GIURISPRUDENZA SULL`ART. 142 CdS (Limiti di velocità)
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GIURISPRUDENZA SULL`ART. 142 CdS (Limiti di velocità)
GIURISPRUDENZA SULL’ART. 142 C.d.S. (Limiti di velocità) Cassazione Civile Fattispecie:- autovelox La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione. (Cassa con rinvio, Trib. Acqui Terme, 31/07/2009) Sez. VI, sent. n. 680 del 13-01-2011 (ud. del 28-10-2010), Martinelli c. Com. Strevi (rv. 616368) Cassazione Civile Fattispecie:- autovelox In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza. (Cassa con rinvio, Trib. Acqui Terme, 31/07/2009) Sez. VI, sent. n. 680 del 13-01-2011 (ud. del 28-10-2010), Martinelli c. Com. Strevi (rv. 616367) Cassazione Civile Sospensione della patente di guida In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della strada, il verbale di accertamento elevato per eccesso di velocità ai sensi dell'art. 142 cod. strada, non è impugnabile autonomamente per la parte che ha ad oggetto la sospensione della patente di guida anche se privo dell'indicazione della durata della misura preannunciata, atteso che tale sanzione, di natura accessoria, può essere invocata solo con specifico provvedimento prefettizio, impugnabile eventualmente, con l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 689 del 1981. (Cassa senza rinvio, Giud. pace Verona, 08/02/2006) Sez. II, sent. n. 16668 del 16-07-2010 (ud. del 26-02-2010), Prefettura Verona c. Caldelli (rv. 614620) Cassazione Civile Cause di non punibilità In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell'art. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato - essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall'art. 4 della legge n. 689 del 1981 - l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo. (Rigetta, Giud. pace Modena, 14/01/2006) Sez. II, sent. n. 14286 del 14-06-2010 (ud. del 26-02-2010), Lugli c. Min. Interno (rv. 613449) Cassazione Civile Taratura degli apparecchi elettronici:- inapplicabilità dei controlli previsti dalla L. n. 273/1991 In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui all'art. 142 cod. strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poiché esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada. (Rigetta, Giud. pace Isernia, 29/11/2005) Sez. II, sent. n. 9846 del 24-04-2010 (ud. del 30-11-2009), Giamei c. Com. Isernia (rv. 612410) Cassazione Civile Applicabilità dei limiti previsti dal C.d.S. In materia di circolazione stradale, la mancanza di particolari limiti di velocità fissati, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall'ente proprietario della strada non implica che su di essa non sia imposta alcuna limitazione di velocità, giacché, in tal caso, trovano applicazione i limiti di velocità massimi stabiliti dal comma 1 dello stesso art. 142 e, dunque, ove si tratti di strada in centro abitato, il limite di 50 km/h. (Cassa con rinvio, Giud. pace Corigliano Calabro, 22/11/2005) Sez. II, sent. n. 4242 del 22-02-2010 (ud. del 10-12-2009), Com. Corigliano Calabro c. Tallarico (rv. 611900) Cassazione Civile Accertamenti a mezzo di apparecchiature elettroniche:- obbligo d'informazione L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di contestazione per l'omesso assolvimento del suddetto obbligo di preventiva informazione dell'utenza, malgrado il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati nel citato art. 4 del d. l. n. 121 del 2002 e lo "ius superveniens" di cui all'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007 non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad un'infrazione commessa nel 2003). (Cassa con rinvio, Giud. pace Cesena, 05/05/2005) Sez. II, sent. n. 656 del 18-01-2010 (ud. del 10-12-2009), Ministero dell'Interno c. C.D. (rv. 611249) Cassazione Civile Accertamento della violazione del limite di velocità:- organi incaricati In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell'art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli organi di polizia stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonchè della regolarità del loro posizionamento sulle strade. L'accertamento della violazione del limite di velocità, invece, costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia stradale, ben può essere espletato, ex art. 12, comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell'interessato provare la mancata autorizzazione. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Orbetello, 10/01/2005) Sez. II, sent. n. 22041 del 16-10-2009 (ud. del 23-04-2009), D.V.R. c. Comune di Capalbio (rv. 610455) Cassazione Civile Contestazione della violazione:- differita In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai fini della valutazione in ordine alla possibilità di detta contestazione, non è abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza, né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, redatto da agenti della polizia stradale sul rilievo che, correttamente utilizzando la paletta in dotazione, sarebbe stato possibile arrestare un veicolo che procedeva, su un tratto autostradale, ad una velocità di oltre 150 km/h). (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Aosta, 14/06/2005) Sez. II, sent. n. 21878 del 14-10-2009 (ud. del 24-03-2009), Ministero dell'Interno c. C.M. (rv. 610163) Cassazione Civile Cause di non punibilità In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, l'esimente dello stato di necessità, occorre - in conformità a quanto disposto dagli artt. 54 e 