N.T.A. All. A - Testo attuale (stralcio)

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N.T.A. All. A - Testo attuale (stralcio)
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
Regolamento Urbanistico
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Stralcio testo aggiornato e coordinato al febbriaio 2011
Testo vigente
INDICE
Omissis
ART. 5. DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
5.1. Altezza degli edifici
Omissis
5.3. Altezza Massima (H max)
Omissis
5.6. Centro Commerciale
Omissis
5.11. Esercizio di vicinato
5.12. Grande struttura di vendita.
Omissis
5.16. Media struttura di vendita.
5.17. Parcheggi privati
Omissis
5.21. Rapporto di Copertura (R.C.)
Omissis
5.24. Sistema, Subsistema, Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E.)
Omissis
5.26. Superficie Coperta (S.C.)
5.27. Superficie Fondiaria (S.F.)
Omissis
5.29. Superficie Territoriale (S.T.)
5.30. Superficie Utile Lorda ( S.U.L.)
Omissis
5.33. Superficie di Vendita (S.V.)
Omissis
ART. 6. ZONE OMOGENEE
Omissis
6.4. Zona D: Parti del territorio destinate ad insediamenti a prevalente carattere produttivo e/o
commerciale
Omissis
6.4.5. Sottozona D2b: Parti del territorio a prevalente carattere commerciale prive, anche parzialmente,
delle opere di urbanizzazione primarie
Omissis
6.5. Zona F: Parti del territorio destinate ad usi di interesse generale
Omissis
6.5.3. Sottozona F2: Parti del territorio, a carattere privato, destinate ad attività e servizi di interesse
generale
Omissis
6.6. Zona P: Parti del territorio destinate a parcheggi pubblici
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ART. 7. DESTINAZIONI D’USO.
54
ART. 8. ATTITUDINE ALLA TRASFORMAZIONE DEI SUOLI E FATTIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI.
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ART. 8.1. ATTITUDINE ALLA TRASFORMAZIONE DEI SUOLI
56
1
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
8.1.1. Prescrizioni generali
8.1.2. Prescrizioni particolari per il Sistema territoriale della pianura ed il Sistema territoriale della
Collina
8.1.2.1. Prescrizioni particolari per il Sistema territoriale della pianura
56
ART. 8.2. FATTIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI
8.2.1. Classi di Fattibilità
8.2.2. Classi di fattibilità degli interventi nelle zone urbane
8.2.3. Classi di fattibilità degli interventi nelle zone agricole
63
63
66
66
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Omissis
CAPO II - ATTUAZIONE DEL R.U.
70
ART. 10. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL R.U.
70
Omissis
ART. 12. CARATTERISTICHE DEI PIANI ATTUATIVI.
Omissis
12.2. Piani Attuativi di Iniziativa Privata e Piani di Lottizzazione (P.d.L)
Omissis
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72
ART. 16. CATEGORIE DI VALORE DEGLI EDIFICI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE,
Omissis
CAPO III – DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO
SEZIONE I - SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA
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104
Omissis
ART. 23. SUB-SISTEMA INSEDIATIVO DI PIANURA
23.1. Prescrizioni ambientali di carattere generale
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ART. 23.A. U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE DI PONTEDERA OVEST.
23.a.1. Prescrizioni urbanistiche
23.a.2. Prescrizioni ambientali di carattere particolare.
23.a.3. Parametri urbanistici
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120
122
122
Omissis
CAPO I - NORME GENERALI
ART. 5. DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE.
1. Ai fini dell’applicazione delle norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:
5.1. Altezza degli edifici.
1.
Per gli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, addizione volumetrica o
ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 15, l’altezza di un edificio corrisponde al numero di piani
reali o virtuali (doppi volumi).
Omissis
2.
Per gli edifici a carattere produttivo e/o commerciale (vendita all’ingrosso e medie e grandi
strutture di vendita) l’altezza viene misurata in metri verticalmente lungo i muri perimetrali a partire
dal livello del marciapiede del fabbricato fino all’intradosso del solaio di copertura (al di sotto della
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Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
base delle travi nel caso di prefabbricati) o, in mancanza del marciapiede, dal livello del terreno
esterno a sistemazione avvenuta.
Omissis
5.3. Altezza massima (H max).
1.
Corrisponde al massimo sviluppo verticale consentito di un edificio sia che si calcoli con il
criterio del numero di piani sia che si calcoli in metri. La variabilità di altezza consentita all’interno di
un singolo piano non può portare all’aumento del numero dei piani.
2.
Nel caso di UU.II. a destinazione d’uso industriale/artigianale, turistico/ricettiva, commerciale
all’ingrosso e depositi, direzionale o di servizio, è possibile derogare all’altezza massima prevista per
la zona per motivi adeguatamente giustificati e documentati. Tale deroga sarà possibile mediante
acquisizione di parere preventivo favorevole da parte degli organi tecnici comunali.
3.
Gli extracorsa degli ascensori e altri impianti tecnologici possono essere realizzati in deroga
all’altezza massima di zona, fermo restando il rispetto di criteri di carattere estetico e ambientale.
Omissis
4.
Nel caso di diverse altezze del fabbricato, l’altezza massima non potrà superare l’altezza
massima prevista per la zona: ai fini della misurazione dell’altezza massima sia che si tratti con il
sistema metrico che con il numero dei piani non si valutano eventuali innalzamenti del piano di
calpestio del piano terra per ragioni di sicurezza idraulica e/o di igiene fino ad un massimo di m. 0,50.
5.
Non sono considerati piani, ai fini del calcolo dell’altezza massima, i locali interrati.
6.
Sono considerati piani, ai fini del calcolo dell’altezza massima, i locali seminterrati, ad
eccezione di quelli che non fuoriescono dalla quota del terreno esterno a sistemazione avvenuta oltre
m 1,50 (al lordo del solaio sovrastante).
Omissis
5.6. Centro commerciale.
1. Una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Ai fini del presente R.U. per superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Omissis
5.11. Esercizio di vicinato.
1. Struttura commerciale avente una superficie di vendita inferiore a 250 m2.
2. Per questo tipo di struttura la dotazione minima di parcheggi privati, oltre a quelli previsti dalla
legge del 24 marzo 1989, n. 122, pari al 30% della SUL max. assentita, non può essere inferiore a 1 m2
ogni m2 di superficie di vendita.
