Foglio Informativo FINANZIAMENTO BEKIDS 1 Mutuo offerto a

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Foglio Informativo FINANZIAMENTO BEKIDS 1 Mutuo offerto a
Foglio Informativo
FINANZIAMENTO BEKIDS
Mutuo offerto a Consumatori
Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa
Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna
Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: [email protected]
Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100
Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1
Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna
Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Capitale sociale: Euro 48.031.603,00 come da Bilancio al 31/12/2011
Riserve: Euro 87.245.733,00 come da Bilancio al 31/12/2011
Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore
Banca di Bologna – Nome e Cognome …………………………………………………Cod. Dipendente …………..
Promotore con mandato – Nome e Cognome ………………………………………… Nr. Iscrizione Albo …………..
Sezione II – “CHE COS’E’ IL ”FINANZIAMENTO BEKIDS”
Che cos’ è il “finanziamento BEKIDS”
Il “finanziamento BEKIDS è un prestito personale da 300,00 € sino a 3000,00 euro, di 12 o 18 rate mensili, a tasso zero e
senza spese dedicato ai genitori degli studenti di scuole di Castelmaggiore (Bologna).
Il prestito personale è una forma di finanziamento (per una miglior spiegazione della struttura e funzione economica vedi la
parte sotto riportata ).
Requisiti minimi di accesso a tale tipologia di finanziamento:
Il finanziamento è riservato alle famiglie con figli Iscritti all’istituto San Giuseppe.
Struttura e funzione economica
Con il contratto di finanziamento nella forma di prestito personale una somma viene erogata dalla banca al cliente (detto
anche parte finanziata o mutuatario), che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a scadenze
concordate.
Il finanziamento può essere a tasso fisso o variabile (salvo variazioni nei parametri di riferimento).
Sono inoltre previste possibili garanzie fideiussorie da parte di terzi.
Nel caso di addebito delle rate in conto corrente il mutuatario deve essere titoalre di un conto corrente e se decide di aprirlo
presso la banca, si impegna a mantenerlo almeno sino alla totale estinzione del mutuo.
Nell'ipotesi di cliente consumatore che stipuli un finanziamento di importo compreso tra 200 euro e 75.000 euro, ovvero di
finanziamento garantito da pegno su bene mobile di valore superiore all'importo del finanziamento stesso troverà
applicazione la normativa di cui al titolo VI capo II del Testo Unico Bancario (Credito ai consumatori) che prevede, dopo
una fase di informativa precontrattuale, alcune previsioni specifiche, ad esempio il diritto di ripensamento di cui all'art 125
ter del Testo Unico Bancario: per ogni ulteriore informazione circa diritti ed obblighi bisogna fare riferimento al modulo
informativo denominato " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori " disponibile in Filiale
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I TIPI DI PRESTITO E I LORO RISCHI
Prestito a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli
importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle
condizioni di mercato.
Prestito tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali
aumenti dell’importo delle rate.
Altri rischi legati al prestito personale
- impegno irrevocabile del mutuatario a mantenere in essere il conto corrente (se aperto presso la Banca) fino
all’estinzione totale del finanziamento (conto corrente collegato per addebito rate).
Sezione III – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
del Mutuo Chirografario “STANDARD” a tasso fisso e a tasso variabile
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
(a tasso fisso)
Tasso annuo effettivo Globale (TAEG)
0,00%
Oltre al TAEG non sono previsti costi e spese aggiuntive
TASSI
VOCI
Importo
Durata
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora
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COSTI
da Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3000,00
12 o 18 mesi
0,00 %
3,00%
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VOCI
COSTI
Spese pratica
La voce ricomprende le seguenti sottovoci:
Euro 0,00
- Istruttoria/accollo
Euro 0,00
- Oneri di registrazione
Euro 0,00
- Diritti di segreteria
Commissione di erogazione
Euro 0,00
Spese per la
Commissione per consegna copia del contratto
Euro 0,00
stipula del
gratuito
schema
di
contratto
privo
delle
condizioni
contratto
economiche;
gratuito
- preventivo
contenente
le
condizioni
economiche basate sulle informazioni fornite
dal cliente;
Diritti di istruttoria per operazioni di
Euro 0,00
finanziamento non perfezionate
Incasso rata:
Commissioni rateali con addebito su c/c:
Euro 0,00
- Rata mensile
Invio comunicazioni
Euro10,00
- Commissioni stampa allo sportello di
documenti già resi disponibili on line
Euro 1,00
- Spese per produzione comunicazioni relative
SPESE
alla trasparenza bancaria
Euro 0,00
- Canale on-line
Secondo tariffa postale in vigore
- Spese per invio comunicazioni relative alla
trasparenza bancaria
Euro 0,00
- Canale on-line
Euro 0,00
- Spese produzione proposte di modifica
Spese per la
unilaterale delle condizioni contrattuali
gestione del
Euro 0,00
- Spese per invio proposte di modifica
contratto
unilaterale delle condizioni contrattuali
Euro 5,00
- Spese per produzione altra documentazione
alla Clientela (ipotesi diverse da quelle previste
dalla normativa PSD)
Euro 5,00
- Canale on-line
Secondo tariffa postale in vigore
- Spese per invio altra documentazione alla
Cliente
Euro 0,00
- Canale on-line
Sospensione pagamento rate:
Euro 52,00
- penale su rata non pagata
Euro 52,00
- spese per sollecito pagamento
Altro
Il prestito prevede tasso 0,00 %
- Capitalizzazione interessi:
Tipo di ammortamento
Piano di ammortamento “francese”
PIANO DI
Tipologia di rata
Costante
AMMORTAMENTO Periodicità delle rate:
Mensile
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO/INDICIZZAZIONE
Tasso 0,00%
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA
Parametro di riferimento: EURIRS
Tasso di interesse applicato
Durata del
Importo della rata
finanziamento (anni) mensile per € 2.000,00 di
capitale
0,00 %
1 anno
€ 166,67
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai
contratti di mutuo, può essere consultato in filiale.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Imposta sostitutiva di bollo
Euro 0,00
TEMPI DI EROGAZIONE
- Durata dell’istruttoria
Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto è quantificabile in 90
giorni.
