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DISCIPLINARE Mettere copertina disciplinare cartaceo PER IL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA VALDOSTANA Art. 1 Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 gennaio 1991, n° 30, sulla Disciplina della riproduzione animale, viste le norme del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali in data 24 maggio 1967 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1967) e dell'art. 71, lett. d) del D.P.R. 26 luglio 1977, n° 616, il Libro Genealogico Nazionale della Razza Valdostana istituito dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. del 22-06-1987, è regolato dal presente disciplinare in armonia con le normative CEE. CAPITOLO I ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO Art. 2 Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della razza ed ha la finalità di indirizzare sul piano tecnico, con particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, l'attività di selezione e di produzione in seno alla razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica. Le attività del Libro Genealogico sono svolte dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana secondo le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Risorse, Agricole, Alimentari e Forestali fermo restando il disposto del art. 6, ultimo comma del presente Disciplinare. Nel Libro Genealogico vengono iscritti i soggetti di razza Valdostana Pezzata Rossa (VPR), Valdostana Pezzata Nera (VPN) e Valdostana Castana (CAST). 1 Art. 3 Allo svolgimento dell'attività del Libro Genealogico dell'Associazione Nazionale Bovini di Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) provvede mediante: a) la Commissione Tecnica Centrale; b) l'Ufficio Centrale; c) gli Uffici provinciali; d) il Corpo degli Esperti. Art. 4 La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento selettivo delle razze, stabilisce le metodologie per l'azione di selezione. A tale scopo predispone le Norme Tecniche di selezione ed eventuali modifiche del presente Disciplinare. Provvede a valutare ogni altra attività ed iniziativa utile al miglioramento della popolazione bovina di Razza Valdostana inerenti al Libro Genealogico. Provvede alla predisposizione delle direttive e delle Norme Tecniche per l'attuazione delle valutazioni genetiche in stazione e di campo e alle valutazioni morfo-funzionali. Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte: - 1 rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali nella persona del funzionario dallo stesso Ministero incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare; - 1 rappresentante del Ministero della Sanità; - 3 funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e speciale nelle quali il numero dei capi iscritti al Libro Genealogico della razza ha maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati Regionali dell'Agricoltura. - 6 rappresentanti degli allevatori nominati dall'Associazione Razza Valdostana; Nazionale Bovini di - 2 esperti in zootecnia, nominati dal Ministero delle Risorse e Forestali, su proposta dell'A.N.A.Bo.Ra.Va. Agricole, Alimentari - il Presidente dell'A.N.A.Bo.Ra.Va. o suo Delegato; - 1 rappresentante nominato controlli funzionali; dall'Associazione Italiana Allevatori per l'attività dei 2 - Il Direttore dell'Associazione Nazionale che partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di segretario. La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e due Vice Presidenti. I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione. La convocazione della Commissione è fatta della riunione. almeno 15 giorni prima della data Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell'Associazione. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 5 L'Ufficio Centrale provvede: a) al coordinamento del lavoro degli Uffici Provinciali, anche con ispezioni ad allevamenti, onde assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare; b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico, compresa l'elaborazione meccanografica, la stampa dei documenti, di certificati di propria competenza; c) ad effettuare le valutazioni genetiche dei riproduttori Responsabile dell'applicazione del Disciplinare, delle Norme Tecniche del Libro Genealogico Nazionale, delle delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico è il Direttore dell'Associazione Allevatori Bovini di Razza Valdostana. 3 Art. 6 Gli Uffici Provinciali provvedono: a) ad espletare, sul piano provinciale, le attività del Libro previste dal presente Disciplinare; Genealogico b) a compilare e ad aggiornare i moduli e gli schedari la cui tenuta nella loro competenza, a norma del successivo art. 17; c) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le stabilite dal presente Disciplinare. rientra modalità Le Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione Allevatori Bovini di Razza Valdostana provvedono all'organizzazione e al funzionamento degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico. Per la Valle d'Aosta l'Associazione Provinciale Allevatori è l'Association Régionale Eleveurs Valdotains e l'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico corrisponde all'Ufficio Regionale dello stesso. Responsabile dell'applicazione, del Disciplinare delle Norme Tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è, per quanto di competenza dell'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico, il Direttore dell'Associazione Provinciale Allevatori. Per la Valle d'Aosta il Direttore dell’Association Régionale Eleveurs Valdotains. Qualora non si verifichi il caso previsto dai comma precedenti, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le anzidette attività. L'Associazione Nazionale potrà unificare presso un solo ufficio le attività di due o più Uffici Provinciali del Libro Genealogico qualora nelle province interessate le condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano. La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta a norma dell'art. 77 D.P.R. 616/1977, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, a norma dell'art.4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616. 