regolamento per la gestione del fondo sociale

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regolamento per la gestione del fondo sociale
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI LECCE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL FONDO SOCIALE
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Art. 1
Finalità
Il presente regolamento disciplina la gestione del Fondo sociale e il funzionamento della Commissione
consultiva, ai sensi dell’art. 36 della legge 54/84.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Fondo sociale, un fondo da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che
non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il
rimborso dei servizi prestati dall’ente, dall’Autogestione o dalle Amministrazioni condominiali,
nonché per i cambi di alloggi;
b) Commissione di gestione del Fondo sociale, una commissione operante presso l’ente che valuta
le istanze pervenute verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, ed ammette al
contributo, con apposito provvedimento amministrativo, i soggetti aventi titolo.
Art. 2
Istituzione del Fondo sociale
L’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce istituisce un Fondo sociale da utilizzarsi
per la concessione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il
pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall’ente, direttamente o tramite
autogestione o amministratori condominiali, nonché per cambi di alloggi.
Art. 3
Modalità di costituzione del Fondo sociale.
Le fonti di finanziamento del Fondo sociale sono:
1) i canoni percepiti dall’ente gestore per la locazione di immobili di E.R.P. per uso diverso da
quello di abitazione, detratto il 40% per le spese di amministrazione, di manutenzione, di
ristrutturazione o di completamento;
2) i contributi messi a disposizione dei Comuni o dell’ambito di zona sovracomunale;
3) i contributi regionali stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale in sede di approvazione
bilancio.
Non concorrono alla costituzione del Fondo Sociale, i contributi annui percepiti dall’Ente gestore per
le unità immobiliari assegnate ad Associazioni di Volontariato, organismi e sodalizi con scopi sociali,
patronati ed associazioni sindacali.
Il Fondo Sociale verrà ripartito prioritariamente tra gli assegnatari richiedenti e residenti nei Comuni
finanziatori e/o dell’ambito di zona, e il fondo residuo verrà ripartito agli assegnatari degli altri Comuni.
Art. 4
Modalità di accesso al Fondo sociale
Annualmente l’ente rende pubblica la possibilità di accesso al fondo sociale.
Gli assegnatari, in possesso dei requisiti richiesti del successivo art. 5, dovranno presentare, domanda
alla Commissione consultiva di gestione del fondo sociale, su un modello predisposto dall’ente, al fine
di richiedere il relativo contributo.
La Commissione, su idonea documentazione o autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) prodotta
dal richiedente, accerta la sussistenza dei requisiti per l’accesso al fondo sociale in capo all’assegnatario.
Lo Iacp, in caso di autocertificazione dei documenti, verifica direttamente la veridicità degli stessi,
tramite l’utilizzo della banca dati.
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Le domande irregolari verranno escluse e per le certificazioni o autocertificazioni false o mendaci, si
procederà alla denuncia penale
La Commissione dà parere per l’utilizzo delle somme stanziate dall’ente per il fondo sociale e propone
l’entità di massima del contributo erogabile, avuto riguardo alle esigenze prospettate dai richiedenti e
alla quota del fondo sociale a disposizione dell’Iacp.
La Commissione valuta le istanze pervenute, verificando preliminarmente il loro fondamento e la loro
ammissibilità ai sensi del presente regolamento.
Art. 5
Requisiti per l’accesso al Fondo sociale
Gli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione
nonché per i cambi di alloggio, potranno accedere al contributo del fondo sociale, qualora rientrino
nelle fasce di reddito di cui all’art. 33 comma 1, punti 1 e 2 della Legge Regione Puglia n. 54/84
tenendo conto delle capacità reddituali e in ogni caso privilegiando gli assegnatari che occupino alloggi
sottoutilizzati.
Le suindicate fasce di reddito sono di seguito esplicitate:
 reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non
superiore all’importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori, aumentato
dell’importo di una pensione sociale;
 reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione
diminuito del 40%;
In caso di riduzione improvvisa delle capacità di reddito degli assegnatari, può concedersi, a titolo
provvisorio, un contributo sul canone se la nuova situazione reddituale, per i motivi addotti, si ritiene
comporti l’inclusione degli interessati nelle fasce di cui ai punti 1 e 2 del 1° comma art. 33 della L.R.
citata.
