La patente a punti in agricoltura

Transcript

La patente a punti in agricoltura
CODICE STRADALE
La patente a punti in agricoltura
di Donato Rotundo
L
a principale innovazione che ha interessato
il Codice della strada
a partire dalla legge delega
del 2001 è senz’altro l’introduzione della patente a punti
(art. 126-bis previsto dal dlgs
9/02), che è divenuta obbligatoria a partire dal 30 giugno 2003.
Il nuovo sistema di gestione
delle patenti ha trovato il suo
assetto definitivo solo con la
legge 214/03, che ha convertito in legge il decreto-legge
151/03. In particolare sono
state introdotte alcune novità
sulle procedure nonché è stata modificata ulteriormente
la tabella indicante i punteggi decurtati in relazione alle
violazioni commesse.
Ma vediamo quali sono le
principali innovazioni che devono essere conosciute dai
conducenti di tutti i veicoli,
comprese le macchine agricole, al fine di evitare di ritrovarsi in aula a frequentare i
corsi di recupero dei punti o
addirittura di dover ripetere
integralmente gli esami di rilascio della patente.
Va subito precisato che il
nuovo sistema di decurtazione dei punti colpisce la persona, indipendentemente dal
veicolo condotto. In pratica, i
punti persi alla guida del motorino e della propria automobile e quelli persi conducendo macchine agricole si sommano.
Si capisce facilmente come ci
si possa trovare con la patente «scarica» nel giro di pochi
mesi con tutte le difficoltà
che ne possono derivare per
gli operatori professionali,
quali i lavoratori delle aziende
agricole e agromeccaniche.
Si parte da 20
All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio pari a 20 punti. Tale
punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, subisce decurtazioni a seguito della violazione di una delle norme per le
quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della patente ovvero di una tra le nor-
POLIZIA DI STATO
IL SALDO DELLA PATENTE
Volete sapere quanti punti
avete ancora a disposizione
sulla vostra patente di guida? Senza andare a spasso
per uffici basta telefonare al
numero verde 848782782
da un telefono di rete fissa.
Vi risponderà un messaggio
registrato del Servizio informazioni patente a punti. Per
conoscere il «saldo» punti
della vostra patente sarà sufficiente seguire le istruzioni
indicate dal messaggio vo-
cale: digitare sulla tastiera
del telefono la vostra data di
nascita (ad es. 12-11-1953)
e il numero del documento
di guida (solo il numero senza lettere) e poi il tasto cancelletto.
Pochi istanti dopo seguirà un
messaggio registrato di questo tenore: “Alla data odierna
il punteggio assegnato alla
patente n. x è pari a x punti.
Grazie per aver telefonato.
Arrivederci”.
me di comportamento (in allegato 1 sono riportate le violazioni che possono interessare più frequentemente i
conducenti di macchine agricole).
L’indicazione del punteggio
relativo a ogni violazione deve risultare dal verbale di
contestazione.
Qualora vengano accertate
contemporaneamente più
violazioni può essere decurtato un massimo di 15 punti.
Tale disposizione non si applica nei casi in cui è prevista
la sospensione o la revoca
della patente.
L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione
effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto
il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o
siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini
PRINCIPALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CHE COMPORTANO LA PERDITA DI PUNTEGGIO
ALCUNI ESEMPI PER LE MACCHINE AGRICOLE
ARTICOLO
Art. 143
Art. 186
Art. 187
Art. 189
MAD • 1 • Febbraio 2004
Art. 189
Art. 192
Art. 150
76
Art. 154
Art. 145
Art. 146
Art. 147
Art. 150
Art. 173
Art. 143
VIOLAZIONE
PUNTI
Circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi, con limitata visibilità, ecc.
Guida sotto l’influenza dell’alcol, rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico
Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, rifiuto degli esami necessari ad accertare la presenza
di sostanze stupefacenti o psicotrope
Non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli
coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione
Non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone
Comportamenti ai posti di blocco
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna se l’inosservanza causa una collisione
con grave danno alle persone
Inversione di marcia vietata in prossimità delle intersezioni, delle curve e dei dossi
Precedenze, fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione
Proseguire la marcia se le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico la vietano
Comportamenti ai passaggi a livello
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna se l’inosservanza causa una collisione
con grave danno ai veicoli
Obbligo di uso di lenti nei casi prescritti; divieto di uso di apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore
durante la guida (ad eccezione del viva voce)
Circolare contromano
10
10
10
10
10
10
8
8
5
6
6
5
5
4
Art. 161
Art. 167
Art. 189
Art. 164
Art. 167
Art. 191
Art. 192
Art. 146
Art. 161
Art. 162
Art. 167
Art. 175
Art. 189
Art. 152
Art. 153
Art. 167
Art. 169
VIOLAZIONE
PUNTI
Adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito in caso di caduta o
spargimento di materie viscide, infiammabili, ecc.
