crediti di firma (pdf 0.1 mb)
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Foglio N. 6.05.0 informativo Codice Prodotto Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio 2015. Data aggiornamento 19/10/2015 CREDITI DI FIRMA BANCA POPOLARE DI MANTOVA Società per Azioni Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Martiri di Belfiore, 7 46100 Mantova Telefono: 800.100.203 FAX 02 - 77004377 Sito Internet: www.popmantova.it Capitale sociale e riserve” al 31/12/2010 € 41.497.437 interamente versato Iscr. Reg. Imprese Mantova n. 00103200762 Cod. Fisc. 00103200762 Part Iva 01906000201 n. iscr. Albo delle Banche:1462.10 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano Iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari n. 5584 La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano. Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco : Nome/Ragione Sociale : Cognome : Telefono : Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail : Sede : Qualifica : CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un’obbligazione di un terzo. In particolare: se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l’obbligazione del cliente, essa apre: - un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, - oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell’interesse di un proprio cliente. Principali rischi (generici e specifici) il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione. PAG. 2 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FIDEJUSSIONI ITALIA Spese fisse per emissione / rinnovo (annuali) più eventuali spese telex/swift - spese notarili per autentica firma sostenute a fronte dell' operazione Spese fisse per proroga Commissioni per durata: - minimo - inferiore a 1 anno con garanzia reale - minimo - superiore a 1 anno con garanzia reale - minimo - inferiore a 1 anno senza garanzia reale - minimo - superiore a 1 anno senza garanzia reale Spese estinzione / escussione FIDEJUSSIONI ESTERO Spese fisse per emissione / rinnovo (annuali) più eventuali spese telex/swift - spese notarili per autentica firma sostenute a fronte dell' operazione Spese fisse per proroga Commissioni di durata : - minimo - entro 1 anno - minimo - oltre 1 anno Spese estinzione / escussione 55,00 euro 55,00 euro 80,00 euro 3,50% annuo 80,00 euro 4,00% annuo 100,00 euro 4,50% annuo 100,00 euro 5,00% annuo 25,00 euro 55,00 euro 55,00 euro 80,00 euro 3,50% annuo 80,00 euro 4,00% annuo 25,00 euro ALTRE SPESE Spese swift 10,32 euro Spese e commissioni di intervento 15,00 euro Spese notaio 25,00 euro Per le controgaranzie su banche estere le spese/commissioni reclamate da Corrispondenti sono integralmente a carico del Cliente Per le Notifiche Estere oltre alla spesa swift eventuali spese//commissioni reclamate da Corrispondenti sono integralmente a carico del Cliente Spese di invio e produzione documento di Sintesi 1,35 euro Spese di invio e produzione documento di Sintesi online 0 euro pag. 3 Recesso in caso di Offerta Fuori Sede Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge: il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi; restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati. RECESSO E RECLAMI Diritto del Recesso Il credito di firma scadrà unicamente previa richiesta di recesso tramite lettera raccomandata, indirizzata alla Banca, in seguito a: adempimento dell’obbligazione assunta nei confronti del terzo, da parte del cliente debitore; restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto al terzo creditore, a fronte dell’insolvenza del debitore. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Immediati, purché la Banca sia stata liberata dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate oppure, ove ciò non sia possibile, a costituire presso la Banca un deposito cauzionale in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello delle citate obbligazioni, in ogni caso idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate dalla banca medesima in via di regresso. PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO 1. 2. 3. 4. 5. 6. ll Cliente può presentare un reclamo all'intermediario per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM – Piazza F. Meda 4 20121 Milano), o via fax al seguente numero: 02 7700 2799. E' inoltre possibile inviare comunicazioni per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica a [email protected] o indirizzando un messaggio di PEC a [email protected] . La Banca deve rispondere entro 30 giorni . Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non habbia ricevuto risposta al reclamo, il cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it); Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziria. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente,ove previsto dalla legge, a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati ai precedenti punti 2 e 3 oppure ad altro organismo di mediazione purchè iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs. 28/2010. L'esperimento preventivo di una delle procedure di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti punti. LEGENDA Avallo Escussione Fideiussione Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data. Richiesta esercita dal creditore nei confronti del debitore per soddisfare il credito vantato dal primo. Nel caso di credito di firma, ad esempio, è la richiesta del creditore, nei confronti della banca, ad adempiere all’obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.