59 cod. pen. - che sussista un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a seguito dell'irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l'eccesso di velocità, aveva escluso l'applicabilità dell'esimente in relazione al trasporto d'urgenza, presso un veterinario, di un gatto gravemente ferito e raccolto poco prima). (Rigetta, Giud. pace Foligno, 01/03/2006) Sez. II, sent. n. 14515 del 19-06-2009 (ud. del 24-03-2009), B.C. c. Ufficio Territoriale del Governo di Perugia (rv. 608905) Cassazione Civile Fattispecie:- autovelox In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in legge n. 168 del 2002 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. (Rigetta, Giud. pace Solopaca, 31/05/2005) Sez. II, sent. n. 7419 del 26-03-2009 (ud. del 10-11-2008), Ministero dell'Interno c. M.A. (rv. 607722) Cassazione Civile Segnaletica stradale In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva accolto l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione per violazione del limite di velocità, osservando che, da un lato, mancava la segnaletica indicante tale limite e, dall'altro, non risultava che esso derivasse da una norma di carattere generale applicata nel territorio comunale). (Rigetta, Giud. pace Rossano, 19 luglio 2004) Sez. II, sent. n. 3660 del 13-02-2009 (ud. del 26-11-2008), Comune di Crosia c. S.S. (rv. 606625) Cassazione Civile Accertamenti a mezzo di apparecchiature elettroniche: Nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità, accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, l'assistenza tecnica di un privato operatore, limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull'attività di accertamento poi direttamente svolta da quest'ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi, sussiste al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale in generale (art. 11 e 12 cod. str.) ed in particolare la gestione delle apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle infrazioni (art. 345 comma quarto, reg. esec. cod. str.). (Cassa con rinvio, Giud. pace San Giorgio La Molara, 13 dicembre 2004) Sez. II, Sent. n. 22816 del 09-09-2008 (ud. del 12-05-2008), Comune di Buonalbergo c. V.M. (rv. 604652) Cassazione Civile Contestazione della violazione:- differita In tema di violazioni amministrative previste dal codice della strada, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta "ipso facto" la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio. (Nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace, ritenendo idonea la spiegazione, fornita dall'Autorità Amm.va per giustificare la contestazione differita, consistente nell'esigenza di non interrompere la continuità del servizio). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roccadaspide, 03 giugno 2003) Sez. II, Sent. n. 19032 del 10-07-2008 (ud. del 16-05-2008), Comune di Roccadaspide c. D.M.F. (rv. 604733) Cassazione Civile Fattispecie:- autovelox In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. "autovelox") in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. (Rigetta, Giud. pace Venezia, 22 Agosto 2005) Sez. II, Sent. n. 17361 del 25-06-2008 (ud. del 31-01-2008), F.P. c. Comune di Venezia (rv. 604078) Cassazione Civile Contestazione immediata In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute, ai sensi del combinato disposto dell'art. 142 del codice della strada e degli artt. 345 e 385 del relativo regolamento esecutivo, a mezzo di apparecchiature di controllo elettronico, qualora queste ultime consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, rendendo ammissibile "ipso facto" la contestazione differita, senza alcuna possibilità per il giudice di sindacare le scelte organizzative dell'amministrazione, risolvendosi un tale sindacato in un'indebita ingerenza nel "modus operandi" della pubblica amministrazione. Resta, ovviamente, salva la possibilità per l'interessato di fornire la prova del cattivo funzionamento, nello specifico caso concreto, dell'apparecchiatura elettronica. (Rigetta, Giud. pace Moncalieri, 31 Ottobre 2002) Sez. II, Sent. n. 15171 del 09-06-2008 (ud. del 18-10-2007), V.M.P. c. Prefettura Torino (rv. 603580) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser In base al dato letterale dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002, nonché alla stregua di un'interpretazione logico - sistematica della medesima norma, l'accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell'infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi proposti al rilevamento delle infrazioni. In presenza di personale dell'amministrazione competente, per contro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell'affidabilità della rilevazione. (Cassa senza rinvio, Giud. pace Civitavecchia, 16 Maggio 2005) Sez. II, Sent. n. 14097 del 28-05-2008 (ud. del 29-02-2008), L.F. c. Prefetto di Viterbo (rv. 604116) Cassazione Penale Obbligo di moderare la velocità In tema di sinistri stradali, ai fini della sussistenza dell'obbligo di moderare la velocità, l'accertamento dell'esistenza di un "centro abitato" ben può essere effettuato sulla base di elementi concreti e specifici, idonei a connotare come tale un gruppo di case intervallate o site lungo un solo lato della strada. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 19 giugno 2007) Sez. IV, Sent. n. 30808 del 22-05-2008 (ud. del 22-05-2008), R.M. (rv. 241895) Cassazione Civile Fattispecie:- autovelox In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, è legittima la contestazione non immediata dell'infrazione anche quando, nell'organizzazione del servizio di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata una apparecchiatura "autovelox" che consenta l'accertamento dell'infrazione al momento del transito del veicolo, e ciò persino nell'ipotesi in cui, essendo previsto l'impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perchè impegnata in altra contestazione; tuttavia l'amministrazione deve fornire la prova di non avere potuto procedere alla contestazione immediata dell'infrazione (nella fattispecie, relativa al superamento del limite di velocità per 27 km/h., rilevato dai vigili urbani a mezzo di "autovelox", il tribunale aveva annullato il verbale secondo cui non era stata possibile la contestazione immediata causa la velocità del veicolo e la S.C. ha ritenuto legittima la decisione non avendo il comune fornito la prova di tale assunto, considerato anche che trattandosi di rettilineo quel veicolo era ben visibile e poteva essere fermato). (Rigetta, Trib. Reggio Emilia, 3 Marzo 2004) Sez. II, Sent. n. 3198 del 11-02-2008 (ud. del 08-11-2007), Comune di Correggio c. L.L. (rv. 601701) Cassazione Civile Contestazione della violazione:- nullità In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa. (Rigetta, Giud. pace Roma, 28 Aprile 2003) Sez. II, Sent. n. 2201 del 30-01-2008 (ud. del 08-11-2007), P.G. c. Comune di Roma (rv. 601671) Cassazione Civile Fattispecie:- autovelox In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto "autovelox"), il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del codice della strada demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere nè presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12. (Rigetta, Trib. Foggia, 28 Aprile 2003) Sez. II, Sent. n. 2202 del 30-01-2008 (ud. del 08-11-2007), Ufficio Territoriale Governo Prefra Foggia c. L.M. (rv. 601672) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video. (Rigetta, Giud. pace ,Isola della Scala, 8 aprile 2005) Sez. II, Sent. n. 1889 del 28-01-2008 (ud. del 13-11-2007), S.F. c. Ufficio Territoriale del Governo di Verona (rv. 603201) Cassazione Civile Contestazione immediata Il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude "tout court" l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, cod. strada. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, nonostante l'infrazione dei limiti di velocità fosse avvenuta su strada che, "ex lege", non consentiva il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata dell'infrazione stessa, aveva ritenuto necessaria detta contestazione, in difetto della quale aveva dichiarato illegittima l'irrogata sanzione per eccesso di velocità). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Benevento, 27 Giugno 2005) Sez. II, Sent. n. 376 del 10-01-2008 (ud. del 13-11-2007), Ministero dell'Interno c. V.M. (rv. 601143) Cassazione Civile Taratura degli apparecchi elettronici:- inapplicabilità dei controlli previsti dalla L. n. 273/1991 In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti , come previsto dall'art. 142 codice della strada, non devono sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istituitiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Corigliano Calabro, 3 Novembre 2005) Sez. II, Sent. n. 23978 del 19-11-2007 (ud. del 30-04-2007), Comune di Corigliano Calabro c. L.M. (rv. 600685) Cassazione Civile Questioni processuali In tema di procedimento davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le opposizioni ai provvedimenti irrogativi di sanzione amministrativa - nella specie verbale di contestazione per violazione dell'art.142, ottavo comma, cod. strada - l'assenza alla udienza di discussione della parte che abbia tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione e risposta l'incompetenza per territorio, non implica presuntivamente l'abbandono o la rinuncia alla eccezione predetta. Tale comportamento processuale è infatti di per sè inidoneo ad evidenziare la volontà di non mantenere ferma la precedente deduzione e di non avvalersi della eccezione in precedenza formulata. (Regola competenza) Sez. II, Sent. n. 23781 del 16-11-2007 (ud. del 05-07-2007), COMUNE DI FORMELLO c. P.M. (rv. 600690) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio La Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione). (Cassa con rinvio, Giud. pace Mestre, 28 Luglio 2003) Sez. II, Sent. n. 17754 del 21-08-2007 (ud. del 23-05-2007), Comune di Venezia c. F.M. (rv. 599742) Cassazione Civile Prova della velocità In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall'art. 142 dello stesso codice, qualora si contesti l'avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell'accertamento della violazione, è necessario verificare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l'avvenuta alterazione permanente delle predette caratteristiche, mediante i relativi accertamenti operati dalla Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 97 del regolamento di esecuzione del codice della strada. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Casalmaggiore, 17 Aprile 2002) Sez. II, Sent. n. 14656 del 22-06-2007 (ud. del 20-04-2007), Prefettura di Cremona c. C.A. (rv. 597913) Cassazione Civile Limiti di velocità diversi da quelli previsti dal Codice della strada:- condizioni In materia di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall'art. 142 del codice della strada in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché entro i limiti massimi di velocità dettati dall'art. 142, primo comma, del codice della strada; l'esercizio di tale facoltà discrezionale non è sindacabile in sede giurisdizionale. (Cassa e dec. nel merito, Giud. pace Civitella Roveto, 28 Gennaio 2003) Sez. II, Sent. n. 13698 del 12-06-2007 (ud. del 23-05-2007), Ministero dell'Interno c. L.R.G. (rv. 597327) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica regolarmente omologata (nella specie, "telelaser"), come previsto dall'art. 142 codice della strada, la scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori non rende di per sè illegittimo l'accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purchè la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l'arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull'utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Urbino, 23 Dicembre 2003) Sez. II, sent. n. 9950 del 26-04-2007 (ud. del 26-04-2007), (rv. 596399) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser In tema di violazioni delle norme del codice della strada, in relazione al superamento dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e con riferimento al relativo accertamento mediante apparecchiatura telelaser, effettuato in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, conv. nella legge 1 agosto 2002 n. 168, la necessità (art. 345, primo comma, del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), che l'apparecchiatura determini la velocità in modo chiaro ed accertabile, non implica anche che tale determinazione non possa essere ricollegata visivamente al veicolo stradale dall'agente di polizia addetto al telelaser, giacché lo stesso articolo 345, da un lato, prescrive, al quarto comma, che, per l'accertamento dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità, e, dall'altro, non fa nessun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del veicolo. Inoltre, il verbale di accertamento, in forza dell'efficacia privilegiata attribuito all'atto pubblico dall'articolo 2700 cod. civ., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale, sicché l'accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi dell'apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti operativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, che aveva annullato il verbale perché il riferimento della velocità al veicolo stradale non era stato effettuato dal telelaser, bensì rimesso all'attività dell'operatore, e ha deciso nel merito, affermando che, facendo il verbale prova fino a querela di falso del compimento dei rilievi e fino a prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di detta querela e di deduzione e prova del malfunzionamento dello strumento, non potevano essere disattese le risultanze del verbale). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Chiaramonte Gulfi, 19 Novembre 2002) Sez. II, sent. n. 23500 del 31-10-2006 (ud. del 11-07-2006), Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa c. V.P. (rv. 593160) Cassazione Civile Contestazione immediata In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all'accertamento mediante "autovelox" delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l'art. 200 del medesimo codice della strada, nell'imporre il rispetto dell'obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l'art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". In tal caso, pertanto, purchè se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Matera, 10 Aprile 2001) Sez. I, sent. n. 20114 del 18-09-2006 (ud. del 01-06-2006), Prefettura di Matera c. B.M. (rv. 592745) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, "telelaser"), né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso: giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia. (Rigetta, Giud. Pace Roma, 15 Gennaio 2002) Sez. I, sent. n. 15324 del 05-07-2006 (ud. del 26-04-2006), C.M. c. Ufficio Territoriale del Governo di Roma (rv. 591266) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, "telelaser"), la preventiva omologazione dell'apparecchiatura da parte del Ministero dei lavori pubblici, prescritta dagli artt. 142, comma sesto, del codice della strada e 345, comma secondo, del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ha ad oggetto esclusivamente il tipo di strumento, mentre non è necessario che ogni singolo strumento rilevatore sia sottoposto a specifica e distinta omologazione ministeriale; né, - in difetto di ogni previsione normativa in tal senso - l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dell'infrazione dei dati relativi all'omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, può ritenersi causa di invalidità dell'accertamento stesso. (Rigetta, Giud. Pace Roma, 15 Gennaio 2002) Sez. I, sent. n. 15324 del 05-07-2006 (ud. del 26-04-2006), C.M. c. Ufficio Territoriale del Governo di Roma (rv. 591265) Cassazione Civile Fattispecie:- querela di falso La querela di falso può avere ad oggetto, nel giudizio di cassazione, solo la sentenza, il ricorso, il controricorso e quei documenti dei quali l'articolo 372 cod. proc. civ. consente la produzione nel giudizio di legittimità. Peraltro, in caso di querela di falso proposta avverso il verbale di accertamento dell'infrazione a mezzo autovelox, la querela stessa, prima ancora che inammissibile, è inutile, poiché il verbale prova, sino a querela di falso, che l'autovelox, adoperato nel luogo e tempo indicato, ha fornito all'agente accertatore i dati riportati nel verbale, mentre il regolare