GUIDA Regolamento DS

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GUIDA Regolamento DS
GUIDA REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI
DIRETTORI SPORTIVI FIGC
Di Francesco Casarola
Copyright Aprile 2015
Guida al “Nuovo regolamento per Direttori Sportivi”
SOMMARIO
1. Introduzione
2. Soggetti
a. Direttori sportivi
b. Collaboratore della gestione sportiva
c. Osservatore
d. La commissione direttori sportivi
3. L’iscrizione
a. Modalità
b. Cause di incompatibilità
4. Tesseramento del DS
5. Doveri del DS
6. Sanzioni e controversie
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1. INTRODUZIONE
Con CU n. 225/A del 17.04.2015 la FIGC ha voluto
modificare il vecchio testo riguardante la figura del
direttore sportivo. La novità più importante è la creazione
della nuova figura dell’Osservatore calcistico. Infatti, fino ad
oggi, nessuna norma dell’ordinamento sportivo ne dava
menzione.
2. I SOGGETTI
L’art. 1 del Regolamento definisce chi sono i soggetti che
dovranno sottostare al presente regolamento, ed
implicitamente coloro che dovranno iscriversi all’”Elenco
Speciale dei Direttori Sportivi”. L’elenco avrà non solo la
sezione riguardante i direttori Sportivi ma anche sezioni
riguardanti i collaboratori della gestione sportiva e
osservatori calcistici per società professionistiche. Gli stessi
rientrano nell’art. 1 c. 1 CGS, che enumera le figure che
devono
sottostare
all’osservanza
dell’ordinamento
sportivo. In particolare: “Le società, i dirigenti, gli atleti, i
tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge
attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo,
decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento
federale.”
Ma chi sono i tesserati secondo l’ordinamento sportivo: a
definirlo ci pensano gli artt. 36 c. 1 e 37 c. 1 NOIF. Secondo
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cui: “sono tesserati FIGC: i dirigenti federali, gli arbitri, i
dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva, i tecnici
e i calciatori.”.
a. Il direttore sportivo
Il regolamento lo definisce come persona fisica che svolge
per conto delle Società sportive professionistiche attività
riguardanti:
-l’organizzazione e l’amministrazione della società;
-gestione dei rapporti contrattuali tra società e calciatori o
tecnici;
- conduzione di trattative con altre società sportive in
merito al trasferimento, stipulazione e cessione dei
contratti. Infine al tesseramento dei tecnici.
b. Il collaboratore della gestione sportiva
Siccome non è possibile incaricare un direttore sportivo
per le società dilettantistiche. Comunque non è definito
colui che svolge l’attività per una società non
professionistica, Allora il regolamento definisce anche il
“DS” dei dilettanti attraverso la figura del collaboratore
della gestione sportiva. Le attività che potrà svolgere
questo soggetto sono:
- l’organizzazione e l’amministrazione delle società;
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- gestione dei rapporti riguardanti il tesseramento,
trasferimento dei calciatori e dei tecnici.
Questo tipologia di tesserato era già presente
nell’ordinamento federale, in particolare nell’art. 22 NOIF
dove si afferma che: “Sono collaboratori nella gestione
sportiva della società coloro che, svolgendo per esse attività
retribuite o comunque compensate, siano incaricati di
funzioni che competino responsabilità e rapporti nell’ambito
dell’attività sportiva organizzata falla FIGC.
2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati
quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di
collaboratore o dirigente in altra società.”
c. L’osservatore calcistico per società professionistiche
Dicevamo che la novità assoluta di questo regolamento
riguarda la creazione della figura dell’osservatore calcistico.
Questo soggetto svolge per conto delle società
professionistiche le seguenti attività concernenti i giocatori
e squadre:
- l’osservazione;
- l’analisi;
- la valutazione;
- l’archiviazione;
- lo scouting.
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d. La Commissione Direttori sportivi
L’art. 5 definisce che presso la FIGC è istituita la
Commissione Direttori Sportivi. I compiti della stessa
vengono descritti nel c. 5:
- iscrizione degli aventi titolo nell’Elenco Speciale;
- cancellazione dall’Elenco Speciale;
- provvedimento di esclusione ai corsi di soggetti,
precedenza sanzionati;
- dirime in via conciliativa controversie tra gli iscritti.
Le modalità di comunicazione sono descritte nell’art. 5 c. 6,
infatti le iscrizioni e le cancellazioni vengono comunicate
per iscritto dalla Segreteria al soggetto e alle società
interessate e comunque rese note attraverso un
Comunicato Ufficiale.
La composizione della Commissione Direttori Sportivi è
definita dall’art. 5 c. 2, sono 7 membri designati da organi
diversi. Più precisamente:

