GIURISPRUDENZA SULL`ART. 142 CdS (Limiti di velocità)

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GIURISPRUDENZA SULL`ART. 142 CdS (Limiti di velocità)
 GIURISPRUDENZA SULL’ART. 142 C.d.S. (Limiti di velocità)
Cassazione Civile
Fattispecie:- autovelox
La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante
"autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della
velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi
su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione,
perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra
la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando
sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di
accertamento dell'infrazione. (Cassa con rinvio, Trib. Acqui Terme, 31/07/2009)
Sez. VI, sent. n. 680 del 13-01-2011 (ud. del 28-10-2010), Martinelli c. Com. Strevi (rv. 616368)
Cassazione Civile
Fattispecie:- autovelox
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di
contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la
presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende
nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza. (Cassa
con rinvio, Trib. Acqui Terme, 31/07/2009)
Sez. VI, sent. n. 680 del 13-01-2011 (ud. del 28-10-2010), Martinelli c. Com. Strevi (rv. 616367)
Cassazione Civile
Sospensione della patente di guida
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della strada, il verbale di
accertamento elevato per eccesso di velocità ai sensi dell'art. 142 cod. strada, non è impugnabile
autonomamente per la parte che ha ad oggetto la sospensione della patente di guida anche se privo
dell'indicazione della durata della misura preannunciata, atteso che tale sanzione, di natura accessoria,
può essere invocata solo con specifico provvedimento prefettizio, impugnabile eventualmente, con
l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 689 del 1981. (Cassa senza rinvio, Giud. pace Verona,
08/02/2006)
Sez. II, sent. n. 16668 del 16-07-2010 (ud. del 26-02-2010), Prefettura Verona c. Caldelli (rv. 614620)
Cassazione Civile
Cause di non punibilità
In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell'art. 142, comma 9,
cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto
all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un
passeggero, qualora l'opponente non abbia provato - essendone onerato per effetto dell'applicazione delle
regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall'art.
4 della legge n. 689 del 1981 - l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di
provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo. (Rigetta, Giud. pace Modena, 14/01/2006)
Sez. II, sent. n. 14286 del 14-06-2010 (ud. del 26-02-2010), Lugli c. Min. Interno (rv. 613449)
Cassazione Civile
Taratura degli apparecchi elettronici:- inapplicabilità dei controlli previsti dalla L. n. 273/1991
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche
regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui
all'art. 142 cod. strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991,
istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poiché esso attiene alla materia c.d.
metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla
competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al
codice della strada. (Rigetta, Giud. pace Isernia, 29/11/2005)
Sez. II, sent. n. 9846 del 24-04-2010 (ud. del 30-11-2009), Giamei c. Com. Isernia (rv. 612410)
Cassazione Civile
Applicabilità dei limiti previsti dal C.d.S.
In materia di circolazione stradale, la mancanza di particolari limiti di velocità fissati, ai sensi dell'art.
142, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall'ente proprietario della strada non implica che su di
essa non sia imposta alcuna limitazione di velocità, giacché, in tal caso, trovano applicazione i limiti di
velocità massimi stabiliti dal comma 1 dello stesso art. 142 e, dunque, ove si tratti di strada in centro
abitato, il limite di 50 km/h. (Cassa con rinvio, Giud. pace Corigliano Calabro, 22/11/2005)
Sez. II, sent. n. 4242 del 22-02-2010 (ud. del 10-12-2009), Com. Corigliano Calabro c. Tallarico (rv.
611900)
Cassazione Civile
Accertamenti a mezzo di apparecchiature elettroniche:- obbligo d'informazione
L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo
momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di
controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del
d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con
apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli
apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. (Nella specie, la S.C.,
sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di
contestazione per l'omesso assolvimento del suddetto obbligo di preventiva informazione dell'utenza,
malgrado il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati nel citato art. 4 del d. l.
n. 121 del 2002 e lo "ius superveniens" di cui all'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007 non fosse applicabile al
caso esaminato, riferito ad un'infrazione commessa nel 2003). (Cassa con rinvio, Giud. pace Cesena,
05/05/2005)
Sez. II, sent. n. 656 del 18-01-2010 (ud. del 10-12-2009), Ministero dell'Interno c. C.D. (rv. 611249)
Cassazione Civile
Accertamento della violazione del limite di velocità:- organi incaricati
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell'art. 345, comma 4,
del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è la sola gestione degli
apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli organi di
polizia stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della
omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonchè della regolarità del
loro posizionamento sulle strade. L'accertamento della violazione del limite di velocità, invece,
costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia stradale, ben può essere espletato, ex art. 12,
comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di
competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell'interessato
provare la mancata autorizzazione. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Orbetello, 10/01/2005)
Sez. II, sent. n. 22041 del 16-10-2009 (ud. del 23-04-2009), D.V.R. c. Comune di Capalbio (rv. 610455)
Cassazione Civile
Contestazione della violazione:- differita
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a
contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai fini della
valutazione in ordine alla possibilità di detta contestazione, non è abilitato a censurare l'organizzazione
del servizio di vigilanza, né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle
infrazioni da parte della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace
aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità,
redatto da agenti della polizia stradale sul rilievo che, correttamente utilizzando la paletta in dotazione,
sarebbe stato possibile arrestare un veicolo che procedeva, su un tratto autostradale, ad una velocità di
oltre 150 km/h). (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Aosta, 14/06/2005)
Sez. II, sent. n. 21878 del 14-10-2009 (ud. del 24-03-2009), Ministero dell'Interno c. C.M. (rv. 610163)
Cassazione Civile
Cause di non punibilità
In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell'art.
