documento sulle rendite

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DOCUMENTO SULLE RENDITE
Il presente allegato contiene le condizioni e modalità di erogazione
delle diverse tipologie di rendite
Luglio 2013
INDICE
Erogazione della rendita
2
Determinazione e corresponsione della rendita vitalizia
3
Adeguamento della rendita
4
Caricamenti
4
Basi demografiche e finanziarie
4
Regolamento della Gestione Speciale
5
Tabella di coefficienti di conversione
6
DOCUMENTO SULLE RENDITE
Edizione Luglio 2013
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1.
Erogazione della rendita
A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata un rendita vitalizia immediata
calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma
di capitale.
L’aderente può richiedere l’erogazione delle prestazioni secondo una delle forme di seguito indicate:
-
una rendita vitalizia, corrisposta all’aderente finché è in vita;
-
una rendita vitalizia reversibile, corrisposta all’aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o
secondo la percentuale scelta dall’aderente stesso, alla persona da lui designata (“testa reversionaria”);
-
una rendita certa per 5 o per 10 anni e successivamente vitalizia, corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’aderente
o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (“testa reversionaria”). Successivamente, se l’aderente è
ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
-
una rendita vitalizia con controassicurazione in caso di decesso (cash back), corrisposta all’aderente finché è in
vita. Al verificarsi del decesso dell’aderente verrà corrisposto, alla/e persona/e da lui designata/e, un capitale
(“valore di controassicurazione”) che decresce in funzione delle rate di rendita erogate dalla data di decorrenza
fino al momento del decesso. Dal momento in cui il “valore di controassicurazione” si annulla, in caso di decesso
dell’aderente nulla verrà corrisposto;
-
una rendita vitalizia con garanzia LTC (stato di non autosufficienza): detta rendita, in caso di riconoscimento
dello stato di non autosufficienza dell’aderente, verrà raddoppiata e continuerà periodicamente a rivalutarsi.
L’aderente è considerato in stato di non autosufficienza quando, a causa di una malattia o di una lesione, si trovi
in uno stato tale da aver bisogno quotidianamente e in misura notevole, dell’assistenza di un’altra persona nel
compiere almeno 4 delle seguenti 6 azioni consuete della vita quotidiana, nonostante l’uso di ausili tecnici e
medici:
 Muoversi nella stanza: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato, nonostante l’utilizzo di
stampelle o una sedia a rotelle, necessiti dell’aiuto di un’altra persona.
 Alzarsi e mettersi a letto: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato non sia in grado di recarsi a
letto o di lasciare il letto senza l’aiuto di un’altra persona.
 Vestirsi e svestirsi: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato non sia in grado di vestirsi o svestirsi
senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di abiti idonei alla malattia.
 Consumare cibi e bevande: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato non sia in grado di mangiare
e di bere senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di posate e recipienti per bere idonei ai malati.
 Lavarsi, pettinarsi e farsi la barba: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato debba essere lavato,
pettinato e rasato da un’altra persona non essendo in grado di eseguire i movimenti del corpo necessari.
 Espletare i propri bisogni fisiologici: sussiste un bisogno di assistenza poiché l’Assicurato:
-
non è in grado di detergersi dopo aver espletato i propri bisogni fisiologici;
-
ha necessità di ausilii esterni o di terze persone per poter espletare i prorpi bisogni fisiologici.
La perdita permanente di autosufficienza deve essere certificata da un medico.
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2.
Determinazione e corresponsione della rendita vitalizia
L’ammontare annuo della rendita vitalizia immediata si determina dividendo il premio unico, al netto delle imposte di
legge, per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato sulla base del sesso, dell’età di riferimento nonché
della rateazione della rendita prescelta dall’aderente, con riferimento alla tabella dei coefficienti di conversione di cui
al successivo punto 7. A tal fine, l’età di riferimento si determina sommando algebricamente all’età effettiva
dell’aderente alla data di decorrenza della rendita, espressa in anni interi e trimestri compiuti, il numero di anni
indicato nella seguente tabella con riferimento all’anno di nascita ed al sesso dell’aderente stesso (la seguente tabella
deve essere utilizzata per determinare l’età computabile di tutte le rendite fuorché la LTC, i cui coefficienti sono già
comprensivi di tali correzioni):
Tabella di correzione delle età
Sesso
M
F
Anno di nascita
Numero di anni da sommare
algebricamente all’età effettiva
Fino al 1925 compreso
3
Dal 1926 al 1938
2
Dal 1939 al 1947
1
Dal 1948 al 1960
0
Dal 1961 al 1970
-1
Dal 1971 in poi
-2
Fino al 1927 compreso
3
Dal 1928 al 1940
2
Dal 1941 al 1949
1
Dal 1950 al 1962
0
Dal 1963 al 1972
-1
Dal 1973 in poi
-2
I suddetti coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto della speranza di vita attesa e di un tasso di
attualizzazione fissato nella misura del 1,5%. Pertanto, la rendita vitalizia è sin dall’inizio determinata con la garanzia di
un rendimento minimo del 1,5%.
Sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie, i suddetti coefficienti di conversione possono
essere periodicamente rideterminati; detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione.
La rendita annua sarà corrisposta in rate semestrale posticipate. È facoltà dell'aderente chiedere che la rendita venga
corrisposta in rate posticipate aventi periodicità mensile, trimestrale o annuale, come previsto nella tabella dei
coefficienti di conversione.
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Nel caso di rendita vitalizia con garanzia LTC (stato di non autosufficienza) invece sarà corrisposta in rate semestrale
anticipate. È facoltà dell'aderente chiedere che la rendita venga corrisposta in rate anticipate aventi periodicità
mensile, trimestrale o annuale, come previsto nella tabella dei coefficienti di conversione.
La liquidazione della rendita viene effettuata alle scadenze previste tramite bonifico bancario, previa presentazione di
un autocertificazione comprovante l’esistenza in vita dell’aderente o dell’eventuale testa reversionaria da esibire con
cadenza annuale.
3.
Adeguamento della rendita
A fronte dell’onere di corrispondere la rendita, la Compagnia d’Assicurazione si impegna a gestire in una apposita
gestione speciale, disciplinata da un regolamento ad hoc di cui al successivo punto 6, attività di importo non inferiore
alla relativa riserva matematica. La gestione è conforme alla normativa vigente in materia di assicurazione sulla vita.
La rendita viene rivalutata annualmente nella misura e secondo le modalità di seguito precisate.
A. Misura annua di rivalutazione della rendita
Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Compagnia dichiara il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati che
percepiscono la rendita vitalizia.
Tale rendimento si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al comma 3 del regolamento della gestione speciale
VITARIV (riportato al successivo punto 7), per l’aliquota di retrocessione nella misura del 98%.
In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale VITARIV
diminuito di 0,7 punti percentuali.
La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico
del 1,50% (vale a dire dividendo per 1,015) la differenza tra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico
del 1,50% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.
B. Modalità di rivalutazione della rendita
Ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza della rendita, essa viene rivalutata mediante aumento, a totale
carico della Compagnia, della riserva matematica costituita a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la
misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 dicembre che precede la suddetta ricorrenza.
Da tale ricorrenza la rendita viene aumentata nella stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come
determinata fin dall’origine per il nuovo importo assicurato. Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle
garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.
Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente al Beneficiario percipiente.
4.
Caricamenti
Le spese per l’erogazione della rendita (caricamenti impliciti applicati alla rendita annua per ogni anno di durata del
periodo di pagamento) sono già conteggiate nei coefficienti di conversione esposti e sono pari al 1,25%.
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5.
Basi demografiche e finanziarie
L’elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull’adozione delle seguenti ipotesi:
 ipotesi demografica: tavole IPS55M – imm e IPS55F – imm rispettivamente per sesso maschile e femminile
(elaborata dall’ANIA) integrate dalla tabella di correzione delle età di cui al precedente punto 2 del presente
allegato e sulla base della legge di sopravvivenza degli autosufficienti distinta per sesso desunta da dati di
esperienza del Gruppo Allianz;
 ipotesi finanziaria (tasso tecnico): tasso di interesse annuo composto posticipato del 1,50%.
Per effetto dell'ipotesi finanziaria adottata la rendita è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento
minimo del 1,50%.
6.
Regolamento della Gestione Speciale
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività della Società,
che viene contraddistinta con il nome "GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" ed indicata nel seguito
con la sigla VITARIV. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche
costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del VITARIV. La
gestione del VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
2. La gestione del VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta
all'albo di cui all’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. 136, la quale attesta la rispondenza del VITARIV al
presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al VITARIV, il
rendimento annuo del VITARIV quale descritto al seguente punto 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a
fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. Il rendimento annuo del VITARIV
per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del VITARIV di competenza
di quell'esercizio al valore medio del VITARIV stesso.
3. Per risultato finanziario del VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del VITARIV - al lordo delle ritenute d'acconto
fiscale ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con
riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività del VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di
nuova acquisizione e dal valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel VITARIV, per i beni già di proprietà della
Società. Per valore medio del VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario
presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media
annua di ogni altra attività del VITARIV. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene
determinata in base al valore di iscrizione nel VITARIV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del
VITARIV l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno successivo.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di
cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
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7.
