fiscale marzo - Associazione Commercianti Albesi
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Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Telefax 0173 36.15.24 e-mail [email protected] - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – 70% MP-NO/CUNEO – Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Stampa: Tipografia-Litografia “l’artigiana”, Corso Bra 20/b - 12051 Alba MONDOdelLAVORO ottobre 2016 lavoro aCCeSSorio (voUCHer) importanti novità dal Dlgs 185/2016 Sommario LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) - ImpORtAntI nOVItà dAL dLgS 185/2016 31/12/2016: tERmInE AgEVOLAZIOnI mOBILItà pag. 1 pag. 3 nASpI - L’IndEnnItà dI dISOCCUpAZIOnE pag. 4 nASpI - EROgAZIOnE IndEnnItà In UnICA SOLUZIOnE pag. 5 nASpI - IL COntRIBUtO dI LICEnZIAmEntO pag. 5 31/12/2016 - tERmInE AgEVOLAZIOnE COntRIBUtIVA pER ASSUnZIOnI A tEmpO IndEtERmInAtO pag. 6 LEggE 68/99 - InCREmEntO SAnZIOnI pER mAnCAtA ASSUnZIOnE dI dISABILI pag. 6 COLLOCAmEntO OBBLIgAtORIO: nOVItà A pARtIRE dAL 01/01/2017 pag. 7 L’ORARIO dI LAVORO pag. 8 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 185/2016 è variata la normativa relativa alle prestazioni di lavoro accessorio (VOUCHER). La nuova normativa è immediatamente operativa. Le aziende ed i professionisti che intendano avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio (Voucher), oltre ad effettuare la classica attivazione sul sito dell’INPS, almeno entro 60 minuti prima dell’inizio effettivo della prestazione, devono comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio un’email con i seguenti dati: • dati dell’azienda; • dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore; • indirizzo esatto del luogo in cui viene effettuata la prestazione lavorativa; • il giorno (o i giorni) della prestazione lavorativa con l’esatta indicazione dell’ora di inizio e l’ora di fine della prestazione lavorativa. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine SegUe a pag. 2 31/12/2016: termine agevolazioni mobilità a pag. 3 2 iMprese e territorio lavoro aCCeSSorio - Mondo del lavoro SEgUE dA pAg. 1 e con le stesse modalità, le prestazioni di lavoro accessorio con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Riteniamo che debbano essere inviate alle DTL competenti anche eventuali variazioni o annullamenti rispetto alle e-mail originariamente inviate. la nuova comunicazione deve essere fatta anche per i voucher già abilitati sul sito inps prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto. la sanzione amministrativa per il mancato il lavoro aCCeSSorio in nUmeri euro 7.000,00 Importo massimo che ogni lavoratore può ottenere tramite voucher in un anno civile (01 gennaio – 31 dicembre) dalla totalità dei committenti. Ricordiamo che il compenso derivante da prestazioni effettuate con l’utilizzo di buoni lavoro è esente da qualsiasi imposizione fiscale - non deve essere inserito nella dichiarazione redditi del lavoratore - e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (art. 49 D. Lgs. 81/2015). euro 3.000,00 Importo massimo che ogni lavoratore, che percepisce integrazioni salariali o di sostegno al reddito, può ottenere tramite voucher nel 2016 dalla totalità dei committenti. Euro 2.020,00 Importo massimo che ogni lavoratore può ottenere tramite voucher nel 2016 da un committente imprenditore o professionista. Euro 10,00 Valore nominale lordo orario del buono lavoro Euro 7,50 Valore nominale netto orario del buono lavoro nuovo adempimento sarà compresa tra euro 400 ed euro 2.400. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso dell’anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro netti, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro netti. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro netti, di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (es. Cassa Integrazione, indennità di mobilità, Naspi – ex disoccupazione ecc.), fermo restando il limite per ciascun singolo committente. Il compenso percepito a seguito di prestazioni di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. novità ottobre 2016 Le prestazioni di lavoro accessorio si applicano anche in agricoltura con alcune limitazioni specifiche, a titolo esemplificativo: attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età ed iscritti ad un ciclo di studi. ComuniCazione all’ispettorato del lavoro: comunicazione preventiva via email di almeno 60 minuti con cui vengono indicati