fiscale marzo - Associazione Commercianti Albesi

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fiscale marzo - Associazione Commercianti Albesi
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postale – 70% MP-NO/CUNEO – Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Stampa: Tipografia-Litografia “l’artigiana”, Corso Bra 20/b - 12051 Alba
MONDOdelLAVORO
ottobre 2016
lavoro aCCeSSorio (voUCHer)
importanti novità dal Dlgs 185/2016
Sommario
LAVORO ACCESSORIO
(VOUCHER) - ImpORtAntI
nOVItà dAL dLgS 185/2016
31/12/2016: tERmInE
AgEVOLAZIOnI mOBILItà
pag. 1
pag. 3
nASpI - L’IndEnnItà
dI dISOCCUpAZIOnE
pag. 4
nASpI - EROgAZIOnE IndEnnItà
In UnICA SOLUZIOnE
pag. 5
nASpI - IL COntRIBUtO
dI LICEnZIAmEntO
pag. 5
31/12/2016 - tERmInE
AgEVOLAZIOnE COntRIBUtIVA
pER ASSUnZIOnI A tEmpO
IndEtERmInAtO
pag. 6
LEggE 68/99 - InCREmEntO
SAnZIOnI pER mAnCAtA ASSUnZIOnE
dI dISABILI
pag. 6
COLLOCAmEntO OBBLIgAtORIO:
nOVItà A pARtIRE dAL 01/01/2017
pag. 7
L’ORARIO dI LAVORO
pag. 8
Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del D. Lgs. 185/2016 è variata la normativa relativa alle prestazioni di lavoro accessorio
(VOUCHER). La nuova normativa è
immediatamente operativa.
Le aziende ed i professionisti che intendano avvalersi di prestazioni di
lavoro accessorio (Voucher), oltre
ad effettuare la classica attivazione
sul sito dell’INPS, almeno entro 60
minuti prima dell’inizio effettivo
della prestazione, devono comunicare all’Ispettorato Nazionale del
Lavoro competente per territorio
un’email con i seguenti dati:
• dati dell’azienda;
• dati anagrafici o codice fiscale del
lavoratore;
• indirizzo esatto del luogo in cui
viene effettuata la prestazione lavorativa;
• il giorno (o i giorni) della prestazione lavorativa con l’esatta indicazione dell’ora di inizio e l’ora di fine
della prestazione lavorativa.
Gli imprenditori agricoli sono tenuti
a comunicare, nello stesso termine
SegUe a pag. 2
31/12/2016: termine
agevolazioni
mobilità
a pag. 3
2
iMprese e territorio
lavoro aCCeSSorio -
Mondo del lavoro
SEgUE dA pAg. 1
e con le stesse modalità, le prestazioni di lavoro
accessorio con riferimento ad un arco temporale
non superiore a tre giorni.
Riteniamo che debbano essere inviate alle DTL
competenti anche eventuali variazioni o annullamenti rispetto alle e-mail originariamente inviate.
la nuova comunicazione deve essere fatta anche
per i voucher già abilitati sul sito inps prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.
la sanzione amministrativa per il mancato
il lavoro aCCeSSorio in nUmeri
euro
7.000,00
Importo massimo che ogni lavoratore
può ottenere tramite voucher in un
anno civile (01 gennaio – 31 dicembre) dalla totalità dei committenti. Ricordiamo che il compenso derivante
da prestazioni effettuate con l’utilizzo
di buoni lavoro è esente da qualsiasi
imposizione fiscale - non deve essere inserito nella dichiarazione redditi del lavoratore - e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato
(art. 49 D. Lgs. 81/2015).
euro
3.000,00
Importo massimo che ogni lavoratore, che percepisce integrazioni salariali o di sostegno al reddito, può
ottenere tramite voucher nel 2016
dalla totalità dei committenti.
Euro
2.020,00
Importo massimo che ogni lavoratore
può ottenere tramite voucher nel
2016 da un committente imprenditore
o professionista.
