La tutela dei crediti commerciali nell`Unione Europea La situazione

Transcript

La tutela dei crediti commerciali nell`Unione Europea La situazione
La tutela dei crediti
commerciali
nell’Unione Europea
Cosa cambia con la direttiva
europea 2011/7/UE sui ritardi
di pagamento
Relatore
Avv. Marcello Mantelli
www.imantelli.com
La situazione attuale dei ritardi di pagamento
nell’Unione Europea
• Direttiva 2000/35/CE: attuata in Italia con il D.lgs
231/2002 per combattere i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali
• I ritardi di pagamento tra imprese e tra imprese e P.A
persistono
• I ritardi di pagamento:
‐influiscono sulla liquidità delle PMI
‐comportano maggiori costi per le PMI
Tempi di pagamento nell’Unione
Tempi medi di pagamento nell’UE (tutti gli Stati membri):
‐Transazioni tra imprese: 52 giorni
‐Transazioni tra imprese e P.A:65 giorni
Italia: il tempo medio di pagamento tra imprese è di 65 giorni (rilevato nei
contratti) + 31 giorni di ritardo = 96 giorni totali.
Imprese PA: contratto 90 + ritardo 90=180 gg totali
•Finlandia: contratto 20 + ritardo 4= 24 gg totali
•Germania: contratto 25 +ritardo 11=44 gg totali
•Francia: contratto 44 +ritardo 21=65 gg totali
•Spagna: contratto 80+ritardo 80=160 gg totali
Applicazione della direttiva 2011/7/UE
La nuova direttiva 2011/7/UE, attuata in Italia con il D.lgs
9/11/2012 n.192, si applica alle transazioni commerciali che
riguardano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro
pagamento di un corrispettivo [art.2 Dir. 2011/7/UE]:
tra imprese (cd B2B) e
tra imprese e Pubblica Amministrazione
P.A:= qualsiasi amministrazione aggiudicatrice
ex art.2 dir.2004/17/CE e art.1 dir.18/2004/CE indipendentemente dall’oggetto e dal
valore dell’appalto.
A chi si applica la direttiva 2011/7/UE
La Direttiva 2011/7/UE si applica nei rapporti contrattuali:
# tra imprese
# tra professionisti
# tra professionisti e imprese
# tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.
Non si applica: ai contratti stipulati con i consumatori, ai debiti oggetto di procedure concorsuali,
comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito ed ai pagamenti effettuati a
titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Regole sul termine di pagamento secondo il
destinatario del prodotto/servizio
• Nei rapporti tra imprese B2B le parti determinano
liberamente* i termini di pagamento
• Nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione
(«PA») i termini di pagamento sono armonizzati**
(* nei limiti che si esamineranno)
(**vincolanti)
1.Rapporti tra imprese‐B2B
• I creditori hanno diritto agli interessi di mora, senza
necessità di sollecito, a condizione che:
• Il creditore abbia adempiuto agli obblighi
contrattuali e di legge; e
• Il pagamento dovuto non sia pervenuto nei termini
ed il ritardo sia imputabile al debitore.[art.3 dir.]
Si distingue tra:
‐termine di pagamento stabilito nel contratto
‐termine di pagamento non stabilito nel contratto
Rapporti tra imprese‐B2B
a) Termine di pagamento stabilito nel contratto: gli interessi
moratori sono dovuti a partire dal giorno seguente la
scadenza contrattuale
Di regola la scadenza non può superare un massimo di 60 giorni
di calendario, salvo diverso accordo contrattuale
a condizione che l’accordo non sia gravemente iniquo per il
creditore ai sensi dell’art.7 della nuova direttiva.
Rapporti tra imprese‐B2B
b) Termine di pagamento non stabilito nel contratto tra le parti:
•Il diritto agli interessi di mora decorre dopo trenta giorni di calendario
dal ricevimento della fattura o equivalente richiesta di pagamento
•Se incerta la data di ricevimento della fattura/richiesta dopo trenta
giorni dalla data di ricevimento delle merci/servizi (idem se la
fattura/richiesta è anteriore rispetto al ricevimento della
merce/servizio)
•Se prevista accettazione/verifica la procedura di verifica non può
eccedere i trenta giorni se non diversamente pattuito e a condizione
che non sia gravemente iniquo per il creditore (art.7)….
