Gli strumenti a protezione del disegno tessile

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Gli strumenti a protezione del disegno tessile
GLI STRUMENTI A PROTEZIONE
DEL DISEGNO TESSILE
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Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Prato (Ufficio Brevetti e Marchi)
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Prefazione
Parlare di Made in Italy o di Italian Style , significa, oggi ripercorrere tutta la tradizione di qualità e originalità che, lungo questi
anni, ha caratterizzato la nostra produzione industriale in genere, e tessile in particolare. In questo ultimo ambito, si colloca tutta l’attività
svolta, non solo dai grandi stilisti, ma anche, se non soprattutto dalle numerose piccole e medie imprese che, giorno per giorno,
contribuiscono, con i loro prodotti, a tenere alto il nome dell’Italia nel mondo. Allo scopo, peraltro, idi conservare questa posizione
ormai da tempo acquisita, è necessaria, per le imprese italiane, una politica di investimenti, in risorse umane e capitali, che molto spesso, in
passato, non ha pagato in termini di ritorno, in quanto i nostri prodotti sono stati spesso oggetto di imitazione , quando non anche di vera e
propria contraffazione. Il problema evidente è dunque quello di tutelare tutto il lavoro di ricerca, di creazione, di nascita delle idee, dal
fenomeno della copiatura, che oggi assume delle dimensioni più importanti e sicuramente economicamente dannose, per questa serie di grossi
cambiamenti di scenario che hanno portato il nostro paese a entrare nel mercato globale e ad affrontare nuovi concorrenti, rispondendo in
tempi estremamente brevi e quindi con la necessità di prodotti che hanno una vita realmente effimera. Questo è il tema da cui è partito il
presente lavoro della C.C.I.A.A. di Prato, che si propone di fare maggiore chiarezza su quelli che sono gli strumenti legislativi
esistenti, sulle strade da percorrere oggi, su quali potrebbero essere gli accorgimenti da adottare, nonché su eventuali proposte al legislatore
nel futuro.
In appendice a questo volume, si riportano le istruzioni e la modulistica della domanda di registrazione per modelli e disegni, un
massimario della più significativa giurisprudenza esistente in materia, nonché un elenco della normativa (nazionale ed internazionale)
rilevante per lo specifico settore.
David Talamucci
Rossella Sembolini
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CAPITOLO 1
CENNI INTRODUTTIVI SULLA TUTELA DEL DISEGNO TESSILE
Il problema della tutela del disegno tessile ha una caratteristica che non è inusuale nella materia
della proprietà intellettuale, ed in genere nel diritto; vi sono troppe norme, troppe leggi rispetto alla
soluzione di un unico problema, quello della tutela dell’attività creativa di chi realizza un nuovo
disegno tessile.
E’ opportuno dunque, cercare di mettere un po’ di ordine fra i possibili strumenti di protezione,
dal momento che le norme applicabili non sono uguali e i diversi istituti giuridici sono qualificati
ciascuno da connotazioni particolari, per cui in certi casi e per certi aspetti può essere più interessante
una forma di tutela, per altri casi un’altra.
Nel nostro sistema giuridico esistono, sostanzialmente, tre forme di protezione, rilevanti per il
disegno tessile, che, essendo tra loro concorrenti, creano una parziale sovrapposizione di tutele.
La prima forma di protezione che esaminiamo è quella della tutela attraverso il Brevetto per
Modello Industriale, che si ottiene appunto, brevettando il disegno presso l’Ufficio Italiano dei
Brevetti e dei Marchi. Con il termine “brevetto” si indica, ad un tempo, una speciale autorizzazione
ed il documento che attesta la medesima. Nel nostro caso sono interessanti i brevetti per modelli
industriali che comprendono a loro volta la registrazione per Disegni o Modelli. Tralasciando,
momentaneamente, gli aspetti giuridici, per altro sostanziali, sull’applicabilità di questo tipo di tutela,
giova sottolineare che, l’istituto brevettuale è stato sinora scarsamente utilizzato dalle aziende del
settore tessile a causa dei vincoli essenzialmente previsti: onerosità della tutela con pagamento di
tasse per almeno il primo quinquennio, formalità burocratiche di deposito e assenza di divulgazione
al momento della domanda. Detti vincoli, in effetti, mal si conciliano con l’organizzazione produttiva
e commerciale di quelle aziende che prevedano la pressochè continua realizzazione di nuovi disegni e
modelli e l’immediata promozione presso la clientela.
A seguito, per altro, della ratifica da parte dell’Italia dell’accordo GATT-Trips sul commercio, il
nostro Paese ha modificato, la normativa sui modelli e disegni, introducendo la possibilità, per i
“disegni tessili”, di pagare la tassa di concessione in (modeste) rate annuali. Ciò non ha però
determinato un sostanziale mutamento del quadro sopra riferito, poiché non risulta certa l’estensione
attribuibile alla formulazione “disegni tessili”, la quale appare essere la traduzione della dicitura
“textile designs” utilizzata nella versione inglese dei Trips (ma nella versione francese si parla di
“dessins et modèles de textiles”). Non è chiaro, in sostanza, se la modifica introdotta valga solo per i
disegni di tessuti oppure per tutti i modelli tessili(filati e prodotti confezionati inclusi).
E’ comunque, molto probabile, che l’applicazione di un pagamento annuale ai modelli e disegni
relativi a tutte le creazioni di moda, le quali il più delle volte non sopravvivono ad una stagione, ed
una adeguata pubblicizzazione presso le aziende del settore, possano determinare una maggiore
attenzione nei riguardi dell’istituto brevettuale e dei (considerevoli) vantaggi che lo stesso offre.
Per quanto riguarda la seconda forma di tutela, ovvero quella relativa al Diritto d’Autore, grossi
passi in avanti sono stati fatti, in tempi recenti con la promulgazione del D. Lgs. 2 febbraio 2001 n.
95, dal titolo Attuazione della Direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei
modelli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001-sg n.79, ed entrato in vigore il 19 aprile
2001.Tale Decreto, oltre a sancire, la definitiva tutela dei disegni e dei modelli, quali opere artistiche,
protette anche con il diritto d’autore, introduce molteplici e radicali innovazioni sia al RD 25.08.1940
n.1411(Legge Modelli), sia alla stessa Legge 22.04.1941 n.633 (Legge sul Diritto d’Autore), alle quali è
necessario dedicare più avanti un’attenta e meditata riflessione.
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Infine, in mancanza di brevetto, o laddove non ricorrano i presupposti per l’applicazione della
Legge sul Diritto d’Autore, si è soliti invocare, la tutela ex art. 2598 n. 1 del Codice Civile, che
reprime la concorrenza sleale per imitazione servile. Questa terza forma di tutela appare, peraltro,
alquanto attenuata da una giurisprudenza costante, che ha sostenuto la libera imitabilità delle forme in
quanto funzionalmente necessarie al pregio ornamentale.
Solo in alcuni casi è stata, invece, vietata la riproduzione di forme alle quali è stata riconosciuta
una efficacia individualizzante dell’origine delle creazioni, secondo una tesi che risulta supportata da
evidenti argomenti giuridici, in quanto il nostro ordinamento giuridico, non riconosce, la necessità di
appropriarsi delle forme ornamentali, come prova il fatto che in materia di disegni e di modelli, non
vi è l’onere dell’attuazione, previsto, al contrario, per le invenzioni e i modelli di utilità. Di
conseguenza, si può brevettare, registrare, ottenere il diritto d’autore, su un disegno od un modello, e
in realtà non realizzarlo, creando così un diritto di inedito, proprio dell’autore stesso.
Prima di concludere questo velocissimo excursus, su quelli che sono gli strumenti a protezione
del disegno tessile (su ciascuno dei quali ritorneremo più diffusamente nelle pagine seguenti), occorre
fare due ultime precisazioni che sottolineano l’importanza, sia per quello che riguarda le ripercussioni
internazionali, sia per quanto concerne gli aspetti penalistici, della tutela del disegno tessile.
Nel 1994 è stato firmato nell’ambito del G.A.T.T., un accordo, poi ratificato anche dall’Italia
con Legge 29.12.1994, n.747, chiamato sinteticamente Accordo T.R.I.P.S.(Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights).
Tale accordo, di rilevanza mondiale, contiene una sezione speciale e abbastanza
particolareggiata sulla protezione dei disegni tessili. Le regole di base stabiliscono che ogni disegno,
nuovo ed originale, possiede le caratteristiche per essere protetto, ma riconoscono anche che il breve
ciclo e l’elevato numero di disegni prodotti in questo settore possono rendere il riconoscimento della
protezione dei disegni, soprattutto per gli aspetti procedurali, particolarmente complicato.
Vi è, infatti, una eloquente sezione, che tratta dei requisiti procedurali per il riconoscimento ed
il rispetto dei diritti di proprietà in tutte le aree della proprietà intellettuale. Questa sezione stabilisce
delle regole generali di tutela, affinchè i requisiti procedurali non vengano usati per eludere la
produzione garantita dagli standards base. In altre parole, i requisiti procedurali non devono essere
troppo gravosi o costosi, e non devono verificarsi ritardi nel riconoscimento della protezione che
possano ridurre l’effettivo periodo di protezione, o privare il titolare legittimo di tali diritti.
Quello, che preme sottolineare, è che, al di là di queste norme generali sui requisiti procedurali,
vi sono ulteriori disposizioni relative ai disegni dei tessuti. Esse stabiliscono che ogni Stato membro
deve garantire che i requisiti per assicurare la protezione dei disegni tessili, in particolare i costi, le
analisi, e le pubblicazioni, non riducano o eliminino la possibilità di richiedere e di ottenere tale
protezione. I paesi membri possono scegliere di aderire a questi obblighi tramite la legge sui disegni
industriali o attraverso la legge sul diritto d’autore.
Infine, preme sottolineare la tutela offerta ex art. 473 codice penale, in caso di contraffazione,
alterazione od uso di brevetti, disegni e modelli industriali. E’ infatti noto, che la contraffazione o
alterazione di marchi o segni distintivi costituisce reato, punito ai sensi dell’art. 473 del codice penale.
La tutela penale della proprietà industriale non si limita, però, alla sola contraffazione di marchi, in
quanto anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità ed i disegni e modelli industriali, sono
tutelati in sede penale.
In passato, tuttavia, l’ambito di operatività di tale previsione di legge, specificamente il secondo
comma, che tratta appunto dei brevetti e dei modelli, individuava tale contraffazione, nella sola falsità
materiale compiuta sull’attestato di concessione dei brevetti, disegni e modelli. Seguendo questa
impostazione giuridica, l’art. 473 secondo comma del codice penale, non risultava quindi applicabile
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ai casi di contraffazione dei trovati oggetto di brevetto. La tutela penale per tali trovati era invece
rintracciabile nell’art. 88 della Legge Invenzioni, che punisce la fabbricazione, vendita, esposizione,
ovvero l’utilizzo industriale di oggetti realizzati in frode ad un brevetto valido.
Il reato in questione, oltre ad essere punito in modo irrisorio, è perseguibile a querela di parte,
condizione, quest’ultima, che ha generato un’innumerevole serie di problemi, non ultimo il rispetto
del termine di tre mesi per la presentazione della querela. L’impostazione che limitava l’applicabilità
dell’art.473 c.p. alla falsità materiale del titolo in relazione a quelle privative è stata peraltro modificata
recentemente dalla Suprema Corte. La Cassazione penale, Sez. V, ha infatti stabilito, che i disegni e
modelli industriali, ricevono la tutela prevista dall’art. 473 c.p., aprendo finalmente, la possibilità ad
una tutela più corretta per tali privative.
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CAPITOLO 2
LA TUTELA BREVETTUALE DEI DISEGNI TESSILI
Ogni riflessione sulla tutela brevettuale del disegno tessile, che abbia pretesa di completezza,
deve essere impostata nell’ambito della più generale problematica del brevetto per modello
ornamentale. Per la verità per effetto delle modifiche apportate al R.D. 25.08.1941, n.1411 da parte
del recente D. Lgs. 02.02.2001, n.95, oggi non deve più parlarsi di “brevetto per modello
ornamentale”, ma di “registrazione per disegni e modelli”. Questa sarà quindi la nuova terminologia,
cui ci atterremo nelle pagine seguenti.
Il brevetto(oggi registrazione) dà vita ad un titolo in forza del quale viene conferito un
monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel
diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi
di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.
Possono costituire oggetto di registrazione, secondo l’art. 5 del Regio Decreto 25 agosto 1940
n.1411, “i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale” 1.
Per disegno o modello, si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, che risulta, in
particolare e quindi non in senso limitativo, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori,
della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Per prodotto, si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i
componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso e che possono essere
sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto complesso, gli imballaggi,
le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori.
Per prodotto complesso, si intende un prodotto formato da più componenti che possono
essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
E’ difficile, invece, individuare, a priori, ciò che non può essere oggetto di registrazione. Le
uniche limitazioni sono espresse nel nuovo art. 7 bis 2 che esclude dalla registrabilità:
quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla funzione
tecnica dello stesso;
quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente
riprodotte identiche, per permettere a questo di essere unito o connesso meccanicamente,
incorporato, posto intorno od a contatto, con altro prodotto, in modo che ciascun prodotto
possa svolgere la sua funzione, salvo le caratteristiche che hanno lo scopo di consentire l’unione o
la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
La formulazione delle suddette esclusioni è tale per cui nessun prodotto (industriale o
artigianale) è di per se stesso escluso dalla tutela del suo aspetto complessivo, mentre lo sono “quelle
caratteristiche dell’aspetto del prodotto”, che siano soltanto di contenuto e funzione squisitamente
tecnica e/o necessaria.
Appare perciò chiaro ed evidente che qualsiasi oggetto industriale o artigianale, complesso o in
singole parti componenti, che abbia un suo proprio aspetto esteriore rispondente ai requisiti di novità
e carattere individuale, merita sempre e comunque di essere tutelato come disegno o modello. Libera
dal gradiente qualitativo dello “speciale ornamento”, un tale titolo di protezione, che può coesistere,
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Articolo così sostituito dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art 1.
Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 8.
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per il medesimo oggetto, con il modello di utilità e anche con l’invenzione, appare oggi ancora più
“forte” e di difficile contestabilità.
Altra novità sostanziale introdotta dalla normativa di riforma è l’ammissione alla protezione dei
“componenti di un prodotto complesso”, che, nell’ambito del design industriale, rappresentano un
mondo di realtà concrete assai vasto e variegato, che bene ha fatto il legislatore a voler codificare.
Il nuovo art.5 quinquies 3 precisa che il disegno o modello di un componente di un prodotto
complesso possiede i requisiti di novità e carattere individuale soltanto se esso, incorporato nel
prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione del prodotto da parte dell’utente
finale e se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i detti requisiti.
I requisiti necessari(nuovo art.5 bis 4) per ammettere alla tutela come disegno o modello un
determinato prodotto sono tra gli elementi più innovativi del Decreto in esame.
Il nuovo Decreto stabilisce che:
un disegno o modello è nuovo se nessun modello identico è stato divulgato prima della
data della domanda di registrazione o della priorità rivendicata;
disegni o modelli sono identici quando differiscono solo per dettagli irrilevanti;
un disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico in
qualsiasi modo prima della data della domanda di registrazione o della priorità rivendicata, salvo
che gli eventi determinanti la divulgazione non potessero essere ragionevolmente conosciuti dagli
ambienti specializzati del settore operanti nella Comunità nel corso della normale attività
commerciale;
il disegno o modello non è reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato
rivelato ad un terzo in forma confidenziale e riservata;
il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico se la divulgazione è
stata effettuata dall’autore o dall’avente causa o da qualsiasi terzo in virtù di informazioni o atti
compiuti dall’autore o dall’avente causa o per abuso commesso nei confronti di questi nei dodici
mesi precedenti la data della domanda di registrazione o della priorità rivendicata.
