Circolare di - STUDIO MARIANO
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Circolare di studio n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Sommario Bene a sapersi ..................................................................................................................................... 3 Acconto contributi gestione separata Inps........................................................................................ 3 Acconto imposta sostitutiva da parte dei contribuenti di vantaggio ................................................ 4 Deposito del bilancio d’esercizio con la nota integrativa in formato Xbrl ...................................... 5 Il valore catastale è operativo anche alle abitazioni acquistate all'asta ............................................ 6 Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali ......................................................... 7 Agenda................................................................................................................................................. 9 Scadenzario dal 16 al 30 novembre 2014 ......................................................................................... 9 Indici & dati...................................................................................................................................... 19 Valute estere-medie dei cambi calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato ..................................................................................................................... 19 Scheda operativa .............................................................................................................................. 24 Imposte sui principali trasferimenti immobiliari dall’1 gennaio 2014 ........................................... 24 Dossier Casi ...................................................................................................................................... 27 Come conteggiare l’Imu-imposta municipale unica ...................................................................... 27 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale ................................................................................ 30 2 | Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Bene a sapersi Acconto contributi gestione separata Inps All’iscrizione alla gestione separata Inps sono tenuti, come regola: - gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; - i co.co.co.; - i co.co.pro.; - i lavoratori autonomi occasionali; - i lavoratori autonomi privi di una cassa previdenziale di appartenenza (compresi quelli non iscritti o che non corrispondono il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza); - i soci-amministratori di srl commerciale; - i venditori porta a porta; Tali soggetti sono obbligati al versamento della prevista contribuzione previdenziale, nonché ad eseguire l’acconto relativo alla medesima, che per l’anno 2014 si rende dovuto in misura pari all’80% di quello dovuto in relazione al reddito 2013 che risulta dal modello Unico 2014-Pf e specificamente al rigo: - RE25, per la generalità dei soggetti; - RE21, per i soggetti in regime delle nuove iniziative; - LM6, al netto delle eventuali perdite pregresse (del rigo LM9) per i contribuenti di vantaggio (meglio noti come “nuovi contribuenti minimi”). L’entità del contributo dovuto per l’anno in corso ai soggetti che non sono iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie si rende dovuta applicando l’aliquota: - del 27,72%, per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - del 22,00%, per i soggetti pensionati e per gli iscritti ad altra gestione obbligatoria; - del 28,72%, per gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, ossia per i lavoratori autonomi non titolari di partita Iva; nel limite del reddito massimale fissato per il 2014 a € 100.123,00. L’acconto deve necessariamente risultare corrisposto in due rate, di cui: la prima, doveva trovare esecuzione entro lo scorso 16 giugno (o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%) o entro lo scorso 7 luglio (o entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%) a seconda che abbia potuto beneficiare o meno della proroga; la seconda, da versare entro il 1° dicembre 2014, in quanto il 30 novembre cade di domenica. Ad esempio, se un soggetto, rientrante tra i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, ha conseguito un reddito nel 2013 pari a € 30.000,00, l’importo da corrispondere quale seconda rata dell’acconto 2014 del contributo alla gestione separata Inps sarà pari a € 3.326,40 reveniente dal seguente conteggio: 40% di [(30.0000,00 x 27,72) : 100] Per il pagamento della seconda rata dell’acconto 2014 deve necessariamente risultare utilizzata la “Sezione Inps” del modello F24 nella quale è necessario annotare: • il codice della competente sede Inps; • il numero di matricola del contribuente, se iscritto alla gestione Ivs; • il periodo di riferimento (01/2014 - 12/2014 per l'acconto); • l’importo dovuto con arrotondamento al centesimo di euro; 3 | Bene a sapersi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre • la "causale del contributo" specificando uno dei seguenti codici: PXX – Contributi dovuti da soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie P10 – Contributi dovuti da soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione. Acconto imposta sostitutiva da parte dei contribuenti di vantaggio Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti di vantaggio, meglio noti con l’espressione “nuovi contribuenti minimi”, nonché dei “contribuenti minimi” deve essere eseguito seguendo modalità analoghe a quelle previste ai fini delle impose sui redditi e, conseguentemente, la situazione può essere così prospettata: Importo del rigo LM14 “Differenza” del modello Unico 2014-PF Non superiore a € 51,65 Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52 Superiore a € 257,52 Corresponsione dell’acconto Irpef per l’anno 2014 Non dovuto in unica soluzione entro il 1° dicembre 2014 In due rate, di cui: - la prima, pari al 40% del rigo LM14, entro lo scorso 7 giugno oppure entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% - la seconda, pari al 50% del rigo LM14, entro il 1° dicembre 2014 Relativamente ai contribuenti argomento, si ritiene opportuno porre in rilievo le situazioni che si possono presentare, anche in relazione all’inerente entità imposta che si rende dovuta per l’anno 2014. Infatti, nel caso di: • soggetti contribuenti minimi fino all’anno 2013, nel 2014 possono aver applicato: - il regime contabile “agevolato”, di cui all’art. 27, comma 3, del D.L. 98/2011; - il regime ordinario (o, anche, con contabilità semplificata); i quali devono procedere: − ad individuare il reddito per l’anno in corso seguendo i cosiddetti criteri ordinari e, quindi, procedendo ad assoggettare il medesimo all’Irpef; − al pagamento dell’acconto 2014 dell’imposta sostitutiva (codice tributo: “1793” e “1794”), tenendo presente che lo stesso dovrà confluire nel quadro RN del modello Unico 2015 PF, al rigo degli acconti effettuati; mentre non sono tenuto all’acconto Irap, in quanto espressamente esonerati da tale tributo; • soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2011 adottando (per opzione) il regime ordinario e, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 hanno adottato il regime di vantaggio, essendo scaduto il triennio obbligatorio del regime ordinario, hanno la possibilità di calcolare l’acconto per l’anno i corso, sia con il metodo storico, sia con quello previsionale; • soggetti che hanno applicato il regime agevolato nell’anno 2013 e procedono ad utilizzarlo nell’anno in corso, devono procedere a corrispondere l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%. 