IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI

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IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI
IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI
Disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all’acquisto e alla gestione dei beni
REGIMI PATRIMONIALI TIPICI
•COMUNIONE DEI BENI: disciplina della cogestione e comunione degli acquisti
•FONDO PATRIMONIALE: disciplina della cogestione di uno o più beni destinati ai bisogni della
famiglia
•SEPARAZIONE DEI BENI: titolarità e gestione esclusiva dei beni
Si tratta di regimi integrabili tra loro
REGIMI PATRIMONIALI ATIPICI
I coniugi nella loro autonomia possono mutuare forme anche da altri ordinamenti (Art. 161 c.c.)
Caso tipico è quello del TRUST
(v. recente legge di San Marino)
CONVENZIONI MATRIMONIALI
Atti mediante i quali vene adottato o modificato un regime patrimoniale.
Forma: atto notarile a pena di nullità (art. 162 c.c.)
Tempo: prima o dopo il matrimonio
Debbono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio: solo dopo sono opponibili ai terzi (Artt.
162 e 69 REg. St. Civ. D.P.R. 396/2000)
Debbono essere trascritte se riguardano beni immobili
COMUNIONE DEI BENI
•E’ il regime patrimoniale legale che, in assenza di convenzioni, è previsto ex lege
•Conferisce ai coniugi uguali poteri di cogestione e uguali diritti sugli acquisti
Comunione convenzionale
I coniugi possono modificare il regime di comunione legale con un’apposita convenzione con alcuni
limiti inderogabili:
•Principio della parità tra i coniugi nella gestione;
•Principio della parità degli acquisti (50%)
•Principio della responsabilità dei coniugi nei confronti dei terzi
E’ possibile ricomprendere altri beni (quelli personali) nella comunione o estrometterne altri
Oggetto della comunione
•BENI COMUNI
Quelli acquistati:
•successivamente al matrimonio
•anche separatamente
•ad eccezione di quelli personali
Quali beni:
–
mobili ed immobili oggetto di diritti reali (proprietà ed
–
crediti
altri diritti di godimento)
–
–
aziende costituite dopo il matrimonio quando siano
quote di società i capitali
entrambi i coniugi a gestirle
BENI COMUNI
Tipologia dell’acquisto:
•A titolo oneroso, salvo che non siano stati acquistati con beni personali o con il provento della loro
vendita;
•A titolo gratuito, ma le donazioni e i lasciti successori di solito non rientrano e fanno parte dei beni
personali
Elemento temporale
Beni acquistati:
-Successivamente al matrimonio;
-Successivamente alla convenzione che ha dato origine alla comunione
Momento costitutivo: quello dell’effetto traslativo reale
Pubblicità acquisti immobiliari
•La trascrizione dell’acquisto dei beni immobili è necessaria per rendere opponibile l’atto nei confronti
dei terzi, ma non per rendere opponibile l’acquisto della quota in comunione.
•Il coniuge non intestatario può opporre il suo acquisto anche nei confronti di chi abbia acquistato il
bene successivamente dal coniuge che risulti l’unico intestatario e abbia trascritto regolarmente il suo
acquisto
Tipologie di beni
•I crediti ma, per giurisprudenza della Suprema Corte, non i titoli di credito. Sono da escludersi:
–I crediti strettamente personali
–I crediti di prestazioni destinate all’esercizio di un’impresa gestita separatamente dal coniuge
–I crediti che costituiscono reddito di un bene personale del coniuge
–I crediti di guadagno per attività separate e quelli derivanti dagli accantonamenti o dagli
investimenti di questi crediti
Tipologie di beni
•Azienda:complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (Art. 2555 c.c.)
•E’ quindi rilevante per il regime di acquisto (se in comunione o meno) da chi viene gestita l’azienda:
–Se da entrambi i coniugi, cade in comunione sempre che sia acquistata dopo il matrimonio;
– se gestita separatamente non ricade in comunione
•L’azienda diventa comune ad entrambi i coniugi anche se i beni aziendali siano stati acquistati con i
beni personali di uno solo di essi
•E’ possibile che un coniuge deleghi l’altro al compimento di atti necessari all’esercizio dell’impresa
Tipologie di beni
•La partecipazione societaria
•Si distingue:
–Società di capitali: l’acquisto ricade in comunione immediata
–Società di persone: dipende dall’attività
•Se di un solo coniuge per l’esercizio della propria attività lavorativa, non ricade in comunione
•Se anche l’altro coniuge concorre alla gestione societaria
BENI COMUNI DI RESIDUO
Sono i beni che divengono comuni per la parte residua al momento dello scioglimento della
comunione; prima appartengono alla titolarità e alla disponibilità esclusiva del coniuge cui
appartengono. Sono:
•I frutti (naturali o interessi) che il coniuge percepisce dai propri beni;
•Tutti i vantaggi conseguiti dal coniuge in quanto titolare del bene (accrescimenti, premi, opzioni)
•I guadagni conseguiti dal coniuge mediante attività separata (attività lavorativa di qualsiasi genere:
autonoma, professionale, dipendente etc.)
