Norme di Conformità e Congruenza

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Norme di Conformità e Congruenza
COMUNE DI BOISSANO
PROVINCIA DI SAVONA
P.U.C. – PIANO URBANISTICO COMUNALE
DISCIPLINA PAESISTICA
NORME DI CONFORMITA’ E CONGRUENZA
DISCIPLINA PAESISTICA
Art. Oggetto
Pag.
Premessa
3
1
Rapporto Intervento - Paesaggio
3
2
Rapporto Intervento – Suolo
4
3
Rapporto Intervento - Strada (accessi)
6
4
Parcheggi
7
5
Spazi Pubblici
9
6
Caratteri costruttivi degli edifici
11
7
Edifici di interesse storico e/o ambientale
16
8
Modifiche volumetriche agli edifici esistenti
17
9
Edifici a carattere produttivo
18
10
Disciplina paesistica per il verde urbano ed ornamentale
18
NORME DI CONFORMITA’ E CONGRUENZA
CAP. I – GENERALITA’
Art.
1
2
3
4
5
6
7
8
Oggetto
Pag.
Generalità
27
Applicazioni: modalità di attuazione e contenuti del P.U.C
27
Definizione degli interventi
28
Concessioni e Strumenti Attuativi adottati prima del PUC
31
Cambiamento di destinazione d’uso
31
Disciplina relativa ai vincoli sul territorio
31
Parcheggi privati
32
Disciplina relativa alle destinazioni commerciali
33
CAP. II – DEFINIZIONE DI PARAMETRI URBANISTICI-EDILIZI
Pag.
Art. Oggetto
9
Parametri tecnici
36
CAP. III - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE
Art. Oggetto
Pag.
10
Generalità Ambito di Conservazione delle Zone Edificate –
44
Nuclei Storici
11
Ambito di Conservazione delle Aree di Produzione Agricola
47
12
Ambito di Conservazione del territorio Non Insediabile Montano
52
13
Ambito di Conservazione del territorio Non Insediabile del Parco
60
Territoriale e Urbano della pineta Marini
CAP. IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE
Art. Oggetto
Pag.
14
Ambito di riqualificazione della Zona Edificata Non storica – Via
63
Polenza
15
Ambito di riqualificazione della Zona Edificata Non storica – Via Marici
68
16
Ambito di riqualificazione della Zona Edificata Non storica – del Centro
72
17
Ambito di riqualificazione della Zona Edificata Non storica –
79
di Cappella Nuova
18
Ambito di riqualificazione della Zona Edificata Non storica –
84
Via Colle
19
Ambito di riqualificazione della Zona Edificata Non storica – Via
88
Castegnei
20
Ambito di riqualificazione della Zona Edificata Non storica –
91
Villaggio Losano
21
Ambito di riqualificazione della Zona Edificata Non storica – Loc.
93
Morteo
22
Ambito di riqualificazione della Zona Edificata Non storica – Rive
97
23
Ambito di riqualificazione del territorio di Presidio Ambientale
111
CAP. V – DISCIPLINA DEI DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE
Art. Oggetto
Pag.
24
Distretto di Trasformazione del TRZ ex Cava Segiunà
116
25
Distretto di Trasformazione della Zona Artigianale D1
120
CAP. VI – DISCIPLINA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
Art. Oggetto
26
Zone di Interesse Comune – Zona IC
27
Attrezzature per l’Istruzione – Zona I
28
Aree per Spazi Pubblici Attrezzati a Parco e per il Gioco
e lo Sport – Aree F e Aree S
29
Parcheggi Pubblici – Aree P
30
Aree a Servizi di Interesse Generale – Area IG
31
Zona Cimiteriale
32
Viabilità
33
Percorsi escursionistici
2
Pag.
123
123
123
124
124
124
125
126
COMUNE DI BOISSANO
PROVINCIA DI SAVONA
P.U.C. – PIANO URBANISTICO COMUNALE
DISCIPLINA PAESISTICA
Premessa
La disciplina paesisitica di livello puntule del P.T.C.P., è costituita:
-
-
dalle analisi contenute nella descrizione fondativa che hanno condotto alla
individuazione delle emergenze storico architettoniche, delle tipologie
insediative e dei tipi edilizi;
dai criteri di indirizzo degli interventi contenuti nella Struttura di Piano.
dalle presenti norme paesistiche aventi valore generale per tutto il territorio
comunale;
dalle indicazioni paesisitiche contenute all’interno delle norme di conformità
relative a specifici ambiti o distretti che integrano e specificano i contenuti delle
presenti norme.
La normativa ambientale da osservarsi per tutti gli interventi ammessi persegue
le finalità di un corretto inserimento nel contesto degli interventi sull’esistente e quelli
di nuova edificazione mediante il rispetto dei caratteri naturali, tipologici e insediativi.
Sono inoltre da considerarsi quali riferimenti, per un approccio sostenibile alle
politiche di sviluppo turistico, alla progettazione edilizia, degli spazi aperti e delle
infrastrutture viarie, le linee guida contenute negli Allegati al cap. 6 della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) inclusa nel PTC della Provincia di Savona.
1. – Rapporto Intervento - Paesaggio.
Ogni intervento dovrà relazionarsi con il contesto in cui è inserito nel rispetto dei
valori paesaggistici con particolare riferimento a quelli posti in evidenza nella
descrizione fondativa.
La progettazione dovrà pertanto contenere documentazione grafica e/o
descrittiva dell’analisi dello stato di fatto volta a definire l’estensione del contesto
territoriale che deve essere caso per caso considerato per:
- ottenere indicazioni sui caratteri paesaggistici da assumere come riferimento,
- valutare le interferenze con le visuali panoramiche e con i valori paesistici,
- evidenziare le connessioni funzionali e fisiche con l’intorno immediato.
Ogni scelta progettuale dovrà quindi fornire adeguata giustificazione delle
soluzioni adottate per garantire il miglior rapporto intervento-paesaggio ove queste non
siano espressamente indicate e richieste nelle schede normative specifiche per ciascuna
zona.
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2 - Rapporto Intervento - Suolo
Il rapporto intervento-suolo deve tenere conto delle seguenti indicazioni:
2.1 - Posizionamento plano-altimetrico degli edifici
Il posizionamento all’interno del lotto fondiario dovrà rispondere a criteri di minor
alterazione possibile dell’andamento del terreno originario. Se in terreno acclive, gli
edifici dovranno essere disposti secondo l’andamento delle curve di livello, adagiandosi
su eventuali gradonature o terrazzamenti esistenti. I progetti dovranno sempre contenere
elaborati con l’indicazione della linea del terreno originario al fine di consentire la
corretta valutazione del rapporto edificio-suolo.
Il progetto dovrà essere improntato alla massima semplicità compositiva facendo
riferimento alla semplicità aggregativa degli organismi edilizi elementari.
Sono da escludersi piante che presentino perimetri eccessivamente frastagliati, a tal fine
si ritiene che, di norma, per ogni singolo fronte sia ammissibile un solo sfalsamento
planimetrico.
2.2 - Uso e caratteristiche degli spazi edificati a contatto col terreno
Per la realizzazione di box auto o di magazzini a piano interrato, seminterrato o
terreno, si dovranno osservare le seguenti indicazioni:
- i varchi di accesso ai box o ai magazzini suddetti, per forma, dimensione, e
tipologia dei serramenti, dovranno integrarsi in modo armonico e proporzionato
con il disegno dei prospetti dell’edificio;
- al fine di contenere l’impatto sulla struttura geomorfologica dei luoghi, i locali
interrati o seminterrati non possono avere superficie maggiore di quella
risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del solido geometrico
dell’edificio fuori terra emergente dal suolo; per ogni edificio non può essere
realizzato più di un piano interrato o seminterrato.
Solo al fine di poter reperire adeguati standard per parcheggi, sono ammessi
locali interrati di superficie maggiore e di più piani interrati.
2.3 - Sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici
Le sistemazioni esterne all’edificio incidono fortemente nel determinare il
rapporto che l’intero intervento progettuale stabilisce con il suolo e contribuiscono ad
armonizzarne l’inserimento nel contesto.
2.3.1 - Muri di contenimento
In generale per tutto il territorio comunale i muri di contenimento (o altre opere
di contenimento del terreno) non possono avere altezza (H) superiore a m. 2,00 per
pendenze del terreno sino al 20%; per pendenze superiori detta altezza si determina
sommando m. 1,50 a 2,5 volte la pendenza del terreno: H = 1,5 + 2,5 x p. [ es. con muro
in terreno a pendenza 30% ( p=0,3 ) si avrà: 1,5+2,5x0,3 = 2,25 ].
In caso di necessità di opere di contenimento di altezza maggiore, la sostituzione
può avvenire mediante interruzione del muro di contenimento e continuazione in
posizione arretrata rispetto al tratto sottostante.
La distanza tra i due muri sovrapposti deve essere superiore a m. 1,00 in modo
da ottenere una sistemazione finale a gradoni, con interposta fascia a verde ricavata in
appositi vasconi sommitali costituiti dalla parte più alta del muro a valle e con almeno
40 cm. di terra.
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I muri di contenimento devono essere realizzati in pietra a spacco o in
calcestruzzo armato rivestiti da contromuro in pietra.
I conci in pietra devono essere posti in opera secondo le regoli tradizionali della
muratura a secco, col lato maggiore disposto orizzontalmente; non devono essere
evidenziati i giunti in malta.
La muratura può essere finita a intonaco costituito prevalentemente a base di
malte di calce e dunque ultimato in arenino alla genovese con finitura a frattazzo.
I muri di cemento armato dovranno avere accorgimenti costruttivi tali da
assicurare lo stesso drenaggio di un muro a secco di pari altezza.
2.3.2 - Scale e rampe esterne
Le scale esterne devono essere aderenti ad un lato dell’edificio. In ogni caso
devono essere realizzate con struttura di tipo murario e a parapetti pieni. Non sono
ammessi elementi a sbalzo.
Le scale esterne non possono essere a sbalzo ma devono essere appoggiate su
muretto perimetrale che può costituire anche protezione laterale se innalzato in maniera
completa o limitatamente a pilastrini ad opportuna altezza.
Sono ammesse scale a sbalzo solo se funzionali a mantenere passaggi sottostanti
esistenti.
Le scale esterne devono preferibilmente essere collocate in aderenza ad un muro
dell’edificio.
Sono ammessi i materiali di rivestimento di tradizione locale quale l’ardesia, il
marmo bianco, la pietra locale, l’arenaria; non sono consentiti rivestimenti in ceramica,
in gres, o altri materiali artificiali.
2.3.3 - Pavimentazioni e sistemazioni esterne
Si devono privilegiare quantitativamente e qualitativamente pavimentazioni che
tengano conto della necessità di evitare eccessive impermeabilizzazioni del suolo.
I materiali utilizzabili per i rivestimenti , le lastricature e la ultimazione delle
sistemazioni esterne sono: ardesia, arenaria, cotto (mattonato), piastrelle di cemento,
ciottoli, terreno naturale.
I parapetti di scale esterne e terrazzi dovranno essere in muratura intonacati ed
eventualmente protetti con lastre di ardesia, marmo o arenaria.
Sono consentite ringhiere metalliche di disegno semplice per balconi e poggioli
a sbalzo sulla facciata.
2.3.4 - Pergolati e tettoie esterne
I pergolati possono essere consentiti se di dimensioni e forme compatibili con gli
edifici e comunque da realizzarsi esclusivamente con strutture in legno o in metallo
verniciato.
Non sono consentiti tamponamenti verticali ne coperture orizzontali.
Le tettoie esterne sono consentite se armonicamente inserite nel complesso
dell'edificio.
2.3.5 - Logge e porticati
I porticati non possono avere più di due campate consecutive sullo stesso lato e,
complessivamente uno sviluppo non superiore a m. 10.
Nel caso di porticati con elementi ad arco la larghezza dell’arco non può
superare i 3/2 dell’altezza.
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Non sono ammessi pilastri rastremati che ripropongano con materiali moderni la
forma a contrafforte di quelli in pietra.
I porticati e le logge ad arco devono essere sormontati da coperture a terrazzo
praticabile o da un vano abitato.
Non sono consentiti porticati e logge ad arco sormontate da coperture a falde.
3 - Rapporto Intervento - Strada (accessi)
L’apertura di nuove strade carrabili e/o pedonali e l’adeguamento di strade
esistenti sono indicati nelle tavole e nelle schede normative.
Ove non puntualmente specificato, ai fini di un adeguato inserimento
paesaggistico per la nuova viabilità per la realizzazione degli interventi edilizi previsti
dal PUC o per la modifica di quella esistente, devono essere osservate le seguenti
indicazioni
3.1 - Caratteristiche dei tracciati viari
La realizzazione di tracciati viari e allacci, dovrà darsi carico di un corretto
inserimento ambientale, prevedendo tracciati aderenti alla conformazione morfologica
dei luoghi, adeguata sistemazione dei bordi con siepi, recinzioni con piante rampicanti e
alberature tipiche dei luoghi, movimenti di terra contenuti in modo da richiedere
sostegni che non oltrepassino le dimensioni delle fasce circostanti, con muri di
contenimento in pietra a faccia a vista. In particolare, il tracciato viario su terreni acclivi
dovrà essere il più aderente possibile alle curve di livello, appoggiandosi, ove possibile,
ai terrazzamenti esistenti.
Tutti i tratti dovranno essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta e
convogliamento delle acque piovane sino al più vicino rivo naturale o fognatura per
acque bianche.
In ogni caso non sono ammissibili interventi parziali e che, comunque, per il loro
stato, provochino danni ecologici e paesistici all’ambiente circostante.
3.2 - Accessi alla proprietà
Le aperture degli accessi non potranno avere dimensioni tali da alterare
l’originale rapporto vuoto-pieno né snaturare il primitivo equilibrio dei fronti.
Le nuove aperture o eventuali ampliamenti, dovranno mantenere gli allineamenti
con le esistenti nel rispetto dei rapporti di simmetria della facciata.
I portoni di ingresso ed eventuali accessi a box, magazzini, cantine, prospicienti
spazi pubblici o comunque in vista, saranno in legno verniciato con colori non
contrastanti e comunque armonizzati con i serramenti preesistenti nell’edificio e nel suo
contesto urbano.
Nei muri di fascia o di contenimento delle strade, anche quando consentito dalle
disposizioni urbanistiche, non è permessa la realizzazione di più di tre aperture contigue
di accesso ai box.
Sarà da privilegiare una soluzione ad accesso unico con distribuzione interna.
3.3 - Recinzioni
Le recinzioni costituiscono quegli elementi delle sistemazioni esterne poste in
genere sul limite di proprietà ed in molti casi tra strada e lotto edificato. Pertanto
possono avere un forte impatto visivo nell’ambito territoriale in cui sono inserite e
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contribuire a caratterizzare l’ambito stesso. Dovranno pertanto essere previste negli
elaborati progettuali per ed integrarsi ed armonizzarsi con l’intero intervento.
Le recinzioni possono essere costituite interamente da muratura intonacata o in
pietra a vista, con altezza non superiore a metri 2,20. La sommità potrà essere sagomata
a displuvio e non rivestita se non a intonaco.
È previsto il mantenimento ed il ripristino dei muri di crosa, ove presenti.
Recinzioni con reti metalliche potranno essere realizzate solo se completamente
nascoste da siepi arbustive costituite da essenze autoctone.
Lungo le fasce perimetrali le proprietà potranno essere delimitate con muri
trattati ad intonaco o in pietra a vista di altezza non superiore ad 0,60 metri, sormontati
da inferriate verniciate a disegno verticale e/o da siepi vegetali, per una altezza
complessiva di 1,80 m.
Le inferriate dovranno essere dipinte in unico colore scuro, grigio o verde.
3.4 - Insegne e tende
Le insegne devono essere dipinte direttamente sul muro o su pannelli e supporti
(in legno, ardesia, ceramica. metallo) affissi agli stessi e comunque, se a bandiera, non
sporgenti oltre cm 60 dal filo esterno delle murature. Si prevede il divieto di insegne
scatolate a illuminazione diretta (fari, neon etc.).
Le tende devono essere realizzate con tela di colore naturale, montate su
strutture leggere e di limitata estensione. Le intelaiature non devono recare deturpamenti
agli edifici e devono essere realizzate con materiali e tinte appropriati.
Non sono consentiti pannelli verticali che precludano la percezione visiva degli
spazi pubblici. Le tende frangisole che insistono sullo stesso fronte dovranno essere
armonizzate tra di loro per forma, materiali, dimensione e colori in special modo
quando appartengono allo stesso edificio.
Le coperture di dehors o spazi aperti pubblici e privati dovranno essere in tessuto
con tinte neutre o tenui. Le strutture di sostegno delle tende saranno in legno o ferro
verniciato. Sono vietate soluzioni in alluminio anodizzato. I dehors avranno strutture in
legno o ferro verniciato.
4 – Parcheggi
4.1 - Parcheggi a raso
La realizzazione di scavi e reinterri non dovrà produrre muri di contenimento
complessivamente di altezza maggiore di mt.3,00 e in ampiezza dovrà interessare, in
area collinare, al massimo due diversi terrazzamenti di fascia contigui, non si dovrà
alterare la linea di inviluppo della collina che risulta tracciata lungo la linea di maggior
pendenza e tangente i terrazzamenti.
Eventuali murature di sostegno devono essere realizzate con muri in pietra
naturale o rivestiti in pietra a faccia a vista, disposta a corsi orizzontali senza stuccatura
dei giunti, e l’altezza deve essere attenuata, per quanto possibile, con sistemazioni a
scarpata con pendenza naturale stabile.
Devono essere poste lungo il perimetro soluzioni architettoniche volte
all’integrazione nel contesto: messa a dimora di siepi o alberature di alto fusto, muretti a
secco o altri ad essi assimilabili, disegni di suolo ottenuti con variazioni di materiali e
altezze.
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Parcheggi custoditi o in proprietà ma di uso pubblico potranno essere delimitati
con muri con paramenti lapidei visivamente assimilabili ai muri a secco e di altezza non
superiore ad 1 metro, sormontati da inferriate verniciate in colore scuro, a disegno
verticale e/o da siepi vegetali.
Si dovrà rendere riconoscibile ed effettiva la continuità pedonale in
corrispondenza delle fasce al margine del parcheggio.
I parcheggi dovranno essere alberati o sistemati con siepi vegetali di separazione
tra gruppi di stalli e di divisione con la viabilità ordinaria.
Nel caso i parcheggi siano realizzati a confine con strade pubbliche e si trovino
all'incirca alla stessa quota, è prescritta la messa a dimora di una siepe sempreverde di
altezza 1,50 -2,00 metri, a divisione tra la parte pubblica e quella privata interessata
all'intervento, nel rispetto dei limiti previsti dal Nuovo Codice della Strada nonchè dal
Codice Civile.
E' inoltre prescritta la messa a dimora di un numero di essenze locali di alto fusto
sufficiente ad ombreggiare l'intero manufatto, nel rispetto delle distanze dai confini
prescritte dal Codice Civile.
Le essenze da porre a dimora dovranno essere scelte tra quelle indicate
nell’abaco di cui all’art. 10 della presente Disciplina Paesistica.
4.2 - Parcheggi nel sottosuolo di aree destinate o da destinarsi a spazi pubblici
I parcheggi in sottosuolo, il cui perimetro può spingersi fino ai limiti dell’area,
devono prevedere, compatibilmente con la viabilità di superficie a servizio della
mobilità sia veicolare che pedonale:
a) copertura a giardino anche se l’utilizzo della copertura a parcheggio pubblico
è sempre ammessa;
b) nelle coperture a giardino, copertura in terra di almeno mt 0,40 di spessore,
ove possa essere ricostruito il manto erboso e la vegetazione di basso e medio fusto con
predisposizione di idonee vasche atte ad accogliere anche alberi di alto e medio fusto;
c) rampe di accesso coordinate con lo spazio pubblico soprastante (in termini di
inserimento ambientale e connessione con la viabilità esistente) e mantenimento delle
caratteristiche della piazza originaria (attraversamenti pedonali, accessi carrabili, servizi
esistenti);
d) mantenimento (o sostituzione con essenze analoghe, tipiche del posto) degli
alberi di alto fusto esistenti, con opportuni interventi di impianto (vasche con terreno
vegetale di opportuna profondità);
e) realizzazione accurata e coordinata con l’arredo urbano dello spazio pubblico
delle prese d’aria e di ogni altro elemento necessario al corretto funzionamento della
struttura.