4 | Bene a sapersi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Deposito del bilancio d’esercizio con la nota integrativa in formato Xbrl In relazione a quanto fissato dall’art. 37, comma 21-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dal bilancio dell’esercizio 2009 è stato previsto l’obbligo, per: le società a responsabilità limitata; le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società cooperative; di procedere al deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato in formato elettronico elaborabile, cioè utilizzando il cosiddetto formato “XBRL”, le cui specifiche tecniche sono state specificate nel Dpcm 10 dicembre 2008. Inoltre, tale obbligo si rende operativo anche per la situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna, mentre non trova applicazione per quanto attiene: • al bilancio finale di liquidazione; • alle situazioni patrimoniali e finanziarie allegate ai progetti di fusione e scissione; • al bilancio consolidato della controllante e di società di persone; • al bilancio di società estere con sede secondaria in Italia; • al bilancio sociale; • alla situazione patrimoniale di imprese sociali. Al presente, l’utilizzazione del formato obbligatorio predetto sussiste solamente per il prospetto contabile e cioè per il “bilancio” costituito dallo “stato patrimoniale” e dal “conto economico”, mentre gli altri documenti che formano il fascicolo individuabili: - nella nota integrativa; - nel verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio; - nella relazione sulla gestione; - nella relazione del collegio sindacale o del revisore legale; devono risultare prodotti nel particolare formato “PDF/A-1”, anche se, tuttavia, dal bilancio dell’esercizio dell’anno 2012 era stata prevista anche la possibilità di procedere al deposito della nota integrativa anche in formato XBRL, oltre, ovviamente, al formato PDF/A-1. Unioncamere, con un comunicato in data 23 ottobre 2014, ha reso noto che, “dopo due anni di sperimentazioni”, è stata completata la “tassonomia” che comprende l’intera codifica in formato XBRL del bilancio d’esercizio, che comprende anche la “nota integrativa”. Come stabilito dal citato Dpcm 10 dicembre 2008, con la pubblicazione della tassonomia sia sul sito Internet dell’Agenzia per l’Italia digitale, sia sulla Gazzetta Ufficiale, anche la Nota integrativa dovrà essere obbligatoriamente depositata in formato XBRL, tenendo, in ogni caso, presente che: - sarà sempre possibile procedere ad allegare il documento anche in formato PDF/A-1 se, per la specifica situazione contabile della società, la tassonomia non viene ritenuta compatibile con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità statuiti dall’art. 2423 del codice civile, in sintonia a quanto già considerato operativo per i prospetti o gli schemi del bilancio d’esercizio; - poiché la nuova tassonomia si riferisce in modo escluso alla “nota integrativa” del bilancio d’esercizio, per quanto attiene al bilancio consolidato la medesima dovrà necessariamente risultare redatta in formato PDF/A-1. Da quanto accennato, si ritiene che la nuova tassonomia “integrata” si renderà operativa e applicabile con decorrenza dal deposito del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 5 | Bene a sapersi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Il valore catastale è operativo anche alle abitazioni acquistate all'asta L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 3 novembre 2014, n. 95/E, ha puntualizzato che, in caso di acquisto per asta pubblica di un immobile abitativo, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2014, n. 6, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta di registro corrisposta a seguito della liquidazione dell'imposta sulla base del prezzo di aggiudicazione dell'unità immobiliare, anziché del valore catastale. Infatti, l’art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto una particolare deroga al criterio generale di cui all’art. 43 del Tur, stabilendo, per le cessioni immobiliari, che, in presenza di determinati requisiti (soggettivi e oggettivi) e di specifiche condizioni, la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve risultare costituita dal “valore catastale”, indipendentemente dal corrispettivo pattuito ed indicato in atto. Il cosiddetto sistema del prezzo valore non poteva trovare applicazione per i trasferimenti degli immobili ad uso abitativo avvenuti a seguito di espropriazione forzata e, in generale, per i trasferimenti coattivi, in quanto per tali trasferimenti la base imponibile è determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione o all’indennizzo riconosciuto, ai sensi dell’art. 44 del Tur. Il tema dell’applicabilità del sistema del prezzo valore ai trasferimenti posti in essere in sede di espropriazione forzata e di pubblico incanto, è stato, tuttavia, oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale con la sentenza precedentemente citata, nella quale viene precisato che la previsione dettata dall’art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 è costituzionalmente illegittima “nella mancata previsione – a favore delle persone fisiche che acquistano a seguito di procedura espropriativa o di pubblico incanto – del diritto potestativo, al contrario riconosciuto all’acquirente in libero mercato, di far riferimento, ai fini della determinazione dell’imponibile di fabbricati ad uso abitativo in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, al valore tabellare dell’immobile”. La Corte rileva, infatti, che “La mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene non è dunque sufficiente a giustificare la discriminazione di due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, in particolare, con riguardo, all’esclusività del diritto potestativo concesso all’acquirente in libero mercato”. I principi sanciti dalla Corte Costituzionale, in concreto, estendendo l’applicazione del prezzo valore anche ai trasferimenti derivanti da espropriazione forzata e da pubblico incanto, per cui il sistema di determinazione della base imponibile del prezzo valore deve trovare applicazione, ricorrendone le condizioni, anche con riferimento ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. Gli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittima una norma si producono anche con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità. Unico limite alla retroattività degli effetti della pronuncia è quello dei cosiddetti rapporti “esauriti”, individuabili in quelli per i quali risulta decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l’esercizio dei diritti ad essi relativi (ad esempio, nei casi in cui sia decorso il termine previsto per presentare istanza di rimborso delle imposte versate). In altri termini, se risulta ancora pendente il termine di tre anni per la richiesta del rimborso della maggiore imposta di registro versata, si ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale esplichi palesemente gli effetti conseguenti. Pertanto, per richiedere l’applicazione del prezzo valore con riferimento all’atto di trasferimento in argomento che risulta già registrato, ai sensi dell’art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, è necessario procedere a formulare una specifica richiesta che deve essere resa dalla parte acquirente al notaio in relazione all’atto dell’acquisto. 6 | Bene a sapersi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre In pratica, si tratta di un regime opzionale, la cui applicazione necessita di una specifica richiesta della parte acquirente. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9 giugno 2009, n. 145/E, aveva già avuto modo di precisare, con riferimento ad un contratto di permuta già registrato, privo della richiesta di applicazione del sistema del prezzo valore, che la dichiarazione dei permutanti di volersi avvalere di tale regime non poteva essere resa in un atto integrativo e, quindi, in relazione a tale atto si doveva escludere l’applicabilità delle regole di determinazione della base imponibile in argomento. Nei trasferimenti posti in essere in sede di espropriazione forzata e di pubblico incanto, le dichiarazioni per accedere al criterio di determinazione della base imponibile del prezzo valore non potevano essere rese dal contribuente all’atto del trasferimento dell’immobile, in quanto la previsione recata dall’art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, non contemplava la possibilità di optare per il criterio del prezzo valore per tali operazioni. La mancata richiesta dell’applicazione del prezzo valore non è, dunque, dipesa da una scelta del contribuente, in quanto, sulla base della normativa vigente al momento della stipula dell’atto di acquisto (successivamente integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale), tale opzione non poteva essere esercitata per gli immobili acquisiti per asta pubblica. In considerazione di tale circostanza, si ritiene, quindi, che, ancorché l’atto di trasferimento sia stato già registrato, il contribuente ha la possibilità, comunque, di esercitare l’opzione per l’applicazione del regime del prezzo valore con apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata nei termini previsti dall’art. 77 del Tur. A seguito della presentazione di detta istanza, l’Amministrazione finanziaria procederà alla riliquidazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di trasferimento dell’immobile, acquisito a seguito di aggiudicazione per asta pubblica, e alla liquidazione del rimborso della maggiore imposta eventualmente spettante. Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali L’agevolazione del credito d’imposta conseguente agli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi (cosiddetta Tremonti-quater) compete ai soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi coloro che hanno iniziato l’attività: da meno di 5 anni alla data del 25 giugno 2014, anche se con durata dell’attività inferiore a 5 anni; dal 26 giugno 2014. Il beneficio del credito d’imposta viene riconosciuto per gli investimenti: - di entità superiore a € 10.000,00 (per singolo bene); - posti in essere dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015; in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007. L’agevolazione consente di determinare un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato, in concreto, di entità maggiore. Tale credito compete in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, tenendo presente che per un imprenditore con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, gli investimenti: - dal 25 giugno al 31 dicembre 2014, rientrano nell’ambito di competenza per la rilevazione dell’agevolazione per l’anno 2014; - dall’1 gennaio al 30 giugno 2015, rientrano nell’ambito di competenza per la rilevazione dell’agevolazione per l’anno 2015. 7 | Bene a sapersi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Il credito in argomento: - deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo anno o periodo d’imposta successivo a quello in cui risulta posto in essere l’investimento (investimenti 2014 -> credito d’imposta utilizzabile dall’1 gennaio 2016); - deve risultare utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale (€ 250.000 ex art. 1, comma 53, L. 244/2007); - non è soggetto a tassazione ai fini delle impose sui redditi (Irpef o Ires) e dell’Irap; - deve essere annotato nella dichiarazione dei redditi inerente al periodo d’imposta di riconoscimento, nonché in quelle dei periodi d'imposta successivi nei quali il medesimo risulta utilizzato; - non deve essere considerato in sede di individuazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir). Ai fini procedurali è opportuno tenere in considerazione che, come accennato, sono agevolabili solo gli investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 di importo pari o superiore a € 10.000, per cui occorre rilevare la media “omogenea” con i beni agevolabili (si ritiene coerente non considerare i beni diversi da quelli della divisione 28, quelli strumentali acquistati “usati” e quelli di importo inferiore a € 10.000); Per gli imprenditori con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e per quanto attiene agli investimenti che risultano posti in essere nel periodo: - dal 25 giugno al 31 dicembre 2014 -> quinquennio 2009-2013; - dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 -> quinquennio 2010-2014 (confronto con la media dei cinque periodi d’imposta precedenti); con la possibilità di escludere dal calcolo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. A chiarimento valga il seguente esempio. da cui, escludendo l’importo degli acquisti agevolabili dell’anno 2013 (entità maggiore): 40.000 + 20.000 + 0 + 60.000 Media di riferimento = ----------------------------------------------- = € 30.000,00 4 e, quindi: Credito d’imposta di competenza = [15% di (90.000 – 30.000)] = € 9.000,00. 8 | Bene a sapersi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Agenda Scadenzario dal 16 al 30 novembre 2014 Fatto/ da fare Giorno Adempimento 17 ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell’addizionale comunale e/o di quella regionale all’IRPEF inerente ai conguagli posti in essere nel corso del mese precedente per la cessazione del rapporto di lavoro. 17 17 17 17 17 17 ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale. BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%). CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell’esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell’art. 67, co. 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate. CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE Versamento del contributo Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente. CONTRIBUZIONE INPS-ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE I soggetti associanti che, nel corso del mese precedente, hanno erogato a titolo di utile competenze agli associati in partecipazione con apporto esclusivo dell’attività di lavoro, devono procedere al pagamento dei relativi contributi dovuti. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS I soggetti che svolgono l’attività nell’ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese 9 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo. 17 17 17 17 17 17 17 CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l’importo eccedente il limite predetto. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell’importo eccedente il limite predetto. CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente. ESPORTATORI ABITUALI Invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intenti ricevute dagli esportatori abituali, se già non precedentemente comunicate, inerenti alle operazioni comprese nella liquidazione Iva del mese precedente. IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% Le persone fisiche, le società semplici e i soggetti equiparati, nonché gli enti non commerciali devono procedere alla corresponsione delle somme dovute per l’affrancamento dei latenti plusvalori degli strumenti finanziari non rientranti nell’ambito di un’eventuale attività d’impresa posseduti alla data del 30 giugno 2014, che, però, non devono risultare inclusi in un rapporto di custodia o amministrazione con intermediari finanziari. 10 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre 17 17 17 17 17 17 17 IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% Gli intermediari finanziari devono procedere alla corresponsione delle somme delle dovute dai contribuenti a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’affrancamento dei latenti plusvalori degli strumenti finanziari che risultano sia posseduti alla data del 30 giugno 2014, non nell’ambito dell’esercizio di impresa commerciale, sia compresi in un rapporto di custodia o amministrazione. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell’imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente. IVA-SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO (O NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI) Pagamento dell’Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d’imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi). IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente, tenendo presente che per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l’eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente. IVA-SOGGETTI IN REGIME TRIMESTRALE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’Iva con periodicità trimestrale, del debito di tributo di competenza del trimestre luglio, agosto e settembre. IVA-VERSAMENTI RATEALI SALDO IMPOSTA DOVUTA DEL 2013 Pagamento, da parte dei contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale e che hanno corrisposto la prima rata del saldo Iva dovuto per l’anno 2013: entro il 17 marzo 2014, della nona rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; entro il 16 giugno 2014 o entro il 7 luglio 2014, della sesta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; entro il 16 luglio 2014, della quinta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; entro il 20 agosto 2014, della quarta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. RAVVEDIMENTO-RITENUTE ALLA FONTE E IVA Regolarizzazione degli adempimenti inerenti all’insufficiente o mancato versamento delle ritenute alla fonte e dell’iva del mese di agosto, la cui termine è scaduto il 16 ottobre 2014, con pagamento dell’importo delle ritenute operate, 11 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre della sanzione amministrativa ridotta del 3% e degli interessi legali. 