AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente Sistri

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AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente Sistri
 AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente SISTRI
Indicazioni per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi in vista dell'avvio
dell'operatività il 3 marzo 2014
Linee Guida del sistema Confindustria
1. Chi sono i soggetti obbligati dal 3 marzo 2014 e per quali rifiuti
L'utilizzo obbligatorio di Sistri decorre dal 3 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del
Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 10, (convertito nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125 pubblicata sulla G.U. 30 ottobre 2013 n. 255 ed in vigore dal 30 ottobre 2013) per:
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i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi: cioè tutti gli enti e le imprese dalla cui
attività derivano rifiuti speciali pericolosi;
gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti
(circolare n. 1/2013);
gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti urbani del territorio della regione Campania.
Continueranno ad utilizzare SISTRI anche coloro che sono soggetti all'obbligo dallo scorso 1
ottobre 2013, ossia:
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gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale e quindi prodotti da terzi (compresi i vettori esteri che operano sul
territorio nazionale);
gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi anche per i rifiuti
derivanti dalle attiività di trattamento, siano essi pericolosi o non pericolosi;
in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali
pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte della impresa ferroviaria o
navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (per questa tipologia di
trasporto è prevista l'emanazione di un decreto che ne definisca modalità e procedure).
Tutti i soggetti obbligati all'utilizzo di SISTRI rimangono comunque obbligati anche alla
tenuta dei registri di carico e scarico ed alla compilazione dei formulari di trasporto, con
le modalità già in uso, fino al 31 luglio 2014. Solo dal 1° agosto 2014 SISTRI sostituirà
completamente le suddette scritture amministrative.
Per i rifiuti non pericolosi prodotti e trasportati per l'avvio a recupero o a smaltimento
rimangono vigenti gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e di accompagnamento
con formulario della fase di trasporto (a meno che gli utenti decidano di utilizzare SISTRI a
titolo volontario, sebbene l'opportunità di questa scelta sia da valutare con grande attenzione).
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente 2. Cosa fare prima della prima movimentazione ordinaria di SISTRI
Prima del 3 marzo 2014 i produttori iniziali di rifiuti pericolosi devono:
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verificare se i dispositivi USB in dotazione dell'azienda sono aggiornati per quanto
riguarda il software. Attualmente l'ultima versione rilasciata da SISTRI (v. 2.0.5)
risale ad aprile 2011;
verificare l'attualità dei dati anagrafici comunicati a SISTRI in fase di iscrizione;
2.1 Aggioramento del software
Il dispositivo USB viene inserito in un computer collegato ad internet.
Automaticamente si apre una maschera; si procede quindi all’accesso al sistema, cliccando sul
pul-sante “accesso al sistema”, vengono quindi richieste in successione la digitazione del PIN,
della USER ID di un delegato e della password associata al delegato.
A questo punto, se il dispositivo USB necessita di aggiornamento, la procedura viene avviata
auto-maticamente. Vanno seguite le indicazioni che il programma fornisce nel corso
dell’aggiornamento del dispositivo USB.
Se il computer in uso è collegato ad internet tramite un server proxy, un’apposita maschera
avvisa della necessità di impostare i parametri di rete.
Al termine dell’operazione di aggiornamento il programma invia un messaggio che indica che
l’installazione dell’aggiornamento si è conclusa con successo.
2.2 Allineamento dei dati anagrafici
Per verificare la necessità di aggiornamento dei dati anagrafici e, se del caso, provvedere,
occorre entrare dal menu principale nella sezione "Gestione azienda".
La maschera che si apre contiene tutti i dati relativi all'azienda iscritta e nella colonna
"allineamento RI" viene evidenziato l'eventuale non conformità dei dati comunicati in sede di
iscrizione rispetto a quelli presenti nel Registro delle Imprese (=RI) con il quale SISTRI è
interconnesso.
L'operazione di allineamento dei dati anagrafici si effettua per verificare la corrispondenza e
l'attualità dei dati comunicati a SISTRI in fase di iscrizione rispetto a
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ragione sociale dell'impresa;
sede legale (indirizzo);
unità locali (numero delle unità soggette a SISTRI, indirizzo, n. addetti, categorie di
iscrizione);
legale rappresentante (dati anagrafici);
delegati all'utilizzo dei dispositivi USB.
Nella sezione "Modifica anagrafica", "dati generali" sono visibili (ma non modificabili) i dati
relativi alla ragione sociale, codice fiscale, numero delle unità locali (quest'ultimo, infatti, viene
calcolato automaticamente).
