Circolare di - STUDIO MARIANO

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Circolare di - STUDIO MARIANO
Circolare di
studio n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Sommario
Bene a sapersi ..................................................................................................................................... 3
Acconto contributi gestione separata Inps........................................................................................ 3
Acconto imposta sostitutiva da parte dei contribuenti di vantaggio ................................................ 4
Deposito del bilancio d’esercizio con la nota integrativa in formato Xbrl ...................................... 5
Il valore catastale è operativo anche alle abitazioni acquistate all'asta ............................................ 6
Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali ......................................................... 7
Agenda................................................................................................................................................. 9
Scadenzario dal 16 al 30 novembre 2014 ......................................................................................... 9
Indici & dati...................................................................................................................................... 19
Valute estere-medie dei cambi calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di
quotazioni di mercato ..................................................................................................................... 19
Scheda operativa .............................................................................................................................. 24
Imposte sui principali trasferimenti immobiliari dall’1 gennaio 2014 ........................................... 24
Dossier Casi ...................................................................................................................................... 27
Come conteggiare l’Imu-imposta municipale unica ...................................................................... 27
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale ................................................................................ 30
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Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Bene a sapersi
Acconto contributi gestione separata Inps
All’iscrizione alla gestione separata Inps sono tenuti, come regola:
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i co.co.co.;
- i co.co.pro.;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori autonomi privi di una cassa previdenziale di appartenenza (compresi quelli non iscritti o
che non corrispondono il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza);
- i soci-amministratori di srl commerciale;
- i venditori porta a porta;
Tali soggetti sono obbligati al versamento della prevista contribuzione previdenziale, nonché ad eseguire
l’acconto relativo alla medesima, che per l’anno 2014 si rende dovuto in misura pari all’80% di quello
dovuto in relazione al reddito 2013 che risulta dal modello Unico 2014-Pf e specificamente al rigo:
- RE25, per la generalità dei soggetti;
- RE21, per i soggetti in regime delle nuove iniziative;
- LM6, al netto delle eventuali perdite pregresse (del rigo LM9) per i contribuenti di vantaggio (meglio
noti come “nuovi contribuenti minimi”).
L’entità del contributo dovuto per l’anno in corso ai soggetti che non sono iscritti presso altre forme
previdenziali obbligatorie si rende dovuta applicando l’aliquota:
- del 27,72%, per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- del 22,00%, per i soggetti pensionati e per gli iscritti ad altra gestione obbligatoria;
- del 28,72%, per gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, ossia per i lavoratori
autonomi non titolari di partita Iva;
nel limite del reddito massimale fissato per il 2014 a € 100.123,00.
L’acconto deve necessariamente risultare corrisposto in due rate, di cui:
 la prima, doveva trovare esecuzione entro lo scorso 16 giugno (o nei 30 giorni successivi con la
maggiorazione dello 0,40%) o entro lo scorso 7 luglio (o entro il 20 agosto con la maggiorazione dello
0,40%) a seconda che abbia potuto beneficiare o meno della proroga;
 la seconda, da versare entro il 1° dicembre 2014, in quanto il 30 novembre cade di domenica.
Ad esempio, se un soggetto, rientrante tra i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, ha conseguito un
reddito nel 2013 pari a € 30.000,00, l’importo da corrispondere quale seconda rata dell’acconto 2014 del
contributo alla gestione separata Inps sarà pari a € 3.326,40 reveniente dal seguente conteggio:
40% di [(30.0000,00 x 27,72) : 100]
Per il pagamento della seconda rata dell’acconto 2014 deve necessariamente risultare utilizzata la “Sezione
Inps” del modello F24 nella quale è necessario annotare:
• il codice della competente sede Inps;
• il numero di matricola del contribuente, se iscritto alla gestione Ivs;
• il periodo di riferimento (01/2014 - 12/2014 per l'acconto);
• l’importo dovuto con arrotondamento al centesimo di euro;
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Periodo 16-30 novembre
• la "causale del contributo" specificando uno dei seguenti codici:
 PXX – Contributi dovuti da soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
 P10 – Contributi dovuti da soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di
pensione.
Acconto imposta sostitutiva da parte dei contribuenti di vantaggio
Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti di vantaggio, meglio noti con
l’espressione “nuovi contribuenti minimi”, nonché dei “contribuenti minimi” deve essere eseguito
seguendo modalità analoghe a quelle previste ai fini delle impose sui redditi e, conseguentemente, la
situazione può essere così prospettata:
Importo del rigo LM14 “Differenza” del
modello Unico 2014-PF
Non superiore a € 51,65
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52
Superiore a € 257,52
Corresponsione dell’acconto Irpef per l’anno 2014
Non dovuto
in unica soluzione entro il 1° dicembre 2014
In due rate, di cui:
- la prima, pari al 40% del rigo LM14, entro lo scorso 7
giugno oppure entro il 20 agosto con la
maggiorazione dello 0,40%
- la seconda, pari al 50% del rigo LM14, entro il 1°
dicembre 2014
Relativamente ai contribuenti argomento, si ritiene opportuno porre in rilievo le situazioni che si possono
presentare, anche in relazione all’inerente entità imposta che si rende dovuta per l’anno 2014.
Infatti, nel caso di:
• soggetti contribuenti minimi fino all’anno 2013, nel 2014 possono aver applicato:
- il regime contabile “agevolato”, di cui all’art. 27, comma 3, del D.L. 98/2011;
- il regime ordinario (o, anche, con contabilità semplificata);
i quali devono procedere:
− ad individuare il reddito per l’anno in corso seguendo i cosiddetti criteri ordinari e, quindi,
procedendo ad assoggettare il medesimo all’Irpef;
− al pagamento dell’acconto 2014 dell’imposta sostitutiva (codice tributo: “1793” e “1794”), tenendo
presente che lo stesso dovrà confluire nel quadro RN del modello Unico 2015 PF, al rigo degli
acconti effettuati;
mentre non sono tenuto all’acconto Irap, in quanto espressamente esonerati da tale tributo;
• soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2011 adottando (per opzione) il regime ordinario e, che a
decorrere dal 1° gennaio 2014 hanno adottato il regime di vantaggio, essendo scaduto il triennio
obbligatorio del regime ordinario, hanno la possibilità di calcolare l’acconto per l’anno i corso, sia con il
metodo storico, sia con quello previsionale;
• soggetti che hanno applicato il regime agevolato nell’anno 2013 e procedono ad utilizzarlo nell’anno in
corso, devono procedere a corrispondere l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%.
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Periodo 16-30 novembre
Deposito del bilancio d’esercizio con la nota integrativa in formato
Xbrl
In relazione a quanto fissato dall’art. 37, comma 21-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dal bilancio dell’esercizio 2009 è stato previsto l’obbligo, per:
 le società a responsabilità limitata;
 le società per azioni;
 le società in accomandita per azioni;
 le società cooperative;
di procedere al deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato in formato elettronico
elaborabile, cioè utilizzando il cosiddetto formato “XBRL”, le cui specifiche tecniche sono state specificate
nel Dpcm 10 dicembre 2008.
Inoltre, tale obbligo si rende operativo anche per la situazione patrimoniale dei consorzi con attività
esterna, mentre non trova applicazione per quanto attiene:
• al bilancio finale di liquidazione;
• alle situazioni patrimoniali e finanziarie allegate ai progetti di fusione e scissione;
• al bilancio consolidato della controllante e di società di persone;
• al bilancio di società estere con sede secondaria in Italia;
• al bilancio sociale;
• alla situazione patrimoniale di imprese sociali.
Al presente, l’utilizzazione del formato obbligatorio predetto sussiste solamente per il prospetto contabile e
cioè per il “bilancio” costituito dallo “stato patrimoniale” e dal “conto economico”, mentre gli altri
documenti che formano il fascicolo individuabili:
- nella nota integrativa;
- nel verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio;
- nella relazione sulla gestione;
- nella relazione del collegio sindacale o del revisore legale;
devono risultare prodotti nel particolare formato “PDF/A-1”, anche se, tuttavia, dal bilancio dell’esercizio
dell’anno 2012 era stata prevista anche la possibilità di procedere al deposito della nota integrativa anche
in formato XBRL, oltre, ovviamente, al formato PDF/A-1.
