Bozza ddl “Interventi in materia di trasporto pubblico locale

Transcript

Bozza ddl “Interventi in materia di trasporto pubblico locale
Bozza ddl “Interventi in materia di trasporto pubblico locale “ Versione 4
capo I
Finalità della legge
Art.1
(Finalità della legge)
1.La presente legge, nei limiti della competenza statale, dispone interventi nel settore
del trasporto locale e regionale al fine di tutelare i livelli essenziali del diritto alla
mobilità dei cittadini, mediante servizi di trasporto pubblico di linea
a) efficienti e di qualità,
b) offerti al pubblico a tariffe che consentono il recupero di costi standardizzati e
nuovi investimenti in mezzi, strutture e sistemi
c) gestiti da operatori in competizione, che si organizzano in autonomia come settore
industriale che innova, investe ed è attento alle esigenze dei clienti finali
Capo II
Norme sulla programmazione dei servizi, sulla promozione della concorrenza
nonché sul concorso finanziario dello Stato
Art 2.
(Bacini e livelli adeguati di servizio)
1.I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono
determinati dalle Regioni, sentite le Città metropolitane, le Province e i comuni
capoluogo di Provincia, secondo logiche di programmazione e pianificazione della
mobilità, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche
socio-economiche, demografiche e comportamentali dell’utenza potenziale, della
struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell’articolazione produttiva del
territorio di riferimento.
2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un’utenza minima di 350.000 abitanti
ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città
metropolitane previsti e disciplinati dalla legge 7 aprile 2014, n. 56
3. Ai fini della determinazione dei bacini di mobilità i soggetti competenti effettuano
una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale su
gomma e su ferro che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici
origine/destinazione per l’individuazione delle tratte e delle direttrici, nonché delle
fonti informative presenti all’interno dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori già attivi nel bacino sono
tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti entro e non oltre sessanta giorni dalla
richiesta di Regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e
riservatezza dei dati commerciali sensibili.
4.Al fine di promuovere la concorrenza, in sede di procedure di scelta del contraente,
gli enti affidanti articolano i bacini in più lotti di servizi , salvo eccezioni motivate da
ragioni di efficienza economica, disciplinate con delibera dell’ART
5. Ai fini del riparto del Fondo di cui all’articolo 3, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Unificata, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario
determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale
automobilistico e ferroviario, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di
soddisfazione della domanda di mobilità, nonchè assicurando l’eliminazione di
duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e privilegiando soluzioni innovative e di
minor costo per servire la domanda in aree marginali. Le regioni provvedono alla
determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi novanta
giorni e provvedono altresì contestualmente alla modifica del piano di
riprogrammazione di cui all’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di
inadempienza della regione entro i predetti sessanta giorni, si procede ai sensi
dell’articolo 8 della legge n.131 del 2003.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,n.138,
convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, non si applicano
ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale . Per servizi di trasporto pubblico
locale e regionale ai sensi della presente legge e ai sensi dell’articolo 16-bis…. Si
intendono anche i servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari
di interesse regionale e locale di cui all’articolo 34 octies del dl 18 ottobre 2012,
n.179, convertito, con modificazioni da..
art.3
(Disposizioni sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri
per l’esercizio del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a
statuto ordinario )
1. All’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire, ai sensi dell’articolo
117 comma 2, lettera m), della Costituzione, i livelli minimi essenziali delle
prestazioni di trasporto, a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato agli oneri per l’esercizio del trasporto pubblico locale
e regionale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di seguito denominato
Fondo, con una dotazione annuale complessiva massima pari a 4.929.254.469,00 euro
Alle quote del Fondo si aggiungono le risorse che le regioni e le città metropolitane
mettono a disposizione per l'integrazione degli obblighi di servizio pubblico.