- Disponibilità dell’importo
Il tempo massimo che intercorre tra la stipula del contratto e l’effettiva messa a disposizione delle somme è quantificabile in 30
giorni
ALTRO
Recupero spese
Recupero spese telefoniche
Spese per ricerche d’archivio e per fotocopie di documentazione
Ricerche d’archivio (Spese di ricerca, per ogni assegno, effetto, o altro documento)
Spese per fotocopie di documenti
- Per ogni singolo documento
Pratiche di successione
Spese di istruttoria pratica
- minimo
-
massimo
Euro 50,00
Euro 51,70
Euro 20,70
0,75%
Euro 150,00
+ recupero spese vive
Euro 500,00
Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal " de cuius " nei confronti della Banca
compresi i titoli in deposito, con l'esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore
00.00 del giorno del decesso.
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Sezione IV – ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI
Scioglimento del contratto ad iniziativa del cliente
Il cliente consumatore, nel caso in cui il mutuo rientri nell’ambito di applicazione degli artt. 121 e ss. del Testo Unico
Bancario, può, esercitando la facoltà di ripensamento, recedere dal Contratto entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla
sottoscrizione dello stesso, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da farsi pervenire alla Banca. Nel
caso di esercizio tempestivo del diritto di recesso, il cliente recedente dovrà, entro i 30 (trenta) giorni successivi all’invio della
comunicazione di recesso, restituire alla Banca l’importo capitale erogato, oltre agli interessi maturati fino alla data di
restituzione, al tasso convenuto in Premesse (il conteggio giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso è
riportato nelle condizioni economiche allegato al contratto) oltre alle somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla
pubblica amministrazione (somme che la Banca giustificherà tramite idonea documentazione).
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando oltre al capitale residuo e alla relativa quota
interessi anche un compenso omnicomprensivo, in percentuale rispetto al debito residuo rimborsato come stabilito dalle
condizioni economiche dei singoli contratti.
Per gli sconti finanziari la Banca in tale ipotesi provvederà ad annullare i pagherò cambiari corrispondenti alle rate di
ammortamento anticipatamente rimborsate.
SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA
Penale per estinzione anticipata o rimborso parziale per finanziamenti
1,00% sul debito residuo
*per i contratti di cui al D.Lgs. 141/2010 la penale di estinzione è determinata come previsto
dalla normativa
Recesso/Risoluzione del contratto da parte della Banca
1) Risoluzione per inadempimento: la Banca avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la il
cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale
integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso, ovvero nel caso in cui non adempia alle garanzie accessorie e
impegni (“covenants”) che abbia assunto con impegni a latere. Il Cliente sarà tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla
ricezione della dichiarazione della Banca in cui la stessa dichiari di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, a
corrispondere tutto quanto ancora dovuto, compresi spese, accessori e interessi di mora calcolati sull’intero importo
dovuto.
2) Risoluzione di diritto: Il contratto sarà inoltre da considerarsi automaticamente risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456
c.c. qualora la parte mutuataria e/o la parte garante:
- subisca protesti, procedimenti cautelari, conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- subisca qualsiasi atto che possa diminuire la sua consistenza patrimoniale od economica;
- abbia cambiato la condizione giuridica degli immobili, costituito servitù passive, abbia alienato o locato gli stessi
senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca;
- non adempia alle garanzie accessorie e covenants che abbia assunto con impegno a latere,
- non integri le garanzie prestate ove se ne verifichino i presupposti ovvero a fronte di apertura di procedure
concorsuali, liquidatorie o fallimento, salva diversa previsione di legge, nonchè a fronte di ogni atto dispositivo
idoneo a ridurre la rispondenza patrimoniale.