4 Art. 7 Il Corpo degli Esperti è retto da un apposito disciplinare predisposto dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico approvato dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico e approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Gli Esperti hanno il compito della valutazione morfologica dei tori e delle vacche iscritti al Libro Genealogico, nonchè dei bovini presenti in Mostre e Concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico. L'elenco degli Esperti viene pubblicato annualmente dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana. Il Corpo degli Esperti Tecniche di selezione. opera secondo quanto prescritto dalle apposite Norme CAPITOLO II AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI Art. 8 L'adesione al Libro Genealogico è volontaria. Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevamenti che possiedono dei soggetti di razza Valdostana. Per l'ammissione di un allevamento al Libro Genealogico, l'allevatore deve farne esplicita richiesta per iscritto, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, dichiarando di accettare il Disciplinare e le eventuali modifiche apportate dagli organi competenti. 5 Gli allevamenti da ammettere al Libro Genealogico devono: a) avere soggetti in possesso Tecniche; dei caratteri di razza come definiti dalle norme b) essere sottoposti in forma regolare e continuativa ai controlli ufficiali delle produzioni, secondo le norme dei regolamenti dei controlli funzionali esercitati dall'Associazione Italiana Allevatori, approvati con D.M. 24 maggio 1967 e successive modificazioni; c) essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente. L'ammissione è deliberata dagli organi competenti dell'Associazione Provinciale Allevatori previo il giudizio di idoneità limitatamente a quanto previsto dal precedente comma a) formulato da un esperto della razza. L'allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico, può ricorrere all'Ufficio Centrale il quale si riserva la facoltà di accogliere il ricorso. I Centri di produzione di materiale seminale, embrioni, germoplasma etc., ed i tenutari delle stazioni di monta pubblica, sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del Libro Genealogico. Art. 9 Il Libro Genealogico in ottemperanza alla decisione CEE del 19-07-84 (84/419/CEE) comprende: 2 Registri Genealogici principali: - Registro Genealogico Vacche (RGV); Registro Genealogico Tori (RGT) 3 Registri Genealogici supplementari: - Registro Genealogico Giovane Bestiame ( RGGB ); Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame ( RGSGB ); Registro Genealogico Supplementare Vacche ( RGSV ); Art. 10 6 REGISTRI GENEALOGICI PRINCIPALI a - Registro Genealogico Vacche (RGV). Al Registro Genealogico Vacche sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle NORME TECNICHE. Alle Bovine iscritte al Registro Genealogico Vacche cui si riconosca un particolare pregio riproduttivo, secondo le indicazioni della Commissione Tecnica Centrale, può essere attribuita la qualifica di "VACCA MADRE DI TORO". Questa qualifica ha carattere temporaneo e viene assegnata annualmente. Le bovine con tale qualifica vengono pubblicate sul catalogo di cui all'art. 21. b - Registro Genealogico Tori (RGT). Al Registro Genealogico Tori sono iscritti a partire dall'età di 8 mesi tutti i riproduttori maschi provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle "NORME TECNICHE". L'Ufficio Centrale sospende dall'uso (con eventuale obbligo di macellazione), secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale, i tori che trasmettono alla discendenza scarse capacità produttive ed altri caratteri negativi ai fini della selezione o per i quali vengano a mancare i requisiti di iscrizione al Registro Genealogico Tori (RGT), ovvero qualora l'Ufficio Centrale ritenga che il riproduttore maschio abbia raggiunto i limiti massimi d'impiego sulla popolazione, sia ai fini del mantenimento della variabilità genetica, sia per permettere l'impiego di tori più giovani. E’ compito dell'A.N.A.Bo.Ra.Va. la conservazione di un certo numero di dosi di materiale seminale per ogni toro risultato positivo alla valutazione genetica. Inoltre, per scopi di studi scientifici e per la costituzione di una banca genetica storica del germoplasma, è consentita la conservazione di un numero ridotto di dosi di materiale seminale di tori risultati negativi alla valutazione genetica. Art. 11 7 REGISTRI GENEALOGICI SUPPLEMENTARI. a)-Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB): Al Registro Genealogico Giovane Bestiame vengono iscritti i soggetti maschi e femmine in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche. L'origine gemellare deve figurare sui documenti genealogici. L'iscrizione al Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) dei soggetti nati da trapianto embrionale è consentita quando il trapianto è stato effettuato secondo i requisiti stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale. b - Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame (RGSGB): Al Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame vengono iscritti tutti i soggetti in assenza dei requisiti previsti per il Registro Genealogico Giovane Bestiame. c- Registro Genealogico Supplementare Vacche (RGSV): Al Registro Genealogico Supplementare Vacche sono iscritte tutte le femmine di ascendenza sconosciuta o iscritte al Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche. Art. 12 L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento, anche ripetutamente, qualunque soggetto, maschio e femmina, iscritto al Libro Genealogico. L'allevatore deve rendere disponibili al testaggio i soggetti indicati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana: ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'allevamento dal Libro Genealogico. 