DISCIPLINARE Mettere copertina disciplinare cartaceo PER IL

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DISCIPLINARE Mettere copertina disciplinare cartaceo PER IL
DISCIPLINARE
Mettere copertina disciplinare cartaceo
PER IL LIBRO GENEALOGICO
DELLA RAZZA VALDOSTANA
Art. 1
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 gennaio 1991, n° 30, sulla Disciplina della
riproduzione animale, viste le norme del Decreto del Ministero delle
Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali in data 24 maggio 1967 (Gazzetta Ufficiale del 10
giugno 1967) e dell'art. 71, lett. d) del D.P.R. 26 luglio 1977, n° 616, il Libro
Genealogico Nazionale della Razza Valdostana istituito dall'Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di Razza Valdostana, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R.
del 22-06-1987, è regolato dal presente disciplinare in armonia con le normative
CEE.
CAPITOLO I
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE
DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 2
Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della
razza ed ha la finalità di indirizzare sul piano tecnico, con particolare riguardo alla
determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, l'attività di selezione e di
produzione in seno alla razza promuovendone nel contempo la valorizzazione
economica.
Le attività del Libro Genealogico sono svolte dall'Associazione Nazionale Allevatori
Bovini di Razza Valdostana secondo le norme di cui ai successivi articoli, sotto la
vigilanza del Ministero delle Risorse, Agricole, Alimentari e
Forestali fermo
restando il disposto del art. 6, ultimo comma del presente Disciplinare.
Nel Libro Genealogico vengono iscritti i soggetti di razza Valdostana Pezzata
Rossa (VPR), Valdostana Pezzata Nera (VPN) e Valdostana Castana (CAST).
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Art. 3
Allo svolgimento dell'attività del Libro Genealogico dell'Associazione Nazionale
Bovini di Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) provvede mediante:
a) la Commissione Tecnica Centrale;
b) l'Ufficio Centrale;
c) gli Uffici provinciali;
d) il Corpo degli Esperti.
Art. 4
La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il
miglioramento selettivo delle razze, stabilisce le metodologie per l'azione di
selezione. A tale scopo predispone le Norme Tecniche di selezione ed eventuali
modifiche del presente Disciplinare.
Provvede a valutare ogni altra attività ed iniziativa utile al miglioramento della
popolazione bovina di Razza Valdostana inerenti al Libro Genealogico.
Provvede alla predisposizione delle direttive e delle Norme Tecniche per
l'attuazione delle valutazioni genetiche in stazione e di campo e alle valutazioni
morfo-funzionali.
Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati
problemi.
Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
- 1 rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali nella
persona del funzionario dallo stesso Ministero incaricato di vigilare con carattere
di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- 1 rappresentante del Ministero della Sanità;
- 3 funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e speciale nelle
quali il numero dei capi iscritti al Libro Genealogico della razza ha maggiore
consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati
Regionali dell'Agricoltura.
- 6 rappresentanti degli allevatori nominati dall'Associazione
Razza Valdostana;
Nazionale Bovini di
- 2 esperti in zootecnia, nominati dal Ministero delle Risorse
e Forestali, su proposta dell'A.N.A.Bo.Ra.Va.
Agricole, Alimentari
- il Presidente dell'A.N.A.Bo.Ra.Va. o suo Delegato;
- 1 rappresentante nominato
controlli funzionali;
dall'Associazione Italiana Allevatori per l'attività dei
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-
Il Direttore dell'Associazione Nazionale che partecipa alle riunioni con voto
consultivo ed assume anche le funzioni di segretario.
La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e due Vice Presidenti.
I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono
essere riconfermati.
In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di
particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della
Commissione.
La convocazione della Commissione è fatta
della riunione.
almeno 15 giorni prima della data
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei
suoi componenti.
La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell'Associazione.
In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente più anziano.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso
di parità di voti prevale quello del Presidente.
Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 5
L'Ufficio Centrale provvede:
a)
al coordinamento del lavoro degli Uffici Provinciali, anche con
ispezioni ad
allevamenti, onde assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto
stabilito nel presente Disciplinare;
b)
all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico,
compresa l'elaborazione meccanografica, la stampa dei documenti,
di
certificati di propria competenza;
c)
ad effettuare le valutazioni
genetiche dei riproduttori
Responsabile dell'applicazione del Disciplinare, delle Norme Tecniche
del Libro
Genealogico Nazionale, delle delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro
Genealogico è il Direttore dell'Associazione Allevatori Bovini di Razza Valdostana.
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Art. 6
Gli Uffici Provinciali provvedono:
a)
ad espletare, sul
piano
provinciale, le attività del Libro
previste dal presente Disciplinare;
Genealogico
b)
a compilare e ad aggiornare i moduli e gli schedari la cui tenuta
nella loro competenza, a norma del successivo art. 17;
c)
a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le
stabilite dal presente Disciplinare.
rientra
modalità
Le
Associazioni
Provinciali
Allevatori, giuridicamente riconosciute ed
aderenti all'Associazione Allevatori Bovini di Razza Valdostana provvedono
all'organizzazione e al funzionamento degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico.
Per la Valle d'Aosta l'Associazione Provinciale Allevatori è l'Association Régionale
Eleveurs Valdotains e l'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico corrisponde all'Ufficio
Regionale dello stesso.
Responsabile dell'applicazione, del Disciplinare delle Norme Tecniche e delle
delibere della Commissione Tecnica Centrale è, per quanto di competenza
dell'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico, il Direttore dell'Associazione Provinciale
Allevatori.
Per la Valle d'Aosta il Direttore dell’Association Régionale Eleveurs Valdotains.
Qualora non si verifichi il caso previsto dai comma precedenti, l'Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana provvederà ad espletare
direttamente, in via temporanea, le anzidette attività.
L'Associazione Nazionale potrà unificare presso un solo ufficio le attività di due o
più Uffici Provinciali del Libro Genealogico qualora nelle province interessate le
condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano.