4.3 - Box singoli interrati
La realizzazione di box auto interrati è possibile, salvo casi particolari
adeguatamente documentati, quando insistano su percorsi preesistenti veicolari e non
comportino la creazione di nuovi raccordi interni alle aree di pertinenza di lunghezza
maggiore di 15 mt. e pendenza maggiore dell’15%.
La loro localizzazione dovrà essere tale da non interferire con la percezione del
paesaggio; pertanto saranno preferibilmente collocati sul lato a monte del tracciato
stradale.
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Preferibilmente non siano abbattuti alberi di alto fusto, nel caso si proceda alla
loro rimozione, essi dovranno essere spostati e trapiantati o sostituiti con nuovi
esemplari tipici del luogo.
Le rampe di accesso a box interrati non devono essere visibili dalla strada, ma
chiuse da cancello opaco a filo strada.
La costruzione dei box deve essere interrata rispetto alla condizione attuale del
sito; lo scavo entro terra non dovrà comunque avere una profondità, misurata
perpendicolarmente alle isoipse, maggiore di mt.5,00.
Il muro sul lato libero dovrà presentare paramenti in pietra locale con conci a
correre paralleli, su modello dei muri in pietra tradizionali. Dovrà comprendere
un’unica apertura, con serramento in legno o ferro verniciato con cerniere verticali per
apertura a libro, o basculante su asse orizzontale.
La copertura dovrà essere reinverdita con la previsione di uno strato di terra di
spessore minimo di cm 40 o pavimentata con lastre di ardesia, cotto o elementi lapidei
locali.
5 - Spazi Pubblici
Nella realizzazione di spazi pubblici di fruizione pubblica dovranno seguirsi
regole costruttive aderenti per quanto possibile alle tradizioni locali di origine storica e a
tipologie ambientalmente significative e, ove non in contrasto con le presenti norme, in
continuità con gli indirizzi già adottati dall’Amministrazione Comunale.
5.1 - Materiali e arredo urbano
5.1.1 - Pavimentazioni
- Lastricato in pietra (forme rettangolari, diversa dimensione)
- Composizioni geometriche con pietre diverse (anche marmi)
- Lastricato con vegetazione
- Lastricato in arenaria
- Cotto e cotto misto con pietra
- Porfido (cubetti)
- Acciottolato (con policromia, preferibilmente bianco e nero)
- Acciottolato con disegni geometrici in arenaria o travertino
- Cubetti in pietra lavica
5.1.2 - Illuminazione pubblica
Per quanto riguarda l’utilizzo di nuovi elementi, si prescrive che questi
costituiscano non solo una componente funzionale dell’arredo urbano, ma diventino
elementi caratterizzanti della scena urbana.
Nelle zone pedonali la scelta del tipo di lampada da impiegare deve assicurare
un’illuminazione omogenea e uniforme, tale da rendere confortevole e sicuro l’intero
spazio fruibile, evitando allo stesso tempo lo spreco energetico e l’inquinamento
luminoso.
5.1.3 - Vasche e fontane
Nei progetti di sistemazione di spazi pubblici é possibile l’inserimento di vasche
e fontane, purché sia data particolare cura all’inserimento di questi manufatti
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nell’ambiente urbano, siano utilizzati per quanto possibile materiali tipici della
tradizione locale, sia garantita una perfetta esecuzione delle opere idrauliche ed
impiantistiche (in particolare: scarichi, colmatori, allacci al pubblico acquedotto, opere
di impermeabilizzazione dei fondali, sistemi di pompaggio).
5.1.4 - Panche, panchine, sedili
Panche e sedili giocano un ruolo fondamentale nella costituzione dell’immagine
complessiva dello spazio pubblico attrezzato e perciò devono essere progettati e scelti
con sensibilità ed attenzione rispetto al loro inserimento nel contesto urbano ed
ambientale.
La pietra é il materiale preferibile per panche e sedili, in ragione della sua
durevolezza e delle sue qualità estetiche. Una maggiore qualità estetica può essere
ottenuta accostando la panca a fioriere, a muretti di contenimento del terreno o ad altri
elementi di arredo.
Elementi come muretti di contenimento, muretti divisori o simili possono
prestarsi ad essere utilizzati come sedili o come supporti di piani di posa. In questi casi,
oltre alla pietra, si può fare ricorso ad elementi in laterizio o al cotto.
E’ poi possibile l’utilizzazione di panche in legno o in metallo, preferendo in
ogni caso il recupero di elementi tradizionali, opportunamente restaurati, all'impiego di
elementi “a catalogo”.
5.1.5 - Sistemazione delle aree a verde pubblico
Le aree a verde pubblico attrezzato vanno sistemate in funzione delle loro
morfologie e ubicazioni, nonchè delle loro dimensioni e forme in modo da integrare il
costruito con vegetazioni che provvedano a omogeneizzare e ricucire gli spazi liberi che
connettono le edificazioni, attribuendo ad essi una più precisa identificazione nel
contesto paesistico in cui ricadono.
A tal fine occorre coordinare, fatta salva la possibilità di adottare lo stile di
giardino di volta in volta ritenuto idoneo, le essenze vegetali da utilizzare in rapporto
alla loro distribuzione ricorrente nel territorio, alla loro capacità di adattamento alle
varie situazioni e agli effetti paesistici derivanti dalla percezione delle masse vegetali.
Le essenze arboree ed arbustive che preferibilmente vanno usate per la
piantumazione degli spazi privati sono da preferire tra i gruppi di seguito indicati e
riferiti ad ambienti omogenei del territorio comunale.
a) Zone riparie e di argine: ontano bianco e nero, biancospino, carpino nero, e
altre essenze tipiche delle aree umide dell’entroterra ligure di ponente.
b) Versanti interni e crinali: rovere, carpino bianco (in unione alla rovere),
roverella (specie nei terreni aridi), cerro, leccio, castagno, nocciolo, quercia, cocifera,
carpino bianco, ginepro, noce, frassino (sui versanti con notevoli apporti idrici),
corbezzolo, acero, opale e orniello (anche in funzione ornamentale), acero campestre,
maggiociondolo (in unione alla roverella, al carpino nero, all’orniello e al cerro),
carrubo (sui pendii asciutti, anche in funzione ornamentale), melo e ciliegio selvatici,
pioppo tremulo.
Sono inoltre utilizzabili in tutto il territorio comunale i seguenti alberi ed arbusti:
la palma da dattero, l’olivo, alloro, mimosa, magnolia, oleandri, fico, nespolo, arancio
amaro, cedro, rosmarino, ginestra, mirto, cipressi, ippocastani, pini domestici.
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5.2 - Interventi di adeguamento dei tracciati esistenti
Sono ammessi interventi di adeguamento funzionale e di ridisegno paesaggistico
volti a migliorare le condizioni di fruizione degli stessi e a migliorarne l’integrazione
nel paesaggio.
Si consiglia l’impiego di filari arborei per rendere riconoscibile ed evidenziare il
tracciato dei percorsi principali, scegliendo tra le essenze comuni in zona.
Si consiglia il ridisegno dei muri di sostegno con la posa in opera di paramenti
lapidei costituiti da paramenti lapidei a conci a correre paralleli, su modello dei muri in
pietra tradizionali, sia sul fronte che sulla testa del muro.
E’ ammessa la realizzazione di aree di sosta al margine stradale quando queste
non comportino la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a mt.2.5;
tali aree dovranno essere pavimentate con una soluzione o la composizione di più
soluzioni scelte tra le seguenti: lastricato di arenaria, sistemi di “prato resistente” dato
dalla posa in opera di elementi alveolati atti al conferimento di terreno vegetale, ghiaia,
acciottolato, accoltellato di pietra.
Le aree di sosta dovranno essere adeguatamente illuminate e, ove possibile,
piantumate con elementi arborei e/o arbustivi
5.2.1 - Recupero e sistemazione di percorsi pedonali pubblici
Sono da ripristinare o/e mantenersi le percorrenze pedonali pubbliche o semipubbliche nelle aree interessate da nuovi interventi o ristrutturazione urbanistica. I
progetti di sistemazione e ripristino di tracciati pedonali esistenti devono, ove possibile:
- recuperare le soluzioni costruttive originarie per quanto concerne
larealizzazione delle pavimentazioni e dei margini (muri di crosa, muretti a
secco, alberature);
- renderne percepibili gli ingressi dai tracciati veicolari con la messa in opera
di pavimentazioni, punti luce, insegne idonee;
Si indica l'adozione di pavimentazioni in lastricato di arenaria, in accoltellato di
mattoni misto a cordoli di arenaria, in acciottolato, in terra battura; sono da escludersi le
soluzioni che prevedono l’impiego di calcestruzzi vibrocompressi, asfalti e porfidi; sono
invece ammesse le soluzioni che prevedono l’inglobamento di ghiaia di diversa
pezzatura successivamente lavata.
Si consiglia il ridisegno dei muri di sostegno con la posa in opera di paramenti
lapidei costituiti da conci a correre paralleli, su modello dei muri in pietra tradizionali,
sia sul fronte che sulla testa del muro.
Le visuali panoramiche esistenti vanno mantenute e valorizzate attraverso il
disegno dello spazio all’intorno.
I percorsi pedonali dovranno essere dotati di corrimano, di cestini portarifiuti, di
segnaletica informativa.
6 - Caratteri costruttivi degli edifici
Le caratteristiche dell’edificio sono individuabili dai seguenti elementi:
a) tipologici, intendendosi per tali quei caratteri architettonici e funzionali che ne
consentono la qualificazione in base alle correnti tipologie edilizie (quali ad esempio
edificio residenziale unifamiliare o plurifamiliare, fabbricato industriale, casa
rurale);
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b) formali, intendendosi per tali quei caratteri soprattutto architettonici che determinano
l’immagine esterna dell’edificio ed in particolare la disposizione delle bucature e i
materiali;
c) strutturali, intendendosi per tali quei caratteri che compongono materialmente le
parti strutturali, (portanti e non) dell’organismo edilizio, quali ad esempio strutture
portanti in laterizi rispetto a quelle in cemento armato.
6.1 - Coperture
Le coperture possono essere:
- a terrazzo praticabile,
- a giardino pensile,
- a falda unica,
- a due falde,
- a falde raccordate.
In generale il tetto deve essere corrispondente al perimetro del sottostante
edificio.
Nel caso di tetti a falde la linea del colmo deve essere sempre parallela al lato
più lungo dell’edificio le due falde non possono avere sfalsamenti verticali.
In generale ogni corpo di fabbrica deve avere un’autonoma copertura. Sono
ammesse coperture di più corpi di fabbrica a più falde raccordate soltanto nel caso in
cui la linea di gronda si sviluppi tutta alla stessa quota.
In caso di coperture a più falde sfalsate devono essere significativi (nell’ordine
di 1 m o più) i dislivelli tra le falde e limitato il numero di falde stesse (massimo 2 falde
parallele sfalsate)
La pendenza delle falde non può essere interrotta. L’inclinazione delle falde di
uno steso corpo di fabbrica deve essere la stessa. La copertura di un corpo di fabbrica
con una sola falda può avvenire soltanto qualora la falda medesima non superi 6 mt di
lunghezza nel senso dello scarico delle acque con pendenza massima del 30%.
E’ da preferire la soluzione costruttiva tradizionale, che prevede la sola
sporgenza delle lastre di gronda oltre la muratura perimetrale. Sono espressamente
vietati gli sporti di solette in c.a. In alcuni casi può essere ammessa la sporgenza minima
di cornicioni stondati o sagomati, purché di dimensioni contenute, in ogni caso non
superiori a 30-40 cm. e di proporzioni adeguate.
La sporgenza delle falde dal filo dalla muratura perimetrale è ammessa soltanto
nella direzione di scarico delle acque piovane, sugli altri lati la falda deve essere a filo
con la parete ad eccezione di limitate sporgenze tecnologiche (massimo 10 cm).
Nel caso di interventi sull’esistente sono fatte salve particolari sagomature e
modanature preesistenti che dovranno essere riprese senza semplificazioni.
I manti di copertura dei tetti a falde dovranno essere in ardesia naturale oppure
in cotto. In caso di coperture piane, non sono ammesse sporgenze rispetto al perimetro
degli edifici; eventuali cordoli o muretti connessi alle tecnologie di
impermeabilizzazione adottate, dovranno essere complanari con la superficie dei
prospetti. I manti di copertura dei tetti piani dovranno essere in cotto o in pietra naturale
con esclusione di ogni materiale riflettente.
In caso di interventi sull’esistente, l’inclinazione delle falde deve, in linea di
massima, riprendere quella precedente. I manti delle coperture a falde devono essere
eseguiti in lastre di ardesia o tegole in laterizio. Nel primo caso le lastre saranno posate
mediante ganci o malta con sovrapposizione doppia o tripla.Sulle linee di colmo e
all’intersezione di falda dovranno essere posti coppi in laterizio.Nel caso di copertura in
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laterizio, è possibile eseguire in abbadini di ardesia la fascia di copertura attigua alla
gronda per una profondità di 40 cm.
Non sono consentite coperture in lastre ondulate (ondulux, lamiere ecc.),
materiali plastici in genere, coppi alla francese, laterocemento e materiali simili.
I canali di gronda ed i pluviali devono essere realizzati in rame o lamiera zincata
e verniciata a sezione rotonda. Non sono consentiti canali o tubi di materiale plastico.
E’ consentita, se in accordo con i caratteri tipologici e costruttivi dell’edificio, la
sostituzione di coperture piane in coperture a falde con conseguente sostituzione del
manto di copertura con lastre in ardesia o cotto.
E’ consentito altresì il mantenimento di coperture piane laddove esistenti; in
questo caso le protezioni perimetrali possono essere in muratura o in pilastrini in
muratura e ringhiera metallica.
In caso di coperture piane praticabili i parapetti devono essere in muratura piena,
intonacati e tinteggiati come le parti sottostanti delle pareti verticali oppure costituiti da
pilastrini in muratura collegati da ringhiere metalliche costituite preferibilmente da
piattina metallica opportunamente sagomata secondo i modelli tradizionali.
I camini e sfiati devono essere realizzati preferibilmente secondo i modelli
tradizionali locali, a sezione quadrata in muratura intonacata e testa coperta in lastra di
ardesia. E’ altresì consentita l’installazione di camini prefabbricati in cotto di sezione
rotonda o la costruzione di camini in lastre di ardesia alla genovese.
6.2 - Prospetti
Sono da preferire facciate semplici, con bucature di dimensioni contenute,
secondo il modello dell’architettura rurale.
Per gli edifici esistenti: il restauro o il ripristino delle facciate deve essere volto
al rispetto e alla valorizzazione dell’edificio nella sua configurazione originaria, in
coerenza con i caratteri della tradizione costruttiva locale e del contesto paesistico.
E’ in generale da preferire il mantenimento dell’assetto esistente, senza
significative modificazioni dei prospetti e senza la realizzazione di nuovi balconi, logge
e portici, fatti salvi i casi di ampliamento consentiti e quelli comportanti la
regolarizzazione e il riordino delle bucature secondo il modello compositivo della
tradizione locale.
Possono essere eccezionalmente ammessi anche portici, logge, o rientranze,
purché di altezza massima di un piano e di dimensioni contenute, in ogni caso in
armonia con la composizione generale dei prospetti.
6.3 - Balconi, logge, portici
La formazione di balconi è ammessa a condizione che gli stessi siano posti ad
almeno 60 cm. dagli spigoli dell’edificio, la loro lunghezza non dovrà superare la metà
della lunghezza totale del fronte, ed ogni balcone non dovrà interessare più di due
aperture.
Possono essere eccezionalmente ammessi anche portici e logge, purché di
altezza massima di un piano e di dimensioni contenute, in ogni caso in armonia con la
composizione generale dei prospetti.
6.4 - Finiture e rivestimenti
Le facciate devono essere finite in via generale in intonaco in arenino alla
genovese; le facciate esposte a nord possono essere rivestite con lastre lapidee
opportunamente graffate, secondo la tradizione costruttiva ligure.
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E’ in ogni caso vietato l’uso di materiali ceramici, marmi, graniti e travertini e di
rivestimenti ad opus incertum.
Per gli edifici esistenti: le facciate devono essere finite in intonaco o pietra a
vista senza stuccature dei giunti oppure in intonaco in arenino alla genovese; le facciate
esposte a nord possono essere rivestite con lastre in ardesia opportunamente graffate,
secondo la tradizione costruttiva ligure. Devono essere eliminati i rivestimenti e le
finiture impropri. E’ in ogni caso vietato l’uso di materiali ceramici, marmi, graniti e
travertini.
6.5 - Murature in pietra a vista
Le murature esistenti esterne, se in pietra a vista o ad intonaco rustico, (malta
grossolana e pietra a vista) devono essere conservate ed opportunamente ripulite e
trattate.
Nel caso in cui siano state originariamente intonacate, ed in seguito alla
prolungata assenza di manutenzione risultino attualmente in pietra a vista, è consentito
il ripristino della situazione originaria mediante intonacatura “rasapietra” .
Il contorno delle bucature può comunque essere incorniciato mediante differente
tinteggiatura (preferibilmente bianca) rispetto alle murature circostanti o nel caso di
murature in pietra a vista può essere incorniciato da una striscia di circa cm 15 di
intonaco.
Le nuove murature in pietra potranno svolgere sia la funzione di muratura
portante a vista, sia la funzione di contromuro a strutture portanti realizzate in materiale
non lapideo. La pietra dovrà essere in conci in cui la dimensione orizzontale è maggiore
di quella verticale e i giunti di malta non dovranno essere visibili.
6.6 - Intonaci o parti a vista di murature
Di norma, per gli edifici esistenti, è da evitare la completa intonacatura
privilegiando il ripristino parziale, con riprese che devono essere il più possibile simili
all’originale.
Possono essere utilizzati procedimenti di consolidamento mediante applicazione
di impregnanti polimerici.
Nel caso di rifacimenti totali, ovvero di nuove costruzioni, gli intonaci devono
essere costituiti prevalentemente a base di malte di calce e ultimati in arenino alla
genovese con finitura a frattazzo.
Non sono consentiti rivestimenti in ceramica, in marmo, in mattoni, in pietra ad
“opus incertum” o a giunti rilevati in cemento, nonché le zoccolature ad intonaco di
cemento strollato (ad effetto rustico).
6.7 - Zoccolature
La fascia basamentale può essere priva di trattamento evidenziato. In
alternativa, per un’altezza non superiore a 100 cm circa, può eventualmente essere
evidenziata con intonaco strollato alla genovese o con semplice tinteggiatura, oppure
essere rivestita con zoccolatura in lastre di pietra.
E’ vietato l’impiego di graniti e travertini, materiali ceramici e di rivestimenti ad
opus incertum o altre tecniche analoghe in qualunque materiale lapideo.
E’ inoltre ammessa, in corrispondenza della fascia basamentale, la
conservazione o la creazione di un basamento, delle dimensioni di circa 50 cm in
profondità e in altezza), in muratura intonacata o in pietra a vista, con copertina in
ardesia, pietra grigia o pietra locale, con funzione anche di panca.
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6.8 - Coloriture e decorazioni
Le tinteggiature sono ammesse nei colori tradizionali realizzate con prodotti
traspiranti non lucidi (silicati).
Sono ammesse decorazioni pittoriche a disegno semplice, in particolare nella
forma di riquadrature bianche delle aperture e di cornici marcapiano.
Per gli edifici esistenti: devono essere mantenute e restaurate le quadrature
dipinte e le decorazioni storiche. Le tinteggiature devono essere mantenute o rifatte nei
colori originali, o comunque con colori tradizionali, con prodotti traspiranti non lucidi.
6.9 - Tinteggiature di edifici
In caso di tinteggiatura degli edifici deve essere effettuata una campionatura dei
colori da sottoporsi all’approvazione dell’Ufficio Tecnico Comunale. Le tinteggiature
delle facciate degli edifici devono essere eseguite, preferibilmente a fresco, con pitture
inorganiche al silicati di potassio o a calce.