Unioncamere, con un comunicato in data 23 ottobre 2014, ha reso noto che, “dopo due anni di
sperimentazioni”, è stata completata la “tassonomia” che comprende l’intera codifica in formato XBRL del
bilancio d’esercizio, che comprende anche la “nota integrativa”.
Come stabilito dal citato Dpcm 10 dicembre 2008, con la pubblicazione della tassonomia sia sul sito Internet
dell’Agenzia per l’Italia digitale, sia sulla Gazzetta Ufficiale, anche la Nota integrativa dovrà essere
obbligatoriamente depositata in formato XBRL, tenendo, in ogni caso, presente che:
- sarà sempre possibile procedere ad allegare il documento anche in formato PDF/A-1 se, per la
specifica situazione contabile della società, la tassonomia non viene ritenuta compatibile con i principi
di chiarezza, correttezza e veridicità statuiti dall’art. 2423 del codice civile, in sintonia a quanto già
considerato operativo per i prospetti o gli schemi del bilancio d’esercizio;
- poiché la nuova tassonomia si riferisce in modo escluso alla “nota integrativa” del bilancio d’esercizio,
per quanto attiene al bilancio consolidato la medesima dovrà necessariamente risultare redatta in
formato PDF/A-1.
Da quanto accennato, si ritiene che la nuova tassonomia “integrata” si renderà operativa e applicabile con
decorrenza dal deposito del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
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Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Il valore catastale è operativo anche alle abitazioni acquistate
all'asta
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 3 novembre 2014, n. 95/E, ha puntualizzato che, in caso di
acquisto per asta pubblica di un immobile abitativo, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 23
gennaio 2014, n. 6, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta di registro corrisposta a
seguito della liquidazione dell'imposta sulla base del prezzo di aggiudicazione dell'unità immobiliare,
anziché del valore catastale.
Infatti, l’art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto una particolare deroga al criterio
generale di cui all’art. 43 del Tur, stabilendo, per le cessioni immobiliari, che, in presenza di determinati
requisiti (soggettivi e oggettivi) e di specifiche condizioni, la base imponibile, ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, deve risultare costituita dal “valore catastale”, indipendentemente dal corrispettivo
pattuito ed indicato in atto.
Il cosiddetto sistema del prezzo valore non poteva trovare applicazione per i trasferimenti degli immobili ad
uso abitativo avvenuti a seguito di espropriazione forzata e, in generale, per i trasferimenti coattivi, in
quanto per tali trasferimenti la base imponibile è determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione o
all’indennizzo riconosciuto, ai sensi dell’art. 44 del Tur.
Il tema dell’applicabilità del sistema del prezzo valore ai trasferimenti posti in essere in sede di
espropriazione forzata e di pubblico incanto, è stato, tuttavia, oggetto di esame da parte della Corte
Costituzionale con la sentenza precedentemente citata, nella quale viene precisato che la previsione
dettata dall’art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 è costituzionalmente illegittima “nella
mancata previsione – a favore delle persone fisiche che acquistano a seguito di procedura espropriativa o di
pubblico incanto – del diritto potestativo, al contrario riconosciuto all’acquirente in libero mercato, di far
riferimento, ai fini della determinazione dell’imponibile di fabbricati ad uso abitativo in materia di imposte
di registro, ipotecarie e catastali, al valore tabellare dell’immobile”.
La Corte rileva, infatti, che “La mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene non è dunque
sufficiente a giustificare la discriminazione di due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità,
in particolare, con riguardo, all’esclusività del diritto potestativo concesso all’acquirente in libero mercato”.
I principi sanciti dalla Corte Costituzionale, in concreto, estendendo l’applicazione del prezzo valore anche
ai trasferimenti derivanti da espropriazione forzata e da pubblico incanto, per cui il sistema di
determinazione della base imponibile del prezzo valore deve trovare applicazione, ricorrendone le
condizioni, anche con riferimento ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze
acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.
Gli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittima una norma si producono anche
con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità. Unico limite alla
retroattività degli effetti della pronuncia è quello dei cosiddetti rapporti “esauriti”, individuabili in quelli per
i quali risulta decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l’esercizio dei diritti
ad essi relativi (ad esempio, nei casi in cui sia decorso il termine previsto per presentare istanza di rimborso
delle imposte versate).
In altri termini, se risulta ancora pendente il termine di tre anni per la richiesta del rimborso della maggiore
imposta di registro versata, si ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale esplichi palesemente gli
effetti conseguenti.
Pertanto, per richiedere l’applicazione del prezzo valore con riferimento all’atto di trasferimento in
argomento che risulta già registrato, ai sensi dell’art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, è
necessario procedere a formulare una specifica richiesta che deve essere resa dalla parte acquirente al
notaio in relazione all’atto dell’acquisto.
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Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
In pratica, si tratta di un regime opzionale, la cui applicazione necessita di una specifica richiesta della parte
acquirente.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9 giugno 2009, n. 145/E, aveva già avuto modo di precisare, con
riferimento ad un contratto di permuta già registrato, privo della richiesta di applicazione del sistema del
prezzo valore, che la dichiarazione dei permutanti di volersi avvalere di tale regime non poteva essere resa
in un atto integrativo e, quindi, in relazione a tale atto si doveva escludere l’applicabilità delle regole di
determinazione della base imponibile in argomento.
Nei trasferimenti posti in essere in sede di espropriazione forzata e di pubblico incanto, le dichiarazioni per
accedere al criterio di determinazione della base imponibile del prezzo valore non potevano essere rese dal
contribuente all’atto del trasferimento dell’immobile, in quanto la previsione recata dall’art. 1, comma 497,
della L. 23 dicembre 2005, n. 266, non contemplava la possibilità di optare per il criterio del prezzo valore
per tali operazioni.
La mancata richiesta dell’applicazione del prezzo valore non è, dunque, dipesa da una scelta del
contribuente, in quanto, sulla base della normativa vigente al momento della stipula dell’atto di acquisto
(successivamente integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale), tale opzione non poteva essere
esercitata per gli immobili acquisiti per asta pubblica.
In considerazione di tale circostanza, si ritiene, quindi, che, ancorché l’atto di trasferimento sia stato già
registrato, il contribuente ha la possibilità, comunque, di esercitare l’opzione per l’applicazione del regime
del prezzo valore con apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di rimborso della maggiore imposta di
registro versata nei termini previsti dall’art. 77 del Tur.
A seguito della presentazione di detta istanza, l’Amministrazione finanziaria procederà alla riliquidazione
dell’imposta di registro dovuta per l’atto di trasferimento dell’immobile, acquisito a seguito di
aggiudicazione per asta pubblica, e alla liquidazione del rimborso della maggiore imposta eventualmente
spettante.
Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali
L’agevolazione del credito d’imposta conseguente agli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi
(cosiddetta Tremonti-quater) compete ai soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi coloro che hanno
iniziato l’attività:
 da meno di 5 anni alla data del 25 giugno 2014, anche se con durata dell’attività inferiore a 5 anni;
 dal 26 giugno 2014.
Il beneficio del credito d’imposta viene riconosciuto per gli investimenti:
- di entità superiore a € 10.000,00 (per singolo bene);
- posti in essere dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015;
in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007.
L’agevolazione consente di determinare un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi
d’imposta precedenti, con la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è
stato, in concreto, di entità maggiore.
Tale credito compete in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo
d'imposta, tenendo presente che per un imprenditore con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,
gli investimenti:
- dal 25 giugno al 31 dicembre 2014, rientrano nell’ambito di competenza per la rilevazione
dell’agevolazione per l’anno 2014;
- dall’1 gennaio al 30 giugno 2015, rientrano nell’ambito di competenza per la rilevazione
dell’agevolazione per l’anno 2015.
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Periodo 16-30 novembre
Il credito in argomento:
- deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere
dall’1.1 del secondo anno o periodo d’imposta successivo a quello in cui risulta posto in essere
l’investimento (investimenti 2014 -> credito d’imposta utilizzabile dall’1 gennaio 2016);
- deve risultare utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite
annuale (€ 250.000 ex art. 1, comma 53, L. 244/2007);
- non è soggetto a tassazione ai fini delle impose sui redditi (Irpef o Ires) e dell’Irap;
- deve essere annotato nella dichiarazione dei redditi inerente al periodo d’imposta di riconoscimento,
nonché in quelle dei periodi d'imposta successivi nei quali il medesimo risulta utilizzato;
- non deve essere considerato in sede di individuazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
e dei componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir).