La novità è da intendersi come assoluta, in senso geografico e temporale, ma diventa relativa
per le restrizioni imposte dal periodo di grazia di 12 mesi e dalla ragionevole conoscenza dello stato
dell’arte.
Tale fatto priva del requisito della novità la divulgazione avvenuta con qualsiasi mezzo ed in
qualsiasi parte del mondo oltre i dodici mesi che precedono il deposito della domanda, ma priva
anche della novità la sola avvenuta divulgazione di un disegno o modello identico, purchè tale
divulgazione sia conosciuta dagli ambienti specializzati del settore operanti nella Comunità.
Quest’ultima condizione porrà discreti problemi interpretativi; infatti non c’è un limite
temporale alla novità, bensì un riferimento alla conoscenza di ambienti specializzati, di non facile
concretizzazione, così come il riferimento limitativo all’ambito operativo di tali ambienti specializzati,
nella Comunità lascia qualche perplessità di troppo sul suo significato in termini di novità assoluta.
Inoltre, è stato introdotto il periodo di grazia di 12 mesi della divulgazione, volontariamente
operata dall’autore o suo avente causa, che consente di poter recuperare una valida tutela per la gran
parte dei disegni o modelli industriali. E’ nota infatti, agli operatori del settore, la frequenza con cui
capita di dover esaminare la tutelabilità di un modello, dopo la sua pubblicazione, vendita, o
presentazione in fiera, una volta che il nuovo disegno o modello è stato apprezzato, e per esso paia
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Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 5
Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 2
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concretizzarsi un effettivo interesse di mercato. Tale termine è assai lungo, se si considera la rapidità
con cui un nuovo design sollecita l’attività imitativa della concorrenza, che ora dovrà, invece, adottare
una maggior prudenza, visto il margine temporale intercorrente tra la conoscenza del nuovo modello
e l’accertamento dell’effettiva o meno sua tutela giuridica.
Il requisito, concettualmente nuovo, del “carattere individuale” sembra sostituire il vecchio
“speciale ornamento” o “pregio estetico” che qualificava i precedenti modelli ornamentali. Esso
appare, più che un requisito qualificativo e qualitativo, una condizione minima e specificativa del
fondamentale requisito della novità, come a voler significare che, non tutto ciò che è nuovo, ovvero
semplicemente diverso o differente da ciò che è stato già divulgato, può essere tutelato, ma soltanto
ciò che genera una novità che viene, come tale, percepita dal pubblico. Infatti, secondo l’art.5 ter 5:
un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita
nell’utilizzatore informato differisce da quella che lo stesso soggetto avrebbe da un qualsiasi
disegno o modello già divulgato;
nell’accertamento del carattere individuale si prende in considerazione il margine di
libertà di cui l’autore ha beneficiato per la sua realizzazione.
Tali definizioni introducono nel panorama giuridico della proprietà industriale concetti
assolutamente nuovi ed affetti da rilevanti gradi di soggettività e discrezionalità, che daranno vita ad
un gran lavoro ermeneutico da parte dei giuristi, per cui, al momento, ogni tentativo di
esemplificazione può sembrare affrettato. Appare peraltro, sin d’ora confermato lo spirito di fondo
della norma, rivolto a stabilire la più ampia e non condizionata accessibilità alla tutela del design
industriale, relativizzando i requisiti minimi necessari a parametri connessi e variabili con il mercato, e
con l’evoluzione del medesimo e dei suoi criteri di apprezzamento.
Come si accennava all’inizio, i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la
registrazione. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di
utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.(art.7 6).
Il nuovo articolo 8 bis7 definisce in dettaglio quali siano gli “atti di utilizzazione” che sono
vietati ai terzi e ciò a cui non si estende il diritto esclusivo conferito con la registrazione.
Appare significativo il nuovo art. 8 ter 8 che recita:
1) I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a
qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione
generale diversa;
2) Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà
dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.
Con tale disposizione si è abbandonato il concetto di confondibilità, sempre arduo da stabilire
in termini di forma esteriore di un prodotto, sostituendolo con quello di novità, ovvero con
l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. La direzione impressa dalla normativa di
riforma è volta verso un’ampia protezione (una volta raggiunto un apprezzabile e rilevante gradiente
di differenziazione), essendo riferita all’utente del disegno o modello e non più ad un ipotetico
cultore del design, del gusto e della moda. A mitigare un po’ la portata di tale criterio di valutazione
soccorre il secondo comma, che tende a ridurre il gradiente di necessaria differenziazione in caso di
disegni o modelli appartenenti a settori particolarmente affollati o a prodotti estremamente
condizionanti la libertà di espressione del disegner.
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Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 3
Articolo così sostituito dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 7.
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Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 10.
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Articolo inserito dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 11.
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Il nuovo articolo 9 della Legge 9 stabilisce che la registrazione del disegno o modello dura cinque
anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della
durata, per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque anni.
La registrazione è nulla (art. 8 sexies10):
a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5
quinquies, 7 e 8;
b) se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l’autore non si sia
avvalso della facoltà di chiedere il trasferimento a suo nome dell’attestato di registrazione;
d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia
stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità,
dopo la data di quest’ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto
di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno
distintivo ovvero di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi
elencati nell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale,
ovvero segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un
particolare interesse pubblico nello Stato.
Le registrazioni di disegni e modelli sono soggette alle seguenti tasse:
a) tassa di domanda
b) tassa di concessione quinquennale
c) tassa di proroga quinquennale.
La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili può essere pagata in arte annuali.
Numerosi dubbi interpretativi, restano peraltro aperti per quanto riguarda i tempi ed i modi per
la richiesta di proroga, nonché sull’applicabilità del periodo di mora, quando riguarda le registrazioni
dei disegni e dei modelli. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con propria circolare (n.425/2001),ha
disposto che la proroga quinquennale debba essere espressamente richiesta dal titolare per mezzo di
un’istanza. Mancando però ancora i dettagli operativi, si attendono ulteriori chiarimenti.
Permane infine confermata la possibilità di richiedere la registrazione “multipla”, fino a cento
modelli o disegni, alla sola condizione che si tratti di esemplari tutti ricompresi in una medesima
classe della classificazione internazionale.
Da tutto quel che precede emerge come la registrazione rappresenti uno strumento di garanzia
qualitativa del disegno che conferisce una tutela particolarmente efficace nella lotta contro le
contraffazioni. Infatti il brevetto dà certamente alcuni importanti vantaggi al titolare del diritto, come
per esempio, una data certa e la pubblicazione del disegno brevettato, assolvendo sulla base del
deposito, lo scopo di precostituire un fondamentale mezzo di prova della titolarità e
dell’appartenenza del diritto, questione che ha, invece, sempre creato problemi nel diritto d’autore,
che non dipende da formalità costitutive, ma sorge nel momento stesso della creazione dell’opera.
Inoltre la tutela brevettuale offre la facoltà di utilizzare strumenti processuali più incisivi di quelli oggi
previsti dalla disciplina del diritto d’autore, di cui passiamo ora a parlare.
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Articolo così sostituito dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 16.
Articolo inserito dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 14.
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CAPITOLO 3
LA TUTELA DEI DISEGNI E DEI MODELLI SOTTO IL PROFILO DEL
DIRITTO D’AUTORE
La normativa sul diritto d’autore protegge, con un’elencazione che, per opinione prevalente,
non ha carattere tassativo ma esemplificativo, le opere dell’ingegno di carattere creativo che
appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art.2575 c.c.). In particolare
sono tutelate dalla stessa disciplina, per quanto qui interessa, le opere della scultura, dell’arte del
disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate
all’industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al
quale sono associate (art.2 lett. 4 legge 22/04/1941 n.633).
Al di là delle generiche definizioni contenute nella Legge 633/1941, per effetto del decreto
legislativo 2 febbraio 2001 n. 95, pubblicato sul supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
79 del 4 aprile 2001, i disegni e i modelli industriali possono ora essere protetti anche con il diritto
d’autore, non solo con il brevetto. Questo allungamento della durata dei diritti di utilizzazione
economica del modello (l’articolo 25 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore lo stabilisce in 70 anni
dopo la morte dell’autore), non travolge però la posizione di chi abbia iniziato lo sfruttamento di un
modello già caduto in dominio pubblico. Il governo infatti, con un decreto legislativo n. 164
approvato il12 aprile 2001, ha stabilito una tutela di queste posizioni per dieci anni, ovvero per un
periodo pari al periodo di ammortamento degli impianti industriali.
Il decreto legislativo 95/2001 ha introdotto pertanto nell’ordinamento italiano il principio della
doppia tutela: il modello o disegno può essere tutelato sia come brevetto industriale che come diritto
d’autore. Tale duplice protezione, si esplicita, oltre che attraverso la soppressione del divieto espresso
dal secondo comma del vecchio art. 5 del R.D. n. 1354/1941, anche attraverso positive modifiche
della Legge 22.04.1941 n.633 sul Diritto d’Autore.
L’articolo 2 di tale ultima legge, che esemplifica in dettaglio le opere comprese nella protezione
di Diritto d’Autore, è stato modificato al punto 4)-dall’art. 22 del Decreto 95/2001- che ha
conservato solo la parte del predetto punto di seguito riportata in grassetto, mentre è stata eliminata
quella qui sottolineata:
4) Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti
figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all’industria, semprechè il loro
valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.
Inoltre è stato aggiunto un punto 10), che introduce una nuova ed autonoma specifica di opera:
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico.
Non si comprende, peraltro il senso dell’aggiunta del requisito del “valore artistico” al
“carattere creativo”, requisiti, entrambi, che le opere del disegno industriale dovrebbero presentare di
per sé(art. 2 n. 10 L. 633/1941), se non intendendo che il carattere creativo, quale denominatore
comune delle opere assoggettate alla tutela del diritto d’autore, debba assume connotazioni
particolari. Infatti, tornando ai disegni e modelli registrati come tali, l’abrogazione del requisito dello
speciale ornamento, sostituito dalla presenza del carattere individuale, costituisce certamente un
parametro proprio del Diritto d’Autore, che pone come unico requisito intrinseco di protezione(oltre
che come unico momento genetico del diritto sull’opera) una attività di carattere creativo, lasciando
totalmente irrilevante la infinita gamma di gradazioni qualitative e quantitative della creatività
reperibili nella vasta gamma di opere tutelabili.
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Pertanto, eliminato il vecchio disposto dell’art. 2 n.4 (che consentiva la protezione di Diritto
d’Autore, alla condizione che il valore artistico delle opere in questione fosse scindibile dal carattere
industriale al quale sono associate), il legislatore non si limita a prevedere il carattere creativo, ma
recupera, anche in termini di requisito ulteriore, il “valore artistico” che, così come il “contenuto
creativo”, deve connotare l’opera di per sé.
Sembra, onestamente, un qualcosa in più, anche perché per nessuna delle opere assoggettate
alla protezione di Diritto d’Autore, nemmeno per quelle di più piena e libera fantasia, è previsto il
requisito del valore artistico, assorbito e superato dall’unico requisito della creatività.
Del resto, legge, dottrina e giurisprudenza sul Diritto d’Autore, di tutti i più importanti paesi,
nonchè convenzioni internazionali, limitano i requisiti di proteggibilità alla presenza del solo
elemento creativo, senza assumere minimamente criteri implicanti giudizi sull’opera a stregua di
valori quali che siano, tantomeno per quanto riguarda un valore come quello artistico, il cui
riconoscimento dipende da scelte e tendenze storicamente legate alla continua evoluzione del gusto,
che quindi si risolvono in orientamenti assolutamente soggettivi e modificabili radicalmente nel corso
di tempi ben più brevi di quelli della durata della protezione riconosciuta.
L’importante modifica apportata dal decreto legislativo 95/2001 comporta l’applicazione alle
opere dell’ingegno industriale delle norme sul diritto d’autore e in particolare del periodo di privativa
per i disegni e modelli come si accennava più sopra. Questa estensione, secondo il decreto correttivo
12 aprile 2001 n. 164, non può danneggiare coloro che, anteriormente al 19 aprile 2001, hanno
intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti, realizzati in conformità
con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio.
Per il principio della doppia tutela, infatti, i titolari di brevetti scaduti prima dell’entrata in vigore
del citato D.Lgs. 95/2001, potrebbero rivendicare la più estesa tutela del diritto d’autore. Sorge a
questo punto il problema della disciplina da applicarsi a chi una volta scaduta la privativa industriale,
abbia avviato la produzione del disegno o modello. Il provvedimento n.164/2001 tutela proprio la
posizione di quest’ultimi stabilendo come per un periodo di dieci anni, decorrenti dal 19 aprile 2001,
la protezione accordata ai sensi della legge sul diritto d’autore non operi nei confronti di coloro che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 95/2001, abbiano intrapreso la
fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o
modelli precedentemente brevettati e caduti in pubblico dominio.
Il predetto decreto correttivo prevede, inoltre, che i diritti alla fabbricazione, all’offerta e alla
commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’impresa, mentre il decreto
legislativo 95/2001 ha stabilito che, salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia
creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore è titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.
Occorre infine specificare cosa comporta la violazione dell’esclusiva accordata dal diritto
d’autore su un opera d’arte, che ricorre non solo quando l’opera è copiata integralmente
(riproduzione abusiva), ma anche nel caso di contraffazione, che si ha quando i tratti essenziali
dell’opera anteriore si ripetono in quella successiva, salvo che le rassomiglianze e conformità siano
dovute a comune ispirazione da opere precedenti, nel senso che entrambe le opere si ispirano a
modelli precedenti, senza che possano assumere rilievo per negare le eventuali differenze di dettaglio,
e senza che sia necessario procedere ad esami analitici sulla qualità e quantità di tutte le conformità e
le difformità che la seconda opera presenta rispetto alla prima(vedi Cass. Pen.90/7077).
Poiché la legge sul diritto d’autore protegge la forma esterna di espressione, senza interessarsi al
contenuto ideologico dell’opera protetta, la contraffazione sussiste quando si sia verificata la
11
riproduzione quasi integrale dell’espressione formale che caratterizza l’opera protetta, mentre la
violazione del diritto morale all’integrità dell’opera si ha anche quando siano apportate delle
modifiche che si configurino in modo tale da arrecare danno all’onore e alla reputazione dell’autore.
La violazione dell’esclusiva di sfruttamento patrimoniale e del diritto morale d’autore legittima il
soggetto, al quale spetta il diritto che si teme sia stato o possa essere violato, ad agire in giudizio,
innanzitutto per ottenere l’accertamento del diritto e l’inibitoria. Può essere chiesta anche la sanzione
della rimozione e distruzione degli esemplari o delle copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché
degli apparecchi o strumenti impiegati per la riproduzione o la diffusione; tuttavia, nel caso di lesione
di un diritto morale, tali ultimi provvedimenti possono essere ottenuti, solo quando la violazione non
possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera, delle indicazioni
che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi pubblicitari., e solo quando non sia
possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva, a spese della parte interessata, allo scopo
di evitare la rimozione o la distruzione.
Tutti i provvedimenti sopra indicati prescindono dalla sussistenza del dolo o della colpa
dell’autore dell’illecito, così come dall’esistenza di un danno causato dal comportamento di
quest’ultimo.
La violazione del diritto di utilizzazione economica e del diritto morale, comporta, inoltre, il
diritto al risarcimento del danno patrimoniale, a condizione che abbia determinato un pregiudizio
patrimoniale e che sussista l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, mentre i danni non
patrimoniali restano risarcibili, secondo i principi generali, solo se il comportamento del terzo integra
gli estremi di un reato. L’azione di risarcimento del danno si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.)
dal giorno in cui il fatto si è verificato. E’ talvolta ammessa anche l’azione di arricchimento senza
giusta causa, che presuppone l’arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione
patrimoniale di un altro soggetto, fra loro legati da un nesso di interdipendenza necessaria (ossia
riconducibile ad un unico fatto causativo), e che non ha come presupposto il dolo o la colpa del
soggetto agente, così come non li richiede la misura della pubblicazione della sentenza, che può
essere disposta, su istanza della parte interessata o d’ufficio, al fine di svolgere una funzione
riparatoria dei passati effetti della violazione e preventiva nei confronti di quelli futuri.
