Cessione in garanzia del Tfr e fondi pensione
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Cessione in garanzia del Tfr e fondi pensione
Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL Cessione in garanzia del Tfr e fondi pensione: orientamenti Covip Tiziana Cardone Esperta in diritto del lavoro e relazioni industriali - Roma La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritiene non preclusa la possibilità di conferire il Tfr alle forme pensionistiche complementari, sia in forma esplicita sia in forma tacita, da parte del lavoratore che ha ceduto a garanzia il Tfr. Sarà compito dello stesso lavoratore valutare quali con seguenze può avere detta scelta in funzione di clausole che lo stesso ha sottoscritto con la finan ziaria all’atto dell’acquisizione del finanziamento N. 25 - 15 giugno 2007 12 Con nota approvata il 30 maggio 2007 la Covip fornisce degli orientamenti in materia di cessione del credito verso le forme pensionistiche, a segui to delle numerose richieste di chiarimento circa le modalità applicative dell’art. 11, comma 10, Dlgs n. 252/2005. In particolare, la nota contiene al cune importanti precisazioni sulla questione della destinazione del Tfr alla previdenza complemen tare, in presenza di una cessione in garanzia del trattamento di fine rapporto. L’ipotesi ricorre di frequente nei casi in cui ai datori di lavoro siano stati notificati contratti di cessione del quinto dello stipendio, ai sensi del Dpr n 180/1950, contenenti clausole che, secon do le diverse formulazioni, vincolano, a favore della finanziaria mutuante, l’intero Tfr in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un aspetto assai delicato nella gestione del Tfr per le aziende, soprattutto per la posizione dei datori di lavoro in quanto soggetti terzi debito ri ceduti, ai sensi dell’art. 1260 c.c., che si trovano a dover gestire sia le richieste delle Finanziarie, sia quelle del lavoratore, che quelle della forma di previdenza complementare, con il rischio di con testazioni da parte dei soggetti interessati. La nota Covip, innanzitutto, richiama l’art. 11, comma 10, Dlgs n. 252, contenente i principi generali in tema di cedibilità, sequestrabilità, e pignorabilità delle prestazioni pensionistiche com plementari. E precisa che: la posizione individuale durante la fase di accu mulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile dal lavoratore stesso; le prestazioni pensionistiche in rendita e in capi tale e le anticipazioni richieste per spese sanitarie di cui al comma 7, lett. a) dell’art. 11 Dlgs n. 252/2005, erogate dalle forme pensionistiche complementari sono cedibili, sequestrabili e pi gnorabili secondo la disciplina in vigore per le pensioni a carico della previdenza obbligatoria; i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrut turazione di prima casa di abitazione e per altre esigenze dell’iscritto di cui al comma 7, lett. b) e c) dell’art. 11, Dlgs n. 252/2005 sono cedibili, pi gnorabili e sequestrabili senza vincoli. Limiti alla cedibilità delle prestazioni di previdenza complementare Alla luce dei principi sopra esposti, la nota richia ma la normativa prevista per i pensionati pubblici e privati dall’art 1, Dpr n. 180/1950 (come modi ficato dall’art. 13bis, Dl n. 35/2005) circa la facoltà di contrarre, con intermediari abilitati, pre stiti da estinguersi con quote di pensione, e preci sa che le prestazioni in rendita e in capitale e le anticipazioni richieste per spese sanitarie di cui al comma 7, lett. a) dell’art. 11, Dlgs n. 252/2005, erogate dalle forme pensionistiche complementari sono cedibili nei limiti del quinto al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo Inps. Cessione in garanzia del Tfr e destinazione alla previdenza complementare La Covip afferma che la cessione in garanzia del Tfr non preclude la possibilità di conferire il Tfr alla previdenza complementare, in forma espressa o tacita, per effetto delle disposizioni dell’art. 8, comma 7, Dlgs n. 252/2005. La nota, tuttavia, contiene un’importante avvertenza per il lavorato re, secondo la quale, prima di effettuare la scelta, questi deve valutare le conseguenze sul piano dei rapporti con la società finanziaria, derivanti dal l’applicazione delle specifiche clausole del contrat to di cessione del quinto: in particolare, sia i profili di responsabilità contrattuale in caso di eventuale inadempimento, sia i rischi della possibile riduzio ne o revoca del prestito. Quanto ai datori di lavoro ai quali siano stati notificati atti di cessione in garanzia del Tfr, la Covip sottolinea l’opportunità che le imprese dia no adeguata informativa alla società finanziaria Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE della scelta del lavoratore di destinare il Tfr alla previdenza complementare, che determina il ve nir meno dell’accantonamento presso il medesimo datore di lavoro del futuro Tfr. La nota non affronta il problema delle conseguen ze per il datore di lavoro/terzo debitore ceduto per quanto riguarda il piano dei rapporti con la finanziaria. Tuttavia, se si considera il principio affermato