I colori preferibili, in armonia con gli edifici esistenti, e nelle tonalità del
repertorio tradizionale, possono variare tra le gamme dei rosa, del giallo/rosso e delle
terre in genere se di colore chiaro. i colori da usarsi devono essere riferiti al recupero
(per quanto possibile) delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate.
Per le facciate con decorazioni dipinte (marcapiani, comici di finestre e porte,
cantonali) è indispensabile un ripristino senza semplificazioni di forme e colori o
modifiche, a meno che queste ultime siano tese a recuperare le decorazioni originarie.
Non sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche,
spatolati, graffiati acrilici ed ogni altra pittura con effetti di rilievo, grane e
corrugamenti artificiosi, e comunque qualsiasi altro genere di tinte impermeabili che
non permettano la traspirazione del muro.
6.10 - Portoni
Portoni e portoncini devono essere realizzati di preferenza in legno, con disegno
semplice e lineare, a pannellatura liscia, o con cornice rettangolare in massello e
traversa in corrispondenza della maniglia, oppure con l’evidenziazione di telaio, zoccolo
e traversa, con o senza pannellature. Devono essere verniciati di preferenza in colore
verde scuro, marrone scuro, o grigio.
Sono vietati i portoncini in alluminio anodizzato o comunque in metallo lasciati
a colore naturale. Il vano porta può presentare sopraluce e riquadratura in lastre lapidee
con esclusione di graniti o travertino.
Le pensiline sovraporta non devono sporgere oltre la misura di circa 1–1,20 m
oltre la muratura perimetrale e possono essere realizzati in lastre di ardesia con supporti
a mensola in ferro battuto a semplice disegno, di colore nero o verde scuro, oppure in
legno.
6.11 - Bucature e serramenti
Negli edifici esistenti le bucature devono mantenere i rapporti dimensionali
presenti attualmente nell’edificio di appartenenza. In generale per le nuove costruzioni e
per quelle esistenti, i contorni delle bucature devono seguire i seguenti casi:
- i mezzanini di porte o finestre devono essere trattati ad intonaco o con lastra
di materiale lapideo, di spessore limitato e non aggettante sulla facciata
mentre per le finestre sono ammesse solo le soglie;
- davanzali e soglie devono essere esclusivamente in marmo bianco o ardesia
(salvo preesistenze storiche);
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-
gli stipiti delle finestre devono essere rifiniti ad intonaco;
stipiti e pilastrate delle porte devono essere trattati ad intonaco o con lastra di
ardesia o marmo bianco non aggettante sulla facciata.
6.12 - Serramenti e infissi
Per gli interventi costruttivi negli Ambiti di Conservazione e nell’Ambito di
Riqualificazione del Presidio Ambientale le persiane devono essere dei tipo tradizionale
alla genovese a stecca aperta, con voletto rialzabile, eseguite in legno, alluminio o PVC
verniciati preferibilmente in colore verde scuro (verde imperiale).
Non sono consentiti materiali quali alluminio anodizzato naturale o brunito.
Negli Ambiti di Riqualificazione delle Zone Edificate non storiche e nei Distretti
di Trasformazione è consentito l’utilizzo degli avvolgibili.
In tutto il Territorio Comunale, per gli infissi esterni valgono le seguenti
caratteristiche:
- le finestre e porte-finestre devono essere dei tipo a telaio e contro telaio in legno
(o alluminio, PVC, o similari) verniciato preferibilmente, negli edifici con
finitura ad intonaco, di colore bianco; negli edifici in pietra a vista, possono
essere in colore legno naturale. Le ante mobili vetrate devono rispettare le
caratteristiche dei modelli tradizionali locali e preferibilmente non devono essere
superiori al numero di due. I pannelli vetrati possono essere interrotti da traverse
orizzontali, senza però quadretti “all’inglese”.
- le porte tradizionali di accesso alle abitazioni sono previste in legno o metallo
con verniciatura opaca o tinteggiate a smalto con i colori della tradizione locale
(verde scuro, grigio o marrone). Non sono consentiti portoncini in alluminio
anodizzato naturale o brunito ed in materiale plastico anche se ad imitazione del
legno.
- le porte di accesso a fondi, cantine, autorimesse sono ammesse in legno o
rivestite in legno ad una o più ante. Sono consentite le porte ad apertura a bilico
(basculanti). Non sono consentite porte metalliche a scorrimento tipo:
saracinesche, cancelli estensibili etc.
- le porte di accesso agli esercizi commerciali, sono ammesse in legno, ferro o
alluminio colorato con l’inserimento di pannelli a vetri trasparenti. Tali
serramenti potranno essere integrati da cancelli di ferro nelle forme e nel colori
tradizionali locali posizionati sul filo esterno della muratura perimetrale.
- Griglie ed inferriate devono essere in ferro verniciato, di colore nero o verde
scuro, a semplice disegno.
6.13 - Antenne televisive
Le antenne devono essere centralizzate per ciascun edificio e i collegamenti
devono essere realizzati sottotraccia.
7 - Edifici di interesse storico e/o ambientale
I manufatti architettonici sottoposti a vincolo di cui alla legge 1089/1939, ovvero
classificati come Manufatti Emergenti dal P.T.C.P. , o che comunque presentino
tecniche costruttive storiche quali muri perimetrali in pietra (o parti di essi non inferiori
al 50% della loro superficie entro o fuori terra), coperture in struttura lignea, struttura
voltata e elementi decorativi di pregio quali edicole votive, lapidi, iscrizioni o parti
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decorate o quanto altro, a parere della Commissione Edilizia comunale, sia meritevole
di salvaguardia, sono dichiarati edifici di interesse storico ambientale.
Al fini dell’applicazione del presente articolo, ogni progetto relativo a interventi
sul patrimonio edilizio esistente, dovrà essere corredato da dichiarazione del tecnico
progettista relativo all’esistenza o meno dei requisiti sopra descritti e quindi della
sussistenza o meno dell’interesse storico ambientale.
7.1 - Elementi costruttivi di particolare interesse storico-ambientale
Sono così definiti quegli elementi costitutivi degli edifici (architravi, iscrizioni,
edicole votive ecc.) o del contesto antropizzato (sentieri storici, seliciati, ponti, caselle
ecc.) che presentano particolare interesse storico ambientale che, pertanto, meritano di
essere conservati.
Gli interventi su tali elementi dovranno garantire la loro permanenza e
salvaguardia attraverso accurati restauri.
Eventuali interventi su edifici che presentano elementi di particolare interesse
architettonico e/o ambientale, qualora non debbano essere sottoposti preventivamente
alla tutela della Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici o altri Enti
interessati, devono garantirne la conservazione nonché la loro valorizzazione mediante
accurati restauri dell’intero organismo edilizio.
8 - Modifiche volumetriche agli edifici esistenti
Gli aumenti o le modifiche ai volumi esistenti, laddove concessi, non dovranno
avere forma di superfetazioni o aggiunte non organiche, ma dovranno essere
riconducibili ad uno dei criteri di seguito illustrati.
8.1 - Aggiunta seriale di cellule aggregative al corpo di fabbrica
La linea di gronda dei nuovi volumi deve trovare precisi riscontri e rapporti
planimetrici e altimetrici con quelli attigue.
La copertura dei nuovi volumi deve rappresentare, di norma, la continuazione
della copertura dell’edificio di appartenenza o non avere con essa una differenza di
quota superiore a quella relativa ad un piano abitativo; salvo i casi di edifici su percorso
in pendenza. La copertura dei nuovi volumi, ovvero di quelli ristrutturati, può essere
rappresentata anche da terrazzo praticabile.
8.2 - Aumento o diminuzione della profondita’ delle cellule costituenti
l’edificio mediante avanzamento o arretramento del fronte costruito
L’intervento può riguardare una o più cellule e può interessare il suo o loro
sviluppo verticale in maniera totale o parziale ma deve tendere alla regolarizzazione
generale del fronte. A questo scopo occorre che i nuovi volumi presentino
planimetricamente e altimetricamente allineamenti evidenti con le parti a loro attigue.
8.3 - Coperture
L’eventuale nuova copertura deve rappresentare la continuazione della copertura
del corpo di fabbrica di appartenenza; nel caso in cui proseguendo la falda inclinata non
si riesca a mantenere un’altezza di piano sufficiente, la linea di gronda potrà essere
alzata e con essa l’intera copertura, fatto salvo il rispetto dei limiti di aumento
volumetrico e di compatibilità ambientale.
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La copertura può essere anche a terrazzo praticabile se addossata in uno o più
lati ad un corpo di fabbrica più alto di almeno un piano.
La linea di gronda dei nuovi volumi deve trovare precisi riscontri e rapporti
planimetrici e altimetrici con quelle attigue.
9 - Edifici a carattere produttivo
Gli edifici a destinazione produttiva o agricola e attività artigianali in generale
devono integrarsi con il contesto ambientale ed il tessuto insediativo presente.
In particolare eventuali depositi esterni non possono essere visibili dalla strada o
da punti panoramici, ma devono essere previste sistemazioni vegetali o artificiali a
schermo.
Sono ammessi anche interventi di ridisegno e ridefinizione architettonica, sugli
edifici esistenti qualora siano estesi all’intero edificio. Interventi su singole parti di
edificio dovranno esse condotto in modo da conservare o ripristinare l'unitarietà delle
caratteristiche architettoniche presenti nell'edificio
In caso di interventi di restyling esteso all’intero edificio valgono le seguenti
indicazioni: non è ammesso l’impiego di pareti vetrate riflettenti tipo courtain wall, i
pannelli o le tinteggiature dovranno impiegare gamme cromatiche presenti nell’area,
non è ammesso il colore bianco.
Interventi su singole parti di edificio dovranno esse condotto in modo da
conservare o ripristinare l'unitarietà delle caratteristiche architettoniche presenti
nell'edificio.
Sono ammesse ricomposizioni tese a ridurre l’impatto visivo dell’edificio:
utilizzo di partiture, maggiori articolazioni di superfici opache e trasparenti.
9.1 - Volumi tecnici afferenti le attività agricole
Sono unità edilizie minime, non residenziali, legate alle costruzioni in zona di
Presidio Ambientale.
Possono essere realizzate in muratura o legno e se realizzati in aree terrazzate,
devono essere addossate ad un terrazzamento (muro di fascia).
Hanno copertura a falda coperta con laterizio o pietra naturale.
Non sono ammesse strutture metalliche in vista o in materie plastiche.
10 - Disciplina paesistica per il verde urbano ed ornamentale
pubblico/privato (Abaco delle essenze; indicazioni per la redazione del
Regolamento del verde urbano pubblico e privato; prescrizioni per le aree
boscate, l’attività di pascolo e la “riduzione superficie boscata”)
10.1 - Disposizioni agro-forestali per la tutela del verde esistente sul territorio
e redazione Abaco delle essenze arboree e arbustive
Le norme del presente articolo sono finalizzate alla salvaguardia e al
miglioramento della qualità del verde ornamentale del tessuto urbano comunale e ad
esaltare le fondamentali funzioni ambientali/igieniche/paesaggistiche/estetiche che il
verde pubblico e privato riveste.
Tali prescrizioni si applicano in tutto il territorio di Boissano, in ottemperanza al
P.T.C.P. (“Assetto vegetazionale”), alla L.R. n. 4 del 22.01.1999 (“Legge forestale“), al
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Regolamento Regionale n. 1 del 29.06.1999 (“Norme di gestione delle aree boscate”) e
al Regolamento di Polizia forestale.
Non sono disciplinate dalle presenti indicazioni normative le piante da frutto
(con esclusione di olivo, noce, castagno, ciliegio) a fini produttivi, nonché le essenze, le
colture e le attività forestali specificamente sottoposte alla legislazione regionale ovvero
poste sotto il diretto controllo del Corpo Forestale dello Stato e/o del competente
assessorato provinciale, le piante classificate come “infestanti”, gli alberi connessi con
l’esercizio dell’attività agricola e gli alberi e piante spontanee radicate negli alvei o sulle
sponde dei rivi e dei torrenti che possano costituire ostacolo al normale deflusso delle
acque superficiali.
Nello specifico, sono valide le seguenti disposizioni agro-forestali, al fine della
tutela del verde esistente sul territorio (“disciplina per il verde urbano ed ornamentale”):
• è consigliato l’abbattimento e la sostituzione delle essenze classificate come
“infestanti” (Robinia pseudoacacia; Ailanthus altissima; Amorpha fruticosa) con le
essenze di cui alla tabella successiva;
• è vietato abbattere, danneggiare o modificare in modo radicale, senza specifica
autorizzazione, la chioma, il tronco, le radici degli alberi;
• è vietato, altresì, l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi di alto fusto di
pregio nonché degli impianti vegetazionali tipici del paesaggio agrario locale ed
importanti per l'equilibrio ecologico/ambientale, quali filari arborei e siepi;
• sono ammesse, senza necessità di alcuna autorizzazione, le normali cure
manutentorie e conservative (potature regolari; eliminazione delle branche secche
e/o di quelle pericolanti) purché eseguite a regola d’arte, in periodo di riposo
vegetativo, con attrezzatura adeguata;
• sono vietati gli interventi di danneggiamento dell’apparato radicale degli alberi,
quali: effettuazione di ogni genere di scavo a distanza dal tronco inferiore a quella
tollerabile per l’integrità dell’albero; taglio a raso; deposito o sversamento nel
suolo/sottosuolo, nello spazio interessato dalle radici, di acidi, basi, oli, detersivi e
qualsiasi altra sostanza tossica che possa provocare danno all’apparato radicale della
specie vegetale; pavimentazione con materiali impermeabili; asporto di terriccio
dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzato alla sua sostituzione con altro
più idoneo allo sviluppo della pianta;
• l’uso improprio di diserbanti al fine di non danneggiare l’apparato radicale e/o le
chiome degli alberi (nei casi in cui sia consentito l’impiego, i diserbanti dovranno
comunque essere del tipo “non residuale” ed a rapida “inattivazione”, per evitare di
inquinare le acque superficiali e di falda;
• sono ammessi gli interventi in ambito urbano (quali, abbattimento per assestamento
vegetale o interventi straordinari su singole alberature, pubbliche e/o private,
necessari, ad esempio, per problemi sanitari e/o malattia della pianta), oggetto di
dichiarazione di pubblica utilità, ovvero urgenti e necessari per la salvaguardia della
pubblica incolumità, al fine di evitare pericoli imminenti o danni a persone e/o cose;
in tale sede dovrà, inoltre, essere specificato se ed in quali termini si potrà procedere
alla piantumazione di nuove essenze, impiegando le stesse specie soggette
all’abbattimento/taglio o utilizzando altre specie già presenti sul territorio e
caratteristiche di quel paesaggio, nel caso in cui non sia possibile l'uso degli stessi
elementi;
• l’interessato, che ha dichiarato l’esistenza del pericolo ed ha effettuato
l’abbattimento della pianta per motivi di incolumità pubblica, previa autorizzazione
rilasciata dal Comune, è tenuto a sostituire a proprie spese le piante eliminate,
19
•
•
•
•
•
nonché a mantenere le nuove essenze poste a dimora in numero adeguato e secondo
le specie indicate, dietro presentazione di una perizia redatto da tecnico abilitato che
abbia, effettivamente, dimostrato la necessità dell’abbattimento della pianta ed
indicato le modalità della sostituzione delle essenze (tipologia di specie vegetale da
utilizzare; numero di piante da sostituire; tempistica per effettuare la
piantumazione);
in caso di “ferite” a radici, rami, o al tronco, deve essere avvisato immediatamente
l’organo competente per concordare le cure necessarie;
le sistemazioni a verde nell’ambito di progetti edilizi che prevedano la realizzazione
di nuove aree a verde o la ristrutturazione di aree verdi esistenti, pubbliche e/o
private, devono essere oggetto di specifica progettazione, redatta a cura di un
professionista abilitato, e da sottoporre, se necessario, all’esame della Commissione
Edilizia (il progetto dovrà illustrare la sistemazione definitiva dell’area di progetto,
le modalità di esecuzione dei lavori, l’elenco dettagliato e la consistenza numerica
delle specie arboree ed arbustive che si intende introdurre, tenendo conto della
coerenza degli interventi proposti rispetto alla loro compatibilità paesaggisticoambientale e alle norme del Piano sulla vegetazione privata e pubblica);
in caso di interventi di sistemazione a verde accompagnati da un progetto edilizio,
essa sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso
intervento edilizio; nella progettazione dovranno essere tenute in considerazione la
profondità del suolo disponibile per l’apparato radicale, il microclima stazionale e
l’esposizione; inoltre, il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di
buona qualità, le piante da porre a dimora dovranno essere esenti da malattie e
parassiti, le distanze delle piante dalle costruzioni e tra loro non dovranno creare
situazioni di danno/disagio/disturbo, garantendo negli anni una crescita e uno
sviluppo equilibrati e rispettando le distanze dai confini ai sensi del codice stradale,
dovrà essere evitato il danneggiamento alla vegetazione da parte di fonti luminose,
sorgenti di calore ed emittenti di fumi o sostanze gassose concentrate;
la scelta delle essenze da mettere a dimora dovrà armonizzarsi dal punto di vista
estetico ed ambientale con il verde pubblico/privato circostanti, evitando,
prioritariamente, l’introduzione di specie esotiche o inadatte al clima/microclima
della zona in cui vengono inserite nonché di specie invadenti o infestanti (“specie
alloctone”), salvo i casi in cui non si intendano ricreare ambienti esotici di pregio
estetico o di valore scientifico; pertanto, le essenze dovranno risultare a tipologia
“autoctona”, ossia alberi ed arbusti vegetanti allo stato spontaneo sul nostro
territorio; pertanto, sono consigliate tutte le essenze arboree ed arbustive che
costituiscono le cenosi vegetazionali spontanee della fascia climatica dell'entroterra
ligure;
nelle aree boscate, per effettuare interventi di ricostituzione del patrimonio boschivo
e di consolidamento, valgono le normative generali previste nel già citato P.T.C.P.
(“Assetto vegetazionale”), con l’introduzione di angiosperme termofile, quali
Quercus ilex (leccio), Quercus pubescens (roverella), Quercus suber (quercia da
sughero), Fraxinus ornus (orniello), Ostrja carpinifolia (carpino nero);
contrariamente, è vietata la ripiantumazione del Pinastro o Pino Marittimo (Pinus
pinaster) e sconsigliata quella di Robinie, Sophore e delle conifere ornamentali in
genere; i soprasuoli boschivi ed arbustivi risultano, pertanto, sottoposti a tutela in
quanto assolvono a funzioni naturalistiche di protezione idrogeologica, di
valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio, nonché funzioni ecologiche,
turistico-ricreative, climatiche e produttive;
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• sono sottoposti a particolare tutela i singoli esemplari e le formazioni costituenti
vegetazione spontanea ripariale: questa, data la sua importante funzione di difesa
idrogeologica, dovrebbe essere protetta vietandone il taglio; si possono prevedere
interventi di sfoltimento in modo tale da mantenere un'adeguata copertura vegetale
che possa garantire una buona stabilità delle sponde che però non ostacoli il normale
defluire delle acque, soprattutto nei momenti di massima piena.
Si riporta un elenco delle specie vegetali (“Abaco delle essenze arboree e
arbustive”) consigliate per il territorio comunale di Boissano, compatibili col paesaggio
agricolo/forestale dell’area; vengono precisate, altresì, le funzioni specifiche per ogni
tipologia di pianta/albero sulla base delle esigenze ornamentali in ambito comunale,
benché tutte le essenze indicate siano suggerite per la messa a dimora nelle aree verdi,
pubbliche e private (pur non essendo tutte tipiche della costa/entroterra ligure, ma
integrate nel tempo nel paesaggio locale), la tipologia dell’essenza e un’indicazione
della classificazione di alcune specie vegetali in funzione della capacità di assorbimento
degli inquinanti atmosferici (vedere legenda tabella):
nome scientifico
Acacia dealbata
Acer campestre (2)
Acer monspessulanum
Alnus glutinosa
Arbutus unedo
Azalea spp.
Berberis spp.
Brahea armata
Buxus sempervirens (1)
Camellia spp.
Castanea sativa
Ceanothus spp.
Celtis australis
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Chamaerops humilis
Cistus spp.
Citrus spp. e altri generi
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotinus coggygria
Cotoneaster spp.
