il cammello ecologico

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IL CAMMELLO ECOLOGICO
IL CAMMELLO ECOLOGICO
La lettura del bel saggio di Gunther Teubner, <Le molteplici alienazioni del diritto: sul plusvalore sociale del
dodicesimo cammello>, (trad. di Sara Fariello)[1], diventa una ottima occasione per ripensare a talune
questioni ambientali (non "limitate", come vedremo, al solo diritto).
Il testo così si abbrivia:
<Un vecchio sceicco beduino scrisse il testamento e divise la sua fortuna, una gran quantità di cammelli, tra i
suoi tre figli. Achmed, il più grande, avrebbe ereditato la metà del patrimonio, Alì, il secondo, un quarto,
Benjamin, il più giovane, un sesto. Quando il padre morì, sfortunatamente, restarono soltanto undici cammelli.
Achmed, naturalmente,ne pretendeva sei, ma fu contestato dagli altri due fratelli. Infine, non avendo trovato un
accordo, essi si rivolsero al khadi. Egli decise: "Io offro uno dei miei cammelli. Restituitelo a me, secondo la
volontà di Allah, quanto prima possibile". Adesso, con dodici cammelli la divisione era possibile e semplice.
Achmed ebbe la sua metà, sei cammelli, Alì un quarto, tre cammelli e Benjamin un sesto, due cammelli. Ora il
dodicesimo cammello poteva ritornare al khadi>.
Diventa, per noi, interessante capire cosa sia, che funzione abbia, questo dodicesimo cammello.
Si tratta, come pare, di un espediente (si noti) esterno al diritto che porta ad una soluzione che il diritto nel suo
sistema (appunto) chiuso non avrebbe consentito? O che altro?
Ma, allora, forse questa diventa una occasione di rileggere (e come) il diritto e il suo rapporto con l'esterno (il
"sociale")? Ovvero come occorre leggere, e soprattutto, risolvere un conflitto insorto tra le parti (per esempio in
materia ambientale)? Ove il diritto non è di per sé in grado di dare soluzione con le sue regole, con le sue
tecniche, con il suo ordine giuridico?[2]
Sappiamo che l'ordine giuridico impone una sua visione, una sua verità, la quale però <diventa, in questo
senso, una strategia di aggregazione e di riconoscimento, sia dal punto di vista terminologico e concettuale,
sia dal punto di vista pratico e concreto>[3].
Ecco una sorta di "gabbia" del diritto dove però le sue "sbarre" sono cangianti, mutevoli, nell'interazione con
altri meccanismi che sono "fuori" dal diritto. Insomma, ci troviamo di fronte ad una complessità che non sta da
una parte o dall'altra, ma che (in un certo senso), tenta, raggiunge, una qualche di conciliazione, piuttosto che
una secca contrapposizione.
In questo contesto, anche il tempo e lo spazio assumono altre dinamiche, ibride, non corrispondenti al reale
fattuale e neppure a quello normativo: si pensi alla disciplina sulle spedizioni di rifiuti transfrontalieri, agli anelli
apparentemente lineari della catena del comportamento degli attori prescelti (tra i molti possibili) che formano,
appunto, una catena di una certa logica e consistenza (anche agli effetti della responsabilità).
Insomma, la regola giudica assume questo assetto, assicurando la necessaria fiducia ai soggetti che vogliono
intraprendere (o rivolgersi, anche come controllo a) questa attività, e pure il mercato che, perseguendo altri fini
e nella sua velocità del fare, non può permettersi di stare a distinguere, pensare, rielaborare, interpretare di
volta in volta, definizioni e concetti, eccetera.
Il mercato, infatti, non vuole "bagagli" al seguito!
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Tanto giuridicamente consente la visibilità (illuminata dalla norma) di sistemi, attività e comportamenti per
regolare gli stessi.