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Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
Omissis
5.12. Grande struttura di vendita.
1. Struttura commerciale con superficie di vendita superiore ai 1.500 m2.
2. Per questo tipo di struttura la dotazione di parcheggi privati, oltre alla quota prevista dalla legge 24
marzo 1989 n. 122, pari al 30% della SUL max assentita, non può essere inferiore a 2 m2. per ogni m2
di superficie di vendita e a 1,5 m2. per eventuali ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico
destinate ad altre attività connesse (ristoranti, bar ed altri spazi destinati a funzioni complementari a
quella commerciale). In ogni caso questo tipo di struttura deve essere preferibilmente collocata in aree
a carattere commerciale ed in prossimità di infrastrutture viarie extraurbane.
3. Ai fini delle norme contenute nel Titolo III del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 15/R/2009,
le grandi strutture di vendita possono essere collocate:
-
senza limitazioni dimensionali, all’interno delle zone di tipo C, D ed F come definite dal D.M. n.
1444/1968;
non possono mai essere collocante:
-
nelle zone di tipo D3a e D3b come definite dalle N.T.A.
4.
Ai fini dell’applicazione delle norme in tema di parcheggio di cui al D.Lgs. n. 114/1998, della
L.R. n. 28/2005 e del relativo regolamento di cui al D.P.G.R. n. 15/R/2009, sono considerate strutture
commerciali qualsiasi attività svolta all’interno di aree ed immobili destinati ad attività commerciale ai
sensi del D.M. n. 1444/1968 e dall’art. 6.4.
Omissis
5.16. Media struttura di vendita.
1. Struttura commerciale con superficie di vendita superiore a 250 m2 e fino a 1.500 m2.
2. Per questo tipo di struttura la dotazione minima di parcheggi privati, oltre a quelli previsti dalla
legge 24 marzo 1989, n. 122, pari al 30% della SUL max. assentita, non può essere inferiore a 1,5 m2
ogni m2 di superficie di vendita oltre ad ulteriori parcheggi da reperire nella misura di 1 m2 ogni m2 di
eventuali ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad altre attività complementari a
quella commerciale.
3. Ai fini delle norme contenute nel Titolo III del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 15/R/2009,
le medie strutture di vendita possono essere collocate:
-
senza limitazioni dimensionali, all’interno delle zone di tipo C, D ed F come definite dal D.M. n.
1444/1968;
-
con le limitazioni dimensionali di cui all’art. 7, comma 11, nelle zone di tipo A e B come definite
dal D.M. n. 1444/1968;
non possono mai essere collocante:
-
4
nelle zone di tipo D3a e D3b come definite dalle N.T.A.
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
4. Ai fini dell’applicazione delle norme in tema di parcheggio di cui al D.Lgs. n. 114/1998, della
L.R. n. 28/2005 e del relativo regolamento di cui al D.P.G.R. n. 15/R/2009, sono considerate strutture
commerciali qualsiasi attività svolta all’interno di aree ed immobili destinati ad attività commerciale ai
sensi del D.M. n. 1444/1968 e dall’art. 6.4 delle N.T.A.
5. In ogni caso per questo genere di esercizi oltre ai parcheggi devono essere garantite razionali ed
efficienti le infrastrutture di accesso.
5.17. Parcheggi privati.
1. Ogni nuova costruzione a carattere residenziale, commerciale, direzionale e turistico-ricettivo
dovrà dotarsi di parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modifiche ed
integrazioni, coperti e/o scoperti, secondo i seguenti parametri minimi:
-
50 % della S.U.L. di progetto,
-
almeno due posti auto per ciascuna unità immobiliare.
2. I singoli posti auto devono avere dimensioni minime di metri 5,00 x 2,50 e, dove non
diversamente indicato nelle tavole grafiche di R.U., lo spazio di manovra interno ai parcheggi privati
non può essere superiore al 50 % dell’intera superficie del parcheggio. In ogni caso il numero di posti
auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio richiesta non può
essere inferiore a un posto ogni 25 m2 di superficie a parcheggio e tutti i posti individuati devono
essere singolarmente usufruibili.
Omissis
5. Per le costruzioni ad uso produttivo e commerciali all’ingrosso è prevista la superficie minima da
destinare a parcheggi privati ai sensi della legge del 24 Marzo 1989, n. 122 e successive modifiche ed
integrazioni, coperti e/o scoperti, nella misura del 30% della SUL di progetto.
Omissis
6. Per le attività commerciali che allestiscono spazi espositivi (concessionarie auto, mostre di mobili
o altre similari), è prevista la riduzione alla metà degli spazi da destinare a parcheggi per la sosta di
relazione, a condizione che sia vincolata la destinazione d’uso dell’attività.
7. Nelle aree di pertinenza di strutture commerciali devono essere reperite superfici di parcheggio, in
aggiunta a quelle minime previste dalla legge n. 122/89 e meglio precisate ai paragrafi 5.11,5.12,5.16,
da destinare alla sosta di relazione, nella quantità stabilita dalla L.R. n. 28/2005 e dal regolamento
approvato con D.P.G.R. n. 15/R/2009.
8. Ai fini del calcolo della dotazione minima di parcheggio sono assimilate alla superficie di vendita,
e pertanto necessitano di reperire ulteriori spazi di parcheggio per la sosta di relazione così come
previsto dal decreto legislativo n. 114/98, dalla L.R. n. 28/2005 e dal regolamento approvato con
D.P.G.R. n. 15/R/2009, tutte le superfici aperte al pubblico:
-
negli immobili a destinazione d’uso turistico ricettiva (ad eccezione delle strutture
alberghiere);
-
nei pubblici esercizi;
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Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
-
negli immobili destinati ad attività artigianali di servizio;
-
nelle palestre, nei centri fitness e benessere, nei locali destinati ad attività ludica.
9. Le aree da destinare a parcheggio per la sosta di relazione localizzate in superficie devono essere
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dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 m di
parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ambientale. Nel caso in cui sotto tali
parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi
ornamentali.
Omissis
10. Le eventuali corsie di manovra a servizio degli spazi di sosta devono essere dimensionate in
conformità a quanto stabilito dall’art. 3.4.7 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) qualora il numero
di posti auto servito sia superiore a 8;
11. In tutti i casi i percorsi di accesso devono consentire un agevole raggiungimento degli stalli di
sosta e le aree di manovra non devono interferire con la carreggiata pubblica destinata al transito dei
veicoli.
