11-Regolamento-Istituto-All D
Transcript
11-Regolamento-Istituto-All D
Testo unico dei regolamenti - PARTE SECONDA REGOLAMENTO DI ISTITUTO Allegato D - Modalità di gestione e di e accesso all’infermeria Art. 1 L’infermeria è ubicata al secondo piano dell’Istituto in un locale segnalato con una targa applicata sulla porta d’ingresso. L’accesso è consentito dalle ore 08.00 alle ore 14.00 per tutta la durata delle lezioni. La struttura è dotata di: due brande; una poltrona; un lavabo; una scrivania; un armadio e una vetrinetta contenenti cerotti, garze, disinfettante, un termometro, confezioni di ghiaccio. In questa struttura sono accolti gli studenti che accusano malessere. Art. 2 L’Addetto all’infermeria è un collaboratore scolastico nominato dalla Pres in base ad una graduatoria interna secondo quanto previsto dalle norme vigenti (DPR 8/3/’99 n° 275 e CCNL Scuola del 26/5/’99). Modalità di accesso alla Infermeria, versione 2, Campus Lunardi/generale/regolamenti/ Delibera del Consiglio d’Istituto n. 08 del 24 febbraio 2012 L’Addetto provvede a: effettuare piccole medicazioni; verificare lo stato di malessere manifestato dagli allievi; comunicare alla Presidenza la necessità di contattare telefonicamente il sevizio di pronto soccorso (118); registrare su apposito modulo il tempo di permanenza dello studente in infermeria per ricevere assistenza. Tale modulo deve essere consegnato dall’allievo al proprio Docente come giustifica della mancata presenza in aula. L’insegnante trascrive sul registro di classe il nominativo dell’allievo e la durata della sua assenza. In caso di ricovero ospedaliero, l’addetto all’infermeria accompagna lo studente in ambulanza e attende in ospedale l’arrivo di un genitore o di un parente dell’allievo. Pagina 1 di 1