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi Trasporto di prodotti agricoli sostanze di uso agrario,
che superano la massa complessiva indicata sulla attrezzature destinate a essere impiegate in attività
carta di circolazione più di 3 t
agricole e forestali, macchine agricole sui rimorchi
agricoli. Trasporto di prodotti agricoli su macchine
operatrici semoventi e trainate
Non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose
Sistemazione del carico sui veicoli
Trasporto di prodotti agricoli e di sostanze di uso
agrario in relazione alle sporgenze del carico
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi Trasporto di prodotti agricoli sostanze di uso agrario,
che superano la massa complessiva indicata sulla attrezzature destinate a essere impiegate in attività
carta di circolazione non più di 3 t
agricole e forestali, macchine agricole sui rimorchi
agricoli. Trasporto di prodotti agricoli su macchine
agricole operatrici semoventi e trainate
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
Fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale,
quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo
Non osservare i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale (tranne divieto di sosta e di fermata) o nelle
relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico
Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del Circolazione trattrici agricole e macchine agricole
veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra operatrici semoventi. Perdita del carico soprattutto
causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo nel trasporto di prodotti agricoli con i rimorchi
per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente
rendere libero per quanto possibile il transito. L’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio
agli utenti mediante il segnale specifico o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada o un organo di polizia
Segnalazione di veicolo fermo
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
Trasporto di prodotti agricoli sostanze di uso agrario,
che superano la massa complessiva indicata sulla
attrezzature destinate a essere impiegate in attività
carta di circolazione non più di 2 t
agricole e forestali, macchine agricole sui rimorchi
agricoli. Trasporto di prodotti agricoli su macchine
operatrici semoventi e trainate
Condizioni della circolazione sulle autostrade e sulle Le macchine agricole non possono circolare su tale
strade extraurbane principali
tipologia di strade
Comportamento in caso di incidente
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. In particolare per le
macchine agricole si segnala: luci d’ingombro anteriori bianche e posteriori rosse, quando le macchine
agricole semoventi sono di dimensioni eccezionali;
luci d’ingombro posteriori rosse, quando i rimorchi
sono di dimensioni eccezionali; dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione da montare anche su
supporto amovibile sulle attrezzature agricole portate o semiportate, qualora queste ultime occultino i
dispositivi delle macchine semoventi cui sono collegate
Uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
Trasporto di prodotti agricoli sostanze di uso agrario,
che superano la massa complessiva indicata sulla
attrezzature destinate a essere impiegate in attività
carta di circolazione non più di 1 t
agricole e forestali, macchine agricole sui rimorchi
agricoli. Trasporto di prodotti agricoli su macchine
operatrici semoventi e trainate
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
Trasporto di persone su di una macchina agricola
motore in modo non idoneo
semovente, oltre il conducente, in assenza di sedili
omologati per l’accompagnatore. Rimorchi agricoli
adibiti al trasporto di persone se viene superato il limite ammesso
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
4
2
1
1
1
1
N.B. Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio
MAD • 1 • Febbraio 2004
ARTICOLO
77
QUESITI
CODICE DELLA STRADA
È POSSIBILE
tate.
Proprio tale non chiarezza del
EFFETTUARE
Codice (a questo proposito
IL TRASPORTO DI
va ricordato che l’art. 29 del
MACCHINE AGRICOLE
Codice previgente prevedeva
SU RIMORCHI
espressamente la possibilità
AGRICOLI?
l Codice della strada in
riferimento a tale
problematica ha generato
diverse interpretazione da
parte degli organi di controllo.
L’art. 57 del vigente Codice
della strada stabilisce che le
macchine agricole, fra le quali
sono da ricomprendere anche i rimorchi, possono effettuare il trasporto di:
■ prodotti agricoli;
■ sostanze di uso agrario;
■ addetti alle lavorazioni.
In relazione alle attrezzature
destinate a essere impiegate
in attività agricole e forestali,
l’unico riferimento riguarda la
possibilità di essere «portate»
dalle macchine agricole. In
pratica una definizione che
potrebbe essere ricondotta
esclusivamente alla possibilità delle trattrici agricole di
essere equipaggiate con attrezzature portate e semipor-
di trasportare macchine agricole) ha portato le Amministrazioni competenti a escludere la possibilità di trasportare macchine agricole su rimorchi agricoli. Il risultato è
stato quello di limitare, in maniera del tutto illogica, una
delle principali funzioni dei rimorchi agricoli, ovvero quella
di consentire agli operatori
agricoli di trasportare in particolare le macchine non idonee alla circolazione stradale.
