iniziare, il
comportamento antigiuridico del danneggiante. I rimedi d’urgenza possono essere chiesti da chi
ha fondato motivo di temere che, nel tempo necessario a far valere un suo diritto in via ordinaria,
questo sia minacciato da pregiudizio imminente ed irreparabile.
44