La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta a norma
dell'art. 77 D.P.R. 616/1977, alla vigilanza degli Assessorati Regionali
dell'Agricoltura, svolta
secondo le direttive impartite dal Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali, a norma dell'art.4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n°
616.
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Art. 7
Il Corpo degli Esperti è retto da un apposito disciplinare predisposto dall'Ufficio
Centrale del Libro Genealogico approvato dalla Commissione Tecnica Centrale del
Libro Genealogico e approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali.
Gli Esperti hanno il compito della valutazione morfologica dei tori e delle vacche
iscritti al Libro Genealogico, nonchè dei bovini presenti in Mostre e Concorsi
ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico.
L'elenco degli Esperti viene pubblicato annualmente dalla Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di Razza Valdostana.
Il Corpo degli Esperti
Tecniche di selezione.
opera secondo quanto prescritto dalle apposite Norme
CAPITOLO II
AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED
ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI
Art. 8
L'adesione al Libro Genealogico è volontaria.
Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevamenti che
possiedono dei soggetti di razza Valdostana.
Per l'ammissione di un allevamento al Libro Genealogico, l'allevatore deve farne
esplicita richiesta per iscritto, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per
territorio, dichiarando di accettare il Disciplinare e le eventuali modifiche apportate
dagli organi competenti.
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Gli allevamenti da ammettere al Libro Genealogico devono:
a)
avere soggetti in possesso
Tecniche;
dei caratteri di razza come definiti dalle norme
b)
essere sottoposti in forma regolare e continuativa ai controlli ufficiali delle
produzioni, secondo le norme dei regolamenti dei controlli funzionali esercitati
dall'Associazione Italiana Allevatori, approvati con D.M. 24 maggio 1967 e
successive modificazioni;
c)
essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.
L'ammissione è deliberata dagli organi competenti dell'Associazione Provinciale
Allevatori previo il giudizio di idoneità limitatamente a quanto previsto dal
precedente comma a) formulato da un esperto della razza.
L'allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio
allevamento al Libro Genealogico, può ricorrere all'Ufficio Centrale il quale si riserva
la facoltà di accogliere il ricorso.
I Centri di produzione
di materiale seminale, embrioni, germoplasma
etc., ed i tenutari delle stazioni di monta pubblica, sono considerati a tutti gli
effetti allevamenti del Libro Genealogico.
Art. 9
Il Libro Genealogico in ottemperanza alla decisione CEE del 19-07-84
(84/419/CEE) comprende:
2 Registri Genealogici principali:
-
Registro Genealogico Vacche (RGV);
Registro Genealogico Tori (RGT)
3 Registri Genealogici supplementari:
-
Registro Genealogico Giovane Bestiame ( RGGB );
Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame ( RGSGB );
Registro
Genealogico Supplementare Vacche ( RGSV );
Art. 10
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REGISTRI GENEALOGICI PRINCIPALI
a - Registro Genealogico Vacche (RGV).
Al Registro Genealogico Vacche sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito
almeno una volta, provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in
possesso dei requisiti previsti dalle NORME TECNICHE.
Alle Bovine iscritte al Registro Genealogico Vacche cui si riconosca un particolare
pregio riproduttivo, secondo le indicazioni della Commissione Tecnica Centrale, può
essere attribuita la qualifica di "VACCA MADRE DI TORO".
Questa qualifica ha carattere temporaneo e viene assegnata annualmente.
Le bovine con tale qualifica vengono pubblicate sul catalogo di cui all'art. 21.
b - Registro Genealogico Tori (RGT).
Al Registro Genealogico Tori sono iscritti a partire dall'età di 8 mesi tutti i
riproduttori maschi provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in
possesso dei requisiti previsti dalle "NORME TECNICHE".
L'Ufficio Centrale sospende dall'uso (con eventuale obbligo di macellazione),
secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale, i tori che trasmettono
alla discendenza scarse capacità produttive ed altri caratteri negativi ai fini della
selezione o per i quali vengano a mancare i requisiti di iscrizione al Registro
Genealogico Tori (RGT), ovvero qualora l'Ufficio Centrale ritenga che il riproduttore
maschio abbia raggiunto i limiti massimi d'impiego sulla popolazione, sia ai fini del
mantenimento della variabilità genetica, sia
per permettere l'impiego di tori più
giovani.
E’ compito dell'A.N.A.Bo.Ra.Va. la conservazione di un certo numero di dosi di
materiale seminale per ogni toro risultato positivo alla valutazione genetica.
Inoltre, per scopi di studi scientifici e per la costituzione di una banca genetica
storica del germoplasma, è consentita la conservazione di un numero ridotto di dosi
di materiale seminale di tori risultati negativi alla valutazione genetica.
Art. 11
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REGISTRI GENEALOGICI SUPPLEMENTARI.
a)-Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB):
Al Registro Genealogico Giovane Bestiame vengono iscritti i soggetti maschi e
femmine in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche.
L'origine gemellare deve figurare sui documenti genealogici.
L'iscrizione al Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) dei soggetti nati da
trapianto embrionale è consentita quando il trapianto è stato effettuato secondo i
requisiti stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.
b - Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame (RGSGB):
Al Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame vengono iscritti tutti i
soggetti in assenza dei requisiti previsti per il Registro Genealogico Giovane
Bestiame.
c- Registro Genealogico Supplementare Vacche (RGSV):
Al Registro Genealogico Supplementare Vacche sono iscritte tutte le femmine di
ascendenza sconosciuta o iscritte al Registro Genealogico Supplementare Giovane
Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche.
Art. 12
L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale, al fine di poter garantire la
correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre
ad accertamento, anche ripetutamente, qualunque soggetto, maschio e femmina,
iscritto al Libro Genealogico.
L'allevatore deve rendere disponibili al testaggio i soggetti indicati dall'Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana:
ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'allevamento dal Libro Genealogico.
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Art. 13
Le valutazioni morfologiche di maschi e femmine iscritti al Libro Genealogico
vengono effettuate da un Esperto di razza secondo le "Norme Tecniche".