4 della legge n. 689 del 1981, l'esimente dello stato di necessità, occorre - in conformità a quanto
disposto dagli artt. 54 e 59 cod. pen. - che sussista un'effettiva situazione di pericolo imminente di un
grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da circostanze
oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la
situazione di pericolo riguardi un animale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che,
a seguito dell'irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l'eccesso di velocità, aveva
escluso l'applicabilità dell'esimente in relazione al trasporto d'urgenza, presso un veterinario, di un gatto
gravemente ferito e raccolto poco prima). (Rigetta, Giud. pace Foligno, 01/03/2006)
Sez. II, sent. n. 14515 del 19-06-2009 (ud. del 24-03-2009), B.C. c. Ufficio Territoriale del Governo di
Perugia (rv. 608905)
Cassazione Civile
Fattispecie:- autovelox
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di
apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002,
conv. in legge n. 168 del 2002 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo
deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante
esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli
automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e
preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione
cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. (Rigetta, Giud. pace Solopaca, 31/05/2005)
Sez. II, sent. n. 7419 del 26-03-2009 (ud. del 10-11-2008), Ministero dell'Interno c. M.A. (rv. 607722)
Cassazione Civile
Segnaletica stradale
In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica
stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto
all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente
previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di
comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è
necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della
competente autorità impositiva dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo
attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la
conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far
sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una
forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie
complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale
il giudice di pace aveva accolto l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione per violazione del limite di
velocità, osservando che, da un lato, mancava la segnaletica indicante tale limite e, dall'altro, non
risultava che esso derivasse da una norma di carattere generale applicata nel territorio comunale).
(Rigetta, Giud. pace Rossano, 19 luglio 2004)
Sez. II, sent. n. 3660 del 13-02-2009 (ud. del 26-11-2008), Comune di Crosia c. S.S. (rv. 606625)
Cassazione Civile
Accertamenti a mezzo di apparecchiature elettroniche:
Nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità, accertate a mezzo di apparecchiature
elettroniche, l'assistenza tecnica di un privato operatore, limitata all'installazione ed all'impostazione
dell'apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull'attività di
accertamento poi direttamente svolta da quest'ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti
dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti
di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato. Nessuna
violazione, quindi, sussiste al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale in
generale (art. 11 e 12 cod. str.) ed in particolare la gestione delle apparecchiature elettroniche per
l'accertamento delle infrazioni (art. 345 comma quarto, reg. esec. cod. str.). (Cassa con rinvio, Giud.
pace San Giorgio La Molara, 13 dicembre 2004)
Sez. II, Sent. n. 22816 del 09-09-2008 (ud. del 12-05-2008), Comune di Buonalbergo c. V.M. (rv.
604652)
Cassazione Civile
Contestazione della violazione:- differita
In tema di violazioni amministrative previste dal codice della strada, essendo insindacabili in sede
giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e
l'accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti
del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita
dell'infrazione, comporta "ipso facto" la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione
della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte
organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio. (Nella fattispecie la
Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace, ritenendo idonea la spiegazione, fornita dall'Autorità
Amm.va per giustificare la contestazione differita, consistente nell'esigenza di non interrompere la
continuità del servizio). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roccadaspide, 03 giugno 2003)
Sez. II, Sent. n. 19032 del 10-07-2008 (ud. del 16-05-2008), Comune di Roccadaspide c. D.M.F. (rv.
604733)
Cassazione Civile
Fattispecie:- autovelox
In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142
del codice della strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo
automatico (c.d. "autovelox") in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la
decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa
sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione,
relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. (Rigetta, Giud. pace Venezia, 22
Agosto 2005)
Sez. II, Sent. n. 17361 del 25-06-2008 (ud. del 31-01-2008), F.P. c. Comune di Venezia (rv. 604078)
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 142 del codice della strada e degli artt. 345 e 385 del relativo regolamento esecutivo, a
mezzo di apparecchiature di controllo elettronico, qualora queste ultime consentano la rilevazione
dell'illecito solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di
accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche esenta dalla
necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, rendendo ammissibile "ipso facto" la
contestazione differita, senza alcuna possibilità per il giudice di sindacare le scelte organizzative
dell'amministrazione, risolvendosi un tale sindacato in un'indebita ingerenza nel "modus operandi" della
pubblica amministrazione. Resta, ovviamente, salva la possibilità per l'interessato di fornire la prova del
cattivo funzionamento, nello specifico caso concreto, dell'apparecchiatura elettronica. (Rigetta, Giud. pace
Moncalieri, 31 Ottobre 2002)
Sez. II, Sent. n. 15171 del 09-06-2008 (ud. del 18-10-2007), V.M.P. c. Prefettura Torino (rv. 603580)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
In base al dato letterale dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002,
nonché alla stregua di un'interpretazione logico - sistematica della medesima norma, l'accertamento delle
infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere
valido, la documentazione fotografica dell'infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di
assistenza da parte degli organi proposti al rilevamento delle infrazioni. In presenza di personale
dell'amministrazione competente, per contro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente
dell'affidabilità della rilevazione. (Cassa senza rinvio, Giud. pace Civitavecchia, 16 Maggio 2005)
Sez. II, Sent. n. 14097 del 28-05-2008 (ud. del 29-02-2008), L.F. c. Prefetto di Viterbo (rv. 604116)
Cassazione Penale
Obbligo di moderare la velocità
In tema di sinistri stradali, ai fini della sussistenza dell'obbligo di moderare la velocità, l'accertamento
dell'esistenza di un "centro abitato" ben può essere effettuato sulla base di elementi concreti e specifici,
idonei a connotare come tale un gruppo di case intervallate o site lungo un solo lato della strada.
