REGOLAMENTO PER L`AMMINISTRAZIONE SISSA
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REGOLAMENTO PER L`AMMINISTRAZIONE SISSA
S.I.S.S.A REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA' Emanato con D.D. n. 29/AG del 3.10.1996 INDICE TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA Art. 1 - Finalità Art. 11 - Servizio di cassa Art. 2 - Strutture di gestione della Scuola Art. 12 - Fondo per piccole spese Art. 3 - Bilancio pluriennale Art. 13 - Carte di credito Art. 4 - Bilancio annuale di previsione Art. 14 - Sistema delle scritture Art. 5 - Criteri di formazione e struttura del bilancio di previsione Art. 15 - Riaccertamento dei residui Art. 6 - Fondo di riserva Art. 16 - Conto consuntivo Art. 7 - Variazioni di bilancio Art. 17 - Rendiconto finanziario Art. 8 - Mutui e anticipazioni di cassa Art. 18 - Situazione amministrativa Art. 9 - Entrate Art. 19 - Situazione patrimoniale Art. 10 - Spese Art. 20 - Consolidamento dei conti TITOLO II – GE STIONE PATRIMONIALE Art. 21 - Beni Art. 24 - Ricognizione dei beni mobili Art. 22 - Consegnatari Art. 25 - Magazzino scorte Art. 23 - Carico e scarico dei beni mobili Art. 26 - Autoveicoli TITOLO III - CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA Art. 27 - Centri di gestione autonoma Art. 33 - Fondo per le piccole spese Art. 28 - Criteri di formazione e struttura del bilancio di previsione Art. 34 - Scritture finanziarie Art. 29 - Fondo di riserva Art. 35 - Riaccertamento dei crediti e dei debiti Art. 30 - Variazioni di bilancio Art. 36 - Conto consuntivo Art. 31 - Entrate Art. 37 - Gestione patrimoniale Art. 32 - Spese TITOLO IV - ATTIVITA' NEGOZIALE Art. 38 - Norme generali Art. 46 - Cauzione e penale Art. 39 - Riserva negoziale Art. 47 - Spese contrattuali Art. 40 - Forme di contrattazione Art. 48 - Efficacia del contratto Art. 41 - Determinazione a contrarre Art. 49 - Pagamenti e anticipazioni Art. 42 - Responsabile del procedimento Art. 50 - Clausola compromissoria Art. 43 - Stipulazione Art. 51 - Collaudi e verifiche dei lavori e delle forniture Art. 44 - Ufficiale rogante Art. 52 - Spese in economia Art. 45 - Contenuto e durata Art. 53 - Contratti di editoria e stampa TITOLO V SPESE PARTICOLARI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO Art. 54 - Incarichi di missione Art. 58 - Formazione Art. 55 - Spese di rappresentanza Art. 59 - Attività culturali e sociali Art. 56- Utilizzo di personale estraneo Art. 60 - Borse di studio Art. 57 - Incentivazione del lavoro Art. 61 - Partecipazione a consorzi, a società di ricerca e ad organismi privati TITOLO VI CONTROLLI E NORME FINALI Art. 62 - Disposizioni di rinvio Art. 65 - Rappresentanza e difesa in giudizio Art. 63- Collegio dei revisori dei conti Art. 66 - Norme finali e transitorie Art. 64 - Valutazione TITOLO I GESTIONE FINANZIARIA Art. 1 - Finalità 1. Il presente regolamento definisce l'azione amministrativa della Scuola, diretta al perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 7 della Legge 9 maggio 1989, n. 168 e dello Statuto della Scuola. Art. 2 - Strutture di gestione della Scuola 1. La gestione amministrativo-contabile e finanziaria della Scuola si realizza attraverso l'amministrazione centrale, i centri autonomi di gestione di cui all'art. 29 dello Statuto, nonchè i centri per i quali la gestione contabile è accentrata di cui all'art. 26 dello Statuto della Scuola. 2. Alla nomina degli organi collegiali dei centri di cui all'art. 26 dello Statuto si provvede con decreto del Direttore su delibera del Senato della Scuola. Art. 3 - Bilancio pluriennale 1. Al fine di organizzare in termini finanziari le indicazioni dei programmi di sviluppo della Scuola, l'amministrazione può dotarsi di un bilancio triennale a scorrimento, espresso in termini di competenza, redatto e approvato in coerenza con il bilancio annuale di previsione. Il bilancio triennale non determina vincoli alla gestione finanziaria. Art. 4 - Bilancio annuale di previsione 1. L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno civile. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione della Scuola ed ai bilanci dei Centri di gestione autonomi. 2. I bilanci di previsione organizzano le risorse finanziarie in armonia con il programma triennale di cui all'articolo 3. 3. Sono vietate le gestioni di fondi fuori bilancio. 4. I bilanci di previsione si compongono dello stato di previsione dell'entrata, dello stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo. Art. 5 - Criteri di formazione e struttura del bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione della Scuola è redatto in termini di competenza. L'unita' elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Il capitolo comprende, per le entrate, un unico oggetto; per le spese, un unico oggetto ovvero più oggetti collegati per funzioni omogenee o per progetti. 2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare. 3. Tra le entrate e le spese è iscritto l'eventuale avanzo ovvero disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio precedente e concorre a determinare l'equilibrio finanziario di cui al successivo comma 10. 4. In allegato al bilancio viene data dimostrazione delle modalità di utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione di cui al comma precedente nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legge o da contratti e convenzioni. Con apposita deliberazione il Consiglio di Amministrazione detta i criteri per il riassorbimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione. 5. Il bilancio di previsione della Scuola, corredato da una relazione del Direttore e del Direttore Amministrativo che evidenziano i termini di coerenza con i programmi da realizzare nonché la consistenza delle risorse finanziarie ivi indicate, viene presentato al Consiglio di amministrazione che lo approva entro il 30 novembre, previo parere espresso dal Senato della Scuola. 6. La struttura del bilancio, sia per l'entrata e sia per la spesa, si articola in tre livelli: titolo, categoria e capitolo. 7. Le entrate e le spese sono ordinate in titoli e categorie. Le categorie sono ripartite in capitoli secondo le esigenze classificatorie riguardanti l'oggetto. Le entrate e le spese relative alla ricerca sono da considerarsi comunque risorse in conto capitale 8. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si fanno per conto di terzi e costituiscono al tempo stesso un impegno o un accertamento per il bilancio della Scuola, 9. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il bilancio di previsione viene classificato secondo i principi ed i criteri previsti dal decreto interministeriale di cui all'art. 7, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168. 10. Nel bilancio di previsione della Scuola il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di amministrazione, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui o prestiti autorizzati, aumentato dell'eventuale avanzo di amministrazione. 11. Il quadro generale riassuntivo si compone di un riassunto delle entrate e delle spese per titoli e categorie secondo la classificazione di cui al precedente comma 7; in esso viene data dimostrazione degli elementi di equilibrio previsti dal comma 10. Art. 6 - Fondo di riserva 1. Fra le spese correnti è iscritto in apposito capitolo del bilancio di previsione un fondo di riserva da utilizzare esclusivamente per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa. 2. Il prelevamento del fondo è disposto dal Direttore, sentito il Direttore Amministrativo, per integrare i capitoli relativi a spese obbligatorie, indispensabili e indilazionabili. 3. Il Direttore provvede ad informare il Consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile sul provvedimento adottato. Art. 7 - Variazioni di bilancio 1. Le variazione di bilancio, ad eccezione dei prelevamenti del fondo di riserva di cui all'articolo precedente, sono adottate dal Consiglio di amministrazione. In caso di necessità ed urgenza le variazioni possono essere disposte dal Direttore, sentito il Direttore amministrativo, il quale le sottopone per la ratifica al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile successiva. Art. 8 - Mutui e anticipazioni di cassa 1. Il Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione o di variazione dello stesso, autorizza il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui o prestiti da utilizzare esclusivamente per spese di investimento. 