17 17 17 17 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-IMPOSTA SOSTITUTIVA I datori di lavoro privati che, nel corso del mese precedente hanno erogato somme dovute in relazione ad incrementi di produttività dal lavoro, devono procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali. RITENUTE ALLA FONTE I sostituti d’imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: compensi per avviamento commerciale; contributi degli enti pubblici; indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi): premi e vincite; provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di lavoro dipendente; redditi diversi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte. TOBIN TAX Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate “ad alta frequenza”. VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI MODELLO UNICO-PF Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale e che hanno corrisposto la prima rata: entro il 16 giugno 2014, della sesta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2014 con la maggiorazione dello 0,40%, della quinta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; entro il 7 luglio 2014, della quinta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; successivamente al 7 luglio 2014 ed entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%, della quarta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24: del saldo per l’anno 2013 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2014 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all’Irap (se 12 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre soggetto passivo); delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.); dei contributi dovuto da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alle specifiche gestioni separata Inps; dell’adeguamento Iva agli studi di settore; con applicazione dei previsti interessi. 17 20 20 22 VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI MODELLO UNICO-SC Pagamento, da parte dei soggetti Ires titolari di partita Iva e con esercizio coincidente con l’anno solare, che hanno scelto il pagamento rateale e che hanno corrisposto la prima rata: entro il 16 giugno 2014, della sesta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2014 con la maggiorazione dello 0,40%, della quinta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; entro il 7 luglio 2014, della sesta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; successivamente al 7 luglio 2014 ed entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%, della quarta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24 del saldo per l’anno 2013 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2014 relativo all’Ires e all’Irap, nonché per l’adeguamento Iva agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi. CONTRIBUTI ENASARCO Le imprese committenti devono procedere al pagamento all’Enasarco, in via telematica, dei contributi per le provvigioni degli agenti e dei rappresentanti inerenti allo scorso trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre). CONTRIBUTO CONAI-PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese precedente e invio al ConaiConsorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni del mese e/o del trimestre precedente, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell’addebito. PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, del saldo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre, tenendo presente che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi. 13 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre 22 25 25 25 28 30 30 30 PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile settembreottobre. CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia. CONTRIBUZIONE ENPALS Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell’ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi. PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO Primo pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto. LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Termine per procedere alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall’inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese. ACQUISTI DA SAN MARINO Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte degli operatori economici italiani, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso del mese precedente. CONTRIBUZIONI INPS Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché dei compensi corrisposti nel medesimo periodo: 14 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; ai collaboratori coordinati e continuativi; ai lavoratori a progetto; ai lavoratori autonomi occasionali; ai venditori a domicilio; agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. 30 30 30 30 30 ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a corrispondere l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di aprile (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente denuncia mensile, con specificazione dell’imposta dovuta e corrisposta. FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all’emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese. IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI Pagamento, da parte degli assicuratori, dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre. INTERMEDIARI E OPERATORI DEL CREDITO E FINANZIARI-SEGNALAZIONE Le banche, le poste, le Sim, le Sgr, le assicurazioni, le società fiduciarie e gli altri intermediari finanziari, devono precedere, se ne ricorrono le condizioni, a trasmettere in via telematica: all’Agenzia delle entrate e/o all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le risposte negative cumulative riguardanti le richieste di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti e consegnate nel mese precedente; all’Anagrafe tributaria, dei dati e delle informazioni inerenti alle variazioni, comprese le cessazioni, o all’instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel corso del mese precedente; all’Anagrafe tributaria, delle informazioni e dei dati, inerenti al mese precedente, riguardanti le operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate, nonché qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li pongono in essere; all’Agenzia delle entrate, delle informazioni inerenti ai pagamenti di interessi effettuati nell’anno solare precedente a persone fisiche non residenti. LIBRO UNICO DEL LAVORO 15 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese. 30 30 30 30 30 30 OPERAZIONI CON OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PARADISI FISCALI-SOGGETTI MENSILI Invio telematico delle comunicazioni dei dati inerenti al mese o al trimestre precedente delle operazioni con Paesi cosiddetti Black-list utilizzando l’apposito modello polivalente (di cui al provvedimento 2 agosto 2013), compresi coloro che hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale, tenendo presente che la periodicità mensile deve essere mantenuta per almeno quattro trimestri consecutivi. Ai fini operativi, si pone in evidenza che sussiste la possibilità di procedere alla presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative e/o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente. PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, accordata per situazione di difficoltà. PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la segnalazione telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle informazioni e dei