funzionamento dello strumento è certo sino a prova contraria che può anche essere fornita a messo di testimoni. (Cassa con rinvio, Giud. Pace Roma, 26 Febbraio 2001) Sez. I, sent. n. 13591 del 12-06-2006 (ud. del 28-04-2006), A.C. c. Prefettura di Roma (rv. 589762) Cassazione Civile Contestazione immediata In materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l'utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'"autovelox", rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata. (Cassa con rinvio, Giud. pace Comiso, 11 Aprile 2003) Sez. II, sent. n. 10253 del 04-05-2006 (ud. del 30-01-2006), Comune di Comiso c. Rifaingom di Cappelluzzello Rosario SNC (rv. 588950) Cassazione Civile Contestazione immediata In materia di violazione delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, perchè l'utilizzazione di apparecchiature diverse, quali il "velomatic", rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo, e l'attestazione del loro impiego,contenuta nel verbale di accertamento, costituisce una valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti. (Rigetta, Giud. pace Aragona, 11 Luglio 2002) Sez. II, sent. n. 9924 del 28-04-2006 (ud. del 23-02-2006), (rv. 588960) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche (in relazione a violazioni intervenute, come nella specie, precedentemente all'entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n.168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121), poiché l'art. 142 Codice della strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che la rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata "telelaser", che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Cittadella, 3 Maggio 2001) Sez. I, sent. n. 9532 del 24-04-2006 (ud. del 06-03-2006), Prefettura di Padova c. S.D. (rv. 588646) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in relazione a violazione intervenuta precedentemente alla entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, poiché l'art. 142 cod. str. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser" - apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato -in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica. (Cassa e decide nel merito,Giud. Pace Spezzano Albanese,8 Agosto 2001) Sez. I, sent. n. 7126 del 29-03-2006 (ud. del 06-03-2006), Ministero dell'Interno-Comando di Polizia Stradale sez. Cosenza c. T.P. (rv. 590908) Cassazione Civile Sospensione della patente di guida L'art. 142, comma nono, del codice della strada, nel comminare la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria a quella pecuniaria relativa alla violazione del codice della strada consistente nel superamento dei limiti di velocità, stabilisce un collegamento automatico e diretto tra l'accertamento di detta violazione e la sospensione stessa, che costituisce pertanto un atto dovuto in presenza di tale accertamento. Ne consegue la impossibilità di sollevare, in sede di opposizione avverso la sola sanzione accessoria della sospensione, contestazioni di merito attinenti alla sanzione principale. (Rigetta, Trib. Grosseto, 10 Novembre 2001) Sez. I, sent. n. 7009 del 28-03-2006 (ud. del 26-01-2006), P.D.R. c. Prefettura di Grosseto (rv. 590902) Cassazione Civile Fattispecie:- telelaser In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma sesto, del codice della strada, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall'art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice, la velocità del veicolo e non essendo prescritto, nè dalla norma primaria, nè da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione. (Cassa con rinvio, Giud. Pace La Spezia, 13 Aprile 2001) Sez. I, sent. n. 7013 del 28-03-2006 (ud. del 26-01-2006), Ufficio Territoriale Governo La Spezia c. F.S. (rv. 590903) Cassazione Civile Prova della velocità In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Sez. I, sent. n. 10212 del 16-05-2005 (ud. del 06-04-2005), (rv. 581257) Cassazione Civile Prova della velocità Poiché nel giudizio d'opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, essendo prive di efficacia probatoria solo le valutazioni del verbalizzante, l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall'art. 142 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), atteso che il verbale fa fede fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi da fornirsi in base alle concrete circostanze di fatto. (Nella specie è stata cassata la sentenza del Giudice di pace che, nell'annullare la sanzione amministrativa irrogata a seguito di rilevazione dell'eccesso di velocità compiuta mediante strumentazione denominata "Telelaser", non aveva svolto alcun accertamento né aveva in alcun modo argomentato sulla possibilità che in concreto l'apparecchiatura utilizzata presentasse difetti di funzionamento). Sez. II, sent. n. 8675 del 26-04-2005 (ud. del 14-02-2005), Uff. Territoriale Governo Belluno c. Colbachini (rv. 580949) Cassazione Civile Prova della velocità In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l'art. 142 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) considera fonti di prova le apparecchiature elettroniche, purché debitamente omologate, mentre l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'omologazione delle suddette apparecchiature, fra cui l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità di un veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile, ben potendo poi l'individuazione dello stesso essere demandata, come prescritto