8 Art. 13 Le valutazioni morfologiche di maschi e femmine iscritti al Libro Genealogico vengono effettuate da un Esperto di razza secondo le "Norme Tecniche". Art. 14 Il calendario delle visite per l'iscrizione dei tori e delle vacche al Libro Genealogico sono concordate dall'Associazione Nazionale e le Associazioni Provinciali Allevatori. Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva notizia agli allevatori interessati. Capitolo III° IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO Art. 15 L'idenficazione dei soggetti di cui all'art. 9 del presente Disciplinare viene effettuata mediante marca auricolare del Libro Genealogico Nazionale e da tatuaggio obbligatorio. Il tatuaggio riporta lo stesso insieme di caratteri della marca auricolare del Libro Genealogico. 9 La marca auricolare consiste di un contrassegno metallico del quale l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana detiene il brevetto per marchio collettivo d'impresa, porta impresso su un verso il numero di matricola e la sigla della provincia, sull'altro verso reca incisa la sigla dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana. Il contrassegno metallico è applicato al padiglione dell'orecchio dell'animale ed il tatuaggio è effettuato sul padiglione dell'orecchio destro. sinistro L'identificazione è suffragata e completata dalla dichiarazione di nascita. I soggetti provenienti da altre province devono conservare la marca d'origine. Qualora si rendessero disponibili strumenti più avanzati per l'identificazione degli animali essi potranno essere adottati conformemente ad apposita delibera della Commissione Tecnica Centrale. Art. 16 Nel caso che un animale perda la marca auricolare questa, dopo gli opportuni accertamenti, viene sostituita da un altro contrassegno riproducente la sigla ed il numero originario di matricola. Capitolo IV° SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO. Art. 17 Per il funzionamento del Libro Genealogico sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali: 1) dichiarazione di parto - nascita marcatura, da compilare a cura del proprietario e da inviarsi all'Ufficio Provinciale ed in copia all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico; 2) dichiarazione di nascita da trapianto embrionale, da compilare a cura del proprietario da inviarsi all'Ufficio Provinciale ed in copia all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico; 10 3) Registro Genealogico Giovane Libro Genealogico; Bestiame, tenuto dall'Ufficio 4) Registro Genealogico Tori, tenuto Genealogico; 5) 6) Registri Genealogici Genealogico; Vacche, tenuto dall'Ufficio Centrale del Libro dall'Ufficio Centrale avviso di vendita o morte, compilato a cura del proprietario all'Ufficio Provinciale e all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico; 7) scheda di valutazione morfologica Centrale del del Libro ed inviato redatta dagli esperti; 8) certificato genealogico, rilasciato dagli Uffici Provinciali; 9) certificato dei gruppi sanguigni Genealogico; rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro 10) scheda di controllo marcatura ed altre notizie unificata e predisposta d'intesa tra gli Uffici Centrali dei controlli e del Libro Genealogico, firmata dal proprietario ed inviata in copia all'Ufficio Centrale del libro Genealogico per il rilevamento dei dati di parto-nascita-marcatura, aborti, inseminazioni, vendite, macellazioni, altri eventi, per le province autorizzate dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico in sostituzione dei moduli specifici; 11) eventuali altri moduli, registri, schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti dall'Ufficio Centrale. Tutti i documenti potranno essere meccanizzati e trascritti su supporto magnetico. Art. 18 CERTIFICATI DEL LIBRO GENEALOGICO A) CERTIFICATO GENEALOGICO Hanno diritto al certificato genealogico tutti i soggetti iscritti ai Registri Genealogici Principali e Supplementari di cui agli specifici articoli del presente Disciplinare che siano in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche Norme Tecniche. 11 Il certificato genealogico è rilasciato, su richiesta del proprietario, dall’Ufficio Provinciale della provincia in cui è nato il soggetto. Riporta l'indicazione del registro genealogico in cui il soggetto è iscritto al momento del rilascio dello stesso e l'ultimo punteggio conseguito nella valutazione morfologica. Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato genealogico che deve essere aggiornato ad ogni passaggio di proprietà. In caso di smarrimento o di necessità contingenti, debitamente denunciati dall'interessato, può essere rilasciato un duplicato su cui deve apparire ben evidente la dizione "duplicato". Quali appendici al certificato genealogico sono inoltre previsti i certificati, emessi dall'Ufficio Centrale, per la commercializzazione di sperma, embrioni, ovuli, seme, ecc. originati da soggetti iscritti al Libro Genealogico Nazionale. Per l'esportazione di animali, embrioni, ovuli, seme, ecc. sono rilasciati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico specifici certificati su apposito modello con apposto il visto di approvazione dell'Ufficio Centrale stesso. Detti certificati sono rilasciati esclusivamente ai soggetti che ai sensi della normativa vigente sono classificati riproduttori di razza pura, nonchè agli embrioni, ovuli, seme, ecc., da cui si originano soggetti parimenti classificati. B) CERTIFICATO GRUPPO SANGUIGNO Il certificato del