dati inerenti all’accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile settembre-ottobre. SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d’impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall’automezzo nel corso del mese di riferimento. SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO I soggetti che pongono in essere operazioni in oro devono procedere ad inviare la dichiarazione alla Banca d’Italia delle operazioni, di entità pari o superiore a € 12.500,00, poste in essere nel corso del mese precedente. VERSAMENTO RATA CONTRIBUZIONE INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti non titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento: entro lo scorso 16 giugno, della settima rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell’anno solare precedente e del primo acconto per l’anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; 16 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre entro lo scorso 7 luglio, della sesta rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell’anno solare precedente e del primo acconto per l’anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; nei 30 giorni successivi al 16 giugno scorso con la maggiorazione dello 0,40%, della sesta rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell’anno solare precedente e del primo acconto per l’anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; successivamente al 7 luglio ed entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%, della quinta rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell’anno solare precedente e del primo acconto per l’anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24. 30 30 VERSAMENTO RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA-CEDOLARE SECCA [F] I locatori, persone fisiche non titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale devono procedere alla corresponsione, se hanno effettuato il primo versamento: entro lo scorso 16 giugno, della settima rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedete e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; entro lo scorso 7 luglio, della sesta rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedete e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; nei 30 giorni successivi al 16 giugno scorso con la maggiorazione dello 0,40%, della sesta rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedete e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; successivamente al 7 luglio ed entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%, della quinta rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedete e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24. VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITIMODELLO UNICO-SC Pagamento, da parte dei soggetti Ires non titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento: entro lo scorso 16 giugno, della settima rata o quota delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; entro lo scorso 7 luglio, della sesta rata o quota delle somme dovute 17 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; nei 30 giorni successivi al 16 giugno scorso con la maggiorazione dello 0,40%, della sesta rata o quota delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; successivamente al 7 luglio ed entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%, della quinta rata o quota delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione; mediante versamento, utilizzando il modello F24. 18 | Agenda Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Indici & dati Valute estere-medie dei cambi calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 17 ottobre 2014) Stato AFGHANISTAN ALBANIA ALGERIA ANGOLA ANTIGUA E BARBUDA ANTILLE OLANDESI ARABIA SAUDITA ARGENTINA ARMENIA ARUBA AUSTRALIA (*) AZERBAIGIAN BAHAMAS BAHRAIN BANGLADESH BARBADOS BELIZE BENIN BERMUDA BHUTAN BIELORUSSIA BOLIVIA BOSNIA ERZEGOVINA BOTSWANA BRASILE (*) BRUNEI DARUSSALAM BULGARIA (*) BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN Valuta o moneta Afghani Lek Dinaro Algerino Readjustado Kwanza Dollaro Caraibi Est Fiorino Antille Olandesi Riyal Saudita Peso Argentina Dram Fiorino Aruba Dollaro Australiano Manat Azerbaigian Dollaro Bahamas Dinaro Bahrain Taka Dollaro Barbados Dollaro Belize Franco CFA Dollaro Bermuda Ngultrum Rublo Bielorussia Boliviano Marco Convertibile Pula Real Dollaro Brunei Lev Bulgaria Franco CFA Franco Burundi Riel Kampuchea Franco CFA Sigla valuta AFN ALL DZD AOA XCD ANG SAR ARS AMD AWG AUD AZN BSD BHD BDT BBD BZD XOF BMD BTN BYR BOB BAM BWP BRL BND BGN XOF BIF KHR XAF Rif. 115 47 106 87 137 132 75 216 246 211 109 271 135 136 174 195 152 209 138 180 263 74 240 171 234 139 262 209 140 141 43 Cambio settembre 2014 73,858500 139,908000 104,727000 126,299000 3,4833700 2,3093400 4,8388300 10,8547000 527,4180000 2,3093400 1,4246200 1,0121100 1,2901400 0,4850910 99,889400 2,5802700 2,5831000 655,957000 1,290140 78,567600 13.553,500000 8,914840 1,955800 11,705300 3,008930 1,629510 1,955800 655,957000 2.004,390000 5.258,400000 655,957000 19 | Indici & dati Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre CANADA (*) CAPO VERDE CAYMAN (Isole) CECA (Repubblica) (*) CENTRAFRICANA (Repubblica) CIAD CILE Dollaro Canadese Escudo Capo Verde Dollaro Isole Cayman Corona Ceca Franco CFA CAD CVE KYD CZK XAF 12 181 205 223 43 1,419650 110,265000 1,064360 27,598800 655,957000 Franco CFA Peso Cileno XAF CLP 43 29 655,957000 766,428000 CINA (Rep. Popolare di) (*) Renminbi(Yuan) CNY 144 7,920740 COLOMBIA COMORE (Isole) CONGO (Rep. Democratica) CONGO (Repubblica del) COREA DEL NORD COREA DEL SUD (*) COSTA D AVORIO COSTA RICA CROAZIA (*) CUBA DANIMARCA (*) DOMINICA DOMINICANA (Repubblica) EGITTO EL SALVADOR EMIRATI ARABI UNITI ERITREA ETIOPIA FALKLAND o MALVINE (Isole) FIJI FILIPPINE (*) FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE GABON GAMBIA GEORGIA GHANA GIAMAICA GIAPPONE (*) GIBILTERRA Peso Colombiano Franco Isole Comore Franco Congolese Franco CFA Won Nord Won Sud Franco CFA Colon Costa Rica Kuna Peso Cubano Corona Danese Dollaro Caraibi Est Peso Dominicano Lira Egiziana Colon Salvadoregno Dirham Emirati Arabi Nakfa Birr Sterlina Falkland COP KMF CDF XAF KPW KRW XOF CRC HRK CUP DKK XCD DOP EGP SVC AED ERN ETB FKP 40 210 261 43 182 119 209 77 229 67 7 137 116 70 117 187 243 68 146 2.545,380000 491,968000 1191,800000 655,957000 2,838300 1336,020000 655,957000 696,539000 7,623610 1,290140 7,444880 3,483370 56,309800 9,229770 11,288700 4,738620 19,383000 25,703900 0,791132 Dollaro Fiji Peso Filippino DSP FJD PHP XDR 147 66 188 2,433550 57,032800 0,859818 Franco CFA Dalasi Lari Cedi Dollaro Giamaicano Yen Giapponese Sterlina Gibilterra XAF GMD GEL GHS JMD JPY GIP 43 193 230 276 142 71 44 655,957000 55,012300 2,251500 4,113950 145,175000 138,390000 0,791132 20 | Indici & dati Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre GIBUTI GIORDANIA GRENADA GUATEMALA GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE GUYANA HAITI HONDURAS HONG KONG (Cina) (*) INDIA (*) INDONESIA (*) IRAN Franco Gibuti Dinaro Giordano Dollaro Caraibi Est Quetzal Franco Guineano Franco CFA Franco CFA Dollaro Guyana Gourde Lempira Dollaro Hong Kong Rupia Indiana Rupia Indonesiana Rial Iraniano DJF JOD XCD GTQ GNF XOF XAF GYD HTG HNL HKD INR IDR IRR 83 89 137 78 129 209 43 149 151 118 103 31 123 57 229,284000 0,914707 3,483370 9,974870 9.056,510000 655,957000 655,957000 267,299000 58,911000 27,204200 10,001900 78,567600 1.5362,800000 34.364,400000 IRAQ ISLANDA ISRAELE (*) KAZAKISTAN KENYA KIRGHIZISTAN KUWAIT LAOS LESOTHO LIBANO LIBERIA LIBIA LITUANIA (*) MACAO MACEDONIA MADAGASCAR MALAWI MALAYSIA (*) MALDIVE MALI MAROCCO MAURITANIA MAURITIUS MESSICO (*) MOLDAVIA MONGOLIA Dinaro Iracheno Corona Islanda Shekel Tenge Kazakistan Scellino Keniota Som Dinaro Kuwait Kip Loti Lira Libanese Dollaro Liberia Dinaro Libico Litas Pataca Denar Macedonia Ariary Kwacha Malawi Ringgit Rufiyaa Franco CFA Dirham Marocco Ouguiya Rupia Mauritius Peso Messicano Leu Moldavia Tugrik IQD ISK ILS KZT KES KGS KWD LAK LSL LBP LRD LYD LTL MOP MKD MGA MWK MYR MVR XOF MAD MRO MUR MXN MDL MNT 93 62 203 231 22 225 102 154 172 32 155 69 221 156 236 268 157 55 158 209 84 196 170 