2. Il provvedimento deve indicare l'investimento per il quale si intende ricorrere allo speciale finanziamento, l'entità massima del tasso di interesse, la durata minima dell'ammortamento, le garanzie da offrire, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e su quelli futuri. 3. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o prestiti in misura tale che le annualità di ammortamento sommate a quelle dei mutui e/o prestiti precedentemente contratti superino il limite stabilito dalle disposizioni di legge. 4. I contratti di mutuo e le operazioni di prestito sono assunte dalla Scuola con provvedimento del Direttore amministrativo, nel rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di autorizzazione. 5. L'autorizzazione cessa con la scadenza dell'esercizio finanziario nel quale è stata concessa. 6. Il Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione o di variazione dello stesso, autorizza, limitatamente all'esercizio finanziario di riferimento, il ricorso ad anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere nel caso di previste temporanee deficienze di cassa. Le condizioni ed i termini di dette anticipazioni sono regolati dalla convenzione per il servizio di cassa. 7. Qualora la giacenza media di cassa lo consenta, il Consiglio di Amministrazione può, definendo i tempi del ripianamento in relazione alla tipologia del singolo intervento, finanziare l'investimento utilizzando la giacenza medesima. Art. 9 -Entrate 1. L'entrata è accertata quando la Scuola appura la ragione del suo credito ed individua il debitore. Viene quindi registrata nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario. 2. L'accertamento dell'entrata, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture. 3. Le entrate vengono riscosse dall'Istituto cassiere mediante reversali di incasso numerate in ordine progressivo e firmate dal Direttore amministrativo e dal Responsabile dell'ufficio contabile, ovvero dalle persone che legittimamente li sostituiscono o dagli stessi appositamente delegate. 4. Le riscossioni possono avvenire anche mediante un servizio di conti correnti postali le cui giacenze devono affluire bimestralmente all'Istituto cassiere; entro il 31 dicembre tutte le giacenze devono essere trasferite presso detto istituto. 5. Le eventuali somme pervenute direttamente alla Scuola, debitamente annotate in apposito registro o bollettario a cura dell'Agente della riscossione, vengono quietanzate e versate all'Istituto cassiere entro e non oltre il trentesimo giorno successivo con emissione di reversale di incasso. Gli Agenti della riscossione sono tenuti a rendere semestralmente un conto amministrativo al Direttore amministrativo con esclusione di qualsiasi altro adempimento. 6. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente alla Scuola. 7. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono residui attivi, che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale. 8. Con la deliberazione di approvazione del conto consuntivo il Consiglio di amministrazione può disporre la rinuncia ad entrate quando il costo di accertamento, riscossione e versamento per ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto alla medesima. Art. 10 - Spese 1. La gestione della spesa segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza le somme dovute dalla Scuola a creditori determinati o determinabili in base alla legge, contratto, o altro titolo giuridicamente valido. Ad eccezione degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, per i quali si provvede d'ufficio, l'impegno, purché assunto entro il termine dell'esercizio, viene disposto dal dirigente competente. Per le spese sostenute con fondi destinati nel bilancio di previsione all'attività di ricerca, la competenza all'impegno viene assunta dal coordinatore di settore ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto. Per le spese sostenute con fondi destinati in bilancio alla Biblioteca, al Centro di calcolo e ad eventuali servizi di cui all'articolo 26 dello Statuto la competenza all'impegno spetta al responsabile, debitamente nominato con provvedimento direttoriale, nell'osservanza delle direttive ed indirizzi impartiti dai rispettivi organi collegiali. 3. Per gli impegni che nel corso di esercizio risultassero sovrastimati rispetto alle effettive esigenze connesse alle obbligazioni giuridiche che li hanno generati, la riduzione della somma compete all'ufficio di contabilità sulla base della documentazione di liquidazione del saldo dovuto. 4. I finanziamenti da trasferire ai Centri di gestione di cui all'articolo 29 dello Statuto sono impegnati a carico del bilancio in conformità al provvedimento del Senato assunto ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a) dello Statuto, ovvero impegnati ed accreditati d'ufficio ai medesimi centri nel caso di finanziamenti a destinazione vincolata. 5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio e vanno riferiti all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi a: a) spese in conto capitale riferite a più esercizi ; b) spese correnti per le quali sia indispensabile assumere impegni a carico dell'esercizio successivo al fine di assicurare la tempestività del servizio; c) spese di carattere continuativo o ricorrente, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando se ne riconosca la necessità o la convenienza e comunque per un periodo di norma non superiore ai nove anni. 5. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del relativo bilancio. 6. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione le somme stanziate e non impegnate prima del 31 dicembre in conto capitale al termine dell'esercizio possono essere riportate in conto competenza dell'esercizio successivo in aggiunta agli stanziamenti. Le somme così riportate formano allegato al conto consuntivo 7. Gli impegni non pagati sui capitoli che riguardano esclusivamente l'attività di ricerca possono essere annullati e reiscritti nella competenza dell'esercizio successivo su conforme provvedimento del Direttore della Scuola sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione. 8. Gli atti che comportano impegni di spesa vanno inoltrati all'ufficio contabilità che provvede alla relativa registrazione, previa verifica della regolarità formale della documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nei limiti della disponibilità del bilancio di competenza. 9. La liquidazione della spesa consiste nella determinazione dell'esatto ammontare dell'importo dovuto e nell'individuazione precisa del soggetto creditore; essa è effettuata dal soggetto che ha disposto il relativo impegno o dal suo sostituto previo accertamento ad opera dell'ufficio contabile dell'impegno e verifica della documentazione attestante la regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore. 10. Il pagamento delle spese è ordinato mediante la emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto cassiere. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore amministrativo e dal Responsabile dell'ufficio contabile ovvero dalle persone che legittimamente li sostituiscono o dagli stessi appositamente delegate. Ogni mandato di pagamento è riferito ad un solo capitolo di bilancio e ad esso va allegata la documentazione comprovante la regolarità della spesa e l'annotazione degli estremi dell'atto d'impegno. Il mandato di pagamento e la documentazione allegata vanno conservati per almeno dieci anni. 11. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti contraddistinti con l'indicazione "residui". 12. I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio vanno annullati ed i relativi importi sono trasferiti nel conto dei residui. 13. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono residui passivi, che sono compresi tra le passività del conto patrimoniale. 