Crataegus azarolus
Crataegus levigata
nome comune
mimosa
acero campestre
acero minore
ontano nero
corbezzolo
azalea
crespino
palma
bosso
camelia
castagno
ceanoto
bagolaro
carrubo
albero di Giuda
palma nana
cisto
agrumi
corniolo
sanguinella
nocciolo
scotano
cotognastro
azzeruolo
biancospino
Crataegus monogyna
biancospino
Crataegus x carrierei
biancospino
cratego
cipresso comune
Cupressus sempervirens
(1)
Cycas revoluta
Cytisus spp.
Diospyros kaki
Elaeagnus spp.
palma
ginestrino
kaki
eleagno
funzione specie vegetali
GC - U (parchi e giardini)
GC
GC
U (parchi e giardini)
GC - EU - BA
GC
GC
tipologia essenza
arborea
arborea
arbustiva
arborea
arbustiva
arbustiva sempreverde
arbustiva
GC - U - SA
GC
GC (parchi)
BA
GC (parchi)
GC - U (parchi e giardini)
U (parchi e giardini)
GC - U
GC - EU
GC - U
GC (parchi e giardini)
GC (parchi e giardini) - SA
GC (parchi e giardini) - SA
EU
GC - SA
GC
GC - U (parchi, giardini,
viali)
GC - U (parchi, giardini,
viali)
arbustiva
arborea
arborea
arbustiva
arborea
arborea
arbustiva
arborea
arbustiva
arborea
arbustiva
arbustiva
arborea
arbustiva
arbustiva
arbustiva
arbustiva
arbustiva
arbustiva
GC (parchi e giardini) - EU SA
GC
BA
GC
GC - BA
arborea
arbustiva
arborea
arbustiva
21
Elaeagnus x ebbingei
Erica spp.
Eriobotrya japonica
Eucalyptus globulus
Euonymus europaeus
(2)
Fagus sylvatica (3)
Ficus carica
Forsythia spp.
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Gardenia spp.
Genista spp.
Hybiscus spp.
Ilex aquifolium
Ilex spp.
Jubaea chilensis
Juglans regia
Juniperus communis
Juniperus spp.
Kerria japonica
Laburnum anagyroides
Lagerstroemia indice
Laurus nobilis
Ligustrum vulgaris (1)
Magnolia spp.
Morus alba e Morus
nigra
Myrtus spp.
Nerium oleander
Officinali spp.
Olea europea
Ostrya carpinifolia
Paliurus spina-christi
Philyrea media
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pistacia lentiscus
Pittosporum tobira
Platanus x acerifolia
Plumbago spp.
Populus alba
Prunus avium
Prunus
laurocerasus
spp.
Prunus mahaleb
eleagno
erica
nespolo del
Giappone
eucalipto
cappello di
prete/evonimo
faggio comune
fico
forsizia
frassino maggiore
orniello
gardenia
ginestra
ibisco
agrifoglio
agrifoglio
palma (piede di
elefante)
noce
ginepro comune
ginepri
kerria del
Giappone
maggiociondolo
lagestroemia
alloro
ligustro
magnolie da fiore
gelso bianco e
gelso nero
mirto
oleandro
piante officinali
olivo
carpino nero
marruca
fillirea
palma da datteri
delle Canarie
palma da datteri
pino d' Aleppo
pino domestico
(pino da pinoli)
pistacchio/lentisco
pittosporo
platano comune
plumbago
pioppo bianco
ciliegio (dolce)
lauroceraso
magaleppo
(ciliegio di S.
Lucia)
GC - BA
GC - EU
GC
arbustiva sempreverde
arbustiva
arbustiva
GC (parchi) - U - EU
GC
arborea
arbustiva
GC (parchi e giardini) - SA
arborea
arbustiva
arbustiva
arborea
arborea
arbustiva
arbustiva
arbustiva
GC - U - BA
GC (parchi e giardini)
GC (parchi e giardini) - EU
GC
GC - U - EU - BA
GC (parchi e giardini) - U BA
GC - SA
GC
arbustiva
arbustiva
GC (parchi)
GC (parchi e giardini) - U
GC - U
SA
arborea
arbustiva
arbustiva
arbustiva
GC (viali)
U (parchi e giardini)
GC - U - BA - SA
GC - U - BA - SA
GC (parchi e giardini) - U SA
GC (parchi e giardini)
arborea
arbustiva
arbustiva
arbustiva
arbustiva da fiore
GC - EU - BA
GC - U - BA - SA
GC
GC - U
GC (parchi) - EU
GC
GC
GC - U
arbustiva
arbustiva
arborea/arbustiva
arborea
arborea
arbustiva
arbustiva
arbustiva
GC - U
GC - U
GC (parchi e giardini) - U
arborea
arborea
GC - EU - BA
GC - U - BA - SA
GC (parchi)
GC
GC (parchi)
GC (parchi e giardini)
BA - SA
arbustiva
arbustiva
arborea
arbustiva
arborea
arborea
arbustiva
GC
arborea
22
Punica granatum
Pyracantha spp.
Quercus coccifera
Quercus ilex
melograno
piracanta
quercia spinosa
leccio
Quercus peduncolata
Quercus pubescens
farnia
roverella
Quercus suber
Ramnus alaternus
Rosa spp.
Rosmarinum officinalis
Salix caprea
Schinus molle
quercia da sughero
alaterno
rosa
rosmarino
salicone
albero del falso
pepe
sorbo montano
ginestra
lillà
tamerice
Sorbus aria
Spartium junceum
Syringa vulgaris
Tamarix gallica
Taxus baccata (3)
Teucrium fruticans
Tilia cordata
Trachycarpus fortunei
Viburnum grandiflorum
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Viburnum tinus
Washingtonia filifera
Washingtonia robusta
Yucca spp.
legenda:
GC
U
EU
BA
SA
(1)
(2)
(3)
tasso
camedrio
tiglio selvatico
palma
viburno
lentiggine
(lantana)
pallon di maggio
viburno
palma
palma
yucca (piante
ornam. semprev.)
GC - U - BA
GC- SA
GC
GC (parchi e giardini) - U EU - SA
GC (parchi e giardini)
GC (parchi e giardini) - EU SA
GC - EU
EU
GC
BA
GC
GC
arbustiva
arbustiva sempreverde
arbustiva
arborea/arbustiva
GC (parchi e giardini)
GC - U - EU - BA
GC - U - BA
GC (parchi e giardini) - U BA
GC (parchi e giardini) - SA
arborea
arbustiva
arbustiva
arborea
arborea
arborea
arborea
arbustiva
arbustiva
arbustiva
arbustiva
arbustiva
GC (parchi) - U - SA
arborea
arbustiva
arborea
BA
SA
arbustiva
arbustiva
GC - BA - SA
arbustiva
arbustiva
GC
arborea/arbustiva
generalmente consigliate
specie per ambiente urbano (nuclei storici; parchi e aree verdi urbane; giardini)
specie per ambiente extra-urbano
specie per la formazione di barriere antifaro
specie per schermi antirumore
piante poco sensibili all’anidride solforosa
piante poco sensibili ai fluoruri
piante poco sensibili all’ossido di azoto
Per completezza, si riportano alcune indicazioni specifiche utili per una scelta
più corretta ed adeguata dell’essenza vegetale:
• nelle aree con più spiccati caratteri di pertinenza alle abitazioni, oltre a quelle
indicate nella tabella precedente, vengono suggerite le seguenti specie: fico (Ficus
carica); vite (Vitis vinifera); kaki (Diospyros kaki); albicocco (Prunus armeniaca);
agrumi (genere Citrus); ciliegio (Prunus avium); melograno (Punica granatum);
nespolo (Eriobotrya japonica);
• nella realizzazione di giardini e porzioni di aree verdi potranno essere ammessi
assetti paesistici dedicati che propongano l’utilizzo delle seguenti specie: Phormium;
Agavi; Aloe; Cactus; Cordyline; Echinocactus; Opunzia; palme (Phoenix e
23
Washingtonia) e palmizi (Cycas e Chamaerops; quest’ultima, nella varietà
“humilis”, è l’unico tipo di palma spontanea italiana);
• nel caso di utilizzo di specie esotiche naturalizzate nel verde ornamentale sono
segnalate le seguenti essenze: Camphora; falso pepe; Buxus; Catalpa; carrubo;
Gleditzia; mimosa; Eucalyptus; Jacaranda.
10.2 - Indicazioni per la redazione del Regolamento del verde urbano pubblico e
privato
Al fine di concretizzare una gestione organica del verde cittadino emerge
l’opportunità di redigere ed adottare un regolamento del verde urbano, inteso come uno
strumento di pianificazione e gestione a livello comunale integrativo del piano
urbanistico (PUC), poiché in grado di disciplinare e regolamentare i vari aspetti di
salvaguardia, tutela ed utilizzo del verde urbano.
La tutela del verde urbano è strettamente collegata alle diverse ed importanti
funzioni ecologiche/ambientali, urbanistiche/architettoniche e sociali/ricreative che la
vegetazione svolge sul territorio, nonché all’importante ruolo di educazione naturalistica
e di miglioramento della qualità urbana che essa realizza. Per tale motivo la
progettazione, la gestione e gli interventi di manutenzione delle aree verdi devono
essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni
ambientali in cui queste si sviluppano.
Per realizzare ciò sono necessarie indicazioni normative da includere in un
apposito regolamento (“Regolamento del verde urbano pubblico e privato”) che
preveda le seguenti prescrizioni/disposizioni agro-forestali:
• indicazioni sulla manutenzione ordinaria/straordinaria delle piante (specificando le
modalità di esecuzione e la programmazione degli interventi manutentivi);
• modalità di impianto, mantenimento e difesa di aree verdi pubbliche e private
esistenti;
• censimento delle aree verdi urbane/periurbane (inteso, anche, come strumento
“propedeutico” al regolamento del verde), ossia identificazione delle principali
specie utilizzate, corredato di carta di rilievo del verde urbano, in cui siano riportate
le principali rilevazioni tipologiche;
• prescrizioni sulle difese fitosanitarie (al fine di garantire l’igiene pubblica/privata) e
sugli interventi di lotta biologica;
• disposizioni specifiche relative al verde pubblico/privato (in termini di abbattimenti,
potature, sostituzioni, nuovi impianti, salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e
degli arbusteti);
• criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi pubbliche/private;
• disposizioni relative alla tutela di alberi/impianti colturali aventi carattere
“monumentale”/di pregio e alla salvaguardia di parchi e giardini di interesse storico,
architettonico e paesaggistico-ambientale (interventi come l’abbattimento di alberi
di alto fusto, la distruzione di siepi spontanee, qualsiasi modificazione di un
impianto colturale con i succitati caratteri sono sottoposti ad autorizzazione e/o
soggetti a particolari prescrizioni e limitazioni);
• indicazioni per la fruizione di parchi e di giardini pubblici;
• norme integrative per le aree forestali/boscate, gli orti urbani e per le aree agricole
non interessate da coltivazioni;
• controllo della vegetazione spontanea;
24
• norme per la progettazione del verde per nuovi interventi edilizi;
• metodologie per la stima del valore ornamentale;
• indicazioni relative a situazioni particolari, come, interventi di ingegneria
naturalistica in aree degradate, protezione della vegetazione in aree di cantiere,
difesa del suolo in ambito urbano;
• elenco generale delle specie arboree/arbustive e delle tipologie dispositive suggerite
per le diverse funzioni ornamentali (strade, parchi, giardini pubblici, ecc.)
utilizzabili sul territorio comunale e nei Comuni limitrofi e dai diversi soggetti
fruitori, nonché quelle consigliate per interventi di rinaturalizzazione,
rimboschimento, arredo;
• linee di intervento per i principali parassiti;
• sanzioni e norme finanziarie.
In tal senso, le prescrizione del regolamento del verde urbano - unitamente alla
realizzazione di un censimento delle aree verdi, al fine di una migliore conoscenza del
patrimonio vegetale presente sul territorio - consentirebbero di mettere in atto le
modalità di tutela, di gestione e di intervento non solo della vegetazione
naturale/forestale, ma anche di difesa e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche
delle sistemazioni a verde delle abitazioni, parchi e giardini urbani, di progettazione di
nuove aree a verde, con l’obiettivo della conservazione, riqualificazione e
valorizzazione delle peculiarità naturalistiche/forestali e storico/paesistiche del territorio
comunale, disciplinando, pertanto, sia gli interventi sul verde urbano pubblico che su
quello privato.
Non ultimo, il censimento e il regolamento del verde costituirebbero quella serie
di passaggi ottimali e propedeutici per realizzare la successiva stesura di un Piano del
verde, al fine di progettare il territorio comunale in modo ambientalmente sostenibile.
10.3 - Prescrizioni per le aree boscate, l’attività di pascolo e la “riduzione
superficie boscata”
Oltre al P.T.C.P. (“Assetto vegetazionale”) ed alle prescrizioni agro-forestali di
cui al precedente paragrafo 1, le aree boscate e l’“eventuale” attività di pascolo (in
corrispondenza degli ambiti di conservazione/riqualificazione a vocazione
agricola/forestale e nei presidi ambientali di PUC), sono “direttamente” normate dalla
L.R. n. 4 del 22.01.1999 (“Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”
cosiddetta “Legge forestale”) e dal Regolamento Regionale n. 1 del 29.06.1999
(“Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” - “Norme di
gestione delle aree boscate”).
Nello specifico, le due disposizioni normative richiamate disciplinano gli
interventi in materia forestale, attraverso azioni di conservazione, valorizzazione e
sviluppo del patrimonio agro-silvo-pastorale, di difesa idrogeologica/forestale del
territorio, di manutenzione/coltivazione del bosco e di disciplina dell’attività di pascolo,
unitamente agli interventi vietati e quelli per cui è necessario il rilascio
dell’autorizzazione da parte degli organi competenti.
Per conseguire la tutela/naturalizzazione delle superfici boscate, sono, quindi,
previsti interventi di rimboschimento e ricostituzione boschiva ed opere di sistemazione
idraulico-forestale-agraria, finalizzate alla protezione dei boschi dagli incendi, al
contenimento dei fenomeni di erosione, alla difesa fitosanitaria a tutela del patrimonio
forestale, nonché per esigenze paesaggistiche.
25
Per quanto riguarda l’attività di pascolo - attualmente tralasciata sul territorio di
Boissano in parallelo al progressivo abbandono dei campi - le due normative in
questione riportano sia le indicazioni su quali terreni è consentita l’attività pascoliva
senza particolari limitazioni, sia le modalità e le disposizioni di tutela da adottare
durante l’esercizio del pascolo del bestiame nei boschi (in termini di numero di capi,
custodia, turni di pascolamento, garanzia delle condizioni di stabilità e di copertura del
terreno), anche al fine di incentivare la ripresa di tale attività nelle aree abbandonate e/o
in quelle a ex coltivi.
Si rimanda, quindi, alle due normative, relativamente alle indicazioni, cautele e
modalità specifiche da osservare in caso di taglio, abbattimento, potatura di piante,
arbusti e cespugli, di raccolta delle essenze, alle disposizioni da adottare per il governo e
il trattamento dei boschi ad alto fusto (fustaie) e a ceduo, le azioni di difesa dai
fenomeni fitopatologici e attacchi parassitari, la pulizia del sottobosco, la realizzazione
dei viali tagliafuoco, le opere di manutenzione e bonifica montana, nonché alle norme
per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche, per i
movimenti di terreno, per le lavorazioni di sistemazione dei terreni, scarpate e pendii,
per la realizzazione dei muretti a secco, per la disciplina delle acque di scolo, interventi
realizzabili tramite l’applicazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del
patrimonio boschivo/silvo/pastorale e verificando, non ultimo, se i terreni interessati dai
lavori sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
Per favorire la ripresa dell'attività agricola, in corrispondenza degli
appezzamenti di terreno a vocazione unicamente agricola, ma, oggigiorno, ricolonizzati
dalla vegetazione forestale è ammessa la riduzione della superficie boscata, in quanto
terreni abbandonati ed incolti e, quindi, assimilabili al bosco (previa presentazione di
perizia abilitativa). Tale operazione, a carattere funzionale, è consentita nei casi in cui
sia necessaria la realizzazione di opere pubbliche, di strade e piste forestali connesse
all’attività selvi-colturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e per il recupero
agricolo del fondo. In quest’ultimo caso, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori,
occorre presentare perizia-progetto asseverata che dimostri chiaramente la compatibilità
dell’intervento con le condizioni idrogeologiche del versante e la tipologia
vegetazionale presente (es. presenza di terrazzamenti che testimoniano la pre-esistenza
di attività agricola, assenza di piante arboree monumentali che verrebbero asportate
ecc.); la perizia deve inoltre indicare le tipologie colturali che saranno poste in essere e
la specie, il numero, la dimensione e la dislocazione delle piante da frutto che saranno
messe a dimora. Conseguentemente, l’eliminazione della vegetazione erbacea, nonché
la riduzione mirata di quella arbustiva e arborea - da cui si ottiene una superficie
“trasformata” ad area agricola - fanno diminuire, da un lato, la possibilità di
propagazione delle fiamme, dall’altro la minore predisposizione delle piante agli agenti
patogeni ed infestanti.
La riduzione di superficie boscata, che consiste, quindi, nell’estirpazione del
bosco, con rimozione delle ceppaie, anche nelle zone non sottoposte a vincolo
idrogeologico, così come i vari tipi di viabilità forestale, necessita di preventiva ed
apposita autorizzazione.
In tal senso, viene incentivato il ritorno del presidio dell’uomo tramite la ripresa
dell’attività agricola, in corrispondenza di un’areale caratterizzato, così, da una
superficie boscata minore, ma sicuramente meno esposto agli incendi, alle malattie e ai
dissesti franosi e/o ideologici: ciò permette, quindi, la riqualificazione delle aree di
terreno dismesse ed assicura la protezione offerta dal suolo, mantenendo vivo il
rapporto uomo-ambiente e garantendo l’equilibrio delle risorse ambientali e territoriali.
26
COMUNE DI BOISSANO
PROVINCIA DI SAVONA
P.U.C. – PIANO URBANISTICO COMUNALE
NORME DI CONFORMITA’ E CONGRUENZA
Cap. I – GENERALITÀ
Art. 1. – Generalità
L’intero territorio comunale è suddiviso dal PUC nelle seguenti zone:
-
Ambiti di conservazione delle Aree Edificate e Non;
Ambiti di riqualificazione delle Aree Edificate e Non;
Distretti di trasformazione;
Tali aree sono individuate nella cartografia di piano (Tav. n. 22, 23, 24 e 25 ) e
nelle schede allegate alle presenti norme e sono suddivise ulteriormente nelle seguenti
zone:
-
Ambiti di conservazione delle Aree Edificate e Non:
Ambito di conservazione delle zone edificate dei nuclei storici
Ambito di conservazione delle aree di produzione agricola
Ambito di conservazione del territorio non insediabile montano
Ambito di conservazione del territorio non insediabile del Parco Territoriale e
urbano della Pineta Marini
-
Ambiti di riqualificazione delle Aree Edificate e Non;
Ambito di riqualificazione Via Polenza
Ambito di riqualificazione Via Marici
Ambito di riqualificazione del Centro
Ambito di riqualificazione Cappella Nuova
Ambito di riqualificazione Via Colle
Ambito di riqualificazione Via Castagnei
Ambito di riqualificazione Villaggio Losano
Ambito di riqualificazione del Morteo
Ambito di riqualificazione Via Rive
Ambito di riqualificazione del Territorio di Presidio Ambientale suddiviso in
cinque sub-Ambiti.
-
Distretti di trasformazione
Distretto di Trasformazione del TRZ ex Cava Segiunà;
Distretto di Trasformazione Zona Artigianale D1;
-
Infrastrutture e servizi pubblici e di uso pubblico.
I – area per Istruzione
27
-
IC – area di interesse comune
F – Area per verde pubblico attrezzato
S – Area per lo Sport
P – Area Parcheggi
IG – Aree per Servizi di Interesse Generale.
Art. 2. – Applicazioni. Modalità di attuazione e contenuti del PUC.