L’importo complessivo derivante dalle quote di spettanza del Fondo e dalle
integrazioni regionali e territoriali, costituisce, per ciascuna regione e città
metropolitana, il montante di risorse finanziarie da mettere a disposizione per
l'erogazione ai cittadini dei servizi di trasporto pubblico locale”
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente.” 3-bis Dall’anno 2016 il riparto del
Fondo di cui al comma 1 è definito applicando comunque le seguenti disposizioni:
a)
suddivisione tra le Regioni di una quota pari al 15% per cento dell’importo del
Fondo di cui al comma 1 sulla base dell’incremento in percentuale dei proventi
complessivi da traffico, con rilevazione effettuata annualmente dall’Osservatorio di
cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dati saranno
riferiti alle aziende che operano nel territorio di ciascuna regione, per distinte classi
di servizi determinate con riferimento ai passeggeri trasportati e per contesto socioeconomico La soglia percentuale di cui al primo periodo può essere incrementata o
ridotta a decorrere dal 2017con modifiche al DPCM di cui al comma 3;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari al 15 % dell’importo del fondo di cui al
comma 1, sulla base dell’applicazione del decreto del MIT sui costi standard per la
determinazione di compensazioni economiche nei contratti di servizio di TPL , ivi
compresi i parametri ivi definiti, da parte della regione o degli enti locali competenti.
La soglia percentuale di cui al primo periodo può essere incrementata o ridotta a
decorrere dal 2017con modifiche al DPCM di cui al comma 3;
c) riduzione delle risorse del Fondo da trasferire o ripartire alle regioni a decorrere dal
2017 nel caso in cui i servizi di TPL non siano affidati con procedure di evidenza
pubblica, ovvero ancora non ne risulti pubblicato al 1 gennaio del 2017 il bando di
gara e comunque anche nel caso di gare non conformi alle prescrizioni dell’ART,
qualora bandite successivamente, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f)
………. La riduzione è pari al 10 % del valore dei corrispettivi dei contratti di
servizio non affidati con le predette procedure. La riduzione opera sulla quota di
ciascuna regione e città metropolitana nel cui territorio si verifichi la predetta
fattispecie. L’importo derivante dalle riduzioni di cui alla presente lettera è ripartito
tra le Regioni non penalizzate;
d) sostituzione , a decorrere dall’anno 2017, delle quantità storiche con i
corrispettivi standard ottenuti sulla base dei costi standard applicati alla
produzione dei livelli adeguati di servizio, comunque entro i limiti di spesa
complessiva prevista dal Fondo stesso
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-ter. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
cooperazione e nel rispetto dei relativi statuti, adottano gli atti necessari a
conformarsi entro il 31 dicembre 2015 ai criteri di razionalizzazione
ed efficientamento di cui alla presente legge. A decorrere dall'anno 2016 il rispetto
dei suddetti criteri è valutato, ai fini della determinazione del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito del parametro di
virtuosità previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."
d) al comma 4, le parole “ Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 3” nonché le seguenti “in conformità con quanto stabilito con il
medesimo decreto di cui al comma 3 “ sono soppresse;
e) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente “ 5 Con decreto del MIT, di concerto con
il MEF, sentita la Conferenza unificata entro il 30 giugno di ogni anno sono ripartite
le risorse del Fondo di cui al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 3, 3-bis e 3-ter e degli atti ivi richiamati. Nelle more dell’emanazione del
predetto decreto è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni il 70 per cento dello
stanziamento del Fondo ; le risorse sono oggetto di integrazione, di saldo o di
compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto
ordinario ed alle città metropolitane è disposta con cadenza mensile. “
Art 4
( Costi standard e ricavi del traffico)
.1. A decorrere dall’anno 2016 i risultati della determinazione dei costi standard, in
applicazione del decreto del MIT di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e dei valori dei parametri ivi definiti, sono utilizzati dagli enti
concedenti come elemento di riferimento per la determinazione delle compensazioni
economiche, determinate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico.
2.I proventi derivanti dalle tariffe, devono coprire una percentuale di costi di
erogazione del servizio non inferiore a specifiche soglie percentuali definite, per
distinte classi di servizi e di contesto socio-economico e territoriale, sulla base dei
passeggeri trasportati, con decreto del MIT emanato d’intesa con la Conferenza
Stato- regioni, che può prevedere un percorso graduale di raggiungimento delle
predette soglie. Gli enti concedenti sono autorizzati ad adottare un provvedimento
straordinario di modificazione del livello tariffario per conseguire l’obiettivo di cui
al presente comma, anche con riferimento a contratti di servizio in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, riducendo conseguentemente in termini reali i
corrispettivi; il predetto livello è poi aggiornato nel tempo secondo le disposizioni
emanate dall’ART
Art 5
(Modifica delle competenze dell’ART)
All’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera f) inserire all’inizio le seguenti parole “a definire i criteri
per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione
territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto
della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di
integrazione tra servizi, nonché a “
b) al comma 2,lettera f) inserire alla fine il seguente periodo “ ; con riferimento
al trasporto pubblico locale l’Autorità definisce anche gli schemi dei contratti
di servizio con relative compensazioni economiche per quelli esercitati in
house da società pubbliche o a partecipazione maggioritaria pubblica ;”
1.