L’autorità giudiziaria, qualora ciò sia necessario per l’esercizio delle azioni riconosciute dalla
legge, può ordinare la descrizione, l’accertamento, la perizia o anche il sequestro di ciò che ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione ovvero, in casi particolarmente gravi, dei proventi
dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato. La natura cautelare di tali provvedimenti, in
particolare del sequestro, e la conseguente loro disciplina secondo le disposizioni di cui agli artt. 669
bis e segg. c.p.c.- è stata riconosciuta da diversi giudici di merito( vedi Trib. Napoli 15/10/94, Trib.
Roma 07/01/94, Trib. Verona 17/08/93).
E’ infine ammessa anche la possibilità di chiedere ed ottenere, in via cautelare e d’urgenza (ex
art. 700 c.p.c.), ogni altro provvedimento idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della futura
decisione nel merito, quando la misura tipica del sequestro non appaia sufficiente ad evitare un
pregiudizio, imminente ed irreparabile, del diritto che si ritiene violato. In particolare, il ricorso alla
misura di cui all’art.700 c.p.c. è ammesso per ottenere il divieto dell’ulteriore spaccio o diffusione
dell’opera, considerato anche che non esiste nella legge sul diritto d’autore alcuna norma che
consenta l’inibitoria in corso di causa.
12
CAPITOLO 4
IL DIVIETO DELLA CONCORRENZA SLEALE
In mancanza di brevetto o laddove non ricorrano i presupposti per l’applicazione della legge sul
diritto d’autore, si è soliti invocare, a tutela delle creazioni tessili, l’art. 2598 n. 1 del codice civile, che
reprime la concorrenza sleale per imitazione servile. Tale articolo recita: “Compie atto di concorrenza
sleale, chiunque:
a) usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri,
b) imita servilmente i prodotti di un concorrente,
c) compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con
l’attività di un concorrente”.
Pur partendo da una normativa favorevole alla libertà di mercato, il legislatore del codice civile
ha voluto impedire che il comportamento del concorrente si risolvesse in un ingeneramento di
confusione fra prodotti, a difesa dei consumatori, che rappresentano il vero ed unico parametro per
giudicare della confondibilità. In questo senso, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che due
prodotti sono confondibili se l’acquirente o consumatore medio, attraverso un esame puramente
sintetico, condotto con media diligenza ed intelligenza, può confondere il prodotto dell’uno con
quello dell’altro produttore: in detto caso, l’autore dell’imitazione compie un illecito di sleale
concorrenza.
Per altro, allo scopo di controbilanciare il tutto, e di garantire la necessaria libertà di mercato e
di iniziativa economica, occorre che siano evitati gli abusi della protezione contro l’imitazione,
impedendo che, attraverso il criterio della confondibilità, vengano creati dei monopoli di fatto, dopo
la scadenza del periodo di tutela brevettuale, o peggio ancora, nel caso in cui sia stata omessa la
protezione brevettuale. Tutto ciò, secondo un criterio dettato da una sentenza del Tribunale di
Como del 1966, che, in una controversia per imitazione servile di un arazzo che raffigurava una scena
tratta da un’opera d’arte, ha così recitato: “Nei modelli ornamentali non brevettati è lecita l’imitazione
servile del prodotto onde sfruttarne il pregio artistico se non è possibile la differenziazione dei
prodotti senza comprometterne il valore ornamentale. Pertanto non può ritenersi illecita l’imitazione
servile di un arazzo non brevettato riproducente un quadro d’autore, giacchè il quadro è di dominio
pubblico”.
Sempre in tema di repressione della concorrenza sleale per imitazione servile, è opportuno
ricordare la sentenza della Corte di Cassazione del 18 settembre 1986, n.5662, che esprime questo
concetto: “Non ogni modello ornamentale è tale da non poter essere utilizzato e sfruttato se non con
l’integrale e servile riproduzione di tutti gli elementi che lo compongono, alcuni ben consentendo
l’introduzione di varianti che, pur lasciando sostanzialmente impregiudicato il diritto dei terzi di
sfruttare il pregio estetico del modello, permettono nel contempo di evitare la confusione dei
prodotti sui quali il modello stesso è attuato. Pertanto agli effetti della concorrenza sleale, nei casi in
cui è possibile l’introduzione di varianti nel senso indicato, l’imitazione servile dell’intero modello,
atta a creare confusione (tra i consumatori dei prodotti concorrenti che siano di media diligenza e
intelligenza) deve ritenersi illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c.”.
Il principio sotteso a detta sentenza è quello per cui non ogni riproduzione viene considerata
illecita ma solo la non necessaria imitazione servile confusoria”, perchè deve sempre essere
salvaguardata la possibilità di apportare delle varianti.
13
APPENDICE
14
ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
La registrazione dà vita ad un titolo giuridico in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto della registrazione stessa, consistente nel diritto esclusivo di
realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.
La registrazione per i disegni e i modelli dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Gli effetti della registrazione (che consistono nel conferimento al titolare dei diritti esclusivi per 5 anni dal
deposito) decorrono dalla data in cui la domanda, con i relativi allegati, è resa accessibile al pubblico (cioè immediatamente dopo il deposito, semprechè non sia stato chiesto il rinvio della accessibilità al pubblico
per un periodo non superiore a 12 mesi).
Per effetto del recente Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 95, è possibile prorogare fino ad un massimo di 25 anni la durata della registrazione dei disegni e dei modelli. In quest’ultimo caso nel campo
delle “annotazioni speciali” verrà scritto: “Istanza di prima (seconda, etc.) proroga quinquennale relativa alla domanda di registrazione per disegni o modelli n…………del…………….”.
E’ possibile, per i disegni e per i modelli, anche il c.d. DEPOSITO MULTIPLO; con un’unica domanda infatti può essere richiesta la registrazione fino a 100 modelli o disegni, purchè destinati ad essere
incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale (vedi più sotto).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
DOMANDA DI CONCESSIONE sull’apposito modulo in 5 copie ( vedi punto A)
DESCRIZIONE (solo ove necessaria) da compilare in 1 copia ( vedi punto B)
DISEGNI O FOTOGRAFIE O CAMPIONI da eseguire in 1 copia ( vedi punto C)
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO Tasse di Concessione Governativa ( vedi punto D)
N. 3 MARCHE DA BOLLO ( da £ 20.000/euro 10,33 cad.) da applicare sui vari documenti
£ 25.000/ euro 12,91 ( in contanti) per diritti di segreteria
La domanda può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio.
Può essere spedita anche direttamente, mediante raccomandata A.R., indirizzata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise, 19 - 00187 ROMA.
L’orario per i depositi presso l’Ufficio Brevetti della Camera di Commercio è dalle 9 alle 12 di ogni giorno lavorativo, sabato escluso.
Il deposito presso la Camera di Commercio può essere fatto personalmente dal richiedente, oppure per mezzo di un Rappresentante (Mandatario o Consulente Brevettuale), oppure da una terza persona. Nessuno è
tenuto a farsi rappresentare.
Se la domanda è presentata dal Mandatario, occorre allegare la lettera di incarico (in bollo da £ 20.000/euro 10,33), soggetta al pagamento di una ulteriore tassa di £ 50.000/euro 25,82; il mandato con essa
conferito vale soltanto per l’oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Dopo il deposito, verrà rilasciata una copia autentica del verbale relativo, pagando alla Camera di Commercio £ 25.000/euro 12,91 per diritti di segreteria e depositando una marca da bollo da £ 20.000/euro 10,33.
N. B. Dato il contenuto eminentemente tecnico della materia, si consiglia vivamente di farsi assistere da un Consulente Brevettuale.
A) DOMANDA DI CONCESSIONE
La domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo stampato (Modulo O) da ritirare presso qualsiasi Camera di Commercio seguendo scrupolosamente le seguenti istruzioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
scrittura esclusivamente a macchina, senza errori, cancellature o abrasioni, in maniera chiara e precisa, riportando i dati in modo da evitare ogni possibile incertezza sugli elementi identificativi del brevetto
richiesto e del richiedente;
i dati devono essere tutti inclusi negli spazi, senza sovrapporli alle scritte prestampate;
nel caso che tali spazi non siano sufficienti ( esclusivamente per i dati relativi a richiedenti, inventori, priorità) occorre usare i fogli aggiuntivi ( tanti quanti ne sono necessari);
verificare che il modulo sia stato riempito in ogni sua parte;
accertarsi che le 5 copie del modulo siano tutte ugualmente leggibili;
firmare in originale tutti i 5 fogli del modulo e dei fogli aggiuntivi.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
TIPO : Scrivere 1 se è un deposito per un solo modello ornamentale; scrivere 2 se si tratta di deposito multiplo.
N. EL. : Indicare il numero ( massimo 100) di modelli o disegni che si intende proteggere con il brevetto.
A. RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE: Se persona fisica, indicare prima il cognome poi il nome, separati da uno spazio, senza titoli o abbreviazioni. Se ditta, ente, etc., indicare la ragione sociale per esteso così come risulta
dai documenti ufficiali, senza alterazioni né abbreviazioni. Se lo spazio previsto non basta, occorrerà allegare il nominativo completo del richiedente ( vedi punto E)
N.G. ( natura giuridica): indicare la sigla ( vedi allegato alle istruzioni)
RESIDENZA: Se persona fisica, indicare la residenza anagrafica, nell’ordine Comune, Provincia (anche in sigla), frazione o località, via e numero civico. Se ditta, ente, etc., indicare la sede legale ( e non
quella operativa), nell’ordine Comune, Provincia (anche in sigla), frazione o località, via e numero civico. Se stranieri, indicare soltanto Città e Nazione ( devono però eleggere un domicilio in Italia da
indicare al punto C del modulo).
CODICE : Se persona fisica, indicare il codice fiscale. Se ditte, enti, etc., indicare la Partita I.V.A. Se stranieri (se non hanno alcun codice), lasciare lo spazio in bianco.
B.
RAPPRESENTANTE
Se c’è, indicane le generalità, altrimenti mettere due barrette nel primo spazio. Si tratta del Consulente Brevettuale che firma la domanda e i suoi allegati in luogo del richiedente, assumendone il mandato nei
limiti precisati dalla lettera di incarico. In questo spazio non indicare mai il legale rappresentante, che è un’altra cosa.
C.
DOMICILIO ELETTIVO
Indicare cognome e nome o denominazione con indirizzo completo, dove recapitare tutta la corrispondenza ( anche ripetendo l’indirizzo del richiedente); se c’è Rappresentante, mettere due barrette nello
spazio.
D.
TITOLO
Descrivere succintamente il trovato, specificandone la caratteristica principale e lo scopo, se ciò non è già evidente dal nome, con caratteri alfabetici e numerici, trascrivendo in lettere simboli speciali o
caratteri di altri alfabeti. Non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia.
CLASSE PROPOSTA: Barrare.
INACCESSIBILITA’ AL PUBBLICO: Indicare per quanti mesi (massimo 12) si intende eventualmente usufruire del rinvio della messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa alla
domanda di brevetto per modello ornamentale.
E.
INVENTORI DESIGNATI
Indicare nell’ordine il cognome e il nome; se sono più di 4, proseguire nei fogli aggiuntivi. Se al momento del deposito, le generalità dell’inventore non sono note al richiedente, poiché il dato è obbligatorio,
lo spazio va lasciato bianco, e va barrato come RIS il quadro 4 della parte DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. Entro 60 giorni dal deposito, la riserva deve essere sciolta, depositando la designazione di
inventore.
F.
PRIORITA’
Se non ci sono, barrare il primo spazio. Se ci sono, indicare la Nazione di deposito, il tipo di priorità ( vedi allegato alle istruzioni), il numero di domanda ( non sostituibile col numero di brevetto), la data di
deposito ( gg/mm/aa). Se sono più di due, proseguire sui fogli aggiuntivi. Se intestate a persone diverse dal richiedente, allegare l’autorizzazione o atto di cessione. Se sono straniere, allegare la traduzione in
italiano ( esclusa la Francia). Se il documento è allegato, scrivere S, se non è allegato, scrivere R, e la riserva va sciolta entro 6 mesi.
G.
ANNOTAZIONI SPECIALI: Se non esistono, scrivere “nessuna”.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ( le caselle vanno tutte riempite; se non ci sono documenti, mettere lo zero).
1)
descrizione e rivendicazioni: non obbligatorie: allegare 1 copia ( vedi punto B). Nel primo spazio indicare il numero delle copie; se il documento è provvisorio, barrare l’apposita casella, e le copie
definitive vanno depositate entro 60 giorni. Nel secondo spazio va indicato il numero delle pagine.
2)
disegni o foto : allegare 1 copia, numerata e firmata in originale ( vedi punto C). Nel primo spazio indicare il numero delle copie; se provvisorio, barrare l’apposita casella, e le copie definitive vanno
depositate entro 60 giorni. Nello spazio successivo indicare il numero delle tavole.
3)
lettera di incarico (nel caso esista il mandatario): Nel primo spazio indicare il numero delle copie. Se il documento non è disponibile, barrare la casella RIS, e la riserva deve essere sciolta entro 60 giorni.
4)
designazione inventore: documento non essenziale. Se però il nominativo dell’inventore non è noto al richiedente al momento del deposito, deve essere barrata la casella RIS, e la riserva deve essere sciolta
entro 60 giorni (vedi punto F)
5)
documenti di priorità ( nel caso di depositi eseguiti all’estero nei 6 mesi precedenti): i documenti devono essere in bollo e con traduzione giurata se stranieri, tranne la Francia; in caso di riserva devono
essere prodotti entro 6 mesi.
6)
autorizzazione o atto di cessione : da allegare quando la priorità è intestata ad una persona diversa dal richiedente. Vale quanto già detto per la priorità.
7)
nominativo completo del richiedente: allegare solo se lo spazio del modulo non è sufficiente ( vedi punto E)
8)
attestato di versamento: scrivere in lettere l’importo dovuto ( vedi punto D).
15
COMPILATO : Scrivere la data in cui il modulo è compilato e firmato
CONTINUA: NO quando non ci sono fogli aggiuntivi SI quando ci sono fogli aggiuntivi.
FIRMA DEL RICHIEDENTE: Scrivere a macchina le generalità della persona fisica ( cognome e nome) o della ditta ( ragione sociale, denominazione, etc., oltre alla qualifica di chi firma: presidente,
amministratore unico, titolare, etc.) e, meglio, apporre anche il timbro della ditta.
COPIA AUTENTICA: SI per avere la copia autentica del verbale di deposito.
N. B. Tutti i 5 fogli del modulo, e degli eventuali fogli aggiuntivi, devono essere firmati in originale.
B)
DESCRIZIONE DEL MODELLO E RIVENDICAZIONI
Il presente documento non è obbligatorio. E’ necessaria solo laddove i disegni, le foto o i campioni non siano in grado di illustrare in modo esaustivo le caratteristiche del trovato. Nel caso il documento sia
necessario, la descrizione del modello deve essere redatta in 1 copia scritta a macchina in colore nero o scuro, su carta bianca pesante, nel formato di cm. 21 x 30, su una sola facciata, con gli stessi spazi e
margini della carta da bollo. Tutti i fogli non devono avere più di 25 righe di scrittura, vanno riuniti in fascicolo, numerati progressivamente e firmati o siglati dal richiedente o dal mandatario; invece, sull’ultimo
foglio, alla fine dello scritto, i predetti dovranno firmare per esteso. Eventuali cancellature o correzioni apportate alla descrizione dovranno essere approvate con annotazioni a margine del foglio.
La descrizione dovrà essere redatta nel seguente modo:
1)
2)
3)
INTESTAZIONE: composta dal titolo del modello e dal cognome e nome ( o ragione sociale) del richiedente e l’indirizzo.