14. La Scuola può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti con qualsiasi modalità secondo l'uso commerciale, comunque senza oneri a carico del bilancio universitario. Art. 11 - Servizio di cassa 1. Il servizio di cassa è affidato in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione ad un unico Istituto di credito. 2. La convenzione di cui al precedente comma deve prevedere l'espletamento del servizio anche per i Centri di gestione con autonomia di bilancio, previsti dall'articolo 29 dello Statuto. 3. Per l'espletamento di particolari servizi la Scuola può avvalersi di conti correnti postali. Unico traente è l'Istituto cassiere, previa emissione di apposita reversale da parte della Scuola. I prelievi vanno effettuati con cadenza almeno bimestrale. 4. Qualora al cassiere, sulla base di contratti o convenzioni con organismi comunitari per la cui esecuzione la Scuola risulti capofila di una pluralità di Università anche straniere partecipanti, venga accreditato dall'organismo comunitario il relativo finanziamento in ECU, il cassiere medesimo, su richiesta del Direttore amministrativo, deve provvedere all'immediato trasferimento in ECU agli altri partners. Art. 12 - Fondo per piccole spese 1. L'amministrazione è dotata all'inizio di ciascun esercizio di un fondo per le piccole spese, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione al Direttore amministrativo del rendiconto delle somme già erogate. 2. Per le esigenze dei settori e dei servizi di cui all'articolo 26 dello Statuto possono essere previsti dei fondi per le piccole spese dedicati alle esigenze specifiche il cui ammontare è pur esso definito dal Consiglio di amministrazione. 3. Il fondo di cui al comma 1 può essere depositato, anche parzialmente, su apposito conto corrente bancario gestito alle stesse condizioni del conto di cui al precedente art. 11 ovvero su conto corrente postale ed è reintegrabile nel corso dell'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. 4. Con il fondo l'agente soggetto gestore del fondo responsabile provvede di norma al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali, delle spese postali e di locomozione, per l'acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili, di materiale consumo dei laboratori scientifici, dei rimborsi per le spese di soggiorno e di viaggio dei professori visitatori e degli esperti, nonché delle spese urgenti ed indifferibili. Sul fondo possono altresì gravare le anticipazioni al personale dipendente per spese di missione. L'importo massimo per singola spesa è deliberato dal Consiglio di amministrazione. 5. Al pagamento delle spese provvede direttamente l'agente responsabile. 6. I pagamenti ed i reintegri sono annotati in apposito registro. 7. Nel caso in cui non sia possibile produrre idonea documentazione e si tratti di spese che singolarmente non eccedano le lire cinquantamila, il soggetto gestore del fondo è esentato dall'obbligo della documentazione, in sostituzione della quale è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, assunta sotto la propria personale responsabilità. Le spese sostenibili senza documentazione da parte dei soggetti previsti dai commi 1 e 2 non possono comunque superare nel loro complesso il limite, rispettivamente, di cinque milioni e di un milione di lire. 8. Le disponibilità al 31 dicembre dei fondi di cassa sono versati all'Istituto cassiere con imputazione all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono impegnate le somme corrispondenti al reintegro, in sospeso alla chiusura dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa. Art. 13 - Carte di credito 1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito intestate alla Scuola o ai centri autonomi secondo modalità stabilite in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 14 - Sistema delle scritture 1. Le scritture finanziarie della Scuola devono consentire, per ciascun capitolo, di rilevare, sia per la competenza che per i residui, le entrate accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere, nonché le somme in economia, quelle pagate e quelle rimaste da pagare. 2. A tal fine, la Scuola tiene le seguenti scritture: a) un giornale cronologico, sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; b) un partitario delle entrate e un partitario delle spese, contenenti, per ciascun capitolo, lo stanziamento iniziale, le successive eventuali variazioni e, rispettivamente, le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, nonché le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare; c) un partitario dei residui contenente, per capitoli e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, quelle da riscuotere e da pagare. 3. Le scritture sono tenute dall'ufficio contabile. Art. 15 - Riaccertamento dei residui 1. Annualmente l'ufficio contabile predispone un quadro che evidenzia la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2. L'accertamento e il riaccertamento delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del conto consuntivo. 3. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, provvede alla rideterminazione dei residui attivi in base alla riconosciuta parziale o totale inesigibilità del credito medesimo. La rideterminazione e/o la cancellazione può essere disposta dopo aver compiuto tutti gli atti per ottenere la riscossione ovvero qualora il costo delle operazioni di riscossione risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima. 4. I residui passivi inerenti alle spese correnti e alle spese per il rimborso di prestiti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce. 5. I residui passivi inerenti alle spese in conto capitale possono essere conservati nel conto dei residui per non più di tre esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce; tale limite si estende a cinque esercizi per gli impegni registrati sui capitoli relativi a lavori edili. 6. I residui passivi di cui al precedente comma, decorsi i termini ivi previsti, si considerano perenti. Al loro pagamento, qualora richiesto dai creditori e sempre che non sia intervenuta la prescrizione, si provvede mediante integrazione dei relativi capitoli in conto competenza con l'utilizzo del fondo di riserva. 7. L'accertamento ed il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi sono disposti annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. 8. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata alla competenza e viceversa. Art. 16 - Conto consuntivo 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo della Scuola.. 2. Il conto consuntivo comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, la situazione patrimoniale e la situazione amministrativa e la situazione dei residui. 3. E' predisposto dall'ufficio contabile, accompagnato dalla relazione del Direttore e del Direttore amministrativo contenente i risultati raggiunti e la corrispondenza degli stessi con gli obiettivi di programmazione. 4. Sul conto consuntivo il Comitato di valutazione amministrativo di cui all'articolo 22 dello Statuto esprime il proprio giudizio ed espone le risultanze della propria azione di verifica. 5. Entro il 30 aprile il Consiglio di amministrazione approva il conto consuntivo. 6. La Scuola inoltre redige un conto consolidato, che ricomprende un rendiconto finanziario ed una situazione patrimoniale consolidata, di tutte le gestioni centrali e periferiche epurate dei trasferimenti interni. Art. 17 - Rendiconto finanziario 1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e per residui e per titoli, categorie e capitoli. 