Regolamento per il pensionamento anticipato 17.41.3
Transcript
Regolamento per il pensionamento anticipato 17.41.3
Regolamento per il pensionamento anticipato 17.41.3 (approvato dalla Giunta comunale il 1° ottobre 2007, con le modifiche approvate il 13 ottobre 2014) Art. 1. Il presente regolamento disciplina il pensionamento anticipato completo o graduale, secondo l’art. 8 dell’Ordinanza per il personale del Comune di Poschiavo e vale per i collaboratori comunali in pianta stabile, insegnanti compresi. Oggetto e campo d’applicazione Art. 2. Ai collaboratori del Comune di Poschiavo viene data la possibilità del prepensionamento tramite una rendita ponte. Principio e richiesta Non vi è diritto alla concessione del pensionamento anticipato. Il Comune di Poschiavo sostiene finanziariamente un pensionamento anticipato con una rendita ponte. I collaboratori possono chiedere il pensionamento anticipato. La richiesta del dipendente deve pervenire in iscritto al capo del personale con almeno un anno d’anticipo; in caso contrario la rendita verrà versata un anno dopo la richiesta. La Direzione può richiedere un pensionamento anticipato se questo risulta nell’interesse del Comune. Se è il datore di lavoro a chiedere il prepensionamento, il Consiglio comunale decide, su proposta della Direzione, a partire da quando dovrà venir versata la rendita. Art. 3. La rendita ponte può essere versata al più presto il mese dopo il compimento dei 62 anni. Essa dura dal momento del prepensionamento fino al raggiungimento dell’età di 65 anni Inizio e durata del pagamento della rendita ponte Art. 4. Il grado di pensionamento deve, di regola, corrispondere ad almeno il 50% di un impiego a tempo pieno. Premessa Art. 5. La rendita ponte ammonta: Ammontare della rendita ponte a 62 anni al 75% della rendita AVS massima, a 63 anni al 62,5% della rendita AVS massima, a 64 anni al 50% della rendita AVS massima. Essa presuppone che il collabvoratore abbia almeno 10 anni di servizio, che negli ultimi 5 anni sia stato impiegato al 100% e che cessi completamente l’attività. Se queste condizioni non sono rispettate, la rendita ponte viene adeguata come segue: - per collaboratori impiegati parzialmente, la rendita ponte corrisponde alla media d’impiego degl’ultimi 5 anni. - per prepensionamenti pari al 50% o più, la rendita verrà versata in proporzione al grado di pensionamento. Per pensionamenti inferiori al 50% non viene versata alcuna rendita. - per collaboratori con una percentuale d’impiego inferiore 50%, si presuppone un pensionamento completo legato alla definitiva cessazione dell’attività lavorativa. Eventuali modifiche delle rendite AVS comporteranno un adeguamento delle rendite ponte. Le rendite di vecchiaia AVS ordinarie delle donne (a partire da 64 anni) vengono computate per intero alla pensione transitoria indipendentemente dal fatto se vengono effettivamente percepite o meno. Art. 6. Per ogni anno di servizio mancante (minimo 10 anni), la rendita viene decurtata del 10%. Riduzione della rendita ponte Art. 7. Con la firma del documento di prepensionamento, i beneficiari di pensioni transitorie sono tenuti a notificare all’Ufficio salari l’assunzione di una nuova attività lucrativa o l’aumento di un’attività lucrativa precedente, nonché il reddito conseguito con questa attività lucrativa. Essi autorizzano il Consiglio comunale ad effettuare un controllo dei redditi presso l’Ufficio fiscale comunale. Se risulta che il dipendente ha svolto un’attività lucrativa, la rendita conseguita andrà dedotta dal reddito e, di conseguenza, verrà versata all’avente diritto solo la differenza che ne risulta. Attività lucrativa dopo il prepensionamento Art. 8. La rendita viene versata mensilmente, a fine mese, dal Reparto finanze. Essa viene accreditata su un conto in Svizzera, anche se il beneficiario vive all’estero. Il versamento inizia nel primo mese dopo il pensionamento anticipato e termina al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Nel mese in cui il beneficiario raggiunge l’età di 65 anni, la rendita viene versata per intero. Pagamento della rendita ponte Art. 9. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 e abroga il regolamento approvato dalla Giunta comunale il 1° ottobre 2007 e entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Entrata in vigore