Casi pratici
1.Data non stabilita nel contratto
La società Gamma srl di Torino consegna alla Futura snc capi di
abbigliamento, a seguito di un ordine verbale della Futura snc. La fattura di
esecuzione per € 20.000 emessa dalla Gamma, contestualmente alla
consegna dei capi, indica il pagamento mediante rimessa diretta.
Termine di pagamento ?
2.Data stabilita nel contratto
La società Delta srl di Milano, dopo avere ricevuto in restituzione la propria
conferma d’ordine accettata, via email, dalla Futura snc –con indicazione del
termine di pagamento a 90 giorni data fattura‐ consegna i prodotti ed emette
fattura. E’ conforme alla nuova normativa tale termine di pagamento?
2.Rapporti tra imprese e P.A
I creditori hanno diritto agli interessi legali di mora,
senza necessità di sollecito, a condizione che:
Il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e
di legge; e
Il pagamento dovuto non sia pervenuto nei termini
ed il ritardo sia imputabile al debitore.
[art.4 dir.]
Rapporti tra imprese e P.A.
Termine di pagamento vincolante:
•Il diritto agli interessi di mora decorre dopo trenta giorni di calendario
dal ricevimento della fattura o equivalente richiesta di pagamento
•Se incerta la data di ricevimento della fattura/richiesta dopo trenta
giorni dalla data di ricevimento delle merci/servizi (idem se la
fattura/richiesta è anteriore rispetto al ricevimento della
merce/servizio)
•Se prevista accettazione/verifica la procedura di verifica di conformità
non può eccedere i trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o servizi, se non diversamente concordato nel contratto e nella
documentazione di gara a condizione che ciò non sia gravemente
iniquo per il creditore ex art.7.
Deroghe ai termini di pagamento nei rapporti tra
imprese e P.A.
Possibile deroga, limitata, al termine di pagamento solo
se:
l’accordo
tra
le
parti
è
oggettivamente giustificato dalla:
a) natura particolare del contratto; oppure
b) da talune sue caratteristiche
e non superi comunque il termine dei 60 giorni di
calendario
Esempio:pagamento della rata di saldo lavori a seguito del collaudo
Deroghe specifiche e limitate nei rapporti tra imprese e
P.A
• Ex art.4 Direttiva 7/2011/UE: Gli Stati membri possono
prorogare i termini di pagamento fino ad un massimo di 60
giorni di calendario per:
qualsiasi PA che opera sul mercato offrendo
merci e
servizi e soggetta come impresa pubblica ai requisiti di
trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE; ed
enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria
Con relazione esplicativa alla Commissione entro il 16 marzo
2018
Interessi moratori B2B
Quindi:
• Non c’è accordo tra le imprese sul tasso di interesse =
interessi al tasso BCE (o tasso Banca centrale del Paese in
questione) + (almeno) 8 punti; oppure
• C’è accordo tra le parti per un tasso di interesse concordato
Limite della pattuizione in deroga: non deve essere
gravemente iniqua per il creditore
Conseguenze
Interessi moratori nei rapporti con la PA
• Non sono ammessi accordi imprese/PA
sull’applicazione di un tasso di interesse moratorio
inferiore a quello legale previsto dalla direttiva
2011/7/UE.
• Il tasso di interesse moratorio è inderogabile per la
PA
Calcolo dell’interesse moratorio
• Tasso BCE fissato semestralmente:
1° gennaio – 30 giugno
1 luglio – 31 dicembre
Esempio: nel primo semestre 2013 il tasso BCE di riferimento è
0,75%
0,75+8 punti= 8,75% tasso interessi moratori applicabile
legalmente nelle transazioni commerciali(i.e.
automaticamente)
Esempio: vendita di merci per € 20.000 con pagamento scaduto
al 1° gennaio 2013 da 30 giorni.
Richiesta di pagamento del 1 febbraio:
Capitale € 20.000+interessi moratori per € 143,70
Risarcimento delle spese di recupero
• In caso di ritardo nel pagamento il creditore ha diritto al
risarcimento del danno nella misura minima forfetaria di
Euro 40,00 senza che sia necessario un sollecito; e
• al risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero
supplementare sostenuto dal creditore a causa del ritardo.
Esempio: spese di avvocato
Segue esempio: vendita di merci per € 20.000 con pagamento scaduto al
1° gennaio 2013 da 30 giorni. Richiesta di pagamento del 1 febbraio 2013:
Capitale € 20.000 +interessi moratori per € 143,70+ 40€ spese di recupero
forfetarie +spese legali stragiudiziali sostenute (lettera dell’avvocato).