2.Con riferimento agli schemi dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di TPL
l’ART può prevedere, disciplinando gli aspetti di dettaglio e applicativi :
a) l’obbligo per l’ente concedente di acquisire la proprietà dei beni immobili
essenziali e necessari allo svolgimento del servizio e quindi di concederli in
locazione all’affidatario del servizio
b) l’obbligo per il gestore del servizio all’atto della gara, che risulta poi non
vincitore, di seguito denominato gestore uscente, di cedere ovvero di locare i beni
strumentali, compreso il materiale rotabile, acquisiti con contributo pubblico, al
nuovo affidatario che in tal caso è obbligato ad acquistarli o a prenderli in locazione
( salvo che il gestore uscente non dimostri l’assoluta necessità di impiegarli in altri
servizi di trasporto da svolgere ?). Alternativamente il gestore uscente può
conservare la proprietà dei predetti beni restituendo all’ente committente la quota
residua di contributo pubblico; tali risorse sono utilizzate per accrescere la quota di
compensazioni per obblighi di servizio pubblico
c) in alternativa alle lettere a) e b), la facoltà per l’ente committente e per il gestore
uscente di cedere la proprietà sia dei beni immobili essenziali sia dei beni
strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale
pubblico e privato, che si specializzano nell’acquisto dei predetti beni e di beni
strumentali nuovi per poi locarli anche ai gestori di servizi di TPL
e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, la previsione nei bandi di
gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante
(nei limiti dell’organizzazione aziendale indicata nell’offerta
?) con la
conservazione, fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, del
trattamento economico e normativo derivante esclusivamente dal contratto collettivo
nazionale di settore
Capo II
Disposizioni sul materiale rotabile, sull’innovazione tecnologica e sugli
investimenti
Art.6
(Rinnovo e caratteristiche del parco veicolare)
1 A decorrere dal 1 gennaio 2018, su tutto il territorio nazionale è vietata la
circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico locale categorie M2
ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0
e 1. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di
veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.
2. Tutti i veicoli immatricolati per il trasporto pubblico locale in data successiva al
1 gennaio 2016 devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei
passeggeri. A decorrere dal 1 gennaio 2017, le flotte automobilistiche utilizzate
per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale devono inoltre essere dotate di
sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio effettuato e
dell’efficienza dei mezzi, in particolare con riguardo alla sicurezza e al
contenimento delle emissioni inquinanti. I contratti di servizio tengono conto degli
oneri derivanti dalla presente disposizione, assicurando la copertura delle quote di
ammortamento degli investimenti determinati secondo i criteri utilizzati per la
definizione dei costi standard adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 84 della
legge 27 dicembre 2013, n.147
3.All’articolo 83, comma 4 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
dopo le parole “ trasporto di persone” sono inserite le seguenti “, i veicoli di cui
all’articolo 87, comma 2 adibiti a servizi di linea di trasporto di persone”
4 I comuni, in sede di programmazione e definizione dei Piani urbani del traffico,
ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano
specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano
nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di cui al DM 12
febbraio 2014, n. 44, attuativo della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 7 luglio 2010, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per
investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse
messe a disposizioni dall’Unione europea .