Euro
10,00
Valore nominale lordo orario del
buono lavoro
Euro
7,50
Valore nominale netto orario del
buono lavoro
nuovo adempimento sarà compresa tra euro
400 ed euro 2.400.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo,
con riferimento alla totalità dei committenti, a
compensi superiori a 7.000 euro nel corso
dell’anno civile.
Fermo restando il limite complessivo di 7.000
euro netti, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori
a 2.020 euro netti.
Prestazioni di lavoro accessorio possono essere
rese in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro netti, di compenso per
anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (es. Cassa
Integrazione, indennità di mobilità, Naspi – ex
disoccupazione ecc.), fermo restando il limite
per ciascun singolo committente.
Il compenso percepito a seguito di prestazioni
di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di
lavoro.
novità ottobre 2016
Le prestazioni di lavoro accessorio si applicano
anche in agricoltura con alcune limitazioni
specifiche, a titolo esemplificativo: attività di
carattere stagionale effettuate da pensionati e
da giovani con meno di 25 anni di età ed iscritti
ad un ciclo di studi.
ComuniCazione all’ispettorato del lavoro: comunicazione preventiva via email di almeno 60 minuti con cui
vengono indicati i dati dell’azienda, i dati del lavoratore, la data, il luogo di lavoro e l’indicazione della
data di inizio e fine della prestazione lavorativa
L’Inps con un messaggio del 15 aprile 2016, inviato alle sedi territoriali, ha comunicato che
“nell’ottica di un più puntuale controllo dei limiti previsti dal D.lgs 81/2016 per le presta-
Mondo del lavoro
lavoro aCCeSSorio -
iMprese e territorio
SEgUE dA pAg. 2
zioni rese nell’ambito del lavoro accessorio, sono state introdotte nuove funzionalità che
consentiranno di monitorare in
maniera efficace l’effettivo rispetto del dettato legislativo
contro ogni possibile elusione
della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore.”
Inoltre, con la circolare n. 68,
del 28 aprile 2016, lo stesso
Inps ha comunicato che non
è più possibile utilizzare
eventuali crediti fiscali o contributivi in compensazione al
fine di acquistare voucher da
utilizzare per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio.
Viene confermato che è vietato il ricorso a prestazioni di
lavoro accessorio nell’ambito
dell’esecuzione di appalti di
opere o servizi fatte salve le
specifiche ipotesi da individuare con decreto del Ministero del lavoro, non ancora
emanato.
31/12/2016
termine agevolazioni mobilità
La Legge 92/2012 (Legge Fornero) ha previsto a partire dal
2017 l’abrogazione dell’istituto della mobilità (L.
92/2012 art. 2 comma 71).
il sostegno al reddito dei lavoratori che perdono involontariamente la disoccupazione verrà garantito dal
contributo naspi (Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego)
sia per i licenziamenti individuali, sia per i licenziamenti collettivi. Il contributo
NASPI non è legato all’anzianità anagrafica del lavoratore, ma alla sua anzianità contributiva. Il contributo NASPI è
corrisposto per un numero di settimane pari alla
metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni per un massimo di 104 settimane (24
mesi).
Assumendo lavoratori iscritti alle liste di mobilità
le aziende possono (esclusivamente fino al
31/12/2016) usufruire di un beneficio contributivo ed un beneficio economico. Il beneficio contributivo riguarda la possibilità di pagare
un’aliquota contributiva del 10% (pari a quella
applicata agli apprendisti delle aziende con più
di 9 dipendenti) per n. 18 mesi per le assunzioni
a tempo indeterminato e di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato oltre ad ulteriori 12
mesi in caso di trasformazione del contratto a
tempo indeterminato. Il beneficio economico
consiste nell’ottenimento da parte dell’azienda
del 50% dell’assegno di mobilità che sarebbe comunque spettato al lavoratore assunto.
