Applicazione dell`aliquota IVA
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Applicazione dell`aliquota IVA
Applicazione dell’aliquota IVA nel caso di fornitura di gas per uso promiscuo nel periodo in cui non si utilizza il riscaldamento PREMESSA A seguito di una evoluzione normativa in materia fiscale sull’applicazione dell’IVA sulle fornitura di gas con la legge 16/2002 è stata ulteriormente disposta la proroga ai fini fiscali delle vecchie Tariffe “T1” e “T2” fino alla revisione organica del sistema di tassazione del gas metano. Riguardo propriamente agli aspetti fiscali, va rilevato che l'aliquota agevolata del 10 %, nella vigenza della proroga ai fini fiscali del sistema tariffario, si applica in base a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, alle sole forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla vecchia tariffa “T1”. L’Amministrazione Finanziaria, in passato, con diverse risoluzioni di cui la più recente è la n. 97/E del 29 aprile 2003, ha comunque precisato che, nel caso di impianti ad uso promiscuo ove non sia possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta deve essere applicata con l'aliquota ordinaria del 20 % sull'intera fornitura. La circostanza per cui una tale conclusione sarebbe ingiusta in quanto non terrebbe conto dei periodi estivi in cui non vi è utilizzo di riscaldamento, secondo le citate Risoluzioni del Ministero delle Finanze sarebbe irrilevante dato che, se è vero che la Legge n. 412 del 1993 stabilisce i periodi annuali di esercizio degli impianti di riscaldamento distinti per aree geografiche, è anche vero però che tale norma può comunque essere derogata dai sindaci, con ordinanza, in caso di particolari situazioni climatiche, o dai singoli utenti che dispongono di impianti autonomi di riscaldamento. In ogni caso, la richiesta di distinte modalità di lettura dei contatori, ove per ipotesi tecnicamente possibile, dovrebbe nel caso essere rivolta dai consumatori incisi dal tributo direttamente alle aziende somministratrici del servizio. Né è percorribile, sempre in base a quanto riferito dalla citata Agenzia fiscale, la possibilità di applicare alle forniture di gas metano per uso promiscuo l'aliquota IVA in misura ridotta su di una quota determinata in via presuntiva mediante stime in ordine al tipo di utilizzo del gas, ovvero sulla base del periodo temporale di effettivo utilizzo degli impianti di riscaldamento, mancando in tal senso una espressa previsione nell'ambito della vigente disciplina IVA. Questo regime di imposta, come già precisato, continuerà ad operare sino a quando non si procederà ad una revisione organica del sistema di tassazione del gas metano che, proprio sulla scorta delle questioni più volte evidenziate dalle associazioni dei consumatori e dai parlamentari, il Governo attuerà ai sensi della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale. Le ultime sentenze dell’aprile 2006 del giudice di pace di Ascoli Piceno hanno riconosciuto che “è dovuta nella misura agevolata del 10 per cento l'Iva sul consumo di gas metano per riscaldamento, cottura cibi e produzione di acqua calda nel periodo in cui è preclusa l’accensione del riscaldamento” (ma alla stessa conclusione erano giunti anche il giudice di Pace di Lanciano, di Massa, di Calvello, di Bella, di Ancona, di Lamezia Terme). Tale sentenza ha quindi ordinato il rimborso della percentuale del tributo applicata sulle fatture, statuendo l'applicazione dell'aliquota del 10 % sui consumi del metano anche per l'uso promiscuo, relativamente al periodo in cui il riscaldamento non è attivato dalla famiglia, nel rispetto delle direttive emanate dalle Regioni ovvero dai Comuni. Forse il giudice di Pace di Ascoli, disinteressandosi delle sentenze dei gradi superiori ha deciso senza tener conto della giurisprudenza consolidata. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19978/2005, sembrava infatti aver posto la parola fine sulla questione in discussione, la stessa ha in particolare accolto un ricorso contro otto sentenze del Giudice di Pace di Bella (PZ), con le quali si condannava l’Azienda erogatrice di gas alla restituzione dell'Iva “in eccesso” pagata dai clienti con contratto di fornitura gas “per uso promiscuo”. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il Giudice di Pace ha violato la normativa comunitaria laddove ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, bisognava far riferimento all'uso in concreto del gas (tenendo conto del divieto di accendere il riscaldamento nei mesi estivi) e non al tipo di contratto, come prescrive la normativa fiscale in materia. Pertanto, la Suprema Corte ha confermato che la società fornitrice di gas aveva correttamente applicato l'aliquota del 20%. L’unica modalità consentita per applicare la differenziazione di aliquota per i due diversi usi del gas metano (rispettivamente per il riscaldamento domestico, per cui è prevista l’aliquota del 20% e per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda, per cui è invece prevista l’aliquota del 10%) sarebbe dunque solo quella della esatta e distinta misurazione delle quantità di combustibile utilizzato per l’uno e l’altro scopo. Questo però è possibile esclusivamente attraverso l’installazione di due contatori, di due caldaie e di due impianti distinti e comporta conseguentemente l’accensione di due utenze e il relativo pagamento di due canoni. In caso contrario, secondo il disposto della Corte Suprema, le aziende di settore sono tenute ad applicare un’aliquota Iva del 20% a tutti i contratti “di uso promiscuo” (anche nel periodo estivo, quando, per esempio, l'uso dei termosifoni è vietato). Il giudice di legittimità nel decidere in tal senso si è dunque appellato alle conseguenze, in termini di incompatibilità comunitaria, che una decisione di senso opposto avrebbe comportato. Ma, a ben vedere, il diritto comunitario, nella sua più recente evoluzione di protezione dei diritti del consumatore, impone un approccio più approfondito in relazione alla giustizia e legittimità di disposizioni contrattuali che impongono trattamenti e prestazioni non rispondenti ai principi di buona fede ed equità. Già diverse associazioni di categoria a tutela dei consumatori tra le quali l'Adiconsum ed Assoutenti, è da sempre favorevole ad un'IVA al 10% per i mesi estivi testualmente considera “i ricorsi al Giudice di Pace inutili perchè l'attuale normativa è molto chiara in propositi: in Italia l'IVA sul gas è al 20%, quindi proporre ricorsi ai consumatori significa solamente illuderli: l'unico modo per poter pagarla al 10% è quello di proporre (come già fatto) una proposta di modifica rivolta al Dipartimento delle Politiche Fiscali, soggetto preposto a recepire e suggerire eventuali modifiche alle regole fiscali attuali. Da quanto sopra riportato riteniamo che la nostra società applicando l'IVA relativamente al tipo di contratto stipulato abbia rispettato le vigenti norme tributarie che regolano il settore.