Art. 14
Il calendario delle visite per l'iscrizione dei tori e delle vacche al Libro Genealogico
sono concordate dall'Associazione Nazionale e le Associazioni Provinciali Allevatori.
Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva notizia agli allevatori
interessati.
Capitolo III°
IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO
Art. 15
L'idenficazione dei soggetti di cui all'art. 9 del presente Disciplinare viene effettuata
mediante marca auricolare del Libro Genealogico Nazionale e da tatuaggio
obbligatorio.
Il tatuaggio riporta lo stesso insieme di caratteri della marca auricolare del Libro
Genealogico.
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La marca auricolare consiste di un contrassegno metallico del quale l'Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana detiene il brevetto per marchio
collettivo d'impresa, porta impresso su un verso il numero di matricola e la sigla
della provincia, sull'altro verso reca incisa la sigla dell'Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di Razza Valdostana.
Il contrassegno metallico è applicato al padiglione dell'orecchio
dell'animale ed il tatuaggio è effettuato sul padiglione dell'orecchio destro.
sinistro
L'identificazione è suffragata e completata dalla dichiarazione di nascita.
I soggetti provenienti da altre province devono conservare la marca d'origine.
Qualora si rendessero disponibili strumenti più avanzati per l'identificazione degli
animali essi potranno essere adottati conformemente ad apposita delibera della
Commissione Tecnica Centrale.
Art. 16
Nel caso che un animale perda la marca auricolare questa, dopo gli opportuni
accertamenti, viene sostituita da un altro contrassegno riproducente la sigla ed il
numero originario di matricola.
Capitolo IV°
SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO.
Art. 17
Per il funzionamento del Libro Genealogico sono prescritti i seguenti registri, moduli
e schede fondamentali:
1) dichiarazione di parto - nascita
marcatura, da compilare a cura del
proprietario e da inviarsi all'Ufficio Provinciale ed in copia all'Ufficio Centrale del
Libro Genealogico;
2) dichiarazione di nascita da
trapianto embrionale, da compilare a cura del
proprietario da inviarsi all'Ufficio Provinciale ed in copia all'Ufficio Centrale del
Libro Genealogico;
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3) Registro Genealogico Giovane
Libro Genealogico;
Bestiame, tenuto dall'Ufficio
4) Registro Genealogico Tori, tenuto
Genealogico;
5)
6)
Registri Genealogici
Genealogico;
Vacche,
tenuto
dall'Ufficio Centrale del Libro
dall'Ufficio Centrale
avviso di vendita o morte,
compilato a cura del proprietario
all'Ufficio Provinciale e all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
7) scheda di valutazione morfologica
Centrale del
del
Libro
ed inviato
redatta dagli esperti;
8) certificato genealogico, rilasciato dagli Uffici Provinciali;
9) certificato
dei gruppi sanguigni
Genealogico;
rilasciato dall'Ufficio Centrale
del Libro
10) scheda di controllo marcatura ed altre notizie unificata e
predisposta
d'intesa tra gli Uffici Centrali dei controlli e del Libro Genealogico, firmata dal
proprietario ed inviata in copia all'Ufficio Centrale del libro Genealogico per il
rilevamento dei dati di parto-nascita-marcatura, aborti, inseminazioni, vendite,
macellazioni, altri eventi, per le province autorizzate dall'Ufficio Centrale del
Libro Genealogico in sostituzione dei moduli specifici;
11)
eventuali altri moduli, registri, schede che dovessero rendersi indispensabili
per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti dall'Ufficio
Centrale.
Tutti i documenti potranno essere meccanizzati e trascritti su supporto magnetico.
Art. 18
CERTIFICATI DEL LIBRO GENEALOGICO
A) CERTIFICATO GENEALOGICO
Hanno diritto al certificato genealogico tutti i soggetti iscritti ai Registri Genealogici
Principali e Supplementari di cui agli specifici articoli del presente Disciplinare che
siano in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche Norme Tecniche.
11
Il certificato genealogico è rilasciato, su richiesta del proprietario, dall’Ufficio
Provinciale della provincia in cui è nato il soggetto.
Riporta l'indicazione del registro genealogico in cui il soggetto è iscritto al
momento del rilascio dello stesso e l'ultimo punteggio conseguito nella valutazione
morfologica.
Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato genealogico che deve
essere aggiornato ad ogni passaggio di proprietà.
In caso di smarrimento o di necessità contingenti, debitamente denunciati
dall'interessato, può essere rilasciato un duplicato su cui deve apparire ben
evidente la dizione "duplicato".
Quali appendici al certificato genealogico sono inoltre previsti i certificati,
emessi dall'Ufficio Centrale, per la commercializzazione di sperma, embrioni, ovuli,
seme, ecc. originati da soggetti iscritti al Libro Genealogico Nazionale.
Per l'esportazione di animali, embrioni, ovuli, seme, ecc. sono rilasciati
dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico specifici certificati su apposito modello
con apposto il visto di approvazione dell'Ufficio Centrale stesso.
Detti certificati sono rilasciati esclusivamente ai soggetti che ai sensi della
normativa vigente sono classificati riproduttori di razza pura, nonchè agli embrioni,
ovuli, seme, ecc., da cui si originano soggetti parimenti classificati.
B) CERTIFICATO GRUPPO SANGUIGNO
Il certificato del gruppo sanguigno è rilasciato su richiesta dell'interessato dall'Ufficio
Centrale del Libro Genealogico dell'Associazione Nazionale di Razza sulla base del
risultato del Laboratorio incaricato dalla Associazione alla analisi e riporta la diagnosi
eritrocitaria del soggetto.
Art. 19
I certificati indicati all'art. 18 portano impresso un bollo a secco di cui l'Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, ai sensi ed agli effetti del brevetto
per marchio di impresa, detiene il timbro a garanzia della origine dei soggetti iscritti
al Libro Genealogico.