2. In particolare dal rendiconto devono risultare: a) le previsioni iniziali b) le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario nel rispetto dell'equilibrio complessivo del bilancio c) le previsioni definitive d) le riscossioni e i pagamenti e) le somme rimaste da incassare o da pagare f) le differenze con le previsioni iniziali 3. Dal rendiconto deve altresì risultare l'ammontare globale dell'eventaule avanzo o disavanzo finanziario. Art. 18 - Situazione amministrativa 1. Al conto consuntivo della Scuola è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia: a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione. Art. 19 - Situazione patrimoniale 1. La situazione patrimoniale indica l'effettiva consistenza patrimoniale all'inizio e al termine dell'esercizio, tenuto conto delle rivalutazioni dei singoli cespiti e le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive del patrimonio, con particolare riguardo ai crediti e ai debiti; essa pone altresì in evidenza l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 2. La rivalutazione dei beni inventariati è comunque effettuata almeno ogni dieci anni. 3. Sono vietate le compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo del conto patrimoniale. Art. 20 - Consolidamento dei conti 1. Al conto consuntivo della Scuola è allegato un rendiconto finanziario strutturato per categorie e una situazione patrimoniale consolidata, per la riassunzione delle risultanze di tutte le gestioni, ivi comprese quelle delle strutture autonome. TITOLO II GESTIONE PATRIMONIALE Art. 21 - Beni 1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari secondo le disposizioni di cui ai successivi commi. 2. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare: a) la denominazione, l'ubicazione e l'uso a cui sono destinati; b) titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati e le rendite catastali; c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) le eventuali rendite. 3. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: 1) mobili, arredi e macchine d'ufficio; 2) materiale bibliografico; 3) strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, attrezzature in genere; 4) collezioni scientifiche; 5) automezzi; 6) fondi pubblici e privati; 7) altri beni mobili. 4. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) il luogo in cui si trovano; b) la descrizione; c) la categoria di appartenenza; d) la quantità e/o il numero; e) il valore di acquisto, comprensivo di eventuali imposte e spese direttamente riconducibili al bene acquisito, o di stima se pervenuti per altra causa. 5. Per i libri e il materiale bibliografico si tiene un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli sono inventariati al loro prezzo di copertina anche se pervenuti gratuitamente. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero relativo alla raccolta per annata. 6. Non sono iscritti negli inventari, ma evidenziati con separate registrazioni di carico e scarico gli oggetti che, per loro intrinseca natura, sono fragili o si consumano ovvero si deteriorano con l'uso, quelli di valore inferiore unitariamente a lire 300.000.=, nonché le parti di ricambio e accessorie di altri oggetti inventariabili. Periodicamente il limite che definisce l'oggetto di modesto valore può essere aggiornato con provvedimento del Consiglio di amministrazione. Art. 22 - Consegnatari 1. I beni immobili sono dati in consegna al Responsabile del servizio economato che assume la responsabilità della manutenzione e della sicurezza. 2. I beni mobili inventariabili sono affidati in consegna ad Agenti della Scuola. 3. Per i beni acquisiti con i mezzi finanziari dei settori e dei servizi, di cui all'articolo 26 dello Statuto, sono consegnatari rispettivamente i coordinatori ed i responsabili dei servizi. 4. La consegna ha luogo in base a verbale redatto in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve. Art. 23 - Carico e scarico dei beni mobili 1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'Agente consegnatario. 2. La cessione, il trasferimento dei beni mobili, nonché la constatazione della loro perdita o della loro condizione di fuori uso, fatto salvo l'eventuale obbligo della reintegrazione o risarcimento del danno, sono disposti dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione adottata su proposta dell'Agente consegnatario. Con la stessa deliberazione si dispone per la cancellazione dagli inventari dei beni stessi da effettuarsi con buoni di scarico emessi dall'ufficio competente e firmati dall'Agente consegnatario. 3. Sulla scorta degli atti di carico o scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 4. I beni dichiarati fuori uso possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici ovvero ad associazioni ed enti privati senza fine di lucro e con finalità pubblica. Art. 24 - Ricognizione dei beni mobili 1. La ricognizione dei beni mobili e la rivalutazione degli stessi si effettuano rispettivamente almeno ogni dieci anni e ogni cinque anni. La rivalutazione si effettua sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Art. 25 - Magazzino scorte 1. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione contenente criteri e modalità di gestione, può istituire magazzini scorta per materiali di consumo. Art. 26 - Autoveicoli 1. Gli Agenti consegnatari degli autoveicoli ne controllano l'uso, accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti ed i percorsi effettuati vengano registrati su appositi moduli. 2. L'Agente consegnatario provvede almeno mensilmente alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo di carburante e di lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni, e lo trasmette all'ufficio competente. 3. L'uso degli autoveicoli è affidato di norma a dipendenti con qualifica di Conducente. In caso di necessità, l'uso può essere consentito ad altri dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per la guida, previa formale autorizzazione dell'Agente consegnatario. TITOLO III CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA Art. 27 - Centri di gestione autonoma 1. I Centri di gestione autonoma, di cui all'articolo 29 dello Statuto, sono forniti di autonomia amministrativa e contabile ed operano in base ad un bilancio di cassa nel rispetto degli equilibri previsti dai successivi commi. 2. Nel bilancio di previsione del Centro il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento, aumentato dell'eventuale disavanzo di cassa e dell'ammontare dei debiti previsti al termine dell'esercizio, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione aumentato dell'eventuale avanzo di cassa e dell'ammontare dei crediti previsti al termine dell'esercizio. 3. Il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto del presunto saldo iniziale di cassa. Art. 28 - Criteri di formazione e struttura del bilancio di previsione 1. I Direttori dei Centri di cui al precedente art. 27, coadiuvati dai Responsabili amministrativi, predispongono il bilancio preventivo e lo presentano, per l'approvazione, ai rispettivi organi collegiali che li devono approvare entro il 15 dicembre. 2. I bilanci sono accompagnati da una relazione illustrativa delle iniziative, attività e progetti da intraprendere mediante l'utilizzo delle risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi definiti dal programma della Scuola. 3. La verifica spetta al Direttore della Scuola il quale, in caso di difformità, invita il Centro ad adottare i necessari aggiustamenti, informandone il Senato della Scuola e il Consiglio di amministrazione. 4. I bilanci di previsione dei Centri di gestione sono inseriti nel sistema informativo contabile della Scuola. 5. La struttura del bilancio, sia per l'entrata e sia per la spesa, si articola in tre livelli: titolo, categoria e capitolo. 6. Le entrate e le spese sono ordinate in titoli e categorie secondo l'allegato schema, che può essere modificato dal Consiglio di amministrazione con proprio specifico provvedimento. Le categorie sono ripartite in capitoli secondo le esigenze classificatorie riguardanti l'oggetto. Le entrate e le spese relative alla ricerca sono da considerarsi comunque risorse in conto capitale. Art. 29 - Fondo di riserva 1. Nei bilanci dei Centri di gestione è iscritto fra le spese correnti un fondo di riserva da utilizzare per aumentare gli stanziamenti dei capitoli che si siano rilevati insufficienti. 2. Sul fondo di riserva non sono consentiti pagamenti diretti. 3. Il prelievo dal fondo di riserva è disposto con provvedimento del Direttore del centro. Art. 30 - Variazioni di bilancio 1. Le variazioni di bilancio, ad eccezione dei prelevamenti dal fondo di riserva di cui al precedente articolo, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione. Art.31 - Entrate 1. Tutte le entrate dei Centri affluiscono ai rispettivi bilanci mediante assegnazioni a carico del bilancio della Scuola e costituiscono credito in connessione con gli atti di assegnazione. 