1 RGN 04/16 (Proc. PA 27/16) IL TRIBUNALE FEDERALE

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1 RGN 04/16 (Proc. PA 27/16) IL TRIBUNALE FEDERALE
R.G. N. 04/16
(Proc. P.A. 27/16)
IL TRIBUNALE FEDERALE
Riunitosi il giorno 28 luglio 2016 in Roma, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri
così composto:
Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente
Avv. Paolo Clarizia - Componente
Avv. Giuseppe V. Marino - Componente Relatore
per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Luca Barelli (Tessera FISE n.
21290/B).
Premesso che
- con atto di incolpazione del 16 marzo 2016 il signor Luca Barelli veniva deferito dalla Procura
Federale per la violazione dell’art. 2 lett.b) del Regolamento di Giustizia FISE, del Regolamento
Anti-Doping degli Equini (d’ora in poi per brevità EAD) e del Regolamento sul Controllo
Medicazione degli Equini (ECM) perché in data 30 agosto 2015 il cavallo Hijastro de Muze, di cui
l’incolpato era Soggetto Responsabile, risultava positivo alla sostanza Boldenone (sostanza
BANNED FEI 2015 Equine Prohibited Substances List), in occasione del concorso A5*, cat. C130Busto Arsizio (VA);
- visto l’art. 47, c.1, del Regolamento di Giustizia FISE il Presidente del Tribunale fissava l’udienza
di discussione per il giorno 12 aprile 2016, disponendo la comunicazione all’incolpato ed alla
Procura Federale;
- l’incolpato, per il tramite del suo procuratore avv. Vincenzo Giardino, depositava memoria
difensiva del 05 aprile 2016, nella quale chiedeva l’assoluzione per la nullità, insufficienza ed
incompletezza delle controanalisi perché eseguite in violazione degli standard minimi stabiliti dalle
Linee Guida di riferimento e perché valutate sull’erroneo presupposto che il cavallo Hijastro de
Muze fosse un castrone e non un maschio intero;
- all’udienza di discussione del 12 aprile 2016, in cui comparivano il Sostituto Procuratore Federale,
avv. Angelo Martucci, e l’incolpato unitamente all’avv. Vincenzo Giardino, il Tribunale, su
richiesta della Procura Federale, invitava la Commissione Veterinaria a verificare se il cavallo fosse
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un maschio intero o castrone. Tale accertamento però non poteva essere eseguito a causa della
mancata indicazione del luogo di scuderizzazione del cavallo precitato da parte del sig. Barelli;
- all’udienza del 04 maggio 2016, il Tribunale, questa volta su richiesta dell'avv. Giardino,
disponeva la rinnovazione della perizia medico veterinaria per accertare le condizioni dell’apparato
riproduttivo del cavallo, con sospensione ex art. 56, comma 5, lettere b) e c) del Regolamento di
Giustizia FISE, fissando il termine del 30 giugno 2016 per il deposito dell’elaborato veterinario e
assegnando alle parti ulteriori 10 giorni per il deposito di eventuali note;
- successivamente al rituale deposito della perizia ed in assenza di controdeduzioni delle parti, il
Tribunale fissava l’udienza del 28 luglio 2016 per la precisazione delle conclusioni;
- a tale udienza il Procuratore Federale concludeva chiedendo l’applicazione della sanzione della
sospensione dall’attività agonistica per 4 anni e l’ammenda di € 20.000,00. La Difesa dell’incolpato
chiedeva il riconoscimento del comportamento collaborativo dell’assistito e l’applicazione della
relativa attenuante con sanzione della sospensione dall’attività agonistica per 1 anno e 5.000,00
euro di ammenda.