Ai fini procedurali è opportuno tenere in considerazione che, come accennato, sono agevolabili solo gli
investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 di importo pari
o superiore a € 10.000, per cui occorre rilevare la media “omogenea” con i beni agevolabili (si ritiene
coerente non considerare i beni diversi da quelli della divisione 28, quelli strumentali acquistati “usati” e
quelli di importo inferiore a € 10.000);
Per gli imprenditori con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e per quanto attiene agli
investimenti che risultano posti in essere nel periodo:
- dal 25 giugno al 31 dicembre 2014 -> quinquennio 2009-2013;
- dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 -> quinquennio 2010-2014 (confronto con la media dei cinque periodi
d’imposta precedenti);
con la possibilità di escludere dal calcolo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
A chiarimento valga il seguente esempio.
da cui, escludendo l’importo degli acquisti agevolabili dell’anno 2013 (entità maggiore):
40.000 + 20.000 + 0 + 60.000
Media di riferimento = ----------------------------------------------- = € 30.000,00
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e, quindi:
Credito d’imposta di competenza = [15% di (90.000 – 30.000)] = € 9.000,00.
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Periodo 16-30 novembre
Agenda
Scadenzario dal 16 al 30 novembre 2014
Fatto/
da fare
Giorno
Adempimento
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ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF
I datori di lavoro o sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro
dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell’addizionale comunale
e/o di quella regionale all’IRPEF inerente ai conguagli posti in essere nel corso del
mese precedente per la cessazione del rapporto di lavoro.
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ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS
I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente
hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus
e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al
pagamento della conseguente addizionale.
BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che
sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli
oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione
energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).
CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI
I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per
appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell’esercizio di impresa
o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell’art. 67, co. 1, lett. i) del
Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla
fonte operate.
CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO
DIPENDENTE
Versamento del contributo Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi
erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente.
CONTRIBUZIONE INPS-ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
I soggetti associanti che, nel corso del mese precedente, hanno erogato a titolo di
utile competenze agli associati in partecipazione con apporto esclusivo dell’attività
di lavoro, devono procedere al pagamento dei relativi contributi dovuti.
CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS
I soggetti che svolgono l’attività nell’ambito dei settori dello sport e dello
spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese
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precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello
spettacolo.
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CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO
I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la
frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per
attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al
mese precedente.
CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI
I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a
collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono
procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.
CONTRIBUZIONE
INPS-GESTIONE
SEPARATA-LAVORATORI
AUTONOMI
OCCASIONALI
I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori
autonomi occasionali, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva
da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al
pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l’importo eccedente il
limite predetto.
CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A
DOMICILIO
I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per
vendite a domicilio, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva da
tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento
dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell’importo
eccedente il limite predetto.
CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI
Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel
corso del mese precedente.
ESPORTATORI ABITUALI
Invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni
d’intenti ricevute dagli esportatori abituali, se già non precedentemente
comunicate, inerenti alle operazioni comprese nella liquidazione Iva del mese
precedente.
IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%
Le persone fisiche, le società semplici e i soggetti equiparati, nonché gli enti non
commerciali devono procedere alla corresponsione delle somme dovute per
l’affrancamento dei latenti plusvalori degli strumenti finanziari non rientranti
nell’ambito di un’eventuale attività d’impresa posseduti alla data del 30 giugno
2014, che, però, non devono risultare inclusi in un rapporto di custodia o
amministrazione con intermediari finanziari.
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IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%
Gli intermediari finanziari devono procedere alla corresponsione delle somme delle
dovute dai contribuenti a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’affrancamento dei
latenti plusvalori degli strumenti finanziari che risultano sia posseduti alla data del
30 giugno 2014, non nell’ambito dell’esercizio di impresa commerciale, sia
compresi in un rapporto di custodia o amministrazione.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento
devono procedere al pagamento dell’imposta inerente alle attività che sono state
svolte nel corso del mese precedente.
IVA-SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO (O NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI)
Pagamento dell’Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni
passive di cui risultino debitori d’imposta, poste in essere nel corso del mese
precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime di vantaggio (o
nuovi contribuenti minimi).
IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE
Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’Iva
con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente,
tenendo presente che per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a
terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l’eventuale versamento riguarda le
risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente.
IVA-SOGGETTI IN REGIME TRIMESTRALE
Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’Iva
con periodicità trimestrale, del debito di tributo di competenza del trimestre luglio,
agosto e settembre.
IVA-VERSAMENTI RATEALI SALDO IMPOSTA DOVUTA DEL 2013
Pagamento, da parte dei contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il
pagamento rateale e che hanno corrisposto la prima rata del saldo Iva dovuto per
l’anno 2013:
entro il 17 marzo 2014, della nona rata o quota con l’applicazione della
prevista maggiorazione per interessi di dilazione;
entro il 16 giugno 2014 o entro il 7 luglio 2014, della sesta rata o quota con
l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;
entro il 16 luglio 2014, della quinta rata o quota con l’applicazione della
prevista maggiorazione per interessi di dilazione;
entro il 20 agosto 2014, della quarta rata o quota con l’applicazione della
prevista maggiorazione per interessi di dilazione.
RAVVEDIMENTO-RITENUTE ALLA FONTE E IVA
Regolarizzazione degli adempimenti inerenti all’insufficiente o mancato
versamento delle ritenute alla fonte e dell’iva del mese di agosto, la cui termine è
scaduto il 16 ottobre 2014, con pagamento dell’importo delle ritenute operate,
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Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
della sanzione amministrativa ridotta del 3% e degli interessi legali.
17
17
17
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REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-IMPOSTA SOSTITUTIVA
I datori di lavoro privati che, nel corso del mese precedente hanno erogato somme
dovute in relazione ad incrementi di produttività dal lavoro, devono procedere al
pagamento dell’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali.
RITENUTE ALLA FONTE
I sostituti d’imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:
compensi per avviamento commerciale;
contributi degli enti pubblici;
indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;
interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi):
premi e vincite;
provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
redditi di lavoro autonomo;
redditi di lavoro dipendente;
redditi diversi;
devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute
alla fonte.
TOBIN TAX
Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei
notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o
contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno
posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli
rappresentativi, nonché operazioni considerate “ad alta frequenza”.
VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI
MODELLO UNICO-PF
Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che
hanno scelto il pagamento rateale e che hanno corrisposto la prima rata:
entro il 16 giugno 2014, della sesta rata o quota con l’applicazione della
prevista maggiorazione per interessi di dilazione;
nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2014 con la maggiorazione dello 0,40%,
della quinta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione
per interessi di dilazione;
entro il 7 luglio 2014, della quinta rata o quota con l’applicazione della
prevista maggiorazione per interessi di dilazione;
successivamente al 7 luglio 2014 ed entro il 20 agosto 2014 con la
maggiorazione dello 0,40%, della quarta rata o quota con l’applicazione
della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;
mediante versamento utilizzando il modello F24:
del saldo per l’anno 2013 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2014
relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all’Irap (se
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Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
soggetto passivo);
delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte
sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);
dei contributi dovuto da artigiani, commercianti e liberi professionisti
iscritti alle specifiche gestioni separata Inps;
dell’adeguamento Iva agli studi di settore;
con applicazione dei previsti interessi.
17
20
20
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VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI
MODELLO UNICO-SC
Pagamento, da parte dei soggetti Ires titolari di partita Iva e con esercizio
coincidente con l’anno solare, che hanno scelto il pagamento rateale e che hanno
corrisposto la prima rata:
entro il 16 giugno 2014, della sesta rata o quota con l’applicazione della
prevista maggiorazione per interessi di dilazione;
nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2014 con la maggiorazione dello 0,40%,
della quinta rata o quota con l’applicazione della prevista maggiorazione
per interessi di dilazione;
entro il 7 luglio 2014, della sesta rata o quota con l’applicazione della
prevista maggiorazione per interessi di dilazione;
successivamente al 7 luglio 2014 ed entro il 20 agosto 2014 con la
maggiorazione dello 0,40%, della quarta rata o quota con l’applicazione
della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;
mediante versamento utilizzando il modello F24 del saldo per l’anno 2013 e
dell’eventuale primo acconto per l’anno 2014 relativo all’Ires e all’Irap, nonché per
l’adeguamento Iva agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi.
