COMUNE DI GORGOGLIONE

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COMUNE DI GORGOGLIONE
COMUNE DI GORGOGLIONE
(Provincia di Matera)
Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N. 13/2014
REG.PUBB. 85 DEL 05/0312014
Visto il risultato degli esami di laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata Sezione Diagnostica di Matera, rapporto di prova n. 1.108 del 28/0212014.
Vista la denuncia del Veterinario Ufficiale dell'ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera di un focolaio di
bovina allevamento del Sig. URGO Giuseppe, Codice Aziendale: ITO05MT002.
BRUCELLOSI
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27/7/1934.
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, n. 320 dell'8/2/54.
Visto il Regolamento sulla Vigilanza Igienica del latte, R.D. n. 932 del 915/1929.
Visto l'art. 2, comma 6, della legge 9/6/1964, n. 615, concernente la Bonifica Sanitaria degli allevamenti dalla
Tubercolosi e dalla Brucellosi.
Visto il D.M. del 4/6/1968 concernente il Piano Nazionale di profilassi della Brucellosi bovina.
Visti i Decreti del P.G.R. 10-12 del 13/01/93 e seguenti.
Visto il D.P.R. 1347 del 08/01/93.
Vista la Legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le Direttive CEE n. 77/391, n. 78/51 e n. 79/110 che stabilisce
norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi.
Visto il D.M. 28 marzo 1989, concernente l'obbligo su tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di
risanamento degli allevamenti bovini dalla Brucellosi.
Vista l'O.M. 28 giugno 1991, concernente l'obbligo su tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di
risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla Brucellosi, e successive modifiche.
Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/58 del 22 dicembre 1986 che istituisce un'azione complementare della
Comunità per l'eradicazione della Brucellosi, della Tubercolosi e della Leucosi dei bovini.
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il Piano Nazionale del Servizio Sanitario Nazionale.
Visto il D.M. del 27 agosto 1994 n. 651, concernente il Piano Nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli
allevamenti bovini.
Visto il D.M. del 12 agosto 1997, n. 429.
Considerato che si deve dare attuazione a quanto disposto dalle norme vigenti sulla bonifica sanitaria dalla Brucellosi.
Acquisita la dichiarazione dell'allevatore relativa alla tipologia dell'allevamento essere ad indirizzo esclusivamente da
carne.
Sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera:
ORDINA
o
Al Sig. URGO Giuseppe, nato a Cirigliano ( MT) il 27.12.1937 ed ivi residente, in loc. Pescora, 13,
1. Divieto di qualsiasi movimento di bovini in entrata e in uscita, salvo autorizzazione sanitaria per l'uscita dei
capi destinati al macello.
• Isolamento, sequestro e marcatura degli animali infetti, e precisamente
elencato: 1T077990013290; pz-127338
n°02 bovini di seguito
1. Sequestro degli animali recettivi, anche se appartenenti a specie diverse, presenti nel focolaio infetto.
2. Distruzione, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954 e successive modifiche, a meno che non siano destinati ad
esami di laboratorio, dei feti e degli invogli fetali, dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita.
3. La macellazione degli animali infetti al più presto e comunque entro 30 giorni dalla notifica ufficiale e, quella
dei capi con sintomi clinici, potenziali eliminatori di brucelle per via genitale non oltre 7 giorni dalla notifica
ufficiale; la macellazione dei capi infetti, deve avvenire sotto vincolo sanitario do impianti della Provincia ove
a sede il focolaio o, nei macelli di un'altra Provincia della stessa Regione previo parere favorevole del Servizio
Veterinario dell'AUSL competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella
Provincia sede del focolaio o per problemi legati alla macellazione delle carni.
4. Durante il trasferimento, gli animali infetti viaggeranno sotto vincolo sanitario e, se necessario, su automezzo
piombato.
S. Gli animali infetti da avviare alla macellazione previa comunicazione al Veterinario Responsabile del macello di
destinazione, saranno scortati dal mod. 4 (rosa) debitamente compilato con l'indicazione dei contrassegni e la
specifica "accertata infezione brucellare", nonché dall'estratto del mod. 2/33.
6. Tutti i visceri, compresi i reni, il sangue, le mammelle, i testicoli, i restanti organi genitali e la testa devono
essere sequestrati e distrutti mediante incenerimento.
