Bozza ddl “Interventi in materia di trasporto pubblico locale
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Bozza ddl “Interventi in materia di trasporto pubblico locale
Bozza ddl “Interventi in materia di trasporto pubblico locale “ Versione 4 capo I Finalità della legge Art.1 (Finalità della legge) 1.La presente legge, nei limiti della competenza statale, dispone interventi nel settore del trasporto locale e regionale al fine di tutelare i livelli essenziali del diritto alla mobilità dei cittadini, mediante servizi di trasporto pubblico di linea a) efficienti e di qualità, b) offerti al pubblico a tariffe che consentono il recupero di costi standardizzati e nuovi investimenti in mezzi, strutture e sistemi c) gestiti da operatori in competizione, che si organizzano in autonomia come settore industriale che innova, investe ed è attento alle esigenze dei clienti finali Capo II Norme sulla programmazione dei servizi, sulla promozione della concorrenza nonché sul concorso finanziario dello Stato Art 2. (Bacini e livelli adeguati di servizio) 1.I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono determinati dalle Regioni, sentite le Città metropolitane, le Province e i comuni capoluogo di Provincia, secondo logiche di programmazione e pianificazione della mobilità, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell’utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell’articolazione produttiva del territorio di riferimento. 2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un’utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane previsti e disciplinati dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 3. Ai fini della determinazione dei bacini di mobilità i soggetti competenti effettuano una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine/destinazione per l’individuazione delle tratte e delle direttrici, nonché delle fonti informative presenti all’interno dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di Regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. 4.Al fine di promuovere la concorrenza, in sede di procedure di scelta del contraente, gli enti affidanti articolano i bacini in più lotti di servizi , salvo eccezioni motivate da ragioni di efficienza economica, disciplinate con delibera dell’ART 5. Ai fini del riparto del Fondo di cui all’articolo 3, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistico e ferroviario, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonchè assicurando l’eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per servire la domanda in aree marginali. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi novanta giorni e provvedono altresì contestualmente alla modifica del piano di riprogrammazione di cui all’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di inadempienza della regione entro i predetti sessanta giorni, si procede ai sensi dell’articolo 8 della legge n.131 del 2003. 6. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale . Per servizi di trasporto pubblico locale e regionale ai sensi della presente legge e ai sensi dell’articolo 16-bis…. Si intendono anche i servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui all’articolo 34 octies del dl 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni da.. art.3 (Disposizioni sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per l’esercizio del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario ) 1. All’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 117 comma 2, lettera m), della Costituzione, i livelli minimi essenziali delle prestazioni di trasporto, a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per l’esercizio del trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di seguito denominato Fondo, con una dotazione annuale complessiva massima pari a 4.929.254.469,00 euro Alle quote del Fondo si aggiungono le risorse che le regioni e le città metropolitane mettono a disposizione per l'integrazione degli obblighi di servizio pubblico. L’importo complessivo derivante dalle quote di spettanza del Fondo e dalle integrazioni regionali e territoriali, costituisce, per ciascuna regione e città metropolitana, il montante di risorse finanziarie da mettere a disposizione per l'erogazione ai cittadini dei servizi di trasporto pubblico locale” b) dopo il comma 3 è inserito il seguente.” 3-bis Dall’anno 2016 il riparto del Fondo di cui al comma 1 è definito applicando comunque le seguenti disposizioni: a) suddivisione tra le Regioni di una quota pari al 15% per cento dell’importo del Fondo di cui al comma 1 sulla base dell’incremento in percentuale dei proventi complessivi da traffico, con rilevazione effettuata annualmente dall’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dati saranno riferiti alle aziende che operano nel territorio di ciascuna regione, per distinte classi di servizi determinate con riferimento ai passeggeri trasportati e per contesto socioeconomico La soglia percentuale di cui al primo periodo può essere incrementata o ridotta a decorrere dal 2017con modifiche al DPCM di cui al comma 3; b) suddivisione tra le regioni di una quota pari al 15 % dell’importo del fondo di cui al comma 1, sulla base dell’applicazione del decreto del MIT sui costi standard per la determinazione di compensazioni economiche nei contratti di servizio di TPL , ivi compresi i parametri ivi definiti, da parte della regione o degli enti locali competenti. La soglia percentuale di cui al primo periodo