DESCRIZIONE:
a)
deve essere fatto un cenno sommario del modello, ampliando quanto risulta dal titolo;
b)
una breve esposizione dello stato della tecnica anteriore nel momento in cui la descrizione viene compilata;
c)
la presentazione del modello stesso, mettendo in evidenza le finalità che si intendono raggiungere, così come caratterizzate dalle rivendicazioni;
d)
una breve descrizione delle figure e dei disegni;
e)
esemplificare un modo di attuazione del modello, nonché la forma attraverso cui il modello medesimo è suscettibile di applicazione industriale;
f)
se necessario, può contenere formule chimiche, matematiche o grafiche, ma non disegni.
RIVENDICAZIONI: Devono sempre iniziare a pagina nuova intestata “RIVENDICAZIONI”; è indispensabile che vengano redatte in modo da indicare specificatamente ciò che si intende debba formare
oggetto della registrazione, conformemente al contenuto del titolo.
C)
DISEGNI O FOTOGRAFIE
Si tratta di un documento obbligatorio. I disegni, in 1 copia, devono essere eseguiti a linee di inchiostro di colore scuro su fogli di carta bianca resistente e non brillante, nel formato cm. 21 x 30, lasciando un
margine di almeno cm. 2 su ogni lato. E’ possibile incollare fotocopie e/o fotografie su tavole delle predette dimensioni. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal mandatario e numerata
progressivamente. Eventuali numeri o lettere inserite nei disegni per contraddistinguere varie parti del modello devono trovare corrispondenza con quanto indicato nella descrizione. In alcuni casi ( ad es. tessuti,
carte da parati o speciali, merletti, etc.) è possibile allegare campioni, sempre però su tavole che rispettino il formato suddetto.
D) ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO
Il pagamento delle tasse ( secondo gli importi previsti qui sotto) deve essere effettuato con un unico versamento utilizzando l’apposito bollettino a 4 tagliandi reperibile presso gli Uffici Postali, a favore
dell’Ufficio del Registro - Tasse e Concessioni Governative ROMA - c/c n. 00668004 sul retro del quale andrà chiaramente indicata la causale.
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in rate quinquennali. Per effetto del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 95 è ora possibile effettuare fino ad un massimo di 5 rate quinquennali). In
quest’ultimo caso, le rate successive alla prima dovranno essere pagate entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.
In caso di ritardo, le tasse possono essere pagate entro e non oltre i 6 mesi successivi, con una soprattassa di mora di £ 120.000/euro 61,97.
Se esiste il mandatario, dovrà essere aggiunta all’importo un’ulteriore tassa di £ 50.000/euro 25,82.
L’attestazione deve essere allegata alla domanda, mentre la ricevuta deve essere conservata dal richiedente.
TABELLA IMPORTI TASSE PER DISEGNI E MODELLI
PER UN SOLO MODELLO O DISEGNO
Primo quinquennio ( all’atto del deposito)
Secondo quinquennio
Terzo quinquennio
Quarto quinquennio (ex D.Lgs. 95/2001)
Quinto quinquennio (ex D.Lgs. 95/2001)
£ 550.000/euro 284,05
£ 600.000/euro 309,88
£ 1.000.000/euro 516,46
£ 1.000.000/euro
“
£ 1.000.000/euro
“
PER DEPOSITO MULTIPLO
Primo quinquennio (all’atto del deposito)
Secondo quinquennio
Terzo quinquennio
Quarto quinquennio (ex D.Lgs. 95/2001)
Quinto quinquennio (ex D.Lgs. 95/2001)
£ 650.000/euro 335,70
£ 1.000.000/euro 516,46
£ 1.500.000/euro 774,69
£ 1.500.000/euro
“
£ 1.500.000/euro
“
Tassa annuale di concessione per un disegno tessile
£ 150.000/euro 77,47
Tassa annuale di concessione per più (max. 100) disegni tessili £ 200.000/euro 103,29
N. B. Il mancato pagamento delle Tasse oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal brevetto.
E) DESIGNAZIONE DI INVENTORE ( se necessaria) in bollo da £ 20.000/ euro 10,33.
Fac - simile
Il ... sottoscritt....richiedente/i:
1)
cognome e nome ( o ragione sociale)_______________________________
sede/residenza________________________ codice fiscale/P. IVA_________________
2)
cognome e nome ( o ragione sociale)________________________________
sede/residenza________________________ codice fiscale/P.IVA____________________
richiedente/i della domanda di registrazione per disegni o modelli dal titolo.”.............................”
designa come inventore/i:
1)
2)
cognome e nome____________________
cognome e nome____________________
Luogo e Data................
Firma del richiedente...............................
F) NOMINATIVO COMPLETO DEL RICHIEDENTE
Fac-simile
DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER DISEGNI O MODELLI
Il nominativo completo del (o dei) richiedente (richiedenti) è il seguente:
( numerarli progressivamente nello stesso ordine della domanda)
1)..................................................
2)..................................................
Luogo e data...............
Firma............................
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Classificazione internazionale per Disegni e Modelli
[classe sottoclasse PRODOTTI]
01 00 PRODOTTI ALIMENTARI, COMPRESI I DIETETICI:
panetteria, biscotti, pasticceria, paste alimentari, cioccolato, confetteria, gelati, frutta, legumi, formaggi, burro e succedanei, altri prodotti lattieri, prodotti di salumeria e di macelleria, e pesce, prodotti
alimentari per animali, ecc.
02 00 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, COMPRESO LE CALZATURE, MERCERIA:
biancheria personale, busti, reggiseni, camicie da notte, indumenti, articoli di cappelleria, cuffie da bagno, caschi sportivi, calzature (compresi stivali, scarpe, pantofole e articoli sportivi), calzature e calze
ortopediche, calze, calzini e simili, cravatte, sciarpe, fazzoletti da collo e da naso, guanti (guanti da chirurgo, di gomma, per lavori domestici, per lo sport) mercerie, esclusi fili e filati (5/01) e passamanerie
(5/04), compresi gli accessori per abbigliamento: bottoni, fibbie, stringhe, a spilli, cinture, giarrettiere, bretelle, ecc.
03 00 ARTICOLI DA VIAGGIO, ASTUCCI, OMBRELLONI E OGGETTI PERSONALI non compresi in altre classi
bauli, valigie, cartelle, astucci (non per sigari e sigarette), sacchi a mano, portachiavi, ecc., borse, ombrelli, bastoni, ombrelloni, ventagli, ecc.
04 00 SPAZZOLAME:
spazzole, pennelli e scope, spazzole e pennelli per toeletta, spazzole per indumenti e per calzature, spazzole per l’industria, spazzole e pennelli per dipingere, pennelli per cucinare, ecc.
05 00 ARTICOLI TESSILI NON CONFEZIONATI, MATERIALI ARTIFICIALI O NATURALI IN FOGLI:
filati, merletti, ricami, nastri, galloni e altri articoli di passamaneria, tessuti e stoffe, compreso tele, feltro e loden, fogli di materiale artificiale o naturale (carte da parati, linoleum, carta in rotoli, ecc.), ecc.
(pelli per pellicce e simili)
06 00 ARREDAMENTO:
letti e simili, compresi divani, sedie, sedili per veicoli, tavoli e simili, carrelli-bar, mobili (armadi, mobili a tiretti, scaffali, portaombrelli), mobili per scuole, mobili componibili, altri articoli di mobilia e
parti di mobili, appendiabiti, attaccapanni, specchi e cornici, portaritratti, grucce per indumenti, materassi e cuscini, tende pronte per l’uso, stuoie, tappeti, tappetini, zerbini, tappezzeria, coperte, biancheria
da casa e da tavola, ecc.
07 00 ARTICOLI DI USO DOMESTICO (a mano o a motore) non compresi in altre classi, escluso macchine ed apparecchi per preparare cibo e bevande non funzionanti a mano (classe 31):
stoviglie, articoli di vetro, bomboniere, apparecchi, utensili e recipienti per cucina, coltelli, forchette, cucchiai (escluso coltelli elettrici), apparecchi e utensili a mano, per preparare il cibo e le bevande
08 00 UTENSILI E FERRAMENTA:
utensili e strumenti per trapanare, fresare o per scavare, martelli, altri utensili e strumenti simili, utensili e strumenti taglienti, esclusi: coltelli da tavola (7/03) utensili e strumenti taglienti (31) coltelli ad
uso chirurgico (24/02), cacciaviti, utensili e strumenti analoghi, altri utensili e strumenti, maniglie, pomelli e cardini, chiavistelli o serrature, mezzi di fissaggio, sostegno o di montaggio (non compresi
nelle altre classi) guarnizioni in ferro e simili, rastrelliere per biciclette, ecc.
09 00 IMBALLGGI E RECIPIENTI PER IL TRASPORTO O LA CONSERVAZIONE DI MERCI:
bottiglie, flaconi, vasi, damigiane e recipienti muniti di un sistema a pressione, bidoni e fusti, scatole, casse, containers, scatole per conserve, corde e panieri, sacchi, sacchetti, tubi e capsule, corde e
materiali per cerchiature, mezzi di chiusura per imballaggi e accessori, palette e piattaforme di manutenzione, portaspazzature e contenitori per rifiuti e loro supporti, ecc.
10 00 OROLOGERIA E ALTRI STRUMENTI DI MISURA, STRUMENTI DI CONTROLLO O SEGNALAZIONE (anche a funzionamento elettrico)
orologi (per interno di appartamenti, orologi a pendolo e sveglie), orologi da tasca e da polso, altri strumenti per misurazione del tempo (parcometri, contaminuti e apparecchi simili), altri strumenti,
apparecchi e dispositivi di misura, termometri, bilance, strumenti, apparecchi e dispositivi di controllo, di sicurezza o di collaudo, apparecchi e dispositivi di segnalazione, casse, quadranti, lancette e ogni
altra parte costitutiva, accessori di strumenti di misura, controllo o segnalazione, ecc.
11 00 OGGETTI PER USO ORNAMENTALE:
bigiotteria e gioielleria, ninnoli, ornamenti per la tavola, per piani di caminetti, per pareti e vasi da fiori, medaglie e insegne, scudi, etichette autoadesive, fiori, piante e frutta artificiali, bandiere, articoli di
decorazione per feste, ecc.
12 00 VEICOLI:
veicoli a trazione animale, carri a mano e carriole, locomotive e vagoni per ferrovie e ogni altro veicolo su rotaie, teleferiche, seggiovie e sciovie, apparecchi di sollevamento o di magazzinaggio, navi e
battelli, aeroplani e altri veicoli aerei o spaziali, automobili, autobus, e autocarri (ambulanze e vetture frigorifere), trattori, rimorchi, ivi comprese le caravanes, cicli e motocicli, slitte da neve, carrozzelle
per bambini, per invalidi, barelle, veicoli per usi speciali, altri veicoli (slitte e veicoli a cuscino d’aria), pneumatici, camere d’aria e catene da neve per veicoli, altre parti, equipaggiamento e accessori di
veicoli non compresi in altre classi, ecc.
13 00 APPARECCHI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
generatori e motori (ivi compresi i motori elettrici di veicoli), trasformatori, raddrizzatori, pile e accumulatori materiali di distribuzione o comando energia elettrica (conduttori, interruttori, ecc.), ecc.
14 00 APPARECCHI DI REGISTRAZIONE, DI TELECOMUNICAZIONI O DI ELABORAZIONE DATI:
apparecchi di registrazione o di riproduzione di suoni e immagini, microfoni, apparecchi di registrazione, riproduzione ed elaborazione dati (memorie centrali per calcolatori ed apparecchi, complementari,
apparecchi di telecomunicazione (telegrafo, telefono, telescriventi, televisori, radio e amplificatori), antifurti, ecc.
15 00 MACCHINE NON COMPRESE IN ALTRE CLASSI:
motori non elettrici, compresi i motori non elettrici per veicoli, pompe e compressori, macchine agricole, macchine per l’edilizia (macchine utilizzate dal Genio Civile, escavatrici, betoniere e draghe),
macchine per lavare, pulire o asciugare (lavastoviglie, lavatrici, stiratrici), macchine tessili, macchine per cucire, lavorare a maglia o ricamare, macchine ed apparecchi frigoriferi (vagoni e vetture
frigorifere =12.03), macchine per la preparazione di prodotti alimentari, macchine utensili, macchine abrasive, macchine per fonderia, ecc
16 00 ARTICOLI DI FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E OTTICA:
apparecchi fotografici e cinematografici (esclusi apparecchi di ripresa televisivi = 14.03), apparecchi di proiezione e visione, apparecchi per fotocopie o ingrandimenti, apparecchi e utensili di sviluppo,
accessori vari, lampeggiatore fotografico, articoli di ottica (occhiali, microscopi, ecc.),ecc.
17 00 STRUMENTI MUSICALI:
strumenti a tastiera, compresi organi elettronici e altri, strumenti a mantice, comprese le fisarmoniche a tastiera, strumenti a corda, strumenti a percussione, strumenti meccanici (carillons), ecc.
18 00 STAMPA E MACCHINE PER UFFICIO:
macchine da scrivere o da calcolo, macchine per la stampa (macchine per comporre caratteri, apparecchi per clichè macchine tipografiche, duplicatori, macchine offset), caratteri e segni tipografici,
macchine per rilegare, cucitrici per tipografia, taglierine, ecc.
19 00 ARTICOLI DI CARTOLERIA E CANCELLERIA, MATERIALE ARTISTICO E DIDATTICO, ARTICOLI PER UFFICI:
carta per scrivere (comprese tutte le carte, anche la carta carbone), cartoline per corrispondenza e carta da lettere, articoli per ufficio, timbri, calendari, libri, quaderni e simili (copertine per libri, rilegature,
albums, agende ed oggetti simili), materiali e strumenti per scrivere a mano, per disegnare (esclusi i pennelli), per scolpire, per incidere e per altre tecniche artistiche, portapenne, materiale per
insegnamento (carte geografiche), altri stampati (stampati pubblicitari), ecc.
20 00 ATTREZZATURE DI VENDITA O PUBBLICITARIE, CARTELLI INDICATORI:
distributori automatici, materiale per esposizione o vendita (mobili = 6), distributori di benzina, cartelloni e dispositivi pubblicitari, ecc.
21 00 GIOCHI, GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI
giochi e giocattoli (compresi i modellini, esclusi i giocattoli per animali =30.99), apparecchi e articoli per ginnastica e sport, altri articoli per svaghi e passatempo, tende ed accessori, ecc.
22 00 ARMI, ARTICOLI PIROTECNICI, ARTICOLI PER CACCIA E PESCA E PER DISTRUZIONE DI ANIMALI NOCIVI
armi e proiettili, altre armi, munizioni, razzi, articoli pirotecnici, bersagli ed accessori, articoli per la caccia (escluse le armi) e per la pesca, trappole e articoli per la distruzione di animali nocivi, ecc.
23 00 INSTALLAZIONE PER DISTRIBUZIONE DI FLUIDI, SANITARIE, DI RISCALDAMENTO, DI VENTILAZIONE O DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA, COMBUSTIBILI SOLIDI:
installazioni per distribuzione di fluidi (compreso rubinetterie e tubazioni), installazioni sanitarie (vasche da bagno, docce, lavatoi, W.C., blocchi sanitari, ecc.), impianti per riscaldamento, scaldabagni,
ventilazione e condizionamento dell’aria, evaporatori, umidificatori, combustibili solidi, ecc.
24 00 MEDICINA E LABORATORI:
apparecchi e installazioni fisse per medici, ospedali o laboratori (diagnostica, analisi, operazioni, trattamenti, controllo degli occhi), strumenti medici, strumenti e apparecchi da laboratorio, protesi, articoli
per medicazioni, fasciature e cure mediche, ecc.
25 00 FABBRICATI ED ELEMENTI DA COSTRUZIONE:
materiale da costruzione (mattoni, travi, tegole di ardesia, ecc: pannelli, profilati, piastrelle, elementi da costruzione prefabbricati o precompressi (finestre, porte, avvolgibili, pareti e inferriate) escluse le
scale (25.04) case, autorimesse e costruzioni d’ogni altro tipo, silos, scale in muratura, scale e impalcature, ecc.
