La tutela dei crediti commerciali nell`Unione Europea La situazione
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La tutela dei crediti commerciali nell`Unione Europea La situazione
La tutela dei crediti commerciali nell’Unione Europea Cosa cambia con la direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi di pagamento Relatore Avv. Marcello Mantelli www.imantelli.com La situazione attuale dei ritardi di pagamento nell’Unione Europea • Direttiva 2000/35/CE: attuata in Italia con il D.lgs 231/2002 per combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali • I ritardi di pagamento tra imprese e tra imprese e P.A persistono • I ritardi di pagamento: ‐influiscono sulla liquidità delle PMI ‐comportano maggiori costi per le PMI Tempi di pagamento nell’Unione Tempi medi di pagamento nell’UE (tutti gli Stati membri): ‐Transazioni tra imprese: 52 giorni ‐Transazioni tra imprese e P.A:65 giorni Italia: il tempo medio di pagamento tra imprese è di 65 giorni (rilevato nei contratti) + 31 giorni di ritardo = 96 giorni totali. Imprese PA: contratto 90 + ritardo 90=180 gg totali •Finlandia: contratto 20 + ritardo 4= 24 gg totali •Germania: contratto 25 +ritardo 11=44 gg totali •Francia: contratto 44 +ritardo 21=65 gg totali •Spagna: contratto 80+ritardo 80=160 gg totali Applicazione della direttiva 2011/7/UE La nuova direttiva 2011/7/UE, attuata in Italia con il D.lgs 9/11/2012 n.192, si applica alle transazioni commerciali che riguardano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo [art.2 Dir. 2011/7/UE]: tra imprese (cd B2B) e tra imprese e Pubblica Amministrazione P.A:= qualsiasi amministrazione aggiudicatrice ex art.2 dir.2004/17/CE e art.1 dir.18/2004/CE indipendentemente dall’oggetto e dal valore dell’appalto. A chi si applica la direttiva 2011/7/UE La Direttiva 2011/7/UE si applica nei rapporti contrattuali: # tra imprese # tra professionisti # tra professionisti e imprese # tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni. Non si applica: ai contratti stipulati con i consumatori, ai debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito ed ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. Regole sul termine di pagamento secondo il destinatario del prodotto/servizio • Nei rapporti tra imprese B2B le parti determinano liberamente* i termini di pagamento • Nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione («PA») i termini di pagamento sono armonizzati** (* nei limiti che si esamineranno) (**vincolanti) 1.Rapporti tra imprese‐B2B • I creditori hanno diritto agli interessi di mora, senza necessità di sollecito, a condizione che: • Il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e • Il pagamento dovuto non sia pervenuto nei termini ed il ritardo sia imputabile al debitore.[art.3 dir.] Si distingue tra: ‐termine di pagamento stabilito nel contratto ‐termine di pagamento non stabilito nel contratto Rapporti tra imprese‐B2B a) Termine di pagamento stabilito nel contratto: gli interessi moratori sono dovuti a partire dal giorno seguente la scadenza contrattuale Di regola la scadenza non può superare un massimo di 60 giorni di calendario, salvo diverso accordo contrattuale a condizione che l’accordo non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’art.7 della nuova direttiva. Rapporti tra imprese‐B2B b) Termine di pagamento non stabilito nel contratto tra le parti: •Il diritto agli interessi di mora decorre dopo trenta giorni di calendario dal ricevimento della fattura o equivalente richiesta di pagamento •Se incerta la data di ricevimento della fattura/richiesta dopo trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci/servizi (idem se la fattura/richiesta è anteriore rispetto al ricevimento della merce/servizio) •Se prevista accettazione/verifica la procedura di verifica non può eccedere i trenta giorni se non diversamente pattuito e a condizione che non sia gravemente iniquo per il creditore (art.7)…. Casi pratici 1.Data non stabilita nel contratto La società Gamma srl di Torino consegna alla Futura snc capi di abbigliamento, a seguito di un ordine verbale della Futura snc. La fattura di esecuzione per € 20.000 emessa dalla Gamma, contestualmente alla consegna dei capi, indica il pagamento mediante rimessa diretta. Termine di pagamento ? 2.Data stabilita nel contratto La società Delta srl di Milano, dopo avere ricevuto in restituzione la propria conferma d’ordine accettata, via email, dalla Futura snc –con indicazione del termine di pagamento a 90 giorni data fattura‐ consegna i prodotti ed emette fattura. E’ conforme alla nuova normativa tale termine di pagamento? 