CONTRIBUTI ENASARCO
Le imprese committenti devono procedere al pagamento all’Enasarco, in via
telematica, dei contributi per le provvigioni degli agenti e dei rappresentanti
inerenti allo scorso trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre).
CONTRIBUTO CONAI-PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI
IMBALLAGGI
Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese precedente e invio al ConaiConsorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni del mese e/o del
trimestre precedente, tenendo presente che il contributo risultante dalla
dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione
della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento
dell’addebito.
PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO
Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli
apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete
telematica, del saldo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre, tenendo
presente che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione nei periodi
contabili successivi.
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| Agenda
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
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25
25
25
28
30
30
30
PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO
Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli
apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete
telematica, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile settembreottobre.
CONTRIBUTI ENPAIA
I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi
inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della
inerente denuncia.
CONTRIBUZIONE ENPALS
Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività
nell’ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva
inerente al mese precedente.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE
Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre
precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di €
50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione
che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per
almeno quattro trimestri consecutivi.
PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO
Primo pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli
apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete
telematica, per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo
dovuto per il periodo contabile luglio-agosto.
LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
Termine per procedere alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di beni
immobili aventi decorrenza dall’inizio del mese e pagamento della relativa imposta
di registro, nonché corresponsione dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di
contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.
ACQUISTI DA SAN MARINO
Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all’Agenzia
delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte
degli operatori economici italiani, delle operazioni di acquisto da operatori
economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso del
mese precedente.
CONTRIBUZIONI INPS
Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello
Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti
del mese precedente, nonché dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:
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| Agenda
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;
ai collaboratori coordinati e continuativi;
ai lavoratori a progetto;
ai lavoratori autonomi occasionali;
ai venditori a domicilio;
agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.
30
30
30
30
30
ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI
Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a
corrispondere l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di
beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di
aprile (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente
denuncia mensile, con specificazione dell’imposta dovuta e corrisposta.
FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE
Termine per procedere all’emissione delle fatture, anche eventualmente in forma
semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di
un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni
consegnati o spediti nel corso del precedente mese.
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
Pagamento, da parte degli assicuratori, dell’imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel mese di ottobre, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui
premi ed accessori incassati nel mese di settembre.
INTERMEDIARI E OPERATORI DEL CREDITO E FINANZIARI-SEGNALAZIONE
Le banche, le poste, le Sim, le Sgr, le assicurazioni, le società fiduciarie e gli altri
intermediari finanziari, devono precedere, se ne ricorrono le condizioni, a
trasmettere in via telematica:
all’Agenzia delle entrate e/o all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le
risposte negative cumulative riguardanti le richieste di informazioni sui
rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti e consegnate
nel mese precedente;
all’Anagrafe tributaria, dei dati e delle informazioni inerenti alle variazioni,
comprese le cessazioni, o all’instaurazione di nuovi rapporti, intervenute
nel corso del mese precedente;
all’Anagrafe tributaria, delle informazioni e dei dati, inerenti al mese
precedente, riguardanti le operazioni di natura finanziaria poste in essere al
di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei
soggetti che le hanno effettuate, nonché qualsiasi altro rapporto,
unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li pongono in essere;
all’Agenzia delle entrate, delle informazioni inerenti ai pagamenti di
interessi effettuati nell’anno solare precedente a persone fisiche non
residenti.
LIBRO UNICO DEL LAVORO
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| Agenda
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese
precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la
registrazione può avvenire con il differimento di un mese.
30
30
30
30
30
30
OPERAZIONI CON OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O
DOMICILIO IN PARADISI FISCALI-SOGGETTI MENSILI
Invio telematico delle comunicazioni dei dati inerenti al mese o al trimestre
precedente delle operazioni con Paesi cosiddetti Black-list utilizzando l’apposito
modello polivalente (di cui al provvedimento 2 agosto 2013), compresi coloro che
hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale, tenendo
presente che la periodicità mensile deve essere mantenuta per almeno quattro
trimestri consecutivi.
Ai fini operativi, si pone in evidenza che sussiste la possibilità di procedere alla
presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative e/o integrative
delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente.
PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO
Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli
apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete
telematica, della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, accordata per
situazione di difficoltà.
PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO
I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art.
110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, devono procedere ad
eseguire la segnalazione telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle
informazioni e dei dati inerenti all’accertamento della responsabilità solidale dei
terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile
settembre-ottobre.
SCHEDA CARBURANTE
Gli esercenti attività d’impresa che hanno attivato le schede carburanti devono
procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi
dall’automezzo nel corso del mese di riferimento.
SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO
I soggetti che pongono in essere operazioni in oro devono procedere ad inviare la
dichiarazione alla Banca d’Italia delle operazioni, di entità pari o superiore a €
12.500,00, poste in essere nel corso del mese precedente.
VERSAMENTO RATA CONTRIBUZIONE INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti non titolari di partita Iva
che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento
rateale e hanno effettuato il primo versamento:
entro lo scorso 16 giugno, della settima rata o quota dei contributi Ivs a saldo
dell’anno solare precedente e del primo acconto per l’anno in corso, con
l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione;
16
| Agenda
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
entro lo scorso 7 luglio, della sesta rata o quota dei contributi Ivs a saldo
dell’anno solare precedente e del primo acconto per l’anno in corso, con
l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione;
nei 30 giorni successivi al 16 giugno scorso con la maggiorazione dello 0,40%,
della sesta rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell’anno solare precedente
e del primo acconto per l’anno in corso, con l’applicazione della
maggiorazione degli interessi di dilazione;
successivamente al 7 luglio ed entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione
dello 0,40%, della quinta rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell’anno
solare precedente e del primo acconto per l’anno in corso, con l’applicazione
della maggiorazione degli interessi di dilazione;
mediante versamento utilizzando il modello F24.
30
30
VERSAMENTO RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA-CEDOLARE SECCA [F]
I locatori, persone fisiche non titolari di partita Iva che, nel rispetto dei disposti
normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale devono procedere
alla corresponsione, se hanno effettuato il primo versamento:
entro lo scorso 16 giugno, della settima rata o quota dell'imposta
sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno
solare precedete e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione
della maggiorazione degli interessi di dilazione;
entro lo scorso 7 luglio, della sesta rata o quota dell'imposta sostitutiva
nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare
precedete e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della
maggiorazione degli interessi di dilazione;
nei 30 giorni successivi al 16 giugno scorso con la maggiorazione dello
0,40%, della sesta rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma della
"cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedete e di primo
acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione degli
interessi di dilazione;
successivamente al 7 luglio ed entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione
dello 0,40%, della quinta rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma
della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedete e di
primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione
degli interessi di dilazione;
mediante versamento utilizzando il modello F24.
VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITIMODELLO UNICO-SC
Pagamento, da parte dei soggetti Ires non titolari di partita Iva che, nel rispetto dei
disposti normativi, hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno
effettuato il primo versamento:
entro lo scorso 16 giugno, della settima rata o quota delle somme dovute
risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare
precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della
maggiorazione degli interessi di dilazione;
entro lo scorso 7 luglio, della sesta rata o quota delle somme dovute
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| Agenda
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare
precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della
maggiorazione degli interessi di dilazione;
nei 30 giorni successivi al 16 giugno scorso con la maggiorazione dello
0,40%, della sesta rata o quota delle somme dovute risultanti dalle
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di
primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione
degli interessi di dilazione;
successivamente al 7 luglio ed entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione
dello 0,40%, della quinta rata o quota delle somme dovute risultanti dalle
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di
primo acconto per l'anno in corso, con l’applicazione della maggiorazione
degli interessi di dilazione;
mediante versamento, utilizzando il modello F24.