(Dichiara inammissibile, App. Torino, 19 giugno 2007)
Sez. IV, Sent. n. 30808 del 22-05-2008 (ud. del 22-05-2008), R.M. (rv. 241895)
Cassazione Civile
Fattispecie:- autovelox
In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, è legittima la
contestazione non immediata dell'infrazione anche quando, nell'organizzazione del servizio di rilevazione
degli illeciti, sia utilizzata una apparecchiatura "autovelox" che consenta l'accertamento dell'infrazione al
momento del transito del veicolo, e ciò persino nell'ipotesi in cui, essendo previsto l'impiego di una
seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perchè impegnata
in altra contestazione; tuttavia l'amministrazione deve fornire la prova di non avere potuto procedere alla
contestazione immediata dell'infrazione (nella fattispecie, relativa al superamento del limite di velocità
per 27 km/h., rilevato dai vigili urbani a mezzo di "autovelox", il tribunale aveva annullato il verbale
secondo cui non era stata possibile la contestazione immediata causa la velocità del veicolo e la S.C. ha
ritenuto legittima la decisione non avendo il comune fornito la prova di tale assunto, considerato anche
che trattandosi di rettilineo quel veicolo era ben visibile e poteva essere fermato). (Rigetta, Trib. Reggio
Emilia, 3 Marzo 2004)
Sez. II, Sent. n. 3198 del 11-02-2008 (ud. del 08-11-2007), Comune di Correggio c. L.L. (rv. 601701)
Cassazione Civile
Contestazione della violazione:- nullità
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l'avere
riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia
stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di
difesa. (Rigetta, Giud. pace Roma, 28 Aprile 2003)
Sez. II, Sent. n. 2201 del 30-01-2008 (ud. del 08-11-2007), P.G. c. Comune di Roma (rv. 601671)
Cassazione Civile
Fattispecie:- autovelox
In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato
(cosiddetto "autovelox"), il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui
deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del codice della strada demanda
l'espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti
privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal
negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle
circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e
stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve
necessariamente attendere nè presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli
altri soggetti indicati nel citato art. 12. (Rigetta, Trib. Foggia, 28 Aprile 2003)
Sez. II, Sent. n. 2202 del 30-01-2008 (ud. del 08-11-2007), Ufficio Territoriale Governo Prefra Foggia c.
L.M. (rv. 601672)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la
rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del
d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale
l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della
riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato
dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la
documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad
accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima
normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento
successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della
documentazione fotografica e video. (Rigetta, Giud. pace ,Isola della Scala, 8 aprile 2005)
Sez. II, Sent. n. 1889 del 28-01-2008 (ud. del 13-11-2007), S.F. c. Ufficio Territoriale del Governo di
Verona (rv. 603201)
Cassazione Civile
Contestazione immediata
Il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n.
168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade
extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni
nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per
la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per
le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle
norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro,
anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude "tout court" l'obbligo della
contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata
esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in
considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni
che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni
espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, cod. strada. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza del giudice di pace che, nonostante l'infrazione dei limiti di velocità fosse avvenuta su strada
che, "ex lege", non consentiva il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata dell'infrazione
stessa, aveva ritenuto necessaria detta contestazione, in difetto della quale aveva dichiarato illegittima
l'irrogata sanzione per eccesso di velocità). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Benevento, 27 Giugno
2005)
Sez. II, Sent. n. 376 del 10-01-2008 (ud. del 13-11-2007), Ministero dell'Interno c. V.M. (rv. 601143)
Cassazione Civile
Taratura degli apparecchi elettronici:- inapplicabilità dei controlli previsti dalla L. n. 273/1991
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche
regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti , come previsto
dall'art. 142 codice della strada, non devono sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991,
istituitiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd
metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di
autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie. (Cassa e decide nel merito,
Giud. pace Corigliano Calabro, 3 Novembre 2005)
Sez. II, Sent. n. 23978 del 19-11-2007 (ud. del 30-04-2007), Comune di Corigliano Calabro c. L.M. (rv.
600685)
Cassazione Civile
Questioni processuali
In tema di procedimento davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n.
689 per le opposizioni ai provvedimenti irrogativi di sanzione amministrativa - nella specie verbale di
contestazione per violazione dell'art.142, ottavo comma, cod. strada - l'assenza alla udienza di
discussione della parte che abbia tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione e risposta
l'incompetenza per territorio, non implica presuntivamente l'abbandono o la rinuncia alla eccezione
predetta. Tale comportamento processuale è infatti di per sè inidoneo ad evidenziare la volontà di non
mantenere ferma la precedente deduzione e di non avvalersi della eccezione in precedenza formulata.
(Regola competenza)
Sez. II, Sent. n. 23781 del 16-11-2007 (ud. del 05-07-2007), COMUNE DI FORMELLO c. P.M. (rv.
600690)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria,
non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che
sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta
individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art.