Rilevato che
- Il presente procedimento è disciplinato dal vecchio Regolamento di Giustizia FISE;
- per l’art. 2 lett.b) del Regolamento di Giustizia FISE costituisce illecito sportivo la
somministrazione delle sostanze elencate nella lista EAD;
- ai sensi dell’art 2.1.1 del Regolamento EAD il Soggetto Responsabile è perseguibile per ogni
Sostanza Bandita riscontrata nei campioni prelevati sul proprio cavallo;
- ex art. 3.2.2 del Regolamento EAD “Qualora il soggetto Responsabile che abbia contestato le
procedure adottate dal laboratorio incaricato non riesca all’esito del giudizio di accertamento a
dimostrare le proprie doglianze sarà tenuto al pagamento anche delle spese sostenute dalla
Federazione per l’accertamento analitico del Campione A”;
- la sostanza Boldenone è inserita nella Lista di cui all’art. 4 del Regolamento EAD , fra le sostanze
BANNED FEI 2015 Equine Prohibited Substances List;
- l’art. 8 del Regolamento EAD prevede “l’annullamento di tutti i risultati, che il binomio ha
ottenuto” con conseguente ritiro di tutte le medaglie i punti o i premi conquistati nella gara in cui è
stata accertata la violazione;
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- la prima violazione, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento EAD, comporta
l’applicazione di una sanzione minima edittale di due anni di Sospensione oltre all’ammenda non
inferiore ad € 10.000,00;
- ai sensi dell’art. 21, comma 3, del Regolamento di Giustizia FISE le parti processuali devono
cooperare “per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare
svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale”;
- l’art. 8, lettera d) del Regolamento di Giustizia FISE prevede quale circostanza aggravante l’aver
tenuto un comportamento non collaborativo.
Tenuto conto che
- il procedimento è stato caratterizzato da una complessa attività probatoria necessaria in virtù delle
difese sostenute dall’incolpato. Infatti il sig. Barelli ha contestato l’assunto che il cavallo Hijastro de
Muzze fosse un castrone, evidenziando l’erroneità della scheda identificativa del cavallo allegata
all’atto d’incolpazione. L’accertamento dell’apparato riproduttivo del cavallo risultava quindi
essenziale per comprendere se le analisi effettuate sui campioni A e B fossero da considerare
corrette, ciò perché la quantità di sostanza dopante rilevata sul cavallo Hijastro de Muze può essere
considerata normale nei cavalli interi ma non per quelli castrati, in cui invece evidenzierebbe
un’ipotesi di doping. Conseguentemente, stabilire lo stato dell’apparato genitale del cavallo era
condizione necessaria per valutare la correttezza dei risultati delle analisi del 30 agosto 2015 svolte
in occasione del concorso A5*, cat. C130- Busto Arsizio (VA);
- la perizia del 19 maggio 2016 evidenziava l’infondatezza delle contestazioni mosse dall’incolpato;
più precisamente, veniva accertato che il cavallo Hijastro de Muze è un castrone, e ciò seguendo un
iter procedurale scevro da vizi, supportato da letteratura scientifica e non contestato dalle parti che
non hanno ritenuto necessario, nel termine fissato dal Tribunale, presentare controdeduzioni
all’elaborato peritale. Tale ultimo aspetto permette al Tribunale di aderire sic et sipmliciter alle
risultanze della consulenza tecnica d'ufficio senza obbligo di motivazione; infatti secondo la
Suprema Corte “... il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata
motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in
modo specifico dalle parti, ....”(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19.06.2015, Rv. 635773).
- ulteriore elemento che sconfessa la difesa dell’incolpato viene fornito dai risultati dei prelievi dei
campioni di sangue ed urina effettuati in occasione della precitata perizia. Risultati che, oltre ad
essere incompatibili con la condizione di cavallo intero, sono evidentemente difformi rispetto a
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quanto accertato in data 30 agosto 2015, in occasione del controllo antidoping. Ciò a riprova che la
situazione constatata in occasione del concorso A5*, cat. C130- Busto Arsizio era stata
correttamente valutata dalla Procura Federale; infatti, se il cavallo fosse stato intero o criptorchide, i
risultati delle ultime analisi avrebbero dovuto orientativamente confermare quelli del prelievo
eseguito in data 30 agosto 2015 e attestare, quindi, la presenza di Boldenone secondo livelli ben
differenti rispetto a quelli riscontrati;
- l’accertamento dell’apparato riproduttivo del cavallo permette, quindi, di ritenere validi i risultati
delle analisi effettuate sui campioni A e B che evidenziano la positività del cavallo alla sostanza
Boldenone;
- l’atteggiamento tenuto dall’incolpato, alla luce delle difese prospettate che sono state totalmente
sconfessate nel corso del procedimento, ha comportato un notevole allungamento dei tempi di
esecuzione del procedimento, in deroga ai principi di una corretta e fondata difesa e, soprattutto,
all’esigenza di celerità del processo sportivo.