Nella sezione "Modifica anagrafica", "unità locali" sono elencate le unità locali iscritte a SISTRI;
cliccando su ciascuna unità locale è possibile modificare i dati relativi all'indirizzo dell'unità e il
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente numero degli addetti; cliccando sul pulsante "lista categorie" appare la schermata con l'elenco
delle categorie per le quali l'unità locale è stata iscritta a SISTRI (per es. produttori di rifiuti
speciali pericolosi), affiancata dall'elenco dei delegati associati al dispositivo afferente all'unità
locale. Cliccando su "modifica delegati" è possibile:
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modificare (cancellare un delegato)
aggiungere un delegato.
Eventuali ulteriori comunicazioni o problemi legati alle modifiche si comunicano a SISTRI
tramite:
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contact center (tel 800 0038 36)
fax (800 05 08 63)
e-mail [email protected].
Per ovvvie ragioni di tracciabilità, le ultime due modalità sono preferibili alla prima.
Nell'ipotesi di modifica o aggiunta di un delegato, dopo aver confermato e firmato
elettronicamente la variazione, si deve procedere alla generazione dei nuovi certificati
digitali.
A tal fine occorre:
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accedere nuovamente al portale SISTRI tramite la voce "Accesso senza PIN";
cliccare sul link "Pers. remota token" che compare nel menù a sinistra;
seguire le istruzioni a video che attiveranno la procedura di salvataggio sul dispositivo
dei nuovi certificati;
scaricare e salvare in locale le buste con le relative credenziali di accesso (un file in
formato PDF per ciascun delegato).
3. Compilazione registro cronologico - movimento di carico
Dal 3 marzo 2014, il produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi deve, entro 10 giorni dalla
produzione del rifiuto
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registrarlo in carico nel registro di carico e scarico cartaceo (fino al 31 luglio 2014)
registrarlo con un movimento di carico nel registro cronologico SISTRI
3.1 Procedura per registrazione di carico nel registro cronologico
La procedura è la seguente:
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accedere al sistema con l'indicazione del PIN, USER ID di un delegato e password
associata al delegato;
nel menu principale scegliere "movimentazione"
nella sezione "area registro cronologico", scegliere "nuova registrazione cronologica"
selezionare il registro "produttore/detentore rifiuti speciali"
selezionare "nuovo carico"
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AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente scegliere la causale che ha determinato la produzione del rifiuto tra le seguenti voci:
- “procedura ordinaria”: da utilizzare quando il rifiuto è prodotto nell’unità locale dopo il
3 marzo 2014;
- “registrazione giacenza per avvio utilizzo SISTRI”: da utilizzare per prendere in carico
i rifiuti prodotti prima del 3 marzo 2014 e non ancora avviati a recupero o a
smaltimento (vedi paragrafo 4);
- “rifiuto fuori sito: abbancamento veicoli presso area proprietà di terzi”: per prendere
in carico veicoli fuori uso depositati presso terzi;
- “rifiuto fuori sito: cantieri sotto i 6 mesi”: per prendere in carico rifiuti pericolosi
prodotti presso un cantiere temporaneo di durata inferiore a 6 mesi;
- “rifiuto fuori sito: manutenzione”: per prendere in carico i rifiuti pericolosi che sono
prodotti da attività di manutenzione e che sono depositati presso la sede del
committente. I rifiuti da manutenzione che vengono trasportati presso la sede
dell’impresa dove si considerano prodotti ai sensi dell’art. 266, comma 4, del d.lgs.
152/2006, vengono presi in carico con la causale “procedura ordinaria”;
- “rifiuto fuori sito: manutenzione delle reti”: per prendere in carico i rifiuti che derivano
da un’attività di manutenzione delle infrastrutture, dopo la selezione dei materiali
utilizzabili, quando la sede di concentrazione di questi materiali è diversa da quella del
gestore dell’infrastruttura, come previsto dall’art. 230 del d,lgs. 152/2006;
- “rifiuti fuori sito: specificare attività nel campo annotazione se div”: per prendere in
carico i rifiuti pericolosi prodotti al di fuori dell’unità locale in tutti gli altri casi, come, ad
esempio, in magazzini di proprietà di terzi;
- “rettifica giacenza”: per effettuare un carico in aumento della quantità già caricata al
ricevimento della scheda movimentazione con peso verificato a destino superiore al
peso stimato dal produttore; (vedi paragrafo 6.2)
Per la causale “nuovo carico per variazione da trasporto (da art. 212 comma 8 a art.