222 235 160 1.503,010000 153,524000 4,689570 234,764000 114,653000 69,528400 0,369860 10.378,000000 14,157800 1.944,880000 109,017000 1,599970 3,452800 10,301500 61,452900 3.204,410000 512,937000 4,152220 19,849600 655,957000 11,105700 390,503000 40,277900 17,071700 18,462800 2.368,260000 21 | Indici & dati Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre MOZAMBICO MYANMAR (Birmania) NAMIBIA NEPAL NICARAGUA NIGER NIGERIA NORVEGIA (*) NUOVA ZELANDA (*) OMAN PAKISTAN PANAMA PAPUA NUOVA GUINEA PARAGUAY PERU POLINESIA FRANCESE POLONIA (*) QATAR Metical Kyat Dollaro Namibia Rupia Nepalese Cordoba Oro Franco CFA Naira Corona Norvegese Dollaro Neozelandese Rial Oman Rupia Pakistana Balboa Kina Guarani Nuevo Sol Franco CFP Zloty Riyal Qatar MZN MMK NAD NPR NIO XOF NGN NOK NZD OMR PKR PAB PGK PYG PEN XPF PLN QAR 272 107 252 161 120 209 81 8 113 184 26 162 190 101 201 105 237 189 REGNO UNITO (*) Sterlina Gran Bretagna GBP 2 ROMANIA (*) RUSSIA (*) RWANDA SALOMONE ISOLE SAMOA OCCIDENTALI SANT ELENA SAO TOME e PRINCIPE SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SIERRA LEONE SINGAPORE (*) SIRIA SOMALIA SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT E GRENADINES STKITTIS E NEVIS STATI UNITI (*) SUD AFRICA (*) SUD SUDAN Leu Rublo Russia Franco Ruanda Dollaro Isole Salomone Tala Sterlina SElena Dobra Franco CFA Dinaro Serbo Rupia Seychelles Leone Dollaro Singapore Lira Siriana Scellino Somalo Rupia Sri Lanka Dollaro Caraibi Est Dollaro Caraibi Est Dollaro Caraibi Est Dollaro USA Rand Sterlina Sud Sudanese RON RUB RWF SBD WST SHP STD XOF RSD SCR SLL SGD SYP SOS LKR XCD XCD XCD USD ZAR SSP 270 244 163 206 164 207 191 209 274 185 165 124 36 65 58 137 137 137 1 82 279 39,440700 1.264,530000 14,157800 126,808000 33,827600 655,957000 210,349000 8,179707 1,584100 0,496485 132,157000 1,290140 3,195180 5.580,940000 3,694810 119,332000 4,189870 4,697880 0,791132 4,409530 49,051900 888,607000 9,461490 3,023800 0,791132 24.500,000000 655,957000 118,575000 16,839100 5621,010000 1,629510 202,815000 1.024,630000 168,079000 3,483370 3,483370 3,483370 1,290140 14,157800 3,805900 22 | Indici & dati Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre SUDAN SURINAME SVEZIA (*) SVIZZERA (*) SWAZILAND TAGIKISTAN TAIWAN TANZANIA THAILANDIA (*) TOGO TONGA ISOLA TRINIDAD e TOBAGO TUNISIA TURCHIA (*) TURKMENISTAN UCRAINA UGANDA UNGHERIA (*) URUGUAY UZBEKISTAN VANUATU VENEZUELA Sterlina Sudanese Dollaro Suriname Corona Svedese Franco Svizzero Lilangeni Somoni Tagikistan Dollaro Taiwan Scellino Tanzania Baht Franco CFA Pa Anga Dollaro Trinidad e Tobago Dinaro Tunisino Lira Turca Manat Turkmenistan Hryvnia Scellino Ugandese Forint Ungherese Peso Uruguaiano Sum Uzbekistan Vatu Bolivar SDG SRD SEK CHF SZL TJS TWD TZS THB XOF TOP TTD TND TRY TMT UAH UGX HUF UYU UZS VUV VEF 275 266 9 3 173 264 143 125 73 209 167 166 80 267 278 241 126 153 53 232 208 277 7,353600 4,260340 9,192890 1,207570 14,157800 6,431400 38,851200 2.151,610000 41,536100 655,957000 2,369220 8,188770 2,282590 2,854350 3,676890 16,743800 3.377,780000 313,197000 313,096000 3.042,210000 123,912000 8,117670 VIETNAM Dong VND 145 27.354,900000 YEMEN (Repubblica) ZAMBIA Rial Kwacha Zambia YER ZMW 122 148 277,260000 7,908530 N.B.: per le sole valute evidenziate con l’asterisco (*), si tratta di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del Sebc. 23 | Indici & dati Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Scheda operativa Imposte sui principali trasferimenti immobiliari dall’1 gennaio 2014 AREE EDIFICABILI Tipo di operazione Cessione posta in essere da un soggetto con partita Iva Cessione posta in essere da un soggetto senza partita Iva Iva-imposta sul valore aggiunto Operazione imponibile Imposta di registro Operazione fuori campo Iva - 9,00% - € 200,00 Imposte ipotecaria e catastale - € 200,00 + € 200,00 - € 50,00 + € 50,00 FABBRICATI ABITATIVI Tipo di operazione Cessioni che hanno per oggetto alloggi sociali Cessioni entro 5 anni dal termine dei lavori da parte dell’impresa di costruzione o di ristrutturazione Cessioni oltre 5 anni dal termine dei lavori da parte dell’impresa di costruzione o di ristrutturazione Cessioni da parte di soggetto cedente con partita Iva diverso dall’impresa di costruzione o di Iva-imposta sul valore aggiunto Operazione imponibile a seguito di specifica opzione Imposta di registro Imposte ipotecaria e catastale - € 200,00 - € 200,00 + € 200,00 Operazione esente in difetto di specifica opzione per imponibilità - 2,00%, se rientrante nell’ambito della “prima casa”; - 9,00%, nelle altre situazioni. - € 50,00 + € 50,00 Operazione imponibile per specifico disposto normativo - € 200,00 - € 200,00 + € 200,00 Operazione imponibile a seguito di specifica opzione - € 200,00 - € 200,00 + € 200,00 Operazione esente in difetto di specifica opzione per imponibilità Operazione esente - 2,00%, se rientrante nell’ambito della “prima casa”; - 9,00%, nelle altre situazioni. - 2,00%, se rientrante nell’ambito della “prima casa”; - € 50,00 + € 50,00 - € 50,00 + € 50,00 24 | Scheda operativa Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre ristrutturazione Cessioni da parte di soggetto cedente senza partita Iva Operazione fuori campo Iva - 9,00%, nelle altre situazioni. - 2,00%, se rientrante nell’ambito della “prima casa”; - 9,00%, nelle altre situazioni. - € 50,00 + € 50,00 FABBRICATI STRUMENTALI Tipo di operazione Cessioni entro 5 anni dal termine dei lavori da parte dell’impresa di costruzione o di ristrutturazione Cessioni oltre 5 anni dal termine dei lavori da parte dell’impresa di costruzione o di ristrutturazione Cessioni da parte di soggetto cedente con partita Iva diverso dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione Cessioni da parte di soggetto cedente senza partita Iva Iva-imposta sul valore aggiunto Operazione imponibile per specifico disposto normativo Operazione imponibile a seguito di specifica opzione Operazione esente in difetto di specifica opzione per imponibilità Operazione imponibile a seguito di specifica opzione Operazione esente in difetto di specifica opzione per imponibilità Operazione fuori campo Iva Imposta di registro - € 200,00 Imposte ipotecaria e catastale - 3,00% + 1,00% (salvo agevolazioni) - 3,00% + 1,00% (salvo agevolazioni) - € 200,00 - € 200,00 - 3,00% + 1,00% (salvo agevolazioni) - € 200,00 - 3,00% + 1,00% (salvo agevolazioni) - € 200,00 - 3,00% + 1,00% (salvo agevolazioni) - € 50,00 + € 50,00 - 9,00% TERRENI AGRICOLI Tipo di operazione Se risultano essere sussistenti le condizioni per le agevolazioni per la piccola proprietà contadina Se l’acquirente è un soggetto diverso da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale In tutte le altre ipotesi diverse dalle precedenti Iva-imposta sul valore aggiunto Imposta di registro Imposte ipotecaria e catastale Operazione fuori campo Iva - € 200,00 - € 200,00 + 1,00% Operazione fuori campo Iva - 12,00% - € 50,00 + € 50,00) Operazione fuori campo Iva - 9,00% - € 50,00 + € 50,00 25 | Scheda operativa Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre TERRENI NON EDIFICABILI E NON AGRICOLI Tipo di operazione In tutte le ipotesi Iva-imposta sul valore aggiunto Operazione fuori campo Iva Imposta di registro - 9,00% Imposte ipotecaria e catastale - € 50,00 + € 50,00 26 | Scheda operativa Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Dossier Casi Come conteggiare l’Imu-imposta municipale unica Il presupposto dell’Imu-imposta municipale propria è costituito dal possesso di: fabbricati e/o unità immobiliari, tenendo presente che non si applica al possesso di abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; aree fabbricabili; terreni agricoli (con specifiche esclusioni); ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. In pratica, rientrano nell’ambito della tassazione i beni che: • appartengono alla sfera patrimoniale privata del soggetto; • assumono la funzione strumentale nell’ambito dell’esercizio dell’impresa (per destinazione e per natura); tenendo presente che quelli che rientrano tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (cosiddetti beni merce) sono esentati dal tributo se costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e non risultano, in