Il Presente Piano, redatto ai sensi del TU/2003 e succ. modificazioni ed
integrazioni, nonché della Legge R.L. n. 36/97, disciplina l’assetto, l’incremento
edilizio e lo sviluppo urbanistico dell’intero territorio del Comune di Boissano.
Ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia dovrà uniformarsi alle
prescrizioni in esso contenute oltre che alle leggi nazionali e Regionali che normano
l’attività edilizia ed urbanistica.
Il PUC viene aggiornato dalla normativa del Piano di Bacino vigente e dalle
relative circolari applicative, che prevalgono sempre sulle Norme di Conformità e
Congruenza.
Il PUC viene attuato ai sensi del T.U. (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamenta in materia Edilizia/2003) della Legge Regionale n. 36/67 attraverso SUA
già adottati, Dichiarazioni di Inizio Attività, Permessi di Costruire e Permessi di
Costruire Convenzionati.
Il Permesso di Costruire Convenzionato è prescritto per gli interventi di nuove
costruzioni non inserite all’interno di strumenti urbanistici attuativi già adottati da
Consiglio Comunale, al fine di assicurare l’urbanizzazione completa dell’area.
Ciò significa che il progetto dovrà essere corredato da un atto unilaterale
d’obbligo che preveda, ai sensi della L. R. n. 36/97, Art. 49:
-
-
-
a). - L’esecuzione diretta e/o monetizzazione:
1. – delle Opere di Urbanizzazione Primaria di pertinenza che si rendono
necessarie.
2. – di alcune Opere di Urbanizzazione secondaria di fruizione collettiva
b). – La cessione delle opere delle urbanizzazioni secondarie o il loro vincolo ad
uso pubblico, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti a norma della
vigente legislazione in materia.
c). – Le garanzie finanziarie e i termini per l’adempimento dei relativi impegni.
Il Permesso di Costruire Convenzionato è prescritto anche per le costruzioni in
Zona Agricola, secondo le modalità e i contenuti di cui all’Art. 35 comma 6 e 7 della L.
Reg. n. 36/97.
Il Permesso di Costruire Convenzionato è prescritto per gli interventi consentiti
nei sub-Ambiti dell’Ambito di Presidio Ambientale, ai sensi e nei modi previsti
dall’Art. 36 comma 4 della L. reg. n. 36/97.
28
Sono elementi costitutivi del PUC i seguenti elaborati:
A.
B.
- DESCRIZIONE FONDATIVA
- DOCUMENTO DEGLI OBBIETTIVI
- STRUTTURA DEL PIANO
- RELAZIONE DI INCIDENZA DEL SIC
- DISCIPLINA PAESISTICA
- NORME DI CONFORMITÀ E CONGRUENZA
Allegate: Schede degli Ambiti e dei Distretti.
- NORME GEOLOGICHE ATTUATIVE
- RISPOSTA OSSERVAZIONI REGIONE
Allegato tav. E.I – Edificazione in Ambito Presidio - scala
C.
D.
E.
1:5000
F.
G.
E
Allegato tav. E.II – Modifiche al PTCP - scala 1:5000
- RISPOSTA OSSERVAZIONI PROVINCIA
– ELENCO OSSERVAZIONI - SCHEDE OSSERVAZIONI
CONTRODEDUZIONI
Allegato tav. G.I - localizzazione cartografica osservazioni su
quadro di unione
Elaborati Grafici:
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 8
Tav. 9
Tav. 10
Tav. 11
Tav. 12
Tav. 13.A
Tav. 13.B
Tav. 14
Tav. 15
Tav. 16
Tav. 17
Tav. 18
CTR del territorio Comunale - scala 1:10000
Quadro di Unione Catastale - Parte Montana – scala 1:5000
Quadro di Unione Catastale - Parte Edificata - scala 1:5000
Carta tecnica Regionale – scala 1:5000
Sovrapposizione C.T.R. e Catastale – scala 1:2000
Ortofoto Digitale con sovrapposizione CTR – scala 1:5000
Ortofoto Digitale con sovrapposizione Catastali – scala 1:5000
P.R.G. Vigente – scala 1:5000
P.T.C.P. Regionale – Parte montana – scala 1:5000
P.T.C.P. Regionale – Parte edificata – scala 1:5000
Carta degli asservimenti – scala 1:5000
Uso del suolo – scala 1:5000
Assetto Vegetazionale - Carta dei popolamenti forestali - scala
1:5000
Assetto Vegetazionale - Carta dei popolamenti forestali - scala
1:5000
Assetto Vegetazionale – Carta dello stato vegetazionale –scala
1:10000
Assetto Ecologico – Ambientale – Carta ecologico-ambientale - scala
1:10000
Assetto Ecologico – Ambientale – Carta Bionaturalistica – parte uno
– scala 1:10000
Assetto Ecologico – Ambientale – Carta Bionaturalistica – parte due
– scala 1:10000
Assetto Ecologico – Ambientale – Carta dei vincoli territoriali ed
ambientali scala 1:10000
29
Tav. 19
Tav. 20
Tav. 21
Tav. 22
Tav. 23
Tav. 24
Tav. 23/24
Tav. 25
Tav. 26.A
Tav. 26.B
Tav. 27.A
Tav. 27.B
Tav. 28.A
Tav. 28.B
Tav. 29.A
Tav. 29.B
Tav. 30.A
Tav. 30:B
Tav. 31.A
Tav. 31.B
Tav. 32.A
Tav. 32.B
Tav. 32.C
Tav. 33.A
Tav. 33.B
Rete Idrica - scala 1:2000
Rete Fognaria – scala 1:2000
Vincoli Territoriali – scala 1:5000
Ambiti di Conservazione – scala 1:5000
Ambiti di Riqualificazione Zone Edificate e Distretti di
Trasformazione – scala 1:5000
Ambito di Riqualificazione Presidio Ambientale – scala 1:5000
PTCP approvato
Quadro di unione Ambiti e Distretti – scala 1:2000
Viabilità – scala 1:5000
Servizi – scala 1:5000
Cartografia Geologica – Carta dell’ Acclività – scala 1:5000
Cartografia Geologica – Carta dell’ Acclività – scala 1:5000
Cartografia Geologica – Carta Geologica –scala 1:5000
Cartografia Geologica – Carta Geologica –scala 1:5000
Cartografia Geologica – Carta Geomorfologia – scala 1:5000
Cartografia Geologica – Carta Geomorfologia – scala 1:5000
Cartografia Geologica – Carta Idrogeologica – scala 1:5000
Cartografia Geologica - Carta Idrogeologica – scala 1:5000
Cartografia Geologica – Suscettività al Dissesto Geomorfologico
Aggiornata con piano di Bacino T. Varatella e T. Nimbalto - scala
1:5000
Cartografia Geologica – Suscettività al Dissesto Geomorfologico
Aggiornata con piano di Bacino T. Varatella e T. Nimbalto - scala
1:5000
Cartografia Geologica - PTCP – Assetto Insediativo – scala 1:10000
Cartografia Geologica - PTCP – Assetto Geomorfologico – scala
1:10000
Cartografia Geologica - PTCP – Assetto Vegetazionale – scala
1:10000
Cartografia Geologica – Carta dei geotopi – scala 1:5.000
Cartografia Geologica – carta dei geotopi – scala 1:5.000
SCHEDE DEGLI AMBITI E DEI DISTRETTI:
Allegate alle Norme di Conformità e Congruenza
30
Art. 3. – Definizione degli Interventi.
La tipologia degli interventi per l’attuazione del Piano è quella definita dal titolo
II, articoli 6, 7, 8, 9, 10, della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
Art. 4. – Concessioni e strumenti attuativi adottati prima del PUC.
Le concessioni e Autorizzazioni Edilizie concesse e rilasciate in data antecedente
l’adozione del preliminare del PUC rimangono valide sino alle scadenze previste dalla
vigente legislazione urbanistica.
Decorsi i termini di cui sopra non è possibile richiedere nuova concessione o
autorizzazione nel rispetto della precedente normativa se la stessa risulta in contrasto
con il PUC.
Il PUC recepisce gli strumenti Urbanistici Attuativi, adottati dalla Civica
Amministrazione, che non hanno concluso il loro iter di approvazione, con i parametri
edilizi contenuti nel Progetto adottato.
Art. 5. – Cambiamento di Destinazione d’uso.
Per ogni Ambito o Distretto viene indicata dal PUC la destinazione d’uso
prevalente e le destinazioni a questa compatibili.
E’ sempre possibile, per gli edifici esistenti, essere destinati, anche attraverso il
cambio di destinazione d’uso agli usi ammessi nell’ambito di pertinenza.
Art. 6. – Disciplina relativa ai vincoli sul territorio.
I vincoli gravanti sul Territorio, previsti da Leggi Statali o Regionali, così come
da provvedimenti provinciali nonché dal PUC, sono i seguenti:
- Vincolo Idrogeologico
- SIC - Area Protetta di interesse Comunitario
- Rischio Idrogeologico – L.R. n. 9/93 – Piano di Bacino
- Aree Protette Provinciali
- Cimiteriale
-
Nel PUC si è tenuto conto dei seguenti tipi di vincolo:
Fascie di rispetto stradali esterne al perimetro delimitante i “Centri Abitati”
(DPR n. 1404 del 1/4/68)
Fascia di rispetto Cimiteriali
Fascie di rispetto dei corso d’acqua ai sensi della L.R. n.9/93 – Piano di Bacino
Fascia di rispetto degli elettrodotti - trasporto di energia elettrica ai sensi del
DPCM del 23/4/92
L’indice di edificabilità eventualmente presente all’interno delle fascie di
rispetto potrà essere trasferito al di fuori nelle aree confinanti con la stessa normativa.
I vincoli di carattere nazionale e provinciale vengono regolamentati dalle leggi
istitutive e successive modificazioni.
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Per le aree di rispetto individuate nel PUC valgono le seguenti specificazioni:
6.1. – Fascia di rispetto stradale.
Tali fascie hanno l’obbiettivo di garantire la visibilità dell’intorno in prossimità
degli incroci stradali e permettere ampliamenti delle corsie e nuovi allacciamenti.
E’ possibile, all’interno di queste aree, mettere a dimora essenze arboree purché
non compromettano la visibilità, mantenere o porre culture arboree agricole, realizzare
parcheggi.
6.1.a – Fascia di rispetto autostradale
La fascia di rispetto autostradale è fissata dal Nuovo Codice della Strada –
D.Lgs. n. 285/1992, art. 2, 3, 16 e 18 nonché dal relativo Regolamento di Esecuzione n.
495/1992, artt. 26 (sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 26.04.1933, n. 147) e art. 28,
corrispondenti a ml. 30 dal ciglio autostradale all’interno dei centri abitati, a ml. 60 al di
fuori dei centri abitati.
6.2. – Fascia di rispetto dei corsi d’acqua.
Dovranno essere rispettate le limitazioni previste ai sensi dell’art. 8 DCP n. 17
del 29/03/2004.
In particolare sono vietati i seguenti interventi:
- Le nuove edificazioni ad una distanza inferiore a m. 20 all’interno dei centri
urbano, e a m. 40 al di fuori di essi, dai corsi d’acqua pubblici a sponde naturali
o protette, misurata dal piede della sponda e dall’opera di protezione, e
comunque dal limite della proprietà demaniale.
- L’autorità competente in materia di polizia idraulica può autorizzare deroghe
alla distanza suddetta, comunque non inferiori a m. 3 e a m. 10 rispettivamente
all’interno e all’esterno del perimetro dei centri urbani; tale deroga deve tenere
conto del regolare deflusso, senza esondazioni ed erosioni.
6.3. – Fascia di rispetto degli Elettrodotti – Trasporto di energia.
Ai sensi del DPCM 23/4/92 le distanze tra i conduttori delle linee elettriche
aeree ei i fabbricati adibiti ad abitazioni o altra attività che comporti tempi di
permanenza prolungata sono i seguenti:
- nel raggio pari sa 28 metri dal conduttore di tensione 380KW;
- nel raggio pari a 18 metri dal conduttore di tensione 220KW:
- nel raggio pari a 10 metri dal conduttore di tensione 132KW.
E’ possibile interrare o deviare i cavi delle linee di alta tensione, con
conseguente ridefinizione dei vincoli di inedificabilità, pari a 2,50 metri dalla condotta.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti, in tale fascia è possibile intervenire con
le sole opere di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro.
6.4. – Fascia di rispetto cimiteriale.
In questa fascia è ammesso solo l’uso agricolo del suolo, l’impianto di
parcheggi in superficie e di verde sia pubblico che privato.
Art. 7. – Parcheggi Privati.
Nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse devono essere
previsti locali spazi liberi destinati ad autorimessa o parcheggio nella porzione minima
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di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19 L.R. 16/2008) e
quindi da legarsi con vincolo di pertinenzialità all’edificio.
Dovrà comunque essere soddisfatta e garantita la presenza minima di un posto
auto per ogni unità abitativa.
Al fine di eliminare i parcheggi sul suolo stradale, lungo il ciglio a monte di
tutte le strade provinciali, comunali e private, ove lo consentano ragioni di visibilità
(distanza dalle curve, dossi, ecc.) è consentita la costruzione di box interrati non
pertinenziali ed in deroga ai parametri volumetrici ad uso autorimessa da ricavarsi nelle
terrazze e interrati su tre lati.
La realizzazione di detti box sarà soggetta al pagamento del contributo di
costruzione.
Il lato prospiciente la strada pubblica dovrà arretrarsi di m. 5 dal ciglio stradale
in deroga alle distanze e l’altezza interna non potrà superare i m. 2,40.
Le autorimesse di cui ai due punti precedenti sono realizzabili in qualsiasi zona
del PUC, fatte salve le Zone Non Insediate, l’ambito di riqualificazione dei nuclei
storici, le Zone Agricole, ed i Presidi Ambientali.
Art.8. – Disciplina relativa alle destinazioni commerciali.
Ai sensi della disciplina del Commercio di cui alla legge Regione Liguria 02.01.2007, n.
1 “Testo unico in materia di commercio (TUC), le tipologie di vendita alimentari e non
alimentari risultano le seguenti:
Superficie netta di vendita
La superficie netta di vendita (S.N.V.) di un esercizio commerciale è l’area destinata
alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di
esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata
a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.
La superficie di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un Centro
Commerciale o di un Distretto Commerciale Tematico è pari alla somma delle superfici
di vendita dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che lo compongono.
Esercizi di vicinato
Classificazione : alimentari (compresi articoli per igiene personale e pulizia della casa)
non alimentari
Superficie di vendita massima attivabile sull’intero territorio comunale:
- mq. 100 per gli esercizi alimentari
- mq. 150 per gli esercizi non alimentari
Aggregazione di esercizi singoli
Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone agricole, sono consentite
aggregazioni di nuovi esercizi singoli, definiti come un insieme di nuovi esercizi che,
per opportunità di natura edilizia sono organizzati in spazi dotati di infrastrutture o
servizi comuni, pur mantenendo, ai fini amministrativi, il carattere di esercizi singoli.
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Tali aggregazioni:
- devono essere costituite esclusivamente da esercizi di vicinato singoli
- non possono superare la superficie di vendita complessiva di mq. 1500
- possono essere realizzati soltanto nelle zone urbanistiche nelle quali il
commercio sia compatibile od in quelle espressamente indicate dal piano
commerciale comunale
- devono sempre e comunque essere rispettosi di eventuali vincoli
urbanistico/commerciali stabiliti dallo strumento urbanistico
Medie strutture di vendita
Classificazione:
alimentari (compresi articoli per igiene personale e pulizia della casa) –
superficie di vendita superiore al 10% della superficie di vendita complessiva e
comunque non inferiore a mq. 100.
non alimentari – superficie di vendita di prodotti alimentari non superiore al
10% della superficie di Vendita complessiva e comunque non superiore a mq.
100.
non alimentari speciali – che commercializzano esclusivamente una delle
seguenti tipologie di prodotti : mobili con complementi di arredamento,
prodotti per l’industria e
l’agricoltura, mezzi di trasporto, macchinari.
Superficie di vendita massima attivabile sull’intero territorio comunale:
- da mq. 101 a mq. 150 per il settore alimentari
- da mq. 151 a mq. 600 per il settore non alimentari (compresi speciali)
Grandi strutture di vendita
Non sono consentite nuove aperture sull’intero territorio comunale
8.1 - Dotazione minima di parcheggi pertinenziali e di spazi per la sosta e la
movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento merci.
La dotazione di parcheggi pertinenziali di seguito riportata configura la soglia minima
per le varie fattispecie ed è comprensiva delle superfici a parcheggio previste dalla
legge 122/1989.
Dette superfici di parcheggio, invece, non sono comprensive dei parcheggi pubblici
previsti dal DM 2 aprile 1968, n. 1444 ed altri eventualmente previsti dalla strumento
urbanistico vigente.
Gli spazi di parcheggio sono obbligatori tanto per gli esercizi di nuovo impianto quanto
per quelli derivanti da ampliamento, accorpamento, concentrazione di esercizi già
esistenti ovvero autorizzati.
Essi comprendono sia le superfici destinate a parcheggio visitatori/utenti che quelle
riservate al personale.
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Il rapporto convenzionale tra la superficie netta di vendita (SN) e la definizione
utilizzata dallo strumento urbanistico (Superficie Agibile, Superficie di Pavimento,
Superficie Utile)è fissato n:
SV/SA (o altre definizioni) : ……………………. 0,80
Valori di relazione convenzionale tra posto-auto e superficie reale di pavimento :
- mq. 26/PA comprensivi della viabilità interna e di accesso per i parcheggi a raso
- mq. 28/PA comprensivi della viabilità interna e di accesso per i parcheggi in
struttura pluripiano
Su tutto il territorio comunale, nel caso di dimostrata impossibilità a reperire le aree a
parcheggio come sopra definite per la mancanza di spazi, si consente la monetizzazione
dell’infrastruttura mediante obbligo da parte del Concessionario di versare al Comune
una somma equivalente al valore di mercato dei parcheggi pertinenziali da realizzare.
Per le MSV alimentari da mq. 151 a mq. 600 : SP = 1,60 x SV
Per le MSV non alimentari da mq. 151 a mq. 600 : SP = 0,75 x SV
Per le MSV di merci speciali SP = 0,40 x SV
Non devono essere prodotte verifiche di impatto sulla viabilità
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Cap. II – DEFINIZIONE DI PARAMETRI URBANISTICI – EDILIZI.
Art. 9. – Parametri Tecnici
Volume di un fabbricato.
Il Volume di un fabbricato è la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni
piano per la rispettiva altezza lorda.
Il Volume interrato si considera tale solo se collocato sotto il profilo del terreno
sistemato. Il profilo naturale originario (prima dell’intervento), dovrà essere
documentato mediante un rilievo dei luoghi riferito ad un caposaldo inamovibile.
La differenza tra il profilo naturale e quello sistemato non potrà essere
comunque surperiore a m.l. 1,00 ed il terreno sistemato dovrà soddisfare la condizione
di estendersi per almeno m.l. 4,00 dal perimetro dell’edificio.
Se l’interrato fuoriesce anche solo parzialmente rispetto al profilo naturale del
terreno il volume derivante si calcola moltiplicando la superficie coperta per l’altezza
media ponderale dello sviluppo delle fronti fuori terra del detto piano.
Per Altezza Media Ponderale deve intendersi il rapporto tra la superficie delle
fronti fuori terra, considerata priva di eventuali sporgenze o arretramenti che non
sorgano dal terreno, ed il perimetro della superficie coperta.
Ai fini del calcolo del Volume non è computabile il dislivello tra interno ed
esterno dell’edificio quando esso non superi i 20 cm.
I Vani Sottotetto, non suscettibili di agibilità ed abitabilità, debbono avere le
falde impostate all’estradosso dell’ultimo solaio piano e solo in tali condizioni possono
essere esclusi dal computo del volume.
Volume virtuale
Si definisce volume virtuale, ai fini della valutazione di impatto ambientale o di altre
prescrizioni di legge, il prodotto della S.A. per un’altezza virtuale di metri 3,50.
Altezza Lorda di Piano (HP)
Ai fini del volume di un fabbricato l’altezza lorda di piano è la distanza tra gli
estradossi del solaio di calpestio e del solaio soprastante.
La differenza di un gradino fra l’esterno e l’interno dell’edificio e comunque un
dislivello di cm 20 non è computabile ai fini dell’altezza lorda di piano.