i dati dell’azienda, i dati del lavoratore, la data, il luogo di lavoro e l’indicazione della data di inizio e fine della prestazione lavorativa L’Inps con un messaggio del 15 aprile 2016, inviato alle sedi territoriali, ha comunicato che “nell’ottica di un più puntuale controllo dei limiti previsti dal D.lgs 81/2016 per le presta- Mondo del lavoro lavoro aCCeSSorio - iMprese e territorio SEgUE dA pAg. 2 zioni rese nell’ambito del lavoro accessorio, sono state introdotte nuove funzionalità che consentiranno di monitorare in maniera efficace l’effettivo rispetto del dettato legislativo contro ogni possibile elusione della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore.” Inoltre, con la circolare n. 68, del 28 aprile 2016, lo stesso Inps ha comunicato che non è più possibile utilizzare eventuali crediti fiscali o contributivi in compensazione al fine di acquistare voucher da utilizzare per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio. Viene confermato che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi fatte salve le specifiche ipotesi da individuare con decreto del Ministero del lavoro, non ancora emanato. 31/12/2016 termine agevolazioni mobilità La Legge 92/2012 (Legge Fornero) ha previsto a partire dal 2017 l’abrogazione dell’istituto della mobilità (L. 92/2012 art. 2 comma 71). il sostegno al reddito dei lavoratori che perdono involontariamente la disoccupazione verrà garantito dal contributo naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) sia per i licenziamenti individuali, sia per i licenziamenti collettivi. Il contributo NASPI non è legato all’anzianità anagrafica del lavoratore, ma alla sua anzianità contributiva. Il contributo NASPI è corrisposto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni per un massimo di 104 settimane (24 mesi). Assumendo lavoratori iscritti alle liste di mobilità le aziende possono (esclusivamente fino al 31/12/2016) usufruire di un beneficio contributivo ed un beneficio economico. Il beneficio contributivo riguarda la possibilità di pagare un’aliquota contributiva del 10% (pari a quella applicata agli apprendisti delle aziende con più di 9 dipendenti) per n. 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato oltre ad ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Il beneficio economico consiste nell’ottenimento da parte dell’azienda del 50% dell’assegno di mobilità che sarebbe comunque spettato al lavoratore assunto. Con l’abrogazione dell’istituto della mobilità verranno meno anche gli incentivi per le aziende che assumeranno lavoratori iscritti alle liste di mobilità. ne risulta pertanto che: • le aziende che stipuleranno nel 2016 contratti a tempo indeterminato con lavoratori iscritti alle liste di mobilità avranno diritto ai benefici contributivi ed economici sopra indicati; • le aziende che stipuleranno nel 2016 contratti a tempo determinato con lavoratori iscritti alle liste di mobilità avranno diritto ai benefici contributivi fino alla scadenza del contratto stesso, anche se scadrà nel 2017. Non vi saranno però ulteriori benefici contributivi o economici in caso di proroga o trasformazione del contratto. si consiglia pertanto alle aziende di valutare eventuali trasformazioni a tempo indeterminato di contratti stipulati a tempo determinato con lavoratori iscritti alle liste di mobilità entro il 31/12/2016. 3 4 iMprese e territorio naSpi Mondo del lavoro l’indennità di disoccupazione Con la circolare n. 48 del 14/03/2016 l’INPS ha comu- La NASPI non è legata all’anzianità anagrafica del lavonicato, tra gli altri, gli importi massimi relativi all’anno ratore, ma è proporzionata all’anzianità contributiva ed 2016 del trattamento di disoccupazione che, per effetto è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà della variazione negativa dell’indice ISTAT dei prezzi al delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni con consumo, sono rimasti gli stessi dello scorso anno. La il limite massimo di 104 settimane. nuova indennità di disoccupazione NASPI, istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 04/03/2015 si applica la durata massima della napsi è pertanto di 24 mesi. dallo scorso 1° maggio 2015. La disciplina della NASPI (Nuova prestazione di Assi- Il lavoratore dovrà presentare domanda per l’erogazione curazione Sociale per l’Impiego) rapporta la durata dei della NASPI entro il termine di 68 giorni dalla cessatrattamenti di disoccupazione