212 co.)”: non è stata fornita alcuna indicazione applicativa.
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individuare il codice CER del rifiuto digitando le prime due cifre del cdice CER o le prime
quattro cifre del codice separate dal punto (es. 13.01) nel campo "cerca per codice
CER", cliccando sul pulsante "ricerca", il sistema proporrà nel campo "CER trovati" tutta
la famiglia di codici CER della classe indicata, da cui si può selezionare il codice
pertinente al rifiuto da caricare; il codice viene acquisito dal sistema completo di
denominazione;
indicare la quantità di rifiuto oggetto del movimento di carico in Kg
lo stato fisico, scegliendo tra le voci: in polvere o polverulenti, solidi, vischiosi o
sciropposi, fangosi, liquidi, gassosi o altro;
caratteristiche di pericolo: il sistema propone una finestra con tutte le caratteristiche di
pericolo codificate dall'allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Da questa devono
essere selezionate le caratteristiche di pericolo pertinenti al rifiuto e, cliccando sul tasto
centrale ">" produrre l'inserimento del dato nella finestra di destra;
la posizione del rifiuto: il riquadro è già compilato con l'indirizzo dell'unità locale relativa
al dispositivo USB in uso. Nel caso di rifiuto prodotti e depositati fuori sito (per esempio,
presso un cantiere o presso un luogo di concentramento - rifiuto da manutenzione di
infrastrutture a rete -, ovvero presso un altro luogo, come ad esempio un magazzino di
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AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente proprietà di terzi), va modificato l’indirizzo con la funzione “inserisci posizione”, che
consente di digitare l’indirizzo (nazione, comune, via, numero civico) del luogo di
deposito; la funzione “ricerca” prevede l’individuazione dell’impresa o dell’ente iscritto a
SISTRI presso il quale il rifiuto è depositato e, al fine della registrazione cronologica del
produttore iniziale non è pertinente;
nel campo "annotazioni" possono essere indicate eventuali precisazioni o note;
dopo aver cliccato sul pulsante "salva", viene proposta una schermata di riepilogo con il
pulsante "firma", che consente di procedere alla convalida definitiva dei dati (se sono
stati commessi errori è possibile, prima della firma del movimento effettuare tutte le
modifiche o eliminare del tutto la registrazione);
cliccando sul pulsante "firma", il sistema, dopo un ulteriore conferma, richiede al
delegato la digitazione del PIN
se la chiave USB contiene certificati elettronici di più delegati, il sistema chiede anche la
digitazione dello USERID del delegato cui è abbinato il PIN;
l'operazione di carico regolarmente firmata viene contrassegnata con un codice univoco
così composto: R + anno (2014) + numero di protocollo (0000000018).
La registrazione firmata va scaricata e conservata in formato elettronico (pdf), come previsto
all'art. 188-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e dettagliato al paragrafo 3.1 del Manuale
Oprativo del 7 agosto 2013. Cliccando sul pulsante "documento registrazione" si apre un
documento con estensione pdf che è possibile salvare in locale.
4. Giacenze al 3 marzo 2014
I rifiuti prodotti prima del 3 marzo 2014, regolarmente presi in carico nel registro di carico e
scarico cartaceo e non ancora avviati a recupero o a smaltimento (cioè i rifiuti in giacenza a
quella data), per poter essere movimentati in uscita (ossia per avviarli a recupero o a
smaltimento tramite SISTRI), devono essere presi in carico nel registro cronologico di
SISTRI prima della predisposizione della scheda area movimentazione.
Si riporta a tal proposito l'indicazione contenuta nel manuale operativo del 7 agosto 2013,
paragrafo 4.1.2: "Preliminarmente alla prima movimentazione di rifiuti prodotti in data
antecedente all'avvio dell'utilizzo del SISTRI il produttore carica sul registro cronologico le
giacenze di rifuti esistenti".
Non è necessario, anche se è comunque possibile, effettuare la presa in carico di tutte le
giacenze entro il 3 marzo 2014; è sufficiente che ogni singola tipologia di rifiuto in giacenza
venga registrata con un carico cumulativo della stessa prima dell'avvio a smaltimento o a
recupero del singolo rifiuto, prima cioè della predisposizione della scheda movimentazione.
La presa in carico di un rifiuto in giacenza viene effettuata seguendo la procedura di
compilazione di cui al precedente par. 3.1, utilizzando la causale "Registrazione giacenza per
avvio utilizzo SISTRI".