Deroghe contrattuali
Sono ammesse deroghe contrattuali o prassi diverse a
condizione che non siano inique ex art.7 dir.
Per valutare se una clausola b2b è iniqua il giudice terrà conto di
alcuni parametri:
‐grave scostamento dalla corretta prassi commerciale in
contrasto con il principio di buona fede e correttezza
‐natura del prodotto o servizio e
‐se il debitore ha motivi oggettivi per derogare al tasso di
interesse moratorio , al periodo di pagamento o all’importo
forfetario
#Facoltà delle parti di concordare il pagamento a rate [art.5 dir.]
Clausole e prassi inique
Nei rapporti B2B:
Una clausola contrattuale o una prassi che escluda gli interessi di
mora è considerata gravemente iniqua
Clausola su esclusione costi di recupero: si presume gravemente
iniqua
Nei rapporti tra imprese/professionisti con la PA:
Qualsiasi clausola o prassi che preveda che il pagamento ecceda i 30
giorni, se non coperta dalle deroghe prima esaminate, sarà
considerata gravemente iniqua e quindi nulla.
‐L’esclusione degli interessi o la loro fissazione al di sotto del minimo
legale: gravemente iniqua
‐l’esclusione dei costi di recupero: gravemente iniqua
Conseguenze: nullità dichiarata, anche d’ufficio, da parte del giudice e
risarcimento del danno al creditore.
Riserva di proprietà
Il venditore conserva la proprietà della merce venduta fino al
completo pagamento se è stata concordata una clausola di
riserva di proprietà delle merci prima della consegna.
Esempio‐compravendita nazionale
La proprietà della merce passa dal venditore al compratore solo al momento
del pagamento integrale del prezzo pattuito
+riproduzione della clausola in fattura
Esempio‐compravendita internazionale
Patto nel contratto di vendita + riproduzione in fattura + esame ulteriori
modalità necessarie per azionare la riserva di proprietà nel paese di
destinazione delle merci.
Enforcement della nuova direttiva 7/2011/UE
Legittimazione associazioni di impresa /portatori di un interesse legittimo ad
agire per impedire il ricorso a prassi/clausole gravemente inique nelle
transazioni commerciali
Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla mediazione o altri mezzi
alternativi alla risoluzione delle controversie (considerando n.34 nuova
direttiva)
Procedure di recupero di crediti non contestati:
Gli Stati Membri assicurano il rilascio di un titolo esecutivo di norma entro 90
giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda al giudice (se il
debito o altri aspetti procedurali non sono contestati)
Confermate le disposizioni del Regolamento (CE) n.1896/2006 che istituisce il
procedimento europeo per l’ingiunzione di pagamento (i.e il cd «decreto
ingiuntivo europeo»).
Regolamento 44/2001/CE sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e…..
Entrata in vigore
La direttiva 7/2011/UE abroga la direttiva 2000/35/CE.
Attuazione da parte degli Stati membri entro il 16 marzo 2013.
Contratti perfezionati prima del 16 marzo 2013: si applica la
direttiva 2000/35/CE
Contratti perfezionati dopo il 16 marzo 2013: si applica la
direttiva 7/2011/UE
•In Italia la direttiva è stata recepita in anticipo con il D.lgs
192/2012.Si applica ai contratti perfezionati a partire dal 1°
gennaio 2013.
•Olanda , Cipro e Malta hanno recepito la direttiva.
•Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli
per i creditori.
Trasparenza e sensibilizzazione
Stati membri: pubblicano il tasso d’interesse legale di
mora, promuovono campagne e l’adozione di codici di
pagamento rapido
Commissione: pubblicazione su internet tassi applicabili
in tutti gli Stati membri
Impatto sulle imprese e sulla P.A./Punti critici?
Modernizzazione P.A. che può contare su flussi di cassa
in entrata certi ma deve migliorare la gestione
Aumento liquidità in favore delle imprese (liberazione
di nuova cassa per 180 miliardi di euro in tutta l’UE,
secondo la Commissione)
Applicabilità a tutti i contratti pubblici relativi a tutti i
settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere
dal 1/1/2013.
