Regolamento per il pensionamento anticipato 17.41.3

Transcript

Regolamento per il pensionamento anticipato 17.41.3
Regolamento per il pensionamento anticipato
17.41.3
(approvato dalla Giunta comunale il 1° ottobre 2007, con le
modifiche approvate il 13 ottobre 2014)
Art. 1.
Il presente regolamento disciplina il pensionamento anticipato completo o
graduale, secondo l’art. 8 dell’Ordinanza per il personale del Comune di
Poschiavo e vale per i collaboratori comunali in pianta stabile, insegnanti
compresi.
Oggetto e campo
d’applicazione
Art. 2.
Ai collaboratori del Comune di Poschiavo viene data la possibilità del
prepensionamento tramite una rendita ponte.
Principio e richiesta
Non vi è diritto alla concessione del pensionamento anticipato.
Il Comune di Poschiavo sostiene finanziariamente un pensionamento
anticipato con una rendita ponte.
I collaboratori possono chiedere il pensionamento anticipato. La richiesta del
dipendente deve pervenire in iscritto al capo del personale con almeno un
anno d’anticipo; in caso contrario la rendita verrà versata un anno dopo la
richiesta.
La Direzione può richiedere un pensionamento anticipato se questo risulta
nell’interesse del Comune. Se è il datore di lavoro a chiedere il
prepensionamento, il Consiglio comunale decide, su proposta della Direzione,
a partire da quando dovrà venir versata la rendita.
Art. 3.
La rendita ponte può essere versata al più presto il mese dopo il compimento
dei 62 anni. Essa dura dal momento del prepensionamento fino al
raggiungimento dell’età di 65 anni
Inizio e durata del
pagamento della
rendita ponte
Art. 4.
Il grado di pensionamento deve, di regola, corrispondere ad almeno il 50% di
un impiego a tempo pieno.
Premessa
Art. 5.
La rendita ponte ammonta:
Ammontare della
rendita ponte
a 62 anni al 75% della rendita AVS massima,
a 63 anni al 62,5% della rendita AVS massima,
a 64 anni al 50% della rendita AVS massima.
Essa presuppone che il collabvoratore abbia almeno 10 anni di servizio, che
negli ultimi 5 anni sia stato impiegato al 100% e che cessi completamente
l’attività. Se queste condizioni non sono rispettate, la rendita ponte viene
adeguata come segue:
- per collaboratori impiegati parzialmente, la rendita ponte corrisponde alla
media d’impiego degl’ultimi 5 anni.
- per prepensionamenti pari al 50% o più, la rendita verrà versata in
proporzione al grado di pensionamento. Per pensionamenti inferiori al 50%
non viene versata alcuna rendita.
- per collaboratori con una percentuale d’impiego inferiore 50%, si
presuppone un pensionamento completo legato alla definitiva cessazione
dell’attività lavorativa.
Eventuali modifiche delle rendite AVS comporteranno un adeguamento delle
rendite ponte. Le rendite di vecchiaia AVS ordinarie delle donne (a partire da
64 anni) vengono computate per intero alla pensione transitoria
indipendentemente dal fatto se vengono effettivamente percepite o meno.
Art. 6.
Per ogni anno di servizio mancante (minimo 10 anni), la rendita viene
decurtata del 10%.
Riduzione della
rendita ponte
Art. 7.
Con la firma del documento di prepensionamento, i beneficiari di pensioni
transitorie sono tenuti a notificare all’Ufficio salari l’assunzione di una nuova
attività lucrativa o l’aumento di un’attività lucrativa precedente, nonché il
reddito conseguito con questa attività lucrativa. Essi autorizzano il Consiglio
comunale ad effettuare un controllo dei redditi presso l’Ufficio fiscale
comunale. Se risulta che il dipendente ha svolto un’attività lucrativa, la rendita
conseguita andrà dedotta dal reddito e, di conseguenza, verrà versata
all’avente diritto solo la differenza che ne risulta.
Attività lucrativa dopo
il prepensionamento
Art. 8.
La rendita viene versata mensilmente, a fine mese, dal Reparto finanze. Essa
viene accreditata su un conto in Svizzera, anche se il beneficiario vive
all’estero. Il versamento inizia nel primo mese dopo il pensionamento
anticipato e termina al più tardi con il raggiungimento dell’età di
pensionamento ordinaria. Nel mese in cui il beneficiario raggiunge l’età di 65
anni, la rendita viene versata per intero.
Pagamento della
rendita ponte
Art. 9.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 e abroga il
regolamento approvato dalla Giunta comunale il 1° ottobre 2007 e entrato in
vigore il 1° gennaio 2008.
Entrata in vigore