IN TUTELA DEGLI ANIMALI COME INTERVIENE LA LEGGE
Transcript
IN TUTELA DEGLI ANIMALI COME INTERVIENE LA LEGGE
IN TUTELA DEGLI ANIMALI COME INTERVIENE LA LEGGE? RISPONDE L’AVV. MAURIZIO CARDONA Daniela Cavallini: Bentornato Avv. Cardona e grazie per aver aderito con immediata disponibilità alla mia richiesta d’intervento a favore della tutela degli animali. Giusto rivelare che l’ho disturbata di sabato sera!! Avv. Maurizio Cardona: E’ per me un piacere ritrovare lei ed i lettori per affrontare un argomento che mi sta molto a cuore… Daniela Cavallini: Grazie! Ed ora iniziamo col fare chiarezza: cosa intende la legge per maltrattamento dell’animale? Avv. Maurizio Cardona: Diciamo subito che il maltrattamento degli animali è un reato sanzionato dal codice penale ex art. 544 ter, che prevede pene anche piuttosto severe per chiunque, con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, o lo sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori che per le sue specifiche caratteristiche appaiono insopportabili. Ciò che viene tutelato dalla previsione normativa in esame è il sentimento e la sensibilità degli esseri umani nei confronti degli animali. Gli animali sono soggetti senzienti con dei diritti, perciò meritevoli di tutela. Non sono oggetti di proprietà ma esseri viventi verso i quali l’uomo nutre sentimenti che devono essere tutelati e viceversa. A tal proposito, recenti ricerche hanno dimostrato, con studi di neuroimmagine applicati all’analisi del cervello di diversi animali, che essi sono in grado di provare emozioni. Non si tratta altro della prova scientifica di una realtà ben conosciuta da chiunque abbia la fortuna di avere al proprio fianco un animale domestico: una per tutte la realtà di uno scambio affettivo profondo e dell’attaccamento. Come sancisce la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale ogni animale va tutelato non in relazione al possesso, all'affetto o all'utile biologico ed economico della specie umana, ma proprio in quanto individuo, espressione di vita. Daniela Cavallini: Com’è punito il trasgressore? Avv. Maurizio Cardona: E’ prevista la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o una multa da 5000 euro a 30000 euro, con la possibilità di un aumento della metà della pena se da tali fatti derivi la morte dell’animale. Le medesime pene si applicano anche nel caso in cui vengano somministrati agli animali sostanze stupefacenti o vietate nonché si infliggano trattamenti che procurano un danno alla salute. Va detto che per integrare il reato non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la presenza di sofferenza degli animali in quanto esseri viventi in grado di percepire dolore. Da un lato possono essere veri e propri atti di "crudeltà", ossia inflizione di gravi sofferenze fisiche senza giustificato motivo, comportamenti che per la Corte Suprema di Cassazione sono ricollegabili a motivi abbietti o futili ovvero che siano espressione di particolare compiacimento e di insensibilità. Dall’altro possono essere comportamenti che non hanno senso, che non possono essere giustificati o scusabili in alcun modo. E’ recentissimo il caso del cane Angelo, torturato a morte a Sangineto (CS) per mano di quattro balordi che hanno ripreso la scena dell’agonia della povera bestia impiccata e bastonata e l’hanno postata su Facebook. Chiaramente questa macabra visione ha destato sdegno e sgomento in coloro che vi si sono incappati dando risalto mediatico alla vicenda. I quattro criminali rischiano pene da quattro mesi a due anni, ma va detto che non sono previsti né l’arresto né percorsi di riabilitazione. Ciò che desta più indignazione è la pochezza umana di questi esseri, la loro totale mancanza di empatia, la freddezza agghiacciante di fronte alla paura ed al dolore della loro povera vittima, la perversione di questo gesto e della sua esibizione, il fatto che non si sia trattato “solo” del sadismo di una mente disturbata e depravata, ma fossero quattro soggetti conniventi nel compiere un atto vergognoso. La sensazione di immaginare una creatura con l’ingenuità di un bambino nelle mani di cotanta diabolica perfidia lascia l’amaro in bocca. I maltrattamenti sugli animali sono meri atti di inciviltà. Come disse Gandhi ““La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” ed a proposito di ciò, avvicinare i bambini al prendersi cura degli animali porta grossi vantaggi sullo sviluppo affettivo, il