26 00 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE:
bugie e candelieri, torce, lampade, lanterne portatili, apparecchi di illuminazione pubblica (lampade esterne, illuminazione di scena, proiettori di illuminazione), sorgenti luminose, lampade, lampadari a
stelo, lampadari, lampade murali o da soffitto, lumi da tavolo, riflettori, lampade per proiettori da fotografia o cinematografia, app. d’illuminazione per veicoli, ecc.
27 00 TABACCHI E ARTICOLI PER FUMATORI:
tabacchi, sigari e sigarette, pipe, bocchini per sigari e sigarette, portacenere, fiammiferi, accendisigari, portasigari, portasigarette, tabacchiere e vasi per tabacco, ecc.
28 00 PRODOTTI FARMACEUTICI O DA COSMESI, ARTICOLI E ATTREZZATURE DA TOILETTE:
prodotti farmaceutici, prodotti da cosmesi, articoli da toilette e attrezzature per cure di bellezza, asciugacapelli, capelli, barbe e baffi finti, ecc.
29 00 DISPOSITIVI ED EQUIPAGGIAMENTI CONTRO IL FUOCO, PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI O IL SALVATAGGIO:
dispositivi ed equipaggiamenti contro il fuoco (escluse le vetture dei pompieri =12.13), dispositivi ed equipaggiamenti per la prevenzione di incidenti o il salvataggio, non compresi in altre classi, ecc.
30 00 CURE E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI (esclusi prodotti alimentari 1.05)
vestiti per animali, recinti, gabbie, cucce e ricoveri analoghi, mangiatoie ed abbeveratoi, selleria, compresi i collari per cani, fruste e pungoli, lettiere e nidi, posatoi e altri accessori per gabbie, marcatori,
marchi e pastoie, ferri da cavallo, pali per legare gli animali, ecc.
31 00 MISCELLANEA (tutti i prodotti non compresi nelle classi precedenti)
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19
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE1
Cassazione Civile
Sez. I, sent. N. 3333 del 21 maggio 1981
Figure o segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di
utilità o di forma
La brevettabilità come marchi d'impresa dei segni tridimensionali va ammessa solo quando si tratti di
forma non consueta, arbitraria o di fantasia alla quale siano estranei sia compiti estetici che quelli
funzionali o comunque di utilità particolare. Non può, pertanto, essere brevettato come marchio
d'impresa un contenitore che incorpori o assolva esclusivamente a funzioni ornamentali o di utilità e
ciò allo scopo di evitare che attraverso il brevetto di marchio, rinnovabile nel tempo, possa assicurarsi
una esclusiva illimitata a semplici modelli di utilità ovvero a modelli ornamentali. L'accertamento
circa l'insussistenza dei requisiti per la brevettabilità come marchio d'impresa di un segno
tridimensionale è tipicamente di fatto ed incensurabile in sede di legittimità, quando il ragionamento
che lo sorregge sia immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie, in applicazione del principio di cui
alla massima è stata ritenuta corretta la decisione di merito che, nel riconoscere ad un flacone nel
quale veniva posto in vendita il profumo "Ramage" della ditta Bourjois una certa piacevolezza per la
sua forma aggraziata e proporzionata, ha negato allo stesso la brevettabilità come marchio d'impresa
pur potendo lo stesso essere brevettato come modello ornamentale).
Sez. I, sent. n. 3333 del 21-05-1981, Soc. Bourjois c. Soc. Bormioli (rv 413906).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 6382 del 28 ottobre 1983
Condizioni per la concessione del brevetto per modelli ornamentali
In materia di brevetti per modelli e disegni ornamentali, una preesistente notorietà estetica di forme e
di elementi artistici appartenenti alla storia dell'arte è cosa diversa, in se stessa e per l'ordinamento
giuridico, da una preesistente notorietà di forme e di elementi decorativi nel mondo commerciale per
effetto di una pregressa concessione di brevetto ovvero del preuso generalizzato, ed è solo
quest'ultimo tipo di notorietà che si traduce in un difetto di novità del modello ed osta alla validità di
un nuovo brevetto avente il medesimo contenuto. Il requisito della novità non è pertanto escluso
dall'utilizzazione di motivi ornamentali desunti da opere d'arte conosciute, quando queste, senza
essere puramente e semplicemente riprodotte, abbiano fornito spunti ed ispirazioni estetiche che,
trasferiti nel mondo commerciale attraverso la mediazione di modelli e disegni ornamentali, si
presentino come nuovi ed originali nel settore merceologico prescelto ed abbiano una concreta
idoneità individualizzante dei prodotti, potendo in tal modo dar vita a validi brevetti ed al legittimo
acquisto di diritti di privativa.
Sez. I, sent. n. 6382 del 28-10-1983, Soc. Valli c. Fonderia Agnosine (rv 431109).
1
Materiale relativo alla normativa antecedente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 95/2001.
20
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 6382 del 28 ottobre 1983
Violazione di brevetto per modelli ornamentali
L'accertamento sia della novità di un modello ornamentale e della sua validità, sia della contraffazione
del medesimo, comporta la individuazione del pregio estetico-decorativo che il modello esprime non
tanto nei singoli elementi che lo compongono isolatamente considerati, ma nell'insieme dei suoi
elementi formali e nella loro combinazione unitaria, che costituisce il punto centrale di riferimento
per valutare la rilevanza dell'eventuale anteriorità e la sussistenza di eventuali contraffazioni.
Conseguentemente, sussiste violazione di un brevetto per modello ornamentale quando sia stato
usurpato, contraffatto od imitato l'insieme degli elementi formali e decorativi che realizzano il pregio
estetico coperto da brevetto, con accertamento da compiersi sulla base di una valutazione sintetica e
globale della forma risultante da detto insieme in rapporto con il prodotto.
Sez. I, sent. n. 6382 del 28-10-1983, Soc. Valli c. Fonderia Agnosine (rv 431110).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 5662 del 18 settembre 1986
Violazione di brevetto per modelli ornamentali
Non ogni modello ornamentale è tale da non poter essere utilizzato e sfruttato se non con l'integrale
e servile riproduzione di tutti gli elementi che lo compongono: alcuni ben consentendo l'introduzione
di varianti che, pur lasciando sostanzialmente impregiudicato il diritto dei terzi di sfruttare il pregio
estetico del modello, permettono nel contempo di evitare la confusione dei prodotti sui quali il
modello stesso è attuato. Pertanto agli effetti della concorrenza sleale in modello ornamentale, nei
casi in cui è possibile l'introduzione di varianti nel senso indicato, l'imitazione servile dell'intero
modello, atta a creare confusione (tra i consumatori dei prodotti concorrenti che siano di media
diligenza e intelligenza), deve ritenersi illecita ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ., senza che in tal
modo si crei o si perpetui la tutela brevettuale accordata dalla legge speciale, poiché non ogni
riproduzione viene considerata illecita ma solo la non necessaria imitazione servile confusoria.
Sez. I, sent. n. 5662 del 18-09-1986, Soc. Lasvap c. Soc. Deal Torino (rv 448146).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. N. 993 del 04 febbraio 1987
Differenza tra modelli di utilità e modelli ornamentali
Il brevetto per modelli e disegni ornamentali (art. 2 del R.D. n. 1411 del 1940 e art. 2593 codice
civile) tutela la nuova linea estetica ed ornamentale data ad un determinato prodotto industriale in
modo da renderlo più gradevole; quello per modelli di utilità (art. 4 del R.D. n. 1411 del 1940 e art.
2592 codice civile) tutela quegli elementi che conferiscono particolare efficacia e comodità di
applicazione o di impiego a macchine utensili od oggetti d'uso. I modelli ornamentali, ai fini della
brevettabilità, devono presentare solo il requisito della novità estrinseca dello oggetto rispetto agli
21
altri di comune commercio, consistente in una particolare espressione figurativa, formale o
cromatica; per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità intrinseca, pur se solo diretta
a determinare un incremento di utilità o di comodità di un oggetto preesistente. Stabilire se sussista o
meno il requisito della novità intrinseca, in tal ultimo caso, è questione di fatto riservata al giudice di
merito, le cui valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità se sorrette da adeguata motivazione.
Sez. I, sent. n. 993 del 04-02-1987, Soc. Filotex c. Becagli (rv 450602).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. n.993 del 04 febbraio 1987
Risarcimento dei danni
La responsabilità prevista dall'art. 82 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 in materia di brevetti per
invenzioni industriali, applicabile, in virtù dell'art. 12 del R.D. 25 agosto 1940 n. 1411 alla materia dei
brevetti per modelli di utilità ed ornamentali, a carico di chi, agendo con colpa, ha ottenuto un
sequestro o una descrizione poi divenuti inefficaci o revocati perché senza causa, come nel caso di
colui che esegue tali misure cautelari in base ad un brevetto risultato, poi, invalido o scaduto, si
riconduce nell'ambito dell'art. 96, secondo comma, del codice di procedura civile, onde il concetto di
colpa va inteso nel senso non di colpa grave bensì di mancanza di normale prudenza nel prevedere
l'esito della lite. La prova della colpa dell'agente, rientrando tale responsabilità nello schema di
quell'extracontrattuale, incombe su colui che chiede il risarcimento dei danni e la valutazione
dell'assolvimento di tale onere è rimessa al giudice del merito.
Sez. I, sent. n. 993 del 04-02-1987, Soc. Filotex c. Becagli (rv 450605).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 3180 del 02 aprile 1987
Violazione di brevetto per modelli ornamentali
La configurabilità di contraffazione di brevetto per modello ornamentale e di concorrenza sleale per
imitazione servile, in relazione a prodotto che riproduca le stesse forme di quello oggetto dell'altrui
privativa, non trova ostacolo nella circostanza che la riproduzione raggiunga un risultato imperfetto e
scadente, si traduca cioè in una "brutta copia" della cosa contraffatta ed imitata, qualora tale
differenza qualitativa non valga ad escludere, secondo un raffronto complessivo, un giudizio di
identità di linea dell'uno e dell'altro prodotto e, correlativamente, di provenienza dalla medesima
fonte.
Sez. I, sent. n. 3180 del 02-04-1987, Ditta Lecce c. Soc. Aurora (rv 452246).
Cassazione Penale
Sez. V, n. 4084 del 24 gennaio 1994
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell' ingegno o di prodotti industriali
22
Ai fini dell'art. 473 cod. pen., per modello ornamentale si intende quello idoneo a conferire a
determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare
combinazione di linee o di altri qualificanti elementi (art. 5 del R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, in
materia di brevetti per invenzioni industriali). Quando tali modelli abbiano ricevuto il brevetto, sono
destinatari anche della tutela apprestata dall'art. 473 cod. pen. Questa norma, infatti, ne punisce la
contraffazione, ossia la realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto
dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l'oggetto
contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante il brevetto. (Fattispecie relativa al
sequestro probatorio di gioielli d'oro che si assumeva costituire imitazione di motivi ornamentali
depositati con regolare brevetto presso l'autorità competente).
Sez. V, sent. n. 4084 del 24-01-1994 (ud. del 09-12-1993), Bellinaso (rv 197056).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. n. 182 del 05 gennaio 1995
Differenza tra modelli di utilità e modelli ornamentali
(motivazione)
Il brevetto per modelli e disegni ornamentali (art. 5 del R.D. 25 agosto 1940 n. 1411 e art. 2593 cod.
civ.) tutela la nuova linea estetica ed ornamentale data ad un determinato prodotto industriale in
modo da renderlo esteticamente più gradevole; quello per modelli di utilità (art. 2 del R.D. n. 1411
del 1940 e art. 2592 cod. civ.) tutela quegli elementi che conferiscono particolare efficacia e comodità
di applicazione o di impiego a macchine utensili od oggetti d'uso; conseguentemente i modelli
ornamentali, ai fini della brevettabilità, devono presentare solo il requisito della novità estrinseca
dell'oggetto rispetto agli altri di comune commercio, consistente in una particolare espressione
figurativa, formale o cromatica, mentre per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità
intrinseca, pur se solo diretta a determinare un incremento di utilità o di comodità di un oggetto
preesistente. Stabilire la sussistenza, o meno, dei suddetti requisiti di brevettabilità è questione di fatto
riservata al giudice di merito, le cui valutazioni, di carattere inevitabilmente discrezionale, sono
incensurabili in sede di legittimità quando non siano inficiate da motivazione illogica o lacunosa o
contenente errori di diritto.
Sez. I, sent. n. 182 del 05-01-1995, Soc. Ratti c. Citterio (rv 489574).
Cassazione Penale
Sez. II, sent. n. 10799 del 14 dicembre 1996
Applicabilità dell' art. 88 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127
Non esiste rapporto di specialità fra i reati previsti dall'art. 648 cod. pen. e dall'art. 88 del R.D. 29
giugno 1939 n. 1127; quest'ultima ipotesi criminosa, infatti, diversamente dalla ricettazione, che è
delitto contro il patrimonio, tutela le opere dell'ingegno ed i brevetti dalle contraffazioni ed
alterazioni, e prevede altresì, rispetto alla prima, differenti condotte tipiche e tempi di realizzazione,
in quanto l'esposizione degli oggetti realizzati in frode a un valido brevetto - che integra il reato "de
quo" - avviene quando il delitto di ricettazione è già stato consumato con l'acquisto o comunque con
la ricezione del bene. (Nell'affermare detto principio - con riferimento a fattispecie relativa
all'esposizione per la vendita in alcune gioiellerie di Firenze di monili riproducenti quelli di un famoso
23
stilista - la Corte ha altresì precisato che l'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 non si applica
esclusivamente agli oggetti realizzati in frode ai brevetti d'invenzione industriale ma anche, in virtù
del disposto dell'art. 1 del R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, ai motivi ed ai disegni ornamentali comunque
caratterizzanti modelli tutelati da brevetto).
Sez. II, sent. n. 10799 del 14-12-1996 (cc. del 25-09-1996), Callai (rv 206499).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 8400 del 02 settembre 1997
Condizioni per la concessione del brevetto per modelli ornamentali
(motivazione)
Il brevetto per modelli e disegni ornamentali tutela la nuova linea estetica e ornamentale conferita ad
un determinato prodotto industriale, pertanto oggetto della tutela non è la forma in sé, astrattamente
considerata, ovvero quale espressione artistica, bensì la forma inscindibile dal prodotto industriale
che essa distingue in quanto portatrice di una funzione estetica dalla quale deriva uno specifico valore
di mercato del bene. Ne consegue che la novità del brevetto deve riguardare non la forma, bensì il
prodotto industriale in quanto caratterizzato da quella forma o ornamento, e che, pertanto, ai fini
della priorità, è irrilevante che la predetta forma sia già stata utilizzata in relazione a beni diversi.
Sez. I, sent. n. 8400 del 02-09-1997, Soc. Arca c. Soc. Tomplax (rv 507469).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. n. 7077 del 05 luglio 1990
Svolgimento del processo
Il 7 febbraio 1980 a nome della S.p.A. Naj Oleari è stato depositato al registro generale delle
opere protette un disegno di cui è autrice Maurizia Dova.
Il disegno, chiamato "Divisionista" è costituito da un insieme di quadratini colorati sparsi su un
pezzo di stoffa. I quadratini, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Appello oggetto
ora di ricorso per Cassazione, risultano disposti secondo un andamento di linee e di forme che,
combinandosi anche con le variazioni cromatiche, determinano un assetto figurativo originale.
Successivamente la S.p.A. Fiorucci metteva in commercio prodotti di abbigliamento recanti un
disegno (chiamato cruciverba) che secondo la Naj Oleari costituisce imitazione del disegno
"divisionista" e, come tale, violazione del diritto esclusivo d'autore su quell'opera dell'ingegno.
