L`invalidità civile. - U.G.L.

Transcript

L`invalidità civile. - U.G.L.
L’invalidità civile.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 118/1971, "si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da
minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che
comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di
carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età".
L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.
La definizione di invalido civile implica un concetto generale e non specifico, nel senso che rientrano
nella nozione di invalidità civile tutte le menomazioni di cui una persona può essere portatrice.
La tutela dell’invalido civile trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione,
la quale obbliga lo Stato ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere il diritto al mantenimento ed all' assistenza sociale.
Per ottenere il riconoscimento dello “status” di invalido civile occorre presentare all'azienda sanitaria
locale di appartenenza una domanda su apposito modulo.
Se l'interessato è minorenne o interdetto, la domanda deve essere sottoscritta dal suo rappresentante
legale (genitore o tutore).
Le infermità dovranno essere comprovate da accertamenti clinici e strumentali.
Alla domanda deve essere allegato un certificato del medico curante attestante le patologie di cui si è
affetti.
A seguito della domanda, l'interessato è sottoposto a visita medica presso l'apposita commissione
istituita presso l'azienda sanitaria locale.
La data della visita medica dovrà essere fissata dalla Commissione della ASL entro 3 mesi dalla data di
presentazione della domanda.
La Commissione ASL effettua gli accertamenti sanitari ed esprime il proprio giudizio medico-legale,
stabilendo la percentuale di invalidità.
Al termine della visita medica, viene redatto un verbale che è notificato all'interessato e dal quale
risultano le menomazioni riscontrate e il grado di invalidità riconosciuto.
Una copia del verbale della visita viene altresì trasmessa alla Commissione di verifica del Ministero
dell’Economia e delle Finanze competente per territorio che si pronuncia entro 60 giorni,
confermando o respingendo il giudizio precedente.
Il verbale costituisce documento valido per ottenere i benefici che la legge prevede in favore degli
invalidi.
Una menomazione dà diritto al riconoscimento di una sola forma di invalidità (non può essere
attribuita, ad esempio, l’invalidità civile per una lesione già riconosciuta per l’invalidità di guerra, di
servizio o di lavoro).
Nel caso in cui lo stato di invalidità si aggravasse, per ottenerne il riconoscimento occorre presentare
domanda all'ASL di appartenenza.
A conclusione della procedura di accertamento, l'apposita Commissione medica redigerà un verbale che
evidenzierà soltanto le variazioni intervenute e che sarà trasmesso all'ente preposto alla funzione
concessoria delle pensioni (Regione, Comune o INPS).
L'invalidità civile è espressa in percentuale della riduzione della capacità lavorativa.
La percentuale minima prevista dalla legge è quella di un terzo (33%), necessaria per ottenere il
riconoscimento della qualifica di invalido civile.
Con tale qualifica l'interessato ha diritto alla fornitura gratuita delle protesi in rapporto alle singole
menomazioni.
Per i soggetti con disabilità che versino in stato di disoccupazione, l’iscrizione alle liste speciali presso i
Centri per l’Impiego è non solo un diritto, in quanto consente di godere di una priorità per le
assunzioni, ma è anche un requisito indispensabile per accedere ad alcuni benefici economici.
Le categorie di soggetti per i quali è previsto il predetto beneficio sono:
-
gli invalidi civili con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali che comportino una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45%;
-
i ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi
gli occhi con eventuale correzione;
-
i sordomuti colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
-
gli invalidi del lavoro, accertati dall’INAIL, con percentuale superiore al 33%;
-
gli invalidi di guerra.
In materia di lavoro, va ricordato che per i datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti
vige l’obbligo di assunzione di un certo numero di lavoratori affetti da disabilità.
La legge prevede delle quote di riserva calcolate in proporzione all’organico dell’azienda:
-
1 lavoratore disabile se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti;
-
2 lavoratori disabili se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
-
il 7% se l’azienda occupa più di 50 dipendenti.
Se al disabile viene riconosciuto un grado di invalidità di almeno i due terzi (67%), lo stesso ha diritto
all'esenzione dal ticket per determinate prestazioni sanitarie, nonché all'esenzione dalle tasse scolastiche
e universitarie, a condizione che appartenga a famiglia disagiata.
Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali tali da ridurre permanentemente la capacità
lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo (67%) può richiedere,
per via telematica, all’INPS, l’assegno di invalidità.
2
Il disabile sarà chiamato per sostenere la visita medica al fine di verificare la sussistenza del requisito
sanitario richiesto, ovverosia il 67% almeno di invalidità.
Per avere diritto alle prestazioni colui che è stato riconosciuto invalido deve, altresì, possedere i
seguenti requisiti contributivi:
- aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda;
- essere iscritto all’INPS da almeno 5 anni.
L’assegno di invalidità spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS, salvo
diversa indicazione della Commissione medica.
L’assegno ordinario di invalidità dura 3 anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile,
con domanda da presentare almeno 6 mesi prima la scadenza del triennio.
Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa definitivo.
L’assegno non è reversibile ed il suo importo è calcolato sulla base dei contributi versati.
Qualora risulti di importo molto modesto ed i redditi posseduti non superino determinati limiti,
l’assegno può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale.
L’assegno, maggiorato dall’integrazione ricevuta dall’INPS, non può comunque superare l’importo del
trattamento minimo.
Se viene riconosciuta un’invalidità di almeno il 74% (con conseguente qualifica di “invalido parziale”),
una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto all'assegno di invalidità, erogato per 13 mensilità
(per l’anno 2013 esso è pari a 275,87 euro qualora il reddito annuo personale non sia superiore a
4.738,63 euro).
Nel caso in cui l’invalido si dedichi ad attività lavorativa dipendente o autonoma, l’importo dell’assegno
è soggetto a trattenuta da parte dell’INPS, pari al 25% se il reddito dell’assicurato supera l’importo del
trattamento minimo annuo moltiplicato per 4, ovvero al 50% se supera l’importo del trattamento
minimo annuo moltiplicato per 5.
Gli invalidi parziali titolari di assegno mensile devono trasmettere all'lNPS o al Comune o all'ASL, entro
il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità attestante la permanenza della propria
iscrizione nell'elenco speciale del collocamento al lavoro.
L’invalido al quale venga riconosciuta una percentuale di invalidità pari o superiore al 75% e che abbia
prestato un'attività lavorativa, ha diritto ad una maggiorazione del servizio utile a pensione.
La legge prevede una prestazione differente se l’infermità è così grave da impedire lo svolgimento di
ogni attività lavorativa.
Con l'invalidità civile del 100%, una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto:
- alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità (per l’anno 2013, essa è pari a 275,87 euro mensili
con limite di reddito annuo personale non superiore a 16.127,30 euro);
- all’esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie.
3
I requisiti sanitari e contributivi che il lavoratore, dipendente o autonomo, deve possedere per avere
diritto alla pensione di inabilità, sono i seguenti:
- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, che impedisca lo svolgimento di una
qualunque attività lavorativa;
- aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda;
- essere iscritto all’INPS da almeno 5 anni.
Sul verbale di invalidità, a fronte del riconoscimento dell’invalidità totale, corrisponde la voce “totale e
permanente inabilità lavorativa”.
Detto riconoscimento, al pari del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, non preclude la
possibilità per il disabile di un inserimento lavorativo.
L’accesso al lavoro è regolato dalla Legge n. 68/99, mentre l’accertamento delle condizioni
di
disabilità ai fini del collocamento è effettuata secondo i criteri e le modalità definite dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, titolato “Atti di indirizzo e coordinamento in
materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’articolo 1 comma 4 delle Legge 12
marzo 1999, n. 68”.
Già prima dell’entrata in vigore della Legge n. 68/99, la normativa aveva affrontato il problema
dell’inserimento lavorativo di persone con invalidità totale e con il diritto all’indennità di accompagno.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/1988 richiama un orientamento già espresso in precedenza,
con la Circolare n. 6/13966/A del 28 ottobre 1969, secondo cui “anche i minorati ad altissima
percentuale di invalidità (talora anche del 100%) possono, se oculatamente utilizzati, svolgere, sia pure
eccezionalmente, determinate attività lavorative e quindi possono essere dichiarati collocabili”.