ogni caso, locati, come schematizzato in fig. 1. Ne deriva, di conseguenza, che sono soggetti al tributo tutti i beni immobili ubicati nel territorio dello Stato quali i fabbricati, ad eccezione di quelli che sono espressamente esentati, quali, a titolo meramente indicativo, gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, ecc. Fig. 1 – Presupposti impositivi dell’Imu-imposta municipale propria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------soggetti privati Ambito soggettivo Imu presupposti impositivi soggetti imprese (sia come beni merce, cioè alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività, esclusi quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e non risultano, in ogni caso, locati, sia come beni strumentali per destinazione e per natura) Fabbricati e unità immobiliari (esclusa l’abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 Ambito oggettivo aree fabbricabili terreni agricoli tenendo presente anche la soggettività passiva del tributo che può essere così schematizzata: 27 | Dossier Casi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre soggetti privati Persone fisiche soggetti passivi Imu Esercenti attività di lavoro autonomo e d’impresa (professionisti, imprese individuali, imprese familiari, imprese coniugali, ecc.) società commerciali e società non commerciali soggetti collettivi enti privati ed enti pubblici Comunioni, comproprietà e condomini che detengono beni immobili ubicati nel territorio italiano a titolo di proprietà diritti di godimento reali diritti di godimento personali Concessioni su aree demaniali locazione finanziaria (leasing) Ai fini individuativi dei beni immobili, si pone in rilievo, come regola, che si devono intendere per: • fabbricati, le singole unità immobiliari che risultano iscritte o sono iscrivibili nel catasto edilizio urbano, alle quali sia stata assegnata o attribuita o attribuibile una specifica e autonoma rendita catastale, come, ad esempio: - l’abitazione; - la cantina; - la rimessa o il garage; tenendo presente che sia l’area che risulta occupata dal fabbricato, sia quella di pertinenza del medesimo, si devono considerare incorporate nel bene medesimo; • pertinenze dell’abitazione, quelle unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali: - C/2-magazzini e locali di deposito; - C/6-stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro); - C/7-tettoie chiuse od aperte; nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie catastali, anche se 28 | Dossier Casi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre sono iscritte in catasto unitamente all’unità immobiliare ad uso abitativo; • aree fabbricabili, quelle che risultano utilizzabili a scopo edificatorio in relazione: - alle effettive possibilità edificatorie che possono essere individuate con i criteri stabiliti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità; - agli strumenti urbanistici generali, quali il piano di fabbricazione e/o il piano regolatore; - agli strumenti cosiddetti attuativi, quali il piano di inquadramento operativo, il piano di lottizzazione e/o il piano pluriennale di attuazione; • terreni agricoli, quelli che, a norma dell’art. 2135 del codice civile, sono utilizzati in modo specifico per l’esercizio dell’attività agricola, quali, a titolo meramente indicativo, quelli destinati: - alla coltivazione; - alla silvicoltura; - all’allevamento degli animali. Al riguardo, si ritiene importante porre in evidenza che: non posso essere considerati terreni agricoli le aree che risultano possedere le caratteristiche per essere qualificate aree fabbricabili, anche nel caso in cui iscritte nel catasto terreni; devono essere ritenuti terreni agricoli le aree, anche se edificabili, che risultano possedute e/o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sui quali è operativa l’autorizzazione agrosilvo-pastorale, per l’esercizio delle specifiche attività dirette all’allevamento del bestiame, alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e/o alla funghicoltura. L’Imu-imposta municipale propria è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti di riferimento. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte: - è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni; mentre: - non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. La quantificazione dell’imposta in ragione di mesi deve essere effettuata anche con riferimento: - alla situazione oggettiva dell’immobile; - all’aliquota applicabile; - al diritto o meno ad ottenere detrazioni o riduzioni di imposta. Nel caso in cui si verifichino variazioni nel corso del mese, è necessario prendere in considerazione per l’intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso dello stesso. Per individuare l’entità di tributo dovuto è necessario: determinare la rendita catastale rivalutata ai fini l’Imu-imposta municipale propria: Rendita catastale rivalutata ai fini dell’Imu = rendita catastale (come risulta dalla visura catastale) 160 160 140 140 80 80 + Rivalutazione + Maggiorazione moltiplicatore Beni classificati gruppo A (abitazioni), con esclusione delle categorie A/10 (uffici e studi privati) Beni classificati categorie C/2, C/6, C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie chiuse o aperte) Beni classificati gruppi B (collegi, scuole, caserme, convitti, ecc.) Beni classificati categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari e di acque curative) Beni classificati categoria catastale D/5 (banche, assicurazioni) Beni classificati categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) 29 | Dossier Casi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre 60 55 calcolo del valore catastale ai fini l’Imu-imposta municipale propria: Valore catastale di riferimento ai fini dell’Imu Beni classificati gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, cinema, palestre, stabilimenti balneari, ecc.), ad eccezione dei beni di cui alla categoria catastale D/5 Beni classificati categoria C/1 (negozi e botteghe) = Rendita catastale rivalutata ai fini dell’Imu x 100 conteggio dell’ammontare dell’Imu-imposta municipale propria dovuta: Ammontare di Imu dovuta = Valore catastale di riferimento ai fini dell’Imu x Valore dell’aliquota di competenza : 100 L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Un sistema semplice per affrontare il calcolo della propria posizione Imu prevede i seguenti passi: - verifica della propria situazione al 1° gennaio di ogni anno; - riscontro del pagamento della prima rata entro il 16 giugno; - valutazione della propria situazione nel secondo semestre dell’anno in corso; - ricalcolo, all’atto del pagamento, della seconda rata a saldo del tributo dovuto; come meglio evidenziato nelle seguenti due ipotesi. Prima ipotesi: unità immobiliare acquistata il 3 aprile dell’anno in corso (mesi di possesso nell’anno: 9 da aprile a dicembre); - situazione al 1° gennaio: .... non proprietario; - prima rata:......................... 100% di 3/12 dell’Imu annuale; - situazione secondo semestre: proprietario; - seconda rata: .................... 6/12 dell’Imu annuale (in concreto 9/12 dell’Imu annuale dovuta meno prima rata pari a 3/12). *** Seconda ipotesi: unità immobiliare acquistata da un contribuente il 12 febbraio dell’anno precedente, deceduto il 24 agosto dell’anno in corso (mesi di possesso nell’anno: 7); - situazione al 1° gennaio: .... non proprietario; - prima rata: ........................ 100% di 5/12 dell’Imu annuale; - situazione secondo semestre: proprietario fino al decesso (24 agosto); - seconda rata a carico dell’erede: a nome del defunto: ........... 2/12 dell’Imu annuale (in concreto 7/12 dell’Imu annuale dovuta meno prima rata pari a 5/12); per se stesso: .................... 4/12 dell’Imu annuale per quota di eredità. Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale Il progetto di legge n. 2247, unificato con il n. 2248, licenziato il 17 ottobre 2014 dalla Camera dei Deputati e ora all’esame del Senato, riguarda le disposizioni in materia di rientro di capitali illegalmente detenuti 30 | Dossier Casi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre all’estero. In concreto, si tratta della riproposizione della cosiddetta ‘‘voluntary disclosure’’, che aveva già costituito tentativo di introduzione nel nostro ordinamento con l’art. 1 del D.L. 4/2014, abrogato in sede di conversione. La proposta di legge introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria in materia fiscale; in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta). Per effetto della collaborazione volontaria viene, inoltre, garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali inerenti agli obblighi dichiarativi, tenendo presente che la procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso viene presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie. La procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014. Tra l’altro, viene anche proposta l'introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. Ai fini procedurali, sussiste la necessità di considerare: il raddoppio dei termini di accertamento; l'entità delle sanzioni. Per evitare il raddoppio dei termini, è necessario che: 1. il contribuente o l'intermediario non residente cui sono imputabili attività finanziarie anche localizzate in un Paese black list si devono impegnare ad autorizzare la trasmissione all'Autorità italiana di tutte le informazioni concernenti tali attività; 2. lo Stato estero black list entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge sulla collaborazione volontaria deve definire e stipulare con l'Italia un accordo per l'effettivo scambio di informazioni che sia in linea con il modello di Convenzione Ocse. Oltre alle imposte dovute, la cui aliquota potrebbe raggiungere il limite anche del 45%, è previsto il pagamento, salvo miglioramenti ipotizzati: - dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti, che si presume pari a quella dovuta a titolo di ritenuta alla fonte sugli interessi attivi pari al 27% fino al 2011 e del 20% per gli anni 2012 e 2013; - della sanzione per non aver presentato il quadro o il modello RW pari, se si tratta di un Paese Black list, al 5% fino al 2007 e al 6% dal 2008, la cui irrogazione dovrebbe essere ridotta ad un sesto; - della sanzione sull’imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti, pari al 133% fino all’anno 2007 e del 200% a partire dal 2008, la cui irrogazione dovrebbe essere ridotta di un quarto e definita ad un sesto. A chiarimento dell’assunto, valga il seguente esempio tendente ad individuare una situazione particolarmente “costosa”. Caso – Si consideri l’ipotesi di un investimento di € 1.000.000,00 realizzato nell’anno 2005 in uno Stato considerato Black list (es.: Svizzera) quale corrispettivo di una cessione di una unità immobiliare all’estero. Ai fini procedurali si consideri che tale patrimonio ha consentito di realizzare un rendimento annuo del 2%. Il contribuente italiano decide di aderire alla voluntary disclosure e a procedere al rimpatrio dell’intera attività finanziaria detenuta all’estero. Soluzione: • Anno 2005: Descrizione Valori Imposte e sanzioni Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list) € 1.000.000,00 31 | Dossier Casi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Stima Irpef evasa sull’apporto (45% di € 1.000.000,00) Totale imposte Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 5% di € 1.000.000,00) Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (133% di € 450.000,00, ridotte di un quarto e definite ad un sesto) Totale imposte e sanzioni • Anno 2006: Descrizione Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list) Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 20.000,00) Totale imposte Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 5% di € 1.020.000,00) Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (133% di € 5.400,00, ridotte di un quarto e definite ad un sesto) Totale imposte e sanzioni • Anno 2007: Descrizione Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list) Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 20.400,00) Totale imposte Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 5% di € 1.040.400,00) Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (133% di € 5.508,00, ridotte di un quarto e definite ad un sesto) Totale imposte e sanzioni • Anno 2008: Descrizione Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list) Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 20.810,00) Totale imposte Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6% di € 1.061.210,00) Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 5.618,70, ridotte di un quarto e definite ad un sesto) Totale imposte e sanzioni • Anno 2009: Descrizione € 450.000,00 € 8.333,33 € 74.812,50 Valori € 20.000,00 € 1.020.000,00 € 5.400,00 € 450.000,00 € 533.145,83 Imposte e sanzioni € € 8.500,00 € 897,75 Valori € 20.400,00 € 1.040.400,00 € 5.508,00 € 8.670,00 € 915,71 Valori € 20.810,00 € 1.061.210,00 € 5.618,70 € 10.612,10 € 1.404,68 Valori € 5.400,00 14.797,75 Imposte e sanzioni € € 5.508,00 15.093,71 Imposte e sanzioni € € 5.618,70 17.635,48 Imposte e sanzioni 32 | Dossier Casi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list) Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 21.220,00) Totale imposte Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6% di € 1.082.430,00) Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 5.729,40, ridotte di un quarto e definite ad un sesto) Totale imposte e sanzioni • Anno 2010: Descrizione Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list) Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 21.650,00) Totale imposte Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6% di € 1.104.080,00) Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 5.845,50, ridotte di un quarto e definite ad un sesto) Totale imposte e sanzioni • Anno 2011: Descrizione Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list) Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 22.080,00) Totale imposte Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6% di € 1.126.160,00) Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 5.961,60, ridotte di un quarto e definite ad un sesto) Totale imposte e sanzioni • Anno 2012: Descrizione Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list) Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (20% di € 22.520,00) Totale imposte Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6% di € 1.148.680,00) Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 4.504,00, ridotte di un quarto e definite ad un sesto) Totale imposte e sanzioni € 21.220,00 € 1.082.430,00 € 5.729,40 € € 10.824,30 € 1.432,35 Valori € 21.650,00 € 1.104.080,00 € 5.845,50 € 11.040,80 € 1.461,38 Valori € 22.080,00 € 1.126.160,00 € 5.961,60 € 11.261,60 € 1.490,40 Valori € 22.520,00 € 1.148.680,00 € 4.504,00 € 11.486,80 € 1.126,00 € 5.729,40 17.986,05 Imposte e sanzioni € € 5.845,50 18.347,68 Imposte e sanzioni € € 5.961,60 18.713,60 Imposte e sanzioni € € 4.504,00 17.116,80 33 | Dossier Casi Circ. n. 20/2014 Periodo 16-30 novembre • Anno 2013: Descrizione Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list) Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (20% di € 22.970,00) Totale imposte Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6% di € 1.171.650,00) Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 4.594,00, ridotte di un quarto e definite ad un sesto) Totale imposte e sanzioni Valori € 22.970,00 € 1.171.650,00 € 4.594,00 € 11.716,50 € 1.148,50 Imposte e sanzioni € € 4.594,00 17.459,00 • Individuazione dell’onere complessivo della voluntary disclosure: Anno Valore attività finanziaria Redditi prodotti Valore complessivo Imposte e sanzioni inizio anno in € annualmente in € attività finanziaria in € dovute in € 2005 1.000.000,00 1.000.000,00 533.145,83 2006 1.000.000,00 20.000,00 1.020.000,00 14.797,75 2007 1.020.000,00 20.400,00 1.040.400,00 15.093,71 2008 1.040.400,00 20.810,00 1.061.210,00 17.635,48 2009 1.061.210,00 21.220,00 1.082.430,00 17.986,05 2010 1.082.430,00 21.650,00 1.104.080,00 18.347,68 2011 1.104.080,00 22.080,00 1.126.160,00 18.713,60 2012 1.126.160,00 22.520,00 1.148.680,00 17.116,80 2013 1.148.680,00 22.970,00 1.171.650,00 17.459,00 Totale complessivo imposte e sanzioni 670.295,90 Costo della voluntary disclosure: [(670.295,90 : 1.171.650,00) x 100] = 57,21% 34 | Dossier Casi