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| Agenda
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Indici & dati
Valute estere-medie dei cambi calcolati a titolo indicativo dalla
Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato
(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 17 ottobre 2014)
Stato
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA (*)
AZERBAIGIAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE (*)
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA (*)
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
Valuta o moneta
Afghani
Lek
Dinaro Algerino
Readjustado Kwanza
Dollaro Caraibi Est
Fiorino Antille Olandesi
Riyal Saudita
Peso Argentina
Dram
Fiorino Aruba
Dollaro Australiano
Manat Azerbaigian
Dollaro Bahamas
Dinaro Bahrain
Taka
Dollaro Barbados
Dollaro Belize
Franco CFA
Dollaro Bermuda
Ngultrum
Rublo Bielorussia
Boliviano
Marco Convertibile
Pula
Real
Dollaro Brunei
Lev Bulgaria
Franco CFA
Franco Burundi
Riel Kampuchea
Franco CFA
Sigla
valuta
AFN
ALL
DZD
AOA
XCD
ANG
SAR
ARS
AMD
AWG
AUD
AZN
BSD
BHD
BDT
BBD
BZD
XOF
BMD
BTN
BYR
BOB
BAM
BWP
BRL
BND
BGN
XOF
BIF
KHR
XAF
Rif.
115
47
106
87
137
132
75
216
246
211
109
271
135
136
174
195
152
209
138
180
263
74
240
171
234
139
262
209
140
141
43
Cambio
settembre 2014
73,858500
139,908000
104,727000
126,299000
3,4833700
2,3093400
4,8388300
10,8547000
527,4180000
2,3093400
1,4246200
1,0121100
1,2901400
0,4850910
99,889400
2,5802700
2,5831000
655,957000
1,290140
78,567600
13.553,500000
8,914840
1,955800
11,705300
3,008930
1,629510
1,955800
655,957000
2.004,390000
5.258,400000
655,957000
19
| Indici & dati
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
CANADA (*)
CAPO VERDE
CAYMAN (Isole)
CECA (Repubblica) (*)
CENTRAFRICANA
(Repubblica)
CIAD
CILE
Dollaro Canadese
Escudo Capo Verde
Dollaro Isole Cayman
Corona Ceca
Franco CFA
CAD
CVE
KYD
CZK
XAF
12
181
205
223
43
1,419650
110,265000
1,064360
27,598800
655,957000
Franco CFA
Peso Cileno
XAF
CLP
43
29
655,957000
766,428000
CINA (Rep. Popolare di) (*)
Renminbi(Yuan)
CNY
144
7,920740
COLOMBIA
COMORE (Isole)
CONGO (Rep. Democratica)
CONGO (Repubblica del)
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD (*)
COSTA D AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA (*)
CUBA
DANIMARCA (*)
DOMINICA
DOMINICANA (Repubblica)
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ETIOPIA
FALKLAND o MALVINE
(Isole)
FIJI
FILIPPINE (*)
FONDO MONETARIO
INTERNAZIONALE
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE (*)
GIBILTERRA
Peso Colombiano
Franco Isole Comore
Franco Congolese
Franco CFA
Won Nord
Won Sud
Franco CFA
Colon Costa Rica
Kuna
Peso Cubano
Corona Danese
Dollaro Caraibi Est
Peso Dominicano
Lira Egiziana
Colon Salvadoregno
Dirham Emirati Arabi
Nakfa
Birr
Sterlina Falkland
COP
KMF
CDF
XAF
KPW
KRW
XOF
CRC
HRK
CUP
DKK
XCD
DOP
EGP
SVC
AED
ERN
ETB
FKP
40
210
261
43
182
119
209
77
229
67
7
137
116
70
117
187
243
68
146
2.545,380000
491,968000
1191,800000
655,957000
2,838300
1336,020000
655,957000
696,539000
7,623610
1,290140
7,444880
3,483370
56,309800
9,229770
11,288700
4,738620
19,383000
25,703900
0,791132
Dollaro Fiji
Peso Filippino
DSP
FJD
PHP
XDR
147
66
188
2,433550
57,032800
0,859818
Franco CFA
Dalasi
Lari
Cedi
Dollaro Giamaicano
Yen Giapponese
Sterlina Gibilterra
XAF
GMD
GEL
GHS
JMD
JPY
GIP
43
193
230
276
142
71
44
655,957000
55,012300
2,251500
4,113950
145,175000
138,390000
0,791132
20
| Indici & dati
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
GIBUTI
GIORDANIA
GRENADA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
HAITI
HONDURAS
HONG KONG (Cina) (*)
INDIA (*)
INDONESIA (*)
IRAN
Franco Gibuti
Dinaro Giordano
Dollaro Caraibi Est
Quetzal
Franco Guineano
Franco CFA
Franco CFA
Dollaro Guyana
Gourde
Lempira
Dollaro Hong Kong
Rupia Indiana
Rupia Indonesiana
Rial Iraniano
DJF
JOD
XCD
GTQ
GNF
XOF
XAF
GYD
HTG
HNL
HKD
INR
IDR
IRR
83
89
137
78
129
209
43
149
151
118
103
31
123
57
229,284000
0,914707
3,483370
9,974870
9.056,510000
655,957000
655,957000
267,299000
58,911000
27,204200
10,001900
78,567600
1.5362,800000
34.364,400000
IRAQ
ISLANDA
ISRAELE (*)
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA (*)
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA (*)
MALDIVE
MALI
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO (*)
MOLDAVIA
MONGOLIA
Dinaro Iracheno
Corona Islanda
Shekel
Tenge Kazakistan
Scellino Keniota
Som
Dinaro Kuwait
Kip
Loti
Lira Libanese
Dollaro Liberia
Dinaro Libico
Litas
Pataca
Denar Macedonia
Ariary
Kwacha Malawi
Ringgit
Rufiyaa
Franco CFA
Dirham Marocco
Ouguiya
Rupia Mauritius
Peso Messicano
Leu Moldavia
Tugrik
IQD
ISK
ILS
KZT
KES
KGS
KWD
LAK
LSL
LBP
LRD
LYD
LTL
MOP
MKD
MGA
MWK
MYR
MVR
XOF
MAD
MRO
MUR
MXN
MDL
MNT
93
62
203
231
22
225
102
154
172
32
155
69
221
156
236
268
157
55
158
209
84
196
170
222
235
160
1.503,010000
153,524000
4,689570
234,764000
114,653000
69,528400
0,369860
10.378,000000
14,157800
1.944,880000
109,017000
1,599970
3,452800
10,301500
61,452900
3.204,410000
512,937000
4,152220
19,849600
655,957000
11,105700
390,503000
40,277900
17,071700
18,462800
2.368,260000
21
| Indici & dati
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
MOZAMBICO
MYANMAR (Birmania)
NAMIBIA
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORVEGIA (*)
NUOVA ZELANDA (*)
OMAN
PAKISTAN
PANAMA
PAPUA NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PERU
POLINESIA FRANCESE
POLONIA (*)
QATAR
Metical
Kyat
Dollaro Namibia
Rupia Nepalese
Cordoba Oro
Franco CFA
Naira
Corona Norvegese
Dollaro Neozelandese
Rial Oman
Rupia Pakistana
Balboa
Kina
Guarani
Nuevo Sol
Franco CFP
Zloty
Riyal Qatar
MZN
MMK
NAD
NPR
NIO
XOF
NGN
NOK
NZD
OMR
PKR
PAB
PGK
PYG
PEN
XPF
PLN
QAR
272
107
252
161
120
209
81
8
113
184
26
162
190
101
201
105
237
189
REGNO UNITO (*)
Sterlina Gran Bretagna
GBP
2
ROMANIA (*)
RUSSIA (*)
RWANDA
SALOMONE ISOLE
SAMOA OCCIDENTALI
SANT ELENA
SAO TOME e PRINCIPE
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE (*)
SIRIA
SOMALIA
SRI LANKA
ST LUCIA
ST VINCENT E GRENADINES
STKITTIS E NEVIS
STATI UNITI (*)
SUD AFRICA (*)
SUD SUDAN
Leu
Rublo Russia
Franco Ruanda
Dollaro Isole Salomone
Tala
Sterlina SElena
Dobra
Franco CFA
Dinaro Serbo
Rupia Seychelles
Leone
Dollaro Singapore
Lira Siriana
Scellino Somalo
Rupia Sri Lanka
Dollaro Caraibi Est
Dollaro Caraibi Est
Dollaro Caraibi Est
Dollaro USA
Rand
Sterlina Sud Sudanese
RON
RUB
RWF
SBD
WST
SHP
STD
XOF
RSD
SCR
SLL
SGD
SYP
SOS
LKR
XCD
XCD
XCD
USD
ZAR
SSP
270
244
163
206
164
207
191
209
274
185
165
124
36
65
58
137
137
137
1
82
279
39,440700
1.264,530000
14,157800
126,808000
33,827600
655,957000
210,349000
8,179707
1,584100
0,496485
132,157000