alla pregressa attività la- zione del rapporto di lavoro. L’indennità decorrerà: vorativa del soggetto ed introduce dei massimali di con- • dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto tribuzione figurativa. di lavoro, se la domanda viene presentata entro tale terla naspi riguarda tutti i lavoratori che perdono invo- mine; lontariamente il lavoro con l’eccezione di: • dal giorno successivo alla presentazione della do• lavoratori delle Pubbliche amministrazioni; manda, se la stessa viene presentata successivamente • operai agricoli per i quali si continua ad applicare la all’8° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. normativa relativa alla disoccupazione agricola. per tutta la durata del trattamento naspi al lavoratore Le caratteristiche soggettive necessarie al lavoratore per accedere al trattamento NAPSI sono: sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura set• possesso dello stato di disoccupazione; timanale pari alle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni pre- anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’imcedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; porto massimo mensile della prestazione NASPI (per • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal mil’anno 2016 = Euro 1.300 x 1,4 = Euro 1.820,00). nimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. in sintesi Il requisito fondamentale per poter accedere alla NASPI è la perdita involontaria dell’occupazione. Come già per l’ASPI anche la NASPI viene concessa in caso di: • dimissioni per giusta causa !"#$!! • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dal% l’art. 7 della Legge 604/66 &' # '" &( (attenzione: non viene concessa nel caso di risoluzione consensuale sot! ! " toscritta tra lavoratore e datore di la(# ) '&$&($("&! &* * "&$"&$("& 24 voro). ++, -./ , 0%. 1 2 ) 3 2 La base di calcolo per il contributo 0%. 1 2 NASPI è determinato in base alla re# tribuzione media mensile degli ul- ! # $ " timi 4 anni. $ % & & 4 # per l’anno 2016 il contributo men'() * + % + * & 4 # # 5 sile naspi è pari al: #3'' 6( &( 4 #3'' • 75% della retribuzione media * '( ** ,-./ " mensile di riferimento (per retribu7 ) , & &863"" 4 5 69 7 , & &863"" 4 & &863"" 5 69 : ; < zioni medie mensili fino ad un mas& &863""= 5 (69 . > 2 ? , & '""3"" simo di Euro 1.195,00); @ 2 3 1 • 75% + 25% della differenza tra la .@ '" retribuzione media mensile e l’im++, -./ , 2 0%. '9 #A 2 / 63*#9 porto di Euro 1.195,00 (per le retri- 0 buzioni medie mensili superiori ad 0 1 # Euro 1.195,00) fino ad un massimo *A mensile di Euro 1.300,00. *A L’indennità NASPI si riduce del 3% ++, -./ , > . %0 ogni mese a decorrere dal primo !* giorno del 4° mese di fruizione. 1 3 B 3 Sull’indennità NASPI non si applica B > ) la riduzione del 5,84%. Mondo del lavoro iMprese e territorio erogazione indennitÀ naspi in unica soluzione (art. 8 dlgs 22/2015) In caso di avviamento di un’attività di lavoro autonomo, di un’impresa individuale o della sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio, il lavoratore interessato può richiedere all’INPS il pagamento dell’indennità NASPI residua in un'unica soluzione. La domanda deve essere trasmessa telematicamente all’INPS entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il lavoratore sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta nel caso in cui instauri un rapporto di lavoro subordinato (al di fuori della società cooperativa presso cui ha sottoscritto la quota di capitale sociale) prima del periodo per cui è stato riconosciuto il trattamento NASPI. naSpi il contributo di licenziamento Come previsto dall’art. 2 comma 31 Legge 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, a far data dal 01/01/2013 il datore di lavoro dovrà versare una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (per il 2016: euro 1.195,37 x 41% = euro 490,10 ). Il contributo di licenziamento è dovuto anche: • per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione (art. 2 comma 32 Legge 92/2012); • a seguito di dimissioni del lavoratore per giusta causa; • a seguito delle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore(che abbia usufruito del congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino; • alle risoluzioni consensuali del rapporto avvenute con conciliazione della controversia relativa alla richiesta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con i limiti dimensionali previsti