2. L'entrata costituisce un credito quando il Centro appura la ragione del medesimo e la persona del debitore e viene registrata in apposito registro crediti con riferimento al competente capitolo di bilancio. 3. Le entrate sono riscosse dall'Istituto cassiere mediante reversali di incasso numerate in ordine progressivo e firmate dal Direttore e dal responsabile amministrativo del Centro, ovvero dalle persone che legittimamente li sostituiscono o dagli stessi appositamente delegate. 4. I crediti non riscossi entro il termine dell'esercizio finanziario sono compresi fra le attività del conto patrimoniale. Art. 32 - Spese 1. Formano debito le somme dovute dal Centro di gestione a creditori determinati o determinabili in base alla legge, contratto, o altro titolo giuridicamente valido. Ad eccezione degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, per i quali si provvede d'ufficio, il debito viene determinato a seguito di decisioni adottate dal Direttore del centro. 2. I debiti vanno riferiti all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi a spese di carattere continuativo o ricorrente, per le quali il debito può riguardare più esercizi quando se ne riconosca la necessità o la convenienza e comunque per un periodo non superiore a nove anni. 3. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun debito può essere assunto a carico del bilancio. 4. Gli atti che comportano debiti vanno registrati, previa verifica della regolarità formale della documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza. 5. La liquidazione della spesa, intesa nei termini previsti dall'articolo 10, viene effettuata dal Direttore del Centro previo accertamento del debito e verifica della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore. 6. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto cassiere. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore del Centro e dal responsabile amministrativo ovvero dalle persone che legittimamente li sostituiscono o dagli stessi appositamente delegate. Ogni mandato di pagamento è riferito ad un solo capitolo di bilancio e ad esso va allegata la documentazione comprovante la regolarità della spesa e l'annotazione degli estremi di debito. Il mandato di pagamento e la documentazione allegata vanno conservati per almeno dieci anni. 7. I mandati di pagamento non estinti al termine dell'esercizio vanno annullati ed i relativi importi sono trasferiti nel registro dei debiti 8. Le spese non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono debiti, da ricomprendere tra le passività del conto patrimoniale. Art. 33 - Fondo per le piccole spese 1. Il responsabile amministrativo è dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo per le piccole spese, il cui ammontare è determinato dall'organo collegiale competente all'approvazione del bilancio, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione al Direttore del Centro del rendiconto delle somme già erogate. 2. Per la determinazione delle tipologie e dei limiti di spesa, per la registrazione delle spese e per la restituzione del fondo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 12. 3. Al pagamento delle spese sostenute con il fondo economale provvede il responsabile amministrativo. 4. Le disponibilità al 31 dicembre del fondo economale sono versate all'Istituto cassiere con imputazione all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono accreditate le somme corrispondenti al reintegro, in sospeso alla chiusura dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa. Art. 34 - Scritture finanziarie 1. Le scritture finanziarie del Centro di gestione devono consentire, per ciascun capitolo, di rilevare le entrate riscosse e quelle costituenti crediti, nonchè le spese pagate e quelle costituenti debiti. 2. A tal fine, il Centro di spesa tiene le seguenti scritture: a) un giornale cronologico, sia per le reversali che per i mandati emessi; b) un partitario delle entrate e un partitario delle spese, contenenti, per ciascun capitolo, lo stanziamento iniziale di cassa, le successive eventuali variazioni e le somme riscosse, nonchè le somme pagate; c) un registro dal quale risulti, distinto per capitolo di entrata e di spesa, l'ammontare aggiornato dei crediti e dei debiti. 3. Le scritture sono tenute dall' ufficio amministrativo del centro. Art. 35 - Riaccertamento dei crediti e dei debiti 1. Il riaccertamento dei crediti e dei debiti viene disposto periodicamente con provvedimento motivato del Direttore del Centro. Art. 36 - Conto consuntivo 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo del Centro. 2. Il conto consuntivo comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, la situazione amministrativa e la situazione patrimoniale redatti in analogia a quanto previsto dai precedenti articoli 17, 18 e 19. E' predisposto dall'ufficio amministrativo, accompagnato dalla relazione del Direttore del Centro contenente i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di bilancio. 3. Entro il 15 marzo l'organo collegiale del Centro approva il conto consuntivo. 4. Copia del conto consuntivo e della relazione va trasmessa al Direttore della Scuola entro 15 giorni dall'avvenuta approvazione. Art. 37 - Gestione patrimoniale 1. I beni mobili acquisiti dai Centri di gestione con le risorse del proprio bilancio ovvero attraverso assegnazioni da parte della Scuola, costituiscono il patrimonio del Centro. I beni oggetto di donazione sono acquisiti tramite la Scuola. 2. Agente consegnatario dei beni costituenti il patrimonio del Centro è di norma il Direttore del Centro medesimo. L'organo collegiale competente all'approvazione del bilancio di previsione può con propria deliberazione motivata individuare una o più persone, fra quelle afferenti al Centro medesimo, che sostituiscano il Direttore quale Agente consegnatario dei beni. 3. I beni sono inventariati o scaricati dagli inventari sulla base di buoni rispettivamente di carico o scarico emessi dal ufficio amministrativo e firmati dall'Agente consegnatario. I buoni di scarico, ad eccezione per quelli relativi ai beni indicati nel successivo articolo 39, sono emessi a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Scuola assunta in ragione di una diversa destinazione dei beni o della loro alienazione o differente assegnazione ovvero per effetto di perdita o messa fuori uso. 4. La tenuta degli inventari avviene mediante l'utilizzo del sistema informativo contabile della Scuola. 5. Per quanto non stabilito dal presente articolo valgono le disposizioni contenute nel precedente Titolo II, ove applicabili. TITOLO IV ATTIVITA' NEGOZIALE Art. 38 - Norme generali 1. La Scuola ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni legislative che vi operano espresso riferimento. I Centri di gestione dispongono di autonomia negoziale con i limiti di cui al successivo articolo 39. 2. E' fatta salva l'applicazione delle leggi statali di adeguamento alla normativa comunitaria entro i rispettivi limiti di oggetto e di valore. Art. 39 - Riserva negoziale 1. Sono sottratte alla competenza dei Centri di gestione e riservate alla Scuola le procedure contrattuali e di spesa concernenti: a) l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di opere; b) l'acquisto, la vendita, la permuta, la manutenzione e gestione dei beni immobili; c) la vendita, la cessione e la permuta di beni mobili per valori patrimoniali superiori a L. 30.000.00.= ; d) le utenze; e) il servizio di vigilanza e di pulizia degli edifici; f) la fornitura di combustibili per il riscaldamento e la conduzione dei relativi impianti. 2. Sono del pari riservate alla Scuola le procedure relative all'accettazione di lasciti e donazioni. Art. 40 - Forme di contrattazione 1. Per appalti che si riferiscono a servizi o forniture, alla scelta del contraente si fa luogo tramite procedura indicata dall'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573. 