Il Cliente sarà tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione della Banca in cui la stessa dichiari di
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, a corrispondere tutto quanto ancora dovuto, compresi spese,
accessori e interessi di mora calcolati sull’intero importo dovuto.
3) Diritto di recesso: la Banca avrà altresì il diritto di recesso mediante comunicazione al cliente con invito formale a
restituire tutto quanto dovuto entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca nel caso di nel caso di non
veridicità o non corrispondenza alla realtà dei dati, situazioni o conti esposti in sede di richiesta o istruttoria per la
concessione del mutuo, anche emersi successivamente, ovvero nel caso di circostanze di fatto o diritto, anche relative ai
garanti e pertinenti i presupposti per la concessione del mutuo che, se conosciuti prima, avrebbero impedito la
concessione del finanziamento o comunque indotto la Banca a non concederlo;
4) Decadenza dal beneficio del termine: la Banca, anche qualora non intenda dichiarare risolto di diritto il contratto
nelle ipotesi previste, avrà altresì il diritto di dichiarare la Parta Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ed esigere
tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando la Parte
Mutuataria o gli eventuali garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di
ipoteche giudiziali, non adempiano alle garanzie accessorie e covenants che abbia assunto con impegno a latere, ovvero
nel caso di mancata integrazione delle garanzie prestate, ove se ne verifichino i presupposti, a fronte di apertura di
procedure concorsuali, liquidatorie o fallimento, salva diversa previsione di legge, nonché a fronte di ogni atto
dispositivo idoneo a ridurre la rispondenza patrimoniale. La decadenza del debitore dal beneficio del termine si
intenderà automaticamente estesa ai fidejussori e garanti. In caso di decadenza dal beneficio del termine il cliente sarà
tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione della Banca in cui la stessa comunichi la decadenza dal
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beneficio del termine, a corrispondere tutto quanto ancora dovuto, compresi spese, accessori e interessi di mora
calcolati sull’intero importo dovuto.
Tempi di chiusura del rapporto
Il rapporto di finanziamento termina alla scadenza concordata o anticipatamente, in caso di iniziativa del cliente o della
Banca.
L’estinzione totale per pagamento comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora
dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
In caso di risoluzione del contratto da parte della Banca ovvero di comunicazione di recesso o di decadenza dal beneficio del
termine il rapporto si chiude con il pagamento fatto dalla Parte Mutuataria, entro 5 giorni dalla ricezione della dichiarazione
della Banca, di tutto quanto ancora dovuto, compresi spese, accessori e interessi di mora calcolati sull’intero importo
dovuto.
Reclami
1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, il
cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie:
(i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571111) email ([email protected]); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento del reclamo;
(ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui
sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come
rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di
adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento facoltativo del procedimento di mediazione di cui al seguente
paragrafo 2, previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.
2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs.
5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria
costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle
controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come
rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it).
3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione
ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento).
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a
pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista
un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare
all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
Imposta sostitutiva
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa)
della somma erogata in caso di acquisto, costruzione,
ristrutturazione dell’immobile.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso Parametro di mercato o di politica monetaria preso a
variabile)/ parametro di riferimento (per i mutui a tasso riferimento per determinare il tasso di interesse.
fisso)
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della
composizione delle singole rate (quota capitale e quota
interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata
prevede una quota capitale crescente e una quota interessi
decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano
a mano che il capitale viene
restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di
capitale aumenta.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento
restituito.
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Quota interessi
Preammortamento
Rata costante
Rata crescente
Rata decrescente
Rimborso in un’unica soluzione
Spread
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Tasso di interesse di preammortamento
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso minimo applicabile
Spese assicurazione infortunio annuali
Oneri di registrazione
Spese per comunicazione
bancaria
relativa
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Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono
costituite dalla sola quota interessi
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale
per tutta la durata del mutuo.
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al
crescere del numero delle rate pagate
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al
crescere del numero delle rate pagate.
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del
contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli
interessi.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di
indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad
esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della
rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il
periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data
di scadenza della prima rata.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse
(quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di
ritardo nel pagamento delle rate
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario,
quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il
TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che
quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore
Il tasso minimo, rilevante per i soli mutui a tasso variabile, è il
saggio di interesso al di sotto del quale il tasso del mutuo non
potrà scendere. Questo tasso è predeterminato al momento
della sottoscrizione nel contratto
Spese di assicurazione facoltativa intese ad assicurare il
rimborso totale o parziale del credito in seguito ad infortunio
parziale o totale del contraente o del legale rappresentante
dello stesso
Recupero spese di bollatura e registrazione contratti presso
Ufficio del Registro
alla trasparenza Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di
comunicazioni per variazione o modifiche condizioni
economiche/contrattuali
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