Omissis
5.21. Rapporto di Copertura (R.C.).
1. Esprime il massimo rapporto fra superficie coperta e superficie fondiaria (S.C./S.F.) oppure fra
superficie coperta e superficie territoriale (S.C./ S.T.). Si esprime in valore percentuale (S.C./S.F.)
oppure (S.C./ S.T.).
Omissis
5.24. Sistema, subsistema, unità territoriale organica elementare (U.T.O.E.).
1. Corrispondono alle definizioni del piano strutturale. Per sistema si intende una entità territoriale,
funzionale o ambientale con caratteristiche comuni suscettibili di essere analizzate e pianificate in
modo unitario; i sistemi territoriali, funzionali e ambientali sono interconnessi fra loro e con i sistemi
dei territori dei comuni limitrofi.
2. Ogni sistema è articolato in sub-sistemi per i quali sono definiti dal piano strutturale gli indirizzi
programmatici, i criteri e la disciplina per la definizione degli assetti territoriali, le funzioni ammesse,
le prescrizioni e le salvaguardie.
3. I sub-sistemi sono definiti come articolazioni dei sistemi corrispondenti a specifiche entità
territoriali, funzionali o ambientali di maggiore omogeneità e per le quali è necessaria una specifica
normativa.
4. Le U.T.O.E. sono definite come unità territoriali organiche elementari e corrispondono ad entità
ampie del territorio comunale ove localizzare insediamenti residenziali, produttivi, commerciali e
direzionali, con i relativi standard urbanistici ai sensi del D.M. del 2 Aprile 1968, n. 1444, nonché le
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Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
viabilità necessarie; all’interno delle U.T.O.E. si trovano anche aree limitrofe ai centri abitati destinate
a verde privato, giardini, orti, etc. .
5. Le zone omogenee corrispondono alle definizioni contenute nel D.M. del 2 Aprile 1968, n. 1444 e
specificano sistemi, subsistemi ed U.T.O.E. definendo per i territori di pertinenza parametri
urbanistici, destinazioni d’uso e modalità di intervento; le caratteristiche di ciascuna di esse sono
individuate all’art. 6 delle N.T.A. La loro definizione geometrica e qualitativa è definita anche
zonizzazione o zoning.
Omissis
5.26. Superficie coperta (S.C.).
1. Corrisponde all’area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti fuori terra di tutti i
fabbricati principali ed accessori, delimitata dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i
corpi e gli elementi in aggetto, i porticati, le tettoie, le pensiline, con le seguenti eccezioni:
a) gli aggetti di corpi aperti inferiori o uguali a 1,50 m (cornicioni, gronde, pensiline e balconi);
nel caso di aggetti superiori a 1,50 m la loro S.C. corrisponde all’intera superficie del corpo
aggettante.
b) le parti completamente interrate.
c) le pertinenze di cui ai punti a, b, e, f, g dell’articolo 5.18.
5.27. Superficie fondiaria (S.F.).
1. Corrisponde alla superficie effettivamente destinata all’edificazione all’interno dei piani attuativi
con esclusione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Omissis
5.29. Superficie territoriale (S.T.).
1. Corrisponde all’area compresa all’interno di un piano attuativo; comprende sia le superfici destinate
all’edificazione, sia le superfici destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
5.30. Superficie utile lorda ( S.U.L.).
1. Corrisponde alla superficie di pavimento al lordo delle murature interne per ogni piano fuori terra
comprese le murature perimetrali per uno spessore massimo di cm. 30; sono esclusi dal calcolo della
S.U.L. gli spessori delle murature perimetrali per la parte eccedente 30 cm., necessari per ragioni
strutturali, architettoniche, tecnologiche e di isolamento termico e acustico.
2. Sono esclusi gli aggetti dei terrazzi fino ad una sporgenza lorda di 1,50 m. I terrazzi con sporgenza
lorda superiore a 1,50 m concorrono per intero al computo della S.U.L. Sono escluse dal calcolo della
S.U.L. le pertinenze così come definite nel presente articolo e con le limitazioni definite ai punti
seguenti.
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Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
4. Le logge ed i porticati, fino ad un massimo di 1/3 della S.U.L. max costituiscono pertinenza; oltre
detta quota non costituiscono pertinenza e concorrono al 50% al computo della S.U.L., salvo quanto
previsto in deroga all’articolo 5.20, comma 2.
5. Il vano scala a servizio di una sola U.I. viene computato, ai fini del calcolo della S.U.L., al 50%
della superficie che occupa per ogni piano di edificio.
6. Il vano scala a servizio di più di una U.I. non viene computato ai fini del calcolo della S.U.L.
7. Lo spazio destinato all’ascensore, sia questo realizzato o meno, non viene computato ai fini della
S.U.L.
8. Per i locali sottotetto a falde inclinate ai fini del calcolo della S.U.L. viene computata solo la
superficie relativa alla parte con altezza superiore a 2,20 m.
9. Le coperture a terrazzo, anche se praticabili, non costituiscono SUL, né piano.
10. La superficie dei locali interrati non concorre nel calcolo della S.U.L. e quella dei locali
seminterrati ad eccezione dell’ipotesi prevista all’art. 5.18, comma 4, viene computata, ai fini del
calcolo della SUL, al 50%.
11. La S.U.L. delle logge e dei porticati esistenti e di tutte quelle parti di edificio considerate
interamente volume ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. previgente, vengono considerate per intero come
S.U.L. se esistenti alla data di adozione del presente regolamento urbanistico.
Omissis
5.33. Superficie di vendita (S.V.).
1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature, locali per massaggio, locali per cure mediche
spogliatoi per palestre, reception e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici non accessibili al pubblico e servizi
igienici.
2. Sono assimilate alla superficie di vendita (ai fini del calcolo della dotazione minima di parcheggio)
tutte le superfici aperte al pubblico:

negli immobili a destinazione d’uso turistico ricettiva (ad eccezione delle strutture alberghiere);

nei pubblici esercizi;

negli immobili destinati ad attività artigianali di servizio;

nelle palestre, nei centri fitness e benessere, nei locali destinati ad attività ludica.
Omissis
ART. 6. ZONE OMOGENEE.