Le imprese che hanno effettuato operazioni di carico sul Registro Cronologico nel periodo
precedente al 3 marzo 2014, possono mantenere le registrazioni eseguite, sempre che
rispecchino la reale situazione delle giacenze. In tutti gli altri casi, è consigliabile
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente procedere ad "annullare" le singole registrazioni non corrispondenti all'effettiva
produzione/giacenza registrata nel registro di carico e scarico.
L'annullamento del movimento di carico richiede l'individuazione di una casuale: si consiglia di
indicare "errore materiale" e nelle annotazioni indicare "prove di utilizzo di SISTRI prima del 3
marzo 2014".
5. Compilazione della scheda area movimentazione
La scheda area movimentazione (o scheda SISTRI) deve essere predisposta dal produttore
almeno due ore prima della movimentazione del rifiuto, per i primi 12 mesi a decorrere dal 1°
agosto 2014, successivamente la compilazione della scheda dovrà avvenire almeno 4 ore
prima della movimentazione (art. 13, comma 2, del D.M. n. 52/2011).
Fino al 31 luglio il rifiuto, durante il trasporto, deve essere accompagnato dal formulario, oltre
che dalla copia cartacea della scheda movimentazione. A partire dal 1° agosto 2014 la scheda
movimentazione sarà l'unico documento di trasporto del rifiuto.
La scheda SISTRI è compilata in successione da:
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produttore;
trasportatore;
destinatario
5.1 Compilazione della scheda da parte del produttore
Il produttore iniziale deve seguire la seguente procedura:
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accedere al sistema con l'indicazione del PIN, USER ID di un delegato e password
associata al delegato;
scegliere "movimentazione";
nella sezione "area movimentazione", selezionare "schede produttore – compila nuova
scheda";
la schermata propone due pulsanti:
- "nuova scheda": va cliccato per l'impostazione di una movimentazion ordinaria
e
- "nuova scheda per" che a sua volta consente di compilare la scheda movimentazione
per
o cambio del destinatario durante il trasporto,
o riconsegna del rifiuto respinto,
o trasporto transfrontaliero per l'estero:
questo pulsante va cliccato solo nei casi sopra citati;
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la schermata relativa all'anagrafica produttore è già compilata con la possibilità di
variare la sezione relativa alla persona da contattare; cliccare sul pulsante "avanti";
la schermata relativa a "informazioni rifiuto" consente di selezionare dal menu i rifiuti in
giacenza precedentemente presi in carico nel registro cronologico e non ancora scaricati
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AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente (il menù a tendina consente di scegliere tra i rifiuti caricati proponendo, per ogni CER,
la quantità totale in giacenza, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolo);
"verifica peso a destino?": il campo non è obbligatorio, ma la casella deve essere
selezionata ogniqualvolta si preveda che il peso verificato dal destinatario non sarà
perfettamente coincidente con quello indicato dal produttore che ha stimato il peso già
nelle registrazioni di carico;
"quantità (kg)" o "volume (mc)": va indicata la quantità alternativamente in peso o
volume; non è necessario indicare entrambi; l'opzione del volume è consentita solo se
precedentemente si è scelta l'opzione "verifica a destino?";
"stato fisico e caratteristiche di pericolo": appaiono già compilati secondo quanto
indicato nelle registrazioni di carico nel registro cronologico;
Ia sezione "posizione del rifiuto" è già compilata con l'indirizzo dell'unità locale relativa
al dispositivo USB in uso. Nel caso di rifiuto prodotto fuori sito va modificato l'indirizzo
con la funzione "inserisci posizione", che consente di digitare va modificato l’indirizzo
con la funzione “inserisci posizione”, che consente di digitare l’indirizzo (nazione,
comune, via, numero civico) del luogo di deposito; la funzione “ricerca” prevede
l’individuazione dell’impresa o dell’ente iscritto a SISTRI presso il quale il rifiuto è
depositato e non è pertinente;
la schermata "altre informazioni sul rifiuto" prevede di indicare:
ƒ "numero colli"; va sempre indicato un numero; se il rifiuto è alla rinfusa indicare
1;
ƒ "tipo di imballaggio", scegliendo tra le tipologie proposte dal menu a tendina;
ƒ "operazioni impianto": vengono proposte tutte le operazioni di recupero (R) e
smaltimento (D) effettuabili presso gli impianti di destinazione; occorre scegliere