Art. 20
12
Tutti i documenti indicati nel Disciplinare sono emessi su modulistica e indicazioni
dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale.
Art. 21
L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede annualmente alla pubblicazione
dei seguenti cataloghi ufficiali:
1) catalogo dei tori iscritti al
Registro Genealogico Tori;
2) catalogo delle Vacche Madri di Toro
Genealogico nell'anno precedente.
presenti negli allevamenti di Libro
Capitolo V°
MOSTRE E CONCORSI
Art. 22
Le Mostre, i Concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini
appartenenti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo le apposite
norme predisposte dall'Ufficio Centrale ed approvate dalla Commissione Tecnica
Centrale.
Capitolo VI°
OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 23
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L'allevatore che ha ottenuto
Genealogico si impegna:
l'Ammissione del proprio allevamento al Libro
a) ad osservare il presente Disciplinare nonchè le disposizioni
funzionamento del Libro Genealogico;
impartite per il
b) a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote
stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori;
c) a sottoporre tutte le bovine dell'allevamento ai controlli delle produzioni per
tutta la durata della loro carriera, secondo le Norme Tecniche del presente
Disciplinare e le decisioni emanate dal Comitato Tecnico dei Controlli;
d) a non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione
autorizzati o sospesi dall'Associazione Nazionale di Razza;
artificiale tori non
e) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce,
tenuta dei
bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del Libro
Genealogico;
f) a fornire, quando richiesto, agli organi competenti del Libro
chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;
Genealogico
g) a partecipare con il bestiame iscritto alle Manifestazioni Ufficiali del Libro
Genealogico
qualora l'Ufficio Provinciale o
l'Ufficio Centrale del Libro
Genealogico lo ritenga opportuno;
h) a destinare una parte delle vacche e delle giovenche per accoppiamenti
programmati al fine di ottenere vitelli di elevato valore genetico che dovranno
essere messi a
disposizione dell'Associazione
Nazionale di Razza per
l'effettuazione delle specifiche prove genetiche secondo le delibere della
Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico;
i) a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di
miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti
dalla Commissione Tecnica Centrale.
Art. 24
L'infrazione da parte di un allevatore a una o più norme del presente Disciplinare
comporta secondo i casi i seguenti provvedimenti:
a) ammonimento;
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b) addebito del costo effettivo dei
servizi del Libro Genealogico;
c) annullamento delle marcature di determinati soggetti, qualora
emergano
dubbi sulla loro identità;
d) sospensione a tempo indeterminato dell'allevamento dal Libro Genealogico;
e) radiazione dell'allevamento dal
f) denuncia
dell'allevatore
Libro Genealogico;
all'autorità giudiziaria in caso di
comprovata frode.
I provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) sono di competenza dell'Associazione
Provinciale Allevatori.
I provvedimenti di cui ai punti d), e) e f), sono deliberati dall'Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di Razza Valdostana dopo aver sentito il parere del Direttore
dell'Ufficio Provinciale competente per territorio.
Art. 25
Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede in sede centrale con:
a) quote
contributive
versate delle
b) proventi
derivanti dalla
Provinciali Allevatori;
Associazioni Provinciali
Allevatori;
fornitura di servizi e materiali resi alle Associazioni
c) contributi pubblici in applicazioni
delle leggi in materia zootecnica;
d) altri eventuali proventi.
In sede provinciale con:
a) quote contributive versate
dagli allevatori direttamente alle Associazioni
Provinciali per l'ammissione degli allevamenti al Libro Genealogico, per l'iscrizione
dei singoli soggetti, per la marcatura di bovini, per il
rilascio dei certificati
genealogici e di altri documenti;
b) contributi pubblici in applicazione alle leggi in materia zootecnica, secondo le
determinazioni del Ministero delle Risorse Agricole, Alementari e Forestali e delle
Regioni interessate;
c) altri eventuali proventi.
Capitolo VII°
15
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 26
Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del Libro Genealogico
contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di
Razza Valdostana, hanno valore ufficiale.
Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni
depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.
Art. 27
Le modifiche al presente Disciplinare d'iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali o proposte dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di
Razza Valdostana su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano
in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art. 28
L'inseminazione artificiale come strumento della selezione, le prove di campo, le
valutazioni genetiche per la produzione di latte e di carne, il trapianto embrionale,
l'accertamento della genealogia, l'attitudine alla mungitura, sono regolate dalle
apposite "Norme Tecniche".
Art. 29
Le NORME TECNICHE sono deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale ed
approvate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
Esse
costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
Le modifiche di iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole , Alimentari e
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Forestali, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in
vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.
Le modifiche proposte dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza
Valdostana, previo parere conforme della Commissione Tecnica Centrale, devono
essere trasmesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro 60
(sessanta) giorni dalla data di delibera della Commissione Tecnica Centrale.
Entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione o comunque
entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali,
nel caso non ci sia stato parere contrario
di quest'ultimo.
DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA VALDOSTANA.
NORME TECNICHE DI SELEZIONE
Art. 1
Le presenti Norme Tecniche di selezione fanno parte integrante del Disciplinare
del Libro Genealogico della Razza Valdostana a norma dell'art. 29 del Disciplinare
mrdesimo, sono elaborate dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana ed approvate dal Ministero delle
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Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
CAPITOLO I°
Art. 2
FINALITÀ DELLA SELEZIONE
La Razza Valdostana si propone come animale adatto alla valorizzazione dei pascoli di
collina, di media e alta montagna; è di struttura, peso e taglia medi ; ha buona
nevrilità, ed è adatta alla utilizzazione dei foraggi aziendali. La selezione della Razza
Valdostana si prefigge di produrre bestiame sano, fecondo, longevo; con elevata
produzione di latte ad alto titolo di grasso, proteine e ottime caratteristiche
casearie; con buona produzione di carne; di corretta conformazione e di robusta
costituzione.