dal nuovo art. 18 della legge n. 300/1970, sottoscritta avanti alla commissione istituita ex art. 410 cpc presso la Direzione territoriale del Lavoro; • alla risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro per trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 chilometri dalla residenza del prestatore o dal 01/01/2017, nei casi di licenziaMento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non sia oggetto di accordo sindacale, il contributo di licenziaMento è triplicato. raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici (circ. INPS n. 108 del 10 ottobre2006). Come precisato dall’INPS nel punto 2 della Circolare n. 44 del 22 marzo 2013 il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time); • per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario; • nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determi- nato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001; • la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata. Fino al 31/12/2016 il contributo non è dovuto: • qualora sia dovuto il contributo di accesso alla mobilità; • per licenziamenti effettuati a seguito di cambio appalto, con assunzione presso altri datori di lavoro; • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile. 5 6 iMprese e territorio Mondo del lavoro 31/12/2016 - termine agevolazione ContribUtiva per aSSUnzioni a tempo inDeterminato il prossimo 31/12/2016 scadono i termini per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) per l’assunzione o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Come già indicato in precedenza, ricordiamo che l’articolo 1 commi 178-181 della Legge 208/2015 prevede un esonero contributivo del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di Euro 3.250,00 all’anno (per i tempi pieni) per una durata massima di 24 mesi. L’esonero contributivo non è cumulabile con altre forme di agevolazione. L’esonero contributivo riguarda esclusivamente i contributi INPS e non i premi e contributi dovuti all’INAIL. Sono escluse dall’esonero contributivo: • le assunzioni con contratto di apprendistato; • le assunzioni nel lavoro domestico. Non possono essere assunti con l’esenzione contributiva i lavoratori: • risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi precedenti alla data di assunzione; • per i quali il beneficio relativo all’anno 2016 ed anche quello relativo all’anno 2015 sia già stato usufruito in precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato; • che nei tre mesi antecedenti il 01/01/2016 abbiano avuto in essere con il datore di lavoro (o in società controllate o collegate con lo stesso) un contratto a tempo indeterminato. Il beneficio spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo, con misure e condizioni diverse rispetto alla generalità dei datori di lavoro, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 sono stati occupati a tempo indeterminato o che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro (riferite all’anno 2015) non inferiore a 250. L’esonero contributivo riferito al settore agricolo è riconosciuto dall’INPS fino ad esaurimento dei fondi stanziati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. legge 68/99 inCremento Sanzioni per manCata aSSUnzione Di DiSabili L’articolo 5 del Decreto Legislativo 185/2016, modificando l’art. 15 comma 4 della Legge 68/99, ha previsto, a far data dal giorno 08/10/2016 l’incremento della sanzione per mancata assunzione di personale disabile ad euro 153,20 per ogni giorno di mancata assunzione di ogni persona disabile (o categoria protetta). La sanzione, che decorre dalla data di entrata in obbligo da parte dell’azienda, sarà conteggiata con i precedenti importi sanzionatori fino al giorno 07/10/2016 e con l’importo di Euro 153,20 dal giorno 08/10/2016. Ricordiamo che, in base a quanto previsto dalla Legge 68/99, tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% in misura diversificata a seconda del personale occupato in azienda e, in particolare: - fino a 14 dipendenti: nessun obbligo; - da 15 a 35 dipendenti: inserimento obbligatorio di 1 lavoratore disabile; - da 36 a 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di 2 lavoratori disabili; - oltre 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di lavoratori disabili pari al 7% dell’organico aziendale. Le aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti (quota determinata all’1% delle maestranze computabili per le