1. Corrispondono alle definizioni contenute nel D.M. 1444/1968; esse si distinguono secondo la
catalogazione seguente.
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Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
Omissis
6.4. Zona D: parti del territorio destinate ad insediamenti a prevalente carattere produttivo e/o
commerciale.
1. Corrispondono alle aree destinate ad insediamenti a prevalente carattere produttivo e/o
commerciale e/o logistico1.
2. Nelle zone D è consentita, solo per pubblici esercizi e per attività collegate all’uso di preparare ed
ospitare banchetti e cerimonie, compresa la preparazione parziale di pasti, l’installazione di strutture
tipo gazebo o similari, anche chiuse, in deroga all’indice di fabbricabilità e nel rispetto dei seguenti
limiti:
• previo assenso all’installazione da parte di tutti i proprietari dell’area;
• previo assenso all’istallazione da parte dei confinati, in caso di deroga al parametro della
distanza dai confini, mediante atto pubblico registrato e trascritto;
• realizzazione in materiali leggeri (legno, ferro e vetro, ecc.) comunque non in muratura, e
semplicemente ancorati al suolo;
• dimensioni strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze dell’esercizio;
• previo parere favorevole dell’amministrazione comunale in base all’ubicazione e alle
dimensioni.
3. Ove l’installazione avvenga per attività che non siano già pubblici esercizi, l’installazione delle
strutture elencate al comma precedente sono strettamente limitate alle aree private, pertinenziali e
funzionalmente collegate al corpo di fabbrica principale dove si svolge l’attività di preparazione con le
seguenti ulteriori condizioni:
• Tali strutture restano vincolate all’attività del pubblico esercizio o a quella collegata all’uso di
preparare ed ospitare banchetti e cerimonie compresa la preparazione parziale dei pasti e devono
essere rimosse al cessare di detta attività.
• il proponente e/o realizzatore dovrà sottoscrivere atto unilaterale d'obbligo per vincolo di
destinazione d'uso ed impegno alla rimozione, registrato e trascritto, da produrre contestualmente
all'attestazione di agibilità della struttura unitamente a garanzia fidejussoria o al versamento di
deposito cauzionale, il cui ammontare è determinato con atto dirigenziale.
4. Il R.U. suddivide le zone D in sette Sottozone con potenzialità edificatorie, prescrizioni particolari e
destinazioni d’uso diversificate secondo quanto definito dagli articoli 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4.,
6.4.5., 6.4.6. e 6.4.7.2
Omissis
1
Modifiche approvate con deliberazione c.c. n. 26 del 3 marzo 2009
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Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
6.4.5. Sottozona D2b: parti del territorio a prevalente carattere commerciale prive, anche
parzialmente, delle opere di urbanizzazione primarie.
1. Corrispondono alle aree destinate dal presente R.U. a nuovi insediamenti a prevalente carattere
commerciale da trasformare attraverso piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata
da attuarsi secondo le modalità riportate all’art. 12 delle N.T.A.
2. Sono comprese nella sottozona D2b anche aree oggetto di piani attuativi in corso di realizzazione
per le quali valgono i parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dalle normative attuative degli stessi
piani ad eccezione delle destinazioni d’uso ammesse per le quali si fa riferimento a quelle indicate al
successivo comma.
3. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle produttive-artigianale e commerciali (esercizi di
vicinato e medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, vendita all’ingrosso), direzionali,
turistico-ricettive, artigianali di servizio.
4. È ammessa, nell’ambito dei parametri stabiliti, la realizzazione, in corpo unico con il fabbricato
principale, di un’abitazione per ogni lotto fondiario, da destinare al custode o al proprietario/titolare
dell’attività, con il limite massimo di 130 m2 di S.U.L.; tale superficie non potrà comunque eccedere la
S.U.L. del fabbricato principale.
5. Le Tavv. 3 e 4 del R.U. individuano la sistemazione urbanistica delle nuove aree di espansione e i
comparti da sottoporre a piani attuativi. All’interno dei comparti sono comprese superfici fondiarie,
strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e aree a destinazione pubblica da cedere al comune.
Le tabelle relative alle singole U.T.O.E. contengono parametri urbanistici per la trasformazione delle
aree da attuare tramite piani attuativi pubblici o privati convenzionati.
6. I piani attuativi dovranno prevedere gli standard pubblici già individuati nelle carte del R.U.; per
quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi privati ai sensi della legge n. 122/1989 e delle altre
disposizioni normative di carattere regionale in materia di attività commerciali si fa riferimento all’art.
5.11, 12, 16, 17 delle N.T.A.
7. Per gli edifici esistenti di pregio storico, architettonico e/o ambientale, individuati nelle Tavv. 3 e 4
del R.U., la tutela e la valorizzazione dei medesimi viene perseguita attraverso l’attribuzione, per
ciascuno di essi, di una specifica categoria d’intervento individuata nell’Allegato C. Per detti edifici
sono, in ogni caso, consentiti esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro Architettonico, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia, così
come definiti all’art. 15 delle N.T.A.
8. Per quel che concerne gli edifici non di pregio storico, architettonico e/o ambientale, sono consentiti
gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro architettonico,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, addizione volumetrica, sostituzione edilizia e
demolizione edilizia, così come definiti all’art. 15 delle N.T.A.
9. Qualora nella stesura dei Piani Attuativi si preveda l’uso di materiali propri della bioarchitettura,
contenimento dei consumi energetici e uso di fonti rinnovabili sarà consentito un incremento
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Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
dell’indice di edificabilità del 20%, secondo contenuti e modalità stabilito nel regolamento approvato
con deliberazione consiliare n. 105/2007.
Omissis
6.5.3. Sottozona F2: parti del territorio, a carattere privato, destinate ad attività e servizi di interesse
generale.
1. Sono aree private destinate a servizi a prevalente carattere generale: le destinazioni d’uso ammesse
sono quelle direzionali, commerciali di vicinato, medie strutture di vendita, turistico-ricettive, servizi
sociosanitari, culturali, religiosi, ricreativi e per il tempo libero; è consentita anche la destinazione
residenziale per lo svolgimento delle funzioni principali e nel limite massimo del 20% della S.U.L.
consentita per ogni comparto d’intervento; in taluni casi è possibile integrare le funzioni di servizio
con quelle residenziali in misura maggiore così come individuato dalle tabelle parametriche allegate
alle singole UTOE; in ogni caso le funzioni residenziali dovranno essere integrate anche
tipologicamente nella struttura a destinazione principale. Appositi simboli apposti in cartografia
individuano le prevalenti destinazioni per ogni comparto.
