Claudio Bicicchi

Transcript

Claudio Bicicchi
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
GIUSTIZIA SPORTIVA
Sentenza n. 02/2016
N° Ruolo T.F. 02/2016
Roma, 11/04/2016
IL TRIBUNALE FEDERALE
Riunitosi il giorno 11 del mese di aprile 2016 presso i locali della Federazione
Italiana Hockey e pattinaggio così composto:
Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente
Avv. Andrea Giugni – componente Supplente
per decidere in ordine al deferimento n° 16 del 30 novembre 2015 a carico del sig.
Claudio Bicicchi ed alla ASD Viareggio Hockey
premesso che:
- con prot. N° 16 del 30 novembre 2015, il sig. Claudio Bicicchi veniva deferito dal
Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per rispondere dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 6 del regolamento di Giustizia e Disciplina per avere
pubblicato, il 31 ottobre 2015, sul Forum denominato “Hockeypista”, dichiarazioni
lesive della dignità e del prestigio degli Organi Federali, dei tesserati e di soggetti
operanti nell’ambito federale, degli organi federali, inoltrate anche a mezzo e.mail
agli indirizzi: [email protected], che fa capo alla signora Daniela Gallina, e
[email protected], appartenente all’arbitro Matteo Galoppi, così concepite: «Il
Consigliere Federale Bulgarelli … con quale faccia tornerà a Viareggio, con quella pubblicata sul profilo facebook il 17 maggio con barba e parrucca (pronto per
Follonica….) o con qualche altra paragonabile al lato b di Cicciolina ? (Si fa per
ridere eh….) Claudio Bicicchi»;
- secondo quanto disposto dall’art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall’art.
77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente fissava, pertanto,
l’udienza di discussione per il 29 marzo 2016, dandone comunicazione
all’incolpato e al Procuratore Federale;
Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/9168.4005 fax. 4028 [email protected][email protected] - www.fihp.org
- nella predetta udienza, si presentava e rendeva dichiarazioni l’incolpato, che
compariva in proprio e quale rappresentante della Soc. ASD Viareggio Hockey,
avendone la rappresentanza processuale;
- all’esito di tali dichiarazioni il collegio autorizzava l’incolpato a depositare, entro il
4 aprile 2016, presso la segreteria del Tribunale, la documentazione comprovante le circostanze riferite, e rinviava il procedimento all’udienza del 11 aprile 2016
dove, acquisito il fascicolo e dichiarati utilizzabili gli atti in esso contenuti, si apriva la fase della discussione;
- il Procuratore Federale chiedeva il proscioglimento degli incolpati dopodiché il
Tribunale, ritenuta superflua l’assunzione di nuove prove, si ritirava in camera di
consiglio per la decisione.
Tanto premesso
L’oggetto del presente procedimento consiste nel valutare se le dichiarazioni rese
dal sig. Claudio Bicicchi, «Il Consigliere Federale Bulgarelli … con quale faccia
tornerà a Viareggio, con quella pubblicata sul profilo facebook il 17 maggio
con barba e parrucca (pronto per Follonica….) o con qualche altra
paragonabile al lato b di Cicciolina ? (Si fa per ridere eh….) Claudio Bicicchi»
pubblicate sul Forum denominato “Hockeypista” e, come in premessa, inoltrate a
mezzo e.mail, fossero lesive dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e
sanciti dallo statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.H.P., poiché rivolte ad
un Consigliere Federale per l’appunto Marcello Bulgarelli.
A tale fine, è necessario preliminarmente delineare il contesto in cui dette
dichiarazioni sono state rese.
Sul punto il sig. Bicicchi all’udienza del 29 marzo dopo aver riconosciuto
l’appartenenza delle frasi contestate, ha rappresentato che queste erano da
inserirsi in una lunga diatriba in atto tra alcune società, la lega e la federazione e
che il linguaggio utilizzato è “analogo a quello utilizzato dalle persone citate
nell’articolo in genere e anche nei suoi confronti”, aggiungendo che “i riferimento al
lato b ed alla formula: si fa per ridere, sono espressioni utilizzate proprio dal sig.
Bulgarelli sul profilo Facebook a lui riferibile”.
In effetti, sulla pagina Facebbok del consigliere Federale Marcello Bulgarelli è stato
pubblicato un post con scritto: “Certa gente che mostra lo striscione “salviamo
l’hockey” è credibile quanto Cicciolina che vuole salvare la verginità. Che schifo..”,
la foto dello striscione raffigura alcune persone tra cui il Presidente Bicicchi.
Pertanto, dall’istruttoria svolta anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni di più
soggetti, depositate dall’incolpato, e di cui non si ritiene di poter dubitare circa
l’attendibilità, consentono di ritenere che tra Bicicchi e Bulgarelli ci sia stato un
reciproco scambio di messaggi del sostanziale medesimo tenore.
Il richiamo alla figura di Cicciolina, discutibilmente operato - in maniera certamente
poco consona per un Consigliere Federale - ha inasprito, infatti, la diatriba
ponendola su un piano dialettico di reciproca valenza aggressiva, legittimando,
così, quanto meno a livello putativo, il destinatario del messaggio (appunto il sig.
Bicicchi), a replicare con espressioni aventi contenuto analogo.
Ed, allora, il riferimento alla parte anatomica della nota pornostar cui il Bicicchi anch’egli in maniera inopportuna per i ruoli federali rivestiti - paragona il viso del
Bulgarelli, è certamente contestualizzabile in un reciproco scambio di messaggi
dello stesso tenore.
Accertato quindi il contesto della vicenda, il tenore delle dichiarazioni e l’arco
temporale in cui queste sono state rese, non consente, di conseguenza, in
conformità con quanto ritenuto anche dal Procuratore Federale, di ravvisare nella
condotta del Bicicchi gli estremi dell’illecito disciplinare.
Invero, seppur non emergono, nel caso di specie, vista la mancanza di una stretta
contestualità fra le condotte, i presupposti per l’applicazione della scriminate della
ritorsione, si ritiene, in definitiva, che l’utilizzo reciproco e sostanzialmente
contestualizzato di espressioni esplicitamente o implicitamente critiche - anche se
dotate d’una cospicua potenzialità offensiva - purché non intrinsecamente
consistenti in offese o contumelie, non possano essere in questa sede sanzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come sopra
composto,
ASSOLVE
il sig. Claudio Bicicchi e la Soc. ASD Viareggio Hockey perché il fatto non integra le
fattispecie degli illeciti disciplinari contestati.
Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 11 aprile 2016.
Motivazione depositata in data 9 maggio 2016.
F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
F.to Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente
F.to Avv. Andrea GIUGNI – Componente Supplente