12 cod. strada delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio La Corte ha cassato la
sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di
velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione). (Cassa con rinvio, Giud. pace
Mestre, 28 Luglio 2003)
Sez. II, Sent. n. 17754 del 21-08-2007 (ud. del 23-05-2007), Comune di Venezia c. F.M. (rv. 599742)
Cassazione Civile
Prova della velocità
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di
ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per
la violazione dei limiti di velocità dall'art. 142 dello stesso codice, qualora si contesti l'avvenuta
alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell'accertamento della violazione,
è necessario verificare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l'avvenuta
alterazione permanente delle predette caratteristiche, mediante i relativi accertamenti operati dalla
Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 97 del regolamento di esecuzione del codice della strada. (Cassa e
decide nel merito, Giud. pace Casalmaggiore, 17 Aprile 2002)
Sez. II, Sent. n. 14656 del 22-06-2007 (ud. del 20-04-2007), Prefettura di Cremona c. C.A. (rv. 597913)
Cassazione Civile
Limiti di velocità diversi da quelli previsti dal Codice della strada:- condizioni
In materia di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, gli enti proprietari delle strade
hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità
minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall'art. 142 del codice della strada in
riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché
entro i limiti massimi di velocità dettati dall'art. 142, primo comma, del codice della strada; l'esercizio di
tale facoltà discrezionale non è sindacabile in sede giurisdizionale. (Cassa e dec. nel merito, Giud. pace
Civitella Roveto, 28 Gennaio 2003)
Sez. II, Sent. n. 13698 del 12-06-2007 (ud. del 23-05-2007), Ministero dell'Interno c. L.R.G. (rv.
597327)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada
accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica regolarmente omologata (nella specie, "telelaser"),
come previsto dall'art. 142 codice della strada, la scadenza del termine di omologazione previsto per il
modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori non rende di per sè illegittimo
l'accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purchè la singola
apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione
serve solo ad individuare l'arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere
commercializzate dal costruttore e non incide sull'utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle
apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati. (Cassa e decide nel
merito, Giud. pace Urbino, 23 Dicembre 2003)
Sez. II, sent. n. 9950 del 26-04-2007 (ud. del 26-04-2007), (rv. 596399)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
In tema di violazioni delle norme del codice della strada, in relazione al superamento dei limiti di velocità
di cui all'articolo 142 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e con riferimento al relativo accertamento
mediante apparecchiatura telelaser, effettuato in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20 giugno
2002 n. 121, conv. nella legge 1 agosto 2002 n. 168, la necessità (art. 345, primo comma, del d.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495), che l'apparecchiatura determini la velocità in modo chiaro ed accertabile, non
implica anche che tale determinazione non possa essere ricollegata visivamente al veicolo stradale
dall'agente di polizia addetto al telelaser, giacché lo stesso articolo 345, da un lato, prescrive, al quarto
comma, che, per l'accertamento dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere gestite
direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità, e, dall'altro, non fa nessun
esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del veicolo. Inoltre, il verbale di accertamento, in
forza dell'efficacia privilegiata attribuito all'atto pubblico dall'articolo 2700 cod. civ., fa piena prova, fino a
querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove
descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale, sicché
l'accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi
dell'apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti operativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza del giudice di pace, che aveva annullato il verbale perché il riferimento della velocità al veicolo
stradale non era stato effettuato dal telelaser, bensì rimesso all'attività dell'operatore, e ha deciso nel
merito, affermando che, facendo il verbale prova fino a querela di falso del compimento dei rilievi e fino a
prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di detta querela e di deduzione e prova del
malfunzionamento dello strumento, non potevano essere disattese le risultanze del verbale). (Cassa e
decide nel merito, Giud. pace Chiaramonte Gulfi, 19 Novembre 2002)
Sez. II, sent. n. 23500 del 31-10-2006 (ud. del 11-07-2006), Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa c.
V.P. (rv. 593160)
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all'accertamento mediante "autovelox" delle violazioni
al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma
ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l'art. 200 del medesimo codice della strada,
nell'imporre il rispetto dell'obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia
possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l'art. 384
del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è
consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l'accertamento avvenga a
mezzo di appositi apparecchi che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero
dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". In tal caso, pertanto, purchè
se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun
margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte
organizzative dell'Amministrazione. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Matera, 10 Aprile 2001)
Sez. I, sent. n. 20114 del 18-09-2006 (ud. del 01-06-2006), Prefettura di Matera c. B.M. (rv. 592745)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature
elettroniche (nella specie, "telelaser"), né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo
regolamento di esecuzione (art. 345 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di
accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del
singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso:
giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità
dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze
allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello
strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi
leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della
mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia. (Rigetta,
Giud. Pace Roma, 15 Gennaio 2002)
Sez. I, sent. n. 15324 del 05-07-2006 (ud. del 26-04-2006), C.M. c. Ufficio Territoriale del Governo di
Roma (rv. 591266)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature
elettroniche (nella specie, "telelaser"), la preventiva omologazione dell'apparecchiatura da parte del
Ministero dei lavori pubblici, prescritta dagli artt. 142, comma sesto, del codice della strada e 345,
comma secondo, del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ha ad
oggetto esclusivamente il tipo di strumento, mentre non è necessario che ogni singolo strumento
rilevatore sia sottoposto a specifica e distinta omologazione ministeriale; né, - in difetto di ogni previsione
normativa in tal senso - l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dell'infrazione dei dati relativi
all'omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, può ritenersi causa di
invalidità dell'accertamento stesso. (Rigetta, Giud. Pace Roma, 15 Gennaio 2002)
Sez. I, sent. n. 15324 del 05-07-2006 (ud. del 26-04-2006), C.M. c. Ufficio Territoriale del Governo di
Roma (rv. 591265)
Cassazione Civile
Fattispecie:- querela di falso
La querela di falso può avere ad oggetto, nel giudizio di cassazione, solo la sentenza, il ricorso, il
controricorso e quei documenti dei quali l'articolo 372 cod. proc. civ. consente la produzione nel giudizio
di legittimità. Peraltro, in caso di querela di falso proposta avverso il verbale di accertamento
dell'infrazione a mezzo autovelox, la querela stessa, prima ancora che inammissibile, è inutile, poiché il
verbale prova, sino a querela di falso, che l'autovelox, adoperato nel luogo e tempo indicato, ha fornito
all'agente accertatore i dati riportati nel verbale, mentre il regolare funzionamento dello strumento è
certo sino a prova contraria che può anche essere fornita a messo di testimoni. (Cassa con rinvio, Giud.