dal citato art. 345 D.P.R. n. 495 del 1992, all'agente di Polizia addetto all'apparecchiatura; pertanto, non è richiesto che gli strumenti rilevatori della velocità siano muniti di dispositivi in grado di assicurare la documentazione fotografica od altrimenti meccanica. Né, d'altra parte, potrebbe desumersi l'indispensabilità di detta documentazione - per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile dalla disposizione regolamentare, secondo cui l'accertamento deve avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, giacché dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, di una modalità di accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica, non può trarsi la conseguenza che essa costituisca l'unica modalità di individuazione del veicolo normativamente consentita ed obbligatoria. Ne consegue che è legittimo l'accertamento della velocità di un veicolo documentata dall'apparecchiatura denominata "telelaser" (che consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati), atteso che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dal'art. 142 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 citato in base all'attestazione dell'organo di Polizia stradale addetto all'apparecchiatura, che è assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria che può essere data dall'opponente con la dimostrazione del difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica, anche occasionale, in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione da fornirsi in base a concrete circostanze del caso concreto. Sez. II, sent. n. 8232 del 20-04-2005 (ud. del 14-02-2005), (rv. 581274) Cassazione Civile Prova della velocità In tema di infrazioni al codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento rilevatore della velocità dei veicoli perdura solo sin quando non risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'oppponente e debitamente provate, situazioni ostative al regolare funzionamento dello strumento stesso. (Nella specie, è stato ritenuto non attendibile l'accertamento della velocità di un autoveicolo effettuata con apparecchiatura elettronica denominata "telelaser", giacché il funzionamento dello strumento era stato influenzato dal transito di altra vettura che, al momento della rilevazione, procedeva in fase di sorpasso parallelamente a quella rilevata). Sez. II, sent. n. 8233 del 20-04-2005 (ud. del 14-02-2005), (rv. 581275) Cassazione Civile Contestazione immediata In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dell'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto siffatta indicazione, ancorché di stile, dà comunque conto dell'accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata. Sez. I, sent. n. 5861 del 17-03-2005 (ud. del 03-02-2005), (rv. 580478) Cassazione Civile Contestazione immediata In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, rilevato a mezzo apparecchiatura autovelox, il giudice dell'opposizione non può sindacare l'organizzazione del servizio di vigilanza, e in particolare ritenere sussistente un obbligo per gli agenti accertatori di rendersi visibili agli automobilisti, né le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della P.A.. Sez. I, sent. n. 5861 del 17-03-2005 (ud. del 03-02-2005), (rv. 580479) Cassazione Civile Prova della velocità In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, in fattispecie anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma sesto, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall'art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), la velocità del veicolo e non essendo prescritto, né dalla norma primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione. Sez. I, sent. n. 1234 del 20-01-2005 (ud. del 06-12-2004), (rv. 579941) Cassazione Civile Prova della velocità L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso. Sez. I, sent. n. 287 del 10-01-2005 (rv 582665). Cassazione Civile Contestazione immediata In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione della violazione del codice della strada, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale che lo ha redatto come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonché, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante. In particolare, nei casi di violazione dell'art. 142, comma 1, 7, 8 e 9 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (superamento dei limiti di velocità), rilevata a mezzo apparecchiatura "autovelox", la precisazione, contenuta nel processo verbale di contestazione, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 384 D.P.R. n. 495 del 1992, integranti la fattispecie di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, costituisce la esplicitazione delle ragioni che, nella concreta fattispecie, hanno impedito la contestazione immediata e, quindi, implicano una vera e propria valutazione delle circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale stesso, sono stati effettuati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il motivo di ricorso con il quale il Comune lamentava, contro la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto l'opposizione del trasgressore, il fato che il Giudice avesse disatteso le risultanze del verbale, in assenza di querela di falso). Sez. I, sent. n. 23306 del 14-12-2004 (rv 578414). Cassazione Civile Solidarietà In base al principio civilistico di solidarietà, richiamato dall'art. 196 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'ordinanza-ingiunzione per