Ne è nata vertenza giudiziaria dinanzi al Tribunale e poi alla Corte di Appello di Milano.
Sostiene la Fiorucci che il disegno non era proteggibile a norma del diritto di autore sulle opere
dell'ingegno, risolvendosi in un modello ornamentale; che comunque mancava di originalità e
creatività perché anticipata da correnti artistiche della pittura moderna che si erano espresse con
opere a quadratini variopinti; che i propri disegni cruciverba erano completamente diversi dal disegno
Naj Oleari; che, infine, il disegno Fiorucci era precedente a quello Naj Oleari o al più si era di fronte
ad una coincidenza di creazioni.
Il Tribunale e la Corte di Milano ha respinto tutte le eccezioni della Fiorucci cui fu inibita
l'ulteriore produzione e vendita dei prodotti portanti quel disegno, fu ordinata la distruzione di quelli
in circolazione, e che fu condannata al risarcimento dei danni.
In ordine ai punti che, come si è detto, rappresentavano le successive difese della Fiorucci, il
giudice di appello ha motivato come segue:
24
a) Sono tutelate come opere dell'ingegno anche quelle creazioni già inizialmente ideate per
essere applicate all'industria e non solo le opere d'arte pura applicate successivamente per adornare
un prodotto industriale.
Unico criterio scriminante è quello della scindibilità ideale del valore artistico dell'opera dal
carattere industriale del prodotto al quale è associata; l'opera d'arte applicata all'industria è quella che
conserva la propria individualità artistica anche se concepita indipendentemente dagli elementi
materiali cui è collegata.
Il disegno in questione deve ritenersi opera d'arte applicata all'industria, pur essendo
originariamente raffigurata in un dato supporto, in quanto quel disegno è pensabile e fruibile anche se
si astrae dal suo concreto supporto; l'opera conserva da un punto di vista concettuale il proprio
valore artistico potendo essere valutata, sotto il profilo estetico, a prescindere dalla stoffa nella quale
è rappresentata e potendo essere goduta con riferimento a qualsiasi supporto.
b) Per la protezione ai sensi della legge sul diritto di autore è sufficiente che il requisito della
creatività sussista in misura anche modesta. È sufficiente una individualità di rappresentazione, è
sufficiente che l'autore abbia organizzato in modo nuovo elementi già appartenenti al patrimonio
culturale comune. Tale requisito presenta il disegno "divisionista"; certo, l'autrice di esso si è ispirata a
correnti artistiche, ma si caratterizza come prodotto singolare della personalità dell'autore.
c) Il confronto tra il disegno in questione e quello Fiorucci convince della circostanza che
l'aspetto figurativo dei primi ripete quello del secondo: in tutti vi è la stessa idea di base, lo stesso
schema creativo. Certo, esistono delle differenze di dettaglio, ma queste sono irrilevanti quando si
faccia una valutazione sintetica.
d) Quanto alla asserita antecedenza (l'idea sarebbe venuta per prima ad un disegnatore Fiorucci)
la prova testimoniale dedotta è irrilevante perché tende a provare il momento in cui è nata l'idea di
dar corpo ad una creazione, non il momento in cui l'idea si è estrinsecata nel modo esteriore, cioè
appunto il momento della creazione.Contro questa sentenza (5 marzo-19 luglio 1985) la S.p.A.
Fiorucci ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
Resiste la Naj Oleari con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo investe il problema della distinzione tra modelli ornamentali ed opere dell'arte
applicate dall'industria.
Col secondo motivo si ribadisce che, comunque, difetterebbe l'originalità del disegno in
questione e, in ogni caso, la violazione del diritto della Naj Oleari in quanto il disegno è riproduttivo
di schemi noti così come lo è quello della Fiorucci; concetto ribadito nel terzo motivo relativamente
alla mancanza di creatività-novità nel disegno Naj Oleari.
Nella sua sostanza, il primo motivo tende ad escludere che il criterio c.d. della dissociabilità
ideale sia di per sé sufficiente a scriminare tra opere dell'arte applicate all'industria e disegni
ornamentali. Secondo la tesi della società ricorrente, tutti i disegni e più in generale le opere
bidimensionali sono in astratto dissociabili o scindibili dal concreto supporto sul quale ab origine
sono state impresse, perché sono concepibili su di un supporto diverso; se così fosse risulterebbe
priva d'ogni senso l'intera categoria dei disegni ornamentali che pure il legislatore ha espressamente
disciplinato, esclude l'applicabilità ad essi delle disposizioni sul diritto d'autore. Da questa
costatazione risulterebbe evidente come, per questa categoria dei disegni ornamentali, occorra dar
rilievo al criterio della destinazione e della funzione. Nella fattispecie concreta, la pretesa opera d'arte
consisteva in un pezzo di stoffa, con un disegno che vi si ripeteva ciclicamente e non era mai stato
realizzato su diverso supporto "sì che non poteva dubitarsi che nessuno, tanto meno l'autore o il suo
committente, avesse mai pensato ad una funzione di esso per un godimento estetico separato dal
tessuto e dagli indumenti con esso confezionati".
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Il motivo è infondato.
La regola è chiara. Rilevante per la distinzione è la scindibilità o no del valore artistico dell'opera
dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera stessa è concretamente associata.
Tenendo conto anche dei contrasti dottrinari e giurisprudenziali precedenti alla entrata in vigore
dell'attuale legge sul diritto di autore, è anche chiaro che dettando la disposizione di cui al n. 4 dell'art.
2 della legge sul diritto di autore (d'ora innanzi abbreviata in L. a) il legislatore ha voluto negare
rilevanza ad ogni altro criterio tra quelli che erano stati suggeriti o che in altre legislazioni sono stati
accolti.
Non rileva in specie - come è d'altronde costante giurisprudenza di questa Corte - la
destinazione: né quella obiettiva quale verificatasi nei fatti fino al momento del sorgere della lite; né
quella soggettiva, quella cioè pensata e voluta dall'autore al momento della creazione e dopo. Non
rileva dunque che la creazione sia stata voluta dall'autore o obiettivamente considerata ed apprezzata
come opera dell'arte (ad esempio valutata come pezzo unico, come originale, come tale esposta in
mostre o musei) oppure come ornamento di prodotto industriale o artigianale (dunque calata in
migliaia o milioni di esemplari tanti quanti i prodotti, così ornati, fabbricati e messi in circolazione).
Questa regola, oltre che chiara, è anche soddisfacente perché logica. Il diritto di autore protegge
e deve proteggere la forma (in senso ampio cui si contrappone il contenuto) che abbia un valore
estetico in sé, in assoluto: tant'è che all'autore è riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e modo e dunque anche se viene mutato il supporto materiale
sul quale l'opera si è necessariamente, come è il caso delle opere di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul
diritto d'autore, materializzata. Il brevetto per modello ornamentale invece, protegge e deve
proteggere la forma che l'autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto industriale.
Si tratta di forma che è e non può essere altro che forma di quello specifico prodotto
industriale: l'autore infatti, è condizionato dalla forma necessaria che il prodotto ha per rispondere
alla sua funzione di oggetto utile, può soltanto "abbellire" quella forma che è e resta la forma,
funzionale e estetica, di quel prodotto.Tant'è che al titolare del brevetto per modello ornamentale è
data l'esclusiva non per qualsiasi utilizzazione di quella forma, ma solo sull'uso di quella forma per
quel determinato prodotto o al più per un determinato "genus" di prodotti industriali (cfr. art. 5 del
D.P.R. 25 agosto 1940, n. 1411 e modificazioni, art. 4 reg. 31 ottobre 1941, n. 1354, art. 2593 cod.
civ.).
Questa regola è di facile applicazione per quanto riguarda la distinzione tra opere dell'arte e
modelli tridimensionali, che incidono sulla forma in senso stretto del prodotto industriale. Si esclude
la protezione del diritto di autore per quelle forme tridimensionali che non possono essere altro che
la forma di un determinato prodotto: per esemplificare, una forchetta o un "set" di posate, un
televisore, una borsetta, una scarpa (s'intende qui sempre parlare di forma in funzione di ornamento
non di utilità).
Qualunque sia la valutazione del "valore artistico", anche se questo sia elevatissimo, manca per
definizione la libertà creativa che è tipica e necessaria per dar vita ad una opera di scultura o incisione
o similare: come si è accennato prima, l'autore opera vincolato alla forma funzionale del prodotto
industriale o artigianale, il momento estetico non è mai scindibile dal carattere industriale. La stessa
regola può essere invece di meno agevole applicazione per quanto riguarda le opere della pittura,
dell'arte del disegno e delle arti similari da contrapporre ai disegni ornamentali, combinazioni grafiche
di linee e di colori atti a dare uno speciale ornamento a determinati prodotti industriali.
È pur vero che esistono anche disegni ornamentali vincolati alla funzione utile del prodotto cui
i disegni danno una combinazione di linea estetica. Si pensi ad una cancellata, ad un carattere
tipografico, ai simboli tracciati sul quadrante di un orologio per indicare le ore. In tutte queste ipotesi
il disegno, la combinazione di linee, è in funzione e non può essere che in funzione dello scopo utile
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del prodotto: la forma bidimensionale è quella del cancello, della lettera dell'alfabeto, del simbolo
delle ore, c'è a tutta evidenza inscindibilità ex art. 2 n. 4 della legge sul diritto d'autore.
Ma è anche vero che più frequentemente si hanno ipotesi di prodotti industriali che si
presentano "ornati" da disegni, composizioni di linee e di colori che non sono affatto influenzati dalla
funzionalità del prodotto ornato dal disegno: disegni e composizioni di linee e di colori che possono
essere oggetto di autonoma valutazione estetica a prescindere dal supporto materiale (prodotto
industriale) sul quale sono stati originariamente apposti o successivamente, da un prototipo, trasferiti.
Si pensi, essenzialmente ma non esclusivamente, alle combinazioni di linee e di colori che
determinano in modo davvero rilevante l'appetibilità di prodotti dell'abbigliamento: foulard, cravatte,
tessuti per abiti essenzialmente femminili.
Di lì il dubbio prospettato della difesa della ricorrente società Fiorucci. Non può essere più
sufficiente il criterio della scindibilità ideale perché, essendo possibile oggetto di valutazione estetica
di per sé pressoché ogni composizione di linee e di colori, non vi sarebbe più spazio per le categorie
delle ideazioni estetiche bidimensionali proteggibili soltanto come modelli ornamentali.
Ma è un dubbio che non può portare a soluzioni diverse da quella voluta così chiaramente dal
legislatore.
In verità, le osservazioni della difesa del ricorrente sembrano fondere su di un equivoco. È vera
l'affermazione: se non v'è scindibilità ideale non v'è protezione "ex lege" sul diritto di autore anche se
la creazione è di altissimo valore artistico. Non è vera l'affermazione: è sufficiente la scindibilità
perché la composizione di linee e di colori goda della protezione conferita alle opere dell'arte
figurativa. La composizione di linee e di colori gode di quella protezione se, valutata autonomamente
come è possibile quando ricorre il requisito della scindibilità, è da ritenersi opera dell'arte del disegno
o della pittura; altrimenti sarà proteggibile soltanto come modello ornamentale. L'operazione mentale
che è richiesta all'interprete quando deve valutare se c'è o no scindibilità ideale è preliminare. Se si
conclude con una valutazione di scindibilità il discorso è chiuso: non è ammissibile la protezione ex
art. 2 n. 4 della legge sul diritto d'autore. Ma ove si concluda con una valutazione di scindibilità ideale
non per questo necessariamente si deve concludere per la proteggibilità della composizione di linee e
di colori come opera dell'arte: per giungere a tale conclusione occorre ancora stabilire se davvero si è
di fronte ad un'opera dell'ingegno di carattere creativo, che cioè abbia il carattere fondamentale
dell'opera artistica, cioè l'originalità.
È questo concetto di originalità che va bene inteso.
Anche il modello o disegno ornamentale deve essere nuovo, altrimenti non può essere oggetto
di esclusiva. Ma la novità, l'originalità è sufficiente in senso relativo: è richiesto soltanto che originale
sia l'ornamento, cioè l'utilizzazione di linee e di colori, in una combinazione che può anche non
essere originale di per sè, per ornare un determinato prodotto industriale. L'originalità richiesta come
fondamentale requisito dell'opera d'arte deve invece essere dell'opera in sé, come espressione nuova
in universale. Sì che, ove nel caso concreto, si accerti l'originalità dell'ornamento, ma non l'originalità
della composizione in sé (di linee soltanto o di colori soltanto o di linee e colori insieme) dovrà
escludersi la protezione a norma della legge sul diritto di autore ma non dovrà escludersi - ed anzi
dovrà affermarsi - la proteggibilità come disegno ornamentale, nei limiti di durata e soprattutto di
ampiezza dell'esclusiva, che sono appunto corollari logici del fatto che la composizione non è
originale in sé ma solo originale come ornamento di quel prodotto.
Si dà così risposta al dubbio formulato dalla difesa della ricorrente. Possono esistere, esistono,
sono anzi frequenti ideazioni estetiche bidimensionali proteggibili soltanto come modelli
ornamentali. Si tratta di quelle composizioni di linee e/o di colori che non presentano caratteri di
originalità come creazione a sé stante, ma che sono originali soltanto in quanto originalmente usate
come ornamento di un determinato prodotto industriale; di quelle composizioni che possono essere
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oggetto di autonoma valutazione estetica, valutazione che accerta però la mancanza di originalità in
sé.
È questo in sostanza il filo logico seguito dalla Corte di merito che, affermata la scindibilità
ideale del disegno divisionista rispetto al tessuto nel quale era materializzato, è poi passata ad
esaminare se codesto disegno aveva le caratteristiche della originalità o creatività. E, a ben vedere,
anche la difesa della ricorrente ammette la validità di questo discorso (pag. 10 del ricorso)
appuntando le sue critiche alla valutazione che, successivamente, la Corte ha fatto circa appunto
l'originalità o creatività del disegno in questione.
Sì che pare ora sia possibile scendere all'esame del secondo e terzo motivo del ricorso che,
come si è accennato, investono appunto la decisione là dove ha affermato l'originalità del disegno
divisionista e ha negato l'originalità del disegno "cruciverba" ritenuto imitazione del primo in
violazione del diritto esclusivo dell'autore.
Anche questi due motivi sono infondati. È infatti, certamente riservato al giudice del merito
l'apprezzamento sia della sussistenza dei requisiti della protezione nell'opera della quale si chiede la
tutela, sia della sostanziale identità tra le due opere (quella protetta e quella che si assume avere
violato il diritto di esclusiva). Non è consentito ripetere tale valutazione in sede di legittimità, là dove
è possibile soltanto controllare se i criteri seguiti sono esatti e conformi alle indicazioni legislative
quali risultano dai testi e dalle interpretazioni dominanti di essi.
Ora, le due affermazioni contenute nella sentenza impugnata a proposito dei due temi ed
introduttive della valutazione in fatto sono appunto espressione di criteri unanimemente condivisi da
giurisprudenza e dottrina. È esatto, in primo luogo, affermare essere sufficiente una pur modesta
creatività per la qualificazione di opere dell'ingegno e rintracciare questa modesta creatività nel fatto
che l'opera, pur inserendosi in un genere assai diffuso, si identifica rispetto alle numerose altre che
alla stessa corrente appartengono per essere un prodotto singolare della personalità dell'autore. Non
coglie nel segno, sotto questo aspetto, la critica della ricorrente che parla di ambiguità della
espressione "carattere creativo". Certo, essa, come l'aggettivo originale, si presta a molti significati.
Ma nel caso di specie l'espressione appare usata per raffigurare una circostanza di fatto: essere quel
disegno "divisionista" nuovo perché non è la copia di altre espressioni note, pur inserite nella
medesima corrente, in quanto da esse si discosta per propri aspetti formali che lo caratterizzano
come espressione della personalità dell'autore. Circostanza, questa, che è necessaria e sufficiente per
la qualifica di opera dell'arte proteggibile a norma del diritto di autore. È esatto, in secondo luogo,
affermare che c'è violazione del diritto esclusivo su di una precedente opera quando quella successiva
ripete l'assetto figurativo della prima. Si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata
integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione
dell'opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze.