5.A decorrere dal 1 gennaio 2016 i contratti di servizio che le regioni e gli enti
locali sottoscrivono per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale prevedono, a carico delle imprese, l’onere per il mantenimento e il
rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, secondo gli standard qualitativi e di
innovazione tecnologica, anche con riferimento alle tecnologie di cui al comma 4,
a tal fine definiti dagli stessi enti committenti, ove non ricorrano alla locazione
senza conducente. A decorrere dall’1 gennaio 2016 i contratti di servizio che le
regioni e gli enti locali sottoscrivono per lo svolgimento dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale prevedono la predisposizione da parte delle aziende
contraenti di un Piano Economico Finanziario (PEF) che dimostri un impiego di
risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a
lungo termine, leasing, ( salvo che le aziende stesse non ricorrano alla locazione
senza conducente ?), nonché per investimenti in nuove tecnologie non inferiore al
10% del corrispettivo contrattuale
6.Ai fini della determinazione della base d’asta per le gare d’appalto, ferma la
previsione del comma 5, per il rinnovo dei mezzi di trasporto, le Regioni possono
avvalersi del fondo investimenti di cui all’articolo 6 della presente legge. In tal
caso il bando di gara deve prevedere un obbligo di rinnovo della flotta con
investimento non inferiore alla quota di fondo utilizzata. Detto investimento potrà
essere utilizzato per l’acquisto di materiale rotabile ovvero quale canone
maggiorato per acquisizione di mezzi in leasing. Non è ammesso in tal caso il
ricorso alla locazione. Per la quota parte di rinnovo del parco rotabili non
finanziata da fondi pubblici, il bando di gara per l’affidamento di servizi di
trasporto pubblico locale dovrà prevedere, nella base d’asta e con evidenza
separata, un adeguato tasso di remunerazione dello stesso investimento.
7.Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito
dalle imprese di trasporto pubblico locale anche ricorrendo alla locazione senza
conducente per veicoli di anzianità massima di 12 anni e per un periodo non
inferiore all’anno. A valere sul Fondo di cui all’articolo 6 possono anche essere
finanziati investimenti che utilizzano il “ full leasing” (da definire, possibilmente
in italiano) laddove si dimostri il conseguimento di un risparmio adeguato in
termini di costo di produzione tale da ridurre il corrispettivo standard
Art 7
(Pianificazione e finanziamento della mobilità urbana sostenibile)
1. Nelle Città metropolitane, nelle Province e nei comuni, ovvero associazioni di
comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i Piani urbani di mobilità
sostenibile, comunque denominati, di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre
2000, n. 340,(PUMS), recano una specifica sezione dedicata alle misure per la
riduzione del traffico pendolare veicolare privato, all’aumento della velocità
commerciale media del trasporto pubblico e al progressivo incremento della
percentuale di cittadini trasportati con mezzi di trasporto collettivo e che utilizza la
mobilità ciclo-pedonale; nella sezione sono definite soglie quantitative e obiettivi
temporali, gli aspetti economico finanziari e gestionali, nonchè le misure adottate
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 marzo 2013, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio
2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.
281, definisce nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità
sostenibile, con specifico riferimento, per le Città metropolitane, le Province e i
Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti:
a
b
allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e
finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa,
ivi inclusi sistemi ferroviari , metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari,
busvie con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio;
allo sviluppo della mobilità collettiva e all’innalzamento della velocità
commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie all’adozione di
strumenti idonei alla limitazione dell’uso dell’auto privata quali ad esempio
le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus
turistici;
c allo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica con interventi di
separazione, prioritizzazione e messa in sicurezza della circolazione;
d alla introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna
integrazione e complementarità dei sistemi di trasporto pubblico locale;
e alla progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante ( questo
inciso va tolto altrimenti si finanziano acquisti di mezzi ?)
f alla razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, anche
attraverso l’implementazione di piani di logistica urbana ;
g alla sostenibilità economica, finanziaria e gestionale degli interventi proposti.