2. In tali zone si opererà con piani attuativi di iniziativa privata convenzionata, la cui estensione
massima è delimitata dai limiti del comparto individuati cartograficamente nel R.U.. In base ai servizi
e alle funzioni da inserire è possibile, in accordo con l’A.C., proporre anche comparti più ridotti,
purché non vengano compromesse le future utilizzazioni delle parti escluse dal piano attuativo.
3. I dimensionamenti massimi e i parametri urbanistici sono definiti nelle tabelle relative alle singole
U.T.O.E. articolati per comparto e secondo le destinazioni prevalenti definite con i simboli sovrapposti
cartograficamente.
4. Si dovrà prevedere la sistemazione complessiva delle aree scoperte salvaguardando l’assetto
vegetazionale esistente, la realizzazione dei manufatti necessari a svolgere le funzioni con tipologie e
materiali adeguati al contesto ambientale nonché la predisposizione degli spazi di sosta e le
infrastrutture necessarie già previste in sede di R.U. e ulteriormente precisate in base al tipo di attività
da insediare: il comune potrà richiedere in sede di definizione della convenzione con gli operatori
privati maggiori dotazioni di spazi di sosta o infrastrutture in base al tipo di destinazione che verrà
insediata.
5. Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi privati si fa riferimento a quanto previsto all’art. 5
delle N.T.A. mentre per quanto riguarda la dotazione di standard pubblici si fa riferimento a quanto già
individuato nelle carte di R.U. e si dovranno prevedere le quantità necessarie in base alla tipologia del
servizio e in accordo convenzionale con la pubblica amministrazione.
6. Per gli edifici esistenti privi di pregio storico e ambientale collocati cartograficamente all’interno di
aree F2, che non vengano riutilizzati per le nuove destinazioni d’uso, sono consentiti tutti gli interventi
di cui all’art. 15 delle presenti norme, ad esclusione della sostituzione edilizia e della ristrutturazione
11
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
urbanistica, interventi possibili nell’ambito di una rifunzionalizzazione dell’area secondo le nuove
destinazioni di zona e attraverso i relativi piani attuativi.
7. Per gli edifici di pregio storico architettonico e/o ambientale individuati nelle Tavv. 3 e 4 del
presente R.U. sono consentiti gli interventi di cui all’art. 15 delle N.T.A e econdo le prescrizioni
indicate nell’Allegato C alle N.T.A.; anche per questi è sempre possibile una loro riutilizzazione
nell’ambito delle nuove destinazioni di zona salvo il rispetto delle caratteristiche storiche e
architettonico-ambientali degli stessi così come sopra definito.
8. Potranno essere realizzate coperture stagionali a condizione che siano realizzate con materiali
leggeri tipo tensostrutture, che non modifichino lo stato dei luoghi, non producano aggravio
dell’assetto idraulico al contorno e che nel titolo abilitativo necessario alla realizzazione sia
individuato il periodo nel quale la struttura verrà istallata e successivamente rimossa.
Omissis
6.6. Zona P: parti del territorio destinate a parcheggi pubblici.
1. Costituiscono tutte le aree destinate o da destinare a parcheggi pubblici.
2. In taluni casi la realizzazione e la gestione di tali parcheggi può avvenire anche ad opera di privati
attraverso la stipula di apposita convenzione con il comune che ne garantisca l’uso pubblico.
3. Nelle Tavv. 3 e 4 sono riportate le aree già destinate a parcheggi pubblici e quelle di progetto. La
maggior parte di queste ultime è compresa nei comparti soggetti a piani attuativi convenzionati e dovrà
essere realizzata da parte dei privati in tale contesto. In linea di massima i parcheggi pubblici sono
collocati in modo diffuso lungo la viabilità urbana al fine di rendere più agevole la sosta. Qualora un
piano attuativo proponga modifiche all’assetto del R.U., gli spazi destinati a parcheggi pubblici
dovranno rimanere nella quantità e nel numero di posti auto prefissati e ubicati in modo funzionale nel
contesto urbano.
4. Le aree da destinare a parcheggi pubblici devono essere corredate di idonee alberature di alto fusto
di specie tipiche locali in modo tale comunque da non ridurre il numero di posti auto, fatte salve
particolari disposizioni di tutela storica ambientale.
5. Il patrimonio edilizio abitativo e sue pertinenze,legittimo alla data di adozione del R.U., che si
trovi ricompreso nelle aree destinate a parcheggio o aree a servizio della viabilità riportate nella
U.T.O.E. 1B9 a prevalente carattere produttivo di Pontedera-Gello, caratterizzati da degrado
architettonico e/o funzionale, possono essere oggetto d’intervento di ristrutturazione edilizia come
definita dall’art. 15.5. delle N.T.A., nell’ambito di medesimi lotti di terreno ovvero in lotti vicini in un
raggio di 50 m anche ricadenti in area di tipo F32.
Omissis
2
Modifiche approvate con delibera c.c. n. 26 del 3 marzo 2009
12
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
ART. 7. DESTINAZIONI D’USO.
1. Per destinazione d’uso di un edificio, o di un area, si intende l’uso o la funzione prevalente che vi
si svolge. Le destinazioni d’uso sono definite come segue:
-
residenziale;
-
produttiva (industriale, artigianale, logistica3);
-
commerciale;
-
turistico-ricettiva e per il tempo libero;
-
direzionale;
-
di servizio;
-
commerciale all’ingrosso e depositi;
-
agricola ed altre attività ad essa connesse.
2. Costituisce cambio di destinazione d’uso il passaggio dall’una all’altra delle categorie sopra
elencate. La destinazione a parcheggio privato e di relazione a servizio di strutture commerciali per
aree esterne o interne, qualora non prevista nel piano o progetto originario, costituisce cambio d’uso
assimilato alla unità immobiliare cui l’area o lo spazio si riferisce; analogamente costituisce cambio di
destinazione d’uso il processo inverso.