L'utilità di questa visibilità è ben comprensibile a tutti, ma pure l'invisibilità talvolta diventa per così dire "utile"
(financo ai soggetti pubblici): per esempio, in alcune scelte di localizzazione impiantistica ambientale, per le
informazioni e per i dati necessari a conoscere onde esprimere apprezzamenti, giudizi, scelte, etc..
La situazione pare ingarbugliarsi ancor più, soffermandosi alla disciplina giuridica dove esistono parti "visibili"
- tramite le norme e/o le regole - assieme ad altre parti "invisibili" della situazione oggetto della disciplina - di
un tutto che è ricostruito, non reale[4] - che rimangono, per l'appunto, fuori dal diritto, nel campo fattuale e/o
dell'invisibile.
Ma qui il non vedente parla con il suo accompagnatore. La cecità del soggetto trova un rapporto con il
vedente. Il cammino diventa diverso, un misto, a seconda che si cammini in pieno giorno (dove il vedente è più
spedito) o in piena notte (dove i sensi del non vedente suppliscono la cecità del vedente).
Insomma, il diritto disciplina dei segmenti di un percorso dove incanalare le aspettative individuali: per
esempio, la gestione dei rifiuti deve essere svolta secondo una certa scansione temporale e spaziale, per
alcuni soggetti, per certe attività, con rapporto di causa ed effetto, con determinati e misurabili esiti.
Ma la realtà - lo sappiamo bene - è più complessa: entro la gestione dei rifiuti così come "normata",
riguardando ai luoghi "ciechi", ovvero non illuminati, non definiti (che però contano assai), ci sono diverse parti,
altresì invisibili, dove si erigono "ponti" con le parti ( e le norme) visibili.
Sintomatico, in questo senso, è l'apparato del Sistri dove i "ponti" tra i soggetti "finti" e i soggetti "veri" vengono
eretti, finzionisticamente, per consentire al sistema (causale, lineare, etc.) di girare secondo la logica impressa
dalla normativa (ma contraddicendosi in altre parti, per esempio in quelle manualistiche e/o softweristiche)[5].
Per cui qui entrano in gioco elementi conoscitivi - e quindi valutativi, anche agli effetti della responsabilità
gestionale - che però non sono giuridici e/o solo di tecnica normativa, trattasi, ad ogni evidenza, di elementi
extra giuridici, che (come abbiamo cercato di segnalare sopra) si intersecano, si ibridano, con quelli giuridici: di
qui una confusione che però, come si dice, lo "ordinamento giuridico" non può lasciare senza controllo e/o
senza aggiustamento.
E, oltre ai classici criteri interpretativi, il dodicesimo cammello ci sembra veramente un buon esempio delle
contraddizioni e delle diversità sopra accennate.
Il diritto non va in una unica direzione, dal fatto alla norma, trasformando le questioni giuridiche in tecniche; il
diritto muove anche dalla sua "cultura" (dalla norma e altro) per cercare di adeguarsi alla mappatura della
realtà fattuale. Inoltre, il diritto necessariamente cambia, deve cambiare, per adeguarsi - oltre che per far
adeguare - la realtà, la comunità, etc..
Ma il diritto per essere valido deve fare in modo che le questioni di cui si decide (in una lite, in una situazione,
etc.) possano, appunto, venire risolte (con sentenza, con accordo, etc.).
Di primo acchito, il dodicesimo cammello non è reale, ma sembra reale, almeno viene trattato come tale. Qui
troviamo, come avviene nell'arte, una seconda realtà: il khadi offre, come elemento di soluzione al conflitto
insorto tra i figli dello sceicco, una finzione.
Ma, si noti come <la non concordanza tra realtà e finzione costituisce il punto decisivo>[6], perché solo così si
"sblocca" la situazione che il diritto non risolveva (cioè che "bloccava").
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In questo senso si comprende meglio anche la differenza tra le decisioni giuridiche e gli argomenti giuridici.