Pace Roma, 26 Febbraio 2001)
Sez. I, sent. n. 13591 del 12-06-2006 (ud. del 28-04-2006), A.C. c. Prefettura di Roma (rv. 589762)
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l'eccesso di
velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che
consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti,
poichè l'utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'"autovelox", rientra di per sè tra le ipotesi di
esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento,
costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata. (Cassa con
rinvio, Giud. pace Comiso, 11 Aprile 2003)
Sez. II, sent. n. 10253 del 04-05-2006 (ud. del 30-01-2006), Comune di Comiso c. Rifaingom di
Cappelluzzello Rosario SNC (rv. 588950)
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In materia di violazione delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l'eccesso di
velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che
consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti,
perchè l'utilizzazione di apparecchiature diverse, quali il "velomatic", rientra di per sè tra le ipotesi di
esenzione da tale obbligo, e l'attestazione del loro impiego,contenuta nel verbale di accertamento,
costituisce una valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono
sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle
relative al numero delle pattuglie operanti. (Rigetta, Giud. pace Aragona, 11 Luglio 2002)
Sez. II, sent. n. 9924 del 28-04-2006 (ud. del 23-02-2006), (rv. 588960)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche (in
relazione a violazioni intervenute, come nella specie, precedentemente all'entrata in vigore della legge 1°
agosto 2002, n.168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121), poiché
l'art. 142 Codice della strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le
apparecchiature debitamente omologate, e l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R.
n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli
organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la
velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza
prevedere che la rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da
documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo
apparecchiatura elettronica denominata "telelaser", che non rilascia documentazione fotografica
dell'avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma consente unicamente
l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo di
polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato. (Cassa e
decide nel merito, Giud. pace Cittadella, 3 Maggio 2001)
Sez. I, sent. n. 9532 del 24-04-2006 (ud. del 06-03-2006), Prefettura di Padova c. S.D. (rv. 588646)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in
relazione a violazione intervenuta precedentemente alla entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n.
168, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, poiché l'art. 142 cod.
str. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente
omologate, e l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, dispone che
le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale,
devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento
in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione
debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la
rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata
"telelaser" - apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei
confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un
determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla
rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato -in quanto detta
attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo
la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a
querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di
funzionamento dell'apparecchiatura elettronica. (Cassa e decide nel merito,Giud. Pace Spezzano
Albanese,8 Agosto 2001)
Sez. I, sent. n. 7126 del 29-03-2006 (ud. del 06-03-2006), Ministero dell'Interno-Comando di Polizia
Stradale sez. Cosenza c. T.P. (rv. 590908)
Cassazione Civile
Sospensione della patente di guida
L'art. 142, comma nono, del codice della strada, nel comminare la sospensione della patente di guida
quale sanzione accessoria a quella pecuniaria relativa alla violazione del codice della strada consistente
nel superamento dei limiti di velocità, stabilisce un collegamento automatico e diretto tra l'accertamento
di detta violazione e la sospensione stessa, che costituisce pertanto un atto dovuto in presenza di tale
accertamento. Ne consegue la impossibilità di sollevare, in sede di opposizione avverso la sola sanzione
accessoria della sospensione, contestazioni di merito attinenti alla sanzione principale. (Rigetta, Trib.
Grosseto, 10 Novembre 2001)
Sez. I, sent. n. 7009 del 28-03-2006 (ud. del 26-01-2006), P.D.R. c. Prefettura di Grosseto (rv. 590902)
Cassazione Civile
Fattispecie:- telelaser
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione
effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma sesto, del
codice della strada, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile,
come richiesto dall'art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice, la velocità del veicolo e
non essendo prescritto, nè dalla norma primaria, nè da quella regolamentare, che le apparecchiature
elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento
dell'infrazione. (Cassa con rinvio, Giud. Pace La Spezia, 13 Aprile 2001)
Sez. I, sent. n. 7013 del 28-03-2006 (ud. del 26-01-2006), Ufficio Territoriale Governo La Spezia c. F.S.