BENI PERSONALI
Beni che appartengono al coniuge in modo esclusivo e che non ricadono né tra i beni comuni né tra
quelli comuni de residuo:
•Beni già appartenenti al coniuge prima del matrimonio;
•Beni acquistati anche dopo il matrimonio per donazione o successione per causa di morte;
•Beni di uso strettamente personale;
•Beni che servono al coniuge per la sua attività lavorativa o imprenditoriale
•Risarcimento del danno alla persona o a beni personali e le indennità aventi funzione di reintegrazione
della lesione della persona o del patrimonio
•Beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio
GESTIONE DELLA COMUNIONE
PRINCIPIO DI PARITA’: i coniugi hanno gli stessi poteri di amministrazione.
Si distinguono:
1) atti di ordinaria amministrazione: gestione disgiuntiva: ciascuno può compiere gli atti senza
assenso dell’altro coniuge;
2) atti di straordinaria amministrazione: gestione congiuntiva: l’atto richiede il consenso di
entrambi i coniugi
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Atto di spesa o di impegno compiuti per il normale esercizio e manutenzione del patrimonio nonché per
le normali esigenze di vita della famiglia.
Rispetto ai terzi gli atti compiuti separatamente dal coniuge sono validi anche se comportano la
disposizione di beni di proprietà comune.
Il coniuge che gestisce i beni della comunione non ha l’obbligo del rendiconto né è responsabile per gli
utili non conseguiti.
L’altro coniuge può tutelarsi dalla cattiva amministrazione chiedendone l’esclusione
dall’amministrazione
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Atti che non rientrano nella normale gestione della vita familiare e che hanno attitudine ad alterare la
consistenza del patrimonio o le condizioni di vita della famiglia.
- alienazioni;
- concessioni di ipoteca
- assunzione di mutui
Straordinaria amministrazione
•E’ necessaria la gestione congiuntiva per tutti quegli atti che alterano significativamente il patrimonio
della famiglia.
–Sempre per i diritti reali e personali di godimento di beni immobili: il coniuge estromesso
dall’atto di amministrazione può domandarne l’annullamento (generalmente si intende per gli
atti che depauperano il patrimonio)
–Per i beni mobili il coniuge estromesso può chiedere la reintegrazione in forma specifica, se
possibile, o per equivalente, se impossibile o troppo onerosa
•Se il coniuge non dà il consenso o è lontano o è impedito e l’atto è necessario per il bene della
famiglia, l’autorizzazione può essere chiesta al Tribunale ex art. 181 c.c.)
•Un coniuge può essere autorizzato dall’altro, preventivamente oppure successivamente, al compimento
di un atto di straordinaria amministrazione
Responsabilità e garanzia per i debiti
•Debiti della comunione: sono totalmente garantiti dai beni della comunione (art. 186 c.c.):
•Quelli che riguardano l’acquisto dei beni della comunione;
•Quelli contratti dai coniugi anche separatamente nell’esercizio disgiunto della amministrazione
(normale esercizio della gestione del patrimonio)
•Contratti per i figli (art. 147 c.c.)
•Contratti congiuntamente da entrambi i coniugi
I coniugi sono solidalmente responsabili con i loro beni, ma hanno il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio della comunione
Responsabilità e garanzia per i debiti
Debiti personali: sono garantiti dai beni personali del coniuge e sussidiariamente con quelli della
comunione.
•Quelli che riguardano il patrimonio personale del coniuge
•Che derivano dalla sua attività separata
•Che derivano da atti compiuti al di fuori dei poteri della comunione
La sussidiarietà dei beni della comunione consiste nel fatto che i creditori possono aggredirne i beni
solo dopo che non siano stati soddisfatti dai beni personali del coniuge
Esclusione dall’amministrazione
•Consiste nel fatto che questa rimane attribuita in via esclusiva all’altro coniuge
•Cause:
–Minore età;
–Esistenza di un impedimento durevole
–Cattiva amministrazione
–Interdizione (non l’inabilitazione)
Separazione giudiziale dei beni
•Si tratta della conversione giudiziale della comunione dei beni in separazione dei beni (art. 193 c.c.)