Entrambi determinano delle circolarità, che si riferiscono l'una all'altra, ma <nessuna può determinare
l'altra>[7]. Ecco che l'argomentazione <trasforma l'alternativa di decisione esistente in una nuova alternativa
(...) ma in modo drastico>[8].
Tralasciamo altri passaggi teorici che (pur se interessantissimi) in questa sede ingorgherebbero le nostre
considerazioni volte a far comprendere alcuni aspetti di rilievo (anche per la normativa ambientale, ma non
solo), per cui ci limitiamo ad alcune brevissime notazioni.
Per quanto dianzi accennato, il diritto, la dogmatica giuridica, non è un camminatore solitario, percorre la
strada (in divenire, senza mappa, ma scrivendo delle mappe) con altri saperi (economia, politica, scienza,
educazione, etc,), provocando delle cosiddette "irritazioni"[9], dalle quali conseguono delle "significazioni".
Queste significazioni sono, come detto, una miscela (con una ricetta mai stabile, con ingredienti variabili, etc.)
di saperi diversi, donde una perdita di efficacia del diritto e la produzione di altri meccanismi sociali: si vedano,
per esempio, le norme tecniche che nel settore ambientale, stanno proliferando, a testimonianza di una
tendenza nettamente destinata ad aumentare nel tempo e per tutto il globo.
Ed ecco perchè il dodicesimo cammello non poteva essere introdotto dal diritto, proprio perché questo criterio
risolutivo arriva da un altro contesto.
Qualche esempio? Nella tecnica del recupero/riciclaggio le quali attività determinano (assieme ad altre
circostanze, elementi, condizioni) la fuoriuscita del materiale trattato (rifiuto) dalla disciplina dei rifiuti e il suo
ingresso come merce (di materia prima secondaria, di non rifiuti, di prodotti, etc.): il dodicesimo cammello si
trova oltre la normativa, oltre le regole tecniche, si rinviene nella prassi che benché processualizzata dalle
norme può assumere diverse sfaccettature nel rapporto (non solo causale) tra soggetti, oggetti, attività (nella
combinazione spazio/tempo), tant'è che in sede processuale spesso vengono agitati questi aspetti e criteri, in
particolare col "diritto dei periti"[10].
Lo stesso dicasi nel caso di danno ambientale, dove, per dare soluzione alla questione insorta (danno
ambientale accertato e quindi avvio degli incombenti previsti dalla parte Sesta (art. 300 ss.) del codice
ambientale) non sembra bastare solo una decisione giuridica.
Anche qui risulta utile introdurre il dodicesimo cammello, cioè una valutazione ben diversa da quella che il
diritto prevede per sé stesso (più precisamente, all'attuazione delle misure a tutela e per il risarcimento,
talvolta utilizzando criteri diversi, quali il rapporto costi/beneficio, o altri ancora), si tratta, infatti, di valutazioni
economiche che possono essere svolte secondo diverse tecniche contabili.
Il tutto viene rimesso alla conoscenza (giuridica?) degli autorizzatori, per cui (come abbiamo da tempo
segnalato) il "trucco" degli interessati diventa quello di rappresentare il "fuori" dal diritto come se fosse "entro"
il diritto, fabbricando nei dossier e/o nella documentazione da presentare (secondo la procedura prevista, ma
pure nel linguaggio, nei metodi, etc.) quanto il soggetto pubblico si attende (dal mondo del diritto e inforcando
le sue lenti,come visto, "ibridate"), risolvendo (con una regola non giuridica, spesso falsata e piegata ai fini
individuali, non agli interessi collettivi, del bene comune, ai quali è rivolta la disciplina del danno) la specifica
problematica del danno ambientale.
Ma, la matassa si ingarbuglia, ancor più parlando di ambiente guardando alla "natura" (all'oggetto naturale).
Preliminarmente merita porsi una domanda: la natura è forse diventata un oggetto giuridico?