Tabella di coefficienti di conversione
Coefficienti di conversione - Aderenti di sesso maschile
Età
Vitalizia immediata
Certa per 5 anni e
successivamente
vitalizia
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
27,6538
27,088
26,5159
25,9379
25,3546
24,7661
24,1725
23,5737
22,9696
22,3603
21,7465
21,1298
20,5122
19,8941
19,2754
18,657
18,0388
17,4214
16,8048
16,1895
15,5766
27,6728
27,1088
26,5388
25,9632
25,3824
24,7967
24,2061
23,6108
23,0109
22,4068
21,7992
21,1897
20,5799
19,9703
19,361
18,7527
18,1457
17,5406
16,9375
16,337
15,7398
DOCUMENTO SULLE RENDITE
Certa per 10 anni e
successivamente
vitalizia
Vitalizia immediata
con
controassicurazione
(cashback)
27,7357
27,1779
26,615
26,0475
25,476
24,901
24,3227
23,7415
23,1578
22,572
21,9851
21,3984
20,8136
20,2312
19,6515
19,0752
18,5027
17,935
17,3733
16,8192
16,2748
29,12762
28,63387
28,1371
27,63756
27,13534
26,63066
26,12359
25,61433
25,10295
24,58967
24,07457
23,55799
23,03996
22,52071
22,00025
21,4794
20,9578
20,43577
19,91341
19,39102
18,86878
Edizione Luglio 2013
6/9
Coefficienti di conversione - Aderenti di sesso femminile
Età
Vitalizia immediata
Certa per 5 anni e
successivamente
vitalizia
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
29,8026
29,2648
28,7204
28,1695
27,6124
27,0486
26,4779
25,9
25,3146
24,7217
24,1215
23,514
22,9006
22,2823
21,6587
21,0294
20,3981
19,7609
19,1193
18,4739
17,8257
29,8177
29,2809
28,7377
28,188
27,632
27,0693
26,4998
25,9232
25,3393
24,7483
24,1506
235461
22,9363
22,3218
21,7025
21,0782
20,4519
19,8209
19,1863
18,5488
17,9091
DOCUMENTO SULLE RENDITE
Certa per 10 anni e
successivamente
vitalizia
Vitalizia immediata
con
controassicurazione
(cashback)
29,8639
29,3301
28,7899
28,2436
27,6913
27,1328
26,5682
25,9974
25,4203
24,8373
24,2487
23,6548
23,0569
22,4558
21,8514
21,2439
20,6356
20,0249
19,4136
18,8028
18,1945
30,84404
30,34845
29,84847
29,34427
28,83588
28,32349
27,80712
27,28703
26,76337
26,23634
25,7061
25,17285
24,63689
24,09831
23,55747
23,01439
22,47017
21,92458
21,37787
20,83016
20,28179
Edizione Luglio 2013
7/9
Coefficienti di conversione per la rendita LTC - Aderenti di sesso maschile
Età
Anno di nascita:
dal 1939 al 1947
Anno di nascita:
dal 1948 al 1960
Anno di nascita:
dal 1961 al 1970
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
28,4662
27,9066
27,3411
26,7705
26,1948
25,6141
25,0283
24,4373
23,8412
23,2408
22,6376
22,0338
21,4297
20,8255
20,2218
19,6188
19,0169
18,4164
17,8177
17,2221
16,6304
29,0738
28,521
27,962
27,3973
26,8274
26,2524
25,6724
25,0874
24,4971
23,9017
23,302
22,6995
22,0965
21,4932
20,8898
20,2868
19,6846
19,0836
18,484
17,8863
17,2916
29,6734
29,1276
28,5754
28,0172
27,4532
26,8839
26,3096
25,7304
25,146
24,5564
23,9618
23,3627
22,7609
22,1586
21,556
20,9533
20,3512
19,7497
19,1495
18,5508
17,954
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Coefficienti di conversione per la rendita LTC - Aderenti di sesso femminile
Età
Anno di nascita:
dal 1941 al 1949
Anno di nascita:
dal 1950 al 1962
Anno di nascita:
dal 1963 al 1972
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
31,2259
307026
30,1731
29,6375
29,0955
28,5467
27,9907
27,4273
26,8564
26,2783
25,6928
25,1015
24,5053
23,904
23,2968
22,688
22,0731
21,4538
20,8308
20,2057
19,5794
31,8176
31,3017
30,7794
30,2509
29,7163
29,1752
28,6273
28,0723
27,5098
26,9398
26,3627
25,7781
25,1876
24,5923
23,9918
23,3854
22,7774
22,1633
21,5448
20,9232
20,2991
32,3989
31,8904
31,3754
30,8541
30,3265
29,7928
29,2526
28,7057
28,1515
27,5899
27,0208
26,4444
25,8606
25,2709
24,6764
24,0766
23,4709
22,8635
22,2501
21,633
21,0123
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