rispetto e la responsabilizzazione, che per estensione rappresenta anche un vantaggio evolutivo per la società magari evitando, o comunque limitando, che vengano posti in essere episodi ignobili come quello sopracitato. Daniela Cavallini: Parliamo del caso estremo: l’abbandono per strada o, peggio, far patire all’animale atrocità al solo scopo di sbarazzarsene. In quale rischio di carattere legale incorre il malvagio? Avv. Maurizio Cardona: Non vi è dubbio che questi comportamenti sono atti crudeli e malvagi. In ogni caso per integrare il reato di maltrattamenti può essere sufficiente la coscienza e la volontà di causare sofferenze agli animali e l'accettazione di esse. Per individuare una responsabilità non è necessario cagionare una lesione ma è sufficiente lasciar soffrire un animale e l’abbandono è il peggior comportamento che si possa tenere. “L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante”, questo stabilisce l’articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali che sancisce anche che “ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità”. E non dimentichiamo che è anche un reato. Significa accettare il rischio concreto di ucciderlo oltre che tradire la fiducia di una creatura innocente. Direi che è l’uccisione per mano di vigliacchi senza il minimo senso etico. Ci sono poi tutte le ulteriori forme di maltrattamento legate alla trascuratezza ed alla mancanza di cure. Nella Convenzione Europea per la protezione degli Animali da Compagnia del 1987 viene riconosciuto all’uomo l’obiettivo morale di rispettare tutte le creature viventi, sottolineando il loro contributo a migliorare il valore della vita sociale. E’ inoltre contemplata una forma di responsabilizzazione per coloro che decidono di tenere un animale da compagnia, prevedendo un vero e proprio dovere di mantenimento o obbligo di cura. E’ interessante notare che il problema della cura e del mantenimento del cane è sempre più spesso motivo di possibile conflitto anche nelle cause di separazione e divorzio. In questi casi se da un lato il giudice non ha un obbligo di statuire sul punto, dall’altro, sono sempre più frequenti le pattuizioni consensuali che regolamentino l’affidamento e il mantenimento del cane o del gatto. Tali previsioni non contrastano con l’ordine pubblico e, dunque, il giudice è tenuto ad omologare la relativa decisione concordata dagli ex coniugi. Normalmente le disposizioni inserite nell’accordo di separazione consensuale ricalcano le clausole generalmente adottate in tema di affidamento e collocamento dei figli minori con l’intento di assicurarne a ciascun comproprietario la frequentazione alternata, con conseguente responsabilità. In una sentenza della Corte di Cassazione del 2007, si statuisce che "riconoscendo il cambiamento della natura del rapporto tra proprietario e animale di affezione, non più riconducibile alla mera proprietà di un oggetto di cui il detentore avrebbe la completa disponibilità, viene equiparata la necessaria tutela di un animale a quella che si deve a un minore". Va detto che con gli animali domestici si creano veri e propri legami di attaccamento, si vive la sensazione di essere investiti di un amore totalitario, durevole nel tempo, disinteressato. E’ chiaro che, laddove ci si trovi ad affrontare una situazione di separazione o divorzio, qualora entrambi i coniugi siano molto legati all’animale, possono crearsi situazioni di “doppio lutto”, in cui si perde la persona con cui si era immaginato di passare la vita e si perde questo prezioso calore emotivo. Allo stesso modo l’animale domestico rischia di perdere la vicinanza di uno dei due padroni e ciò rappresenta inevitabilmente una forma di violenza. Daniela Cavallini: Una recente legge ha abrogato dai regolamenti di condominio il divieto ad ospitare animali nel proprio appartamento, riconoscendo tra i loro diritti… anche l’abbaiare. E’ così? Avv. Maurizio Cardona: Sul diritto di abbaiare dei cani credo che non ci fosse bisogno di un giudice a stabilirlo e che fosse noto non solo agli animali ma a tutte le persone dotate di buonsenso. E’ vero anche che a volte una sentenza può aiutare a far capire quelle che dovrebbero essere nozioni di comune esperienza. E così in una recente sentenza del Tribunale di Lanciano il giudice ha stabilito il diritto dei cani di abbaiare in libertà, con l’obbligo degli uomini di rispettare tutte le creature viventi. Nel