gruppo sanguigno è rilasciato su richiesta dell'interessato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico dell'Associazione Nazionale di Razza sulla base del risultato del Laboratorio incaricato dalla Associazione alla analisi e riporta la diagnosi eritrocitaria del soggetto. Art. 19 I certificati indicati all'art. 18 portano impresso un bollo a secco di cui l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, ai sensi ed agli effetti del brevetto per marchio di impresa, detiene il timbro a garanzia della origine dei soggetti iscritti al Libro Genealogico. Art. 20 12 Tutti i documenti indicati nel Disciplinare sono emessi su modulistica e indicazioni dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale. Art. 21 L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede annualmente alla pubblicazione dei seguenti cataloghi ufficiali: 1) catalogo dei tori iscritti al Registro Genealogico Tori; 2) catalogo delle Vacche Madri di Toro Genealogico nell'anno precedente. presenti negli allevamenti di Libro Capitolo V° MOSTRE E CONCORSI Art. 22 Le Mostre, i Concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo le apposite norme predisposte dall'Ufficio Centrale ed approvate dalla Commissione Tecnica Centrale. Capitolo VI° OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO Art. 23 13 L'allevatore che ha ottenuto Genealogico si impegna: l'Ammissione del proprio allevamento al Libro a) ad osservare il presente Disciplinare nonchè le disposizioni funzionamento del Libro Genealogico; impartite per il b) a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori; c) a sottoporre tutte le bovine dell'allevamento ai controlli delle produzioni per tutta la durata della loro carriera, secondo le Norme Tecniche del presente Disciplinare e le decisioni emanate dal Comitato Tecnico dei Controlli; d) a non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione autorizzati o sospesi dall'Associazione Nazionale di Razza; artificiale tori non e) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del Libro Genealogico; f) a fornire, quando richiesto, agli organi competenti del Libro chiarimenti e notizie sul proprio allevamento; Genealogico g) a partecipare con il bestiame iscritto alle Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico qualora l'Ufficio Provinciale o l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico lo ritenga opportuno; h) a destinare una parte delle vacche e delle giovenche per accoppiamenti programmati al fine di ottenere vitelli di elevato valore genetico che dovranno essere messi a disposizione dell'Associazione Nazionale di Razza per l'effettuazione delle specifiche prove genetiche secondo le delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico; i) a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale. Art. 24 L'infrazione da parte di un allevatore a una o più norme del presente Disciplinare comporta secondo i casi i seguenti provvedimenti: a) ammonimento; 14 b) addebito del costo effettivo dei servizi del Libro Genealogico; c) annullamento delle marcature di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità; d) sospensione a tempo indeterminato dell'allevamento dal Libro Genealogico; e) radiazione dell'allevamento dal f) denuncia dell'allevatore Libro Genealogico; all'autorità giudiziaria in caso di comprovata frode. I provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) sono di competenza dell'Associazione Provinciale Allevatori. I provvedimenti di cui ai punti d), e) e f), sono deliberati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana dopo aver sentito il parere del Direttore dell'Ufficio Provinciale competente per territorio. Art. 25 Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede in sede centrale con: a) quote contributive versate delle b) proventi derivanti dalla Provinciali Allevatori; Associazioni Provinciali Allevatori; fornitura di servizi e materiali resi alle Associazioni c) contributi pubblici in applicazioni delle leggi in materia zootecnica; d) altri eventuali proventi. In sede provinciale con: a) quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali per l'ammissione degli allevamenti al Libro Genealogico, per l'iscrizione dei singoli soggetti, per la marcatura di bovini, per il rilascio dei certificati genealogici e di altri documenti; b) contributi pubblici in applicazione alle leggi in materia zootecnica, secondo le determinazioni del Ministero delle Risorse Agricole, Alementari e Forestali e delle Regioni interessate; c) altri eventuali proventi. Capitolo VII° 15 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 26 Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del Libro Genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge. Art. 27 Le modifiche al presente Disciplinare d'iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali o proposte dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Art. 28 L'inseminazione artificiale come strumento della selezione, le prove di campo, le valutazioni genetiche per la produzione di latte e di carne, il trapianto embrionale, l'accertamento della genealogia, l'attitudine alla mungitura, sono regolate dalle apposite "Norme Tecniche". Art. 29 Le NORME TECNICHE sono deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale ed approvate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Esse costituiscono parte integrante del presente disciplinare. Le modifiche di iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole , Alimentari e 16 Forestali, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione. Le modifiche proposte dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, previo parere conforme della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera della Commissione Tecnica Centrale. Entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione o comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo. DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA VALDOSTANA. NORME TECNICHE DI SELEZIONE Art. 1 Le presenti Norme Tecniche di selezione fanno parte integrante del Disciplinare del Libro Genealogico della Razza Valdostana a norma dell'art. 29 del Disciplinare mrdesimo, sono elaborate dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana ed approvate dal Ministero delle 17 Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. CAPITOLO I° Art. 2 FINALITÀ DELLA SELEZIONE La Razza Valdostana si propone come animale adatto alla valorizzazione dei pascoli di collina, di media e alta montagna; è di struttura, peso e taglia medi ; ha buona nevrilità, ed è adatta alla utilizzazione dei foraggi aziendali. La selezione della Razza Valdostana si prefigge di produrre bestiame sano, fecondo, longevo; con elevata produzione di latte ad alto titolo di grasso, proteine e ottime caratteristiche casearie; con buona produzione di carne; di corretta conformazione e di robusta costituzione. Art. 3 CARATTERI MORFOLOGICI VALDOSTANA PEZZATA ROSSA MANTELLO E PIGMENTAZIONE: il mantello è pezzato rosso carico con sfumature tendenti al violetto. Esistono talune variazioni nel colore del mantello, che vanno dal rosso carico al rosso chiaro; le mucose apparenti sono depigmentate e rosee; corna e unghioni sono giallastri. LA TESTA: generalmente bianca con le orecchie rosse; sono per lo più bianchi il ventre, le regioni libere degli arti e parte della coda. Espressiva, distinta di portamento vivace. Nel toro corta e di media grossezza, allungata nella vacca, femminile, con fronte larga e profilo diritto. 18 PELLE: fine, morbida ed elastica. FACCIA: diritta. OCCHI: grandi e vivaci. GUANCE: larghe e robuste. NASO: a profilo diritto con narici ampie. MUSELLO: pronunciato con labbra grosse, depigmentato, roseo. BOCCA: ampia e larga. ORECCHIE: corte e sottili. CORNA: leggere e giallastre; nella vacca fini, dirette in avanti verso l'alto; nel toro corte, dirette lateralmente, con punta in avanti; COLLO: ben unito alle spalle e al petto. Nella vacca mediamente lungo, con numerose pliche verticali; nel toro più corto, con poca coppa; GIOGAIA: appena pronunciata nella vacca, di medio sviluppo nel toro; GARRESE: serrato nelle vacche, largo e muscoloso nei maschi; TORACE: profondo, ampio, lungo, costole ben spaziate, lunghe ed inclinate all'indietro, senza vuoto retroscapolare; SPALLA: leggera, larga, con giusta inclinazione, aderente al tronco; DORSO: forte, muscoloso e diritto, linea superiore orizzontale; LOMBI: larghi, robusti e allineati con il dorso; VENTRE: di sviluppo regolare, non cascante; GROPPA: ben attaccata alla regione lombare, larga, lunga, spina sacrale talvolta moderatamente rilevata; COSCE: mediamente muscolose, arrotondate, ben distese; NATICHE: ben discese, con profilo convesso nei tori; CODA: ben attaccata, non rilevata o infossata fra le punte delle natiche, sottile e fine; 19 ARTI: brevi e robusti, con articolazioni ampie, con regolare appiombo; garretti robusti con giusta angolazione, stinchi corti e solidi, pastoia di giusta lunghezza e inclinazione. Unghioni serrati e con tessuto corneo compatto; ANDATURA: sciolta, svelta, e corretta; CARATTERI DI MASCOLINITÀ E FEMMINILITÀ NEL MASCHIO: spiccata mascolinità, non disgiunta da distinzione e finezza; forte sviluppo delle masse muscolari, testicoli ben sviluppati e di uguale volume. Il criptorchidismo ed il monorchidismo sono motivo di esclusione dal Libro Genealogico. NELLA FEMMINA: spiccata femminilità, accompagnata da una costituzione leggera e robusta, con un buon sviluppo delle masse muscolari. Buoni i caratteri lattiferi rilevabili da una mammella voluminosa con ampia base di attacco,con tessuto morbido ed elastico, correttamente sviluppata nei quattro quarti, con capezzoli bene distanziati e di giusto sviluppo. VALDOSTANA CASTANA E PEZZATA NERA MANTELLO E PIGMENTAZIONE: i pigmenti fondamentali, nero e rosso si combinano nel mantello in modo continuo dal tutto nero al fulvo; nel mantello castano può essere presente il gene della pezzatura. Il mantello pezzato nero ha il solo pigmento nero ed è presente la pezzatura bianca; frequente è la stella in fronte. Le mucose e gli unghioni generalmente sono di color nero-ardesia; la testa è pigmentata; TESTA: corta, con espressione distinta e vigorosa, con fronte larga; FACCIA: diritta; OCCHI: vivaci; GUANCE: larghe e robuste; NASO: a profilo diritto con narici ampie; MUSELLO: pronunciato con labbra grosse; BOCCA: ampia e larga; 20 ORECCHIE: corte; CORNA: generalmente nere, forti e robuste; nelle vacche dirette in avanti verso l'alto; nel toro dirette lateralmente; COLLO: ben unito alla spalla e al petto. Molto robusto e muscoloso; nel toro è presente la coppa; GIOGAIA: mediamente sviluppata sia nella vacca che nel toro; GARRESE: moderatamente largo nelle vacche, largo e robusto nel toro; TORACE: profondo ampio e lungo; SPALLE: forti, muscolose, con giusta inclinazione e aderenti al torace; DORSO: diritto, muscoloso e piuttosto largo; LOMBI: larghi, forti e allineati con il dorso; VENTRE: di sviluppo regolare, non cascante; GROPPA: lunga, larga, regolare, con spina sacrale moderatamente rilevata ma non alta; COSCIA: arrotondata e muscolosa; NATICHE: ben discese, con profilo convesso; CODA: ben attaccata, mediamente fine; ARTI: brevi e vigorosi, in appiombo; stinchi corti, pastoia solida e di giusta inclinazione; garretti robusti con giusta angolazione; unghioni serrati e duri; ANDATURA: svelta, sicura, sciolta; CARATTERI DI MASCOLINITÀ E FEMMINILITÀ NEL MASCHIO: evidente mascolinità; forte sviluppo delle masse muscolari sia nella regione anteriore che in quella posteriore; testicoli ben sviluppati e di uguale volume. Il criptorchidismo è motivo di esclusione dal Libro Genealogico. 