11-Regolamento-Istituto-All D

Transcript

11-Regolamento-Istituto-All D
Testo unico dei regolamenti - PARTE SECONDA
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Allegato D - Modalità di gestione e di e accesso all’infermeria
Art. 1
L’infermeria è ubicata al secondo piano
dell’Istituto in un locale segnalato con una targa
applicata sulla porta d’ingresso.
L’accesso è consentito dalle ore 08.00 alle ore
14.00 per tutta la durata delle lezioni.
La struttura è dotata di:
due brande;
una poltrona;
un lavabo;
una scrivania;
un armadio e una vetrinetta contenenti cerotti,
garze, disinfettante, un termometro, confezioni
di ghiaccio.
In questa struttura sono accolti gli studenti che
accusano malessere.
Art. 2
L’Addetto all’infermeria è un collaboratore
scolastico nominato dalla Pres in base ad una graduatoria interna secondo quanto previsto dalle
norme vigenti (DPR 8/3/’99 n° 275 e CCNL Scuola
del 26/5/’99).
Modalità di accesso alla Infermeria, versione 2,
Campus Lunardi/generale/regolamenti/
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 08 del 24 febbraio 2012
L’Addetto provvede a:
effettuare piccole medicazioni;
verificare lo stato di malessere manifestato dagli allievi;
comunicare alla Presidenza la necessità di contattare telefonicamente il sevizio di pronto soccorso (118);
registrare su apposito modulo il tempo di
permanenza dello studente in infermeria
per ricevere assistenza.
Tale modulo deve essere consegnato dall’allievo
al proprio Docente come giustifica della mancata
presenza in aula. L’insegnante trascrive sul registro
di classe il nominativo dell’allievo e la durata della
sua assenza.
In caso di ricovero ospedaliero, l’addetto
all’infermeria accompagna lo studente in ambulanza
e attende in ospedale l’arrivo di un genitore o di un
parente dell’allievo.
Pagina 1 di 1