può essere incrementata o ridotta a decorrere dal 2017con modifiche al DPCM di cui al comma 3; c) riduzione delle risorse del Fondo da trasferire o ripartire alle regioni a decorrere dal 2017 nel caso in cui i servizi di TPL non siano affidati con procedure di evidenza pubblica, ovvero ancora non ne risulti pubblicato al 1 gennaio del 2017 il bando di gara e comunque anche nel caso di gare non conformi alle prescrizioni dell’ART, qualora bandite successivamente, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f) ………. La riduzione è pari al 10 % del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. La riduzione opera sulla quota di ciascuna regione e città metropolitana nel cui territorio si verifichi la predetta fattispecie. L’importo derivante dalle riduzioni di cui alla presente lettera è ripartito tra le Regioni non penalizzate; d) sostituzione , a decorrere dall’anno 2017, delle quantità storiche con i corrispettivi standard ottenuti sulla base dei costi standard applicati alla produzione dei livelli adeguati di servizio, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-ter. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale cooperazione e nel rispetto dei relativi statuti, adottano gli atti necessari a conformarsi entro il 31 dicembre 2015 ai criteri di razionalizzazione ed efficientamento di cui alla presente legge. A decorrere dall'anno 2016 il rispetto dei suddetti criteri è valutato, ai fini della determinazione del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito del parametro di virtuosità previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111." d) al comma 4, le parole “ Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3” nonché le seguenti “in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3 “ sono soppresse; e) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente “ 5 Con decreto del MIT, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata entro il 30 giugno di ogni anno sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter e degli atti ivi richiamati. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni il 70 per cento dello stanziamento del Fondo ; le risorse sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario ed alle città metropolitane è disposta con cadenza mensile. “ Art 4 ( Costi standard e ricavi del traffico) .1. A decorrere dall’anno 2016 i risultati della determinazione dei costi standard, in applicazione del decreto del MIT di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dei valori dei parametri ivi definiti, sono utilizzati dagli enti concedenti come elemento di riferimento per la determinazione delle compensazioni economiche, determinate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico. 2.I proventi derivanti dalle tariffe, devono coprire una percentuale di costi di erogazione del servizio non inferiore a specifiche soglie percentuali definite, per distinte classi di servizi e di contesto socio-economico e territoriale, sulla base dei passeggeri trasportati, con decreto del MIT emanato d’intesa con la Conferenza Stato- regioni, che può prevedere un percorso graduale di raggiungimento delle predette soglie. Gli enti concedenti sono autorizzati ad adottare un provvedimento straordinario di modificazione del livello tariffario per conseguire l’obiettivo di cui al presente comma, anche con riferimento a contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, riducendo conseguentemente in termini reali i corrispettivi; il predetto livello è poi aggiornato nel tempo secondo le disposizioni emanate dall’ART Art 5 (Modifica delle competenze dell’ART) All’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera f) inserire all’inizio le seguenti parole “a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, nonché a “ b) al comma 2,lettera f) inserire alla fine il seguente periodo “ ; con riferimento al trasporto pubblico locale l’Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio con relative compensazioni economiche per quelli esercitati in house da società pubbliche o a partecipazione maggioritaria pubblica ;” 1. 2.Con riferimento agli schemi dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di TPL l’ART può prevedere, disciplinando gli aspetti di dettaglio e applicativi : a) l’obbligo per l’ente concedente di acquisire la proprietà dei beni immobili essenziali e necessari allo svolgimento del servizio e quindi di concederli in locazione all’affidatario del servizio b) l’obbligo per il gestore del servizio all’atto della gara, che risulta poi non vincitore, di seguito denominato gestore uscente, di cedere ovvero di locare i beni strumentali, compreso il materiale rotabile, acquisiti con contributo pubblico, al nuovo affidatario che in tal caso è obbligato ad acquistarli o a prenderli in locazione ( salvo che il gestore uscente non dimostri l’assoluta necessità di impiegarli in altri servizi di trasporto da svolgere ?). Alternativamente il gestore uscente può conservare la proprietà dei predetti beni restituendo all’ente committente la quota residua di contributo pubblico; tali risorse sono utilizzate per accrescere la quota di compensazioni per obblighi di servizio pubblico c) in alternativa alle lettere a) e b), la facoltà per l’ente committente e per il gestore uscente di cedere la proprietà sia dei beni immobili essenziali sia dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell’acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per poi locarli anche ai