quella cui è destinato il rifiuto in conformità all'autorizzazione dell'impianto di
destinazione;
ƒ "prescrizioni particolari": il campo non è obbligatorio;
ƒ "trasporto sottoposto a norma ADR": se il rifiuto pericoloso è soggetto al
trasporto secondo la normativa ADR spuntare il campo e poi selezionare la
pertinente classe ADR tra le nove proposte dal menu a tendina;
ƒ "cerca un numero ONU": digitando le prime due cifre del numero ONU relativo al
rifiuto da trasportare, il programma propone tutti i numeri ONU di quella classe
tra i quali va selezionato quello pertinente;
ƒ nella sezione "informazioni certificato analitico", cliccando il pulsante "aggiungi
un file" è possibile effettuare l'upload del certificato analitico del rifiuto in file
pdf;
cliccare sul pulsante "avanti",
la schermata "trasportatore" prevede l'indicazione del soggetto che sarà incaricato del
trasporto cliccando sul pulsante "aggiungi da anagrafica SISTRI";
è possibile ricercare l'impresa di trasporto attraverso la digitazione del codice fiscale o
della ragione sociale; Il sistema propone le imprese iscritte a SISTRI con tutte le
specifiche categorie di iscrizione (trasporto, recupero, smaltimento, ecc.): selezionare
quella prescelta per il trasporto; il sistema non fa alcun controllo in tempo reale circa la
correttezza della scelta (se il trasportatore è abilitato a trasportare il rifiuti oggetto della
movimentazione), sebbene possa effettuare tale controllo in qualsiasi momento essendo
interconnesso con la banca dati dell'Albo Gestori Ambientali;
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AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente cliccare sul pulsante "avanti",
la schermata "destinatario" prevede l'indicazione del soggetto che sarà incaricato del
recupero o smaltimento cliccando sul pulsante "aggiungi da anagrafica SISTRI";
è possibile ricercare l'impresa attraverso la digitazione del codice fiscale o della ragione
sociale; Il sistema propone le imprese iscritte a SISTRI con tutte le specifiche categorie
di iscrizione (trasporto, recupero, smaltimento, ecc.): selezionare quella prescelta come
destinazione; anche in questo caso il sistema non effettua alcun controllo in tempo
reale circa l'idoneità dell'impianto di destinazine a ricevere il rifiuto oggetto della
movimentazione;
cliccare sul pulsante "avanti",
la schermata "intermediario" ha caratteristiche analoghe alle due precedenti; va
compilata solo se il rifiuto sia stato intermediato (senza alcuna detenzione) da un terzo
che non sia né il trasportatore, né il destinatario;
cliccare sul pulsante "riepilogo" per poter controllare tutti i dati inseriti;
cliccare sul pulsante "salva";
cliccando sul pulsante "firma", il sistema, dopo un ulteriore conferma, richiede al
delegato la digitazione del PIN; la scheda SISTRI è così firmata definitivamente e
acquisisce un "numero identificativo";
cliccando il bottone "report PDF" è possibile salvare in locale la scheda SISTRI compilata
o stamparla.
5.2 Compilazione della scheda da parte del trasportatore
L'indicazione sulla scheda movimentazione:
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della targa del mezzo che verrà utilizzato,
del nome del conducente,
del percorso.
compete all'impresa di trasporto che vi provvede prima dell'inizio del trasporto, almeno un'ora
prima della movimentazione del rifiuto, per i primi 12 mesi a decorrere dal 1 agosto 2014;
successivamente la compilazione della scheda da parte del trasportatore dovrà avvenire
almeno 2 ore prima della movimentazione.
6. Compilazione registro cronologico - movimento di scarico
La registrazione di scarico del rifiuto avviato a recupero o a smaltimento si effettua associando
al registro cronologico la scheda movimentazione predisposta per il suo trasporto.
La tempistica con la quale tale associazione va effettuata dipende dalla procedura di
tracciamento scelta dal produttore prima dell'inizio del trasporto e comunicata al trasportatore,
tra le due di seguito indicate:
A. procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi, che non richiede l'inserimento
della chiave USB del veicolo in un computer del produttore al momento del
conferimento del rifiuto per il suo trasporto, poiché la chiave USB del veicolo è stata
sincronizzata con SISTRI precedentemente;
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente B. procedura con utilizzo contestuale dei dispositivi, che richiede l'inserimento della chiave
USB del veicolo in un computer del produttore immediatamente prima dell'inizio del
trasporto.
