crediti di firma (pdf 0.1 mb)

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Foglio
N. 6.05.0
informativo
Codice
Prodotto
Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia
bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in
materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca
d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio
2015.
Data aggiornamento 19/10/2015
CREDITI DI FIRMA
BANCA POPOLARE DI MANTOVA
Società per Azioni
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Martiri di Belfiore, 7
46100 Mantova
Telefono: 800.100.203 FAX 02 - 77004377
Sito Internet: www.popmantova.it
Capitale sociale e riserve” al 31/12/2010
€ 41.497.437 interamente versato
Iscr.
Reg.
Imprese
Mantova
n.
00103200762
Cod. Fisc. 00103200762 Part
Iva
01906000201
n.
iscr.
Albo
delle
Banche:1462.10
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi
Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca
Popolare di Milano
Iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari n.
5584
La Società è soggetta all'attività di
direzione e coordinamento della Banca
Popolare di Milano.
Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :
Nome/Ragione Sociale :
Cognome :
Telefono :
Iscrizione ad Albi o Elenchi :
E-Mail :
Sede :
Qualifica :
CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA
Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un’obbligazione di un terzo. In particolare:
se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa
concede un credito di accettazione;
se la banca garantisce l’obbligazione del cliente, essa apre:
- un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale,
- oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma.
Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o
garantita per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.
Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore
di un terzo nell’interesse di un proprio cliente.
Principali rischi (generici e specifici)
il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla
restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
FIDEJUSSIONI ITALIA
Spese fisse per emissione / rinnovo (annuali)
più eventuali spese telex/swift - spese notarili per autentica
firma sostenute a fronte dell' operazione
Spese fisse per proroga
Commissioni per durata:
- minimo
- inferiore a 1 anno con garanzia reale
- minimo
- superiore a 1 anno con garanzia reale
- minimo
- inferiore a 1 anno senza garanzia reale
- minimo
- superiore a 1 anno senza garanzia reale
Spese estinzione / escussione
FIDEJUSSIONI ESTERO
Spese fisse per emissione / rinnovo (annuali)
più eventuali spese telex/swift - spese notarili per autentica
firma sostenute a fronte dell' operazione
Spese fisse per proroga
Commissioni di durata :
- minimo
- entro 1 anno
- minimo
- oltre 1 anno
Spese estinzione / escussione
55,00 euro
55,00 euro
80,00 euro
3,50% annuo
80,00 euro
4,00% annuo
100,00 euro
4,50% annuo
100,00 euro
5,00% annuo
25,00 euro
55,00 euro
55,00 euro
80,00 euro
3,50% annuo
80,00 euro
4,00% annuo
25,00 euro
ALTRE SPESE
Spese swift
10,32 euro
Spese e commissioni di intervento
15,00 euro
Spese notaio
25,00 euro
Per le controgaranzie su banche estere le spese/commissioni reclamate da Corrispondenti sono
integralmente a carico del Cliente
Per le Notifiche Estere oltre alla spesa swift eventuali spese//commissioni reclamate da Corrispondenti sono
integralmente a carico del Cliente
Spese di invio e produzione documento di Sintesi
1,35 euro
Spese di invio e produzione documento di Sintesi online
0 euro
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Recesso in caso di Offerta Fuori Sede
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla
conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il
diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:
il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche
previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
RECESSO E RECLAMI
Diritto del Recesso
Il credito di firma scadrà unicamente previa richiesta di recesso tramite lettera raccomandata, indirizzata alla Banca, in
seguito a:
adempimento dell’obbligazione assunta nei confronti del terzo, da parte del cliente debitore;
restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto al terzo creditore, a fronte dell’insolvenza del debitore.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Immediati, purché la Banca sia stata liberata dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate oppure, ove ciò non sia
possibile, a costituire presso la Banca un deposito cauzionale in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello
delle citate obbligazioni, in ogni caso idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate
dalla banca medesima in via di regresso.
PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
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ll Cliente può presentare un reclamo all'intermediario per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio
Reclami BPM – Piazza F. Meda 4 20121 Milano), o via fax al seguente numero: 02 7700 2799. E' inoltre
possibile inviare comunicazioni per via
telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica a
[email protected] o indirizzando un messaggio di PEC a [email protected] . La
Banca deve rispondere entro 30 giorni .
Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non habbia ricevuto risposta al reclamo, il cliente può rivolgersi all'
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi
direttamente alla Banca.
Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs.
28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con
la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it); Resta impregiudicata la facoltà
del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziria.
Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed
applicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente,ove previsto dalla legge, a rivolgersi ad
uno degli organismi richiamati ai precedenti punti 2 e 3 oppure ad altro organismo di mediazione purchè
iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs.
28/2010. L'esperimento preventivo di una delle procedure di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituisce
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra
descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla
Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it
ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare
la procedura di mediazione di cui ai precedenti punti.
LEGENDA
Avallo
Escussione
Fideiussione
Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il
quale è stata data.
Richiesta esercita dal creditore nei confronti del debitore per soddisfare il credito vantato
dal primo. Nel caso di credito di firma, ad esempio, è la richiesta del creditore, nei
confronti della banca, ad adempiere all’obbligazione assunta o garantita per conto del
cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.
Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il
suo patrimonio), garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.