2.Rapporti tra imprese e P.A I creditori hanno diritto agli interessi legali di mora, senza necessità di sollecito, a condizione che: Il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e Il pagamento dovuto non sia pervenuto nei termini ed il ritardo sia imputabile al debitore. [art.4 dir.] Rapporti tra imprese e P.A. Termine di pagamento vincolante: •Il diritto agli interessi di mora decorre dopo trenta giorni di calendario dal ricevimento della fattura o equivalente richiesta di pagamento •Se incerta la data di ricevimento della fattura/richiesta dopo trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci/servizi (idem se la fattura/richiesta è anteriore rispetto al ricevimento della merce/servizio) •Se prevista accettazione/verifica la procedura di verifica di conformità non può eccedere i trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o servizi, se non diversamente concordato nel contratto e nella documentazione di gara a condizione che ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ex art.7. Deroghe ai termini di pagamento nei rapporti tra imprese e P.A. Possibile deroga, limitata, al termine di pagamento solo se: l’accordo tra le parti è oggettivamente giustificato dalla: a) natura particolare del contratto; oppure b) da talune sue caratteristiche e non superi comunque il termine dei 60 giorni di calendario Esempio:pagamento della rata di saldo lavori a seguito del collaudo Deroghe specifiche e limitate nei rapporti tra imprese e P.A • Ex art.4 Direttiva 7/2011/UE: Gli Stati membri possono prorogare i termini di pagamento fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per: qualsiasi PA che opera sul mercato offrendo merci e servizi e soggetta come impresa pubblica ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE; ed enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria Con relazione esplicativa alla Commissione entro il 16 marzo 2018 Interessi moratori B2B Quindi: • Non c’è accordo tra le imprese sul tasso di interesse = interessi al tasso BCE (o tasso Banca centrale del Paese in questione) + (almeno) 8 punti; oppure • C’è accordo tra le parti per un tasso di interesse concordato Limite della pattuizione in deroga: non deve essere gravemente iniqua per il creditore Conseguenze Interessi moratori nei rapporti con la PA • Non sono ammessi accordi imprese/PA sull’applicazione di un tasso di interesse moratorio inferiore a quello legale previsto dalla direttiva 2011/7/UE. • Il tasso di interesse moratorio è inderogabile per la PA Calcolo dell’interesse moratorio • Tasso BCE fissato semestralmente: 1° gennaio – 30 giugno 1 luglio – 31 dicembre Esempio: nel primo semestre 2013 il tasso BCE di riferimento è 0,75% 0,75+8 punti= 8,75% tasso interessi moratori applicabile legalmente nelle transazioni commerciali(i.e. automaticamente) Esempio: vendita di merci per € 20.000 con pagamento scaduto al 1° gennaio 2013 da 30 giorni. Richiesta di pagamento del 1 febbraio: Capitale € 20.000+interessi moratori per € 143,70 Risarcimento delle spese di recupero • In caso di ritardo nel pagamento il creditore ha diritto al risarcimento del danno nella misura minima forfetaria di Euro 40,00 senza che sia necessario un sollecito; e • al risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero supplementare sostenuto dal creditore a causa del ritardo. Esempio: spese di avvocato Segue esempio: vendita di merci per € 20.000 con pagamento scaduto al 1° gennaio 2013 da 30 giorni. Richiesta di pagamento del 1 febbraio 2013: Capitale € 20.000 +interessi moratori per € 143,70+ 40€ spese di recupero forfetarie +spese legali stragiudiziali sostenute (lettera dell’avvocato). Deroghe contrattuali Sono ammesse deroghe contrattuali o prassi diverse a condizione che non siano inique ex art.7 dir. Per valutare se una clausola b2b è iniqua il giudice terrà conto di alcuni parametri: ‐grave scostamento dalla corretta prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza ‐natura del prodotto o servizio e ‐se il debitore ha motivi oggettivi per derogare al tasso di interesse moratorio , al periodo di pagamento o all’importo forfetario #Facoltà delle parti di concordare il pagamento a rate [art.5 dir.] Clausole e prassi inique Nei rapporti B2B: Una clausola contrattuale o una prassi che escluda gli interessi di mora è considerata gravemente iniqua Clausola su esclusione costi di recupero: si presume gravemente iniqua Nei rapporti tra imprese/professionisti con la PA: Qualsiasi clausola o prassi che preveda che il pagamento ecceda i 30 giorni, se non coperta dalle deroghe prima esaminate, sarà considerata gravemente iniqua e quindi nulla. ‐L’esclusione degli interessi o la loro fissazione al di sotto del minimo legale: gravemente iniqua ‐l’esclusione dei costi di recupero: gravemente iniqua Conseguenze: nullità dichiarata, anche d’ufficio, da parte del giudice e risarcimento del danno al creditore. Riserva di proprietà Il venditore conserva la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento se è stata concordata una clausola di riserva di proprietà delle merci prima della consegna. Esempio‐compravendita nazionale La proprietà della merce passa dal venditore al compratore solo al momento del pagamento integrale del prezzo pattuito +riproduzione della clausola in fattura Esempio‐compravendita internazionale Patto nel contratto di vendita + riproduzione in fattura + esame ulteriori modalità necessarie per azionare la riserva di proprietà nel paese di destinazione delle merci. Enforcement della nuova direttiva 7/2011/UE Legittimazione associazioni di impresa /portatori di un interesse legittimo ad agire per impedire il ricorso a prassi/clausole gravemente inique nelle transazioni commerciali Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla mediazione o altri mezzi alternativi alla risoluzione delle controversie (considerando