1,290140
3,195180
5.580,940000
3,694810
119,332000
4,189870
4,697880
0,791132
4,409530
49,051900
888,607000
9,461490
3,023800
0,791132
24.500,000000
655,957000
118,575000
16,839100
5621,010000
1,629510
202,815000
1.024,630000
168,079000
3,483370
3,483370
3,483370
1,290140
14,157800
3,805900
22
| Indici & dati
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
SUDAN
SURINAME
SVEZIA (*)
SVIZZERA (*)
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILANDIA (*)
TOGO
TONGA ISOLA
TRINIDAD e TOBAGO
TUNISIA
TURCHIA (*)
TURKMENISTAN
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA (*)
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
Sterlina Sudanese
Dollaro Suriname
Corona Svedese
Franco Svizzero
Lilangeni
Somoni Tagikistan
Dollaro Taiwan
Scellino Tanzania
Baht
Franco CFA
Pa Anga
Dollaro Trinidad e Tobago
Dinaro Tunisino
Lira Turca
Manat Turkmenistan
Hryvnia
Scellino Ugandese
Forint Ungherese
Peso Uruguaiano
Sum Uzbekistan
Vatu
Bolivar
SDG
SRD
SEK
CHF
SZL
TJS
TWD
TZS
THB
XOF
TOP
TTD
TND
TRY
TMT
UAH
UGX
HUF
UYU
UZS
VUV
VEF
275
266
9
3
173
264
143
125
73
209
167
166
80
267
278
241
126
153
53
232
208
277
7,353600
4,260340
9,192890
1,207570
14,157800
6,431400
38,851200
2.151,610000
41,536100
655,957000
2,369220
8,188770
2,282590
2,854350
3,676890
16,743800
3.377,780000
313,197000
313,096000
3.042,210000
123,912000
8,117670
VIETNAM
Dong
VND
145
27.354,900000
YEMEN (Repubblica)
ZAMBIA
Rial
Kwacha Zambia
YER
ZMW
122
148
277,260000
7,908530
N.B.: per le sole valute evidenziate con l’asterisco (*), si tratta di medie calcolate sulla base
dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del Sebc.
23
| Indici & dati
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Scheda operativa
Imposte sui principali trasferimenti immobiliari dall’1 gennaio
2014
AREE EDIFICABILI
Tipo di operazione
Cessione posta in essere da
un soggetto con partita Iva
Cessione posta in essere da
un soggetto senza partita Iva
Iva-imposta sul valore
aggiunto
Operazione imponibile
Imposta di registro
Operazione fuori campo Iva
- 9,00%
- € 200,00
Imposte ipotecaria
e catastale
- € 200,00 + €
200,00
- € 50,00 + € 50,00
FABBRICATI ABITATIVI
Tipo di operazione
Cessioni che hanno per
oggetto alloggi sociali
Cessioni entro 5 anni dal
termine dei lavori da parte
dell’impresa di costruzione o
di ristrutturazione
Cessioni oltre 5 anni dal
termine dei lavori da parte
dell’impresa di costruzione o
di ristrutturazione
Cessioni da parte di soggetto
cedente con partita Iva
diverso dall’impresa di
costruzione o di
Iva-imposta sul valore
aggiunto
Operazione imponibile a
seguito di specifica opzione
Imposta di registro
Imposte ipotecaria
e catastale
- € 200,00
- € 200,00 + €
200,00
Operazione esente in difetto
di specifica opzione per
imponibilità
- 2,00%, se
rientrante
nell’ambito della
“prima casa”;
- 9,00%, nelle altre
situazioni.
- € 50,00 + € 50,00
Operazione imponibile per
specifico disposto normativo
- € 200,00
- € 200,00 + €
200,00
Operazione imponibile a
seguito di specifica opzione
- € 200,00
- € 200,00 + €
200,00
Operazione esente in difetto
di specifica opzione per
imponibilità
Operazione esente
- 2,00%, se
rientrante
nell’ambito della
“prima casa”;
- 9,00%, nelle altre
situazioni.
- 2,00%, se
rientrante
nell’ambito della
“prima casa”;
- € 50,00 + € 50,00
- € 50,00 + € 50,00
24
| Scheda operativa
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
ristrutturazione
Cessioni da parte di soggetto
cedente senza partita Iva
Operazione fuori campo Iva
- 9,00%, nelle altre
situazioni.
- 2,00%, se
rientrante
nell’ambito della
“prima casa”;
- 9,00%, nelle altre
situazioni.
- € 50,00 + € 50,00
FABBRICATI STRUMENTALI
Tipo di operazione
Cessioni entro 5 anni dal
termine dei lavori da parte
dell’impresa di costruzione o
di ristrutturazione
Cessioni oltre 5 anni dal
termine dei lavori da parte
dell’impresa di costruzione o
di ristrutturazione
Cessioni da parte di soggetto
cedente con partita Iva
diverso dall’impresa di
costruzione o di
ristrutturazione
Cessioni da parte di soggetto
cedente senza partita Iva
Iva-imposta sul valore
aggiunto
Operazione imponibile per
specifico disposto normativo
Operazione imponibile a
seguito di specifica opzione
Operazione esente in difetto
di specifica opzione per
imponibilità
Operazione imponibile a
seguito di specifica opzione
Operazione esente in difetto
di specifica opzione per
imponibilità
Operazione fuori campo Iva
Imposta di registro
- € 200,00
Imposte ipotecaria
e catastale
- 3,00% + 1,00%
(salvo agevolazioni)
- 3,00% + 1,00%
(salvo agevolazioni)
- € 200,00
- € 200,00
- 3,00% + 1,00%
(salvo agevolazioni)
- € 200,00
- 3,00% + 1,00%
(salvo agevolazioni)
- € 200,00
- 3,00% + 1,00%
(salvo agevolazioni)
- € 50,00 + € 50,00
- 9,00%
TERRENI AGRICOLI
Tipo di operazione
Se risultano essere sussistenti
le condizioni per le
agevolazioni per la piccola
proprietà contadina
Se l’acquirente è un soggetto
diverso da un coltivatore
diretto o da un imprenditore
agricolo professionale
In tutte le altre ipotesi diverse
dalle precedenti
Iva-imposta sul valore
aggiunto
Imposta di registro
Imposte ipotecaria
e catastale
Operazione fuori campo Iva
- € 200,00
- € 200,00 + 1,00%
Operazione fuori campo Iva
- 12,00%
- € 50,00 + € 50,00)
Operazione fuori campo Iva
- 9,00%
- € 50,00 + € 50,00
25
| Scheda operativa
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
TERRENI NON EDIFICABILI E NON AGRICOLI
Tipo di operazione
In tutte le ipotesi
Iva-imposta sul valore
aggiunto
Operazione fuori campo Iva
Imposta di registro
- 9,00%
Imposte ipotecaria
e catastale
- € 50,00 + € 50,00
26
| Scheda operativa
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Dossier Casi
Come conteggiare l’Imu-imposta municipale unica
Il presupposto dell’Imu-imposta municipale propria è costituito dal possesso di:
 fabbricati e/o unità immobiliari, tenendo presente che non si applica al possesso di abitazione
principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
 aree fabbricabili;
 terreni agricoli (con specifiche esclusioni);
ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione
o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
In pratica, rientrano nell’ambito della tassazione i beni che:
• appartengono alla sfera patrimoniale privata del soggetto;
• assumono la funzione strumentale nell’ambito dell’esercizio dell’impresa (per destinazione e per
natura);
tenendo presente che quelli che rientrano tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa (cosiddetti beni merce) sono esentati dal tributo se costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e non risultano, in ogni caso, locati, come
schematizzato in fig. 1.
