Corte di Cassazione - copia non ufficiale - Enti on Line
Transcript
Corte di Cassazione - copia non ufficiale - Enti on Line
Civile Sent. Sez. 6 Num. 23773 Anno 2016 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PICARONI ELISA SENTENZA sul ricorso 10423-2015 proposto da: SAPUTELLI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 209 SC. C, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SILVESTRI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente CO ntro COMUNE DI LORETO APRUTINO ; - intimato avverso la sentenza n. 1452/2014 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 16/10/2014; Entionline - Polizia Locale Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 22/11/2016 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del \ Corte di Cassazione - copia non ufficiale 19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA P1CARONI. Ric. 2015 n. 10423 sez. M2 - ud. 19-07-2016 -2- Entionline - Polizia Locale Ritenuto che Lucia Saputelli ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara, depositata il 16 ottobre 2014, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Penne n. 2 del 2013, ha rigettato l'opposizione proposta dalla sig.ra Saputelli avverso il verbale della Polizia Muni- 142, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992; che l'intimato Comune non ha svolto difese. Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata; che il ricorso è affidato a quattro motivi, con i quali si denuncia: 1) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendosi che il Tribunale non avrebbe considerato che l'infrazione era stata rilevata in zona esterna al centro abitato; 2) insufficiente motivazione in merito alla legittimità del cartello recante l'indicazione del limite di velocità di 50 km. orari, e si contesta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'apposizione del cartello non traeva origine da un provvedimento del Comune di Loreto Aprutino; 3) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che il Comune non era onerato della prova della legittima installazione del cartello; 4) omessa motivazione in ordine all'adempimento, da parte del Comune, dell'obbligo di apposizione dei segnali di inizio e fine del centro abitato, ai sensi dell'art. 37 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 285 del 1992; che le doglianze, tutte strutturate sul) specie di vizio di motivazione, e quindi ai sensi del "nuovo" art. 360, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, sono infondate; Entionline - Polizia Locale Corte di Cassazione - copia non ufficiale cipale di Comune di Loreto Aprutino di contestazione della violazione dell'art. che, premessa l'inammissibilità in questa sede di accertamenti in fatto e valutazioni di merito, il controllo di motivazione si esaurisce nella verifica dell'esistenza grafica della motivazione e della congruità della stessa, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (ex che nella specie non sussistono vizi di motivazione; che il Tribunale ha evidenziato che le fotografie allegate agli atti dimostravano che sul luogo del transito oggetto di contestazione era affisso un cartello verticale con indicazione del limite di velocità di 50 km. orari, e che pertanto si imponeva all'utente della strada il rispetto di quanto ivi prescritto; che l'affermazione è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare (ex piurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 7709 del 2016; Cass,, sez. 2, sent. n. 12431 del 2010;); che, nello stesso ordine di considerazioni, il Tribunale ha ritenuto ininfluente la circostanza della collocazione del cartello fuori dal centro abitato della frazione Remartello, rilevando che il limite di 50 km. orari poteva essere stato apposto dall'autorità preposta alla sicurezza stradale per ragioni diverse, e in ogni caso doveva essere rispettato; 2 Entionline - Polizia Locale Corte di Cassazione - copia non ufficiale plurimis, Cass., Sez. U, sent. n. 8053 del 2014); che risultano inammissibili le doglianze riguardanti la legittimità della limitazione della velocità a SO km. orari al di fuori dei centri abitati e la necessità della segnalazione di fine del centro abitato, in quanto entrambe le censure si risolvono, in realtà, nella contestazione di altrettante violazioni di legge in cui sa- contrastano con il principio generale della vincolatività dell'ordine impartito con il segnale che limita la velocità. l\kki iNl-/UrNri.3 1, 5 & ( che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in quanto la parte intimata non ha svolto difese; che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte dee. ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dee-- ricorrentt, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016. Entionline - Polizia Locale Corte di Cassazione - copia non ufficiale rebbe incorso il Tribunale, ma non indicano quali norme sarebbero state violate e