2. Per appalti che si riferiscono a lavori, la scelta del contraente è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni. Art. 41 - Determinazione a contrarre 1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, il direttore amministrativo, i dirigenti, i coordinatori di settore ed i responsabili dei centri di servizio di cui all'articolo 26 dello Statuto, nonchè i direttori dei Centri di gestione e responsabili dei servizi di cui all'articolo 29 dello Statuto assumono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, la decisione a contrarre motivando circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto e circa le modalità di scelta del contraente e gli eventuali criteri di aggiudicazione. 2. Nella decisione deve essere indicato l'oggetto del contratto mediante richiamo ad uno schema negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo, ovvero autorizzando la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la stipulazione nelle forme dell'uso commerciale. Art. 42 - Responsabile del procedimento 1. Con la decisione di cui all'articolo precedente è nominato il Responsabile del procedimento contrattuale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il Responsabile del procedimento: a) cura l'accertamento dei fatti, anche tramite richieste di informazioni, verifiche e sopralluoghi, onde consentire l'adeguato e tempestivo svolgimento di ogni attività istruttoria; b) cura i rapporti con i soggetti interessati al procedimento agevolandone la partecipazione; vigila sulla correttezza e regolarità di tutte le fasi del procedimento; c) cura in particolare i rapporti con i soggetti preposti alle operazioni di collaudo; d) cura la trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione di eventuali provvedimenti e la comunicazione ai soggetti interessati dei provvedimenti stessi. 3. Il Responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo che lo ha nominato le irregolarità e le difformità rilevate tra la fase progettuale e quella esecutiva del contratto. Riferisce ogni altro fatto o circostanza lesivi dei diritti e delle aspettative della Scuola o dei Centri di gestione. 4. Il Responsabile del procedimento è civilmente responsabile nei confronti della Scuola per i danni derivanti da inadempimenti o da ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto connessi all'omessa verifica della regolarità del procedimento. Art. 43 - Stipulazione 1. Salvo che nella decisione di cui all'articolo 41 sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal Direttore della Scuola o dal Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze indicate dagli articoli 4 e 24 dello Statuto. 2. Allorquando, in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità e autenticità si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; ove richiesto da controparte ovvero ritenuto opportuno dall'amministrazione, può farsi ricorso al ministero di un notaio. 3. In tutti gli altri casi, la stipulazione può avvenire in forma di scrittura privata anche mediante sottoscrizione autenticata o sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte, ovvero scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali. 4. La Scuola dà comunicazione dell'aggiudicazione alla persona o impresa interessata entro il termine stabilito nell'avviso di gara o nella lettera di invito e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data della aggiudicazione o dalla accettazione della offerta, fissando il termine entro cui dovrà procedersi, ove previsto, alla stipulazione del contratto. 5. L'aggiudicatario, laddove non acceda alla stipulazione entro il termine stabilito, decade dall'aggiudicazione, fatte salve la facoltà della Scuola di incamerare la cauzione, ove prevista, ed eventuali azioni di risarcimento. Art. 44 - Ufficiale rogante 1. Un funzionario dell'amministrazione è delegato con decreto del direttore amministrativo a: a) ricevere i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 43; b) assistere allo svolgimento delle gare redigendo il relativo verbale; c) autenticare le sottoscrizioni nel caso di scritture private. 2. Il funzionario delegato di cui al primo comma deve tenere il repertorio unico dei contratti della Scuola a norma ed in conformità della legge notarile, di quella sul repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali e delle leggi tributarie. Art. 45 - Contenuto e durata 1. I contratti devono avere termine e durata certi. 2. Non possono avere durata eccedente i nove anni, salva diversa motivata determinazione disposta con la decisione di cui all'articolo 41, i contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero quelli i cui oneri gravino sulla parte corrente del bilancio. 3. Non sono ammesse clausole di tacita proroga o rinnovazione del contratto, salvo che sia diversamente e motivatamente disposto con la deliberazione di cui all'articolo 41. 4. E' fatto divieto di suddividere artificiosamente in più contratti qualsivoglia prestazione allo scopo di eludere la disciplina del presente regolamento. In via eccezionale, e per ragioni di particolare necessità, da motivare nella decisione di cui all'articolo 41, è consentito il frazionamento in più lotti di contratti inerenti il medesimo oggetto. 5. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le variazioni delle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro un limite di un quinto del valore originario. Oltre detto limite, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto, rimanendo obbligate per le sole prestazioni cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso. Art. 46 - Cauzione e penale 1. Per la stipulazione dei contratti non è richiesta, di regola, salva diversa determinazione contenuta nella decisione di cui all'articolo 41, la prestazione di cauzione provvisoria. 2. Con la medesima decisione può essere imposta la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, il cui ammontare è determinato in relazione alla natura, all'oggetto e al valore dello stesso, oltrechè in ragione dell'entità dell'eventuale danno derivante dall'inadempimento della controparte. 3. Dall'obbligo di cauzione sono comunque esonerati gli enti pubblici e le loro aziende. 4. In ipotesi di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto la Scuola può incamerare la cauzione, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni. 5. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa. 6. Nei capitolati ovvero nella decisione di cui all'articolo 41, può essere imposto a carico della controparte inadempiente o responsabile di negligenza o ritardi, il pagamento di una penale. Art. 47 - Spese contrattuali 1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge o da convenzione. 2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico la ripartizione degli oneri di cui al comma 1 è disciplinata pattiziamente. Art. 48 - Efficacia del contratto 1. Il vincolo contrattuale ed i relativi effetti sorgono in capo alla Scuola solo al momento della stipulazione, ovvero al momento della aggiudicazione, qualora con la decisione di cui all'articolo 41 si sia disposto che l'aggiudicazione stessa tiene luogo del contratto. Fino a tale momento la decisione a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati con disposizione del Consiglio di amministrazione o dei competenti organi dei Centri di gestione, per motivate ragioni di pubblico interesse. Art. 49 - Pagamenti e anticipazioni 1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione ovvero ratealmente in ragione delle parti della prestazione eseguite. 2. E' fatto divieto di corrispondere anticipazioni o acconti ovvero interessi o provvigioni sulle somme che la controparte fosse tenuta ad anticipare per l'esecuzione del contratto, salvo che non sia diversamente disposto nei capitolati e previa prestazione di idonea garanzia. 3. E' ammesso il pagamento in acconto, senza obbligo di cauzione, delle spese inerenti la prestazione in relazione a contratti d'opera intellettuale. Art. 50 - Clausola compromissoria 1. I capitolati e i contratti possono prevedere la devoluzione ad un Collegio arbitrale delle controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti stessi. 