Parere n. 70-74/2009 - Inclusione centri e nuclei storici. D.Lgs 63/08

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Parere n. 70-74/2009 - Inclusione centri e nuclei storici. D.Lgs 63/08
Parere n. 70-74/2009 - Inclusione centri e nuclei storici. D.Lgs 63/08 (Codici Beni Culturali)
Vengono posti due interrogativi riguardanti le conseguenze derivanti dall’introduzione –
ad opera del D.lgs. 63/08 – dell’inciso ““inclusi i centri e i nuclei storici”” nel testo dell’art.
136, co. 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni Culturali).
Le questioni poste sono le seguenti:
1. in forza della modifica normativa suddetta, si potrebbe ritenere che tutti gli
edifici del centro storico sono sempre ed indistintamente vincolati, e quindi
devono sottostare al parere della Commissione Locale per il Paesaggio; ad
avviso del Comune richiedente, dalla D.G.R. 1.12.2008 n. 34-10229 –
Allegato A emergerebbe una indicazione positiva;
2. altro Comune dubita che in virtù di tale modifica tutti gli interventi di
modifica degli immobili ricadenti all’interno della perimetrazione del Centro
Storico individuata dal P.R.G.C. siano assoggettati ad autorizzazione
ambientale, a prescindere dalla sussistenza di un effettivo e dichiarato
interesse paesaggistico; in altri termini, il Comune richiedente dubita che la
sola insistenza dell’immobile oggetto di intervento all’interno della
perimetrazione del Centro Storico sia ragione sufficiente per assoggettare
l’intervento in questione ad autorizzazione paesaggistica.
Si formulano qui di seguito le risposte ai due distinti quesiti dianzi enunciati, precisando che le
risposte medesime derivano dall’intervenuto confronto con la Direzione Regionale
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – settore Valorizzazione del
Paesaggio e dal coordinamento, con le valutazioni a cui è pervenuta la Direzione medesima.
1.
Al fine di fornire adeguato riscontro ai due quesiti proposti è opportuno riassumere brevemente i
termini normativi della questione proposta, sia con riferimento alla legislazione statale in materia
di beni paesaggistici sia in relazione a puntuali previsioni di tutela del centro storico previste
dalla L.R. 56/77 e s.m.i..
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1.1 - L’art. 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/04, nel testo ora vigente a seguito della
modifica introdotta dal D.Lgs. 63/08, ricomprende ““i centri e i nuclei storici”” nell’ambito degli
““Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”” e segnatamente nei ““complessi di cose
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”” (lett.
c).
Tali “complessi” ““Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo”” - recita il primo periodo del
comma 1 art. 136 – ““per il loro notevole interesse pubblico””.
Coerentemente, l’art. 134 comma 1 lett. a) D.Lgs. 42/04 afferma che ““Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a
141;””.
Emerge con chiarezza dalle norme ora citate che gli ““immobili e le aree di cui all’art. 136””
(quindi, anche ““i centri e i nuclei storici””) non sono trattati legislativamente come le aree di
cui all’art. 142 (““aree tutelate per legge””, corrispondenti alle previsioni della c.d. Legge
Galasso), cioè non sono vincolati per il solo fatto di appartenere ad una categoria astrattamente
costruita dalla norma: essi, invece, sono assoggettati al vincolo di tutela paesaggistica (““Sono
beni paesaggistici””) se ed in quanto siano ““individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141””,
cioè se ed in quanto intervenga la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140
D.Lgs. 42/04, dichiarazione emanata dalla Regione (oppure dallo Stato-Ministero B.C.A.-nel
caso di cui all’art. 138, comma 3, T.U.).
1.2 - Com’è noto, l’art. 24 commi 1 e 2 L.R.56/77 e s.m.i. dispone quanto segue:
““[1] Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni
culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi
vigenti, comprendendo fra questi:
1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree
esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti,
con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o
documentario;
3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a)
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della presente legge.
[2] Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi
pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree
esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.””
Inoltre prescrive l’art. 49 comma 15 L.R. 56/77 e s.m.i.: ““Il rilascio della concessione relativa
alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di
interesse storico-artistico, e' subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per
i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che
richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno
1939, n. 1497.””; l’art. 91-bis comma 2 prevede appunto che la “Commissione regionale per la
tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali” renda il parere in questione.