Ne deriva, di conseguenza, che sono soggetti al tributo tutti i beni immobili ubicati nel territorio dello Stato
quali i fabbricati, ad eccezione di quelli che sono espressamente esentati, quali, a titolo meramente
indicativo, gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, ecc.
Fig. 1 – Presupposti impositivi dell’Imu-imposta municipale propria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------soggetti privati
Ambito
soggettivo
Imu
presupposti
impositivi
soggetti imprese (sia come beni merce, cioè alla cui
produzione e al cui scambio è diretta l’attività, esclusi
quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita fintanto che permane tale destinazione e non
risultano, in ogni caso, locati, sia come beni strumentali
per destinazione e per natura)
Fabbricati e unità immobiliari (esclusa l’abitazione
principale e pertinenze, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
Ambito
oggettivo
aree fabbricabili
terreni agricoli
tenendo presente anche la soggettività passiva del tributo che può essere così schematizzata:
27
| Dossier Casi
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
soggetti privati
Persone
fisiche
soggetti
passivi
Imu
Esercenti attività di lavoro autonomo e d’impresa
(professionisti, imprese individuali, imprese
familiari, imprese coniugali, ecc.)
società commerciali e società non commerciali
soggetti
collettivi
enti privati ed enti pubblici
Comunioni, comproprietà e condomini
che detengono beni immobili
ubicati nel territorio italiano a
titolo di
proprietà
diritti di
godimento reali
diritti di
godimento personali
Concessioni su
aree demaniali
locazione
finanziaria
(leasing)
Ai fini individuativi dei beni immobili, si pone in rilievo, come regola, che si devono intendere per:
• fabbricati, le singole unità immobiliari che risultano iscritte o sono iscrivibili nel catasto edilizio urbano,
alle quali sia stata assegnata o attribuita o attribuibile una specifica e autonoma rendita catastale, come,
ad esempio:
- l’abitazione;
- la cantina;
- la rimessa o il garage;
tenendo presente che sia l’area che risulta occupata dal fabbricato, sia quella di pertinenza del
medesimo, si devono considerare incorporate nel bene medesimo;
• pertinenze dell’abitazione, quelle unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali:
- C/2-magazzini e locali di deposito;
- C/6-stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
- C/7-tettoie chiuse od aperte;
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie catastali, anche se
28
| Dossier Casi
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
sono iscritte in catasto unitamente all’unità immobiliare ad uso abitativo;
• aree fabbricabili, quelle che risultano utilizzabili a scopo edificatorio in relazione:
- alle effettive possibilità edificatorie che possono essere individuate con i criteri stabiliti agli effetti
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- agli strumenti urbanistici generali, quali il piano di fabbricazione e/o il piano regolatore;
- agli strumenti cosiddetti attuativi, quali il piano di inquadramento operativo, il piano di lottizzazione
e/o il piano pluriennale di attuazione;
• terreni agricoli, quelli che, a norma dell’art. 2135 del codice civile, sono utilizzati in modo specifico per
l’esercizio dell’attività agricola, quali, a titolo meramente indicativo, quelli destinati:
- alla coltivazione;
- alla silvicoltura;
- all’allevamento degli animali.
Al riguardo, si ritiene importante porre in evidenza che:
 non posso essere considerati terreni agricoli le aree che risultano possedere le caratteristiche per
essere qualificate aree fabbricabili, anche nel caso in cui iscritte nel catasto terreni;
 devono essere ritenuti terreni agricoli le aree, anche se edificabili, che risultano possedute e/o
condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sui quali è operativa l’autorizzazione
agrosilvo-pastorale, per l’esercizio delle specifiche attività dirette all’allevamento del bestiame, alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura e/o alla funghicoltura.
L’Imu-imposta municipale propria è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è
protratta la titolarità dei diritti di riferimento.
Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte:
- è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni;
mentre:
- non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
La quantificazione dell’imposta in ragione di mesi deve essere effettuata anche con riferimento:
- alla situazione oggettiva dell’immobile;
- all’aliquota applicabile;
- al diritto o meno ad ottenere detrazioni o riduzioni di imposta.
Nel caso in cui si verifichino variazioni nel corso del mese, è necessario prendere in considerazione per
l’intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso dello stesso.
Per individuare l’entità di tributo dovuto è necessario:
 determinare la rendita catastale rivalutata ai fini l’Imu-imposta municipale propria:
Rendita catastale
rivalutata ai fini
dell’Imu
=
rendita catastale
(come risulta dalla
visura catastale)
160
160
140
140
80
80
+
Rivalutazione
+
Maggiorazione
moltiplicatore
Beni classificati gruppo A (abitazioni), con esclusione delle
categorie A/10 (uffici e studi privati)
Beni classificati categorie C/2, C/6, C/7 (magazzini e locali di
deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie chiuse o
aperte)
Beni classificati gruppi B (collegi, scuole, caserme, convitti, ecc.)
Beni classificati categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori per arti e
mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stabilimenti
balneari e di acque curative)
Beni classificati categoria catastale D/5 (banche, assicurazioni)
Beni classificati categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)
29
| Dossier Casi
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
60
55

calcolo del valore catastale ai fini l’Imu-imposta municipale propria:
Valore catastale di
riferimento ai fini
dell’Imu

Beni classificati gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri,
banche, cinema, palestre, stabilimenti balneari, ecc.), ad eccezione
dei beni di cui alla categoria catastale D/5
Beni classificati categoria C/1 (negozi e botteghe)
=
Rendita catastale
rivalutata ai fini
dell’Imu
x
100
conteggio dell’ammontare dell’Imu-imposta municipale propria dovuta:
Ammontare di
Imu dovuta
=
Valore catastale
di riferimento ai
fini dell’Imu
x
Valore
dell’aliquota di
competenza
:
100
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell’anno nei quali
si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
Un sistema semplice per affrontare il calcolo della propria posizione Imu prevede i seguenti passi:
- verifica della propria situazione al 1° gennaio di ogni anno;
- riscontro del pagamento della prima rata entro il 16 giugno;
- valutazione della propria situazione nel secondo semestre dell’anno in corso;
- ricalcolo, all’atto del pagamento, della seconda rata a saldo del tributo dovuto;
come meglio evidenziato nelle seguenti due ipotesi.
Prima ipotesi:
unità immobiliare acquistata il 3 aprile dell’anno in corso (mesi di possesso nell’anno: 9
da aprile a dicembre);
- situazione al 1° gennaio: ....
non proprietario;
- prima rata:.........................
100% di 3/12 dell’Imu annuale;
- situazione secondo semestre:
proprietario;
- seconda rata: ....................
6/12 dell’Imu annuale (in concreto 9/12 dell’Imu annuale dovuta meno
prima rata pari a 3/12).
***
Seconda ipotesi: unità immobiliare acquistata da un contribuente il 12 febbraio dell’anno precedente,
deceduto il 24 agosto dell’anno in corso (mesi di possesso nell’anno: 7);
- situazione al 1° gennaio: ....
non proprietario;
- prima rata: ........................
100% di 5/12 dell’Imu annuale;
- situazione secondo semestre:
proprietario fino al decesso (24 agosto);
- seconda rata a carico dell’erede:
a nome del defunto: ...........
2/12 dell’Imu annuale (in concreto 7/12 dell’Imu annuale dovuta meno
prima rata pari a 5/12);
per se stesso: ....................
4/12 dell’Imu annuale per quota di eredità.
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione
fiscale
Il progetto di legge n. 2247, unificato con il n. 2248, licenziato il 17 ottobre 2014 dalla Camera dei Deputati
e ora all’esame del Senato, riguarda le disposizioni in materia di rientro di capitali illegalmente detenuti
30
| Dossier Casi
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
all’estero. In concreto, si tratta della riproposizione della cosiddetta ‘‘voluntary disclosure’’, che aveva già
costituito tentativo di introduzione nel nostro ordinamento con l’art. 1 del D.L. 4/2014, abrogato in sede di
conversione.