Facendo tesoro delle precedenti considerazioni conveniamo come non sia la natura come entità che qui
assume rilievo giuridico, perché è <il sistema sociale circostante che genera identità, capacità di agire e
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comunicare, responsabilità, diritti e doveri. In breve: la soggettività non è una qualità naturale ma una
costruzione sociale. Ogni sistema sociale crea la soggettività delle sue finzioni. Il mezzo è l'attribuzione
sociale>[11].
Ciò vale anche per le soggettività che ambiscono a tutelare l'ambiente, in altri termini, <il movimento
ecologista ha fatto vacillare la convinzione secondo la quale solo gli esseri umani possono essere attori.. (la
soggettività N.d.R.)... è solamente concessa a condizione che ci siano buone ragioni per presupporre che
"dietro" gli indirizzi sociali si nascondano processi di comprensione auto-referenziali>[12].
Anche questi sono "cammelli ecologici" che danno formale ingresso giuridico (per esempio, genericamente
parlando, nella legittimazione attiva in sede giudiziale, nel diritto all'informazione, agli accessi agli atti, etc. etc.)
a soggetti che altrimenti non potrebbero che essere movimenti sociali, confinati al fuori del diritto.
E' la "irritazione" del sistema sociale che consente questo riconoscimento di soggettività, così come avviene,
sintomaticamente, per le <entità etniche> che <sono riconosciute come "Stati" solo quando il diritto
internazionale è sufficientemente irritato dall'evidenza che le famose condizioni di sovranità, territorio, popolo,
sistema di potere siano soddisfatte>[13].
Ma, il cammello ecologico non si ferma qui:
<l'inclusione dei diritti "ecologici" nelle Costituzioni, il riconoscimento progressivo dei diritti degli animali, le
trasformazioni nel linguaggio giuridico evidenti nella sostituzione della dizione "protezione della natura" in
"interessi ecologici" poi in "diritti" dei processi viventi, i lenti processi finalizzati a dotare i gruppi ambientalisti
del diritto ad agire giudizialmente, l'espansione della concettualizzazione dei danni causati all'ambiente sono
tutti indicatori del fatto che il diritto è quasi pronto per mettere a disposizione della società una nuova specie di
cammello>[14].
[1] Sta in A. RUFINO-G. TEUBNER, Il diritto possibile. Funzioni e prospettive del medium giuridico, Milano,
2005, pagg.93-130.
[2] Sia permesso rinviare al volume collettaneo (a cura di A.PIEROBON), Nuovo Manuale di diritto e gestione
ambientale, Rimini, 2012.
[3] A. RUFINO, op.cit., pag. 17.
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[4] E dove le parti messe assieme non corrispondono al tutto.
[5] Su queste questioni sia ancora consentito rinviare, oltre al Nuovo manuale, cit., ex multiis: Il Sistri come
Governance dei rifiuti? Ortopedie, dermatologie,chirurgie, immunologie, in due parti pubblicate nella rivista
"Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente", nn. 5 e 6/7, Roma, 2011; La gestione dei rifiuti
nel sistri e nel codice: occorrono risonanze, più che concordanze, Ufficio Tecnico, n.6 , Rimini 2011
[6] G. TEUBNER, pagg. 102-103.
[7] Che poi sarebbe una <insolubile indeterminazione del diritto>, Ibidem, pag. 104.
[8] Ibidem, pag. 105.
[9] Termine che G. TEUBNER nell'op.cit., specifica, in nota 26 di pag. 106, come <utilizzato per evitare
l'accostamento con i termini stimolo e risposta del modello meccanico. Le nostre irritazioni vivono in un mondo
ermeneutico. I loro effetti consistono in una risignificazione>.
[10] In proposito sia permesso rinviare, oltre al citato Nuovo Manuale, anche al volume (a cura di
A.LUCARELLI-A.PIEROBON), Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi,proposte, Napoli, 2009.
[11] Ibidem, pag. 123.
[12] Ibidem, pagg.125-126.
[13] Ibidem, pag. 126.
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[14] Ibidem, pag.128.
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