Art. 3
CARATTERI MORFOLOGICI
VALDOSTANA PEZZATA ROSSA
MANTELLO E PIGMENTAZIONE: il mantello è pezzato rosso carico con sfumature
tendenti al violetto. Esistono talune variazioni nel colore del mantello, che
vanno dal rosso carico al rosso chiaro; le mucose apparenti sono
depigmentate e rosee; corna e unghioni sono giallastri.
LA TESTA: generalmente bianca con le orecchie rosse; sono per lo più bianchi il
ventre, le regioni libere degli arti e parte della coda. Espressiva, distinta di
portamento vivace. Nel toro corta e di media grossezza, allungata nella
vacca, femminile, con fronte larga e profilo diritto.
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PELLE: fine, morbida ed elastica.
FACCIA: diritta.
OCCHI: grandi e vivaci.
GUANCE: larghe e robuste.
NASO: a profilo diritto con narici ampie.
MUSELLO: pronunciato con labbra grosse, depigmentato, roseo.
BOCCA: ampia e larga.
ORECCHIE: corte e sottili.
CORNA: leggere e giallastre; nella vacca fini, dirette in avanti verso l'alto; nel toro
corte, dirette lateralmente, con punta in avanti;
COLLO: ben unito alle spalle e al petto. Nella vacca mediamente lungo, con
numerose pliche verticali;
nel toro più corto, con poca coppa;
GIOGAIA: appena pronunciata nella vacca, di medio sviluppo nel toro;
GARRESE: serrato nelle vacche, largo e muscoloso nei maschi;
TORACE: profondo, ampio, lungo, costole ben spaziate, lunghe ed inclinate
all'indietro, senza vuoto retroscapolare;
SPALLA: leggera, larga, con giusta inclinazione, aderente al tronco;
DORSO: forte, muscoloso e diritto, linea superiore orizzontale;
LOMBI: larghi, robusti e allineati con il dorso;
VENTRE: di sviluppo regolare, non cascante;
GROPPA: ben attaccata alla regione lombare, larga, lunga, spina sacrale talvolta
moderatamente rilevata;
COSCE: mediamente
muscolose, arrotondate, ben distese;
NATICHE: ben discese, con profilo convesso nei tori;
CODA: ben attaccata, non rilevata o infossata fra le punte delle natiche, sottile e
fine;
19
ARTI: brevi e robusti, con articolazioni ampie, con regolare appiombo; garretti
robusti con giusta angolazione, stinchi corti e solidi, pastoia di giusta
lunghezza e inclinazione. Unghioni serrati e con tessuto corneo compatto;
ANDATURA: sciolta, svelta, e corretta;
CARATTERI DI MASCOLINITÀ E FEMMINILITÀ
NEL MASCHIO: spiccata mascolinità, non disgiunta da distinzione e finezza; forte
sviluppo delle masse muscolari, testicoli ben sviluppati e di uguale volume.
Il criptorchidismo ed il monorchidismo sono motivo di esclusione dal Libro
Genealogico.
NELLA FEMMINA: spiccata femminilità, accompagnata da una costituzione leggera e
robusta, con un buon sviluppo delle masse muscolari. Buoni i caratteri
lattiferi rilevabili da una mammella voluminosa con ampia base di
attacco,con tessuto morbido ed elastico, correttamente sviluppata nei
quattro quarti, con capezzoli bene distanziati e di giusto sviluppo.
VALDOSTANA CASTANA E PEZZATA NERA
MANTELLO E PIGMENTAZIONE: i pigmenti fondamentali, nero e rosso si
combinano nel mantello in modo continuo dal tutto nero al fulvo; nel
mantello castano può essere presente il gene della pezzatura. Il mantello
pezzato nero ha il solo pigmento nero ed è presente la pezzatura bianca;
frequente è la stella in fronte. Le mucose e gli unghioni generalmente sono
di color nero-ardesia; la testa è pigmentata;
TESTA: corta, con espressione distinta e vigorosa, con fronte larga;
FACCIA: diritta;
OCCHI: vivaci;
GUANCE: larghe e robuste;
NASO: a profilo diritto con narici ampie;
MUSELLO: pronunciato con labbra grosse;
BOCCA: ampia e larga;
20
ORECCHIE: corte;
CORNA: generalmente nere, forti e robuste; nelle vacche dirette in avanti verso
l'alto; nel toro dirette lateralmente;
COLLO: ben unito alla spalla e al petto. Molto robusto e muscoloso; nel toro è
presente la coppa;
GIOGAIA: mediamente sviluppata sia nella vacca che nel toro;
GARRESE: moderatamente largo nelle vacche, largo e robusto nel toro;
TORACE: profondo ampio e lungo;
SPALLE: forti, muscolose, con giusta inclinazione e aderenti al torace;
DORSO: diritto, muscoloso e piuttosto largo;
LOMBI: larghi, forti e allineati con il dorso;
VENTRE: di sviluppo regolare, non cascante;
GROPPA: lunga, larga, regolare, con spina sacrale moderatamente rilevata ma non
alta;
COSCIA: arrotondata e muscolosa;
NATICHE: ben discese, con profilo convesso;
CODA: ben attaccata, mediamente fine;
ARTI: brevi e vigorosi, in appiombo; stinchi corti, pastoia solida e di giusta
inclinazione;
garretti robusti con giusta angolazione; unghioni serrati e
duri;
ANDATURA: svelta, sicura, sciolta;
CARATTERI DI MASCOLINITÀ E FEMMINILITÀ
NEL MASCHIO: evidente mascolinità; forte sviluppo delle masse muscolari sia nella
regione anteriore che in quella posteriore; testicoli ben sviluppati e di
uguale volume. Il criptorchidismo è motivo di esclusione dal Libro
Genealogico.
21
NELLA FEMMINA: costituzione robusta; buon sviluppo delle masse muscolari;
lineamenti femminili marcati con una mammella abbastanza voluminosa,
con buona base di attacco,con tessuto spugnoso ed elastico,
correttamente sviluppata nei quattro quarti, con capezzoli uniformi, di
giusto sviluppo e ben piazzati.