Con l’abrogazione dell’istituto della mobilità verranno meno anche gli incentivi per le aziende
che assumeranno lavoratori iscritti alle liste di
mobilità.
ne risulta pertanto che:
• le aziende che stipuleranno nel 2016 contratti
a tempo indeterminato con lavoratori iscritti alle
liste di mobilità avranno diritto ai benefici contributivi ed economici sopra indicati;
• le aziende che stipuleranno nel 2016 contratti
a tempo determinato con lavoratori iscritti alle
liste di mobilità avranno diritto ai benefici contributivi fino alla scadenza del contratto stesso,
anche se scadrà nel 2017. Non vi saranno però
ulteriori benefici contributivi o economici in
caso di proroga o trasformazione del contratto.
si consiglia pertanto alle aziende di valutare
eventuali trasformazioni a tempo indeterminato
di contratti stipulati a tempo determinato con
lavoratori iscritti alle liste di mobilità entro il
31/12/2016.
3
4
iMprese e territorio
naSpi
Mondo del lavoro
l’indennità di disoccupazione
Con la circolare n. 48 del 14/03/2016 l’INPS ha comu- La NASPI non è legata all’anzianità anagrafica del lavonicato, tra gli altri, gli importi massimi relativi all’anno ratore, ma è proporzionata all’anzianità contributiva ed
2016 del trattamento di disoccupazione che, per effetto è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà
della variazione negativa dell’indice ISTAT dei prezzi al delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni con
consumo, sono rimasti gli stessi dello scorso anno. La il limite massimo di 104 settimane.
nuova indennità di disoccupazione NASPI, istituita dal
Decreto Legislativo n. 22 del 04/03/2015 si applica la durata massima della napsi è pertanto di 24 mesi.
dallo scorso 1° maggio 2015.
La disciplina della NASPI (Nuova prestazione di Assi- Il lavoratore dovrà presentare domanda per l’erogazione
curazione Sociale per l’Impiego) rapporta la durata dei della NASPI entro il termine di 68 giorni dalla cessatrattamenti di disoccupazione alla pregressa attività la- zione del rapporto di lavoro. L’indennità decorrerà:
vorativa del soggetto ed introduce dei massimali di con- • dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto
tribuzione figurativa.
di lavoro, se la domanda viene presentata entro tale terla naspi riguarda tutti i lavoratori che perdono invo- mine;
lontariamente il lavoro con l’eccezione di:
• dal giorno successivo alla presentazione della do• lavoratori delle Pubbliche amministrazioni;
manda,
se la stessa viene presentata successivamente
• operai agricoli per i quali si continua ad applicare la
all’8°
giorno
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
normativa relativa alla disoccupazione agricola.
per
tutta
la
durata
del trattamento naspi al lavoratore
Le caratteristiche soggettive necessarie al lavoratore per
accedere al trattamento NAPSI sono:
sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura set• possesso dello stato di disoccupazione;
timanale pari alle retribuzioni imponibili degli ultimi 4
• almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni pre- anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’imcedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
porto massimo mensile della prestazione NASPI (per
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal mil’anno
2016 = Euro 1.300 x 1,4 = Euro 1.820,00).
nimale contributivo, nei 12 mesi
che precedono l’inizio del periodo
di disoccupazione.
in sintesi
Il requisito fondamentale per poter
accedere alla NASPI è la perdita involontaria dell’occupazione. Come
già per l’ASPI anche la NASPI viene
concessa in caso di:
• dimissioni per giusta causa
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• risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dal%
l’art. 7 della Legge 604/66
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buzioni medie mensili superiori ad
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Euro 1.195,00) fino ad un massimo
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mensile di Euro 1.300,00.
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L’indennità NASPI si riduce del 3%
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ogni mese a decorrere dal primo
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giorno del 4° mese di fruizione.
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3
B
3
Sull’indennità NASPI non si applica
B
>
)
la riduzione del 5,84%.
Mondo del lavoro
iMprese e territorio
erogazione indennitÀ naspi in unica soluzione (art. 8 dlgs 22/2015)
In caso di avviamento di un’attività di lavoro autonomo, di un’impresa individuale o della sottoscrizione di una
quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione lavorativa
da parte del socio, il lavoratore interessato può richiedere all’INPS il pagamento dell’indennità NASPI residua in
un'unica soluzione.