Qualora venga utilizzata la procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi, il movimento
di scarico deve essere inserito nel registro cronologico del produttore, regolarmente firmato,
entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna del rifiuto al trasportatore (par. 4.3.3 del
Manuale del 7 agosto 2013); qualora invece venga utilizzata la procedura con utilizzo
contestuale dei dispositivi, il movimento di scarico deve essere
perfezionato prima dell'inserimento della chiave USB del veicolo nel computer del produttore
(e quindi prima dell'inizio del trasporto - par. 4.3.3 del Manuale del 7 agosto 2013).
6.1 Associazione della scheda movimentazione al registro cronologico - Movimento di
scarico
La procedura è la seguente:
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accedere al sistema con l'indicazione del PIN, USER ID di un delegato e password
associata al delegato;
nel menu principale accedere alla sezione "webmail PEC" per verificare che il rifiuto sia
stato accettato dal destinatario e per quale entità;
ritornare al menu principale scegliere "movimentazione";
nella sezione "area movimentazione", scegliere "schede da collegare al registro";
selezionare la scheda movimentazione relativa allo scarico da registrare;
compare una schermata contenente i dati della scheda; cliccare il pulsante "aggiungi" in
corrispondenza del campo "registrazioni selezionate";
compare una schermata con le registrazioni di carico relative al rifiuto (CER, stato fisico,
caratteristiche di pericolo) oggetto della movimentazione; scegliere il o i movimenti di
carico che si vogliono azzerare in tutto o in parte: per ogni movimento di carico
selezionato può essere indicata una quantità da scaricare uguale o inferiore a quella
registrata in fase di carico; cliccando il pulsante "aggiungi" si accede nuovamente
all'elenco dei carichi; selezionare ulteriori carichi da scaricare in tutto o in parte fino a
raggiungere la quantità totale indicata nella scheda movimentazione e quindi da
registrare in scarico;
nel campo "operazione impianto" è possibile selezionare un'operazione di recupero o
smaltimento diversa da quella indicata nella scheda movimentazione nel caso in cui il
destinatario abbia segnalato questa diversità nel campo "annotazioni" della scheda;
salvare i dati con l'apposito pulsante;
viene proposta una schermata di riepilogo; il pulsante "firma" consente di procedere
alla convalida definitiva (se sono stati commessi errori è possibile, prima della firma del
movimento effettuare le modifiche o eliminare del tutto la registrazione);
cliccando sul pulsante "firma", il sistema, dopo un ulteriore conferma, richiede al
delegato la digitazione del PIN;
se la chiave USB contiene certificati elettronici di più delegati, il sistema chiede anche la
digitazione dello USER ID del delegato cui è abbinato il PIN.
La registrazione firmata va scaricata e conservata in formato elettronico (pdf), come previsto
all'art. 188-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dettagliato al paragrafo 3.1 del Manuale del 7
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente agosto 2013. Cliccando sul pulsante "documento registrazione" si apre un documento con
estensione pdf che è possibile salvare in locale.
6.2 Peso verificato a destino
Il diverso peso riscontrato dal destinatario, rispetto a quello indicato nella scheda
movimentazione dal produttore e registrato in scarico, non ha alcuna incidenza sulle
registrazioni eseguite dal produttore stesso, che rimangono invariate.
Non è necessaria alcuna annotazione, né tantomeno alcuna variazione delle registrazioni
eseguite, in ragione del fatto che il peso verificato a destino risulti diverso (in più o in meno)
rispetto a quello indicato nella scheda movimentazione.
Tuttavia di recente, senza alcuna esplicita indicazione da parte del Ministero, il SISTRI ha
introdotto una nuova causale delle operazioni di carico e di scarico ("rettifica di giacenza") che
parrebbe "legittimare" una pratica assai discutibile, ma altrettanto diffusa tra le imprese: il
riallineamento delle quantità stimate in sede di produzione, carico e movimentazione del rifiuto
con quelle verificate dal destinatario attraverso l'inserimento nel registro di carichi o scarichi
"fittizi".
Si ribadisce che, al momento, le modalità con cui effettuare queste operazioni sono state
oggetto solo ed esclusivamente di una risposta del concessionario SISTRI ad utenti che
avevano richiesto spiegazioni tramite e-mail, che non risulta alcun pronunciamento del
Ministero sull'argomento e che il ricorso a questa prassi deve considerarsi del
tutto facoltativo.