gestori di servizi di TPL e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, la previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante (nei limiti dell’organizzazione aziendale indicata nell’offerta ?) con la conservazione, fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, del trattamento economico e normativo derivante esclusivamente dal contratto collettivo nazionale di settore Capo II Disposizioni sul materiale rotabile, sull’innovazione tecnologica e sugli investimenti Art.6 (Rinnovo e caratteristiche del parco veicolare) 1 A decorrere dal 1 gennaio 2018, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico locale categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici. 2. Tutti i veicoli immatricolati per il trasporto pubblico locale in data successiva al 1 gennaio 2016 devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri. A decorrere dal 1 gennaio 2017, le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale devono inoltre essere dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio effettuato e dell’efficienza dei mezzi, in particolare con riguardo alla sicurezza e al contenimento delle emissioni inquinanti. I contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dalla presente disposizione, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 84 della legge 27 dicembre 2013, n.147 3.All’articolo 83, comma 4 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 dopo le parole “ trasporto di persone” sono inserite le seguenti “, i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2 adibiti a servizi di linea di trasporto di persone” 4 I comuni, in sede di programmazione e definizione dei Piani urbani del traffico, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di cui al DM 12 febbraio 2014, n. 44, attuativo della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizioni dall’Unione europea . 5.A decorrere dal 1 gennaio 2016 i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale prevedono, a carico delle imprese, l’onere per il mantenimento e il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica, anche con riferimento alle tecnologie di cui al comma 4, a tal fine definiti dagli stessi enti committenti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. A decorrere dall’1 gennaio 2016 i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale prevedono la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un Piano Economico Finanziario (PEF) che dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine, leasing, ( salvo che le aziende stesse non ricorrano alla locazione senza conducente ?), nonché per investimenti in nuove tecnologie non inferiore al 10% del corrispettivo contrattuale 6.Ai fini della determinazione della base d’asta per le gare d’appalto, ferma la previsione del comma 5, per il rinnovo dei mezzi di trasporto, le Regioni possono avvalersi del fondo investimenti di cui all’articolo 6 della presente legge. In tal caso il bando di gara deve prevedere un obbligo di rinnovo della flotta con investimento non inferiore alla quota di fondo utilizzata. Detto investimento potrà essere utilizzato per l’acquisto di materiale rotabile ovvero quale canone maggiorato per acquisizione di mezzi in leasing. Non è ammesso in tal caso il ricorso alla locazione. Per la quota parte di rinnovo del parco rotabili non finanziata da fondi pubblici, il bando di gara per l’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale dovrà prevedere, nella base d’asta e con evidenza separata, un adeguato tasso di remunerazione dello stesso investimento. 7.Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico locale anche ricorrendo alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di 12 anni e per un periodo non inferiore all’anno. A valere sul Fondo di cui all’articolo 6 possono anche essere finanziati investimenti che utilizzano il “ full leasing” (da definire, possibilmente in italiano) laddove si dimostri il conseguimento di un risparmio adeguato in termini di costo di produzione tale da ridurre il corrispettivo standard Art 7 (Pianificazione e finanziamento della mobilità urbana sostenibile) 1. Nelle Città metropolitane, nelle Province e nei comuni, ovvero associazioni di comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i Piani urbani di mobilità sostenibile, comunque denominati, di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340,(PUMS), recano una specifica sezione dedicata alle misure per la riduzione del traffico pendolare veicolare privato, all’aumento della velocità commerciale media del trasporto pubblico e al progressivo incremento della percentuale di cittadini trasportati con mezzi di trasporto collettivo e che utilizza la mobilità ciclo-pedonale; nella sezione sono definite soglie quantitative e obiettivi temporali, gli aspetti economico finanziari e gestionali, nonchè le misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definisce nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, con specifico riferimento, per le Città metropolitane, le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: a b allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari , metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio; allo sviluppo della mobilità collettiva e all’innalzamento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie all’adozione di strumenti idonei alla limitazione dell’uso dell’auto privata quali ad esempio le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus turistici; c allo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica con interventi di separazione, prioritizzazione e messa in sicurezza della circolazione; d alla introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna integrazione e complementarità dei sistemi di trasporto pubblico locale; e alla progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante ( questo inciso va tolto altrimenti si finanziano acquisti di mezzi ?) f alla razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, anche attraverso l’implementazione di piani di logistica urbana ; g alla sostenibilità economica, finanziaria e gestionale degli interventi proposti. 