(rv. 590903)
Cassazione Civile
Prova della velocità
In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia
probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia
accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il
difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
Sez. I, sent. n. 10212 del 16-05-2005 (ud. del 06-04-2005), (rv. 581257)
Cassazione Civile
Prova della velocità
Poiché nel giudizio d'opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento dell'infrazione fa
piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua
presenza, essendo prive di efficacia probatoria solo le valutazioni del verbalizzante, l'accertamento delle
violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle
apparecchiature previste dall'art. 142 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), atteso che il
verbale fa fede fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono
fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente con la dimostrazione del difetto di
funzionamento di tali dispositivi da fornirsi in base alle concrete circostanze di fatto. (Nella specie è stata
cassata la sentenza del Giudice di pace che, nell'annullare la sanzione amministrativa irrogata a seguito
di rilevazione dell'eccesso di velocità compiuta mediante strumentazione denominata "Telelaser", non
aveva svolto alcun accertamento né aveva in alcun modo argomentato sulla possibilità che in concreto
l'apparecchiatura utilizzata presentasse difetti di funzionamento).
Sez. II, sent. n. 8675 del 26-04-2005 (ud. del 14-02-2005), Uff. Territoriale Governo Belluno c.
Colbachini (rv. 580949)
Cassazione Civile
Prova della velocità
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l'art. 142 del codice della strada (D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285) considera fonti di prova le apparecchiature elettroniche, purché debitamente
omologate, mentre l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992,
stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'omologazione delle suddette apparecchiature, fra cui l'idoneità
a consentire la rilevazione della velocità di un veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile,
ben potendo poi l'individuazione dello stesso essere demandata, come prescritto dal citato art. 345 D.P.R.
n. 495 del 1992, all'agente di Polizia addetto all'apparecchiatura; pertanto, non è richiesto che gli
strumenti rilevatori della velocità siano muniti di dispositivi in grado di assicurare la documentazione
fotografica od altrimenti meccanica. Né, d'altra parte, potrebbe desumersi l'indispensabilità di detta
documentazione - per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile dalla disposizione
regolamentare, secondo cui l'accertamento deve avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, giacché
dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, di una modalità di accertamento, riferibile all'eventuale
documentazione fotografica, non può trarsi la conseguenza che essa costituisca l'unica modalità di
individuazione del veicolo normativamente consentita ed obbligatoria. Ne consegue che è legittimo
l'accertamento della velocità di un veicolo documentata dall'apparecchiatura denominata "telelaser" (che
consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati),
atteso che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della
verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dal'art. 142 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 citato
in base all'attestazione dell'organo di Polizia stradale addetto all'apparecchiatura, che è assistita da
efficacia probatoria fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi
valgono fino a prova contraria che può essere data dall'opponente con la dimostrazione del difetto di
omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica, anche occasionale, in relazione alle
condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione da fornirsi in base a concrete
circostanze del caso concreto.
Sez. II, sent. n. 8232 del 20-04-2005 (ud. del 14-02-2005), (rv. 581274)
Cassazione Civile
Prova della velocità
In tema di infrazioni al codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l'efficacia probatoria di
qualsiasi strumento rilevatore della velocità dei veicoli perdura solo sin quando non risultino accertati nel
caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'oppponente e debitamente provate, situazioni
ostative al regolare funzionamento dello strumento stesso. (Nella specie, è stato ritenuto non attendibile
l'accertamento della velocità di un autoveicolo effettuata con apparecchiatura elettronica denominata
"telelaser", giacché il funzionamento dello strumento era stato influenzato dal transito di altra vettura
che, al momento della rilevazione, procedeva in fase di sorpasso parallelamente a quella rilevata).
Sez. II, sent. n. 8233 del 20-04-2005 (ud. del 14-02-2005), (rv. 581275)
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature
di controllo (autovelox), ai sensi dell'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell'illecito
solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento,
l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di
ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto siffatta indicazione,
ancorché di stile, dà comunque conto dell'accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione
immediata.
Sez. I, sent. n. 5861 del 17-03-2005 (ud. del 03-02-2005), (rv. 580478)
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità, ove non si sia proceduto a contestazione immediata
dell'illecito, rilevato a mezzo apparecchiatura autovelox, il giudice dell'opposizione non può sindacare
l'organizzazione del servizio di vigilanza, e in particolare ritenere sussistente un obbligo per gli agenti
accertatori di rendersi visibili agli automobilisti, né le modalità organizzative del servizio di rilevamento
delle infrazioni da parte della P.A..
Sez. I, sent. n. 5861 del 17-03-2005 (ud. del 03-02-2005), (rv. 580479)
Cassazione Civile
Prova della velocità
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, in fattispecie anteriori all'entrata in vigore
del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, deve ritenersi
legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art.
142, comma sesto, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), trattandosi di apparecchiatura
idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall'art. 345 del regolamento di
esecuzione del suddetto codice (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), la velocità del veicolo e non essendo
prescritto, né dalla norma primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche
siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento
dell'infrazione.
Sez. I, sent. n. 1234 del 20-01-2005 (ud. del 06-12-2004), (rv. 579941)
Cassazione Civile
Prova della velocità
L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando
risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente
provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso.
Sez. I, sent. n. 287 del 10-01-2005 (rv 582665).
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione della
violazione del codice della strada, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a
querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale che lo ha redatto come da lui compiuti o
avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonché, limitatamente
alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti, ma non si
estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti e valutazioni
del verbalizzante. In particolare, nei casi di violazione dell'art. 142, comma 1, 7, 8 e 9 del codice della
strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (superamento dei limiti di velocità), rilevata a mezzo
apparecchiatura "autovelox", la precisazione, contenuta nel processo verbale di contestazione, in ordine
alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 384 D.P.R. n. 495 del 1992, integranti la fattispecie di
materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, costituisce la esplicitazione delle
ragioni che, nella concreta fattispecie, hanno impedito la contestazione immediata e, quindi, implicano
una vera e propria valutazione delle circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale stesso, sono stati
effettuati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il motivo di ricorso con il quale il Comune
lamentava, contro la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto l'opposizione del trasgressore, il fato
che il Giudice avesse disatteso le risultanze del verbale, in assenza di querela di falso).