Nel caso in cui il solaio soprastante o una sua porzione non sia orizzontale, per
altezza lorda ad esso relativa è da intendersi la distanza tra il solaio di calpestio e il
piano virtuale orizzontale passante sulla linea di gronda, in caso di tetto ad unica falda
l’altezza va misurata tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano
del piano inclinato.
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Superficie Lorda di Piano di un Fabbricato (SP)
Ai fini del calcolo del volume la superficie lorda di in piano è la somma di tutte
le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in
esso compresi.
Sono da escludere dal computo della superficie lorda i terrazzi scoperti, nonché i
balconi e le logge e i loro porticati o loro porzioni, non sporgenti più di m. 2 dai muri
perimetrali; le parti eccedenti tale limite sono invece da computare e comunque non
possono superare un terzo della superficie del piano di riferimento.
Al fine di incentivare l’applicazione delle norme sul risparmio energetico, è da
escludere dal computo della superficie lorda l’aumento dello spessore dei muri
perimetrali oltre i tradizionali cm 30, quando finalizzato al miglioramento delle
prestazioni termiche dell’edificio.
Le superfici dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati,
relativi a scale esterne (se diverse da quelle necessarie a collegare la quota del terreno
sistemato circostante l’edificio ed il piano primo dell’edificio stesso, secondo fuori terra
dell’edificio) e corridoi scoperti in aggetto per uso disimpegno o di comunicazione,
anche non circoscritti su tutti i lati da muri perimetrali, vanno computate ai fini della
determinazione dei volumi con le stesse modalità di cui al primo capoverso.
Altezza dei fabbricati
L’altezza dei fabbricati si calcola a partire dal punto più basso del perimetro
dell’edificio sul terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo preesistente con uno
scostamento massimo di un metro, con esclusione delle aperture di accesso ai piani
interrati, fino alla linea di gronda, ovvero, per gli edifici a copertura piana, fino
all’estradosso dell’ultimo solaio, posto a copertura di vani abitabili o agibili.
Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare
la qualità degli edifici, non vengono computati nell’altezza massima:
a) i tamponamenti orizzontali di copertura e i solai intermedi che comportino spessori
complessivi superiori a 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri per i
tamponamenti orizzontali di copertura e di 15 centimetri per i solai intermedi;
b) i tamponamenti orizzontali di copertura funzionali alla realizzazione di manti di
copertura vegetale con essenze di medio e alto fusto. Nel caso di edifici a gradoni non è
consentita la misurazione per singoli corpi di fabbrica. Il regolamento edilizio può
contenere una disposizione volta a dettare una specifica disciplina della misurazione
dell’altezza per questi tipi di costruzione.
Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa
assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive
L’altezza interna utile degli immobili destinati a residenza o a funzioni ad essa
assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive, non può essere inferiore a 2,70 metri per i
locali abitabili riducibili a 2,40 metri per spazi accessori e di servizio. Per gli edifici
posti a quota superiore a 1.000 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni
climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, possono essere consentite altezze per i
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locali abitabili non inferiori a 2,55 metri, riducibili a 2,40 metri per spazi accessori e di
servizio.
Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l’immobile presenti
caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare oppure nel
caso in cui la conformazione strutturale e formale dell’organismo edilizio non consenta
senza alterazioni il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate al primo comma, si
potrà prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali ivi indicati sempreché venga
dimostrato e verificato l’effettivo miglioramento igienico e funzionale rispetto alla
situazione in atto. A tal fine alla dichiarazione del progettista che attesti la conformità
del progetto al regolamento edilizio e alle norme igienico-sanitarie dovrà essere allegato
il parere della ASL competente.
Negli interventi di nuova costruzione, laddove il solaio sovrastante l’ultimo piano
dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l’altezza media interna netta - da
intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale
mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio stesso - non
può essere inferiore a 2,30 metri per i locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,10
metri per i locali accessori e di servizio. L’altezza della parete minima non può essere
inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 metri per gli spazi accessori
e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a 1.000 metri sul livello del mare,
tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l’altezza
media interna netta può essere ridotta a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a
2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. L’altezza della parete minima non può
essere inferiore a 1,30 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,10 metri per gli spazi
accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un
sedicesimo.
Le disposizioni di cui al presente art. non si applicano alle residenze di tipo specialistico
e agli immobili i cui requisiti igienico-sanitari siano fissati da specifiche disposizioni di
settore.
Corpo di Fabbrica
Ai fini della misurazione dell’altezza massima di un fabbricato, il corpo di
fabbrica di una costruzione è una porzione della stessa compresa tra la quota di
riferimento del fabbricato e la rispettiva copertura. Il corpo di fabbrica così individuato
dovrà presentare, rispetto alla restante parte, una propria autonomia distributiva o
funzionale.
Piano di spiccato di un Fabbricato
Il Piano di spiccato di un Fabbricato è il piano orizzontale di separazione tra le
fondazioni, considerando in tal senso i locali totalmente interrati, con la sola eccezione
dell’apertura di accesso, e la restante parte della costruzione.
Quota di riferimento di un corpo di fabbrica.
La quota di riferimento di un corpo di fabbrica è il punto più basso
dell’estradosso del solaio posto al piano Terra sul perimetro della costruzione.
La quota di riferimento deve essere documentata negli elaborati di progetto con
atti aventi efficacia probatoria.
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Copertura a Falde.
Nelle coperture a falde l’inclinazione elle stesse non dovrà essere inferiore a 23
gradi e non superare 30 gradi per uniformarsi alle tipologie dei tetti tradizionali.
Distanze
Le distanze di cui al presente art. sono misurate in metri e riferite al filo di
fabbricazione della costruzione.
Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle
pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle
pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 metri;
sono inclusi nel perimetro anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti
verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
La distanza è quella intercorrente fra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’altra costruzione
(D);
b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc);
c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di
questo, ciglio di una strada (Ds). Il ciglio della strada è quello definito dall’art. 2 del
decreto ministeriale 1-4-1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale
da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19
della legge 6-8-1967, n. 765); il confine della strada è quello definito dal decreto
legislativo 30-4-1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e
integrazioni.
Ai fini della determinazione della distanza non si computano gli elementi di cui all’art.
67, quinto comma, nei limiti dallo stesso indicati.
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi
compresi gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti, possono essere realizzati nel
rispetto dell’allineamento dell’edificio preesistente .
Superficie Territoriale (ST)
La Superficie Territoriale comprende tutto il territorio, riconducibile ai singoli
ambiti e distretti ad eccezione delle aree interessate dalla rete principale della viabilità.
Superficie Fondiaria (SF)
La superficie Fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione
delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non
inferiore a quella stabilita dallo Strumento urbanistico generale e nei termini dallo
stesso previsti, nonché con esclusione della rete principale della viabilità.
Nella superficie fondiaria sono comprese le aree destinate alla viabilità al verde
ed ai parcheggi di esclusivo uso privato.
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Lotto Minimo.
La superficie Urbanistica del Lotto Minimo viene calcolata senza considerare
eventuali interruzioni dovute a sentieri, canali, che non costituiscono a tal fine
interruzione della proprietà.
Indice di utilizzazione insediativi
Si definisce indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) il rapporto fra la S.A. dei
fabbricati realizzabili e il lotto asservibile.
In caso di esistenza di fabbricati da conservare, la relativa S.A. deve essere detratta da
quella complessiva.
Superficie coperta
Si definisce superficie coperta (S.C.) la proiezione orizzontale delle sole parti
fuori terra dell’edificio, compresa la proiezione di tettoie e porticati.
Non sono considerati ai fini del computo della superficie coperta gli elementi di cui
all’art. 67, quinto comma L. R. 16/2008, nei limiti dallo stesso indicati.
Rapporto di copertura
Si definisce rapporto di copertura (R.C.) il rapporto tra superficie coperta e lotto
asservibile.
Superficie asservita
Si definisce superficie asservita alle nuove costruzioni quella alla quale viene
applicato l’I.U.I..
Per area di pertinenza fondiaria degli edifici esistenti si intende quella calcolata in base
agli indici volumetrici o agli altri parametri edilizi vigenti al momento del rilascio del
titolo abilitativo. Nel caso di edifici realizzati in precedenza per i quali non esista agli
atti dell’ufficio tecnico comunale il progetto approvato, si intende asservita una fascia
minima di metri 5,00 attorno al perimetro dell’edificio e, comunque, non oltre il confine
di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale.
L’asservimento dei terreni alle nuove costruzioni come individuati nell’estratto di
mappa del nuovo catasto terreni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo
titolo abilitativo o al decorso dei termini per l’inizio dei lavori di cui all’art. 26 nel caso
di DIA. La Civica amministrazione può prevedere nel regolamento edilizio l’obbligo di
subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a
favore del comune mediante atto regolarmente trascritto nei registri immobiliari. In ogni
caso tali asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto di
planimetria e registro, tenuto dal comune.
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Lotto asservibile
Si definisce lotto asservibile la porzione di terreno nella disponibilità del proponente
destinata all’edificazione.
Non è consentito l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni, salvi i casi in
cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore.
Le fattispecie in cui è consentito l’asservimento di lotti non contigui o la traslazione
dell’asservimento preesistente su altra area dovranno essere espressamente previste e
disciplinate dal PUC.
Rapporto di incidenza volumetrica (RV)
Il rapporto di incidenza volumetrica esprime la relazione tra la superficie agibile
possibile con un dato indice di edificabilità fondiaria e il volume vuoto per pieno
effettivamente realizzabile, costituito dallo spazio propriamente abitativo (o agibile) e
dallo spazio “accessorio”.
RV= VVPP/SA
dove:
RV > rapporto di incidenza volumetrica
VVPP > volume vuoto per pieno (mc)
SA
> superficie agibile (mq)
Il rapporto RV costituisce quindi un modo per misurare l’incremento possibile
del volume “urbanistico”, al fine di dotare la costruzione delle componenti
indispensabili per la fruizione abitativa (il tetto, le scale di collegamento tra i piani, la
centrale termica, ecc.) nonché delle componenti accessorie che rendono la casa più
confortevole e prestigiosa (la lavanderia, la tavernetta, il garage, ecc.).
Ai fini della compatibilità paesistica, in presenza di regimi di “mantenimento” (MA) del PTCP, per le costruzioni mono o bi-famigliari con copertura a falde inclinate,
il rapporto RV non potrà comunque superare il valore 4,3.
In presenza di regimi di minor tutela (consolidamento o modificabilità) lo stesso
valore potrà essere incrementato fino ad un massimo di 4,6.
Per la realizzazione di edifici plurifamigliari o condominiali il rapporto si aggira
di norma intorno a 4,2-4,4.
Superficie agibile e superficie accessoria
Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo
interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o
interni ad esse.
Non fanno parte della S.A.:
a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i
passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa
assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive;
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b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti
termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le intercapedini non
eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli,
purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la
realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli
edifici aventi destinazione residenziale e tipologia diversa da quella
condominiale;
d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità aventi
altezza all’intradosso del colmo non superiore a metri 2,10;
e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui
all’articolo 19, quelle interrate o al piano terreno, di cui all’articolo 9, comma 1,
della l. 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le autorimesse
interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione
commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia;
f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico.
Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non ricomprendere nella SA sempreché
contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della SA per edifici aventi SA non
superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di
SA eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui
al comma 1:
a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato;
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all’intradosso del colmo superiore a
metri 2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili nella
fattispecie di cui al comma 2, lettera c);
d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad
essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive realizzate ai sensi
dell’articolo 19.
Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare
l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici,
non sono considerati nel computo per la determinazione dell’indice edificatorio:
a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia
per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la
sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri
25 per gli elementi verticali nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri
per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri
per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi,
in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di
coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità
immobiliari finalizzato all’isolamento acustico.
Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da
attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo
(SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie
accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità
architettonica e di efficienza energetica degli edifici.”.
42
Volume vuoto per pieno (VVPP)
Si definisce Volume Vuoto Per Pieno quello dell’involucro esterno che contiene
per intero il fabbricato a partire dal perimetro d’imposta sul terreno sistemato
intendendosi per tale il profilo preesistente con uno scostamento massimo di m. 1,50.
Nel volume vuoto per pieno sono compresi sia il volume dei locali agibili sia quello dei
locali accessori come definiti nell’articolo precedente.
Linea di gronda
Si definisce linea di gronda l’intersezione fra l’estradosso del piano di copertura,
orizzontale o inclinato, posto al livello più alto ed il piano verticale di facciata.
Numero dei piani
Si definisce numero dei piani l’insieme dei piani di un edificio posti al di fuori
del terreno, compresi quelli seminterrati che emergano per più di 1 metro rispetto al
terreno naturale per almeno la metà del perimetro e con esclusione dei sottotetti non
abitabili e dei locali tecnici posti in copertura.
Locali tecnici
Si definiscono locali tecnici tutti i locali funzionali a ospitare esclusivamente
impianti di servizio del fabbricato o di reti tecnologiche, quali riscaldamento,
illuminazione, acqua potabile, condizionamento, raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani.
Sagoma
Si intende per sagoma il contorno della parte emergente di un edificio sia in
pianta che in elevazione, comprensivo di tutti gli elementi aggettanti. La sagoma di un
edificio è quindi costituita dai vari profili complessivi con i quali il medesimo può
essere descritto.
Locali interrati
Si definiscono locali interrati quelli posti in sottosuolo, totalmente al di sotto del
livello del terreno sistemato, come definito dall’art. 77 della L.R. 16/2008.
Gli strumenti urbanistici generali disciplinano la possibilità di realizzare locali interrati,
individuando i casi, le zone, le destinazioni d’uso e i relativi parametri.
43
Cap.III – DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI
CONSERVAZIONE.
Art. 10. – Ambito di Conservazione delle Zone Edificate - Nuclei
Storici
10.1 – L’ambito comprende i seguenti nuclei storici e le aree a questo
circostanti:
-
nuclei Pogli e Molle
nuclei Cavi e Gandolfi
nuclei Gandarini e Berruti
nuclei Bosseri, Pozzo e Sottani
nucleo Baroni
nucleo Bonfanti
10.2 – La destinazione d’uso prevalente per gli edifici dell’ambito è residenziale,
sono ammessi uffici e servizi, attività commerciali e botteghe di produzione artigianale
con l’esclusione di attività rumorose, inquinanti, di deposito e/o lavorazioni di materiali
odorosi, polverosi, infiammabili ed ogni tipo di allevamento di animali.
10.3 – All’interno di questo ambito sono consentiti gli interventi previsti al titolo
II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
10.4 – Gli interventi delle diverse categorie definiti al punto precedente devono
essere finalizzati alla valorizzazione degli aspetti architettonici e del ripristino dei valori
originari del nucleo.
Sono consentite solo parziali modifiche ai prospetti, eventuali nuove bucature o
allargamenti di quelle esistenti sono possibili solo se inserite in modo armonico con i
prospetti preesistenti.
Devono inoltre essere conservati gli elementi quali cornici, cornicioni e fregi di
ogni genere.
Si prescrive che gli infissi siano coerenti con la tradizione locale; non è ammesso
l’inserimento di persiane esterne dove non presenti, così come non è ammessa la posa in
opera di serrande avvolgibili o saracinesche. Gli infissi esistenti difformi con quanto
sopra vanno sostituiti.
Deve essere mantenuta la tipologia della copertura (tetto piano o a falde). Il
rifacimento dei manti di copertura deve essere realizzato con materiali di tipo
tradizionale, specificatamente con tegole alla marsigliese per i tetti a falda e nel caso di
copertura piana con pavimentazione di elementi di laterizio, cotto, ardesia. I materiali
diversi (plastica, lamiera, etc.) devono essere sostituiti.
Non è ammessa la realizzazione di balconi e terrazzi a sporgere.
10.5 – Gli interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d del TU 30/6/2003)
devono tendere a mantenere gli elementi architettonici strutturali che definiscono la
tipologia degli edifici (volte, sistema dei collegamenti verticali, etc.).
44
la sostituzione degli elementi originari deve avvenire solo per le parti non
recuperabili e con l’inserimento di nuovi elementi che ripropongono i tipi edilizi
dell’architettura semplice che caratterizzano i nuclei (scale a rampa unica, solai in
legno, etc.). è ammessa la suddivisione in più unità abitative se compatibile con le
caratteristiche architettoniche del fabbricato; ogni unità abitativa dovrà avere superficie
non inferiore a mq 60.
Ogni nuova unità dovrà reperire gli spazi per i parcheggi pertinenziali in misura non
inferiore di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19 L.R.
16/2008); di versare al comune una somma equivalente al valore di mercato di detti
parcheggi, quando sia dimostrata l’effettiva impossibilità di assolvere a tale obbligo per
indisponibilità di spazi idonei.
10.6 – è consentita l’applicazione della LR n.24 del 6/8/2001 con le seguenti
limitazioni e prescrizioni:
a)
ogni modifica all’andamento delle falde, dell’altezza dei colmi così come
l’imposta delle gronde dovrà risultare congruente con lo skyline originario del nucleo
storico nel suo insieme attraverso dimostrazione grafica e fotografica con l’inserimento,
attraverso fotomontaggi e rendering, delle modifiche che si intendono apportare.
b)
La modifica dell’andamento delle falde del tetto non potrà comunque
superare il 10% rispetto all’inclinazione originaria.
c)
L’eventuale modifica delle altezze di gronda dovrà avvenire sulla
proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante.
d)
In caso di modifica delle altezze di gronda dovranno essere demoliti
eventuali cornicioni o marcapiano esistenti.
e)
Non sono ammessi abbaini in quanto elementi architettonici non congrui
con la tipologia di copertura dei nuclei storici che risulta essere composta da una o due
falde cieche con manto di tegole marsigliesi.
10.7 – Le aree libere non edificate sono considerate asservite alle costruzioni
esistenti e destinate a verde privato, ad eccezione di quelle espressamente indicate in
cartografia di individuazione dell’ambito come aree destinate al soddisfacimento degli
standards di cui al DM 2/04/1968.
10.8 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6.1.1 – Nuclei Storici ed alla scheda relativa ( Scheda 1 ) relativa all’incrocio tra
suscettibilità al dissesto geomorfologico e quadro d’unione ambiti e distretti.
45
SCHEDA
Ambito di Conservazione delle Zone Edificate - Nuclei Storici
46
Art. 11. – Ambito di Conservazione delle Aree di produzione
agricola
11.1 - L’ambito comprende le aree effettivamente destinate all’agricoltura
produttiva e sono considerate all’interno del PUC come aree destinate ad attività di
produzione.
11.2 – La destinazione d’uso prevalente è agricola, sono ammesse: la residenza
connessa con lo svolgimento di una specifica e documentata attività agricola; i
manufatti agricoli sempre connessi con lo svolgimento dell’attività agricola quali:
impianti per l’immagazzinamento e confezionamento dei prodotti, la produzione
artigianale di essenze, conserve, confetture, miscelati, etc; garages, magazzini, ricovero
attrezzi agricoli, stalle, cantine, essiccatoi e similari, serre.
11.3 – All’interno di quest’ambito sugli edifici esistenti sono consentiti gli
interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge Regionale 06.06.2008, n. 16
e ss. mm. e ii. mediante titolo diretto , Denuncia d’Inizio Attività o Permesso di
Costruire così come previsti al titolo III artt. 21, 23, 24, della stessa legge. Sono inoltre
consentiti gli interventi di nuova costruzione così come definiti all’art. 3 lettere e1), e2),
e3), e7) del TU/2003 attraverso Permesso di Costruire Convenzionato. È prevista, per
adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del 15% delle superfici
lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli alloggi oltre i mq 60.
11.4 – Le modalità di intervento prevedono sempre il rilascio del permesso di
Costruire Convenzionato, prescritto anche per le costruzioni in zona agricola, secondo
le modalità ed i contenuti di cui all’art. 35 comma 6 e 7 della LR n.36/97, che dovrà
essere accompagnato da atto di Convenzione di approvazione della Giunta Comunale,
contenente l’impegno del Concessionario e dei suoi aventi causa:
- all’effettivo esercizio dell’attività agricola mediante l’attuazione di un piano
aziendale redatto da tecnico del settore da allegare come parte integrante alla
convenzione stessa;
- alla conservazione della destinazione residenziale-agricola dell’edificio;
- le relative modalità e garanzie per il puntuale adempimento egli impegni assunti.