3. Le Città metropolitane, le Province e i comuni, ovvero associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti provvedono entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo, alla predisposizione ed adozione dei nuovi Piani urbani di mobilità sostenibile secondo le suddette linee guida. L’aggiornamento del piano deve avvenire con cadenza almeno quinquennale; l’aggiornamento del piano è inoltre obbligatorio nei 12 mesi antecedenti procedure di gara per l’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. E’ fatto obbligo ai soggetti competenti di predisporre un sistema di monitoraggio annuale volto a individuare eventuali scostamenti rispetto ai target previsti e le relative misure correttive. Sono fatti salvi i Piani urbani di mobilità sostenibile già adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida della presente legge, che devono essere comunque aggiornati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 4 A decorrere dall’anno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 i finanziamenti statali in conto capitale ai Comuni, alle Province e alle città metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilità, ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e rotabili tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, avranno per oggetto esclusivamente interventi previsti nei Piani urbani di mobilità sostenibile redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 2 ed adottati nei termini previsti dal comma 3 e per i quali sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione ivi inclusa, pertanto, anche la manutenzione non solo dei rotabili ma anche della stessa infrastruttura di mobilità, con esclusione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Il mancato monitoraggio previsto al comma 3 preclude l’accesso a tali finanziamenti. 5.Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è istituito, nell’ambito dello stato di previsione del MIT, un Fondo nazionale per il cofinanziamento in via straordinaria degli interventi sulla mobilità urbana sostenibile previsti dai PUMS; la dotazione annua è pari a 200 milioni di euro. Il Fondo è riparto annualmente con delibera del CIPE, sulla base di progetti presentati da città metropolitane e da enti territoriali, con criteri di priorità da definirsi con un decreto, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, del MIT, di concerto con il MEF e con il MISE. All’onere derivante dall’applicazione della presente disposizione si provvede….. 5. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono abrogati Art. 8 (Fondo investimenti) 1.Al fine di assicurare l’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie statali destinate ad investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale è istituito, per gli anni 2016, 2017 e 2018, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo in cui confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le risorse statali, straordinarie, stanziate a normativa vigente per finanziare, o cofinanziare, investimenti per la realizzazione di sistemi di trasporto ad impianto fisso, per la fornitura di materiale rotabile da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e per la realizzazione di impianti e di sistemi funzionali ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Il Fondo finanzia con priorità investimenti finalizzati a rendere il trasporto pubblico locale, sia in ambito urbano che extraurbano, maggiormente attrattivo e competitivo rispetto all’utilizzo del mezzo privato, con particolare riferimento ad interventi per aumentare la velocità commerciale, quali sedi protette o corsie preferenziali per il trasporto pubblico, per migliorare l’interscambio tra servizi su ferro e servizi su gomma, per modernizzare il sistema di infomobility e di bigliettazione elettronica, per rinnovare le flotte in servizio, anche mediante appropriati incentivi allo sviluppo di soggetti societari specializzati nell’acquisto di beni strumentali e nella locazione a gestori del servizio di TPL. Non confluiscono nel Fondo di cui al presente comma le risorse destinate alle predette finalità che siano state impegnate alla data del 31 dicembre 2014, ovvero per le quali siano già state avviate alla medesima data le relative procedure di gara. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze procede ad una ricognizione degli interventi e delle forniture di cui al comma 1. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in coerenza, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, con la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale eseguita ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, individua con propria delibera, per ogni regione e Provincia Autonoma, anche in deroga a finalizzazioni stabilite con norme statali vigenti, gli interventi e le forniture da completare entro il 2020, quantifica le risorse da stanziare annualmente per assicurare il progressivo potenziamento ed ammodernamento del settore e definisce il relativo programma di contribuzione da porre a carico del fondo di cui al presente articolo. 