Omissis
5. Per artigianato di servizio si intendono tutte quelle attività, normalmente inserite nel tessuto
urbano, dedite alla produzione di servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, istituti di bellezza,
officine, calzolai, sarti, studi fotografici e simili) o, quand’anche dedite alla produzione di merci,
queste siano di immediata commercializzazione (panifici, pasticcerie, latterie, piccole tipografie e
simili). Tali attività possono essere svolte anche in locali aventi destinazione d’uso commerciale;
viceversa le attività commerciali non possono essere svolte in immobili a destinazione d’uso
artigianale.
6. Devono essere svolte in locali a destinazione d’uso commerciale le attività di vendita dei seguenti
prodotti:
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l’edilizia;
3
Modifiche approvate con delibera c.c. n. 26 del 3 marzo 2009
13
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
- legnami.
7. È consentito il proseguimento delle attività esistenti alla data di approvazione del regolamento
urbanistico, in locali con diversa destinazione d’uso anche in caso di subingresso.
8. Rientrano nella destinazione turistico-ricettiva tutte le attività tipiche del settore (alberghi,
ristoranti, residence e simili), ma anche tutte le attività finalizzate al tempo libero (sportive,
ricreative, per lo spettacolo e simili), ad eccezione delle palestre, dei centri fitness e benessere, dei
locali destinati ad attività ludica.
9. Per la destinazione commerciale si fa riferimento alle tre tipologie indicate all’art. 5 quali:
esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita.
10. Nelle zone omogenee A e B e C non sono ammesse le attività di vendita di seguito specificate:
-
esercizi per la vendita di materiali per l’edilizia;
-
materie prime tessili o similari, ovvero per l’imballaggio;
-
rottami e materiali di recupero;
-
autoveicoli e similari;
-
pneumatici,motori, imbarcazioni e relativi accessori e ricambi;
-
macchinari e attrezzature per l’agricoltura, compresi accessori e ricambi;
-
prodotti chimici, impianti gas liquido, oli lubrificanti;
-
esercizi di intrattenimento e svago, quali sale da ballo, discoteche e locali notturni (night
club);
-
esercizi per la vendita di articoli antincendio, materiali e componenti per la meccanica;
11. Nelle zone omogenee A e B non sono ammesse le attività di vendita oltre mq. 450 per il settore
alimentare ed oltre mq. 600 per il settore non alimentare.
È comunque consentito il proseguimento delle attività esistenti in caso di sub-ingresso.
12. Il cambio di destinazione d’uso è consentito nell’ambito delle destinazioni d’uso ammesse nelle
singole zone individuate nel R.U.
13. La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati deve essere chiaramente indicata nei progetti di
intervento edilizio diretto e nei piani attuativi, documentando il rispetto degli standard di R.U..
Omissis
CAPO II - ATTUAZIONE DEL R.U.
ART. 10. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL R.U. – PIANI D’INTERVENTO UNITARIO
1. Il regolamento urbanistico si attua specificatamente con interventi diretti e con piani attuativi di
iniziativa pubblica e/o privata, progetti di opere pubbliche e tutti gli strumenti e progetti di settore
previsti da leggi e regolamenti che concorrono a determinare l’uso dei suoli e degli edifici.
2. Al di fuori delle aree ove è prescritto il piano attuativo, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie si
attuano con interventi diretti, quand’anche convenzionati, e sono subordinate ai provvedimenti
14
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
abilitativi previsti dalle leggi vigenti, nonché da qualunque altra disposizione di legge che dovesse
integrare o sostituire le suddette norme ed, in taluni casi, con i piani di intevento unitario (P.I.U.).
3. I P.I.U. disciplinano quelle aree con più edifici sui quali gli interventi edilizi o urbanistici
richiedono una verifica planivolumetrica complessiva relativamente all’assetto dell’area nonché alla
disposizione delle volumetrie, pur essendo soggetti a intervento diretto. Il P.I.U. è costituito da uno o
più elaborati da allegare a quelli necessari per la richiesta del titolo abilitativo.
4. Il P.I.U. dovrà indicare le strutture da realizzare e la loro ubicazione inquadrata nel contesto
circostante e dovrà evidenziare la sostenibilità degli interventi dal punto di vista delle risorse
ambientali, acqua, aria, suolo, rifiuti, energia, smaltimento liquami, oltre al rispetto dello stato dei
luoghi e delle caratteristiche tipologiche e formali degli edifici esistenti e dovrà definire le opere di
urbanizzazione necessarie e le modalità attuative da regolamentare attraverso la stipula di una
convenzione con la pubblica amministrazione garantita da apposita polizza fidejussoria, nei casi in cui
l’intervento preveda la cessione di aree all’amministrazione comunale e/o interventi su aree pubbliche.
5. Nel caso di interventi in zone agricole, all’interno della suddetta convenzione, dovranno essere
previste anche le eventuali procedure e modalità per il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di
cessazione delle attività complementari a quelle agricole.
6. I piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comprendono:
-
Piani particolareggiati di iniziativa pubblica (P.P.- art. 13 legge 17 agosto 1942, n. 1150);
-
Piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.- legge 18 aprile 1962, n. 167 e art. 71 della
L.R. 3 gennaio 2005, n. 1);
-
Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.- art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e art. 72
della L.R. n. 1/2005);
-
Piani particolareggiati di iniziativa privata convenzionata (P.P.- art. 28 della legge n. 1150 /1942);
-
Piani di recupero (P.R.- art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e art. 73 della L.R. n. 1/2005);
-
Programmi di riqualificazione urbana (P.R.U.- legge 4 dicembre 1993, n. 493) e/o le varie
tipologie dei cosiddetti programmi complessi.
-
Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A. - art. 42
della L.R. n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni), nel caso in cui essi prevedano la
realizzazione di nuovi edifici rurali per una S.U.L. complessiva superiore a 350 m2 attraverso
interventi di nuova edificazione o di trasferimento di volumetria;
-
Programmi complessi di riqualificazione insediativa (P.C.R.I.) di cui agli artt. 55 comma 1 lett. i)
e art. 74 della L.R. n.1/2005.
Omissis
ART. 12. CARATTERISTICHE DEI PIANI ATTUATIVI.
15
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal comune con la procedura di cui
al Titolo, Capo IV della L.R. 1/2005. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi
previsti, i contenuti e l’efficacia di uno o più dei piani o programmi elencati nell’art. 10.