Inoltre, proprio l'uso di un'apposita causale non elide affatto la discrepanza tra la stima e la
verifica, ma anzi, se è possibile, la evidenzia ancor più chiaramente e, a nostro modo di
vedere, non vale a sciogliere il dubbio se esista o meno un limite all'errore di valutazione ed
eventualmente quale possa essere.
Pertanto, per completezza di esposizione, si descrive la procedura che il produttore iniziale
deve seguire, qualora voglia allineare le quantità prodotte (e di cui ha stimato il peso nei
carichi effettuati nel registro cronologico) con le quantità effettivamente conferite all’impianto
di destinazione, anche se si suggerisce di valutare attentamente l'opportunità della sua
adozione.
Il procedimento consiste in
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un movimento di carico con causale “rettifica giacenza”, se il peso verificato a destino è
maggiore della quantità stimata per quel carico di rifiuti, il movimento di carico di
rettifica va effettuato prima dell’associazione della scheda movimentazione al registro,
al fine permettere la selezione anche di quest’ultimo movimento tra i carichi da
scaricare. Nel movimento di carico di rettifica va obbligatoriamente indicato in
annotazione il numero della scheda movimentazione cui si collegherà il
movimento stesso;
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria •
AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente un movimento di scarico con causale “rettifica giacenza”, se il peso verificato a destino
è inferiore alla quantità stimata per quel carico di rifiuti al momento della
predisposizione della scheda movimentazione. Il movimento di scarico di rettifica può
essere effettuato indifferentemente prima o dopo l’associazione della scheda
movimentazione al registro cronologico, in quanto, trattandosi di un valore negativo, la
scheda non viene collegata ad esso (sebbene, anche in questo caso, vi sia la necessità
di indicare nelle annotazioni il numero della scheda di movimentazione che ne ha
determinato la genesi).
7. Cosa fare nel caso di malfunzionamento
7.1 Malfunzionamento scheda area movimentazione
La normativa di riferimento (art. 12 D.M. n. 52/2011 e s.m.i.) prevede la procedura da seguire
in caso di malfunzionamento per la compilazione della scheda "Area - movimentazione". Nulla
dice per le difficoltà che si possono incontrare in altri passaggi delle procedure (per es.
Registro cronologico).
Viene previsto l'utilizzo di schede movimentazione in bianco scaricate preventivamente dal
sistema. Ciò comporta la necessità che le imprese provvedano preventivamente a dotarsi di un
adeguato numero copie di schede movimentazione in bianco per far fronte a queste evenienze.
Qualora non sia possibile acquisire schede movimentazione in bianco, si consiglia di utilizzare
come documento di trasporto il formulario di identificazione.
7.2 Evidenziazione dei malfunzionamenti
Per dare evidenza dei malfunzionamenti del Sistema si consiglia alle imprese di:
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inviare una mail PEC indirizzata al Sistri, al Responsabile del procedimento presso il
Ministero dell'Ambiente (inserendo in copia conoscenza anche
[email protected] -, al fine di permetterci di venire a conoscenza delle
problematiche riscontrate dalle Imprese);
descrivere nella mail il malfunzionamento registrato, riportando anche gli eventuali
messaggi di errore indicati dal sistema stesso;
se possibile, allegare alla mail documenti che attestino la problematica riscontrata
(es.: screenshot delle finestre, dei messaggi e delle schermate comparsa durante il
malfunzionamento, etc.);
inserire in chiusura la richiesta di ricevere segnalazione da SISTRI della risoluzione del
malfunzionamento in questione.
In ogni caso, fino al 31 luglio 2014, procedere alla registrazione delle operazioni relative ai
rifiuti prodotti e/o gestiti tramite registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei
rifiuti.
8. Sanzioni
Il sistema sanzionatorio relativo a SISTRI, previsto dall'articolo 260-bis del D.Lgs. n.
152/2006, entrerà in vigore il 1° agosto 2014; nel frattempo anche per i rifiuti pericolosi
devono comunque continuare ad essere utilizzati gli ordinari registri e formulari, pena
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente l'applicazione delle sanzioni già previste dall'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo
vigente prima del D.Lgs. n. 205/2010.
Infatti l'art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013,
recita: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli
adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni
relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano...."
Fattispecie
Sanzione
omessa iscrizione a Sitri
sanz. amministrativa
da € 15.500 a € 93.000
per rifiuti pericolosi
sanz. amministrativa
da € 15.500 a € 93.000 per
omesso veramento del contributo
rifiuti pericolosi +
di iscrizione a SISTRI
sospensione
del servizio
Riferimento
normativo
art. 260-bis,
comma 1,
D.Lgs. n.