Un componente designato dal Presidente Federale,
con funzioni di Presidente, tra persone in possesso
di chiara esperienza giuridico sportiva e di notoria
indipendenza.
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



Un componente designato dalla Lega Nazionale
Professionistica di Serie A.
Un componente designato dalla Lega Nazionale
Professionistica di serie B;
Un componente designato dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico;
Due componenti designati dall’A.DI.SE., di cui uno
con funzioni di Vice-Presidenti.
I componenti sopra definiti vengono nominati dal
Consiglio Federale della FIGC, in quanto organo politico
del calcio italiano.
La Commissione dura in carica per due stagione,
rinnovabili per due volte e viene assistita da un
Segretario nominato dalla FIGC.
L’assemblea della Commissione Direttori Sportivi è
valida se ha la maggioranza di presenti mentre le
decisioni vengono deliberate a maggioranza e laddove
vi sia parità prevale il voto del Presidente.
3. L’ISCRIZIONE
a. Modalità
La disciplina dell’iscrizione all’elenco speciale dei
direttori sportivi è definita dagli art. 2 e 3 del
Regolamento.
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Con l’iscrizione si assume lo status di tesserato della
FIGC. Ma prima di poter inviare la domanda di iscrizione
il soggetto dovrà conseguire il diploma di abilitazione
attraverso i Corsi per Direttori Sportivi organizzati dalla
FIGC.
Tali corsi sono annuali e vengono organizzati dal
Settore Tecnico in collaborazione con l’A.DI.SE.
(Associazione Direttori e Segretari Sportivi) all’inizio di
ogni stagione sportiva.
Per quel che riguarda l’iscrizione all’elenco dei
collaboratori della gestione sportiva si dovrà conseguire
il rilascio del diploma di abilitazione dopo aver
sostenuto il corso. Anche questo come per quanto
avvenuto per i direttori sportivi.
Infine a norma dell’art. 11 Regolamento Direttori
sportivi che hanno conseguito il corso dovranno fare la
richiesta
entro
2
anni
dal
conseguimento
dell’abilitazione, documentando quanto segue:




Residenza in Italia
Godimento dei diritti civili
Non aver riportato condanne a pene detentive,
per delitti non colposi
Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o
falliti
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
Non essere stati mai assoggettati a
provvedimento di preclusione da ogni rango o
categoria FIGC
b. Cause di incompatibilità
Le cause d’incompatibilità sono definite dall’art. 4 del
Regolamento, più precisamente si definisce che è
incompatibile con la carica:


qualunque carica o incarico procuratorio o di
assistenza nell’assistenza di calciatori o di società
l’attività di calciatore o di tesserato
Il perdurare dell’incompatibilità si protrae per un anno dal
giorno della cessazione dello status eccezion fatta per gli
allenatori e i calciatori per i quali cessa alla fine della
stagione calcistica di riferimento.
Il Regolamento disciplina anche l’esercizio senza titolo delle
attività sopra definite. In particolare si afferma che
l’esercizio delle attività di direttore Sportivo, collaboratore
della gestione sportiva e degli osservatori calcistici per
società professionistiche comporta le sanzioni del Codice di
Giustizia Sportiva, anche se il CGS non definisce delle
norme particolari.
Inoltre al soggetto che svolge queste attività senza aver
ottenuto l’iscrizione allora gli sarà vietato partecipare ai
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corsi e ad essere iscritto nell’Elenco Speciale per un periodo
da 1 a 3 anni.
La causa di cancellazione dall’Elenco è disposta dall’art. 5
lett. b) del Regolamento, infatti si afferma che la
cancellazione avverrà laddove si accerta il venir meno di un
requisito d’iscrizione o incompatibilità.
I divieti coinvolgono anche le società, infatti secondo l’art. 8
del regolamento le società non possono avvalersi di
soggetti non iscritti all’Elenco Speciale per quanto riguarda
trattive o rapporti in relazione alle attività proprie sopra
definite. Però le società sportive possono far svolgere le
attività proprie dei soggetti riguardanti il presente
regolamento dai componenti di rappresentare validamente
ed impegnare la Società nei confronti dei terzi.
4. TESSERAMENTO DEL DS
Quali sono i doveri del Direttore Sportivo, la prima riguarda
lo status del tesserato. Infatti per quel che riguarda il
Direttore sportivo questo deve risultare da contratto
mentre per i Collaboratori della Gestione Sportiva deve
essere determinato dall’atto di tesseramento per la società
o per l’associazione dilettantistica e deve essere depositato
presso la Lega o il Comitato di competenza che lo
trasmetterà alla Commissione Direttori Sportivi. Come per
il collaboratore della gestione sportiva, anche l’osservatore
calcistico per società professionistica deve depositare o
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inviare alla Lega di competenza che trasmetterà una copia
alla FIGC.
Il tesseramento del Direttore Sportivo e dell’Osservatore
calcistico siccome è possibile solamente con società
professionistiche avrà validità dal momento della data di
ricezione risultante dal visto del deposito. Così come accade
per qualsiasi tesseramento.
Diversamente per il Collaboratore della Gestione sportiva,
siccome si tratta di dilettante, il tesseramento avrà efficacia
dal momento della data di invio del tesseramento.
5. DOVERI DEL DS
I soggetti delineati dal Regolamento in analisi dovranno
sottostare secondo l’art. 7 c.4 alle norme ed i regolamenti
federali e dovranno improntare il loro operato ai principi di
correttezza e buona fede, a parere di chi scrive superfluo il
richiamo perché comunque i tesserati sottostanno all’art. 1
c. 1 bis CGS “principio di lealtà, probità e correttezza”.
Il concetto è ribadito dall’art. 9 c.1. dove si conferma il fatto
che gli iscritti all’elenco speciale devono osservare le norme
federali e sono sanzionabili dal Codice di Giustizia Sportiva
Il Direttore Sportivo, il Collaboratore della Gestione
Sportiva e l’Osservatore calcistico potranno intrattenere
rapporti solamente con la società con la quale sono stati
tesserati.
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6. SANZIONI E CONTROVERSIE
Nel caso di cancellazione o estromissione dal bando per il
corso per l’ottenimento dell’iscrizione nell’Elenco speciale,
gli iscritti nell’elenco speciale possono esporre gli
argomenti a propria difesa
entro cinque giorni
dall’audizione ed hanno il diritto di essere ascoltati da
persona di fiducia.
La giurisdizione riguardante le controversie dei soggetti
iscritti nell’Elenco speciale è affidato al Collegio arbitrale
previsto dall’Ordinamento Federale.
Per comprendere quali possono essere le sanzioni a carico
dei dirigenti, soci e tesserati delle società dobbiamo fare
riferimento all’art. 19 CGS che definisce:
-
Ammonizione
Ammonizione con diffida
Ammenda
Ammenda con diffida
Squalifica per una o più giornate
Squalifica a tempo determinato
Divieto di accedere agli impianti sportivi
Inibizione temporanea.
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