3. Le risorse di cui al presente articolo sono impegnate a favore di programmi di investimenti e sono versate su conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede all’erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari in relazione al progressivo avanzamento del programma di interventi ammesso a contributo con la delibera di cui al comma 2 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti rendiconta ogni dodici mesi alle Camere, al Cipe e alla Conferenza Unificata l’avanzamento del programma e propone, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali modifiche o integrazioni da apportare al programma stesso, nonché gli interventi da completare entro i bienni successivi al 2020. Capo III Disposizioni riguardanti l’utenza Art 9 (Agevolazioni fiscali) 1. Al fine di incentivare l’uso del trasporto pubblico, qualora il datore di lavoro si faccia carico, in virtù di specifica contrattazione aziendale, delle spese sostenute dal dipendente o da componenti del nucleo familiare esclusivamente per l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, detta spesa non verrà considerata reddito da lavoro dipendente fino alla concorrenza di 350 euro annui e potrà essere dedotta dall’impresa ai fini dell’imposta sui redditi 2. Al fine di incentivare l’uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, sul reddito delle persone fisiche, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 350 euro annui per ciascun componente del nucleo familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. Tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista al comma 1; in tale circostanza l’agevolazione fiscale si applicherà alla sola quota sostenuta dal lavoratore sempre nella misura del 50% e nel limite dei 350 euro annui per ciascun componente del nucleo famigliare. 3 All’onere derivante dal presente articolo per le agevolazioni fiscali, pari a … per gli anni…si farà fronte ……( da verificare oneri e formula di copertura ) Art 10 (Lotta all’evasione tariffaria) 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all’inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. 2. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati. 3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale .Nel caso in cui la Regione non abbia ancora provveduto e fino a quando non saranno disposte i competenti atti da parte della Regione stessa, la sanzione è pari a 60 volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 400 €. 4.All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall’impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell’attività di verifica e che ha l’obbligo di trasmettere l’elenco degli agenti abilitati alla prefettura di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l’esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel titolo VII del presente decreto e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa”. 1-bis. Il Ministero dell’interno è autorizzato, in base a specifici criteri di ricerca, a mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell’ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi “. 2.Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell’evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell’ordine 3.Ai fini di una più efficace lotta all’evasione, è consentito ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale l’accesso e la consultazione delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento ai sistemi di rilevazione “SIATEL” e “SISTER”. I gestori devono altresì trasmettere i dati anagrafici dei trasgressori e gli importi delle sanzioni irrogate all’Agenzia delle Entrate. Art.11 (Tutela dell’utenza) 1.Al fine di verificare a livello nazionale la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale con cadenza semestrale trasmettono, per via telematica, all’Osservatorio, di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell’utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e maggiore frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L’Osservatorio informa dei disservizi segnalati gli enti territoriali o locali competenti e l’Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall’articolo 37, comma 2, lettere e) ed l), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Gli enti territoriali o locali competenti, entro trenta giorni, comunicano all’Osservatorio e all’Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative intraprese per risolvere le criticità denunciate e entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all’Osservatorio sull’efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l’Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dai soggetti istituzionali competenti per risolverli. La relazione è trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti. 2.Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a centoventi minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, ovvero di sessanta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell’abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento. Ove il trasporto è effettuato da un vettore ferroviario si applicano altresì le condizioni previste al Titolo IV, Capo II, dell’allegato I del regolamento CE n. 1371/2007