2. L’atto di approvazione del piano individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti
ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse; individua le destinazioni degli edifici da realizzare in
conformità alle destinazioni di zona indicate nelle Tavole del R.U., gli indici edilizi ed urbanistici in
conformità a quelli individuati nelle presenti norme.
3. I piani attuativi devono contenere una valutazione degli effetti ambientali, redatta ai sensi della
normativa vigente, nel quadro delineato dal Capi I del titolo II della L.R. n. 1/2005, del regolamento
approvato con D.P.G.R. n 9 febbraio 2007, n. 4/R e della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10, nonché una
progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole di R.U. L’organizzazione
urbana prefigurata nelle Tavole di R.U. ha l’obiettivo di inquadrare i singoli comparti in un disegno
complessivo che tenga conto delle connessioni con i tessuti urbani esistenti e futuri.
4. Qualora i piani pttuativi contengano varianti al R.U., queste possono essere adottate e approvate
contestualmente ai piani attuativi.
5. Il R.U. individua nelle Tavv. 3 e 4 i comparti delle aree di espansione o di ristrutturazione
urbanistica da sottoporre a piano pttuativo di iniziativa pubblica o privata; nella maggior parte di
questi sono già delineate le opere di urbanizzazione da realizzare nonché le aree da cedere per opere
pubbliche; per ognuno di questi sono inoltre stabiliti dimensioni e parametri urbanistici.
Omissis
12.2. Piani attuativi di iniziativa privata e piani di lottizzazione.
1. I piani di lottizzazione (P.L) e gli altri piani di iniziativa privata hanno lo scopo di precisare nel
dettaglio, in conformità con il piano strutturale e il regolamento urbanistico, gli interventi relativi alla
urbanizzazione delle aree e gli interventi edificatori inerenti.
2. Apposita convenzione da registrare e trascrivere a cura e spese dei richiedenti ad avvenuta
approvazione del piano regolerà obblighi e diritti dei lottizzanti nei confronti dell’amministrazione
comunale in merito alla realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi. Detta convenzione dovrà
essere corredata da accordi con la pubblica amministrazione dove vengono precisati caratteristiche
dell’intervento, tempi di realizzazione e garanzie finanziarie per la esecuzione delle urbanizzazioni
nonché per la sistemazione dell’ambiente al contorno.
3. I piani attuativi di iniziativa privata devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole
del R.U., i parametri urbanistici e devono contenere una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee
già individuate nelle Tavole di R.U.
4. Qualora i proprietari delle aree poste all’interno di un comparto intendano apportare modifiche al
disegno urbano proposto dal R.U., possono presentare una diversa soluzione di organizzazione urbana
purché:
16
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
-
la proposta riguardi tutte le aree comprese nel comparto;
-
rimangano invariate le quantità di S.U.L. indicate nelle tabelle allegate alle N.T.A. relative alle
singole U.T.O.E.;
-
non siano ridotte le quantità degli standard di verde e parcheggio pubblici individuati;
-
il nuovo disegno urbano non risulti peggiorativo sotto il profilo degli assetti urbani complessivi e
nel rapporto con le zone limitrofe; in tal caso la proposta, se accolta, costituirà variante al R.U. da
adottare ed approvare contestualmente ai piani attuativi.
5. I piani attuativi di iniziativa privata devono essere presentati congiuntamente da tutti i proprietari.
6. I proprietari che rappresentino la maggioranza assoluta del valore dei beni calcolata in base
all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, hanno titolo a costituire il consorzio per la
presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del conseguente schema di
convenzione.
7. Il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma precedente ad attuare le
indicazioni del piano mediante l'adesione alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a
sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune procede a diffidare gli stessi,
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. La procedura descritta deve essere completata
entro il termine massimo di centottanta giorni.
8. Decorso senza esito il termine di cui al comma precedente, rientrano tra i beni soggetti ad
espropriazione di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 gli immobili
dei proprietari non aderenti al consorzio.
Omissis
10. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate, almeno per la parte strutturale e
degli impianti a rete, prima del rilascio del titolo abilitativo per l’edificazione dei singoli fabbricati, o
contestualmente alla realizzazione degli stessi.
11. Nel caso di inerzia dei proprietari, l’amministrazione comunale ha facoltà di invitare i proprietari
delle aree edificabili a presentare, entro il termine stabilito dal comune, un progetto di piano attuativo
delle aree stesse secondo le previsioni del R.U., per evitare la decadenza delle stesse, secondo quanto
stabilito nella L.R. 1/2005 e all’art. 3 delle N.T.A.; se i proprietari non aderiscono all’invito,
l’amministrazione può prendere l’iniziativa per la redazione d’ufficio del piano ai sensi della legge 6
agosto 1967, n. 765 e successive modifiche e integrazioni .
Omissis
CAPO III – DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO
Sezione I - Sistema territoriale della pianura
(Riferimento art. 12 delle N.T.A. del P.S.)
Omissis
17
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
ART. 23. SUB-SISTEMA INSEDIATIVO DI PIANURA.
(Riferimento articolo 14 delle N.T.A. del P.S.)
1. All’interno del Sistema territoriale della pianura, interconnesso con il Sub-sistema agricolo della
pianura, è presente un articolato sistema insediativo costituito dalla città di Pontedera e dai centri
minori sviluppatisi in buona parte negli ultimi anni del dopoguerra. È un sistema insediativo misto, di
carattere sia residenziale che di servizio, produttivo e commerciale.
2. Il sub-sistema è articolato i 12 U.T.O.E. di cui 8 a prevalente carattere residenziale, (Pontedera
Ovest, Pontedera Est, La Rotta, Il Romito, La Borra, S. Lucia, Gello, I Pardossi), 3 a prevalente
carattere produttivo e commerciale (Pontedera-Gello, La Bianca, Il Chiesino) ed una a prevalente
carattere ecologico (Gello-Ecologico).
23.1. Prescrizioni ambientali di carattere generale.
(Riferimento Tavola 8 “Valutazione degli Effetti Ambientali”)
1. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle relative opere di urbanizzazione primaria, da
allacciare alle reti principali esistenti e, per quanto riguarda le acque nere, agli impianti di depurazione
esistenti. In caso di inadeguatezza dei sistemi fognari esistenti, l’approvazione dei nuovi piani attuativi
deve essere subordinata alla verifica e all’adeguamento degli stessi al fine di sopperire ai nuovi carichi
urbanistici.