in premessa, sulla trasferibilità alla pre videnza complementare del Tfr ceduto in garan zia, sembrerebbe non doversi ritenere responsabi le il datore di lavoro soggetto terzo rispetto al contratto di cessione che in applicazione di tale principio conferisce il Tfr al fondo, per espressa richiesta del lavoratore o silenzio assenso, infor mando preventivamente la finanziaria. Sarà onere della finanziaria, poi, agire sul lavora tore, sul piano contrattuale, per orientare la scelta del lavoratore (o per ottenere dal lavoratore la cessione dei diritti patrimoniali che questi vanta verso il Fondo: cfr paragrafo successivo), tenendo conto che, in caso di rifiuto, la finanziaria potrà eventualmente richiedere il rientro dal prestito. Si osserva, tuttavia, che sul punto sussistono dei mar gini di incertezza per i datori di lavoro (si veda il paragrafo conclusivo), esposti al rischio di conten ziosi con le finanziarie, a fronte dei quali sarebbe ro opportune precise indicazioni da parte del Mi nistero del lavoro. In ogni caso, le precisazioni della Covip costituiscono un precedente importan te e un argomento utile ad orientare un corretto e trasparente confronto con le società finanziarie, i lavoratori e i fondi di previdenza complementare. previdenza complementare cui si è iscritto; q la notifica dell’atto di cessione da parte della società finanziaria alla forma pensionistica com plementare; q la richiesta di riscatto delle somme o la richie sta della prestazione pensionistica, da parte del l’iscritto al fondo, in presenza dei requisiti di legge per il riscatto o la pensione; q la richiesta del fondo alla società finanziaria di benestare alla liquidazione (nel frattempo, infatti, il credito potrebbe essere estinto con la cessione del quinto dello stipendio). Se il credito non è stato estinto e non sono state concordate modalità diverse di estinzione del debito residuo, il fondo potrà liquidare all’istituto finanziario mutuante l’intero importo dovuto al lavoratore iscritto a tito lo di riscatto, fino a concorrenza del credito, ovve ro il quinto della prestazione pensionistica in capi tale, in rendita o di entrambe le formule, fino a concorrenza del credito residuo. Le anticipazioni e i patti individuali limitativi all’esercizio del diritto In base al principio posto dal citato art. 11, comma 10, Dlgs n. 252/2005, ossia il principio della libe ra cedibilità delle somme oggetto di anticipazioni, la nota Covip riconosce la piena disponibilità delle stesse somme da parte del lavoratore. Pertanto, si ritengono ammissibili patti con i quali il lavoratore iscritto ad una forma di previdenza complementa re si impegna nei confronti dell’istituto finanziario mutuante a non richiedere anticipazioni alla forma di previdenza complementare, con l’eccezione del le anticipazioni per spese sanitarie che possono essere vincolate a favore dello stesso istituto finan ziario solo nei limiti del quinto, ossia nei limiti della quota disponibile per il lavoratore. Si chiarisce, però, che l’impegno a non richiedere anticipazioni vale solo con riferimento al prestito contratto e, quindi, man mano che progressiva mente il prestito si riduce con il pagamento delle rate, l’impegno si riferirà al debito residuo. Ne deriva che, in presenza di contratti di cessione che obbligano il lavoratore iscritto a forme di pre videnza complementare a non chiedere anticipa zioni, ben potrebbe il lavoratore ottenere dal fon do le somme eccedenti la parte del debito da pagare. La nota, infine, ricorda che le clausole che vietano al lavoratore di chiedere le anticipazioni alla forma di previdenza complementare cui è iscritto, ponen do dei limiti alla sua libertà contrattuale verso terzi (il fondo), devono considerarsi vessatorie ai sensi dell’art. 1342, comma 2, c.c. e, quindi, devono essere specificamente approvate per iscritto. N. 25 - 15 giugno 2007 Conseguenze della cessazione del rapporto In caso di cessazione del rapporto, in presenza di una cessione del quinto con cessione in garanzia del Tfr che il lavoratore ha conferito alla previ denza complementare, la società finanziaria mu tuante, se ricorrono alcune condizioni, potrà sod disfarsi o sulle somme eventualmente riscattate dal lavoratore, senza limiti, nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia maturato il diritto alla pre stazione pensionistica, ovvero sulla prestazione pensionistica nei limiti del quinto, qualora il dirit to a pensione sia stato maturato. In entrambe le ipotesi previste, la nota Covip sem bra subordinare il conferimento delle somme al l’istituto finanziario mutuante da parte della forma di previdenza complementare al verificarsi di alcu ne specifiche condizioni. In particolare si prevede: q la stipula di un patto contestuale o accessorio al contratto originario, con il quale il lavoratore cede alla società finanziaria che gli ha concesso il pre stito i suoi diritti patrimoniali verso la forma di PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli 13 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Condizioni per l’esercizio dei diritti ceduti La