Corte di Cassazione - copia non ufficiale - Enti on Line

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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23773 Anno 2016
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA
SENTENZA
sul ricorso 10423-2015 proposto da:
SAPUTELLI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II N. 209 SC. C, presso lo studio
dell'avvocato FRANCESCO SILVESTRI, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente CO ntro
COMUNE DI LORETO APRUTINO ;
- intimato avverso la sentenza n. 1452/2014 del TRIBUNALE di PESCARA,
depositata il 16/10/2014;
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Data pubblicazione: 22/11/2016
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
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19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA P1CARONI.
Ric. 2015 n. 10423 sez. M2 - ud. 19-07-2016
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Ritenuto che Lucia Saputelli ricorre, con quattro motivi, per la cassazione
della sentenza del Tribunale di Pescara, depositata il 16 ottobre 2014, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Penne n. 2 del 2013, ha rigettato
l'opposizione proposta dalla sig.ra Saputelli avverso il verbale della Polizia Muni-
142, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992;
che l'intimato Comune non ha svolto difese.
Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in
forma semplificata;
che il ricorso è affidato a quattro motivi, con i quali si denuncia: 1) omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendosi che il Tribunale non avrebbe considerato che l'infrazione era stata rilevata in zona esterna al
centro abitato; 2) insufficiente motivazione in merito alla legittimità del cartello
recante l'indicazione del limite di velocità di 50 km. orari, e si contesta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'apposizione del cartello non traeva origine
da un provvedimento del Comune di Loreto Aprutino; 3) contraddittorietà della
motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che il Comune non era
onerato della prova della legittima installazione del cartello; 4) omessa motivazione in ordine all'adempimento, da parte del Comune, dell'obbligo di apposizione
dei segnali di inizio e fine del centro abitato, ai sensi dell'art. 37 comma 1, lettera
b), del d.lgs. n. 285 del 1992;
che le doglianze, tutte strutturate sul) specie di vizio di motivazione, e
quindi ai sensi del "nuovo" art. 360, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, sono infondate;
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cipale di Comune di Loreto Aprutino di contestazione della violazione dell'art.
che, premessa l'inammissibilità in questa sede di accertamenti in fatto e
valutazioni di merito, il controllo di motivazione si esaurisce nella verifica
dell'esistenza grafica della motivazione e della congruità della stessa, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione
(ex
che nella specie non sussistono vizi di motivazione;
che il Tribunale ha evidenziato che le fotografie allegate agli atti dimostravano che sul luogo del transito oggetto di contestazione era affisso un cartello
verticale con indicazione del limite di velocità di 50 km. orari, e che pertanto si
imponeva all'utente della strada il rispetto di quanto ivi prescritto;
che l'affermazione è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto
dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada
(d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) - non determina la
illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di
rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non
comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta
da osservare (ex piurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 7709 del 2016; Cass,, sez. 2,
sent. n. 12431 del 2010;);
che, nello stesso ordine di considerazioni, il Tribunale ha ritenuto ininfluente la circostanza della collocazione del cartello fuori dal centro abitato della frazione Remartello, rilevando che il limite di 50 km. orari poteva essere stato apposto dall'autorità preposta alla sicurezza stradale per ragioni diverse, e in ogni
caso doveva essere rispettato;
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plurimis, Cass., Sez. U, sent. n. 8053 del 2014);
che risultano inammissibili le doglianze riguardanti la legittimità della limitazione della velocità a SO km. orari al di fuori dei centri abitati e la necessità
della segnalazione di fine del centro abitato, in quanto entrambe le censure si risolvono, in realtà, nella contestazione di altrettante violazioni di legge in cui sa-
contrastano con il principio generale della vincolatività dell'ordine impartito con il
segnale che limita la velocità. l\kki iNl-/UrNri.3
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che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in quanto la parte intimata non ha svolto difese;
che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013,
sussistono le condizioni per il versamento, da parte dee. ricorrente, dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dee-- ricorrentt,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della
Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.
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rebbe incorso il Tribunale, ma non indicano quali norme sarebbero state violate e