apri documento - Consiglio Grande e Generale

Transcript

apri documento - Consiglio Grande e Generale
LEGGE 16 aprile 1971, n. 17 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 3 maggio 1971).
Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti prevista dalle
Leggi 26 febbraio 1971 n. 8 e 16 aprile 1971 n. 16 concernenti la bonifica sanitaria degli
allevamenti dalla brucellosi e tubercolosi.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta del 16 aprile 1971:
Art. 1
Per ottenere l'indennità di abbattimento di cui all'Art. 21 della Legge sulla "profilassi della
brucellosi bovina" e all'art. 20 della Legge sulla "profilassi della tubercolosi bovina", gli interessati
devono rivolgere domanda al Presidente della Commissione prevista dalle Leggi summenzionate su
appositi moduli in carta libera, messi a disposizione dall'Ufficio Agrario.
L'indennità di abbattimento sarà concessa solo se gli animali infetti saranno stati macellati entro il
periodo di tempo notificato al proprietario o detentore ai sensi, a seconda dei casi, dell'art. 6 della
Legge 26 febbraio 1971 n. 8 o dell'art. 6 della Legge 16 aprile 1971 n. 16.
Art. 2
La misura dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei bovini infetti viene stabilita dalla
Commissione di cui all'art. 1 delle Leggi "sulla profilassi della brucellosi e tubercolosi bovina" sulla
base della tabella allegata alla presente legge.
L'abbattimento degli animali infetti deve essere effettuato presso il Mattatoio Pubblico di San
Marino.
Le spese relative al trasferimento degli animali al Pubblico Macello sono a carico degli interessati.
Art. 3
A comprova che l'abbattimento degli animali è avvenuto deve essere prodotto assieme alla domanda
di indennizzo un apposito attestato redatto a firma del Direttore dell'impianto di macellazione.
In tale attestato, oltre alla data di abbattimento, devono essere riportati i contrassegni di
identificazione applicati agli animali in esecuzione delle Leggi "sulla profilassi della brucellosi e
tubercolosi bovina".
Inoltre, nel predetto attestato deve figurare la categoria di ogni singolo bovino giusta la
classificazione dei bovini da macello adottata dal Pubblico Mattatoio di San Marino.
L'aumento del 20% sull'indennità di abbattimento viene concessa ai proprietari o detentori che al
momento del tatuaggio risultano possessori di una quantità di bestiame bovino non superiore a dieci
capi.
Art. 4
L'indennità prevista per l'abbattimento degli animali infetti non sarà corrisposta nei casi appresso
indicati:
1) morte o abbattimento dell'animale per qualsiasi causa;
2) animale introdotto nell'allevamento senza i requisiti previsti, a seconda dei casi, dall'art. 16 punto
3 della Legge sulla "profilassi della brucellosi bovina" o dall'art. 16 punto 6 della Legge sulla
"Profilassi della tubercoli bovina";
3) animale macellato oltre il termine fissato dall'art. 6 delle Leggi sulla "profilassi della brucellosi e
tubercolosi bovina";
4) mancato rispetto delle norme di legge relative alla profilassi della brucellosi e tubercolosi.
Art. 5
L'indennità, prevista dalle Leggi sulla "profilassi della brucellosi e tubercolosi" per l'abbattimento
degli animali infetti potrà essere pagata soltanto a condizione che siano stati macellati, salvo
premorienza, tutti i soggetti dichiarati infetti e registrati come tali nelle apposite schede di stalla.
Tale indennità viene corrisposta per i bovini abbattuti dopo l'entrata in vigore delle Leggi sulla
"profilassi della brucellosi e tubercolosi bovina".
Art. 6
I fondi necessari per l'attuazione della presente Legge verranno iscritti annualmente sul Bilancio
dello Stato.
Art. 7
Con l'entrata in vigore della presente Legge vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni in
materia.
Art. 8
Le infrazioni alle superiori norme saranno punite a termine di legge.
Data dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 1971-1670 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Luigi Lonfernini - Attilio Montanari
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
E. Della Balda
TABELLA DELL'INDENNITA' PER I BOVINI
INFETTI DA BRUCELLOSI E TUBERCOLOSI
CATEGORIAIscritta al libro Non iscritta al
genealogicolibro genealogico
Vitello:maschio o femmina20.00018.000
maschio-----18.000
Vitellone:femmina40.00036.000
maschio -----18.000
Manzo:femmina55.00049.500
Bue:-----18.000
Vacca:di età non superiore
a 8 anni60.00054.000
di età non superiore
a 8 anni50.00045.000
Toro:20.00018.000
Nel caso di proprietà non superiore a 10 capi bovini, le indennità sopra indicate saranno aumentate
del 20%.