nota chiarisce che affinché l’istituto finanziario mutuante possa esercitare i diritti ceduti dal lavo ratore verso la forma di previdenza complementa re a cui è iscritto occorrono due presupposti: 1) l’inadempimento da parte del lavoratore/debi tore dell’obbligazione principale di restituire la somma all’Istituto finanziario mutuante; 2) la maturazione dei requisiti per ottenere la liquidazione della somma da parte della forma di previdenza complementare, essendo intangibile la posizione individuale nella fase di accumulo. In presenza di questi presupposti, si chiarisce, la liquidazione della prestazione cui avrebbe diritto l’iscritto alla forma di previdenza complementare (riscatti, anticipazioni, pensione) è esigibile dal l’istituto finanziario mutuante solo a seguito del l’esercizio del diritto da parte dello stesso lavora tore aderente e, quindi, a seguito di sua specifica richiesta, non ritenendosi ammissibile la sostitu zione dell’istituto mutuante alle scelte di compe tenza dell’iscritto. Oggetto dei diritti La cessione del lavoratore iscritto alla previdenza complementare riguarda i suoi diritti di credito verso la forma complementare e quindi le presta zioni dovute all’aderente (a titolo di riscatto, anti cipazione, pensione), senza distinguere la fonte di finanziamento che, a seconda dei casi, può consi stere nel Tfr, e/o nei contributi propri o datoriali). N. 25 - 15 giugno 2007 14 Alcuni problemi aperti La pronuncia della Covip fornisce indubbiamente alcune importanti indicazioni in materia di cessio ne dei crediti, che possono consentire alle imprese una più corretta applicazione della normativa del la previdenza complementare in presenza di atti di cessione in garanzia del Tfr. Vanno comunque segnalati alcuni interrogativi, anche alla luce della varie fattispecie che si stanno delineando nella prassi, sulle quali ci si riserva di tornare con un successivo approfondimento: q rispetto ad una cessione in garanzia del Tfr correttamente notificata al datore di lavoro, quali conseguenze rischia il datore di lavoro, sul piano dei rapporti con la finanziaria, nel dare attuazione alla scelta del lavoratore di destinare il Tfr alla previdenza complementare? e nel caso di silenzio assenso? q come deve comportarsi il datore di lavoro che, avendo informato la finanziaria della scelta del lavoratore alla previdenza complementare, riceve dallo stesso istituto finanziario una diffida a versa re al fondo? Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Si ricorda che a fronte delle incertezze interpreta tive e in mancanza di altre indicazioni, la circolare di Confindustria del 16 maggio 2007 ha ritenuto che, in presenza di una cessione in garanzia del Tfr, è preferibile che i datori di lavori adottino un comportamento prudente prima di trasferire il Tfr alla forma di previdenza complementare, richie dendo alla società finanziaria una sorta di bene stare. Un’ulteriore cautela potrebbe essere quella di ot tenere dalla società finanziaria anche una rinun cia nei confronti dell’azienda alla garanzia del Tfr maturando, a far data dal momento della scelta del lavoratore alla previdenza complementare, a copertura del finanziamento residuo. Restano, in ogni caso, notevoli incertezze anche sulla posizione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che, indipendentemente dall’assen so della finanziaria, richieda comunque di versare il Tfr maturando al fondo prescelto. È possibile che un’eventuale rifiuto del datore di lavoro in tal senso potrebbe esporlo al rischio di rivendicazioni da parte del lavoratore per danno previdenziale. Infine si segnalano alcuni dubbi interpretativi sul la normativa del Dpr n. 180/1950, alla luce delle indicazioni della Covip che riguardano il piano dei rapporti tra società finanziarie, fondi e lavoratore: q cosa accade se il lavoratore non intende stipu lare con la finanziaria l’atto di cessione dei suoi diritti patrimoniali verso la previdenza comple mentare? q come si combina la previsione dell’art. 43, comma 1, Dpr n. 180/1950 (automatica estensio ne della cessione della retribuzione alla pensione, in caso di cessazione del rapporto se la cessione non è estinta), con l’orientamento della Covip lad dove sembra richiedere, a favore della società finanziaria, uno specifico patto di cessione dei diritti patrimoniali che il lavoratore vanta verso la forma di previdenza complementare affinché lo stesso istituto finanziario possa ottenere dal fondo la liquidazione della prestazione pensionistica complementare? q come si combina la previsione dell’art. 1 Dpr n. 180, che riconosce solo al pensionato la facoltà di cedere la pensione, rispetto all’orientamento espresso nella stessa nota Covip, laddove si rico nosce al lavoratore, in costanza di rapporto, la facoltà di cedere ad un terzo (finanziaria) il diritto patrimoniale alla pensione complementare? Questi interrogativi vogliono essere solo uno spunto di discussione rispetto alla vicenda della cessione in garanzia del Tfr, e rinviano ad un successivo approfondimento la definizione di ulte riori indicazioni per le aziende.