21 NELLA FEMMINA: costituzione robusta; buon sviluppo delle masse muscolari; lineamenti femminili marcati con una mammella abbastanza voluminosa, con buona base di attacco,con tessuto spugnoso ed elastico, correttamente sviluppata nei quattro quarti, con capezzoli uniformi, di giusto sviluppo e ben piazzati. Art. 4 VALUTAZIONE MORFOLOGICA La valutazione morfologica dei riproduttori di Razza Valdostana viene effettuata dagli Esperti di razza abilitati dall'Associazione Nazionale di Razza. Le valutazioni morfologiche ordinarie sono obbligatorie e vengono effettuate d'ufficio ogni anno. La valutazione morfologica della Valdostana utilizza il metodo lineare approvato dalla Commissione Tecnica Centrale con le seguenti modalità: - tutte le vacche, che hanno partorito almeno una volta, figlie di tori provati e non provati geneticamente per la produzione di latte, devono essere descritte morfologicamente per tutte le caratteristiche (riassuntive e descrittive) riportate sull'apposita scheda di valutazione predisposta dall'Ufficio Centrale; tutti i tori da iscrivere al Registro Genealogico Tori (RGT) vengono valutati morfologicamente in tutte le caratteristiche (riassuntive e descrittive) riportate sull'apposita scheda di valutazione predisposta dall'Ufficio Centrale solo al compimento del 8°mese d'età. Per le madri di toro e per i riproduttori in prova di progenie va rilevata l'attitudine alla mungibilità. La valutazione delle vacche in lattazione deve avvenire possibilmente al primo parto, dopo il primo controllo giornaliero della produttività e comunque prima del 6° mese di lattazione. Per tutte le vacche deve essere rilevato il punteggio relativo alla condizione corporea. Le ripunteggiature sono considerate valutazioni straordinarie e come tali vanno richieste all'Ufficio Centrale dell'Associazione Nazionale tramite l'Associazione Provinciale. La valutazione morfologica viene espressa mediante: 22 - una valutazione relativa al giudizio complessivo sia per il toro che per la vacca; quattro punteggi relativi ai caratteri riassuntivi - mole, muscolosità, forma e mammella per la vacca; tre punteggi relativi ai caratteri riassuntivi - mole, muscolosità e forma per il toro. Il punteggio va da 1 a 5. Art. 5 OBIETTIVI DELLA SELEZIONE Gli obiettivi della selezione per l'attitudine alla produzione di latte e carne sono, gerarchicamente indicati, i seguenti: 1) il miglioramento della quantità di latte e delle sue caratteristiche chimiche in funzione della resa casearia; 2) il miglioramento della quantità della carcassa; 3) il mantenimento della variabilità 4) il mantenimento delle altre della carne prodotta e la qualità genetica; caratteristiche positive. fisiche e stimata Art. 6 STRUMENTI DELLA SELEZIONE La selezione della Razza Valdostana si avvale dei seguenti strumenti: a) i controlli funzionali per il grasso e proteine); latte (quantità di latte, quantità e percentuali di b) la rilevazione della velocità di mungitura; c) la rilevazione della persistenza di lattazione; d) la valutazione morfologica; e) gli indici genetici toro e vacca per la produzione di latte, grasso e proteine, opportunamente ponderati e combinati in un indice di resa casearia; f) gli indici pedigree per la produzione di latte, grasso e proteine, opportunamente ponderati e combinati in un indice di resa casearia; g) le tipizzazioni genotipiche degli animali; h) prova di accrescimento in stazione per i riproduttori. I criteri d'impiego degli strumenti della selezione sono stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale che ne cura l'aggiornamento. Art. 7 STRUTTURE DELLA SELEZIONE Le strutture per la selezione della Razza Valdostana sono: a) gli allevamenti funzionali; di bovini di b) gli uffici del Libro Genealogico; Razza Valdostana aderenti ai controlli c) il Centro Genetico sede del d) il Centro di produzione di performance-test; materiale seminale; La gestione coordinata delle strutture della selezione e le direttive sull'utilizzo dei tori in Inseminazione Naturale ed Artificiale sono stabilite dalla Commissione Tecnica Centrale che ne cura l'aggiornamento. CAPITOLO II° REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO. Art. 8 REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME Vengono iscritti alla nascita tutti i soggetti nati negli allevamenti del Libro Genealogico con genitori e nonni paterni e materni iscritti ad un registro. Art. 9 REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE GIOVANE BESTIAME Vengono iscritte tutte le femmine nate negli allevamenti del Libro Genealogico con ascendenza sconosciuta. Art. 10 REGISTRO GENEALOGICO VACCHE (RGV) Nel Registro Genealogico Vacche sono iscritte al primo parto tutte le bovine con i requisiti indicati all'art. 10 del Disciplinare del Libro Genealogico. Le bovine iscritte a questo Registro Genealogico possono ricevere la qualifica di: VACCA MADRE DI TORO se in possesso di tutti i seguenti requisiti. GENEALOGICI provenire dal Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB). GENETICI Avere l'indice genetico per la resa casearia calcolato dall'Ufficio Centrale, rientrante nel miglior 2% degli indici relativi ai soggetti valutati ogni anno, secondo le modalità approvate dalla Commissione Tecnica Centrale. MORFOLOGICI aver ottenuto seguito i seguenti punteggi minimi per i caratteri specificati di Punteggio totale: almeno P.ti 3 Art. 11 REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE VACCHE (RGSV) Nel Registro Genealogico Supplementare Vacche sono iscritte tutte le bovine con i requisiti indicati all'art. 11 del Disciplinare del Libro Genealogico ed in possesso di requisiti genealogici tali da non permetterne l'iscrizione al Registro Genealogico Vacche (RGV). Art. 12 REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT) Per la Fecondazione Artificiale vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti: - età minima 8 mesi; provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame; possesso del certificato eritrocitario comprovante la rispondenza della genealogia dichiarata alla nascita - indici genetici positivi alla prova di performance; la qualifica morfologica minima di punti 3; idoneo alla prova della funzionalità sessuale. Per la monta Naturale vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti: - età minima 8 mesi; provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame; la qualifica morfologica minima di punti 3; la madre con indice genetico per la resa casearia positivo. Libro Genealogico della razza bovina Valdostana DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI DI RAZZA Art. 1 L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, secondo quanto previsto dagli Art. 3-7 del Disciplinare del Libro Genealogico, istituisce il "Corpo degli Esperti di Razza" . Art. 2 Responsabile del funzionamento del Corpo degli Esperti è l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, il quale a seconda delle varie esigenze organizza periodicamente l'attività. In particolare dovrà seguire il comportamento degli Esperti nell'espletamento del loro lavoro per quanto concerne idoneità, decoro e prestigio. Art. 3 Gli Esperti di razza hanno il compito della valutazione morfologica dei maschi e delle femmine da iscrivere al Libro Genealogico secondo quanto disposto dalle "Norme Tecniche" e la valutazione dei bovini presentati alle mostre e ai concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico. L'attività di valutazione morfologica e di giudizio in situazioni diverse da quelle riconosciute dal Libro Genealogico deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Centrale. Art. 4 Viene nominato Esperto di razza chi supera l'esame teorico-pratico al termine degli appositi corsi predisposti dalla Commissione Tecnica Centrale. Le domande per l'ammissione all'esame, tramite le Associazioni Provinciali Allevatori previo parere della Sezione di Razza, dovranno essere dirette all'Associazione Nazionale la quale, esaminate le domande stesse e le eventuali documentazioni pervenute, deciderà sull'ammissione o meno del candidato. Art. 5 La commissione esaminatrice sarà nominata dalla Commissione Tecnica Centrale e sarà composta dal Direttore dell'Associazione o suo delegato e da 2 esperti designati dalla Commissione Tecnica Centrale stessa. La Commissione esaminatrice con proprio giudizio insindacabile stabilirà l'idoneità del candidato. Art. 6 ESAME TEORICO L'esame teorico per la nomina ad Esperto di Razza verterà sui seguenti argomenti: a) elementi di anatomia, di zoognostica, di fisiologia e meccanica animale; b) caratteristiche della razza Valdostana Pezzata Rossa, Castana- Pezzata Nera e finalità della selezione; c) Statuto dell'Associazione Nazionale, Disciplinare del Regolamenti delle manifestazioni zootecniche ufficiali. Libro Genealogico, I candidati, che a giudizio della Commissione Esaminatrice saranno ritenuti idonei nella prova teorica, verranno ammessi agli esami pratici. Art. 7 ESAME PRATICO L'esame pratico per la nomina ad Esperto si svolgerà nel corso di prove in campo, in presenza di soggetti opportunamente scelti e predisposti. Gli esami verteranno sui metodi di valutazione morfologica della razza con relativo commento. I criteri di svolgimento della prova pratica verranno stabiliti dalla commissione giudicatrice. Art. 8 La nomina degli Esperti di Razza è di competenza della Commissione Tecnica Centrale il quale proclamerà "Esperto di Razza" i candidati dichiarati idonei dalla Commissione Giudicatrice. Art. 9 La revoca della nomina di "Esperto di Razza" è deliberata dalla Commissione Tecnica Centrale. Le Associazioni Provinciali, l'Ufficio Centrale e gli allevatori hanno la possibilità di segnalare gli Esperti che adottano comportamenti non rispettosi delle regole professionali. Art. 10 L'Esperto deve svolgere la sua opera con riservatezza, rispettando le regole professionali. L'Esperto deve motivare con sobrietà e proprietà di espressione i giudizi emessi. L'Esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali è stato designato, deve dare tempestiva comunicazione all'Associazione. L'Esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'Associazione riterrà opportuno organizzare. Art. 11 L'elenco degli Esperti viene pubblicato annualmente dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana. DISCIPLINARE PER I CONTROLLI GENETICI IN STAZIONE DELLA RAZZA BOVINA VALDOSTANA ART. 1 L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) è responsabile della gestione e del funzionamento della stazione di controllo genetico ufficiale della razza bovina Valdostana nonchè della elaborazione dei dati raccolti e della pubblicazione dei risultati. ART. 2 Al controllo sono ammessi esclusivamente i soggetti della razza Valdostana iscritti al Libro Genealogico. Al fine di mantenere ampia la base genetica è previsto l'ingresso al Centro di un limitato numero di soggetti, comunque in percentuale non superiore al 25% degli ingressi, provenienti da segnalazioni degli allevatori. I soggetti che l'allevatore intende conferire al Centro devono presentare i requisiti previsti dalle norme tecniche del Libro Genealogico ed essere, preferibilmente, figli di tori che funzionano in monta naturale e di vacche di particolare pregio zootecnico ( produzione, fertilità, rusticità ). ART. 3 La segnalazione, la scelta e il ritiro presso gli allevamenti dei soggetti da controllare in stazione sono organizzati secondo norme operative stabilite dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e comunicate dall'A.N.A.Bo.Ra.Va. alle Associazioni Provinciali. I vitelli sono reclutati suddivisi in 3 cicli: I° ciclo - ritiro dei soggetti nel mese di dicembre