caso di specie si trattava di due cani che svolgevano una funzione di guardia e di sicurezza nel territorio dove risiedevano ed erano stati accusati di abbaiare troppo e di disturbare i vicini. Va detto però che per non incappare in procedimenti penali, quali il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all’art. 659 c.p. anche l’abbaiato dell’animale non deve superare la normale tollerabilità e questo impone comportamenti attivi di un adeguato addestramento da parte dei proprietari. Si può dire che se l’abbaiare fisiologico di un cane deve essere tollerato, potrebbe non esserlo più se è incessante o tale da disturbare il riposo notturno. In ogni caso anche questa sentenza è un segno di una maggiore sensibilità che anche il legislatore ha colto modificando la normativa precedente sui condomini che consentiva ai regolamenti condominiali di vietare di tenere nel proprio appartamento animali domestici. Oggi questo non è più possibile ed è consentito non solo detenere nel proprio appartamento un animale domestico ma anche nelle aree comuni. Daniela Cavallini: Un aspetto non chiaro è l’ingresso del cane nei negozi. E’ un libero criterio di scelta del commerciante oppure un abuso di scelta dello stesso negando l’ingresso? La legge che regola questo tema è la 281/1991 (“Legge quadro in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”) che segue l’art.83, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante “Regolamento di Polizia veterinaria” e che sostanzialmente dice che gli animali possono accedere a qualunque luogo o esercizio pubblico, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello. Questa discrezionalità ha però spesso creato malintesi. Solo recentemente si è cercato di regolamentare meglio la questione: ad esempio nel 2010 il Ministero del Turismo e l’Anci – Associazione nazionale comuni italiani – pubblicarono il testo di un’ordinanza tipo sul libero accesso di cani e animali d’affezione in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico. A partire da questa iniziativa sono state molte le città, province e regioni che hanno stabilito regolamenti a favore dell’accesso di cani e gatti presso le strutture pubbliche (ristoranti, uffici, mezzi di trasporto, in alcuni casi anche ospedali e strutture sanitarie, spiagge) purché i cani siano tenuti al guinzaglio e, all’occorrenza, indossino la museruola e i gatti viaggino in trasportino. Unica eccezione è il divieto di accesso nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti (Reg. Ce 852/2004). In sostanza: è vietato accedere alle cucine di un ristorante con un cane (con o senza guinzaglio e museruola) ma non è vietato dalla legge sedersi al tavolo di un ristorante in compagnia del proprio cane. Esistono comunque eccezioni: in presenza di inderogabili esigenze di tutela igienico-sanitaria certificate dalle autorità sanitarie, l’esercente può vietare l’ingresso a cani, gatti e altri animali d’affezione. In generale quando ci si sposta con i propri animali è buona abitudine verificare sempre in anticipo le norme attinenti in atto presso la località nella quale ci si vuole recare. Daniela Cavallini: Un cenno a parte meritano le rivendite di prodotti alimentari ed i supermercati: alcuni negozianti riferiscono il divieto assoluto, pena un’ingente multa. E’ così? Avv. Maurizio Cardona: La legge (D.P.R. 320/54, Regolamento di polizia veterinaria) – che può variare nei singoli Comuni – consente l’ingresso nei supermercati agli animali domestici accompagnati dal loro padrone purché al guinzaglio. I gestori possono consigliare ai clienti di non introdurre i loro beniamini, ma di fatto non possono vietarne l’ingresso. In alcune realtà esistono particolari carrelli per trasportarli, al fine di impedire che gli animali si spostino con troppa libertà nei punti vendita, accedano ai prodotti o si avvicinino troppo ai clienti. Daniela Cavallini: Sino a poco tempo fa, il cane non era ammesso negli autogrill. Oggi fortunatamente non è più così: gentile concessione di alcuni gestori o modifica della legge? Avv. Maurizio Cardona: Si tratta di un accordo tra la Federazione Italiana Associazione Diritti degli Animali e Ambiente e Autogrill per favorire l’accoglienza e la tutela degli animali domestici nelle aree di sosta che ha come obiettivo di favorire l’accessibilità degli animali domestici nelle aree di servizio e combattere la piaga del randagismo, soprattutto durante