Nessun contributo però potrà concedesi alle famiglie che occupino alloggi sottoutilizzati, se gli
interessati abbiano rifiutato il cambio con alloggi adeguati alle necessità dei propri nuclei familiari.
Art. 6
Altre condizioni per l’accesso al Fondo sociale
La Commissione di gestione Fondo sociale potrà assegnare contributi in conto canone, nonché
contributi sulle spese per cambi di alloggi, a prescindere dalla fascia reddituale di appartenenza, agli
assegnatari che per sopraggiunti e gravi motivi non siano in grado di corrispondere il canone di
locazione, le relative spese per servizi o sostenere l’onere per il cambio alloggio.
Per sopraggiunti e gravi eventi, s’intende il verificarsi di situazioni di tale gravità da impedire
all’assegnatario la regolare corresponsione dei canoni e/o il pagamento delle spese per servizi anticipati
dall’ente e per spese di autogestione, quali eventi luttuosi, malattia e/o disabilità che colpiscano
l’assegnatario o i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta all’anagrafe dell’utenza Iacp.
In tal caso, la richiesta presentata dall’assegnatario deve essere motivata e corredata dalla
documentazione comprovante l’impossibilità di provvedere alla regolare corresponsione dei canoni e/o
al pagamento delle spese per servizi anticipati dall’ente e spese di autogestione.
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Art. 7
Commissione di gestione del Fondo sociale
La Commissione consultiva per gli adempimenti conseguenti alla gestione del Fondo sociale, istituita
presso l’ente, è così composta:
 tre rappresentati dell’ente gestore tra i quali uno con funzioni di Presidente e uno con
funzioni di segretario. Sono esclusi i rappresentanti eletti su designazione delle OO.SS. dei
lavoratori e degli assegnatari;
 tre rappresentanti delle OO.SS. degli assegnatari maggiormente rappresentativi a livello
nazionale;
 dal rappresentante del Comune interessato, nel rispetto dell’art. 3 comma 4.
Ai componenti della Commissione non verranno riconosciuti indennità e/o emolumenti.
Art. 8
Punteggi da assegnare ai fini della formazione della graduatoria
I contributi saranno erogati secondo i seguenti punteggi:
 numerosità nucleo familiare ( oltre i quattro componenti
1 punto per ogni ulteriore
componente fino ad un max di 3 punti);
 presenza, nel nucleo familiare di minori a carico ( 1 punto per ogni minore fino ad un max di
3 punti);
 presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità o affetti da malattie croniche che
comportino una disabilità riconosciuta dagli enti competenti ( 1 punto per ogni persona
invalida con grado di invalidità superiore al 74%, fino ad un max di 2 punti).
 presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni (1 punto per ogni
componente ultrasessantacinquenne fino ad un max di 2 punti);
A parità di punteggio finale si darà precedenza in subordine:
 ai nuclei familiari più numerosi;
 ai nuclei familiari con reddito più basso;
 ai nuclei familiari con maggior anzianità di assegnazione.
Qualora, dall’applicazione dei precedenti criteri, continuasse a sussistere una situazione di parità, la
Commissione procederà attraverso sorteggio.
Art. 9
Modalità di funzionamento della Commissione
La Commissione, composta ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, per gli adempimenti
conseguenti alla gestione del fondo sociale, si riunisce su convocazione del Presidente e secondo le
esigenze relative all’istruttoria delle pratiche pervenute.
Le risultanze dei lavori svolti dalla Commissione verranno trascritte in un verbale.
La Commissione, sulla base della disponibilità del fondo sociale, del numero degli aspiranti beneficiari e
dei redditi degli assegnatari, propone all’ente l’entità dei contributi da assegnare.
Al termine dell’istruttoria delle istanze di accesso al fondo sociale la Commissione trasmette il verbale
con le relative graduatorie all’ente che procederà alla pubblicazione e successiva erogazione del
contributo agli aventi diritto.
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Art. 10
Erogazione dei contributi
I contributi, assegnati dall’ente con proprio provvedimento, saranno erogati mediante accredito sulla
posizione contabile dell’assegnatario, indipendentemente dall’esistenza di morosità, nei casi di
contributi in conto canone locativo e in conto servizi.
Art. 11
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme sul fondo sociale di cui alla
legge della Regione Puglia n.54/84 e successive modif. e integr.
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