7. Limitare la produzione di latte al solo fabbisogno alimentare degli animali.
8.
Il numero degli animali in lattazione deve sempre uguale al numero dei vitelli che si approvvigionano di latte
per alimentarsi, presenti in allevamento.
9.
Gli animali in lattazione in esubero rispetto al numero dei vitelli presenti in allevamento vanno messi in
asciutta, salvo oggettive difficoltà.
10.
Divieto di Raccolta, trasformazione del latte e vendita dello stesso e dei suoi derivati.
11.
Identificazione immediata dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette con idonea marcatura e divieto della
loro utilizzazione per la riproduzione e per gli spostamenti dall'azienda tranne che per il macello.
12.
L'impiego di latte delle bovine infette solo per l'alimentazione dei vitelli dello stesso allevamento e previo
trattamento termico. E' comunque vietato l'utilizzo ditale latte per l'alimentazione umana.
13.
Immediata distruzione, col fuoco o l'interramento, previo trattamento con disinfettanti, di paglia, di fieno, di
strame e quant'altro venuto a contatto con gli animali infetti o con le piacente.
14.
Dopo l'eliminazione dei capi infetti (macellazione), pulizia accurata e disinfezione dei ricoveri, delle
attrezzature e degli utensili, delle aree di carico e degli automezzi utilizzati al trasporto degli animali. Tali
operazioni, devono avvenire sotto il controllo del Veterinario Ufficiale.
15.
Sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, disinfezione e conservazione per
almeno 3 mesi prima dell'uso che, rimane vietato per l'ortocoltura.
16 Gli animali sani dell'allevamento infetto, possono essere trasferiti solo se destinati alla macellazione. Possono
essere trasferiti ad altri allevamenti sani solo quando, tutti i bovini di oltre 12 mesi di età hanno dato esito
negativo per 2 volte consecutive ai controlli sierologici effettuati a distanza di 6 settimane l'uno dall'altro e,
da un terzo accertamento distanziato di 4-8 mesi. Quest'ultimo deve essere eseguito non prima di 30 giorni
dell'eventuale partenza dei capi per un altro allevamento.
17.
Il ripopolamento, trascorsi almeno 6 settimane dall'eliminazione dei capi infetti, può avvenire solo quando
tutti gli bovini di oltre 12 mesi di età, abbiano fornito risultato negativo ad almeno 2 prove sierologiche
ufficiali eseguite a distanza di 6 settimane dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto. I capi da introdurre
devono provenire da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi. Comunque ogni nuova introduzione deve
essere comunicata al Veterinario Ufficiale entro 8 giorni.
18.
Il reimpiego dei pascoli dove hanno soggiornato animali infetti non può avvenire prima di 4 mesi
dall'allontanamento degli stessi.
19.
I controlli periodici riprenderanno non prima di 42 giorni dall'eliminazione dei capi infetti e dopo la disinfezione
dei ricoveri.
20.
Il divieto di monta naturale per le bovine.
21.
I cani presenti nell'allevamento devono essere sottoposti a controllo sierologico, i positivi saranno isolati in
locali idonei e sottoposti alle cure del caso, preferibilmente per un periodo di 3 mesi.
22.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente n.0412014 del 27/01/ 2014.
Il Veterinario Ufficiale, i Tecnici della Prevenzione, gli Agenti della Forza Pubblica, ognuno per la parte di propria
competenza, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla Sede Municipale, lì 05103/2014
OFIGO
uj
Z
.
IL SINDACO
DISPONE
La notifica della presente Ordinanza:
Sig. URGO Giuseppe, nato a Cirigliano ( MT) il 2712,1937 ed ivi residente, in loc. Pescora, 13;
e, per competenza al:
•
Comando di Polizia Municipale di Gorgoglione;
•
Comando Stazione Carabinieri di Gorgoglione;
•
•
Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Stigliano;
•
Direttore U.O. "B" del Servizio Veterinario dell'ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera - Dr.Giuseppe
La ragione;
Direttore U.O. "A" del Servizio Veterinario dell'ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera;
•
Direttore U.O. "C" del Servizio Veterinario dell'ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera - Dr.Filippo Verde;
•
Dr. Francesco Quirino, Dirigente Veterinario dell'ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera do Ufficio Sanitario
- Via Nazionale, 84 - 75018 Stigliano (MT).