In seguito la Legge n. 508/88, all’art. 1, comma 3, afferma che l’indennità di accompagnamento non è
incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Ad oggi, la materia è regolata dalla succitata Legge n. 68/99 che prevede il collocamento mirato,
attuato attraverso l’azione svolta dai servizi per l’inserimento lavorativo.
Per “collocamento mirato” dei disabili, si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di
inserirle nel posto adatto.
Il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento
obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68" regola l'attività
della commissione operante presso l'azienda U.S.L. e competente ad accertare le condizioni di disabilità
per l'accesso al collocamento delle persone disabili.
L'accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l'inserimento mirato e la
ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile: pertanto, l'attività della commissione
di cui all'articolo 4 della legge 104/92 è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale
per il collocamento lavorativo della persona disabile.
4
Dall'entrata in vigore della legge 68/99 le commissioni per l'accertamento dell'invalidità non possono
più procedere alla valutazione delle capacità lavorative definendo la collocabilità o non collocabilità
della persona disabile in quanto non più competenti.
La valutazione delle capacità lavorative deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 1,
comma 4, della legge 68/99 e perciò deve essere effettuata dalle commissioni per l'accertamento
dell'invalidità integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, come previsto
dall'articolo 4 della legge 104/92.
La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa e con
l’eventuale rendita INAIL per infortunio o malattia professionale.
Nel caso si abbia diritto ad entrambi i benefici, l’inabile può scegliere il più favorevole.
La pensione di inabilità è reversibile.
I titolari di pensione di inabilità hanno anche diritto all’assegno mensile di assistenza personale e
continuativa, se non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante.
Da ricordare che il pagamento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità è di competenza
dell’INPS, che ha la gestione di un apposito fondo.
Su indicazione del beneficiario, il pagamento può avvenire mediante:
- accredito sul conto corrente bancario/postale;
- assegno circolare inviato a domicilio;
- in contanti presso sportelli bancari o uffici postali.
Se l’invalido è anche non autosufficiente (non deambulante o impossibilitato a compiere gli atti
quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore), ha diritto all'indennità di
accompagnamento.
L'indennità di accompagnamento non è vincolata al reddito, è cumulabile con la pensione di inabilità ed
è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Non spetta in caso di ricovero totalmente gratuito in una struttura pubblica.
Gli invalidi titolari di indennità di accompagnamento devono trasmettere, all'lNPS o al Comune o
all'ASL, una dichiarazione attestante l'eventuale ricovero in istituto, precisando altresì l’eventuale totale
gratuità dello stesso.
Per usufruire del diritto alla libera circolazione e sosta, in deroga ai divieti, le persone con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta devono munirsi del contrassegno speciale, valido cinque anni su
tutto il territorio nazionale.
Per ottenerlo occorre presentare al Comune di residenza domanda in carta semplice allegando una
certificazione dell'ufficio medico legale dell'ASL di appartenenza.
Il contrassegno consente la circolazione e la sosta dei veicoli, allo specifico servizio delle persone con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, purché non costituisca grave intralcio al traffico.
5
È consentita la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, la sola
circolazione nei percorsi preferenziali.
Gli autoveicoli degli invalidi non possono però essere rimossi, ma solo contravvenzionati.
Non è necessario il riconoscimento di invalido civile, ma solo la certificazione relativa all'impedimento
fisico del richiedente.
Per gli invalidi civili minorenni o ultrasessantacinquenni, il riconoscimento dell'invalidità civile non si
basa sulla riduzione della capacità lavorativa, ma sulla persistente difficoltà a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro età.
Questi non hanno diritto alla pensione ma possono vedersi assegnata l'indennità di accompagnamento,
se si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o se
abbisognano di una assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’invalido minorenne, al raggiungimento del 18° anno, sarà sottoposto a nuovi accertamenti sanitari per
verificare se si trovi ancora nelle condizioni fisiche previste per ottenere il diritto all'indennità di
accompagnamento.
L’ omissione potrebbe comportare la sospensione della provvidenza in godimento.
Articolo redatto a cura dell’Avv. Luca Rufino
6