il periodo estivo. Non è una legge ma una buona iniziativa che va nella direzione giusta per disincentivare la piaga dell’abbandono. Anche Trenitalia si è mossa in questa direzione. Daniela Cavallini: A che punto siamo con l’ingresso del cane negli ospedali? So che in alcune strutture sanitarie è ammesso… Avv. Maurizio Cardona: Si, alcune regioni hanno aperto a queste possibilità prevedendo dei regolamenti che consentono la presenza di animali domestici anche nelle corsie degli ospedali, soprattutto in quei reparti dove la presenza degli animali può essere importante per il miglioramento delle condizioni psicologiche dei pazienti. Presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino è stata promossa la presenza dei cani in ospedale per migliorare le condizioni di salute dei bambini e ridurre lo stress di dottori e infermieri: grazie alla Fondazione FORMA Onlus (Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita). La presenza dei cani durante situazioni psicologicamente delicate per i piccoli pazienti (e per i loro genitori) può essere sia un elemento distrattore sia un grande conforto, permettendo rapide procedure anche nei casi più complessi. La vicinanza dell’amico a quattro zampe, infatti, focalizza l’attenzione dei bambini che quasi non si accorgono di manovre che, di solito, sono per loro fonte di paura e dolore (la seduta odontoiatrica, per esempio, o il prelievo di sangue). Anche questo è un segno dei tempi che cambiano, e del fatto che si riconosce agli animali una funzione sociale. Daniela Cavallini: Guinzaglio sì… ma un cane è un essere vivente con le sue esigenze, ivi compresa quella di correre e le cosiddette aree cani sono scarse, spesso piccole e comunque troppo eterogenee, pertanto, a rischio per i più piccoli. Si differenzia – legalmente - il regolamento per il cagnolino d’affezione dalla cosiddetta “razza pericolosa”? Avv. Maurizio Cardona: Come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non esiste formalmente una “lista di razze” considerate “pericolose” e ha chiarito che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza a una razza o ai suoi incroci e che la pericolosità di alcuni soggetti debba invece ricercarsi nel rapporto tra l'uomo e il cane e nei rispettivi temperamenti. Per ciò che riguarda il detenere un cane al guinzaglio la normativa di riferimento prevede soltanto che il proprietario, durante la conduzione dell’animale, lo mantenga ad una distanza non superiore a mt 1,50 nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani individuate dai comuni. Si prevede poi di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio di pericolosità per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti e più generalmente è previsto che il cane sia affidato a persone in grado di gestirlo correttamente. Daniela Cavallini: Direi che da un punto di vista legale molto è stato fatto ed altrettanto resta da fare, mi riferisco ad esempio alla certezza della pena, senza alcun attenuante. Credo nella sensibilizzazione dei soggetti ancora “recuperabili”, ma soprattutto credo nell’educare i bambini, a partire dalla tenera età, al rispetto ed all’amore per gli animali e la natura in genere oltreché per i loro simili. Purtroppo, tutt’oggi tra coloro che si pregiano del titolo di “umani”, tali non sono. Prima di salutarci, avv. Cardona desidera aggiungere una considerazione personale? Avv. Maurizio Cardona: Concluderei con le toccanti parole di Madre Teresa di Calcutta alla domanda: “Perché amare gli animali?”: “Perché ti danno tutto, senza chiedere niente. Perché contro il potere dell’uomo con le armi sono indifesi. Perché sono eterni bambini, perché non sanno cos’è l’odio né la guerra. Perché non conoscono il denaro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo. Perché si fanno capire senza proferire parola, perché il loro sguardo è puro come la loro anima. Perché non conoscono né l’invidia né il rancore, perché il perdono è ancora naturale in loro. Perché vivono senza avere una lussuosa dimora. Perché non comprano l’amore, semplicemente lo aspettano e perché sono nostri compagni, eterni amici che niente potrà separare. Perché sono vivi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore. Se impariamo ad amarli come meritano saremmo molto vicini a Dio.” Daniela Cavallini: Con una lacrima di commozione… Grazie! Avv. Maurizio Cardona – Torino [email protected] www.studiolegalecardona.com