2. Il Collegio arbitrale è composto da un massimo di 5 membri scelti, escluso il Presidente, per metà dalla Scuola e per metà dalla controparte. Gli arbitri di nomina della Scuola possono essere scelti, oltre che fra il personale docente e non docente, anche tra esperti esterni. 3. Il Presidente è nominato d'intesa delle parti. In caso di disaccordo la nomina è rimessa al Presidente del Tribunale del foro competente. 4. Ad integrazione di quanto disposto dal presente regolamento, dai capitolati o dai contratti, trovano applicazione le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato. Art. 51 - Collaudi e verifiche dei lavori e delle forniture 1. L'esattezza tecnico-amministrativa degli adempimenti contrattuali e la qualità dei lavori eseguiti, dei beni, dei servizi e delle prestazioni forniti sono oggetto di appositi controlli, anche in corso d'opera, mediante idonee procedure di collaudo o di verifica. 2. In particolare sono obbligatori i collaudi in corso d'opera per i lavori nei casi previsti dalla legislazione vigente, mentre il collaudo definitivo deve intervenire non oltre sei mesi dopo l'ultimazione dei lavori stessi. 3. Il collaudo o la verifica sono eseguiti da personale della Scuola fornito di conoscenze tecniche specifiche e nominato dal Direttore amministrativo o dal Consiglio di ammministrazione per i contratti di rispettiva competenza, ovvero da professionisti designati dai rispettivi ordini professionali., ove esistenti. Il collaudo o la verifica non possono comunque essere affidati a persone che abbiano partecipato all'aggiudicazione della gara, ovvero abbiano progettato le opere o diretto o sorvegliato i lavori, fatti salvi i casi di cui ai commi seguenti. 4. Per le apparecchiature, gli strumenti e altri materiali o prestazioni destinati all'attività didattica o di ricerca, il collaudo o la verifica sono eseguiti da chi li ha richiesti. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se l'importo dei beni forniti e dei lavori e dei servizi prestati non supera L. 50.000.000.=, la verifica o il collaudo consiste in una attestazione di esatta e conforme esecuzione della fornitura e del servizio o dei lavori rilasciata da chi ha ricevuto la fornitura e il servizio o da chi ha diretto i lavori. Art. 52 - Spese in economia 1. Il ricorso al sistema in economia è ammesso in relazione alla natura delle singole spese che vengono di seguito elencate nonché con riguardo ai limiti di importo delle stesse. 2. L'esecuzione in economia ha luogo: • • • in amministrazione diretta; a cottimo fiduciario; parte in economia diretta e parte a cottimo fiduciario. 3. Le procedure in economia per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori sono consentite per importi inferiori al limite di 200.000.= unità di conto europee, con esclusione dell'I.V.A. Le forniture, servizi o lavori non possono essere artificiosamente frazionati. 4. Le singole spese di cui è ammesso il sistema in economia devono avere una natura ricompresa fra le seguenti: a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti; b) impianti e spese inerenti la pulizia, la disinfezione, l'illuminazione, il riscaldamento, la forza motrice e l'acqua dei locali adibiti ad uffici o a laboratori; c) locazione a breve termine di locali e di attrezzature di funzionamento per l'espletamento di attività istituzionali dell'università o per altre esigenze connesse (corsi, concorsi, convegni, riunioni, conferenze, mostre, manifestazioni culturali o scientifiche); d) acquisti e servizi inerenti l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni didattiche culturali e scientifiche; e) consulenze e collaborazioni; lavori di traduzione, registrazione, rilevazione dati, interpretazione e copia; nonché altre prestazioni tecniche e scientifiche; f) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, macchine ed attrezzature d'ufficio; materiali didattici, attrezzature informatiche ed audiovisivi; strumenti, utensili e materiali scientifici, di laboratorio o di sperimentazione; g) interventi di riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, compresi gli acquisti di carburanti e lubrificanti, materiale di ricambio ed accessori; h) acquisto di libri, riviste, giornali periodici e pubblicazioni di vario genere non esclusivamente su supporto cartaceo; i) acquisto di generi di cancelleria, di valori bollati, di stampati, di materiale da disegno e per fotografie, stampa di tabulati, modelli e circolari; l) spese postali, telefoniche e telegrafiche; m) assicurazioni; n) spedizioni, imballaggi, magazzinaggi, trasporti e facchinaggi; o) provviste ed effetti di corredo al personale dipendente; p) divulgazione di bandi di concorso, di avvisi e bandi di gara a mezzo stampa e/o altri mezzi di informazione; q) spese di rappresentanza; r) lavori, forniture e servizi non previsti dalle precedenti lettere, singolarmente di importo inferiore a 30 milioni. 5. La responsabilità della procedura per le spese in economia compete ai soggetti di cui al precedente articolo 10 (spese), comma 2. Alle spese di rappresentanza, sostenute con il sistema in economia, possono provvedere il Direttore della Scuola e il Direttore amministrativo o loro delegati. 6. Le spese in economia sono ordinate previa richiesta di preventivi ad almeno tre persone o imprese che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità e/o specificità della fornitura, del lavoro o del servizio, ovvero quando l'importo non superi i quindici milioni. 7. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa secondo criteri indicati nella lettera di invito. 8. Ai rapporti disciplinati nei precedenti commi del presente articolo si applicano in materia antimafia le disposizioni di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47. 9. Per l'acquisizione dei beni e servizi informatici si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993 , n. 39 e successive modificazioni. 10. I beni sono soggetti a collaudo entro 15 giorni dalla loro completa acquisizione. Tale termine è elevato a 30 giorni per l'esecuzione di lavori. E' consentita la certificazione di regolare esecuzione per le spese non superiori a 50 milioni con esclusione dell'I.V.A. La certificazione è sempre richiesta per la prestazione di servizi. Art. 53 - Contratti di editoria e stampa 1. I contratti di editoria e di stampa relativi a ricerche e lavori svolti nell'ambito dei fini istituzionali della Scuola sono stipulati con l'osservanza delle procedure previste nel presente capo. Tutte le pubblicazioni inerenti a tali contratti devono riportare la denominazione della Scuola. 2. Nel caso di stampa di volume, tre copie dello stesso devono essere destinate alla biblioteca della Scuola mentre cinque copie devono essere destinate all'autore. TITOLO V SPESE PARTICOLARI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO Art. 54 - Incarichi di missione 1. Il personale docente e il personale amministrativo e tecnico della Scuola e quello estraneo specificatamente autorizzato inviato in missione, ha diritto all'indennità di missione in misura ridotta qualora venga richiesto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e/o per l'alloggio, secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico vigente. 2. Ove ricorrano particolari esigenze opportunamente motivate, il suddetto personale può essere autorizzato all'uso del taxi. Art. 55 - Spese di rappresentanza 1. Al fine di promuovere il prestigio della Scuola e di intrattenere relazioni nazionali e internazionali, l'amministrazione può assumere oneri per spese di rappresentanza a carico di apposito capitolo di bilancio. 2. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute a favore di soggetti che rappresentano enti e istituzioni esterne ovvero a favore di personalità del mondo culturale, scientifico politico ed economico. Si devono pertanto ritenere escluse dal concetto di rappresentanza spese sostenute a favore esclusivo di organi interni, ovvero di personale dipendente o altre persone fisiche istituzionalmente operanti nel suo ambito. 