Obblighi di pagamento specifici per i prodotti agro‐
alimentari art.62 D.lgs 1/2012 applicabili dal
24/10/2012
Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti
agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve
essere effettuato:
•per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta
giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o
delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni
per tutte le altre merci.
•Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno
successivo alla scadenza del termine.
•In questi casi il saggio degli interessi e ’ maggiorato di
ulteriori due punti percentuali, rispetto al tasso prima
esaminato, ed e’inderogabile.
Sanzioni ‐ Enforcement
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento
sopra stabiliti e’ punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000.
L’entita’ della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della
misura dei ritardi.
L’Autorita’ Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) e’ incaricata della vigilanza
sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste.
All’accertamento delle violazioni l’ AGCM provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto
interessato
Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno anche dalle associazioni dei
consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL.
Le stesse associazioni sono altresi’ legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo
l’inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669‐bis e
seguenti del codice di procedura civile.
La tutela del credito commerciale
in fase pre‐
pre‐contrattuale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Richiesta di informazioni sulla situazione economico‐
patrimoniale del cliente con sede in Italia o all’estero
Valutazione rischio commerciale cliente
Valutazione rischio politico paese
Valutazione del sistema legale del paese del cliente
Valutazione del sistema giudiziario
Valutazione del sistema bancario locale
Contratti che regolano le trattative: accordi di
segretezza, lettere di intenti
La tutela del credito commerciale
in fase pre‐contrattuale
Dove richiedere le informazioni commerciali:
ICE – agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane (www.ice.gov.it )
Centro estero internazionalizzazione Piemonte
(www.centroestero.org )
Sistema bancario: banca di fiducia con rete all’estero
Ricorso a parere preliminare Sace sul merito di credito
commerciale e su rischio politico
(www.sace.it , www.coface.it )
La tutela del credito commerciale
in fase pre‐contrattuale
Valutazione informazioni: amministrazione, reparto
commerciale / commercialista
Valutazione del sistema legale del paese del
cliente/fornitore = avvocato
Valutazione del sistema giudiziario=avvocato
Valutazione del sistema bancario locale (www.sace.it –
banca di fiducia)
= Fissazione del merito di credito commerciale, del mezzo di
pagamento , delle eventuali garanzie sul rischio di pagamento nel
contratto di vendita insieme alle altre clausole…
Riepilogo
• Informazioni
merito di credito cliente
• Contratto (vendita, distribuzione..) con attenzione al
mezzo di pagamento…e non solo
=
Tutela dal rischio di mancato pagamento
attraverso un contratto che regoli i principali
punti critici dell’operazione economica
Vendita internazionale di merci
Il venditore deve:
1) consegnare i beni,
2) trasferirne la proprietà
3) rilasciare i relativi documenti
Il compratore deve:
1) pagare il prezzo
2) prendere in consegna i beni
Entrambi alle condizioni previste dal
contratto e dalla presente convenzione*
*
Articoli 30 e 53 Convenzione Onu sui contratti di vendita
internazionale di merci (Vienna,1980).
Quadro legale della vendita internazionale di merci
tra imprese
Convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti di vendita
internazionale di merci
(Vienna, 11 aprile 1980)
Stati aderenti: 78*
*al 18 febbraio 2013
Stati membri Unione Europa
27 paesi membri + Croazia (al 18/2/2013)
Stati U.E aderenti alla Convenzione ONU sulla vendita
internazionale di merci
Tutti gli stati membri dell’U.E hanno firmato la
Convenzione ONU sulla vendita internazionale di
merci (in seguito la “Convenzione”),fatta eccezione
per:
Regno Unito, Irlanda, Malta e Portogallo
Tra gli altri stati aderenti extra U.E: Australia,
Stati Uniti, Canada , Giappone, Russia e Cina.
Applicazione della Convenzione
a) Se le parti hanno sede d’affari in stati diversi entrambi
firmatari della Convenzione ;
b) Se le norme di diritto internazionale privato portano
all’ applicazione della legge di uno stato contraente
(Conv.di Roma 1980 ‐ Reg.Ce 593/2008)
c) Per volontà delle parti espressa nel contratto
Legge applicabile in mancanza di scelta
Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma,1980)
(si applica ai contratti conclusi prima del 17 dicembre 2009)
Il Regolamento CE n.593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali
(si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009):
Esempi:
art.4 (a) «Il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il
venditore ha la residenza abituale..»
art.4 (b) «Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese
nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale»
art.4 (e) « Il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale
il distributore ha la residenza abituale..»
art.4 (f) « Il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale
l’affiliato ha la residenza abituale..»