•Cause:
–Interdizione e inabilitazione di uno dei coniugi;
–Cattiva amministrazione;
–Disordine negli affari o conduzione degli affari pregiudizievole dell’altro coniuge o
dell’interesse della famiglia;
–Violazione degli obblighi di contribuire ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle
proprie sostanze o capacità di lavoro
•L’azione è personale; la sentenza deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e
sull’originale di eventuali convenzioni matrimoniali
•Se la comunione ha ad oggetto beni immobili, la sentenza che ne determina lo scioglimento è soggetta
a trascrizione
Scioglimento della comunione
art. 191 c.c.
•E’ la cessazione di tale regime patrimoniale tra i coniugi
•Cause:
–Scioglimento (per morte o divorzio) dichiarazione di nullità e annullamento del matrimonio
–Dichiarazione di assenza
–Separazione personale (per la proponibilità della relativa azione la sentenza deve essere passata
in giudicato)
–Separazione giudiziale dei beni
–Il fallimento
–La volontà dei coniugi espressa mediante convenzione: in questo caso può essere limitata ad
alcuni beni
La separazione dei coniugi viene meno con la loro riconciliazione che, secondo la giurisprudenza,
comporta l’automatica ricostituzione del regime di comunione dei beni con effetto dal momento della
cessazione della separazione (la riconciliazione va annotata sull’atto di matrimonio ai sensi del
Regolamento sullo stato civile
Liquidazione della comunione: i rimborsi
•Nella fase di liquidazione ciascuno dei coniugi può realizzare la propria quota di comunione che
comprende:
–Metà della proprietà e dei diritti già acquistati dalla comunione
–Metà dei beni che ricadono nella comunione di residuo: beni che l’altro coniuge ha realizzato
con la propria attività personale e non ha consumato
–Il coniuge ha diritto al rimborso di quanto l’altro ha illegittimamente prelevato
–Il coniuge ha diritto alla restituzione delle somme prelevate dal proprio patrimonio personale e
impiegate a vantaggio del patrimonio comune:il diritto di restituzione è un diritto di credito nei
confronti dell’altro coniuge e dei suoi eredi
La divisione
•Una volta sciolta la comunione legale diventa comunione ordinaria
•Ciascuno può domandare la divisione, per convertire la sua quota astratta sui beni comuni in diritto
esclusivo
IL FONDO PATRIMONIALE
•Vincolo di destinazione ad uno o più beni ai bisogni della famiglia
•Tali beni vengono cogestiti
•I beni non possono essere esecutati per debiti estranei alla famiglia
•Funzione: assicurare il soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione della
famiglia nucleare
Oggetto del fondo patrimoniale
Tipologia di beni: tassativa
•Beni immobili
•Mobili registrati
•Titoli di credito
Tipologia di diritti:
•Proprietà
•Diritto reale di godimento
Momento genetico del fondo patrimoniale
•Per atto inter vivos:
– volontà dei coniugi
– atto di liberalità di terzi: necessaria l’accettazione
•Per atto mortis causa:
–l’accettazione del lascito testamentario (eredità o legato) costituisce il vincolo come
specificato dal testatore
Pubblicità
•Trascrizione
•Annotamento a margine dell’atto di matrimonio: necessaria per l’opponibilità ai terzi
Gestione del fondo patrimoniale
•Spetta ad entrambi i coniugi ed è congiuntiva, regolata sulle norme della comunione legale
•Quando vi sono figli minori, gli atti di disposizione dei beni del fondo richiedono l’autorizzazione del
tribunale
TRUST
•Segregazione di alcuni beni alle esigenze della famiglia
•Istituto mutuato da altri ordinamenti ma considerato lecito
•Più duttile del fondo patrimoniale, consente una maggiore autonomia negoziale
•Le normative di riferimento sono varie: particolarmente importante per il nostro ordinamento è quella
di San Marino di recente introduzione (marzo 2005)
Art. 2645 ter c.c.; trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o altri enti o persone fisiche.
•Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono
destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica
beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità , a
pubbliche amministrazioni, o a altri enti o persone fisiche, ai sensi dell’art. 1322 II comma c.c.,
possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la
realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita
del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione
del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto all’art. 2915 I
comma solo per debiti contratti per tale scopo’
•Cd
‘ trust all’italiana’