11.5 - E’ ammesso il trasferimento dell’indice di utilizzazione insediativa
anche tra lotti non contigui, ma facenti parte dello stesso ambito.
E’ ammesso anche il trasferimento di indice in questo ambito dai sub-ambiti del
Presidio Ambientale, mediante l’integrazione dei contenuti della Convenzione di cui
all’articolo precedente con le prescrizioni delle convenzioni previste per le zone a
presidio ambientale all’Art. 22.12 di queste Norme.
11.6 - All’interno del Piano Aziendale di cui al punto 11.4 di questo articolo
dovranno essere elencati gli estremi catastali dei terreni asserviti componenti l’unità
aziendale indicando per ciascuno di essi: fogli catastale, mappale, superficie,
destinazione d’uso in atto.
A tale elencazione dovrà seguire una breve relazione tecnico economica nella
quale devono essere dettagliatamente descritti i seguenti elementi:
- l’orientamento tecnico – economico che si vuole dare all’azienda, specificando
le diverse attività produttive che si intendono avviare e/o confermare (tipi di
47
-
-
-
-
-
colture, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli) definendo per
ognuna di esse il reddito lordo ipotizzabile (rapporto tra raccolta/produzione e
andamento dei prezzi e dei prodotti)
la dimensione economica dell’azienda che corrisponde all’ammontare del
reddito lordo complessivo aziendale (ossia alla somma dei valori dei singoli
redditi ottenuti moltiplicando il reddito unitario di ciascuna coltivazione per la
relativa superficie di coltivo nell’azienda).
In base alla dimensione economica aziendale vanno calcolati i giorni – lavoro
necessari ad espletare tutte le operazioni indispensabili al conseguimento degli
obbiettivi economici espressi.
il Piano Aziendale deve dimostrare tecnicamente ed illustrare, tenendo conto di
tutti i parametri economici necessari, l’esigenza di risiedere sul fondo da parte
del concessionario e/o dei suoi aventi causa in rapporto alla natura ed alle
caratteristiche dell’attività stessa (art. 35 L.R. 36/97). Viene pertanto introdotta
la disposizione che prevede che nel Piano Aziendale la comparazione tecnica tra
i giorni – lavoro calcolati necessari per la conduzione dell’azienda esistente o a
progetto, con la mano d’opera (famigliare o esterna) a disposizione del
richiedente, in maniera che venga dimostrata inequivocabilmente l’esigenza di
risiedere sul fondo in relazione alle caratteristiche economiche dell’azienda.
il tipo di conduzione agricola che si intende praticare (familiare o con apporto
della manodopera).
La descrizione dei miglioramenti fondiari che si intendono introdurre in
relazione ai sistemi di irrigazione e approvvigionamento idrico;ai sistemi di
coltivazione, al miglioramento delle infrastrutture connesse alla produzione
agricola (reti elettriche, fabbricati di servizio, fascie attrezzate) alle sistemazioni
delle aree esterne in generale.
Una relazione tecnica relativa ai fabbricati di servizio alla produzione agricola
che si in tendono eventualmente costruire contenente le motivazioni produttive
della necessità delle superfici con descrizione dei nuovi fabbricati con
riferimento alla tecnica costruttiva ed ai materiali impiegati; elaborati grafici di
progetto (piante sezioni) in scala non inferiore a 1:100.
Planimetria in scala non inferiore ad 1:500 con indicazione dei lotti facenti parte
dell’azienda, la destinazione agricola di ciascuno di essi, l’ubicazione dei nuovi
fabbricati sia residenziali che di servizio, la accessibilità.
11.7 - In questo ambito è consentita l’edificazione delle serre, intese nei
termini di cui all’art. 1 della L.R. n. 17/1976 con le seguenti prescrizioni:
a). - L’edificazione è soggetta a permesso di costruire
b).- La superficie coperta non potrà superare il 50% dell’area libera
disponibile;
c). – La superficie asservita può essere utilizzata nel computo degli indici di
edificazione per altre costruzioni.
d). – L’altezza massima consentita è di m. 6 al colmo;
e). - La pendenza massima delle falde non potrà superare i 20 gradi.
f). – Le sistemazioni del terreno preordinate alla realizzazione di serre non
devono dare luogo a muri di sostegno di altezza superiore a m. 3,00 dal piano di
campagna alla sommità del muro se la pendenza naturale del terreno è compresa tra zero
gradi e venti gradi; di metri 2,50 se la pendenza naturale del terreno è compresa tra venti
48
e quaranta gradi; di metri 2,00 se la pendenza naturale del terreno è superiore a quaranta
gradi.
g). – Dovranno essere previsti lo scarico e l’incalanamento sia delle acque
meteoriche che delle eventuali acque derivanti dall’esercizio dell’impianto.
h). – Le distanze minime da rispettare sono:
o m. 1,50 dai confini fatte salve le ipotesi di costruzioni in aderenza che
sono ammesse con il consenso del vicino;
o m. 3.00 dai fabbricati all’interno della stessa azienda;
o m. 5.00 dai cigli stradali;
o m.10.00 dai fabbricati residenziali esterni all’area di proprietà.
i). - È d’obbligo, a cura del proprietario ed, in sua vece, del Comune, con
diritto a rivalsa delle spese, la rimozione delle serre dismesse all’uso produttivo.
l). - Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso.
m) - Il permesso di costruire dovrà essere accompagnata da un atto unilaterale
d’obbligo, che preveda l’impegno del richiedente all’esercizio effettivo dell’attività
agricola, alla conservazione della destinazione agricola delle strutture a serra, alle
eventuali garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti, l’impegno della
rimozione delle serre nel caso di dismissione dell’attività agricola.
11.8 - La tipologia insediativa prevede che le nuove edificazioni devono
integrarsi alla struttura territoriale così come storicamente conformata, e adeguarsi
all’andamento orografico, ai caratteri tipologici e morfologici riconoscibili nel contesto
ambientale locale.
Si prevedono edifici residenziali monofamiliari ad un piano, con altezza massima
pari a m. 3.20, composta da un’unica unità immobiliare con superficie lorda minima di
mq, 70, e manufatti connessi con lo svolgimento di attività agricole ad un piano ed
altezza massima pari a m. 5.
Deroghe all’altezza dei manufatti tecnici potranno essere assentite in sede di
convenzione per esigenze connesse con l’attività produttiva.
Tali manufatti dovranno essere distinti da quelli residenziali e non sottostanti.
Dovrà essere assicurata una omogeneità tipologica di intervento idonea alla
conservazione del paesaggio agrario.
Sono ammessi volumi interrati sottostanti la residenza, limitati alla superficie
dell’edificio soprastante, da destinare a locali accessori dell’abitazione e/o parcheggio
privato.
11.9 - Parametri edilizi – Loc. Fornaci
Residenza.
Indice di utilizzazione insediativa
Numero Piani massimo
Altezza massima
Superficie massima per azienda
RV
0.01 mq/mq
n. 1
m. 3.20
mq. 70
< 4,3
Manufatti connessi con l’attività.
Indice di utilizzazione insediativa
Numero Piani massimo
Altezza massima
0.01 mq/mq
n. 1
m. 5.00
49
Distanze.
Distanza minima dai confini
Distanza minima dai fabbricati
m. 5.00
m. 10.00
11.10 - Parametri edilizi – Loc. Buragi
Residenza.
Indice di utilizzazione insediativa
Numero Piani massimo
Altezza massima
Superficie massima per azienda
RV
0.01 mq/mq
n. 1
m. 3.20
mq. 70
< 4,3
Manufatti connessi con l’attività.
Indice di utilizzazione insediativa
Numero Piani massimo
Altezza massima
0.01 mq/mq
n. 1
m. 5.00
Distanze.
Distanza minima dai confini
Distanza minima dai fabbricati
m. 5.00
m. 10.00
11.11 - Parametri edilizi – Loc. Ginestre
Residenza.
Indice di utilizzazione insediativa
Numero Piani massimo
Altezza massima
Superficie massima per azienda
RV
0.01 mq/mq
n. 1
m. 3.20
mq. 70
< 4,6
Manufatti connessi con l’attività.
Indice di utilizzazione insediativa
Numero Piani massimo
Altezza massima
0.01 mq/mq
n. 1
m. 5.00
Distanze.
Distanza minima dai confini
Distanza minima dai fabbricati
m. 5.00
m. 10.00
11.12 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.1 – Ambito di Conservazione delle Aree di produzione agricola, ed alla scheda
relativa: “Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e ambiti di
conservazione delle aree di produzione agricola”.
50
SCHEDA
Ambito di Conservazione delle Aree di produzione agricola
51
Art. 12. Ambito di Conservazione del territorio Non
Insediabile Montano.
12.1 - Fanno parte di questo Ambito le aree a monte dell’abitato, che costituiscono la
parte montana del territorio comunale; lo spazio è caratterizzato da vaste aree boscate,
intervallate da praterie talvolta arbustate o con presenza di uno strato erbaceo, in cui
sopravvivono popolamenti di angiosperme e conifere, oltre che arbusteti, a carattere
termofilo e/o mesofilo, in parte danneggiate dagli incendi boschivi.
Le aree che lo compongono, per condizioni paesistico ambientali sono qualificate
territorio Non Insediabile. Ai sensi della L.n. 991/1952, il Comune è classificato
“interamente montano”.
12.2 - Tale Ambito include aree di particolare interesse bio-naturalistico e scientifico
tutelate e salguardate/protette ai sensi di normative comunitarie, nazionali, regionali e
provinciali; esse si individuano con:
• il SIC “IT 1323112 - Monte Carmo-Monte Settepani”
• il pSIC “IT 1324011 - Monte Ravinet-Rocca Barbena”
• le due Aree Protette Provinciali (08-LO-Va “Alta Val Varatella (Rio della Valle)” e
09-LO-Ca “Carmo di Loano”)
• l’Area Carsica SV-24 (“Monte Carmo di Loano”)
che conferiscono all’intero territorio montano alta valenza ecologica per la presenza di
numerose emergenze ambientali (biotiche e/o abiotiche). Insiste, inoltre, su questo
Ambito, il vincolo idrogeologico e quello paesistico.
La loro destinazione urbanistica è quindi di riserva naturalistica, con vincolo di
inedificabilità; in conseguenza di ciò, l’obiettivo principale risulta essere sia la
valorizzazione/protezione delle risorse paesistico-vegetazionali-faunistico presenti,
mediante interventi di miglioramento e consolidamento forestale, sia la manutenzione di
un unico sistema ecologico-ambientale, attraverso il potenziamento della fitta rete di
sentieri a fini ricreativi-escursionistici-didattici (trekking a piedi e a cavallo, passeggiate
in bicicletta, osservazione naturalistica). Questo ambito è privo di indice di
fabbricabilità.
12.3 - Gli interventi ammessi sono solo quelli previsti per i Siti di Interesse
Comunitario, le Aree Protette Provinciali e l’Area Carsica e finalizzati alla
conservazione/riqualificazione ambientale e alla fruizione delle aree collinari/montane,
inserite in un ambito di territorio caratterizzato da elevati valori della biodiversità; in
generale, essi consistono in:
• rinaturalizzazione delle aree e dei soprassuoli forestali, mediante azioni volte a
facilitare la diffusione/rinnovo spontaneo delle essenze autoctone, ossia da parte
della
vegetazione
locale,
unitamente
ad
interventi
di
regolamentazione/programmazione del taglio delle essenze arbustive/arboree,
finalizzata ad aumentare la possibilità di ospitare alcune specie e un numero elevato
di piante e animali (anche attraverso la realizzazione di un’area faunistica utilizzata
per l’acclimatazione delle specie e, successivamente, per la riproduzione delle
stesse); in generale, avviare interventi di consolidamento delle formazioni
arbustive/arboree e il recupero delle essenze abbandonate, atti a favorire il
miglioramento quali-quantitativo delle specie vegetali sotto il profilo delle funzioni
52
ecologiche e della fruibilità ricreativa. La rinaturalizzazione intesa come
“risanamento” ambientale è vista anche sotto il profilo del corretto uso del
suolo/territorio, mediante azioni di difesa dei versanti, al fine di evitare fenomeni di
dissesto idrogeologico e di erosione dei pendii e del suolo; è prevista, inoltre, la
messa in opera di ricoveri per gli attrezzi e depositi in muratura, evitando tutti i
materiali inerti non consoni all’ambiente e al paesaggio locale. Il progetto di
rinaturalizzazione è realizzabile, oltre che con il “rinselvatichimento” spontaneo,
pure attraverso l’introduzione e la messa a dimora di essenze/piante di specie tipiche
di questi ambienti;
• ripristino dei sentieri mediante il recupero dei camminamenti pedonali esistenti
unitamente all’apertura di nuovi sentieri/percorsi (di collegamento fra aree non
contigue ma facenti parte di un unico sistema naturalistico) e spazi di sosta,
attrezzati con strutture in legno (panchine, tavoli, recinzioni, ecc), curando che le
nuove realizzazioni e/o i ripristini vengano effettuati con materiale idoneo (pietre di
recupero) ed attivando un’azione costante di consolidamento riguardo alle specie
vegetali presenti, in termini di fruizione delle aree: in tal senso, evidenziare
attentamente il tracciato con apposita segnaletica, in modo da evitare il calpestio al
di fuori del percorso, dove sono presenti le essenze arbustive/arboree, talvolta a
tipologia prioritaria; effettuare, quindi, la manutenzione ordinaria/straordinaria dei
sentieri (con la costruzione di muretti a secco di sostegno, di piccoli terrapieni, di
canalette di scolo), al fine di ridurre gli effetti erosivi sul terreno causati dagli agenti
atmosferici (pioggia; neve; ecc). In generale, effettuare interventi selvi-colturali
tendenti al miglioramento dei popolamenti forestali (deboli diradamenti;
rinfoltimenti), sulla base delle norme previste nel P.T.C.P. (“Assetto
vegetazionale”); recuperare, infine, lungo i percorsi della rete sentieristica, tramite
opere di impermeabilizzazione, eventuali accumuli/pozzi d’acqua, onde determinare
un punto permanente di sosta per gli uccelli migratori e mantenere nelle migliori
condizioni funzionali la futura condotta di antincendio boschivo;
• ripristino crolli e smottamenti tramite lavori di recupero delle fasce terrazzate senza
l’utilizzo del cemento, ma realizzando muretti di sostegno in pietrame a secco, ed
opere di bonifica montana (idraulica, geologica e pedologica); i lavori di
contenimento devono essere caratterizzati dai requisiti dell’ingegneria naturalistica
(rimboschimento dei pendii; palizzate in legno; scogliere con elementi lapidei; opere
di
sistemazione/regimentazione
naturale
dell'alveo
e
delle
acque
superficiali/meteoriche)
• opere di prevenzione incendi mediante la ripulitura di sentieri, scarpate, bosco e
sottobosco, la realizzazione di sentieri e/o viali tagliafuoco, strade forestali e
stradelli di servizio, con preferenza per il recupero dei tracciati preesistenti piuttosto
che per la creazione di nuove infrastrutture. Nel caso di nuova edificazione in aree
in prossimità di zone boscate, viene subordinato il rilascio del permesso di costruire
alla progettazione e successiva realizzazione di adeguate opere di difesa antincendio
(es. idranti interrati, diradamento del bosco) a protezione de nuovo fabbricato.
Occorre, inoltre, prevedere le attrezzature per la difesa del patrimonio selvi-colturale
(condotte antincendio/prese d’acqua/serbatoi di accumulo acqua e una rete di
adduzione idrica con sistema di idranti interrati), specie nel caso di nuovi
insediamenti attigui alle zone boscate, più suscettibili e vulnerabili alla propagazione
degli incendi, unitamente all’effettuazione della pulizia del bosco in modo
programmato sia per evitare una maggiore espansione/diffusione della superficie
boscata e, quindi, degli incendi, sia per mantenere le aree libere dagli agenti
53
infestanti e/o da individui faunistici dannosi per alle coltivazioni (caprioli;
cinghiali);
• rimozione rifiuti finalizzata ad evitare l’eventuale deposito e/o sversamento nel
suolo/sottosuolo di sostanze tossico-nocive, sia per le specie vegetali che per quelle
animali, e ad effettuare, in generale, qualsiasi tipologia di discarica di inerti;
• eliminazione infestanti attraverso lotte biologiche antiparassitarie e/o interventi di
taglio/abbattimento delle piante colpite da fisiopatie;
• segnaletica e tabellazione didattica finalizzata alla divulgazione delle specie
floristiche/faunistiche presenti sul territorio, considerata l’interessante prospettiva di
fruizione del territorio sotto il profilo didattico-scientifico-naturalistico;
• abbattimento rischi incolumità dei visitatori mediante la manutenzione
ordinaria/straordinaria dei sentieri, con rilevamento ed intervento sui tratti
particolarmente disastrati (erosione da acqua/neve; vegetazione infestante; passaggi
di animali; ecc).
Tali interventi, in linea con gli obiettivi di Piano, sono principalmente destinati a
promuovere sul territorio la rete sentieristica che permetta la fruizione attiva e la miglior
percezione del territorio, nonché la costituzione di veri e propri “ponti ecologici“
(corridoi ecologici; isole ecosistemiche) tra aree di alto valore naturalistico, finalizzati a
potenziare i canali di scambio delle informazioni biologiche tra le differenti specie
animali/vegetali e alla successiva salvaguardia delle specie stesse. Gli interventi
proposti andranno realizzati, comunque, nel rispetto della vigente normativa
forestale/ambientale ed in funzione della fattibilità e disponibilità delle risorse
economiche dell’ente pubblico.
Sotto il profilo strettamente ecologico-ambientale, è opportuno attuare/attivare azioni di
tutela/valorizzazione delle specificità naturali presenti nei due Siti di Interesse
Comunitario, finalizzate al mantenimento ed incremento della biodiversità sul territorio,
ossia azioni funzionali alla conservazione dell'insieme degli habitat e delle specie che li
caratterizzano.
Per concretizzare ciò, si rimanda, principalmente, alle disposizioni normative previste:
• dal P.T.C.P. (“Assetto vegetazionale”), dalla L.R. n. 4 del 22.01.1999 (“Legge
forestale“), dal Regolamento Regionale n. 1 del 29.06.1999 (“Norme di gestione
delle aree boscate”) e dal Regolamento di Polizia forestale per disciplinare le
superfici boscate/forestali del territorio comunale;
• dal Piano Provinciale delle Aree Protette, che regolamenta le porzioni di territorio
ricadenti all’interno delle due aree protette di interesse provinciale e naturalistico,
pertanto meritevoli di protezione e valorizzazione per la presenza di rilevanti risorse
naturalistico/ambientali, attraverso azioni sia di promozione di processi economici
sostenibili, salvaguardando l’ambiente e promuovendo il paesaggio, sia di
conoscenza e fruizione delle aree protette (manutenzione di percorsi di interesse
paesaggistico/ambientale; promozione di itinerari di interesse ambientale (grotte) e
storico/locale (nuclei storici); attrezzatura per percorsi tematici; creazione di
infrastrutture per il turismo naturalistico di collegamento con le realtà produttive e le
tradizioni locali);
• dalle Direttive 92/43/CEE “Habitat” (relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE "Uccelli"
(concernente la conservazione degli uccelli selvatici), i cui allegati contengono le
misure di conservazione relative alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e
delle specie animali/vegetali presenti nei siti; scopo principale della direttiva
“Habitat” è promuovere il mantenimento e la salvaguardia della biodiversità
54
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché delle specie di fauna e flora
selvatiche di interesse comunitario, prioritarie e/o endemiche, e dei loro relativi
habitat, nell’ambito della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000,
individuata nei SIC e ZPS. La direttiva “Uccelli”, invece, si prefigge la protezione,
la gestione e la regolazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico sul territorio, adottando le misure necessarie per preservare, mantenere e
ripristinare i biotopi e la superficie di habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e
la riproduzione di dette specie nella propria area di distribuzione;
• dalla legge regionale “Norme per la protezione della flora spontanea” (L.R. n.