Art. 4
VALUTAZIONE MORFOLOGICA
La valutazione morfologica dei riproduttori di Razza Valdostana viene effettuata
dagli Esperti di razza abilitati dall'Associazione Nazionale di Razza.
Le valutazioni morfologiche ordinarie sono obbligatorie e vengono effettuate
d'ufficio ogni anno.
La valutazione morfologica della Valdostana utilizza il metodo lineare approvato dalla
Commissione Tecnica Centrale con le seguenti modalità:
-
tutte le vacche, che hanno partorito
almeno una volta, figlie di tori
provati e non provati geneticamente per la produzione di latte, devono
essere descritte morfologicamente per tutte le caratteristiche (riassuntive e
descrittive)
riportate sull'apposita scheda di
valutazione predisposta
dall'Ufficio Centrale;
tutti i tori da iscrivere al Registro Genealogico Tori (RGT) vengono valutati
morfologicamente in tutte le caratteristiche
(riassuntive e descrittive)
riportate sull'apposita scheda di valutazione predisposta dall'Ufficio Centrale
solo al compimento del 8°mese d'età.
Per le madri di toro e per i riproduttori in prova di progenie va rilevata
l'attitudine alla mungibilità.
La valutazione delle vacche in lattazione deve avvenire possibilmente al primo
parto, dopo il primo controllo giornaliero della produttività e comunque prima del
6° mese di lattazione.
Per tutte le vacche deve essere rilevato il punteggio relativo alla condizione
corporea.
Le ripunteggiature sono considerate valutazioni straordinarie e come tali
vanno richieste all'Ufficio Centrale dell'Associazione Nazionale tramite l'Associazione
Provinciale.
La valutazione morfologica viene espressa mediante:
22
-
una valutazione relativa al giudizio complessivo sia per il toro che per la
vacca;
quattro punteggi
relativi ai caratteri riassuntivi - mole,
muscolosità,
forma e mammella per la vacca;
tre punteggi relativi ai caratteri riassuntivi - mole, muscolosità e forma per
il toro.
Il punteggio va da 1 a 5.
Art. 5
OBIETTIVI DELLA SELEZIONE
Gli obiettivi della selezione per l'attitudine alla produzione di latte e carne sono,
gerarchicamente indicati, i seguenti:
1) il miglioramento della quantità di
latte e delle sue caratteristiche
chimiche in funzione della resa casearia;
2) il miglioramento della quantità
della carcassa;
3) il mantenimento della variabilità
4) il mantenimento delle altre
della carne prodotta e la qualità
genetica;
caratteristiche positive.
fisiche e
stimata
Art. 6
STRUMENTI DELLA SELEZIONE
La selezione della Razza Valdostana si avvale dei seguenti strumenti:
a) i controlli funzionali per il
grasso e proteine);
latte (quantità di latte, quantità
e percentuali di
b) la rilevazione della velocità di mungitura;
c) la rilevazione della persistenza di lattazione;
d) la valutazione morfologica;
e) gli indici genetici toro e vacca
per la produzione di latte, grasso e proteine,
opportunamente ponderati e combinati in un indice di resa casearia;
f) gli indici pedigree per la produzione di latte, grasso e
proteine,
opportunamente ponderati e combinati in un indice di resa casearia;
g) le tipizzazioni genotipiche degli animali;
h) prova di accrescimento in stazione
per i riproduttori.
I criteri d'impiego degli strumenti della selezione sono stabiliti dalla Commissione
Tecnica Centrale che ne cura l'aggiornamento.
Art. 7
STRUTTURE DELLA SELEZIONE
Le strutture per la selezione della Razza Valdostana sono:
a) gli
allevamenti
funzionali;
di
bovini di
b) gli uffici del Libro Genealogico;
Razza
Valdostana aderenti ai controlli
c) il Centro Genetico sede del
d) il Centro di produzione di
performance-test;
materiale seminale;
La gestione coordinata delle strutture della selezione e le direttive sull'utilizzo dei
tori in Inseminazione Naturale ed Artificiale sono stabilite dalla Commissione Tecnica
Centrale che ne cura l'aggiornamento.
CAPITOLO II°
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO.
Art. 8
REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME
Vengono iscritti alla nascita tutti i soggetti nati negli allevamenti del Libro
Genealogico con genitori e nonni paterni e materni iscritti ad un registro.
Art. 9
REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE GIOVANE BESTIAME
Vengono iscritte tutte le femmine nate negli allevamenti del Libro Genealogico con
ascendenza sconosciuta.
Art. 10
REGISTRO GENEALOGICO VACCHE (RGV)
Nel Registro Genealogico Vacche sono iscritte al primo parto tutte le bovine con i
requisiti indicati all'art. 10 del Disciplinare del Libro Genealogico.
Le bovine iscritte a questo Registro Genealogico possono ricevere la qualifica di:
VACCA MADRE DI TORO
se in possesso di tutti i seguenti requisiti.
GENEALOGICI
provenire dal Registro Genealogico
Giovane Bestiame (RGGB).
GENETICI
Avere l'indice genetico per la resa casearia calcolato dall'Ufficio Centrale,
rientrante nel miglior 2% degli indici relativi ai soggetti valutati ogni anno,
secondo le modalità approvate dalla Commissione Tecnica Centrale.
MORFOLOGICI
aver ottenuto
seguito
i seguenti punteggi minimi
per i caratteri
specificati di
Punteggio totale: almeno P.ti 3
Art. 11
REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE VACCHE (RGSV)
Nel Registro Genealogico Supplementare Vacche sono iscritte tutte le bovine con i
requisiti indicati all'art. 11 del Disciplinare del Libro Genealogico ed in possesso di
requisiti genealogici tali da non permetterne l'iscrizione al Registro Genealogico
Vacche (RGV).
Art. 12
REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT)
Per la Fecondazione Artificiale vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti
requisiti:
-
età minima 8 mesi;
provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame;
possesso
del certificato eritrocitario comprovante la rispondenza della
genealogia dichiarata alla nascita - indici genetici
positivi alla prova di
performance;
la qualifica morfologica minima di punti 3;
idoneo alla prova della funzionalità sessuale.