Dopo un lungo periodo di interpretazione letterale dell’art.
57 da parte degli organi di
controllo, con la conseguente
comminazione di numerose
sanzioni agli agricoltori e alle
imprese agromeccaniche, il
Ministero dell’interno e il Ministero dei trasporti hanno riconsiderato l’intera problematica relativa alla destinazione
d’uso delle macchine agricole in relazione al trasporto di
macchine agricole e macchine operatrici.
per la proposizione dei medesimi (30 giorni). Il predetto
termine di 30 giorni decorre
dalla conoscenza da parte
dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei
ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi
medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione; nel caso di
mancata identificazione di
questi, la segnalazione deve
essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo
che lo stesso non comunichi,
entro 30 giorni dalla richiesta, all’organo di polizia i dati
personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il
suo legale rappresentante, o
un suo delegato, è tenuto a
fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all’organo di
polizia.
Se il proprietario del veicolo
omette di fornirli, si applica a
suo carico la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 343,35 a
1.376,55 euro. La comunicazione al Dipartimento per i
trasporti terrestri avviene per
via telematica.
Ogni variazione di punteggio
è comunicata agli interessati
dall’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. Ciascun
conducente può controllare
in tempo reale lo stato della
propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento
per i trasporti terrestri.
A meno che il punteggio non
sia esaurito, la frequenza ai
corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare 6 punti. Per i titolari di certificato di abilitazione profes-
P. Ferraresi (Modena)
MAD • 1 • Febbraio 2004
I
78
Difatti, il Dipartimento della
pubblica sicurezza (Dir. centrale della Polizia stradale) del
Ministero dell’interno, con la
nota diramata in data 23 gennaio 2001 ai Compartimenti
della Polizia stradale, ha chiarito che: “su conforme parere
del Ministero dei trasporti e
della navigazione, si ritiene
che il trasporto di macchine
agricole o macchine operatrici, impiegate nell’attività agricola o forestale, su veicoli
classificati rimorchi agricoli
non possa essere sanzionato
ai sensi dell’art. 82 del Codice della strada”.
In pratica viene affermato il
principio che è possibile trasportare attrezzature e macchine agricole sui rimorchi
agricoli. Pertanto, i problemi
scaturiti nel trasporto delle
macchine agricole, anche se
con una nota ministeriale, si
devono intendere risolti.
A questo punto al fine di evitare eventuali ulteriori problemi interpretativi occorrerà, in
sede di modifica del Codice
della strada, prevedere in
modo specifico, all’interno
dell’art. 57, anche il trasporto
delle macchine agricole. D.R.
sionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di
recuperare 9 punti.
Come recuperare
i punti persi
Con il decreto 29-7-2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6-8-2003, n. 181, sono stati
indicati i programmi dei corsi
per il recupero dei punti della
patente di guida. In particolare il programma da seguire
deve tener conto della tipologia di violazioni commesse
con un preciso riferimento ai
comportamenti che garantiscono la tutela della vita
umana.
Nel corso da 6 punti dovranno essere dedicate 4 ore alle
norme di comportamento sulla strada, 2 ore per le cause
degli incidenti stradali e sui
rischi dovuti all’abuso di alcol
e droghe. Un’ora a «materia»
è poi prevista per: la segnaletica stradale; le nozioni di responsabilità civile e penale,
omissione di soccorso; le sanzioni; gli elementi del veicolo
rilevanti ai fini della sicurezza
stradale.
L’attestato di frequenza al
corso deve essere trasmesso
all’ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri competente per territorio, per
l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida.
Salvo il caso di perdita totale
del punteggio, la mancanza,
per il periodo di due anni, di
violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi
la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione
del completo punteggio iniziale, entro il limite dei 20
punti. Per i titolari di patente
con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di due
anni, della violazione di una
norma di comportamento da
cui derivi la decurtazione del
punteggio determina l’attribuzione di un credito di 2
punti, fino a un massimo di
10 punti.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame
di idoneità tecnica di cui all’art. 128 del codice relativo
alla revisione della patente di
guida.
A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della
patente non si sottoponga ai
predetti accertamenti entro
30 giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione,
la patente di guida è sospesa
a tempo indeterminato, con
atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione è notificato al titolare della
patente a cura degli organi di
polizia stradale che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento.
Donato Rotundo
d.rotundo@
macchineagricoledomani.it