3. Le Città metropolitane, le Province e i comuni, ovvero associazioni di comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti provvedono entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo,
alla predisposizione ed adozione dei nuovi Piani urbani di mobilità sostenibile
secondo le suddette linee guida. L’aggiornamento del piano deve avvenire con
cadenza almeno quinquennale; l’aggiornamento del piano è inoltre obbligatorio nei
12 mesi antecedenti procedure di gara per l’affidamento di servizi di trasporto
pubblico locale. E’ fatto obbligo ai soggetti competenti di predisporre un sistema di
monitoraggio annuale volto a individuare eventuali scostamenti rispetto ai target
previsti e le relative misure correttive. Sono fatti salvi i Piani urbani di mobilità
sostenibile già adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida della presente
legge, che devono essere comunque aggiornati entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge
4 A decorrere dall’anno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 i
finanziamenti statali in conto capitale ai Comuni, alle Province e alle città
metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilità, ivi incluse opere destinate
alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e rotabili
tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, avranno per oggetto
esclusivamente interventi previsti nei Piani urbani di mobilità sostenibile redatti in
conformità alle linee guida di cui al comma 2 ed adottati nei termini previsti dal
comma 3 e per i quali sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione ivi
inclusa, pertanto, anche la manutenzione non solo dei rotabili ma anche della stessa
infrastruttura di mobilità, con esclusione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Il
mancato monitoraggio previsto al comma 3 preclude l’accesso a tali finanziamenti.
5.Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è istituito, nell’ambito dello stato di previsione
del MIT, un Fondo nazionale per il cofinanziamento in via straordinaria degli
interventi sulla mobilità urbana sostenibile previsti dai PUMS; la dotazione annua
è pari a 200 milioni di euro. Il Fondo è riparto annualmente con delibera del
CIPE, sulla base di progetti presentati da città metropolitane e da enti territoriali,
con criteri di priorità da definirsi con un decreto, da emanarsi entro 6 mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, del MIT, di concerto con il MEF e con il
MISE. All’onere derivante dall’applicazione della presente disposizione si
provvede…..
5. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono
abrogati
Art. 8
(Fondo investimenti)
1.Al fine di assicurare l’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie statali destinate ad
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale è istituito, per gli
anni 2016, 2017 e 2018, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo in cui confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le risorse statali,
straordinarie, stanziate a normativa vigente
per finanziare, o cofinanziare,
investimenti per la realizzazione di sistemi di trasporto ad impianto fisso, per la
fornitura di materiale rotabile da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale e per la realizzazione di impianti e di sistemi funzionali ai servizi di
trasporto pubblico locale e regionale. Il Fondo finanzia con priorità investimenti
finalizzati a rendere il trasporto pubblico locale, sia in ambito urbano che
extraurbano, maggiormente attrattivo e competitivo rispetto all’utilizzo del mezzo
privato, con particolare riferimento ad interventi per aumentare la velocità
commerciale, quali sedi protette o corsie preferenziali per il trasporto pubblico, per
migliorare l’interscambio tra servizi su ferro e servizi su gomma, per modernizzare il
sistema di infomobility e di bigliettazione elettronica, per rinnovare le flotte in
servizio, anche mediante appropriati incentivi allo sviluppo di soggetti societari
specializzati nell’acquisto di beni strumentali e nella locazione a gestori del servizio
di TPL. Non confluiscono nel Fondo di cui al presente comma le risorse destinate alle
predette finalità che siano state impegnate alla data del 31 dicembre 2014, ovvero per
le quali siano già state avviate alla medesima data le relative procedure di gara.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze procede ad una ricognizione degli interventi e delle
forniture di cui al comma 1. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281, in coerenza, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario,
con la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale eseguita
ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, individua con propria delibera, per
ogni regione e Provincia Autonoma, anche in deroga a finalizzazioni stabilite con
norme statali vigenti, gli interventi e le forniture da completare entro il 2020,
quantifica le risorse da stanziare annualmente per assicurare il progressivo
potenziamento ed ammodernamento del settore e definisce il relativo programma di
contribuzione da porre a carico del fondo di cui al presente articolo.
3. Le risorse di cui al presente articolo sono impegnate a favore di programmi di
investimenti e sono versate su conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che provvede all’erogazione dei contributi a favore dei
soggetti beneficiari in relazione al progressivo avanzamento del programma di
interventi ammesso a contributo con la delibera di cui al comma 2
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti rendiconta ogni dodici mesi alle
Camere, al Cipe e alla Conferenza Unificata l’avanzamento del programma e
propone, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali modifiche o integrazioni da
apportare al programma stesso, nonché gli interventi da completare entro i bienni
successivi al 2020.