aziende di dimensioni maggiori) devono avere alle proprie dipendenze almeno n. 1 persona iscritta agli elenchi degli orfani o dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. per il calcolo dei dipendenti dell’azienda, ai fini della l. 68/99 non si conteggiano: i lavoratori disabili occupati ai sensi della legge stessa; i lavoratori a tempo determinato con durata non superiore a 6 mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento; i lavoratori assunti con Mondo del lavoro iMprese e territorio legge 68/99 - SEgUE dA pAg. 6 contratto di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice; i lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio o con modalità di telelavoro; i lavoratori operanti all’estero per la durata di tale attività. sono esclusi dall’obbligo i datori di lavoro operanti nei seguenti settori: • edilizia, limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore; • trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante; • impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto; • autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante; • minerario, limitatamente al personale di sottosuolo e quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale. Ai sensi della L. 92/12 art. 4 c. 27 lett. B è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori. esonero parziale dagli obblighi Le aziende con più di 35 dipendenti che, per dimostrate particolari condizioni della loro attività, non possano occupare l’intera quota di lavoratori svantaggiati, possono richiedere l’esonero dagli obblighi di assunzione. La percentuale massima di esonero è pari al 60% dei dipendenti computabili (elevata all’80% per i datori di lavoro operanti nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato). La domanda di esonero parziale deve essere presentata dal datore di lavoro al Centro per l’Impiego del luogo in cui ha sede l’azienda. Il contributo esonerativo che dovrà ver- sare il datore di lavoro autorizzato è pari ad euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ogni disabile non occupato. sospensione dagli obblighi occupazionali Qualora l’azienda si trovi in una delle seguenti situazioni, gli obblighi di assunzione di soggetti iscritti nelle categorie protette sono sospesi: • richiesta di intervento della CIGS per ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale e procedure concorsuali; • ricorso a contratti di solidarietà difensivi; • procedure di mobilità. La sospensione dagli obblighi occupazionali è generalmente di durata pari a quella dei trattamenti e proporzionale all’attività lavorativa sospesa. Collocamento obbligatorio: novità a partire dal 01/01/2017 Il Decreto Legislativo n.151/2015, entrato n vigore il 24/09/2015, ha soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2017 la tolleranza che consentiva alle aziende che raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili di non adempiere subito all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile previsto dalla L.68/99, ma di attendere l’assunzione del sedicesimo dipendente: da gennaio prossimo quindi tale obbligo di assunzione sorgerà in automatico per le aziende al raggiungimento dei 15 lavoratori computabili. Le ditte quindi che alla data del 1° gennaio 2017 si troveranno ad occupare 15 dipendenti computabili, saranno tenute, anche senza procedere a nuove assunzioni, ad assumere entro il 28 febbraio 2017 un soggetto iscritto nelle liste ex L. 68/99; per adempiere a tale obbligo, si potrà entro tale data o assumere un lavoratore disabile o stipulare un’apposita convenzione con la provincia di competenza per concordare un termine di assunzione successivo. 7 8 iMprese e territorio Mondo del lavoro l’orario Di lavoro l’orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. L’orario normale di lavoro è fissato per legge (D.Lgs 66/2003) in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono derogare a tale limite come trattamento di miglior favore nei confronti dei dipendenti. La legge demanda ai contratti collettivi il compito di stabilire la durata massima dell’orario settimanale di lavoro comprendendo sia l’orario ordinario, sia quello straordinario. L’orario massimo settimanale non potrà comunque superare le 48 ore calcolate come media su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi. Fermo restando quanto sopra esposto e tenendo comunque conto dei singoli CCNL, l’azienda potrà ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario per un ammontare annuo non superiore a 250 ore. I lavoratori minorenni non possono comunque superare l’orario giornaliero di 8 ore e l’orario settimanale di 40 ore. Il Decreto Legislativo 66/2003 di fatto elimina il limite massimo giornaliero di durata della prestazione lavorativa, tenendo comunque conto che il lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. (Esempio fine turno ore 22.00 inizio turno successivo non prima delle ore 9.00). Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Ai lavoratori minorenni deve essere assicurato un periodo di riposo di almeno due giorni settimanali, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica. Se l’orario di lavoro eccede il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per il recupero delle energie psico-fisiche. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti. I lavoratori che utilizzano videoterminali per più di 20 ore la settimana hanno diritto ad una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Tale periodo di pausa è considerato orario di lavoro. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Il periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 15 giorni. Il lavoratore ha inoltre diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il periodo minimo di quattro settimane è obbligatorio e non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. le settimane di ferie devono essere godute nel seguente modo: per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione, mentre le restanti due settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. violazione sanzione (legge 9/2014) Superamento della durata • da 200 a 1.500 euro; media dell’orario settima- • da 800 a 3.000 euro, se la violazione si riferisce a nale (48 ore) più di 5 lavoratori o è riferita in almeno 3 periodi di riferimento; Mancata concessione del riposo settimanale, non inferiore a 24 ore (o comunque almeno due riposi nell’arco di 14 giorni) • da 2.000 a 10.000 euro, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o è riferita ad almeno 5 periodi di riferimento. Mancato riconoscimento • da 100 a 300 euro; del riposo giornaliero • da 600 a 2.000 euro, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o è riferita ad almeno 3 periodi di 24 ore; • da 1.800 a 3.000 euro, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o è riferita ad almeno 5 periodi di 24 ore. GLI UFFICI DEL SERVIZIO PAGHE DELL’A.C.A. SONO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI AI SEGUENTI RECAPITI: TEL. 0173/226611 - FAX 0173/362139 E-MAIL: [email protected] SITO INTERNET: www.acaweb.it Mondo del lavoro iMprese e territorio altre notizie per le impreSe area CreDito bandi caMerali per contributi a Favore delle iMprese La caMera di coMMercio di cuneo, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dello sviluppo economico provinciale, eroga contributi a imprese, consorzi, organismi formativi, per azioni destinate a migliorare la qualità e la competitività aziendale nei diversi settori. Nei giorni scorsi la Cciaa ha pubblicato quattro nuovi bandi a favore delle imprese cuneesi per ulteriori 350mila euro, che si aggiungono ai 3,2 milioni stanziati a inizio anno, riguardanti in particolare le spese per la competitività e per l’innovazione. Sono pertanto stati aperti - in 2ª edizione - i bandi: • bando ict (inForMation and coMMunication technologY) - Stanziamento euro 190.000.000 • bando per lo sviluppo di strategie di Marketing - Stanziamento euro 80.000 • bando per le certiFicazioni soa - Stanziamento euro 40.000 • bando per la registrzione di Marchi e brevetti - Stanziamento euro 40.000. Sono ancora aperti ad oggi i bandi di seguito elencati (salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi). • bando in Materia di sicurezza, certiFicazioni, aMbiente, soa - anno 2016. Stanziamento euro 650.000,00. • bando ict (inForMation and coMMunication technologY) - anno 2016. Stanziamento euro 500.000,00. • bando sulle reti d'iMpresa e consorzi – anno 2016. Stanziamento euro 60.000,00. • bando corsi ForMazione – anno 2016. Stanziamento euro 100.000,00. contributi a Favore di consorzi d’iMprese • bando per attivitÀ proMozionali Finalizzate allo sviluppo del settore coMMercio - anno 2016. Contributo a fondo perduto. • bando per attivitÀ proMozionali Finalizzate allo sviluppo del turisMo – anno 2016. Contributo a fondo perduto. per informazioni ascom Fidi langhe e roero tel. 