2. In occasione della approvazione di nuovi piani attuativi o di progetti di opere pubbliche quali
nuove strade, ecc. deve essere garantito il ripristino della regimazione idraulica all’esterno degli
insediamenti.
3. Nei nuovi insediamenti e in quelli esistenti si devono prevedere idonee aree per la raccolta
differenziata dei rifiuti, sufficienti come numero e inserite in modo compatibile con il contesto urbano
circostante.
4. Nelle nuove edificazioni deve essere garantita la superficie minima permeabile pari al 25% della
S.F. e devono essere altresì reperiti standard di verde privato come contributo al decoro urbano nonché
al miglioramento complessivo della qualità urbana.
5. Sono escluse dagli insediamenti sia di tipo residenziale che produttivo le aziende insalubri; in ogni
caso tutte le aziende dovranno dotarsi dei rispettivi sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera
per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e da rumore.
6. Nella stesura dei piani attuativi nelle zone di espansione residenziale e/o produttiva, nonché nella
esecuzione dei singoli progetti architettonici nelle zone di completamento, dovranno essere privilegiati
interventi che prevedano l’uso di materiali propri della bioarchitettura, contenimento dei consumi
energetici e uso di fonti rinnovabili, per i quali valgono gli incentivi di cui all’art. 11 ed agli articoli
relativi ai singoli interventi .
7. Devono essere rispettate le prescrizioni per la riduzione dell’inquinamento acustico di cui al Piano
comunale di classificazione acustica vigente.
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Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011 – Tav. 6
ART. 23.A. U.T.O.E. 1B1A A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE DI PONTEDERA OVEST.
(Rifer. Art. 14a delle N.T.A. del P.S.)
1. L’ U.T.O.E. (Tavv. 4a e 4c) a prevalente carattere residenziale di Pontedera Ovest, è ubicata nella
parte centro-nord del territorio comunale e ricomprende le aree che si trovano a Sud del Fiume Arno
tra il Fiume Era ad Est e il Canale Scolmatore d’Arno a Nord-Ovest. L’U.T.O.E. ha come limite
meridionale la nuova strada urbana di scorrimento mentre a sud-ovest essa confina con l’U.T.O.E. a
prevalente carattere produttivo di Pontedera-Gello.
2. L’U.T.O.E. ricomprende il centro storico di Pontedera e le aree urbanizzate più recentemente nel
XX secolo; essa ricomprende anche la parte più antica degli stabilimenti Piaggio, già sottoposti a
ristrutturazione urbanistica e trasformati in servizi pubblici.
3. L’U.T.O.E. è attraversata nella direzione Est-Ovest dalla linea ferroviaria Firenze – Pisa che se da
un lato ha rappresentato e rappresenta per la città una grande opportunità, dall’altro costituisce una
cesura all’interno della stessa; l’apertura di due sottopassi avvenuta negli anni ‘60-’70 e di due
sovrappassi (uno dei quali si trova nell’U.T.O.E. di Pontedera Est.) avvenuta negli ultimi anni ha
portato a una parziale ricucitura dei due ambiti urbani. Il R.U. prevede interventi che migliorino
ulteriormente la permeabilità fra le due parti della città.
4. Nell’U.T.O.E. 1B1a sono ubicati i più importanti servizi amministrativi e sociosanitari e culturali
di Pontedera.
23.a.1. Prescrizioni urbanistiche.
1. Per quel che concerne le zone omogenee individuate nelle Tavv. 3 e 4 del presente R.U. e i relativi
parametri urbanistici e destinazioni d’uso si fa riferimento a quanto definito all’art. 6.
Omissis
2. Il comparto di trasformazione urbana F2-D2b n° 1 in prossimità dei cimiteri dovrà essere oggetto
di un unico piano attuativo sia per ragioni urbanistiche (in quanto la verifica degli standard per le
funzioni ivi presenti è complessiva e non articolata nei quattro subcomparti) sia per ragioni
architettoniche rappresentando quest’area una delle porte d’ingresso alla città: nel subcomparto 1a
sono consentite destinazioni commerciali (ivi ricomprese grandi strutture di vendita) e direzionali, nel
subcomparto 1b destinazioni direzionali, turistico-ricettive, commerciali di vicinato, e residenziali;
queste ultime in misura pari al 50% della SUL prevista riducibile o incrementabile di un 30 % della
S.U.L. prevista; nel subcomparto 1c le destinazioni consentite sono preferibilmente legate ad attività
artigianali e commerciali di servizio ai cimiteri o complementari, quali giardinaggio, vendita di oggetti
e materiali da giardino e altro, da definire in modo più dettagliato in sede di piano attuativo; nel
subcomparto 1d sono previste funzioni pubbliche giudiziarie (nuovo tribunale) la cui area dovrà essere
ceduta gratuitamente alla P.A. secondo il criterio perequativo contestualmente alla stipula della
convenzione del piano attuativo. Il piano attuativo unitario dovrà specificare in modo più preciso le
modalità di accesso e di uscita per le attività commerciali previste nel subcomparto 1a, soluzioni per i
19
Regolamento urbanistico - Norme tecniche di attuazione – Versione febbraio 2011– Tav. 6 – stralcio versione modificata
collegamenti pedonali, eventualmente anche di tipo interrato, fra i quattro subcomparti in modo da
poter utilizzare le aree a parcheggio già previste dal R.U., in particolare quello nei pressi dei cimiteri,
che dovrà svolgere anche la funzione di parcheggio scambiatore per la città. Tutta la progettazione
urbanistica e architettonica dell’area dovrà contenere forti elementi di qualità.
Omissis
23.a.3. Parametri urbanistici
Omissis
Zona mista D2b –F2 da attuare con Piano d’Intervento Unitario
N.
1
S.T.
166.376
S.F. F2
23.890
S.F. D2b
32.892
Verde
37.810
Parch.
Strade
18.672
7.166
Sub-comparti
Tot.
166.376
23.890
32.892
37.810
18.672
20
7.166
Cessione
47.946
D2 ”a”
F2 “b”
F2 “c”
47.946
SUL/max
10.500 m2
13.500 m2
2.000 m2
26.000
SC/SF
40%
25%
30%
H Max
8m
8p
8m
Note