Capo III
Disposizioni riguardanti l’utenza
Art 9
(Agevolazioni fiscali)
1. Al fine di incentivare l’uso del trasporto pubblico, qualora il datore di lavoro si
faccia carico, in virtù di specifica contrattazione aziendale, delle spese
sostenute dal dipendente o da componenti del nucleo familiare esclusivamente
per l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, detta spesa
non verrà considerata reddito da lavoro dipendente fino alla concorrenza di 350
euro annui e potrà essere dedotta dall’impresa ai fini dell’imposta sui redditi
2. Al fine di incentivare l’uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto
privato, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, sul reddito
delle persone fisiche, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura
del 50 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 350 euro
annui per ciascun componente del nucleo familiare. La detrazione spetta
sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta
anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del
medesimo articolo 12. Tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista
al comma 1; in tale circostanza l’agevolazione fiscale si applicherà alla sola
quota sostenuta dal lavoratore sempre nella misura del 50% e nel limite dei 350
euro annui per ciascun componente del nucleo famigliare.
3 All’onere derivante dal presente articolo per le agevolazioni fiscali, pari a …
per gli anni…si farà fronte ……( da verificare oneri e formula di copertura )
Art 10
(Lotta all’evasione tariffaria)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi
modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo
all’inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore,
a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti
accertatori.
2. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle
apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai
mezzi di trasporto utilizzati.
3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l’applicazione
di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale .Nel caso in
cui la Regione non abbia ancora provveduto e fino a quando non saranno
disposte i competenti atti da parte della Regione stessa, la sanzione è pari a 60
volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 400 €.
4.All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria,
i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di
prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio
anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili
come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati
dall’impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del
corretto svolgimento dell’attività di verifica e che ha l’obbligo di trasmettere
l’elenco degli agenti abilitati alla prefettura di competenza.
Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono
apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’azienda e possono effettuare i
controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi
quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di
richiedere l’esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività
istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Il rifiuto di fornire le
proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori
integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai
sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare
anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel titolo VII
del presente decreto e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione
amministrativa”.
1-bis. Il Ministero dell’interno è autorizzato, in base a specifici criteri di ricerca, a
mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria,
secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma
precedente, con copertura dei costi a completo carico dell’ente richiedente e per
periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi “.
2.Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e
sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto
dell’evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy, per l’identificazione di eventuali trasgressori che
rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale
trasmissione alle competenti forze dell’ordine
3.Ai fini di una più efficace lotta all’evasione, è consentito ai gestori del servizio
di trasporto pubblico locale l’accesso e la consultazione delle banche dati
dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento ai sistemi di rilevazione
“SIATEL” e “SISTER”. I gestori devono altresì trasmettere i dati anagrafici dei
trasgressori e gli importi delle sanzioni irrogate all’Agenzia delle Entrate.
Art.11
(Tutela dell’utenza)
1.Al fine di verificare a livello nazionale la qualità dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello
nazionale o regionale con cadenza semestrale trasmettono, per via telematica,
all’Osservatorio, di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell’utenza, relativi ai disservizi di
maggiore rilevanza e maggiore frequenza, proponendo possibili soluzioni
strutturali per il miglioramento del servizio. L’Osservatorio informa dei disservizi
segnalati gli enti territoriali o locali competenti e l’Autorità di regolazione dei
trasporti per le determinazioni previste dall’articolo 37, comma 2, lettere e) ed l),
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Gli enti territoriali o locali competenti, entro
trenta giorni, comunicano all’Osservatorio e all’Autorità di regolazione dei
trasporti le iniziative intraprese per risolvere le criticità denunciate e entro e non
oltre i novanta giorni successivi rendicontano all’Osservatorio sull’efficacia delle
misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività,
l’Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale
e i provvedimenti adottati dai soggetti istituzionali competenti per risolverli. La
relazione è trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti.
2.Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169,
quando un servizio di trasporto pubblico locale subisce una cancellazione o un
ritardo superiore a centoventi minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata,
ovvero di sessanta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito
urbano, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto
da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a
cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale
giornaliera del costo completo dell’abbonamento. Il rimborso è corrisposto in
denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento. Ove il
trasporto è effettuato da un vettore ferroviario si applicano altresì le condizioni
previste al Titolo IV, Capo II, dell’allegato I del regolamento CE n. 1371/2007