La domanda deve essere trasmessa telematicamente all’INPS entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività.
Il lavoratore sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta nel caso in cui instauri un rapporto di lavoro
subordinato (al di fuori della società cooperativa presso cui ha sottoscritto la quota di capitale sociale) prima del periodo per cui è stato riconosciuto il trattamento NASPI.
naSpi
il contributo di licenziamento
Come previsto dall’art. 2 comma 31
Legge 92/2012, nei casi di interruzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto alla NASpI, a far data
dal 01/01/2013 il datore di lavoro dovrà
versare una somma pari al 41% del
massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (per il 2016: euro 1.195,37
x 41% = euro 490,10 ). Il contributo di
licenziamento è dovuto anche:
• per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal
recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del
periodo di formazione (art. 2 comma 32
Legge 92/2012);
• a seguito di dimissioni del lavoratore
per giusta causa;
• a seguito delle dimissioni presentate
dalla lavoratrice durante la gravidanza e
dalla lavoratrice o dal lavoratore(che
abbia usufruito del congedo di paternità)
durante il primo anno di vita del bambino;
• alle risoluzioni consensuali del rapporto avvenute con conciliazione della
controversia relativa alla richiesta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con i limiti
dimensionali previsti dal nuovo art. 18
della legge n. 300/1970, sottoscritta
avanti alla commissione istituita ex art.
410 cpc presso la Direzione territoriale
del Lavoro;
• alla risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro per trasferimento ad altra
sede aziendale distante più di 50 chilometri dalla residenza del prestatore o
dal 01/01/2017, nei casi di licenziaMento collettivo in cui la
dichiarazione di eccedenza di personale non sia oggetto di
accordo sindacale, il contributo di licenziaMento è triplicato.
raggiungibile in più di 80 minuti con i
mezzi pubblici (circ. INPS n. 108 del 10
ottobre2006).
Come precisato dall’INPS nel punto 2
della Circolare n. 44 del 22 marzo 2013
il contributo è scollegato all’importo
della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella
misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full
time o part time);
• per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato
in proporzione al numero dei mesi di
durata del rapporto di lavoro; a tal fine,
si considera mese intero quello in cui la
prestazione lavorativa si sia protratta per
almeno 15 giorni di calendario;
• nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo
indeterminato. Quelli a tempo determi-
nato si computano se il rapporto è stato
trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla
restituzione del contributo dell’1,40%.
Nel computo dell’anzianità aziendale
non si tiene conto dei periodi di congedo
di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs,
151/2001;
• la contribuzione va sempre assolta in
unica soluzione, non essendo prevista
una definizione rateizzata.
Fino al 31/12/2016 il contributo non è
dovuto:
• qualora sia dovuto il contributo di accesso alla mobilità;
• per licenziamenti effettuati a seguito di
cambio appalto, con assunzione presso
altri datori di lavoro;
• interruzione di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nel settore edile.
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iMprese e territorio
Mondo del lavoro
31/12/2016 - termine agevolazione ContribUtiva
per aSSUnzioni a tempo inDeterminato
il prossimo 31/12/2016 scadono
i termini per poter usufruire
delle agevolazioni previste dalla
legge di stabilità 2016 (legge
208/2015) per l’assunzione o
trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Come già indicato in precedenza, ricordiamo che l’articolo
1 commi 178-181 della Legge
208/2015 prevede un esonero
contributivo del 40% dei complessivi contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro nel limite massimo di Euro 3.250,00
all’anno (per i tempi pieni) per
una durata massima di 24 mesi.
L’esonero contributivo non è cumulabile con altre forme di agevolazione.
L’esonero contributivo riguarda
esclusivamente i contributi INPS
e non i premi e contributi dovuti
all’INAIL.