0173/226611 e-mail [email protected] I DettagLI DeLLe notIzIe DI area Credito suL mensILe “imprese e territorio” sfo- gLIabILe Da newsLetteR e suL sIto InteRnet www.aCaweb.it area SiCUrezza-HaCCp-ambiente-tribUti loCali sicurezza sul lavoro. inail: sconti per le iMprese Riteniamo utile comunicare a tutte le aziende che l’INAIL ha rivisto le modalità con cui le aziende operative da almeno due anni potranno richiedere all’Istituto la riduzione del premio. L’agevolazione, che dovrà essere richiesta telematicamente entro il 28 febbraio 2017, può essere presentata dalle aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa. E’ importante verificare fin d’ora se gli interventi di sicurezza realizzati nel corso dell’anno 2016 raggiungono un punteggio minimo per l’ottenimento dei benefici. La domanda potrà consentire una riduzione del tasso medio di tariffa inail dal 5 al 28%. L’INAIL avrà comunque facoltà di procedere, in sede d’istruttoria dell’istanza o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente. per informazioni tel. 0173/226611 e-mail [email protected] area SiCUrezza SegUe a pag. 10 9 10 iMprese e territorio Mondo del lavoro strutture turistico ricettive: nuove norMe antincendio Il Ministero dell’Interno ha disposto un nuovo Decreto recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere. La nuova norma, emanata con le finalità di semplificare e ottimizzare l’adeguamento delle strutture ricettive alla normativa antincendio, si pone come valida alternativa alle vecchie regole tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto 9 aprile 1994 e s.m.i.. la nuova regola tecnica verticale è applicabile a decorrere dal 22 settembre 2016 a tutte le strutture turistico ricettive con più di 25 posti letto (escluse le strutture all'aria aperta e i rifugi alpini): alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, sia esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sia di nuova realizzazione. In caso di omessa richiesta del rilascio o rinnovo della conformità antincendio è previsto l’arresto sino ad un anno o ammenda da euro 258 euro a 2582. per informazioni ufficio servizi innovativi tel. 0173/226611, e-mail [email protected] caMpi elettroMagnetici - obbligatoria la valutazione rischi A far data dal 2 settembre 2016 è entrato in vigore anche in Italia la Direttiva Europea, la quale apporta modifiche e integrazioni al Testo Unico riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM). Le principali novità introdotte riguardano la protezione dalle esposizioni in campi da bassa frequenza, l‘obbligo di informazione e formazione dei lavoratori esposti e la sorveglianza sanitaria. Particolare rilievo viene dato all’informazione e formazione per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In particolare è stabilito l’obbligo per il datore di lavoro di garantire la formazione necessaria ai lavoratori potenzialmente esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, con particolare riguardo nei confronti dei lavoratori maggiormente sensibili, quali i portatori di dispositivi medici, di protesi metalliche o le lavoratrici in gravidanza. Per tutte le aziende che non ottemperano sono previste pesanti sanzioni, anche di carattere penale. per ulteriori informazioni tel. 0173 226611, e-mail [email protected] I DettagLI DeLLe notIzIe DI area siCurezza suL mensILe “imprese e territorio” sfogLIabILe Da newsLetteR e suL sIto InteRnet www.aCaweb.it rc auto: possibile esibire ilcertiFicato in ForMato digitale Ricordate il venir meno dell'obbligo di esibire sul cruscotto della propria auto il tagliando dell'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli verso i terzi (nota come Rca o Rc auto)? La smaterializzazione del contrassegno è stata resa possibile a partire dal 18 ottobre 2015. Restava esclusivamente l’obbligo di portare a bordo il certificato di assicurazione. Da oggi in poi c’è un’ulteriore semplificazione: in occasione di un controllo, sarà infatti sufficiente mostrare agli agenti di Polizia la copia della propria Rc Auto salvata in digitale su smartphone o tablet, magari in formato pdf. Il tagliando o il certificato assicurativo possono altresì essere esibiti accedendo al proprio account personale sulla pagina web della compagnia assicurativa. per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611 maggIoRI DettagLI suL mensILe “imprese e territorio” sfogLIabILe Da newsLetteR e suL sIto InteRnet www.aCaweb.it