Per la monta Naturale vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti:
-
età minima 8 mesi;
provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame;
la qualifica morfologica minima di punti 3;
la madre con indice genetico per la resa casearia positivo.
Libro Genealogico della razza bovina Valdostana
DISCIPLINARE DEL
CORPO DEGLI ESPERTI DI RAZZA
Art. 1
L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, secondo quanto
previsto dagli Art. 3-7 del Disciplinare del Libro Genealogico, istituisce il "Corpo
degli Esperti di Razza" .
Art. 2
Responsabile del funzionamento del Corpo degli Esperti è l'Ufficio Centrale del Libro
Genealogico, il quale a seconda delle varie esigenze organizza periodicamente
l'attività.
In particolare dovrà seguire il comportamento degli Esperti nell'espletamento del
loro lavoro per quanto concerne idoneità, decoro e prestigio.
Art. 3
Gli Esperti di razza hanno il compito della valutazione morfologica dei maschi e delle
femmine da iscrivere al Libro Genealogico secondo quanto disposto dalle "Norme
Tecniche" e la valutazione dei bovini presentati alle mostre e ai concorsi
ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico.
L'attività di valutazione morfologica e di giudizio in situazioni diverse da quelle
riconosciute dal Libro Genealogico deve essere preventivamente autorizzata
dall'Ufficio Centrale.
Art. 4
Viene nominato Esperto di razza chi supera l'esame teorico-pratico al termine degli
appositi corsi predisposti dalla Commissione Tecnica Centrale.
Le domande per l'ammissione all'esame, tramite le Associazioni Provinciali Allevatori
previo parere della Sezione di Razza, dovranno essere dirette all'Associazione
Nazionale la quale, esaminate le domande stesse e le eventuali documentazioni
pervenute, deciderà sull'ammissione o meno del candidato.
Art. 5
La commissione esaminatrice sarà nominata dalla Commissione Tecnica Centrale e
sarà composta dal Direttore dell'Associazione o suo delegato e da 2 esperti
designati dalla Commissione Tecnica Centrale stessa.
La Commissione esaminatrice con proprio giudizio insindacabile stabilirà l'idoneità del
candidato.
Art. 6
ESAME TEORICO
L'esame teorico per la nomina ad Esperto di Razza verterà sui seguenti argomenti:
a) elementi
di anatomia, di
zoognostica, di fisiologia e
meccanica animale;
b) caratteristiche della razza Valdostana Pezzata Rossa, Castana- Pezzata Nera e
finalità della selezione;
c) Statuto dell'Associazione Nazionale, Disciplinare del
Regolamenti delle manifestazioni zootecniche ufficiali.
Libro
Genealogico,
I candidati, che a giudizio della Commissione Esaminatrice saranno ritenuti idonei
nella prova teorica, verranno ammessi agli esami pratici.
Art. 7
ESAME PRATICO
L'esame pratico per la nomina ad Esperto si svolgerà nel corso di prove in campo,
in presenza di soggetti opportunamente scelti e predisposti.
Gli esami verteranno sui metodi di valutazione morfologica della razza con relativo
commento.
I criteri di svolgimento della prova pratica verranno stabiliti dalla commissione
giudicatrice.
Art. 8
La nomina degli Esperti di Razza è di competenza della Commissione Tecnica
Centrale il quale proclamerà "Esperto di Razza" i candidati dichiarati idonei dalla
Commissione Giudicatrice.
Art. 9
La revoca della nomina di "Esperto di Razza" è deliberata dalla Commissione Tecnica
Centrale.
Le Associazioni Provinciali, l'Ufficio Centrale e gli allevatori hanno la possibilità di
segnalare gli Esperti che adottano comportamenti non rispettosi delle regole
professionali.
Art. 10
L'Esperto deve svolgere la sua opera con riservatezza, rispettando le regole
professionali.
L'Esperto deve motivare con sobrietà e proprietà di espressione i giudizi emessi.
L'Esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali è stato
designato, deve dare tempestiva comunicazione all'Associazione.
L'Esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni
che l'Associazione riterrà opportuno organizzare.
Art. 11
L'elenco degli Esperti viene pubblicato annualmente dall'Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di Razza Valdostana.
DISCIPLINARE PER I
CONTROLLI GENETICI IN
STAZIONE DELLA RAZZA BOVINA VALDOSTANA
ART. 1
L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) è
responsabile della gestione e del funzionamento della stazione di controllo genetico
ufficiale della razza bovina Valdostana nonchè della elaborazione dei dati raccolti e
della pubblicazione dei risultati.
ART. 2
Al controllo sono ammessi esclusivamente i soggetti della razza Valdostana iscritti al
Libro Genealogico.
Al fine di mantenere ampia la base genetica è previsto l'ingresso al Centro di un
limitato numero di soggetti, comunque in percentuale non superiore al 25% degli
ingressi, provenienti da segnalazioni degli allevatori.
I soggetti che l'allevatore intende conferire al Centro devono presentare i requisiti
previsti dalle norme tecniche del Libro Genealogico ed essere, preferibilmente, figli
di tori che funzionano in monta naturale e di vacche di particolare pregio
zootecnico ( produzione, fertilità, rusticità ).
ART. 3
La segnalazione, la scelta e il ritiro presso gli allevamenti dei soggetti da controllare
in stazione sono organizzati secondo norme operative stabilite dall'Ufficio Centrale
del Libro Genealogico e comunicate dall'A.N.A.Bo.Ra.Va. alle Associazioni Provinciali.
I vitelli sono reclutati suddivisi in 3 cicli:
I° ciclo - ritiro dei soggetti
nel mese di dicembre
II° ciclo - ritiro dei soggetti
nel mese di gennaio
III° ciclo - ritiro dei soggetti
nel mese di febbraio
vengono costituiti 3 cicli all'anno ciascuno formato da 25-30 soggetti nati nell'arco
di uno stesso mese.