Sez. I, sent. n. 23306 del 14-12-2004 (rv 578414).
Cassazione Civile
Solidarietà
In base al principio civilistico di solidarietà, richiamato dall'art. 196 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
l'ordinanza-ingiunzione per la violazione delle norme del medesimo codice (nella specie, dell'art. 142,
comma nono, per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h) può essere emessa nei confronti
del proprietario dell'autoveicolo, quale obbligato in solido con l'autore della violazione, indipendentemente
dalla concreta circostanza che egli sia stato alla guida dell'automobile e che non sia stato identificato il
diretto responsabile, e la sua responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui fornisca la prova che
la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Sez. I, sent. n. 11032 del 26-07-2002, Conte c. Prefettura di Ravenna (rv. 556259).
Cassazione Civile
Prova della velocità
Il disposto dell'art. 142, comma sesto, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) (a mente del quale,
per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova "le risultanze
di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo ed i documenti
relativi ai percorsi autostradali") va interpretato nel senso che l'inosservanza dei detti limiti può
legittimamente essere acclarata "aliunde", dovendosi ritenere del pari attendibili modalità di
accertamento anche meramente deduttive, affidate al prudente apprezzamento del giudice.
Sez. III, sent. n. 6457 del 18-05-2000, Lamarra c. Pref. di Brindisi (rv 536635).
Cassazione Civile
Contestazione immediata
La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice stradale dagli artt. 200 e 201
dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle
due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio
giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui
è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur
possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento
della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha, al contrario,
un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa
ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge
che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il pretore, se
riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale,
pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del
provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal Prefetto per detta violazione. (Fattispecie in cui la
Cassazione ha ritenuto non censurata e non ha quindi esaminato la valutazione del giudice di merito in
ordine alla possibilità di contestazione immediata della violazione di superamento dei limiti massimi di
velocità, accertata a mezzo di apparecchio "autovelox" che rileva e segnala l'eccesso di velocità
contestualmente al passaggio del veicolo davanti all'apparecchio e senza bisogno del successivo sviluppo
di una fotografia).
Sez. III, sent. n. 4010 del 03-04-2000, Pref. di Macerata c. Piccioni (rv 535273).
Cassazione Civile
Limite di tolleranza
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di
applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, determina l'assoggettamento del
comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della
disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la
differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 codice penale,
secondo e terzo comma, in tema di retroattività della norma più favorevole. Ne consegue che l'art. 197
del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (entrato in vigore il 19 dicembre 1996), laddove ha modificato in
modo più favorevole l'art. 345, comma secondo, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Regolamento del
nuovo codice della strada), di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevedendo espressamente una
tolleranza pari al 5%, con una riduzione minima di 5 km, rispetto al valore della velocità rilevata
dall'apparecchiatura "autovelox", non può trovare applicazione a violazioni commesse anteriormente
all'entrata in vigore di detta modifica.
Sez. I, sent. n. 6232 del 21-06-1999, Sangion c. Pref. di Pordenone (rv 527733).
Cassazione Civile
Prova della velocità
L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando
risulti accertata nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate
il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico. Né può ritenersi
pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell'apparecchiatura l'assenza di una revisione periodica,
necessitando all'uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui
all'art. 115 cod. proc. civ., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe,
incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura.
Sez. I, sent. n. 5542 del 05-06-1999, Prefettura di Pesaro e Urbino c. Galanti (rv 527104).
Cassazione Civile
Prova della velocità
In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale rilevabili a norma dell'art. 142,
comma sesto, cod. strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) a mezzo di apparecchiature debitamente
omologate, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso
attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margine di apprezzamento,
nonché della sua provenienza da Pubblico Ufficiale. Di conseguenza il superamento dei limiti di velocità
deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto
art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 1992, facendo prova il verbale in questione fino a querela di falso della
effettuazione dei rilievi stessi, fermo restando peraltro che le risultanze di questi rilievi valgono fino a
prova contraria, che può essere data dall'opponente attraverso la dimostrazione, in base a concrete
circostanze di fatto, del difetto di funzionamento dello strumento.
Sez. I, sent. n. 12887 del 30-12-1998, Prefetto di L'Aquila c. Di Marcantonio (rv 521965).
Cassazione Civile
Opposizione al verbale di accertamento
In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi legittimamente proposta un'opposizione che abbia ad
oggetto direttamente il verbale di accertamento della contravvenzione operata dalla Polizia stradale, e
non anche la successiva ordinanza-ingiunzione. La notifica di tale opposizione va, peraltro, effettuata
all'Amministrazione Centrale da cui la Polizia stessa dipende, e non anche al comando di quest'ultima,
pena l'inesistenza della notificazione stessa, inviata ad un ufficio del tutto estraneo a quello legittimato
alla sua ricezione.
Sez. I, sent. n. 11244 del 07-11-1998, Ippolito c. Comando della Polizia stradale di Enna (rv 520503).
Cassazione Civile
Prova della velocità
In materia di violazione delle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) circa i limiti di
velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera
fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e
debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
Sez. I, sent. n. 8469 del 26-08-1998, Prefetto di Venezia c. Pasetto (rv 518376).