II° ciclo - ritiro dei soggetti nel mese di gennaio III° ciclo - ritiro dei soggetti nel mese di febbraio vengono costituiti 3 cicli all'anno ciascuno formato da 25-30 soggetti nati nell'arco di uno stesso mese. L'età di ingresso in stazione è compresa fra i 20 e i 60 giorni. ART. 4 I soggetti in ingresso nella Stazione di Controllo Genetico vanno a costituire gruppi di contemporanei che dopo un periodo di quarantena di almeno 40 giorni ed un periodo di adattamento - svezzamento di almeno 50 giorni, iniziano il controllo ad una età media di 150 giorni. Il periodo di controllo (performance) ha una durata di 26 settimane. ART. 5 I soggetti sottoposti a prova in Stazione vengono controllati per i caratteri relativi a: a) velocità di crescita b) sviluppo masse muscolari c) correttezza morfo funzionale A tal fine i soggetti vengono pesati all'ingresso in stazione, alla fine della quarantena, all'inizio e alla fine del controllo, nonchè ogni quattro settimane durante il periodo di controllo. ART. 6 Non saranno ammessi alla fase di controllo i soggetti per i quali non sia stata confermata la paternità e maternità mediante analisi dei gruppi sanguigni, soggetti con anomalie cromosomiche e i soggetti che manifestano caratteristiche morfo funzionali indesiderabili. Tali soggetti non potranno essere adibiti alla riproduzione. ART. 7 Gli accrescimenti e i giudizi sullo sviluppo muscolare dei soggetti dovranno essere elaborati statisticamente in modo da rimuovere gli effetti di natura ambientale. Essi dovranno venire riassunti in un indice genetico esprimente la deviazione di ogni soggetto dalla media del gruppo di contemporanei provati cui esso appartiene. I soggetti con indice genetico positivo e con valutazione morfologica avente la qualifica di almeno punti 3, potranno essere adibiti alla Inseminazione Artificiale secondo le esigenze della selezione. I restanti soggetti potranno essere avviati alla Fecondazione Naturale. ART. 8 Al termine del controllo in stazione, i soggetti approvati per la Inseminazione Artificiale vengono sottoposti alla prova della funzionalità sessuale con l'obiettivo di verificare la fertilità e la congelabilità del seme. I soggetti il cui seme, pur essendo fertile non è congelabile e pertanto non utilizzabile per la Inseminazione Artificiale, possono essere adibiti alla Inseminazione Naturale. ART. 9 I requisiti sanitari richiesti ai soggetti e agli allevatori utenti del controllo genetico, nonchè agli aspetti riguardanti la gestione sanitaria della Stazione, sono dettati, oltre che dalle disposizioni di Legge in materia, dalle indicazioni impartite dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico. ART. 10 I soggetti in stazione vengono alimentati secondo un piano alimentare definito dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico. ART. 11 I risultati dei controlli sono pubblicati periodicamente dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Valdostana, Ufficio Centrale del Libro Genealogico. ART. 12 Al finanziamento dell'attività della stazione di controllo genetico si provvede ai sensi dell'ART.25 del Disciplinare del Libro Genealogico. ART. 13 Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'A.N.A.Bo.Ra.Va. previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico devono essere trasmesse al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale. Le modifiche anzidette entrano in vigore alla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario a quest'ultimo. DISCIPLINARE PER IL TRAPIANTO EMBRIONALE Approvato nella riunione della Commissione Tecnica Centrale del 03 marzo 1994 1) La produzione di embrioni e il trapianto embrionale nella razza Valdostana sono consentiti a condizione che siano fornite adeguate garanzie in tutte le fasi dell’operazione come previsto dal regolamento di esecuzione, titolo III°, della legge 30 del 15/01/91 concernente la “Disciplina della Riproduzione Animale”. 2) I centri di produzione o i gruppi di raccolta che intendono produrre embrioni di razza bovina Valdostana devono essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico. A tale scopo dovranno presentare una richiesta di autorizzazione al prelievo di embrioni, su modello predisposto dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico, da parte del proprietario della bovina donatrice. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dai certificati genealogici, nonchè dalla formula eritrocitaria della donatrice e del toro fecondante. La vacca donatrice dovrà essere di norma fecondata da un solo toro fecondante per ogni ciclo estrale. Qualora l’allevatore desideri fecondare gli oociti raccolti da un unico ciclo estrale, con materiale seminale proveniente da tori diversi, ne deve fare espressa richiesta scritta. 3) I centri di produzione o i gruppi di raccolta devono inviare una dichiarazione di avvenuto prelievo su modello appositamente predisposto dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico. 4) Le APA, in cui territorio è stato eseguito un trapianto embrionale con embrione di razza Valdostana, devono inviare copia del certificato di impianto embrionale all’Ufficio Centrale del Libro Genealogico. 5) Per i soggetti nati da trapianto embrionale dovrà essere presentata una richiesta di iscrizione al Libro Genealogico all’Ufficio Centrale dell’avvenuta nascita di vitelli provenienti dal trapianto stesso. La richiesta dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Centrale. 6) L’iscrizione al Libro Genealogico dei soggetti provenienti da trapianto embrionale può avvenire solo dopo che, attraverso i gruppi sanguigni, sarà accertata l’ascendenza registrata. 7) Viene demandato all’Ufficio Centrale del Libro Genealogico l’aggiornamento del presente Disciplinare a seguito dell’evoluzione tecnologica di nuove acquisizioni nel campo del trapianto embrionale.