Ora, quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è determinante, per negarla,
l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l'opera
anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva. E, quando il giudice, come nel caso di specie,
ritiene di potere stabilire che davvero quei tratti essenziali si ripetono nell'opera successiva, sufficiente
è una valutazione sintetica, senza che sia necessario procedere ad esami analitici sulla qualità e
quantità di tutte le conformità e le difformità che la seconda opera presenta rispetto alla prima. Certo,
non si ha contraffazione quando le rassomiglianze e conformità siano dovute a comune ispirazione
da opere precedenti: quando cioè non l'una è contraffazione dell'altra ma ambedue si ispirano a
medesimi precedenti. In questo senso è corretta la affermazione di principio contenuta nel ricorso
(pag. 20). Ma questa regola non è stata violata dal giudice di merito che ha proceduto a due diverse
comparazioni, per ciascuna giungendo a diversi risultati: nell'una comparazione ritenendo che l'opera
"disegno divisionista" assume una propria individualità nel genere delle opere analoghe; nell'altra
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comparazione, invece, ritenendo che, nel suo insieme, i tratti essenziali di quel disegno sono ripetuti
nel disegno Fiorucci.
E, come si è accennato, questa è valutazione, queste due sono valutazioni riservate al giudice di
merito. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza; pare equo liquidare quattro
milioni di onorari, oltre le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
(Omissis……)
Cassazione Civile
Sent. n. 10516 del 07 dicembre 1994
Svolgimento del processo
La Cassina s.p.a. con sede in Meda titolare del diritto esclusivo di produzione delle poltrone
(chai-se-longue), acquistato dalla fondazione Le Corbusier, convenne innanzi al Tribunale di Siena la
s.r.l. Steel line con sede in Poggibonsi che produce e vende poltrone assolutamente identiche, tranne
che per la qualità dei materiali, violando le norme sulla tutela del diritto d'autore e compiendo atti di
concorrenza sleale sub specie di imitazione servile e confusoria.
Poiché nel frattempo il Pretore di Poggibonsi, richiesto del provvedimento d'urgenza, aveva
inibito alla società Steel line la produzione e la vendita di tali poltrone, la Cassina s.p.a. chiese
l'inibizione definitiva della produzione con distruzione di quanto già realizzato e con la condanna al
risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Si costituì l'intimata, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Cassina quale cessionaria
dei diritti della Fondazione Le Corbusier, negando che le poltrone godessero della tutela del diritto
d'autore, sia per difetto di valore artistico del mobile sia per l'inscindibilità di qualunque pregio
artistico dal carattere industriale del prodotto. Respinse, inoltre, l'accusa di concorrenza sleale,
chiedendo la condanna della Cassina per responsabilità processuale aggravata, avendo chiesto un
provvedimento d'urgenza senza la dovuta prudenza.
Il Tribunale di Siena, con sentenza non definitiva del 3 luglio 1986, accolse la domanda,
inibendo alla Steel line la produzione e vendita della "Chaise longue" e autorizzando l'attrice a
distruggere i prodotti contraffatti, oltre al risarcimento del danno.
Su gravame principale della soccombente s.r.l. Steel line e su quello incidentale della s.p.a.
Cassina, per la mancata pubblicazione della sentenza, la Corte d'appello di Firenze con la decisione
del 1 giugno 1990, oggetto del presente ricorso accolse l'appello contro la sentenza non definitiva
respingendo tutte le domande della società Cassina.
Secondo il giudice a quo, i modelli di poltrona industrialmente prodotti dalla Cassina s.p.a. non
rappresentano un'ipotesi di arte applicata all'industria, alla quale l'art. 2, n. 4, della legge n. 633 del
1941 riserva la protezione prevista per il diritto d'autore, perché il valore artistico dell'oggetto non è
scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale è associato. Nella fattispecie, infatti, il valore
artistico delle poltrone non è idoneo ad essere goduto come puro fatto estetico perché si compenetra
nella funzione del prodotto e finisce per poter essere pensato solo come qualità estetica del
medesimo, con la conseguenza che non è tutelato dal diritto d'autore, ma può essere brevettabile
come modello ornamentale. Manca infatti la scindibilità cioè la possibilità concettuale di astrarre dal
prodotto l'idea dell'opera d'arte, quella forma artistica che se il suo ideatore non avesse deciso di
applicarla all'industria, avrebbe potuto realizzare allo stato puro secondo la tecnica espressiva propria
della categoria di appartenenza. La tutela del diritto d'autore è infatti, conferita dall'ordinamento
all'idea artistica e non alla qualità estetica del prodotto che, per inerire ontologicamente all'oggetto,
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sfugge alla protezione del diritto d'autore e rientra in quella accordata ai modelli ornamentali. La
decisione, inoltre, ha escluso ogni ipotesi di concorrenza sleale richiamandosi al principio della libertà
delle forme non protette, in quanto entrambi i prodotti si richiamano a forme liberamente
riproducibili per risalire ai progetti di Le Corbusier, realizzati da Thonet nel 1928 e da Weber nel
1959 senz'essere stati mai brevettati come modello ornamentale.
Avverso questa decisione ricorre la Cassina s.p.a. sulla base di tre motivi. Resiste la controparte
con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
La motivazione della decisione adottata nella camera di consiglio del 26 novembre 1993, a
seguito della morte del relatore, è stata affidata, con decreto del 31 marzo 1994, ad altro componente
del collegio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 disp. attuaz. c.p.c..Motivi della decisione
1. Il primo motivo del proposto ricorso concerne la tutelabilità, sotto il profilo del diritto
d'autore, di oggetti realizzati dalla ricorrente su licenza della fondazione Le Corbusier e riprodotti
secondo i progetti originari. Deduce la ricorrente la violazione dell'art. 2575 c.c. e degli artt. 1 e 2, n.
4, della legge, 22 aprile 1941, n. 633 per aver la sentenza impugnata ritenuto che le sedie e le poltrone
in contestazione appartengono al "design industriale", senza rendersi conto che è diverso dall'arte
applicata all'industria. A differenza di quest'ultima regolata dall'art. 2 n. 4, al "design" non è possibile
applicare il concetto di scindibilità - intesa in senso concettuale e non materiale - ovvero individuare
un opera d'arte scindibile dagli oggetti. Il "design" va tutelato in quanto tale in virtù della godibilità
dell'oggetto come puro fatto estetico indipendentemente dall'utilizzazione pratica cui è destinato.
2. La complessa e articolata censura, non è però fondata e pertanto non è meritevole di
accoglimento. L'art. 2575 c.c. come l'art. 1 della legge n. 633 del 1941 proteggono le opere di ingegno
a carattere creativo che rivelino cioè l'impronta personale dell'autore E così sono state riconosciute
meritevoli di protezione una serie di oggetti ritenute opere di carattere creativo che vanno da pupazzi
a turaccioli di bottiglie, da disegni floreali su bustine per sementi a figure di legno da utilizzare anche
come scacchi. Gli stessi criteri non possono però applicarsi agli oggetti di "industrial design" per
avere il legislatore adottato nei loro confronti un tipo diverso di tutela come emerge indefettibilmente
dall'art. 2, n. 4, della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, nonché dall'art. 5 del D.P.R. 25 agosto
1940, n. 1141 sui modelli industriali, sostanzialmente immodificato anche nel testo coordinato con la
legge 14 febbraio 1987, n. 60 e con il D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 che prevede l'inapplicabilità per i
modelli o disegni ornamentali sia delle disposizioni sul diritto d'autore, sia dell'art. 27-ter del R.D. 29
giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni. In verità l'ordinamento italiano, già nell'agosto del
1940 (art. 5 R.D. n. 1411 del 1940) aveva effettuato, e poi sostanzialmente ribadito con la legge 22
aprile 1941, n. 633, una precisa scelta normativa nel senso di escludere prima e di limitare con la legge
del 1941, attraverso il filtro della scindibilità, l'operatività della legge sul diritto d'autore in tema di arte
applicata all'industria (industral design), dove regna l'esigenza di coniugare i valori estetici con quelli
funzionali, e soprattutto di concepire la forma di un prodotto in serie a livello industriale in modo
che sia al tempo stesso esteticamente pregevole e adatta alla sua funzione pratica ed alle esigenze della
produzione e della distribuzione. La giustificazione razionale di un trattamento differenziato è dovuto
alla preoccupazione dell'ordinamento che la tutela dell'autore per un lungo arco di tempo crei vincoli
alla diffusione e all'espansione dell'attività industriale che verrebbe fortemente compressa se si
privilegiasse il legame di appartenenza dell'opera al suo autore. Del resto l'ordinamento anche in altri
settori ha inteso evitare che la tutela del diritto di autore possa essere di ostacolo alla diffusione del
pensiero e delle conoscenze: infatti, l'art. 99 della legge tutela i progetti di lavori dell'ingegneria con il
brevetto di invenzione, ma non con il diritto d'autore. Il tentativo di dare una nuova disciplina
all'industrial design non è andato oltre la proposta di legge n. 1506 del 29 marzo 1984, rimasta
senz'esito.
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3. Queste considerazioni di fondo sono alla base dell'art. 2, n. 4, della legge sul diritto d'autore
n. 633 del 1941, e del criterio della scindibilità o dissociabilità accolto dall'ordinamento italiano.
Rispetto alle differenti soluzioni adottate dagli altri ordinamenti europei, che ha come poli opposti il
sistema francese della piena riconoscibilità e quello inglese in cui la riproduzione industriale fa di
regola cessare la tutela, il sistema italiano ha compiuto una scelta peculiare, codificando con la norma
vigente, come precisa la stessa relazione alla legge del 1941, quelle che erano le posizioni ormai
consolidate su cui si era attestata la precedente giurisprudenza (Cass., 20 gennaio 1932, n. 317; 25
gennaio 1933, n. 359 e 10 giugno 1938, n. 1994).Infatti, quando l'arte è applicata all'industria la tutela
del diritto di autore è accordata "sempreché il valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del
prodotto". Ove ciò non sia possibile, perché il valore artistico non è scindibile dal prodotto
industriale le creazioni dell'arte applicata trovano protezione nel quadro degli istituti e modelli
industriali (art. 5 del R.D. 25 agosto 1941, n. 1411), tutela che l'ordinamento dichiara espressamente
non cumulabile con quella sul diritto d'autore.
Infine non appare riuscito il tentativo della ricorrente di superare il dato normativo, sostenendo
che le opere di design siano espressioni d'arte figurativa, tutelabili di per sè senza presupporre alcuna
valutazione di scindibilità dal prodotto industriale, in quanto l'arte applicata all'industria si riferisce
solo alle opere che rimangono estrinseche e materialmente distinte dall'oggetto prodotto (figura
femminile come stelo di una lampada o posta sul cofano di un auto). Ed infatti giurisprudenza e
dottrina hanno sempre dato un significato non restrittivo o puramente descrittivo e formale al
termine di "arte applicata all'industria"; inoltre hanno sottolineato che il design rientra perfettamente
nell'ampia e comprensiva descrizione della prima parte dell'art. 2, n. 4 (scultura, pittura, disegno,
incisione, arti figurative similari); infine hanno anche avuto modo di precisare che l'industrial design
presuppone non una scindibilità materiale, basata su elementi artistici additivi come negli esempi
surricordati, ma una scindibilità concettuale o ideale nel senso che tutto il prodotto industriale e al
tempo stesso opera d'arte realizzata in funzione dell'industrial design che rappresenta appunto la
forma di quello specifico prodotto industriale. Il designer, infatti, è fortemente condizionato dalla
forma necessaria che il prodotto deve avere per rispondere alla sua funzione di oggetto utile alla
produzione industriale, ed il suo intento è soltanto quella di abbellire quella forma funzionale e
necessaria del prodotto (nella specie sedia o poltrona), renderla gradevole ed accattivante e quindi, in
ultima analisi, più commerciabile.
4. Di fronte alla coerenza ed alla fondatezza di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le
opinioni che tendono a sostituire il criterio normativo della scindibilità con il requisito della godibilità
di un prodotto industriale come puro fatto estetico per il particolare livello creativo o pregio artistico
dell'oggetto non sono accettabili in quanto non tengono adeguatamente conto della ratio cui è
ispirata la norma in questione e non si giustificano alla stregua delle finalità che l'ordinamento intende
per seguire. In altri termini, non è sufficiente un giudizio di particolare meritevolezza sul valore
artistico, né che il prodotto possa venire apprezzato senza la sua utilizzazione, in quanto inserito in
una mostra o in un museo, occorre secondo la volontà dell'ordinamento che la creazione possa essere
separata dal prodotto nella sua componente utilitaria.
Poiché non sono stati offerti né dedotti motivi validi per discostarsi dalla recente
giurisprudenza di questa Corte (Cass., 5 luglio 1990, n. 7077), va riaffermato che ai fini della
tutelabilità di una creazione d'arte applicata all'industria, ai sensi del diritto d'autore, è necessaria la
scindibilità del valore artistico dell'opera di ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale
l'opera stessa è concretamente associata. Scindibilità da intendersi in senso ideale quale idoneità
dell'opera ad essere oggetto di un'autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul
quale essa possa essere apposta. E sul punto la motivazione della decisione impugnata non merita le
censure che le sono state mosse.
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Il legislatore nell'accogliere il criterio della scindibilità ha da un lato voluto negare rilevanza ad
ogni altro criterio suggerito dalla dottrina o seguito da altre legislazioni, dall'altro ha considerato
irrilevante la destinazione dell'opera, sia quella soggettiva voluta dal suo autore, sia quella oggettiva
che va dal pezzo unico da esporre in museo alla forma di un diffuso prodotto industriale o
artigianale. Nella fattispecie la ricorrente ha fatto inoltre riferimento ai fini di un'autonoma
valutazione del livello creativo dell'opera d'arte all'art. 529 c.p. che non considera oscena l'opera d'arte
ed alla nuova disciplina delle fotografie introdotta dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 addittiva del n. 7,
dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, che consente di distinguere tra opera d'arte
fotografica e semplice fotografia. Anche queste ulteriori argomentazioni non hanno pregio perché in
tema di arte applicata all'industria, che rappresenta il terreno di scontro della presente controversia,
l'ordinamento in tanto procede alla valutazione del livello creativo, in quanto è stato già superato il
giudizio della scindibilità voluto dal sistema come primo ed ineliminabile filtro per accedere alla tutela
del diritto d'autore.
5. Nell'ambito della tutela delle opere d'arte figurative applicate all'industria, al fine di meglio
precisare il concetto di scindibilità, dottrina e giurisprudenza distinguono tra modelli bidimensionali e
modelli tridimensionali. La distinzione ha la sua ragion d'essere, in quanto negli oggetti
tridimensionali domina il volume che delimita il modello, la sagoma dell'oggetto, la forma
tridimensionale di un determinato prodotto, per cui diventa impossibile concepire l'opera
indipendentemente dagli elementi materiali ai quali è collegata. Negli oggetti tridimensionali l'opera
d'arte, il c.d. corpus mysticum non è pensabile, né fruibile separatamente dal contesto, cioè dal c.d.
corpus mechanicum, in quanto sotto il profilo estetico non è possibile una valutazione che prescinda
dal relativo supporto, senza il quale vien meno e la funzione industriale e in definitiva lo stesso
prodotto.
Nei prodotti bidimensionali, invece, si pone il problema della scindibilità tra oggetto e qualità
estetiche, e sussiste, quindi, l'alternativa tra la tutela del diritto di autore, quando l'opera è pensabile e
fruibile indipendentemente dall'oggetto cui inerisce, e la tutela del modello ornamentale quando
manca il requisito della scindibilità o, sebbene scindibile, l'opera costituisca soltanto uno speciale
ornamento. Come ha già avuto modo di rilevare questo collegio (Cass., 7077/1990) in tali casi ai fini
dell'applicazione della tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore non è sufficiente la scindibilità ma
occorre altresì che l'opera abbia le caratteristiche di creatività, originalità e novità propria dell'opera di
ingegno e non del modello ornamentale.