La proposta di legge introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria in materia
fiscale; in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possono
sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le
sanzioni (in misura ridotta).
Per effetto della collaborazione volontaria viene, inoltre, garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali
inerenti agli obblighi dichiarativi, tenendo presente che la procedura non può essere utilizzata se la
richiesta di accesso viene presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di
accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.
La procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 per le violazioni dichiarative commesse sino al
30 settembre 2014.
Tra l’altro, viene anche proposta l'introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali,
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati
non rispondenti al vero, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti
nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di
attività che producono reddito.
Ai fini procedurali, sussiste la necessità di considerare:
 il raddoppio dei termini di accertamento;
 l'entità delle sanzioni.
Per evitare il raddoppio dei termini, è necessario che:
1. il contribuente o l'intermediario non residente cui sono imputabili attività finanziarie anche localizzate
in un Paese black list si devono impegnare ad autorizzare la trasmissione all'Autorità italiana di tutte le
informazioni concernenti tali attività;
2. lo Stato estero black list entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge sulla collaborazione volontaria
deve definire e stipulare con l'Italia un accordo per l'effettivo scambio di informazioni che sia in linea
con il modello di Convenzione Ocse.
Oltre alle imposte dovute, la cui aliquota potrebbe raggiungere il limite anche del 45%, è previsto il
pagamento, salvo miglioramenti ipotizzati:
- dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti, che si presume pari a quella dovuta a titolo di ritenuta alla
fonte sugli interessi attivi pari al 27% fino al 2011 e del 20% per gli anni 2012 e 2013;
- della sanzione per non aver presentato il quadro o il modello RW pari, se si tratta di un Paese Black list,
al 5% fino al 2007 e al 6% dal 2008, la cui irrogazione dovrebbe essere ridotta ad un sesto;
- della sanzione sull’imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti, pari al 133% fino all’anno 2007 e del
200% a partire dal 2008, la cui irrogazione dovrebbe essere ridotta di un quarto e definita ad un sesto.
A chiarimento dell’assunto, valga il seguente esempio tendente ad individuare una situazione
particolarmente “costosa”.
Caso – Si consideri l’ipotesi di un investimento di € 1.000.000,00 realizzato nell’anno 2005 in uno Stato
considerato Black list (es.: Svizzera) quale corrispettivo di una cessione di una unità immobiliare
all’estero. Ai fini procedurali si consideri che tale patrimonio ha consentito di realizzare un
rendimento annuo del 2%. Il contribuente italiano decide di aderire alla voluntary disclosure e a
procedere al rimpatrio dell’intera attività finanziaria detenuta all’estero.
Soluzione:
• Anno 2005:
Descrizione
Valori
Imposte e sanzioni
Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list)
€ 1.000.000,00
31
| Dossier Casi
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Stima Irpef evasa sull’apporto (45% di € 1.000.000,00)
Totale imposte
Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 5%
di € 1.000.000,00)
Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (133% di € 450.000,00,
ridotte di un quarto e definite ad un sesto)
Totale imposte e sanzioni
• Anno 2006:
Descrizione
Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria
Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list)
Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 20.000,00)
Totale imposte
Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 5%
di € 1.020.000,00)
Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (133% di € 5.400,00,
ridotte di un quarto e definite ad un sesto)
Totale imposte e sanzioni
• Anno 2007:
Descrizione
Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria
Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list)
Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 20.400,00)
Totale imposte
Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 5%
di € 1.040.400,00)
Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (133% di € 5.508,00,
ridotte di un quarto e definite ad un sesto)
Totale imposte e sanzioni
• Anno 2008:
Descrizione
Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria
Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list)
Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 20.810,00)
Totale imposte
Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6%
di € 1.061.210,00)
Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 5.618,70,
ridotte di un quarto e definite ad un sesto)
Totale imposte e sanzioni
• Anno 2009:
Descrizione
€
450.000,00
€
8.333,33
€
74.812,50
Valori
€
20.000,00
€ 1.020.000,00
€
5.400,00
€
450.000,00
€
533.145,83
Imposte e sanzioni
€
€
8.500,00
€
897,75
Valori
€
20.400,00
€ 1.040.400,00
€
5.508,00
€
8.670,00
€
915,71
Valori
€
20.810,00
€ 1.061.210,00
€
5.618,70
€
10.612,10
€
1.404,68
Valori
€
5.400,00
14.797,75
Imposte e sanzioni
€
€
5.508,00
15.093,71
Imposte e sanzioni
€
€
5.618,70
17.635,48
Imposte e sanzioni
32
| Dossier Casi
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria
Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list)
Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 21.220,00)
Totale imposte
Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6%
di € 1.082.430,00)
Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 5.729,40,
ridotte di un quarto e definite ad un sesto)
Totale imposte e sanzioni
• Anno 2010:
Descrizione
Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria
Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list)
Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 21.650,00)
Totale imposte
Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6%
di € 1.104.080,00)
Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 5.845,50,
ridotte di un quarto e definite ad un sesto)
Totale imposte e sanzioni
• Anno 2011:
Descrizione
Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria
Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list)
Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (27% di € 22.080,00)
Totale imposte
Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6%
di € 1.126.160,00)
Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 5.961,60,
ridotte di un quarto e definite ad un sesto)
Totale imposte e sanzioni
• Anno 2012:
Descrizione
Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria
Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list)
Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (20% di € 22.520,00)
Totale imposte
Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6%
di € 1.148.680,00)
Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 4.504,00,
ridotte di un quarto e definite ad un sesto)
Totale imposte e sanzioni
€
21.220,00
€ 1.082.430,00
€
5.729,40
€
€
10.824,30
€
1.432,35
Valori
€
21.650,00
€ 1.104.080,00
€
5.845,50
€
11.040,80
€
1.461,38
Valori
€
22.080,00
€ 1.126.160,00
€
5.961,60
€
11.261,60
€
1.490,40
Valori
€
22.520,00
€ 1.148.680,00
€
4.504,00
€
11.486,80
€
1.126,00
€
5.729,40
17.986,05
Imposte e sanzioni
€
€
5.845,50
18.347,68
Imposte e sanzioni
€
€
5.961,60
18.713,60
Imposte e sanzioni
€
€
4.504,00
17.116,80
33
| Dossier Casi
Circ. n. 20/2014
Periodo 16-30 novembre
• Anno 2013:
Descrizione
Redditi ottenuti dall’investimento dell’attività finanziaria
Entità dell’attività finanziaria all’estero (Paese Black list)
Imposta sostitutiva sui redditi ottenuti (20% di € 22.970,00)
Totale imposte
Sanzioni mancata presentazione quadro RW (un sesto del 6%
di € 1.171.650,00)
Sanzioni su imposta sostitutiva e Irpef (200% di € 4.594,00,
ridotte di un quarto e definite ad un sesto)
Totale imposte e sanzioni
Valori
€
22.970,00
€ 1.171.650,00
€
4.594,00
€
11.716,50
€
1.148,50
Imposte e sanzioni
€
€
4.594,00
17.459,00
• Individuazione dell’onere complessivo della voluntary disclosure:
Anno Valore attività finanziaria
Redditi prodotti
Valore complessivo
Imposte e sanzioni
inizio anno in €
annualmente in € attività finanziaria in €
dovute in €
2005
1.000.000,00
1.000.000,00
533.145,83
2006
1.000.000,00
20.000,00
1.020.000,00
14.797,75
2007
1.020.000,00
20.400,00
1.040.400,00
15.093,71
2008
1.040.400,00
20.810,00
1.061.210,00
17.635,48
2009
1.061.210,00
21.220,00
1.082.430,00
17.986,05
2010
1.082.430,00
21.650,00
1.104.080,00
18.347,68
2011
1.104.080,00
22.080,00
1.126.160,00
18.713,60
2012
1.126.160,00
22.520,00
1.148.680,00
17.116,80
2013
1.148.680,00
22.970,00
1.171.650,00
17.459,00
Totale complessivo imposte e sanzioni
670.295,90
Costo della voluntary disclosure:
[(670.295,90 : 1.171.650,00) x 100] = 57,21%
34
| Dossier Casi