n.34 nuova direttiva) Procedure di recupero di crediti non contestati: Gli Stati Membri assicurano il rilascio di un titolo esecutivo di norma entro 90 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda al giudice (se il debito o altri aspetti procedurali non sono contestati) Confermate le disposizioni del Regolamento (CE) n.1896/2006 che istituisce il procedimento europeo per l’ingiunzione di pagamento (i.e il cd «decreto ingiuntivo europeo»). Regolamento 44/2001/CE sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e….. Entrata in vigore La direttiva 7/2011/UE abroga la direttiva 2000/35/CE. Attuazione da parte degli Stati membri entro il 16 marzo 2013. Contratti perfezionati prima del 16 marzo 2013: si applica la direttiva 2000/35/CE Contratti perfezionati dopo il 16 marzo 2013: si applica la direttiva 7/2011/UE •In Italia la direttiva è stata recepita in anticipo con il D.lgs 192/2012.Si applica ai contratti perfezionati a partire dal 1° gennaio 2013. •Olanda , Cipro e Malta hanno recepito la direttiva. •Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per i creditori. Trasparenza e sensibilizzazione Stati membri: pubblicano il tasso d’interesse legale di mora, promuovono campagne e l’adozione di codici di pagamento rapido Commissione: pubblicazione su internet tassi applicabili in tutti gli Stati membri Impatto sulle imprese e sulla P.A./Punti critici? Modernizzazione P.A. che può contare su flussi di cassa in entrata certi ma deve migliorare la gestione Aumento liquidità in favore delle imprese (liberazione di nuova cassa per 180 miliardi di euro in tutta l’UE, secondo la Commissione) Applicabilità a tutti i contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1/1/2013. Obblighi di pagamento specifici per i prodotti agro‐ alimentari art.62 D.lgs 1/2012 applicabili dal 24/10/2012 Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato: •per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. •Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. •In questi casi il saggio degli interessi e ’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali, rispetto al tasso prima esaminato, ed e’inderogabile. Sanzioni ‐ Enforcement Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento sopra stabiliti e’ punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entita’ della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. L’Autorita’ Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) e’ incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste. All’accertamento delle violazioni l’ AGCM provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno anche dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL. Le stesse associazioni sono altresi’ legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l’inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669‐bis e seguenti del codice di procedura civile. La tutela del credito commerciale in fase pre‐ pre‐contrattuale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Richiesta di informazioni sulla situazione economico‐ patrimoniale del cliente con sede in Italia o all’estero Valutazione rischio commerciale cliente Valutazione rischio politico paese Valutazione del sistema legale del paese del cliente Valutazione del sistema giudiziario Valutazione del sistema bancario locale Contratti che regolano le trattative: accordi di segretezza, lettere di intenti La tutela del credito commerciale in fase pre‐contrattuale Dove richiedere le informazioni commerciali: ICE – agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (www.ice.gov.it ) Centro estero internazionalizzazione Piemonte (www.centroestero.org ) Sistema bancario: banca di fiducia con rete all’estero Ricorso a parere preliminare Sace sul merito di credito commerciale e su rischio politico (www.sace.it , www.coface.it ) La tutela del credito commerciale in fase pre‐contrattuale Valutazione informazioni: amministrazione, reparto commerciale / commercialista Valutazione del sistema legale del paese del cliente/fornitore = avvocato Valutazione del sistema giudiziario=avvocato Valutazione del sistema bancario locale (www.sace.it – banca di fiducia) = Fissazione del merito di credito commerciale, del mezzo di pagamento , delle eventuali garanzie sul rischio di pagamento nel contratto di vendita insieme alle altre clausole… Riepilogo • Informazioni merito di credito cliente • Contratto (vendita, distribuzione..) con attenzione al mezzo di pagamento…e non solo = Tutela dal rischio di mancato pagamento attraverso un contratto che regoli i principali punti critici dell’operazione economica Vendita internazionale di merci Il venditore deve: 1) consegnare i beni, 2) trasferirne la proprietà 3) rilasciare i relativi documenti Il compratore deve: 1) pagare il prezzo 2) prendere in consegna i beni Entrambi alle condizioni previste dal contratto e dalla presente convenzione* * Articoli 30 e 53 Convenzione Onu sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna,1980). Quadro legale della vendita internazionale di merci tra imprese Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 11 aprile 1980) Stati aderenti: 78* *al 18 febbraio 2013 Stati membri Unione Europa 27 paesi membri + Croazia (al 18/2/2013) Stati