Claudio Bicicchi
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Claudio Bicicchi
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA Sentenza n. 02/2016 N° Ruolo T.F. 02/2016 Roma, 11/04/2016 IL TRIBUNALE FEDERALE Riunitosi il giorno 11 del mese di aprile 2016 presso i locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composto: Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente Avv. Andrea Giugni – componente Supplente per decidere in ordine al deferimento n° 16 del 30 novembre 2015 a carico del sig. Claudio Bicicchi ed alla ASD Viareggio Hockey premesso che: - con prot. N° 16 del 30 novembre 2015, il sig. Claudio Bicicchi veniva deferito dal Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per rispondere dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 6 del regolamento di Giustizia e Disciplina per avere pubblicato, il 31 ottobre 2015, sul Forum denominato “Hockeypista”, dichiarazioni lesive della dignità e del prestigio degli Organi Federali, dei tesserati e di soggetti operanti nell’ambito federale, degli organi federali, inoltrate anche a mezzo e.mail agli indirizzi: [email protected], che fa capo alla signora Daniela Gallina, e [email protected], appartenente all’arbitro Matteo Galoppi, così concepite: «Il Consigliere Federale Bulgarelli … con quale faccia tornerà a Viareggio, con quella pubblicata sul profilo facebook il 17 maggio con barba e parrucca (pronto per Follonica….) o con qualche altra paragonabile al lato b di Cicciolina ? (Si fa per ridere eh….) Claudio Bicicchi»; - secondo quanto disposto dall’art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall’art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente fissava, pertanto, l’udienza di discussione per il 29 marzo 2016, dandone comunicazione all’incolpato e al Procuratore Federale; Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/9168.4005 fax. 4028 [email protected] – [email protected] - www.fihp.org - nella predetta udienza, si presentava e rendeva dichiarazioni l’incolpato, che compariva in proprio e quale rappresentante della Soc. ASD Viareggio Hockey, avendone la rappresentanza processuale; - all’esito di tali dichiarazioni il collegio autorizzava l’incolpato a depositare, entro il 4 aprile 2016, presso la segreteria del Tribunale, la documentazione comprovante le circostanze riferite, e rinviava il procedimento all’udienza del 11 aprile 2016 dove, acquisito il fascicolo e dichiarati utilizzabili gli atti in esso contenuti, si apriva la fase della discussione; - il Procuratore Federale chiedeva il proscioglimento degli incolpati dopodiché il Tribunale, ritenuta superflua l’assunzione di nuove prove, si ritirava in camera di consiglio per la decisione. Tanto premesso L’oggetto del presente procedimento consiste nel valutare se le dichiarazioni rese dal sig. Claudio Bicicchi, «Il Consigliere Federale Bulgarelli … con quale faccia tornerà a Viareggio, con quella pubblicata sul profilo facebook il 17 maggio con barba e parrucca (pronto per Follonica….) o con qualche altra paragonabile al lato b di Cicciolina ? (Si fa per ridere eh….) Claudio Bicicchi» pubblicate sul Forum denominato “Hockeypista” e, come in premessa, inoltrate a mezzo e.mail, fossero lesive dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.H.P., poiché rivolte ad un Consigliere Federale per l’appunto Marcello Bulgarelli. A tale fine, è necessario preliminarmente delineare il contesto in cui dette dichiarazioni sono state rese. Sul punto il sig. Bicicchi all’udienza del 29 marzo dopo aver riconosciuto l’appartenenza delle frasi contestate, ha rappresentato che queste erano da inserirsi in una lunga diatriba in atto tra alcune società, la lega e la federazione e che il linguaggio utilizzato è “analogo a quello utilizzato dalle persone citate nell’articolo in genere e anche nei suoi confronti”, aggiungendo che “i riferimento al lato b ed alla formula: si fa per ridere, sono espressioni utilizzate proprio dal sig. Bulgarelli sul profilo Facebook a lui riferibile”. In effetti, sulla pagina Facebbok del consigliere Federale Marcello Bulgarelli è stato pubblicato un post con scritto: “Certa gente che mostra lo striscione “salviamo l’hockey” è credibile quanto Cicciolina che vuole salvare la verginità. Che schifo..”, la foto dello striscione raffigura alcune persone tra cui il Presidente Bicicchi. Pertanto, dall’istruttoria svolta anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni di più soggetti, depositate dall’incolpato, e di cui non si ritiene di poter dubitare circa l’attendibilità, consentono di ritenere che tra Bicicchi e Bulgarelli ci sia stato un reciproco scambio di messaggi del sostanziale medesimo tenore. Il richiamo alla figura di Cicciolina, discutibilmente operato - in maniera certamente poco consona per un Consigliere Federale - ha inasprito, infatti, la diatriba ponendola su un piano dialettico di reciproca valenza aggressiva, legittimando, così, quanto meno a livello putativo, il destinatario del messaggio (appunto il sig. Bicicchi), a replicare con espressioni aventi contenuto analogo. Ed, allora, il riferimento alla parte anatomica della nota pornostar cui il Bicicchi anch’egli in maniera inopportuna per i ruoli federali rivestiti - paragona il viso del Bulgarelli, è certamente contestualizzabile in un reciproco scambio di messaggi dello stesso tenore. Accertato quindi il contesto della vicenda, il tenore delle dichiarazioni e l’arco temporale in cui queste sono state rese, non consente, di conseguenza, in conformità con quanto ritenuto anche dal Procuratore Federale, di ravvisare nella condotta del Bicicchi gli estremi dell’illecito disciplinare. Invero, seppur non emergono, nel caso di specie, vista la mancanza di una stretta contestualità fra le condotte, i presupposti per l’applicazione della scriminate della ritorsione, si ritiene, in definitiva, che l’utilizzo reciproco e sostanzialmente contestualizzato di espressioni esplicitamente o implicitamente critiche - anche se dotate d’una cospicua potenzialità offensiva - purché non intrinsecamente consistenti in offese o contumelie, non possano essere in questa sede sanzionate. P.Q.M. Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come sopra composto, ASSOLVE il sig. Claudio Bicicchi e la Soc. ASD Viareggio Hockey perché il fatto non integra le fattispecie degli illeciti disciplinari contestati. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 11 aprile 2016. Motivazione depositata in data 9 maggio 2016. F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente F.to Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente F.to Avv. Andrea GIUGNI – Componente Supplente