Sono escluse dall’esonero contributivo:
• le assunzioni con contratto di
apprendistato;
• le assunzioni nel lavoro domestico.
Non possono essere assunti con
l’esenzione contributiva i lavoratori:
• risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore
di lavoro nei sei mesi precedenti
alla data di assunzione;
• per i quali il beneficio relativo
all’anno 2016 ed anche quello
relativo all’anno 2015 sia già
stato usufruito in precedenti assunzioni con contratto a tempo
indeterminato;
• che nei tre mesi antecedenti il
01/01/2016 abbiano avuto in essere con il datore di lavoro (o in
società controllate o collegate
con lo stesso) un contratto a
tempo indeterminato.
Il beneficio spetta anche ai datori
di lavoro del settore agricolo, con
misure e condizioni diverse rispetto alla generalità dei datori di
lavoro, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 sono
stati occupati a tempo indeterminato o che risultino iscritti negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro (riferite
all’anno 2015) non inferiore a
250. L’esonero contributivo riferito al settore agricolo è riconosciuto
dall’INPS
fino
ad
esaurimento dei fondi stanziati in
base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
legge 68/99
inCremento Sanzioni per manCata aSSUnzione Di DiSabili
L’articolo 5 del Decreto Legislativo 185/2016, modificando l’art.
15 comma 4 della Legge 68/99,
ha previsto, a far data dal giorno
08/10/2016 l’incremento della
sanzione per mancata assunzione
di personale disabile ad euro
153,20 per ogni giorno di mancata assunzione di ogni persona
disabile (o categoria protetta). La
sanzione, che decorre dalla data
di entrata in obbligo da parte
dell’azienda, sarà conteggiata con
i precedenti importi sanzionatori
fino al giorno 07/10/2016 e con
l’importo di Euro 153,20 dal
giorno 08/10/2016.
Ricordiamo che, in base a quanto
previsto dalla Legge 68/99, tutti i
datori di lavoro, privati e pubblici,
sono tenuti ad avere alle proprie
dipendenze lavoratori disabili con
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% in misura
diversificata a seconda del personale occupato in azienda e, in
particolare:
- fino a 14 dipendenti: nessun
obbligo;
- da 15 a 35 dipendenti: inserimento obbligatorio di 1 lavoratore
disabile;
- da 36 a 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di 2 lavoratori
disabili;
- oltre 50 dipendenti: inserimento
obbligatorio di lavoratori disabili
pari al 7% dell’organico aziendale. Le aziende che occupano da
51 a 150 dipendenti (quota determinata all’1% delle maestranze
computabili per le aziende di dimensioni maggiori) devono avere
alle proprie dipendenze almeno
n. 1 persona iscritta agli elenchi
degli orfani o dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di guerra, di lavoro o di
servizio, ovvero in conseguenza
dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei
figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di
servizio e di lavoro e dei profughi
italiani rimpatriati.
per il calcolo dei dipendenti
dell’azienda, ai fini della l. 68/99
non si conteggiano: i lavoratori
disabili occupati ai sensi della
legge stessa; i lavoratori a tempo
determinato con durata non superiore a 6 mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i
dirigenti; gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento; i lavoratori assunti con
Mondo del lavoro
iMprese e territorio
legge 68/99 - SEgUE dA pAg. 6
contratto di lavoro temporaneo
presso l’impresa utilizzatrice; i lavoratori assunti con contratto di
lavoro a domicilio o con modalità
di telelavoro; i lavoratori operanti
all’estero per la durata di tale attività.
sono esclusi dall’obbligo i datori
di lavoro operanti nei seguenti
settori:
• edilizia, limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
• trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale
viaggiante e navigante;
• impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito
alle aree operative di esercizio e
regolarità dell’attività di trasporto;
• autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante;
• minerario, limitatamente al personale di sottosuolo e quello adibito
alle
attività
di
movimentazione e trasporto del
minerale.