Che cosa regola la Convenzione (art.3)
1.La vendita internazionale di beni
Preliminare di vendita,
vendita a consegne ripartite,
fornitura, vendita e servizi correlati “non preponderanti
rispetto ai beni forniti”
esempio: fornitura di hardware e software
2. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce
da fabbricare sono considerate vendite
esempio: costruzione di macchinari e stampi realizzati ad hoc
per il cliente
…salvo che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte
sostanziale dei materiali necessari per la fabbricazione…
Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul
mancato pagamento
‐Tempo della Consegna:
secondo il contratto …
oppure
entro un tempo ragionevole dalla conclusione del
contratto (art.33 Conv.)
‐Passaggio del rischio
Artt.67 e ss. Conv. / Incoterms 2010
Contratti esclusi dalla Convenzione
La Convenzione non si applica ai contratti nei quali la parte
preponderante degli obblighi della parte che fornisce la merce
consiste nella prestazione di manodopera o altri servizi
Esempio: progettazione di una linea di produzione
Inoltre, non si applica, ex art.2:
>>> alle vendite di merce acquistata per uso personale, familiare o domestico,
all’asta, fissate dall’autorità giudiziaria, di valori mobiliari, titoli di credito, di
navi e aereomobili e di energia elettrica
Punti critici della vendita internazionale di merci ed
effetti sul mancato pagamento
La merce deve essere conforme per quantità , qualità e tipo al
contratto (incluso l’imballo) oppure, in mancanza essere:
‐ idonea all’uso a cui viene destinata merce dello stesso tipo
‐ idonea ad un uso particolare espressamente o implicitamente
portato a conoscenza del venditore ante contratto
‐ possedere le qualità del campione o modello
‐ essere imballata/confezionata secondo i criteri usuali per
merce dello stesso tipo (o in maniera adatta)
Casi pratici tratti dalla giurisprudenza internazionale sulla CISG
Punti critici della vendita internazionale di merci ed
effetti sul mancato pagamento
Responsabilità del venditore per difetti di
conformità,contestazioni
Denuncia dei difetti, precisandone la natura, entro
un termine ragionevole a partire dal momento in cui
vengono rilevati…
al più tardi entro due anni dalla consegna
Inadempimento essenziale
risoluzione – full compensation
Mancato pagamento e assicurazione
“La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito
assicurato è oggetto di una contestazione
(Es: ritardo di consegna / non conformità)
In questo caso l’indennizzo sarà corrisposto entro 60 giorni dal:
-riconoscimento del credito da parte del debitore o
-dalla sentenza esecutiva favorevole all’assicurato (esclusi
interessi, spese e perdite connesse alla contestazione)”
Superamento dei punti critici della vendita
internazionale: il contratto
Proposta ed accettazione
es. ordine e conferma
Accettazione con modifiche non sostanziali
Accettazione con modifiche sostanziali
Modifiche sostanziali: prezzo, pagamento, qualità e
quantità merce, luogo e tempo di consegna,
l’estensione responsabilità di una parte e risoluzione
delle controversie (art.19 3° co.Conv.).
Superamento dei punti critici della vendita
internazionale: il contratto
La Convenzione è derogabile e quindi possibili strumenti
contrattuali sono:
1.La conferma d’ordine accettata dal cliente
2.Il contratto ad hoc per la specifica operazione
3.Le condizioni generali di vendita (Cgv): operatività
= gestione del rischio d’impresa
Contratto e protezione dal rischio di mancato
pagamento
Interessi applicabili in caso di ritardato pagamento secondo la
Convenzione di Vienna
Un caso arbitrale deciso dalla Chambre Arbitrale de Paris
Contenuto della conferma d’ordine sintetica
Descrizione beni/servizi oggetto del contratto –parametri di
conformità (schede tecniche catalogo..)
Prezzo /clausole di revisione prezzo
Garanzia /durata / adempimenti in garanzia
Tempo della consegna – resa secondo Incoterms 2010 C.C.I.
Riserva di proprietà
Pagamento/garanzie sul rischio di mancato pagamento
Legge applicabile
Giudice o arbitro competente/foro italiano o foro straniero:
strategie globali
Grazie per l’attenzione
Marcello Mantelli
www.imantelli.com