L'età di ingresso in stazione è compresa fra i 20 e i 60 giorni.
ART. 4
I soggetti in ingresso nella Stazione di Controllo Genetico vanno a costituire gruppi
di contemporanei che dopo un periodo di quarantena di almeno 40 giorni ed un
periodo di adattamento - svezzamento di almeno 50 giorni, iniziano il controllo ad
una età media di 150 giorni.
Il periodo di controllo (performance) ha una durata di 26 settimane.
ART. 5
I soggetti sottoposti a prova in Stazione vengono controllati per i caratteri relativi
a:
a) velocità di crescita
b) sviluppo masse muscolari
c) correttezza morfo funzionale
A tal fine i soggetti vengono pesati all'ingresso in stazione, alla fine della
quarantena, all'inizio e alla fine del controllo, nonchè ogni quattro settimane
durante il periodo di controllo.
ART. 6
Non saranno ammessi alla fase di controllo i soggetti per i quali non sia stata
confermata la paternità e maternità mediante analisi dei gruppi sanguigni, soggetti
con anomalie cromosomiche e i soggetti che manifestano caratteristiche morfo
funzionali indesiderabili.
Tali soggetti non potranno essere adibiti alla riproduzione.
ART. 7
Gli accrescimenti e i giudizi sullo sviluppo muscolare dei soggetti dovranno essere
elaborati statisticamente in modo da rimuovere gli effetti di natura ambientale.
Essi dovranno venire riassunti in un indice genetico esprimente la deviazione di
ogni soggetto dalla media del gruppo di contemporanei provati cui esso
appartiene.
I soggetti con indice genetico positivo e con valutazione morfologica avente
la qualifica di almeno punti 3, potranno essere adibiti alla Inseminazione Artificiale
secondo le esigenze della selezione.
I restanti soggetti potranno essere avviati alla Fecondazione Naturale.
ART. 8
Al termine del controllo in stazione, i soggetti approvati per la Inseminazione
Artificiale vengono sottoposti alla prova della funzionalità sessuale con l'obiettivo di
verificare la fertilità e la congelabilità del seme.
I soggetti il cui seme, pur essendo fertile non è congelabile e pertanto non
utilizzabile per la Inseminazione Artificiale, possono essere adibiti alla Inseminazione
Naturale.
ART. 9
I requisiti sanitari richiesti ai soggetti e agli allevatori utenti del controllo genetico,
nonchè agli aspetti riguardanti la gestione sanitaria della Stazione, sono dettati,
oltre che dalle disposizioni di Legge in materia, dalle indicazioni impartite dall'Ufficio
Centrale del Libro Genealogico.
ART. 10
I soggetti in stazione vengono alimentati secondo un piano alimentare definito
dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.
ART. 11
I risultati dei controlli sono pubblicati periodicamente dall'Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di razza Valdostana, Ufficio Centrale del Libro Genealogico.
ART. 12
Al finanziamento dell'attività della stazione di controllo genetico si provvede ai sensi
dell'ART.25 del Disciplinare del Libro Genealogico.
ART. 13
Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole
Alimentari e Forestali entrano
in vigore dalla data del relativo decreto di
approvazione, quelle proposte dall'A.N.A.Bo.Ra.Va. previo conforme parere della
Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico devono essere trasmesse al
Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data
della delibera della Commissione Tecnica Centrale.
Le modifiche anzidette entrano in vigore alla data del relativo decreto di
approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al
Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato un
parere contrario a quest'ultimo.
DISCIPLINARE PER IL TRAPIANTO
EMBRIONALE
Approvato nella riunione della Commissione Tecnica Centrale del 03
marzo 1994
1) La produzione di embrioni e il trapianto embrionale nella razza Valdostana sono
consentiti a condizione che siano fornite adeguate garanzie in tutte le fasi
dell’operazione come previsto dal regolamento di esecuzione, titolo III°, della
legge 30 del 15/01/91 concernente la “Disciplina della Riproduzione Animale”.
2) I centri di produzione o i gruppi di raccolta che intendono produrre embrioni
di razza bovina Valdostana devono essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio
Centrale del Libro Genealogico. A tale scopo dovranno presentare una richiesta
di autorizzazione al prelievo di embrioni, su modello predisposto dall’Ufficio
Centrale del Libro Genealogico, da parte del proprietario della bovina donatrice.
Tale richiesta dovrà essere accompagnata dai certificati genealogici, nonchè dalla
formula eritrocitaria della donatrice e del toro fecondante. La vacca donatrice
dovrà essere di norma fecondata da un solo toro fecondante per ogni ciclo
estrale.
Qualora l’allevatore desideri fecondare gli oociti raccolti da un unico ciclo estrale,
con materiale seminale proveniente da tori diversi, ne deve fare espressa
richiesta scritta.
3) I centri di produzione o i gruppi di raccolta devono inviare una dichiarazione di
avvenuto prelievo su modello appositamente predisposto dall’Ufficio Centrale del
Libro Genealogico.
4) Le APA, in cui territorio è stato eseguito un trapianto embrionale con embrione
di razza Valdostana, devono inviare copia del certificato di impianto embrionale
all’Ufficio Centrale del Libro Genealogico.
5) Per i soggetti nati da trapianto embrionale dovrà essere presentata una richiesta
di iscrizione al Libro Genealogico all’Ufficio Centrale dell’avvenuta nascita di vitelli
provenienti dal trapianto stesso.
La richiesta dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio
Centrale.
6) L’iscrizione al Libro Genealogico dei soggetti provenienti da trapianto embrionale
può avvenire solo dopo che, attraverso i gruppi sanguigni, sarà accertata
l’ascendenza registrata.
7) Viene demandato all’Ufficio Centrale del Libro Genealogico l’aggiornamento
del presente Disciplinare a seguito dell’evoluzione tecnologica di nuove
acquisizioni nel campo del trapianto embrionale.