Ai sensi della L. 92/12 art. 4 c. 27
lett. B è considerato personale di
cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle
relative opere di manutenzione
svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori.
esonero parziale
dagli obblighi
Le aziende con più di 35 dipendenti che, per dimostrate particolari condizioni della loro attività,
non possano occupare l’intera
quota di lavoratori svantaggiati,
possono richiedere l’esonero
dagli obblighi di assunzione. La
percentuale massima di esonero
è pari al 60% dei dipendenti
computabili (elevata all’80% per
i datori di lavoro operanti nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato). La domanda di
esonero parziale deve essere presentata dal datore di lavoro al
Centro per l’Impiego del luogo in
cui ha sede l’azienda. Il contributo esonerativo che dovrà ver-
sare il datore di lavoro autorizzato
è pari ad euro 30,64 per ogni
giorno lavorativo e per ogni disabile non occupato.
sospensione dagli
obblighi occupazionali
Qualora l’azienda si trovi in una
delle seguenti situazioni, gli obblighi di assunzione di soggetti
iscritti nelle categorie protette
sono sospesi:
• richiesta di intervento della
CIGS per ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale e procedure concorsuali;
• ricorso a contratti di solidarietà
difensivi;
• procedure di mobilità.
La sospensione dagli obblighi occupazionali è generalmente di
durata pari a quella dei trattamenti e proporzionale all’attività
lavorativa sospesa.
Collocamento obbligatorio:
novità a partire dal 01/01/2017
Il Decreto Legislativo n.151/2015, entrato n vigore il
24/09/2015, ha soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2017 la
tolleranza che consentiva alle aziende che raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili di non adempiere subito all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile previsto dalla
L.68/99, ma di attendere l’assunzione del sedicesimo dipendente:
da gennaio prossimo quindi tale obbligo di assunzione sorgerà
in automatico per le aziende al raggiungimento dei 15 lavoratori computabili.
Le ditte quindi che alla data del 1° gennaio 2017 si troveranno
ad occupare 15 dipendenti computabili, saranno tenute, anche
senza procedere a nuove assunzioni, ad assumere entro il 28
febbraio 2017 un soggetto iscritto nelle liste ex L. 68/99; per
adempiere a tale obbligo, si potrà entro tale data o assumere
un lavoratore disabile o stipulare un’apposita convenzione con
la provincia di competenza per concordare un termine di assunzione successivo.
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iMprese e territorio
Mondo del lavoro
l’orario Di lavoro
l’orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. L’orario
normale di lavoro è fissato per legge (D.Lgs 66/2003)
in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali di
lavoro possono derogare a tale limite come trattamento di miglior favore nei confronti dei dipendenti.
La legge demanda ai contratti collettivi il compito di
stabilire la durata massima dell’orario settimanale di
lavoro comprendendo sia l’orario ordinario, sia
quello straordinario. L’orario massimo settimanale
non potrà comunque superare le 48 ore calcolate
come media su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi. Fermo restando quanto sopra esposto
e tenendo comunque conto dei singoli CCNL,
l’azienda potrà ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario per un ammontare annuo non superiore a
250 ore. I lavoratori minorenni non possono comunque superare l’orario giornaliero di 8 ore e l’orario
settimanale di 40 ore.
Il Decreto Legislativo 66/2003 di fatto elimina il limite
massimo giornaliero di durata della prestazione lavorativa, tenendo comunque conto che il lavoratore ha
diritto ad almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni
24 ore. (Esempio fine turno ore 22.00 inizio turno
successivo non prima delle ore 9.00). Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte
salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Ai lavoratori minorenni
deve essere assicurato un periodo di riposo di almeno
due giorni settimanali, possibilmente consecutivi e
comprendenti la domenica.
Se l’orario di lavoro eccede il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per il recupero delle
energie psico-fisiche. In difetto di disciplina da parte
della contrattazione collettiva, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro,
tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti. I lavoratori
che utilizzano videoterminali per più di 20 ore la settimana hanno diritto ad una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al
videoterminale. Tale periodo di pausa è considerato
orario di lavoro.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo
di riposo di almeno 24 ore consecutive da cumulare
con le 11 ore di riposo giornaliero. Il periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 15 giorni.