U.E aderenti alla Convenzione ONU sulla vendita internazionale di merci Tutti gli stati membri dell’U.E hanno firmato la Convenzione ONU sulla vendita internazionale di merci (in seguito la “Convenzione”),fatta eccezione per: Regno Unito, Irlanda, Malta e Portogallo Tra gli altri stati aderenti extra U.E: Australia, Stati Uniti, Canada , Giappone, Russia e Cina. Applicazione della Convenzione a) Se le parti hanno sede d’affari in stati diversi entrambi firmatari della Convenzione ; b) Se le norme di diritto internazionale privato portano all’ applicazione della legge di uno stato contraente (Conv.di Roma 1980 ‐ Reg.Ce 593/2008) c) Per volontà delle parti espressa nel contratto Legge applicabile in mancanza di scelta Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma,1980) (si applica ai contratti conclusi prima del 17 dicembre 2009) Il Regolamento CE n.593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009): Esempi: art.4 (a) «Il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale..» art.4 (b) «Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale» art.4 (e) « Il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale..» art.4 (f) « Il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale..» Che cosa regola la Convenzione (art.3) 1.La vendita internazionale di beni Preliminare di vendita, vendita a consegne ripartite, fornitura, vendita e servizi correlati “non preponderanti rispetto ai beni forniti” esempio: fornitura di hardware e software 2. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da fabbricare sono considerate vendite esempio: costruzione di macchinari e stampi realizzati ad hoc per il cliente …salvo che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per la fabbricazione… Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul mancato pagamento ‐Tempo della Consegna: secondo il contratto … oppure entro un tempo ragionevole dalla conclusione del contratto (art.33 Conv.) ‐Passaggio del rischio Artt.67 e ss. Conv. / Incoterms 2010 Contratti esclusi dalla Convenzione La Convenzione non si applica ai contratti nei quali la parte preponderante degli obblighi della parte che fornisce la merce consiste nella prestazione di manodopera o altri servizi Esempio: progettazione di una linea di produzione Inoltre, non si applica, ex art.2: >>> alle vendite di merce acquistata per uso personale, familiare o domestico, all’asta, fissate dall’autorità giudiziaria, di valori mobiliari, titoli di credito, di navi e aereomobili e di energia elettrica Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul mancato pagamento La merce deve essere conforme per quantità , qualità e tipo al contratto (incluso l’imballo) oppure, in mancanza essere: ‐ idonea all’uso a cui viene destinata merce dello stesso tipo ‐ idonea ad un uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore ante contratto ‐ possedere le qualità del campione o modello ‐ essere imballata/confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo (o in maniera adatta) Casi pratici tratti dalla giurisprudenza internazionale sulla CISG Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul mancato pagamento Responsabilità del venditore per difetti di conformità,contestazioni Denuncia dei difetti, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui vengono rilevati… al più tardi entro due anni dalla consegna Inadempimento essenziale risoluzione – full compensation Mancato pagamento e assicurazione “La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una contestazione (Es: ritardo di consegna / non conformità) In questo caso l’indennizzo sarà corrisposto entro 60 giorni dal: -riconoscimento del credito da parte del debitore o -dalla sentenza esecutiva favorevole all’assicurato (esclusi interessi, spese e perdite connesse alla contestazione)” Superamento dei punti critici della vendita internazionale: il contratto Proposta ed accettazione es. ordine e conferma Accettazione con modifiche non sostanziali Accettazione con modifiche sostanziali Modifiche sostanziali: prezzo, pagamento, qualità e quantità merce, luogo e tempo di consegna, l’estensione responsabilità di una parte e risoluzione delle controversie (art.19 3° co.Conv.). Superamento dei punti critici della vendita internazionale: il contratto La Convenzione è derogabile e quindi possibili strumenti contrattuali sono: 1.La conferma d’ordine accettata dal cliente 2.Il contratto ad hoc per la specifica operazione 3.Le condizioni generali di vendita (Cgv): operatività = gestione del rischio d’impresa Contratto e protezione dal rischio di mancato pagamento Interessi applicabili in caso di ritardato pagamento secondo la Convenzione di Vienna Un caso arbitrale deciso dalla Chambre Arbitrale de Paris Contenuto della conferma d’ordine sintetica Descrizione beni/servizi oggetto del contratto –parametri di conformità (schede tecniche catalogo..) Prezzo /clausole di revisione prezzo Garanzia /durata / adempimenti in garanzia Tempo della consegna – resa secondo Incoterms 2010 C.C.I. Riserva di proprietà Pagamento/garanzie sul rischio di mancato pagamento Legge applicabile Giudice o arbitro competente/foro italiano o foro straniero: strategie globali Grazie per l’attenzione Marcello Mantelli www.imantelli.com