la violazione delle norme del medesimo codice (nella specie, dell'art. 142, comma nono, per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h) può essere emessa nei confronti del proprietario dell'autoveicolo, quale obbligato in solido con l'autore della violazione, indipendentemente dalla concreta circostanza che egli sia stato alla guida dell'automobile e che non sia stato identificato il diretto responsabile, e la sua responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Sez. I, sent. n. 11032 del 26-07-2002, Conte c. Prefettura di Ravenna (rv. 556259). Cassazione Civile Prova della velocità Il disposto dell'art. 142, comma sesto, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) (a mente del quale, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo ed i documenti relativi ai percorsi autostradali") va interpretato nel senso che l'inosservanza dei detti limiti può legittimamente essere acclarata "aliunde", dovendosi ritenere del pari attendibili modalità di accertamento anche meramente deduttive, affidate al prudente apprezzamento del giudice. Sez. III, sent. n. 6457 del 18-05-2000, Lamarra c. Pref. di Brindisi (rv 536635). Cassazione Civile Contestazione immediata La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice stradale dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal Prefetto per detta violazione. (Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto non censurata e non ha quindi esaminato la valutazione del giudice di merito in ordine alla possibilità di contestazione immediata della violazione di superamento dei limiti massimi di velocità, accertata a mezzo di apparecchio "autovelox" che rileva e segnala l'eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo davanti all'apparecchio e senza bisogno del successivo sviluppo di una fotografia). Sez. III, sent. n. 4010 del 03-04-2000, Pref. di Macerata c. Piccioni (rv 535273). Cassazione Civile Limite di tolleranza In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, determina l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 codice penale, secondo e terzo comma, in tema di retroattività della norma più favorevole. Ne consegue che l'art. 197 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (entrato in vigore il 19 dicembre 1996), laddove ha modificato in modo più favorevole l'art. 345, comma secondo, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Regolamento del nuovo codice della strada), di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevedendo espressamente una tolleranza pari al 5%, con una riduzione minima di 5 km, rispetto al valore della velocità rilevata dall'apparecchiatura "autovelox", non può trovare applicazione a violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore di detta modifica. Sez. I, sent. n. 6232 del 21-06-1999, Sangion c. Pref. di Pordenone (rv 527733). Cassazione Civile Prova della velocità L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando risulti accertata nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico. Né può ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell'apparecchiatura l'assenza di una revisione periodica, necessitando all'uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all'art. 115 cod. proc. civ., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura. Sez. I, sent. n. 5542 del 05-06-1999, Prefettura di Pesaro e Urbino c. Galanti (rv 527104). Cassazione Civile Prova della velocità In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale rilevabili a norma dell'art. 142, comma sesto, cod. strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margine di apprezzamento, nonché della sua provenienza da Pubblico Ufficiale. Di conseguenza il superamento dei limiti di velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 1992, facendo prova il verbale in questione fino a querela di falso della effettuazione dei rilievi stessi, fermo restando peraltro che le risultanze di questi rilievi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente attraverso la dimostrazione, in base a concrete circostanze di fatto, del difetto di funzionamento dello strumento. Sez. I, sent. n. 12887 del 30-12-1998, Prefetto di L'Aquila c. Di Marcantonio (rv 521965). Cassazione Civile Opposizione al verbale di accertamento In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi legittimamente proposta un'opposizione che abbia ad oggetto direttamente il verbale di accertamento della contravvenzione operata dalla Polizia stradale, e non anche la successiva ordinanza-ingiunzione. La notifica di tale opposizione va, peraltro, effettuata all'Amministrazione Centrale da cui la Polizia stessa dipende, e non anche al comando di quest'ultima, pena l'inesistenza della notificazione stessa, inviata ad un ufficio del tutto estraneo a quello legittimato alla sua ricezione. Sez. I, sent. n. 11244 del 07-11-1998, Ippolito c. Comando della Polizia stradale di Enna (rv 520503). Cassazione Civile Prova della velocità In materia di violazione delle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) circa i limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Sez. I, sent. n. 8469 del 26-08-1998, Prefetto di Venezia c. Pasetto (rv 518376). Cassazione Civile Prova della velocità A norma dell'art. 142 del D.Lgs n. 285 del 1942, le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell'accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita dall'opponente dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi. Quando, invece, la violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità superiore ai 45 Km orari (artt. 97, comma sesto, e 52 del D.Lgs. n. 285 del 1992), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità previste dall'art. 142 cod. strad. (D.Lgs. n. 285 del 1992) possono fornire elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto dell'eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di 45 Km orari è riferito espressamente dal citato art. 52 cod. strad. (D.Lgs. n. 285 del 1992) ad una velocità sviluppata su strada orizzontale. Sez. I, sent. n. 8896 del 10-09-1997, Prefetto di Trieste c. Zudic (rv 507798). Cassazione Civile Contestazione immediata Nel caso di violazioni delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale constatate a mezzo di apparecchiature di rilevamento, e di conseguente ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione, fermo il profilo per cui, in via generale, l'omissione della contestazione immediata, ove possibile, non determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione (estinzione la quale consegue solo alla mancata notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto), l'impossibilità di immediata contestazione della violazione è ritenuta "ex lege", ai sensi dell'art. 384, lett. e), delle disposizioni di attuazione del codice della strada. Sez. I, sent. n. 7667 del 18-08-1997, Prefettura di Cosenza c. Ventura (rv 506836). Cassazione Civile Prova della velocità In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma sesto dell'art. 142 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, si rende ininfluente - di per sé - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura "autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in sé - e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Da ciò consegue che l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto. Sez. I, sent. n. 7667 del 18-08-1997, Prefettura di Cosenza c. Ventura (rv 506835). Cassazione Civile Contestazione immediata In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex. art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e non invalida, perciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente il superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche). Sez. I, sent. n. 71 del 08-01-1997, Scarpellini c. Prefetto della Provincia di Pesaro (rv 501568). Cassazione Civile Prova della velocità Ai fini dell'accertamento della velocità dei veicoli, costituiscono fonti di prova le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di Polizia, debitamente omologati, salva la possibilità di accertare, nel caso concreto, il difetto di costruzione, d'installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Non invalida l'accertamento della velocità mediante strumento omologato (cosiddetto autovelox) l'indicazione nel verbale di accertamento di una velocità di poco inferiore a quella rilevata dalla macchina (Km 102 anziché 103,5), derivando la correzione dall'applicazione dell'art. 3, comma primo, del D.M. 13 maggio 1986, secondo cui alla determinazione della velocità effettuata con uno dei dispositivi omologati sono apportate correzioni, a favore del trasgressore, che tengano conto dell'errore assoluto proprio dello strumento e dell'errore sistematico e/o casuale conseguente alla procedura seguita nel caso di specie. Sez. I, sent. n. 6337 del 12-07-1996, Intini c. Prefetto di Taranto (rv 498512). Cassazione Civile Prova della velocità Per il disposto dell'art. 103 del codice stradale del 1959 (D.P.R. n. 393 del 1959), nel testo modificato dall'art. 13 del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16 convertito in legge 30 marzo 1987 n. 132, costituiscono fonti di prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di Polizia stradale debitamente omologati. Tale efficacia probatoria dura fino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, d'installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione. Sez. I, sent. n. 6338 del 12-07-1996, Viglietta c. Prefettura di Cuneo (rv 498514). Cassazione Civile Contestazione immediata In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni del codice della strada, la mancata contestazione personale dell'infrazione - anche quando ne sussista la possibilità - non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada - e non invalida perciò la successiva ordinanza-ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche). Sez. I, sent. n. 2479 del 22-03-1996, Prefetto di Brescia c. Racheli (rv 496501). Cassazione Civile Prova della velocità Ai fini dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità degli autoveicoli, costituiscono fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, in dotazione della Polizia stradale e nella sua disponibilità, fino a quando non risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate, ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione. Sez. I, sent. n. 7565 del 11-07-1995, Prefetto di Venezia c. Alessandri (rv 493227). Cassazione Civile Contestazione immediata In tema di violazioni amministrative, la mancata contestazione personale dell'infrazione - anche quando ne sussista la possibilità - o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si è proceduto a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) - e non invalida perciò la successiva ordinanza-ingiunzione, quando siasi comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche). Sez. I, sent. n. 6674 del 13-06-1995, Pref. di Brescia c. Sarasini (rv 492835).