Il lavoratore ha inoltre diritto ad un periodo annuale
di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Il periodo minimo di quattro settimane è obbligatorio
e non può essere sostituito dall’indennità per ferie
non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto
di lavoro. le settimane di ferie devono essere godute
nel seguente modo: per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione, mentre
le restanti due settimane devono essere godute nei 18
mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
violazione
sanzione
(legge 9/2014)
Superamento della durata • da 200 a 1.500 euro;
media dell’orario settima- • da 800 a 3.000 euro, se
la violazione si riferisce a
nale (48 ore)
più di 5 lavoratori o è riferita in almeno 3 periodi di
riferimento;
Mancata concessione del
riposo settimanale, non
inferiore a 24 ore (o comunque almeno due riposi nell’arco di 14 giorni)
• da 2.000 a 10.000 euro,
se la violazione si riferisce
a più di 10 lavoratori o è
riferita ad almeno 5 periodi di riferimento.
Mancato riconoscimento • da 100 a 300 euro;
del riposo giornaliero
• da 600 a 2.000 euro, se
la violazione si riferisce a
più di 5 lavoratori o è riferita ad almeno 3 periodi
di 24 ore;
• da 1.800 a 3.000 euro,
se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori
o è riferita ad almeno 5
periodi di 24 ore.
GLI UFFICI DEL SERVIZIO PAGHE DELL’A.C.A. SONO A DISPOSIZIONE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI AI SEGUENTI RECAPITI:
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Mondo del lavoro
iMprese e territorio
altre notizie per le impreSe
area CreDito
bandi caMerali per contributi a Favore delle iMprese
La caMera di coMMercio di cuneo, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi
generali delle imprese e dello sviluppo economico provinciale, eroga contributi a imprese, consorzi, organismi formativi, per
azioni destinate a migliorare la qualità e la competitività aziendale nei diversi settori.
Nei giorni scorsi la Cciaa ha pubblicato quattro nuovi bandi
a favore delle imprese cuneesi per ulteriori 350mila euro,
che si aggiungono ai 3,2 milioni stanziati a inizio anno, riguardanti in particolare le spese per la competitività e per
l’innovazione.
Sono pertanto stati aperti - in 2ª edizione - i bandi:
• bando ict (inForMation and coMMunication technologY) - Stanziamento euro 190.000.000
• bando per lo sviluppo di strategie di Marketing - Stanziamento euro 80.000
• bando per le certiFicazioni soa - Stanziamento
euro 40.000
• bando per la registrzione di Marchi e brevetti - Stanziamento euro 40.000.
Sono ancora aperti ad oggi i bandi di seguito elencati (salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi).
• bando in Materia di sicurezza, certiFicazioni, aMbiente, soa - anno 2016. Stanziamento euro
650.000,00.
• bando ict (inForMation and coMMunication technologY) - anno 2016. Stanziamento euro
500.000,00.
• bando sulle reti d'iMpresa e consorzi – anno 2016. Stanziamento euro 60.000,00.
• bando corsi ForMazione – anno 2016. Stanziamento euro 100.000,00.
contributi a Favore di consorzi d’iMprese
• bando per attivitÀ proMozionali Finalizzate allo sviluppo del settore coMMercio - anno
2016. Contributo a fondo perduto.
• bando per attivitÀ proMozionali Finalizzate allo sviluppo del turisMo – anno 2016. Contributo
a fondo perduto.
per informazioni ascom Fidi langhe e roero tel. 0173/226611 e-mail [email protected]
I
DettagLI DeLLe notIzIe DI
area Credito
suL mensILe
“imprese e territorio”
sfo-
gLIabILe Da newsLetteR e suL sIto InteRnet www.aCaweb.it
area SiCUrezza-HaCCp-ambiente-tribUti loCali
sicurezza sul lavoro. inail: sconti per le iMprese
Riteniamo utile comunicare a tutte le aziende che l’INAIL ha rivisto le modalità con cui le aziende
operative da almeno due anni potranno richiedere all’Istituto la riduzione del premio.