Cassazione Civile
Prova della velocità
A norma dell'art. 142 del D.Lgs n. 285 del 1942, le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono
fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell'accertamento delle violazioni relative al
superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi delle
suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi,
mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita
dall'opponente dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di funzionamento dei
dispositivi. Quando, invece, la violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità, ma, come
nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità
superiore ai 45 Km orari (artt. 97, comma sesto, e 52 del D.Lgs. n. 285 del 1992), i rilievi compiuti con le
apparecchiature di controllo della velocità previste dall'art. 142 cod. strad. (D.Lgs. n. 285 del 1992)
possono fornire elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto dell'eventuale
pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di 45 Km orari è
riferito espressamente dal citato art. 52 cod. strad. (D.Lgs. n. 285 del 1992) ad una velocità sviluppata
su strada orizzontale.
Sez. I, sent. n. 8896 del 10-09-1997, Prefetto di Trieste c. Zudic (rv 507798).
Cassazione Civile
Contestazione immediata
Nel caso di violazioni delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale constatate a mezzo di
apparecchiature di rilevamento, e di conseguente ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa
sanzione, fermo il profilo per cui, in via generale, l'omissione della contestazione immediata, ove
possibile, non determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione (estinzione la quale
consegue solo alla mancata notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto),
l'impossibilità di immediata contestazione della violazione è ritenuta "ex lege", ai sensi dell'art. 384, lett.
e), delle disposizioni di attuazione del codice della strada.
Sez. I, sent. n. 7667 del 18-08-1997, Prefettura di Cosenza c. Ventura (rv 506836).
Cassazione Civile
Prova della velocità
In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma sesto
dell'art. 142 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992, a mezzo di
apparecchiature debitamente omologate, si rende ininfluente - di per sé - il fatto che, nel giudizio di
opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione del pagamento della sanzione
amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura
"autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo
fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in sé - e
fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e
descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Da ciò
consegue che l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base
delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale
in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di
essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla
dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di
fatto.
Sez. I, sent. n. 7667 del 18-08-1997, Prefettura di Cosenza c. Ventura (rv 506835).
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, la mancata
contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di
estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex. art. 14, ultimo comma,
della legge 24 novembre 1981 n. 689 e non invalida, perciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando
si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie
concernente il superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche).
Sez. I, sent. n. 71 del 08-01-1997, Scarpellini c. Prefetto della Provincia di Pesaro (rv 501568).
Cassazione Civile
Prova della velocità
Ai fini dell'accertamento della velocità dei veicoli, costituiscono fonti di prova le risultanze degli speciali
strumenti adottati dagli organi di Polizia, debitamente omologati, salva la possibilità di accertare, nel caso
concreto, il difetto di costruzione, d'installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della
velocità. Non invalida l'accertamento della velocità mediante strumento omologato (cosiddetto autovelox)
l'indicazione nel verbale di accertamento di una velocità di poco inferiore a quella rilevata dalla macchina
(Km 102 anziché 103,5), derivando la correzione dall'applicazione dell'art. 3, comma primo, del D.M. 13
maggio 1986, secondo cui alla determinazione della velocità effettuata con uno dei dispositivi omologati
sono apportate correzioni, a favore del trasgressore, che tengano conto dell'errore assoluto proprio dello
strumento e dell'errore sistematico e/o casuale conseguente alla procedura seguita nel caso di specie.
Sez. I, sent. n. 6337 del 12-07-1996, Intini c. Prefetto di Taranto (rv 498512).
Cassazione Civile
Prova della velocità
Per il disposto dell'art. 103 del codice stradale del 1959 (D.P.R. n. 393 del 1959), nel testo modificato
dall'art. 13 del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16 convertito in legge 30 marzo 1987 n. 132, costituiscono fonti di
prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli
organi di Polizia stradale debitamente omologati. Tale efficacia probatoria dura fino a quando risulti
accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate
ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, d'installazione o di funzionamento del dispositivo di
rilevazione.
Sez. I, sent. n. 6338 del 12-07-1996, Viglietta c. Prefettura di Cuneo (rv 498514).
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni del codice della strada, la mancata
contestazione personale dell'infrazione - anche quando ne sussista la possibilità - non costituisce causa di
estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14, ultimo comma,
della legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della
strada - e non invalida perciò la successiva ordinanza-ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla
notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente la violazione del
divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche).
Sez. I, sent. n. 2479 del 22-03-1996, Prefetto di Brescia c. Racheli (rv 496501).
Cassazione Civile
Prova della velocità
Ai fini dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità degli autoveicoli, costituiscono fonte di prova
le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, in dotazione della Polizia stradale e nella sua
disponibilità, fino a quando non risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto
allegate dall'opponente e non contestate, ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di
installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione.
Sez. I, sent. n. 7565 del 11-07-1995, Prefetto di Venezia c. Alessandri (rv 493227).
Cassazione Civile
Contestazione immediata
In tema di violazioni amministrative, la mancata contestazione personale dell'infrazione - anche quando
ne sussista la possibilità - o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si è proceduto
a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate
sanzioni pecuniarie ex art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche
alle violazioni amministrative del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) - e non invalida perciò
la successiva ordinanza-ingiunzione, quando siasi comunque proceduto alla notificazione degli estremi
della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei
limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche).
Sez. I, sent. n. 6674 del 13-06-1995, Pref. di Brescia c. Sarasini (rv 492835).