Applicazione dell`aliquota IVA

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Applicazione dell`aliquota IVA
Applicazione dell’aliquota IVA nel caso di fornitura di gas per uso
promiscuo nel periodo in cui non si utilizza il riscaldamento
PREMESSA
A seguito di una evoluzione normativa in materia fiscale sull’applicazione dell’IVA sulle fornitura
di gas con la legge 16/2002 è stata ulteriormente disposta la proroga ai fini fiscali delle vecchie
Tariffe “T1” e “T2” fino alla revisione organica del sistema di tassazione del gas metano. Riguardo
propriamente agli aspetti fiscali, va rilevato che l'aliquota agevolata del 10 %, nella vigenza della
proroga ai fini fiscali del sistema tariffario, si applica in base a quanto stabilito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/72, alle sole forniture di gas metano usato come combustibile
per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla vecchia tariffa “T1”.
L’Amministrazione Finanziaria, in passato, con diverse risoluzioni di cui la più recente è la n. 97/E
del 29 aprile 2003, ha comunque precisato che, nel caso di impianti ad uso promiscuo ove non sia
possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti
contatori, l'imposta deve essere applicata con l'aliquota ordinaria del 20 % sull'intera fornitura.
La circostanza per cui una tale conclusione sarebbe ingiusta in quanto non terrebbe conto dei
periodi estivi in cui non vi è utilizzo di riscaldamento, secondo le citate Risoluzioni del Ministero
delle Finanze sarebbe irrilevante dato che, se è vero che la Legge n. 412 del 1993 stabilisce i periodi
annuali di esercizio degli impianti di riscaldamento distinti per aree geografiche, è anche vero però
che tale norma può comunque essere derogata dai sindaci, con ordinanza, in caso di particolari
situazioni climatiche, o dai singoli utenti che dispongono di impianti autonomi di riscaldamento.
In ogni caso, la richiesta di distinte modalità di lettura dei contatori, ove per ipotesi tecnicamente
possibile, dovrebbe nel caso essere rivolta dai consumatori incisi dal tributo direttamente alle
aziende somministratrici del servizio. Né è percorribile, sempre in base a quanto riferito dalla citata
Agenzia fiscale, la possibilità di applicare alle forniture di gas metano per uso promiscuo l'aliquota
IVA in misura ridotta su di una quota determinata in via presuntiva mediante stime in ordine al tipo
di utilizzo del gas, ovvero sulla base del periodo temporale di effettivo utilizzo degli impianti di
riscaldamento, mancando in tal senso una espressa previsione nell'ambito della vigente disciplina
IVA. Questo regime di imposta, come già precisato, continuerà ad operare sino a quando non si
procederà ad una revisione organica del sistema di tassazione del gas metano che, proprio sulla
scorta delle questioni più volte evidenziate dalle associazioni dei consumatori e dai parlamentari, il
Governo attuerà ai sensi della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale.
Le ultime sentenze dell’aprile 2006 del giudice di pace di Ascoli Piceno hanno riconosciuto che “è
dovuta nella misura agevolata del 10 per cento l'Iva sul consumo di gas metano per riscaldamento,
cottura cibi e produzione di acqua calda nel periodo in cui è preclusa l’accensione del
riscaldamento” (ma alla stessa conclusione erano giunti anche il giudice di Pace di Lanciano, di
Massa, di Calvello, di Bella, di Ancona, di Lamezia Terme).
Tale sentenza ha quindi ordinato il rimborso della percentuale del tributo applicata sulle fatture,
statuendo l'applicazione dell'aliquota del 10 % sui consumi del metano anche per l'uso promiscuo,
relativamente al periodo in cui il riscaldamento non è attivato dalla famiglia, nel rispetto delle
direttive emanate dalle Regioni ovvero dai Comuni. Forse il giudice di Pace di Ascoli,
disinteressandosi delle sentenze dei gradi superiori ha deciso senza tener conto della giurisprudenza
consolidata. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19978/2005, sembrava infatti aver posto la
parola fine sulla questione in discussione, la stessa ha in particolare accolto un ricorso contro otto
sentenze del Giudice di Pace di Bella (PZ), con le quali si condannava l’Azienda erogatrice di gas
alla restituzione dell'Iva “in eccesso” pagata dai clienti con contratto di fornitura gas “per uso
promiscuo”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il Giudice di Pace ha violato la normativa
comunitaria laddove ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%,
bisognava far riferimento all'uso in concreto del gas (tenendo conto del divieto di accendere il
riscaldamento nei mesi estivi) e non al tipo di contratto, come prescrive la normativa fiscale in
materia. Pertanto, la Suprema Corte ha confermato che la società fornitrice di gas aveva
correttamente applicato l'aliquota del 20%. L’unica modalità consentita per applicare la
differenziazione di aliquota per i due diversi usi del gas metano (rispettivamente per il
riscaldamento domestico, per cui è prevista l’aliquota del 20% e per la cottura dei cibi e la
produzione di acqua calda, per cui è invece prevista l’aliquota del 10%) sarebbe dunque solo quella
della esatta e distinta misurazione delle quantità di combustibile utilizzato per l’uno e l’altro scopo.
Questo però è possibile esclusivamente attraverso l’installazione di due contatori, di due caldaie e di
due impianti distinti e comporta conseguentemente l’accensione di due utenze e il relativo
pagamento di due canoni.
In caso contrario, secondo il disposto della Corte Suprema, le aziende di settore sono tenute ad
applicare un’aliquota Iva del 20% a tutti i contratti “di uso promiscuo” (anche nel periodo estivo,
quando, per esempio, l'uso dei termosifoni è vietato).
Il giudice di legittimità nel decidere in tal senso si è dunque appellato alle conseguenze, in termini
di incompatibilità comunitaria, che una decisione di senso opposto avrebbe comportato.
Ma, a ben vedere, il diritto comunitario, nella sua più recente evoluzione di protezione dei diritti del
consumatore, impone un approccio più approfondito in relazione alla giustizia e legittimità di
disposizioni contrattuali che impongono trattamenti e prestazioni non rispondenti ai principi di
buona fede ed equità.
Già diverse associazioni di categoria a tutela dei consumatori tra le quali l'Adiconsum ed Assoutenti,
è da sempre favorevole ad un'IVA al 10% per i mesi estivi testualmente considera “i ricorsi al
Giudice di Pace inutili perchè l'attuale normativa è molto chiara in propositi: in Italia l'IVA sul gas è
al 20%, quindi proporre ricorsi ai consumatori significa solamente illuderli: l'unico modo per poter
pagarla al 10% è quello di proporre (come già fatto) una proposta di modifica rivolta al
Dipartimento delle Politiche Fiscali, soggetto preposto a recepire e suggerire eventuali modifiche
alle regole fiscali attuali.
Da quanto sopra riportato riteniamo che la nostra società applicando l'IVA relativamente al tipo di
contratto stipulato abbia rispettato le vigenti norme tributarie che regolano il settore.