152/2006
art. 260-bis,
comma 2,
D.Lgs. n.
152/2006
sanz. amministrativa:
•
•
•
omessa o irregolare
compilazione di SISTRI
•
da € 2.070 a €
12.400 per imprese
con meno di 15
dipendenti
•
da € 520 a € 3.100
se non è
pregiudicata la
tracciabilità
•
reclusione fino a 2
anni per rifiuti
pericolosi
alterazione o
danneggiamento dei
dispositivi
trasporto senza copia della
scheda SISTRI o del certificato
analitico, ove prescritto
(in via ordinaria) da
€ 15.500 a € 93.000
per rifiuti pericolosi
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria art. 260-bis,
comma 4, con
richiamo al
comma 3,
D.Lgs. n.
152/2006
art. 260-bis,
commi 7 e 9,
D.Lgs. n.
Note
Il contributo è da
versare ogni anno
entro il
30 aprile (nel 2012
e2013 l'obbligo di
versare
il contributo è stato
sospeso con
provvedimenti
legislativi ad hoc)
AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente 152/2006
•
sanz. amministrativa
da € 260 a 1.550 se
non è pregiudicata la
tracciabilità
art. 260-bis,
trasporto con copia della scheda reclusione da 5 mesi e 10
comma 8,
SISTRI fraudolentemente
giorni a 2 anni e 8 mesi per
D.Lgs. n.
alterata
rifiuti pericolosi
152/2006
art. 260-bis,
predisposizione o uso
comma 6,
nell’ambito di SISTRI di
reclusione fino a 2 anni
D.Lgs. n.
certificato di analisi falso
152/2006
art. 260-bis,
sanz. amministrativa da €
comma 5,
altre violazioni relative a SISTRI 15.500 a € 93.000 per rifiuti
D.Lgs. n.
pericolosi
152/2006
se il contravventore adempie
la sanzione amministrativa
entro 30 giorni dalla
art. 260-bis,
non si applica
commissione dell’illecito
comma 9-ter,
D.Lgs.
n.
se il contravventore adempie
la sanzione amministrativa è 152/2006
entro 60 giorni dalla
ridotta ad un quarto
contestazione
• violazione di diverse
disposizioni con un’unica
azione od omissione
•
•
più violazioni della stessa
disposizione
sanz. amministrativa
prevista per la violazione
più violazioni, anche in più grave, aumentata sino al
tempi diversi, della stessa doppio
o di diverse disposizioni
con più azioni od
omissioni esecutive di un
medesimo disegno
•
omessa iscrizione e ritardo nel
versamento del contributo fino a
luglio 2015
art. 260-bis,
comma 9-bis,
D.Lgs. n.
152/2006
ravvedimento
operoso
"continuazione"
agosto 2014-marzo
2015: sanzione pari
5% al mese
dell’importo
art. 39, comma regime transitorio
annuale, per i primi 2, D.Lgs. n.
di prima
otto mesi di
205/2010
applicazione
operatività di
SISTRI
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria •
aprile-luglio 2015:
sanzione pari 50% al
mese dell’importo
annuale, dal nono al
dodicesimo mese di
operatività di
SISTRI
•
agosto 2014-marzo
2015: sanzione
ridotta ad un
decimo, per i primi
otto mesi di
operatività di
SISTRI
altri illeciti amministrativi fino a
luglio 2015
•
agosto 2014-marzo
2015: sanzione
ridotta ad un
decimo, per i primi
otto mesi di
operatività di
SISTRI
AREA ECONOMICA – Sportello Ambiente art. 39, comma
regime transitorio
2-quater,
di prima
D.Lgs. n.
applicazione
205/2010
prime tre violazioni commesse
dai soggetti per i quali il SISTRI
è obbligatorio dal 3 marzo 2014
relative a:
•
•
•
incompletezza o
inesattezza delle
informazioni inserite in
SISTRI
omesso
non punibilità fino al 30
accompagnamento dei
settembre 2014 (punibilità
rifiuti con copia della
dalla quarta violazione)
scheda SISTRI o del
certificato analitico, ove
richiesto
inadempienza di “altri”
obblighi relativi a SISTRI
diversi ed ulteriori
rispetto a quelli
specificamente sanzionati
Sistri - Linee Guida del sistema Confindustria art. 11, comma regime transitorio
11, D.L. n.
di prima
101/2013
applicazione