L’importanza del principio della ragionevole durata del procedimento in ambito sportivo, quasi
sconosciuta nei processi civili, è sancita espressamente nell’art. 21, comma 3, del Regolamento di
Giustizia FISE e scandita negli artt. 56 e 65 che fissano brevissimi termini sia per l’esecuzione delle
indagini che per lo svolgimento del processo.
Ciò comporta che le garanzie derivanti dal diritto di difesa, che nel caso de quo sono lungi
dall’essere violate, non possono e non devono essere utilizzate per scopi esclusivamente dilatori a
discapito dell’esigenza di celerità. Il garantire a ciascuna delle parti la possibilità di utilizzare tutti
gli strumenti previsti dall’ordinamento per far valere gli elementi ad esse favorevoli, non vuol dire
tollerare comportamenti che ritardano il regolare svolgimento del processo e tesi che risultano
totalmente in antitesi con i fatti successivamente provati in giudizio con rigore scientifico;
- la mancata indicazione del luogo di scuderizzazione del cavallo Hijastro de Muze è circostanza
che rientra nella fattispecie prevista dall’art. 8 lettera d), visto che il mancato comportamento
collaborativo dell’incolpato ha comportato l’impossibilità di eseguire la perizia disposta il 12 aprile
2016;
- nel concorso A5*, cat. C130- Busto Arsizio (VA) il binomio Barelli/ Hijastro de Muze riportava
un undicesimo ed un sesto posto in classifica nelle categorie C 130 disputate il 29 ed il 30 agosto
2015;
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- il Dipartimento Veterinario e Tutela del Cavallo specificava e quantificava in € 3.179,99 le spese
sostenute per la redazione della perizia. Spese che, vista la natura dell’incarico e delle indagini
espletate, nonché la completezza ed il pregio della prestazione fornita, sono da considerasi corrette
ad eccezione delle spese di pedaggio (€ 77,00) e dei tre pasti (€ 36,80) per cui manca la
documentazione a conferma. Conseguentemente si reputa corretto ridurre tale nota spese ad €
3.066,19;
- le spese sostenute dalla Federazione per l’accertamento analitico del Campione A vengono invece
liquidate in € 982,10, comprensiva di I.V.A., come da fattura del laboratorio di analisi LGC.
P.Q.M.
il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l’art. 2 lett. b), l’art. 8, lettera d) e l’art. 21,
comma 3, del Regolamento di Giustizia FISE nonché l’art. 2.1., l’art. 3.2.2, l’art. 4, l’art. 8 e l’art. 9
del Regolamento EAD;
applica
al signor Barelli, in epigrafe generalizzato, la sanzione di anni 4 (quattro) di sospensione da ogni
attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale, l’ammenda di € 20.000,00
(ventimila/00) e l’annullamento di tutti i risultati ottenuti il 29 e 30 agosto 2015 in occasione del
Concorso A5*, cat C130- Busto Arsizio (VA), con conseguente ritiro di tutte le medaglie, i punti o i
premi vinti in gara con il cavallo Hijastro de Muze.
Pone inoltre a carico dell’incolpato le spese della perizia del 19 maggio 2016 (€ 3.066,19) e quelle
sostenute per l’accertamento analitico del Campione A (€ 982,10) per un totale di € 4.048,29
(quattromilaquarantotto/29).
Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione
all’Ufficio del Procuratore Federale ed all’incolpato, curandone la pubblicazione sul sito
istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata
ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all’articolo 13 del
Regolamento di Giustizia Sportiva.
Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione Italiana Sport Equestri, il giorno 28 luglio
2016.
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PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara
CONSIGLIERE: F.to Avv. Paolo Clarizia
RELATORE: F.to Avv. Giuseppe V. Marino
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