L’agevolazione, che dovrà essere richiesta telematicamente entro il 28 febbraio 2017, può essere
presentata dalle aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa. E’
importante verificare fin d’ora se gli interventi di sicurezza realizzati nel corso dell’anno 2016
raggiungono un punteggio minimo per l’ottenimento dei benefici.
La domanda potrà consentire una riduzione del tasso medio di tariffa inail dal 5 al 28%.
L’INAIL avrà comunque facoltà di procedere, in sede d’istruttoria dell’istanza o successivamente,
alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
per informazioni tel. 0173/226611 e-mail [email protected]
area SiCUrezza SegUe a pag. 10
9
10 iMprese e territorio
Mondo del lavoro
strutture turistico ricettive: nuove norMe antincendio
Il Ministero dell’Interno ha disposto un nuovo Decreto recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere. La nuova norma, emanata con le finalità di semplificare e ottimizzare l’adeguamento delle strutture ricettive alla normativa antincendio, si pone come valida alternativa alle vecchie regole
tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto 9 aprile 1994 e
s.m.i.. la nuova regola tecnica verticale è applicabile a decorrere dal 22 settembre 2016 a tutte le strutture turistico ricettive con più di 25 posti
letto (escluse le strutture all'aria aperta e i rifugi alpini): alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati,
villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, sia
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sia di nuova realizzazione.
In caso di omessa richiesta del rilascio o rinnovo della conformità antincendio è previsto l’arresto sino
ad un anno o ammenda da euro 258 euro a 2582.
per informazioni ufficio servizi innovativi tel. 0173/226611, e-mail [email protected]
caMpi elettroMagnetici - obbligatoria la valutazione rischi
A far data dal 2 settembre 2016 è entrato in vigore anche in Italia la Direttiva
Europea, la quale apporta modifiche e integrazioni al Testo Unico riguardanti
la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM).
Le principali novità introdotte riguardano la protezione dalle esposizioni in
campi da bassa frequenza, l‘obbligo di informazione e formazione dei lavoratori
esposti e la sorveglianza sanitaria.
Particolare rilievo viene dato all’informazione e formazione per i lavoratori e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In particolare è stabilito l’obbligo
per il datore di lavoro di garantire la formazione necessaria ai lavoratori potenzialmente esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro,
con
particolare
riguardo
nei
confronti
dei
lavoratori
maggiormente sensibili, quali i portatori di dispositivi medici, di protesi metalliche o le lavoratrici in gravidanza.
Per tutte le aziende che non ottemperano sono previste pesanti sanzioni, anche di carattere penale.
per ulteriori informazioni tel. 0173 226611, e-mail [email protected]
I DettagLI DeLLe notIzIe DI area siCurezza suL mensILe “imprese e territorio”
sfogLIabILe Da newsLetteR e suL sIto InteRnet www.aCaweb.it
rc auto: possibile esibire ilcertiFicato in ForMato digitale
Ricordate il venir meno dell'obbligo di esibire sul cruscotto della propria
auto il tagliando dell'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
verso i terzi (nota come Rca o Rc auto)?
La smaterializzazione del contrassegno è stata resa possibile a partire dal
18 ottobre 2015. Restava esclusivamente l’obbligo di portare a bordo il
certificato di assicurazione. Da oggi in poi c’è un’ulteriore semplificazione: in occasione di un controllo, sarà infatti sufficiente mostrare agli
agenti di Polizia la copia della propria Rc Auto salvata in digitale su smartphone o tablet, magari in formato pdf.
Il tagliando o il certificato assicurativo possono altresì essere esibiti accedendo
al proprio account personale sulla pagina web della compagnia assicurativa.
per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611
maggIoRI DettagLI suL mensILe “imprese e territorio” sfogLIabILe Da newsLetteR e suL
sIto InteRnet www.aCaweb.it