3. Rientrano fra le spese di rappresentanza: • • • • a) acquisto di oggetti regalo di esiguo valore; b) spese per forme di ospitalità; c) spese minute derivanti da doveri di ospitalità quali l'offerta di bibite, caffè, the, ecc. d) colazione e rinfreschi. 4. Per le spese di cui alla lettera a) e c) del precedente comma si possono effettuare acquisti cumulativi e preventivi. Limitatamente agli acquisti cumulativi di alla lettera a) va tenuto un registro di carico e scarico al fine di controllare il corretto utilizzo degli oggetti acquistati. Ai fini dell'ammissibilità della spesa di rappresentanza di cui alla lettera a) il valore dell'oggetto regalo non può superare l'importo che sarà determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione. 5. Sono assimilate alle spese di rappresentanza: • • • a) le spese sostenute dall'amministrazione per onoranze funebri in caso di morte del proprio personale o di personalità di prestigio vicine alla Scuola; b) medaglie ed oggetti simbolici offerti al proprio personale in quiescenza, tenendo conto del contributo arrecato alla vita ed al prestigio della Scuola; c) rinfreschi di modico valore offerto al proprio personale in occasione di celebrazioni particolari. 6. Le spese di rappresentanza possono essere ordinate dal Direttore della Scuola, dal Direttore amministrativo e dai Coordinatori di settore, nonché dai Direttori dei Centri di gestione allorquando nel bilancio del centro è stato previsto il capitolo di spesa. 7. Eventuali spese che non rientrano nelle tipologie indicate nel precedente comma 3 possono essere ammesse al pagamento con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione. Art. 56- Utilizzo di personale estraneo 1. E' ammesso il ricorso a personale estraneo alla Scuola, previa giustificata motivazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, nei casi in cui si tratti di: • • • a) affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente; b) affidamento di compiti che, pur rientranti tra quelli propri del personale dipendente, siano di supporto alle attività tecniche per la ricerca, didattica sperimentale, amministrativa e dei servizi, in presenza di carenze funzionali che non ne consentono lo svolgimento da parte del personale della Scuola; c) per l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale che richiedono specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali e per cui non sia consentitom opportuno o possibile l'impiego di personale della Scuola. 2. Con apposita regolamentazione interna adottata dal Consiglio di amministrazione sono disciplinate le varie fattispecie e le relative procedure autorizzative per il ricorso a personale estraneo; in esso deve essere precisato che l'affidamento riguarderà l'attività od opere ben definite, limitate nel tempo, che non possono prefigurare in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente. Quanto sopra nel rispetto del dettato di cui all'art. 7, comma 6, del D.lg.vo 29/93. 3. All'attuazione dell'art. 20 dello Statuto si provvederà con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato della Scuola, anche in analogia a quanto previsto dall'art. 36 della Legge 20 marzo 1975 n. 70 e dall'art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 . Art. 57 - Incentivazione del lavoro 1. Per incrementare l'efficienza e l'efficacia della propria attività, la Scuola può integrare i fondi destinati ad incentivare la produttività del proprio personale amministrativo e tecnico mediante risorse aggiuntive derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale e mediante una quota delle maggiori entrate derivanti da contratti di ricerca per la voce relativa alle spese generali. 2. Il Consiglio di amministrazione provvede a determinare la quota di incremento. 3. Il fondo così integrato è utilizzato per iniziative disciplinate da disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e con le modalità ivi previste. Art. 58 - Formazione 1. L'Amministrazione promuove attività per la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale amministrativo e tecnico, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, finalizzate alla valorizzazione ed all'accrescimento della professionalità. 2. I requisiti per l'accesso alle attività di formazione e per la valutazione finale dei risultati conseguiti, nonchè i criteri per definire l'acquisizione di una professionalità utile all'inquadramento nei posti vacanti nella qualifica superiore, sono demandati ad un apposito regolamento. 3. Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente ad uno specifico stanziamento per la realizzazione di corsi di formazione. Art. 59 - Attività culturali e sociali 1. Al fine di promuovere la cultura e l'armonia nell'ambiente di lavoro la Scuola può acquistare servizi da destinare al proprio personale e ai propri allievi imputando la spesa su uno specifico capitolo del bilancio. Art. 60 - Borse di studio 1. Oltre alle borse di studio previste dal vigente ordinamento, la Scuola, ai sensi degli articoli 18 e 19 dello Statuto, può istituire borse a favore di studenti universitari che intendono frequentare le sue strutture nonchè altre borse di studio per favorire il proseguimento o il completamento di attività di ricerca. I fondi stanziati per questa finalità possono provenire oltre che da risorse proprie del bilancio, senza alcun aggravio per lo Stato, anche da convenzioni con Enti pubblici e con privati. Art. 61 - Partecipazione a consorzi, a società di ricerca e ad organismi privati 1. Il Consiglio di Amministrazione della Scuola, sentito il Senato, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività di didattica e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può deliberare l'istituzione o la partecipazione a consorzi, a società di capitale o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La delibera di cui al comma precedente deve comunque conformarsi ai seguenti principi: • • • disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste; espressa previsione di clausole a salvaguardia della Scuola in occasione di eventuali aumenti di capitale sociale; limitazione del concorso della Scuola alla quota di partecipazione nel caso di ripiano di eventuali perdite. TITOLO V I CONTROLLI E NORME FINALI Art. 62 - Disposizioni di rinvio 1. Con uno o più provvedimenti del Direttore amministrativo sono adottati schemi e tabelle per la redazione dei documenti amministrativo-contabili previsti dal presente regolamento. Con i medesimi provvedimenti possono essere emanate disposizioni attuative, integrative o esplicative del regolamento medesimo. Detti provvedimenti sono portati a conoscenza del Consiglio di amministrazione. Art.63 - Collegio dei revisori dei conti 1. Presso la Scuola viene istituto ed opera il Collegio dei revisori dei conti la cui composizione, durata e compiti sono stabiliti dall'articolo 28 dello Statuto. 2. Il collegio ha la facoltà di partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione e quest'ultimo determina il compenso spettante al Presidente e ai componenti. Art. 64 - Valutazione 1. La valutazione dell'attività della Scuola viene effettuata dai Comitati di cui all'art. 8 e all'art. 22 dello Statuto. Art. 65 - Rappresentanza e difesa in giudizio 1. Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e semprechè non si tratti di controversie con lo Stato, la Scuola è rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato. 2. Per particolari questioni comunque attinenti alla propria autonomina gestionale, la Scuola, sulla base di una apposita e motivata deliberazione a stare in giudizio adottata dal Consiglio di amministrazione, può conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa anche ad avvocati di libero foro. Art. 66 - Norme finali e transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. 2. Entro l'inizio del primo esercizio finanziario di applicazione del presente Regolamento, il Direttore provvede alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti. 3. Cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.168 e, in particolare, cessa di avere efficacia il D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371. Home