Recita infine l’art. 7 L.R. 32/08:
““[1] Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela
e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)
[2] L'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma
quindicesimo, della l.r. 56/1977 è demandato alla commissione locale per il paesaggio
prevista dall'articolo 4; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla
commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali””.
In forza delle disposizioni normative ora riportate risulta che l’ordinamento urbanistico
piemontese si è dato un peculiare strumento di tutela dei beni storico-artistici, ulteriore rispetto
alle previsioni normative statali sulla tutela e valorizzazione dei beni artistici e culturali.
Esso consiste:
- in primo luogo nella individuazione, operata dal Piano Regolatore comunale, di
“aree” od “immobili” quali beni di interesse storico-artistico;
- quindi nella necessità di acquisire ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio un
parere vincolante da parte di una Commissione di particolare qualificazione
professionale.
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Appare quindi palese l’autonomia e l’indipendenza di siffatto strumento di tutela del patrimonio
storico-artistico dal vincolo paesaggistico previsto dalla norma statale.
Per dar luogo alla tutela dell’art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i. è infatti necessaria una specifica
previsione del Piano Regolatore comunale; dispone invece l’art. 134 D.Lgs. 42/04: ““Sono beni
paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli
da 138 a 141; b) le aree di cui all'articolo 142; c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente
individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli
articoli 143 e 156.””: l’apposizione del vincolo paesaggistico discende quindi dalla legge, e non
certo dalla strumentazione urbanistica comunale.
Mentre la tutela dell’art. 24 L.R. 56/77 rende necessario – in caso di rilascio di titolo abilitativo
edilizio – il parere vincolante della Commissione per il Paesaggio, l’esecuzione di opere edilizie
su immobili soggetti a vincolo paesaggistico rende invece necessario il previo rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, che costituisce ““atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”” (art. 146
comma 4 D.Lgs. 42/04)..
2.
In forza delle argomentazioni sin qui svolte e delle interpretazioni normative proposte si può
quindi rispondere al primo quesito nei termini seguenti.
La modifica introdotta all’art. 136, comma 1, lett. c) D.Lgs. 42/04 certamente non può dare
luogo ad una forma di tutela prevista dall’art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., che demanda al solo Piano
Regolatore comunale l’onere di individuare aree od edifici di interesse storico artistico che
potranno essere oggetto di parere vincolante della Commissione per il Paesaggio.
La “perfetta sintonia” evidenziata dalla D.G.R. 1.12.2008 n. 34-10229 – Allegato A al punto 6 tra il disposto dell’art. 136 comma 1 lett. c) d.Lgs. 42/04 (come modificato dal D.Lgs. 26 marzo
2008 n. 63 con l’inciso “i centri ed i nuclei storici”) ed il comma 2, art. 7 della legge regionale
32/08 che demanda alla Commissione locale per il paesaggio anche l’espressione del parere
vincolante previsto dall’articolo 49, comma quindicesimo, della LR 56/77 – consiste nella
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coincidente individuazione della Commissione locale per il paesaggio quale organo deputato a
rendere parere sia in forza della normativa statale sui beni paesaggistici sia in ottemperanza a
quella regionale sui beni storico-artistici individuati dai P.R.G.C..
Ciò è ben chiarito in una espressione immediatamente successiva, che evidenzia la netta
distinzione tra la tutela ex art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i. ed il vincolo paesaggistico:
““Alla Commissione locale per il paesaggio viene quindi richiesto di esprimere pareri su due
procedimenti tra loro diversi: il primo relativo alla procedura prevista dall’art. 146 del Codice
come in precedenza descritto, mentre il secondo riguarda la formulazione del parere vincolante,
di cui all’art. 49. ultimo comma, della LR 56/77 in merito ai titoli abilitativi degli interventi che
ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di
interesse storico artistico ed ambientale.””.
3.
In relazione al secondo quesito, richiamando quanto esposto al punto 1.1, si ribadisce che
l’inserimento de ““i centri e i nuclei storici”” nell’articolo 136, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
42/04 non dà luogo all’immediato ed automatico assoggettamento di tutti i centri e i nuclei
storici di tutti i comuni italiani al vincolo paesaggistico; detto inserimento crea invece il
presupposto normativo affinché in forza di una successiva ed eventuale dichiarazione di notevole
interesse pubblico un centro o nucleo storico possa essere – in tutto od in parte – qualificato
come “bene paesaggistico”: solo in quel momento opererà la tutela prevista dal D.Lgs. 42/04.
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