6. Nella fattispecie si tratta indubbiamente di modelli tridimensionali e ciò facilita il compito
dell'interprete perché i modelli tridimensionali, incidendo proprio sulla "sagoma" del prodotto
industriale, non hanno tutela come opera d'arte dalla normativa sul diritto di autore. L'autore, infatti,
è vincolato alla forma ed al volume che sono funzioni del prodotto industriale o artigianale per cui il
modello estetico è inscindibile dall'oggetto prodotto industrialmente per mancanza di un'effettiva
libertà creativa. In coerenza con questi concetti, la giurisprudenza ha sempre ritenuto non sussistere il
carattere creativo dell'opera ed ha negato la tutela del diritto d'autore agli oggetti tridimensionali in
quanto la creazione consiste nella forma o nella cd. "sagoma" dell'oggetto d'uso, indipendentemente
dal valore creativo o artistico raggiunti dall'oggetto. Si è negato, infatti, la tutela del diritto d'autore ad
un tipo di stufa (Cass., 20 gennaio 1932, n. 317), ad una lampada, ad un lettino, ad una borsetta (App.
Milano rispettivamente 17 settembre 1914; 31 dicembre 1937; 16 febbraio 1962), ad una sedia (red
and blue) disegnati da Rietweld del movimento Der Stijl (Cass., pen. 22 ottobre 1977, n. 3238), ad un
getta-carte, porta-ombrelli e posa-cenere, creazione di notevole pregio, ma con funzione di prodotto
industriale (Trib. Milano 4 ottobre 1973).
Al contrario, in tema di prodotti bidimensionali la tutela è stata ammessa per un disegno a fiori
sul retro di un bustina di sementi (Cass., 22 ottobre 1956, n. 3806) o per il disegno di pura fantasia,
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non applicato alla produzione industriale, di una nuova autovettura (la Lancia Flavia) tenuta segreta
dalla casa (Cass., 1 febbraio 1967, n. 293), o infine nel noto caso del disegno divisionista applicato al
tessuto (Cass., 5 luglio 1990, n. 7077).Siffatta giurisprudenza merita di essere condivisa perché nei
prodotti bidimensionali l'opera d'arte, ove abbia i requisiti di creatività, di originalità e di novità, può
esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale, idealmente scindibile dal tessuto o dalla
bustina perché sempre concettualmente l'una (il disegno divisionista o il disegno sul retro delle
bustine) e l'altro (il tessuto o la bustina) possono sopravvivere, essendo l'opera d'arte pensabile anche
su altri supporti (carta, tela, legno, invece del tessuto) ed il prodotto industriale (tessuto senza
disegno) essere diffuso anche se privo di pregio artistico.
7. Con il secondo motivo del proposto ricorso si censura la decisione impugnata per non essersi
chiesta, prima di giungere alla conclusione radicalmente negativa se le opere d'arte in contestazione
non rientrassero nell'art. 2, n. 5, della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, relativo alle opere di
architettura che godono della tutela del diritto d'autore. Secondo la ricorrente l'architettura è l'arte e la
tecnica di costruire non solo edifici, ma anche oggetti di arredamento tant'è che nelle Università si
insegna la c.d. architettura d'interni. Con la conseguenza che i prodotti industriali, ove non trovassero
tutela nell'art. 2, n. 4, quali opere d'arte applicate all'industria, possono giovarsi della tutela del diritto
d'autore riconosciuta a tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1) ed in particolare ai
disegni ed alle opere dell'architettura ex art. 2 n. 5.
La censura anche se suggestivamente proposta non è tuttavia fondata.
Al di là dell'inammissibilità del profilo - che non si riscontra nelle conclusioni riportate
nell'epigrafe, né nella motivazione della sentenza impugnata - resta il fatto che il giudice di merito
motivatamente ha escluso la tutelabilità dei prodotti industriali della ricorrente sotto il profilo del
diritto d'autore, mentre ha accertato l'applicabilità della tutela ex art. 5 D.P.R. n. 1411 del 1940. A
parte questo rilievo la tesi della ricorrente non merita accoglimento ove si pongano a raffronto le
disposizioni dell'art. 2 n. 4 e dell'art. 2 n. 5. Dalla comparazione emerge che l'ordinamento ha inteso
chiaramente distinguere tra i "disegni e le opere dell'architettura" ed i prodotti dell'arte applicata
all'industria cioè quelle opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e della
arti figurative applicate all'industria. E la distinzione voluta dall'ordinamento, al di là delle
denominazioni contingenti degli oggetti di arredamento come architettura per interni, trova un
ulteriore riscontro nell'art. 20 comma 2, della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, applicabile alle
opere dell'architettura e non all'industrial design, con il quale si limita il diritto morale dell'autore delle
opere di architettura, quali edifici, monumenti, ma non certo dell'autore dei prodotti industriali
disciplinati dall'art. 2 n. 4, ove il valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto
industriale. L'applicazione dell'arte applicata all'industria, codificato nell'art. 2 n. 4, ha come retroterra
tutta la giurisprudenza precedente alle normativa degli anni 1940 del 1941, nella quale non v'è mai
riferimento alle opere dell'architettura. Inoltre lo stesso legislatore solo per le opere d'arte applicate
all'industria ha con il comma 2 dell'art. 5 escluso in un primo tempo ogni tutela del diritto d'autore,
per poi limitare la predetta disposizione con l'art. 2 n. 4, introducendo una limitata tutela del diritto di
autore nei limiti della scindibilità del valore artistico del prodotto industriale. Infine le opinioni
dottrinali si presentano divise tra chi conferma la netta distinzione tra i nn. 4 e 5 dell'art. 2, nel senso
di escludere che l'architettura possa essere definita arte applicata all'industria, e chi invece estende il
criterio della scindibilità dal n. 4 al n. 5 dello stesso art. 2 della legge sul diritto d'autore n. 633 del
1941, .Non v'è, pertanto, alcuna possibilità di aggirare l'esplicito filtro della scindibilità, espressamente
sancito dall'ordinamento con il dato normativo dell'art. 2 n. 4, al fine di ottenere una protezione a
pieno titolo della legge sul diritto d'autore, facendo ricorso alla diversa fattispecie delle opere
dell'architettura o addirittura ad una categoria atipica delle opere d'arte industriali.
33
8. Con il terzo ed ultimo motivo la società ricorrente solleva la questione dell'incostituzionalità
degli artt. 1 e 2 della legge n. 633 del 1941, nell'interpretazione risultante dalla sentenza impugnata,
alla stregua dell'art. 3 (parità di trattamento) e dell'art. 35 (tutela del lavoro in tutte le sue forme) della
costituzione. La ricorrente ripropone in questa sede la tesi della non manifesta infondatezza
dell'incostituzionalità delle norme sul diritto di autore, perché esse così come sono interpretate
escluderebbero senza razionale giustificazione le opere dell'ingegno di carattere creativo dalla tutela
del diritto d'autore.
L'eccezione già sollevata e respinta dalla decisione impugnata, non merita accoglimento. Sotto il
profilo dell'art. 3 Cost. occorre in primo luogo rilevare che il principio di eguaglianza concerne i
cittadini o le figure soggettive in genere, persone giuridiche private o pubbliche, formazioni sociali,
mentre, secondo la ricorrente, la parità di trattamento che sarebbe lesa riguarderebbe la tutela delle
opere del disegno industriale, inferiore e diversa rispetto a quella delle altre opere di carattere
creativo. Non senza aggiungere che la rilevata disparità di trattamento è giustificata dall'ontologica
diversità tra l'arte pura e l'arte applicata all'industria, destinata all'ampia diffusione del prodotto
industriale con conseguenti realizzazioni di ordine economico. L'ordinamento ha perciò realizzato
una tutela differenziata nel senso che quando l'arte è applicata all'industria è possibile in primo luogo
la brevettabilità dei modelli ornamentali, riservando ai casi più rari e soprattutto al modelli
bidimensionali la tutela del diritto d'autore, sempreché il valore artistico sia scindibile dal prodotto
industriale e ricorrano i presupposti propri per la tutela dell'opera d'arte. Non v'è quindi il dubbio
della prospettata lesione, perché la diversità delle situazione rende non irragionevole o ingiustificata la
diversificata tutela.
Infine, sotto il profilo dell'art. 35 Cost. la tesi della mancata tutela del lavoro artistico non regge,
in quanto la tutela brevettuale e quella del diritto d'autore, in presenza della ricordata scindibilità,
garantiscono adeguatamente la rimunerazione del lavoro artistico, senza necessità, per l'autore di
opere figurative applicate all'industria, di una tutela più ampia di quella già riconosciuta
dall'ordinamento. In definitiva la proposta eccezione tende ad un trattamento ingiustificatamente
parificatorio, mentre è noto che l'invocata parità di trattamento presuppone non solo che situazioni
uguali od omogenee siano trattate in maniera uguale, ma che situazioni diverse o differenziate siano
trattate in maniera ineguale.
Il ricorso va pertanto respinto. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
34
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
a)
NORMATIVA NAZIONALE
DISEGNI E MODELLI
CODICE CIVILE: ART. DA 2588 A 2590, DA 2592 A 2594 “DEL DIRITTO DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA’
E DI REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI.
R.D. 25 AGOSTO 1940 N.1411. TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER
MODELLI INDUSTRIALI.
R.D. 31 OTTOBRE 1941 N.1354. TESTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI BREVETTI
PER MODELLI INDUSTRIALI.
D.P.R. 30 GIUGNO 1972 N.540. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI
BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, PER MODELLI DI UTILITA’, MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI
E IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI MARCHI D’IMPRESA
D.P.R. 26/10/1972 N.641. DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE. (Tariffa modificata da
ultimo con Decreto Legislativo 3 novembre 1998, n.445).
D.M. 22/02/1973. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL D.P.R. 30/06/1972 N.540 IN MATERIA DI BREVETTI PER
INVENZIONI, MODELLI E MARCHI.
L. 14 FEBBRAIO 1987 N.60. ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI BREVETTI PER MODELLI
E DISEGNI INDUSTRIALI CON LE DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO DELL’AJA DEL 6 NOVEMBRE 1925, E
SUCCESSIVE REVISIONI, RATIFICATO CON LEGGE 24 OTTOBRE 1980 N.744.
D.M. 19 LUGLIO 1989 N.320. REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE
22 FEBBRAIO 1973 RELATIVO ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE
DOMANDE PER INVENZIONI INDUSTRIALI E ORNAMENTALI E MARCHI NAZIONALI.
D.M. 30/05/1995 N. 342. REGOLAMENTO RECANTE L’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE
IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE E LA FORMAZIONE DEL RELATIVO ALBO.
D.P.R. 19/03/1996 N.198. ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE INTERNA IN MATERIA DI PROPRIETA’
INDUSTRIALE ALLE DESCRIZIONI OBBLIGATORIE DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI
PROPRIETA’ INDUSTRIALE CONCERNENTI IL COMMERCIO- URUGUAY ROUND.
L. 23 DICEMBRE 1996 N. 650. DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RADIO-TELEVISIVA (a rt. 1
comma 58).
L. 7 AGOSTO 1997 N.266 (art. 27), ABROGAZIONE DEL COMMA 58, DI CUI AL PRECEDENTE CAPOVERSO E
NUOVA DURATA DIRITTO D’AUTORE SU DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI.
D.L.vo 2 FEBBRAIO 2001 N.95. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/71/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE
GIURIDICA DEI DISEGNI E DEI MODELLI.
D.L. vo 12 APRILE 2001 N.164. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001
N.95, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/71/CE SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DEI DISEGNI E
DEI MODELLI.
DIRITTO D’AUTORE
CODICE CIVILE: ART. DA 2575 A 2583, ART.2598
L.22 APRILE 1941 N.633. PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE, E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO
ESERCIZIO.
35
R.D. 18 MAGGIO 1942 N.1369. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLA L.22 APRILE
1941 N.633, PER LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
D.L.vo LGT. 20 LUGLIO 1945 N.440. PROROGA DEI TERMINI PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE
DELL’INGEGNO E DEI PRODOTTI TUTELATI DALLA L. 22 APRILE 1941 N.633.
D.L.vo C.P.S. 23 AGOSTO 1946 N.82. SOSPENSIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SFERA DI
APPLICAZIONE DELLA L. 22 APRILE 1941 N.633, CIRCA LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI
DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
L. 19 DICEMBRE 1956 N.1421. PROROGA DEL PERIODO DI TUTELA DELLE OPERE DELL’INGEGNO.
L.28 APRILE 1976 N.424. RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI
PROPRIETA’ INTELLETTUALE, ADOTTATI A STOCCOLMA IL 14 LUGLIO 1967.
L. 16 MAGGIO 1977 N.306. RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE UNIVERSALE PER IL DIRITTO
D’AUTORE, CON PROTOCOLLI, ADOTTATA A PARIGI IL 24 LUGLIO 1971.
b)
NORMATIVA COMUNITARIA
DIR. CEE 13 OTTOBRE 1998 N.71. DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA
PROTEZIONE GIURIDICA DEI DISEGNI E DEI MODELLI.
c)
NORMATIVA INTERNAZIONALE
CONV. DI PARIGI 20 MARZO 1883. CONVENZIONE DI PARIGI PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’
INDUSTRIALE RIVEDUTA A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 1900, A WASHINGTON IL 2 GIUGNO 1911, ALL’AJA IL
6 NOVEMBRE 1925, A LONDRA IL 2 GIUGNO 1934, A LISBONA IL 31 OTTOBRE 1958 E A STOCCOLMA IL 14
LUGLIO 1967.
ACCORDO DE L’AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI
DEL 06/11/1925, DA ULTIMO RIVEDUTO A L’AJA IL 28/11/1960.
ATTO 14 LUGLIO 1967. ATTO DI STOCCOLMA DEL 14 LUGLIO 1967 AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI MADRID
SULLA REPRESSIONE DELLE FALSE O FALLACI INDICAZIONI DI PROVENIENZA DEL 14 APRILE 1891,
RIVEDUTO A WASHINGTON IL 2 GIUGNO 1911, ALL’AJA IL 6 NOVEMBRE 1925, A LONDRA IL 12 GIUGNO 1934
E A LISBONA IL 31 OTTOBRE 1958.
L. 22 MAGGIO 1974 N.348. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO CHE ISTITUISCE UNA
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER I DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FIRMATO A LOCARNO L’8
OTTOBRE 1968.
L.25 GENNAIO 1983 N. 37. ADESIONE AL PROTOCOLLO RELATIVO ALL’ACCORDO DELL’AJA CONCERNENTE
IL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, ADOTTATO A GINEVRA IL 29
AGOSTO 1975, E SUA ESECUZIONE.
ACC. 15 APRILE 1994. ACCORDO TRIPS ( TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)
SUGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO, FIRMATO A
MARRAKECH IL 15/04/1994.
36
INDICE GENERALE
Prefazione............................................................................................
Pag.
002
CAPITOLO I
CENNI INTRODUTTIVI SULLA TUTELA
DEL DISEGNO TESSILE ................................................................
“
003
CAPITOLO II
LA TUTELA BREVETTUALE DEI DISEGNI TESSILI .................
“
006
CAPITOLO III
LA TUTELA DEI DISEGNI E DEI MODELLI SOTTO
IL PROFILO DEL DIRITTO D’AUTORE ......................................
“
010
CAPITOLO IV
IL DIVIETO DELLA CONCORRENZA SLEALE..........................
“
013
APPENDICE ....................................................................................
“
014
ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA
DI REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI ......................
“
015
MODULO O ......................................................................................
“
018
AGGIUNTA MODULO O ................................................................
“
019
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE..............................................
“
020
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE ................................................
“
035
INDICE GENERALE........................................................................
“
037
37