9/1984), che tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le
singole specie, sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in
pericolo di estinzione presenti sul territorio regionale; le norme, infatti, vietano
espressamente la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle
specie di piante spontanee - da considerarsi molto rare in Liguria - nonché quelle
floristiche protette, e disciplinano le modalità di raccolta per specie di piante
spontanee soggette a progressiva rarefazione sul territorio ligure;
• dalla legge nazionale “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio” (L. n. 157/1992), che disciplina le modalità di esercizio
dell’attività venatoria, elenca le specie di mammiferi ed uccelli particolarmente
protette (ossia la fauna selvatica oggetto di tutela dalla presente legge) ed in stato di
naturale libertà sul territorio, nonché le specie cacciabili;
• dalla legge regionale “Tutela della fauna minore” (L.R. n. 4/1992), che ha come
obiettivo quello della salvaguardia delle specie e dei loro habitat, al fine di
conservare gli equilibri delle biocenosi naturali in quanto specie di eccezionale
rilievo scientifico ed ecologico;
• dalla legge regionale “Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree
carsiche e per lo sviluppo della speleologia” (L.R. n. 14/1990), che disciplina il
patrimonio speleologico e le aree carsiche esistenti nel territorio, attraverso la
promozione delle iniziative necessarie alla conoscenza, conservazione e
valorizzazione dei fenomeni carsici (attività vietate; modalità di accesso alle grotte;
ricerca scientifica e speleologica attraverso indagini geologiche, geografiche,
idrogeologiche, chimiche, fisiche, biologiche, paletnologiche e storiche dei sistemi
carsici),
ed alle prescrizioni suggerite per le aree boscate, inclusi gli interventi previsti all’art. 12
(punto 12.3), finalizzati alla conservazione/riqualificazione ambientale e alla fruizione
delle aree in ambito comunale.
In generale, si propongono per le specie floristiche/faunistiche e i relativi habitat
naturali, rilevati nell’ambito dei due Siti di Interesse Comunitario sul territorio
comunale (come evidenziato dalle schede illustrative dei SIC e dalla Carta
Bionaturalistica e descritto nella Descrizione Fondativa al capitolo 9), specifiche azioni
di tutela/valorizzazione e suggerimenti gestionali operativi/realizzabili sul territorio
“non insediabile” montano di Boissano, finalizzati a tutelare e massimizzare i valori
della biodiversità e il suo mantenimento, grazie al ripristino di condizioni ambientali
che favoriscano la presenza di specie autoctone, la sosta di specie migratorie e il ritorno
di specie scomparse e/o vulnerabili, come di seguito riportati:
• limitare le pressioni antropiche, al fine di evitare la dispersione sul territorio di rifiuti
e/o sostanze tossico-nocive, con la conseguente contaminazione delle falde acquifere
e diffusione/spandimento degli inquinanti nel delicatissimo reticolo idrico carsico,
tipico di questi luoghi; disciplinare, invece, l’eventuale attività escursionistica con
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
apposito regolamento (modalità di accesso; norme comportamentali), purché
compatibile con lo stato dei luoghi;
evitare qualsiasi tipologia di inquinamento per i corsi d’acqua (ad esempio apporto
di sostanze azotate, pesticidi, insetticidi), con la successiva moria delle specie
appartenenti alla vegetazione ripariale e della fauna acquatica;
evitare le forme di erosione, il dilavamento dei suoli e l’inaridimento dei suoli (ad
esempio tramite l’apertura di strade/piste; scavi/sbancamenti; movimento terra);
evitare la distruzione, la modifica o la cementificazione dei muretti a secco,
alterandone la struttura, in quanto costituiscono un elemento importante per
l’eventuale conservazione di determinate specie;
evitare drastiche captazioni d’acqua in corrispondenza delle risorgive
(razionalizzazione dell’utilizzo delle acque per i consumi umani, per fini irrigui,
ricreativi, antincendio);
mantenere le aree umide per piccoli insetti, invertebrati ed uccelli migratori,
attuando, talvolta, lavori manuali di scavo o arginatura di piccole pozze per
migliorarne la capacità di invaso;
assicurare gli habitat naturali delle specie e la presenza delle aree ecotonali (zone di
confine bosco/uliveti ed uliveti/seminativi), attuando interventi finalizzati, quindi, al
mantenimento, conservazione e miglioramento dell’habitat con le caratteristiche
ecologiche specifiche/idonee alla sopravvivenza della specie presente in un
determinato sito (interventi selvi-colturali, quali taglio dei boschi con creazione di
radure (“diradamenti”), conservando gli alberi maturi, le ceppaie e alcuni alberi al
suolo; ripristino di un elevato grado di differenziazione strutturale delle formazioni
forestali orientato a favorire l’aumento della diversità specifica delle essenze
(“rinfoltimento”); creazione di piccoli stagni/pozze; conservazione della vegetazione
erbacea circostante; impianto di essenze fruttifere);
evitare un eccessivo sviluppo o un disboscamento radicale della vegetazione
arborea/arbustiva, programmando i cicli e le modalità di taglio/abbattimento delle
piante, e l’alterazione del sottobosco;
conservare le specie del genere “Quercus”, in quanto risultante la migliore essenza
arborea contro il fuoco, i cespuglieti di “Juniperus communis” (ginepro comune) e i
castagneti maturi, essendo queste ultime formazioni forestali adattate alle condizioni
climatiche mediterranee/sub-mediterranee e a quelle a quote appena maggiori, a
tipologia termofila e/o mesofila, conferendo al bosco una struttura aperta e
ricreando, talvolta, quelle condizioni ambientali favorevoli per l’insediamento delle
specie rare e/o minacciate e/o in via d’estinzione, in quanto garantiscono alto il
livello di biodiversita’;
posizionare sistemi di prevenzione antincendio boschivo, al fine di evitare perdite di
habitat e, necessariamente, di specie;
non introdurre specie alloctone (non introdurre sul territorio specie faunistiche
estranee ai popolamenti locali);
controllare periodicamente i riproduttivi delle specie di maggiore interesse (ad
esempio coordinare le attività di monitoraggio e controllo della fauna selvatica;
garantire gli interventi di riequilibrio faunistico);
creare cavità artificiali/anfratti all’interno dei boschi, in corrispondenza dei tronchi
degli alberi per “ospitare” le specie avifaunistiche;
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• effettuare interventi per la messa in sicurezza delle linee elettriche aeree che
costituiscono una delle cause di mortalità di rapaci diurni e notturni e grandi uccelli
in generale (ad esempio l'aquila reale (Aquila chrysaetos));
• controllare il disturbo antropico nelle grotte naturali realizzando sistemi di
protezione della cavità che consentano il mantenimento delle caratteristiche
microclimatiche.
Si riportano, infine, alcuni indirizzi e misure di conservazione da adottare per la tutela
delle aree protette provinciali e dell’area carsica, come evidenziato nelle rispettive
schede descrittive delle aree e nella normativa regionale di salvaguardia del patrimonio
speleologico:
• Area Protetta Provinciale “Alta Val Varatella (Rio della Valle)”: conservare gli
habitat (rupestri, prativi terofitici) e le specie (individuati nei pSIC/SIC trattati);
promuovere, organizzare, sostenere attività di studio, ricerca, didattiche, scientifiche
a fini di una fruizione didattica; gestire il pascolo domestico; pianificare le opere di
prevenzione incendi; ripristinare i sentieri con l’apertura di nuovi tracciati e con
l’abbattimento dei rischi per l’incolumità dei visitatori; effettuare interventi
localizzati di riqualificazione ambientale (stabilità dei suoli; difesa contro le erosioni
e frane); creare percorsi didattici attrezzati per attività educativo-ambientali;
installare segnaletica e tabellazione didattica;
• Area Protetta Provinciale “Carmo di Loano”: valgono le considerazioni
segnalate per l’Area Protetta precedente;
• Area Carsica SV-24 “ Monte Carmo di Loano” (tutelata e vincolata dalla L.R. n.
14/1990, che garantisce la salvaguardia del patrimonio speleologico, archeologico,
botanico e geomorfologico e l’integrità del complesso idro-geologico, incluso il
divieto di realizzare interventi che alterino l’assetto idrogeomorfologico): è vietata
ogni alterazione e/o distruzione delle pietraie e delle piccole sorgenti carsiche; è
vietato realizzare scavi, eseguire movimenti di terreno e/o asportazione del
substrato, asportare e/o danneggiare rocce, fiori, piante, animali, reperti archeologici,
concrezioni fossili, effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale (rifiuti)
nonché qualsiasi forma di contaminazione inquinante dall’esterno, difficilmente
controllabile in un regime idrico a carattere carsico; sono ammessi interventi diretti
per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione dell’area;
è consentita la manutenzione e consolidamento delle specie animali e vegetali
esistenti, e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali
(itinerari/sentieri turistici; capannini per il “bird-watching”).
Anche in questo caso, le azioni e gli interventi proposti andranno realizzati, comunque,
nel rispetto dei piani e delle vigenti normative comunitarie, nazionale e regionali
sopraccitati ed in funzione della fattibilità, della disponibilità delle risorse economiche e
delle esigenze espresse dell’Amministrazione comunale, nel settore della tutela
ambientale e della valorizzazione del territorio naturale.
12.5 - Per quanto riguarda, invece, l’aspetto più vegetazionale, sono previste in generale
opere di sistemazione del patrimonio forestale per garantire la continuità ecologica tra le
fasce boscate e gli ambienti prativi (dal momento che i boschi, tramite la loro copertura,
esplicano un ruolo di protezione idrogeologica, di stabilizzatore dal punto di vista
ecologico, nonché una funzione produttiva, turistica/ricreativa e didattica/naturalistica).
Si rimanda alla Tavola n. 13 per la consultazione delle differenti tipologie di
popolamenti forestali presenti nella porzione di territorio montano del Comune.
57
In tal caso, oltre alle disposizioni normative previste dal P.T.C.P. (“Assetto
vegetazionale”), dalla L.R. n. 4 del 22.01.1999 (“Legge forestale“), dal Regolamento
Regionale n. 1 del 29.06.1999 (“Norme di gestione delle aree boscate”) e dal
Regolamento di Polizia forestale, sono, in generale, consigliate le seguenti prescrizioni
ed opere di difesa:
• lavori di bonifica e di protezione dagli incendi (spazi tagliafuoco di crinale o lungo
la viabilità sentieristica; posa di impianti antincendio come condotte e serbatoi);
ripristino di sentieri e tracciati esistenti e/o abbandonati; esecuzione delle opere di
ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco (è consentita l’asportazione del
legname delle piante morte a seguito di passaggio del fuoco o colpite da altre
avversità meteoriche; nei boschi danneggiati dagli incendi è vietato il taglio delle
essenze vegetali giovani); riqualificazione di eventuali oliveti abbandonati e
consolidamento dei muri a secco; regimazione delle acque meteoriche/scoli;
• sono vietati gli interventi sulla vegetazione esistente in grado di modificare la
tipologia delle coperture vegetali locali; è vietato il pascolo libero; è necessario
rinforzare a fini protettivi gli spazi di verde naturale esistenti, vietando il taglio di
alberi e arbusti tipici della macchia e dell’areale collinare/sub-montano.
Nei boschi in cui vale/vige il regime normativo di TRZ (ai sensi del P.T.C.P. “Assetto
vegetazionale”) viene confermato l’obiettivo di intraprendere una graduale sostituzione
del popolamento arboreo esistente secondo le specie forestali/vegetazionali prescritte
dal P.T.C.P.: nello specifico, per le zone di prateria (arbusteti) e delle conifere termofile
è previsto l’avvio di un processo evolutivo verso forme di popolamenti vegetali più
stabili (ad esempio, tra le latifoglie termofile sono da preferire la roverella (Quercus
pubescens), l’orniello (Fraxinus ornus) e il leccio (Quercus ilex)).
Inoltre, le praterie devono tendere a quei requisiti di equilibrio ecologico e stabilità dei
versanti, sintomo di un miglior livello di fruibilità ricreativa.
58
SCHEDA
Ambito di Conservazione del territorio Non Insediabile Montano
59
Art. 13 - Ambito di Conservazione del Territorio Non
Insediabile del Parco Territoriale e Urbano della Pineta Marini.
13.1 - Questo Ambito è costituito dall’area situata in località Marini, e facenti parte del
Parco Comunale denominato Pineta Marini, in parte danneggiata dagli incendi boschivi.
Anche queste aree, per il loro valore paesistico e ambientale, sono qualificate Territorio
Non Insediabile.
13.2 - La destinazione Urbanistica è di Parco Territoriale e Comunale, finalizzato
all’escursionismo ed alla fruizione eco-turistica/ambientale del sito, tramite un accurato
programma di mantenimento e cura delle specie vegetative presenti (soprattutto del Pino
Marittimo o “Pinus pinaster”). La porzione di Ambito in indagine risulta, infatti,
interessata dal pSIC “Monte Ravinet-Rocca Barbena” ad elevato pregio ambientale e
bionaturalistico; si segnala, nuovamente, che anche tale area è soggetta al vincolo
idrogeologico. Questo ambito è privo di indice di fabbricabilità.
13.3 - Per gli edifici esistenti in questo ambito alla data di adozione del presente PUC
sono consentiti gli interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9 della Legge Regionale6
giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii..
13.4 - Gli interventi ammessi sono quelli volti a valorizzare le risorse naturali,
ambientali e paesaggistiche del luogo, e consistono in:
• ripristino dei sentieri mediante il recupero di quelli pedonali esistenti unitamente
all’apertura di nuovi percorsi e/o spazi di sosta (aree a pic-nic; percorsi ginnici; aree
di attendamento temporaneo), attrezzati con strutture in legno (panchine; tavoli;
recinzioni; impianti e supporti per eseguire esercizi motori; ecc);
• rinaturalizzazione delle aree e dei soprassuoli forestali mediante interventi di
regolamentazione/programmazione del taglio (pulizia del bosco/sottobosco e della
pineta), di consolidamento delle formazioni arbustive/arboree e di recupero delle
essenze abbandonate;
• ripristino crolli e smottamenti tramite lavori di recupero delle fasce terrazzate
(realizzazione dei muretti di sostegno in pietrame a secco; opere di bonifica
montana; regimentazione delle acque);
• opere di prevenzione incendi mediante ripulitura di sentieri, scarpate, bosco e
sottobosco, realizzazione di sentieri e/o viali tagliafuoco, strade forestali,
insediamento di attrezzature per la difesa del patrimonio selvi-colturale (condotte
antincendio/serbatoi di accumulo acqua);
• rimozione dei rifiuti;
• eliminazione infestanti;
• segnaletica e tabellazione didattica/informativa;
• abbattimento rischi incolumità dei visitatori.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla descrizione specifica dei suddetti interventi all’art.
12 (punto 12.3).
13.5 - Riguardo l’assetto ecologico-ambientale, valgono le azioni ed interventi di tutela
previsti nel precedente Ambito di Conservazione del territorio Non Insediabile Montano
(vedasi art. 12 - punto 12.4), validi ed applicabili per i siti di interesse comunitario, al
60
fine della conservazione e salvaguardia degli habitat e delle specie floro/faunistiche che
caratterizzano i siti.
Per quanto concerne l’aspetto vegetazionale, l’Ambito di conservazione in questione
(Parco della Pineta Marini) include alcune tipologie forestali, nello specifico una
porzione di fustaia di Pino Marittimo (“Pinus pinaster”), una di vegetazione arbustiva e
una di ceduo semplice misto con specie dominante “Ostrya carpinifoglia” (Carpino
nero).
In tutti gli spazi dove prevale la pineta pura (pineta a Pino Marittimo o “Pinus
pinaster”) sono previsti interventi mirati, innanzitutto, al miglioramento dei
popolamenti forestali tramite diradamenti a carico delle resinose e/o le comuni
operazioni di taglio (anche al fine di prevenire gli incendi boschivi, specialmente in
queste zone dell’entroterra ligure dove il rischio di fuoco è maggiore e ha provocato
danni ancora oggi visibili), unitamente all’abbattimento selettivo nel caso dei pini
marittimi morti o danneggiati dalle fisiopatie.
Anche in questo caso, per le tipologie di essenze forestali presenti in tale Ambito, si
applicano le disposizioni normative previste dal P.T.C.P. (“Assetto vegetazionale”),
dalla L.R. n. 4 del 22.01.1999 (“Legge forestale“), dal Regolamento Regionale n. 1 del
29.06.1999 (“Norme di gestione delle aree boscate”) e dal Regolamento di Polizia
forestale.
In particolare, è necessario, inoltre, regimare le acque meteoriche; consolidare i muretti
a secco, se presenti; recuperare gli oliveti abbandonati, nonché eseguire le sistemazioni
agrarie storiche esistenti negli areali limitrofi; effettuare la pulizia del sottobosco e dei
sentieri di collegamento all’interno del Parco, realizzando nuovi percorsi (alla stregua di
“corridoi ecologici”, per favorire il collegamento delle specie animali, tra il confinante
presidio ambientale con il territorio collinare/montano interno, e per consentire, in tal
modo, uno scambio/passaggio di informazioni biologiche atte a mantenere elevata la
biodiversità locale), luoghi di sosta e punti informativi sulle peculiarità naturali dei
popolamenti di conifere ed angiosperme esistenti; installare opere di difesa antincendio;
consolidare le specie animali e la generale copertura vegetale presente. E’ anche vietato
realizzare scavi, eseguire movimenti di terreno e/o asportazione del substrato oltre che
effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale.
In tale Ambito vige il regime normativo di TRZ (ai sensi del P.T.C.P. “Assetto
vegetazionale”), per cui è previsto l’obiettivo di avviare insediamenti di boschi di
angiosperme termofile.
Sostanzialmente, gli interventi autorizzati sono quelli volti a valorizzare queste aree a
pineta e/o a latifoglie con destinazione d’uso a “parco urbano tematico”, tramite
iniziative specifiche sulla conoscenza delle numerose emergenze ambientali insistenti
sul territorio e la realizzazione di strutture che consentano di fruire le porzioni
naturalistiche di Boissano, divenendo, in tal modo, la Pineta Marini un’attrattiva
turistica a livello comunale.
61
SCHEDA
Ambito di Conservazione del Territorio Non Insediabile del Parco
Territoriale e Urbano della Pineta Marini
62
CAP. IV - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI
RIQUALIFICAZIONE
Art. 14. - Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non
Storica – Via Polenza.
14.1 - L’Ambito è costituito dal nucleo edificato in località Polenza.
Il tessuto urbano esistente è composto da edifici mono e bifamiliari di recente
edificazione e da capannoni artigianali dimessi.
14.2 - La destinazione d’uso urbanistica prevalente è residenziale, sono
ammesse le destinazioni compatibili con la residenza quali: uffici e servizi, attività
commerciali, pubblici esercizi.
14.3 - L’area edificata è considerata satura, e non sono ammessi nuovi
interventi edificatori. E’ previsto il recupero con cambio di destinazione dei capannoni
dimessi.
L’intervento di recupero è identificato nella cartografia e nella scheda allegata
alla presenti norme da apposito segno grafico e dalla lettera B1.
Questo ambito non è dotato di indice di edificabilità.
14.4 - All’interno di questo ambito, sugli edifici esistenti nel tessuto urbano
saturo, suono consentiti gli interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge
Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii
È prevista, per adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del
15% delle superfici lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli
alloggi oltre i mq 60.
Oltre agli interventi come sopra definiti, ai fini di una ricomposizione
ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito, è anche consentita la demolizione
completa, l’accorpamento e la ricollocazione all’interno del lotto di appartenenza e
comunque all’interno della proprietà di appartenenza dei volumi esistenti con le
seguenti prescrizioni esecutive:
- altezza alla gronda
- numero massimo di piani
- distanza dai confini di proprietà e dalle strade
- distanza minima dai fabbricati
- RV
- zona ID-CO di PTCP
- RV
- zona IS-MA di PTCP
mt. 6.20
n. 2
mt. 5.00
mt. 10.00
< 4,6
< 4,3
14.5 - Per gli interventi di ricostruzione di edifici che alla data di adozione del
PUC risultano prospicienti la viabilità pubblica, ad una distanza inferiore a m. 5, in cui
venga prevista la ricollocazione dei volumi all’interno della proprietà in modo da
consentire l’allargamento della strada pubblica ed il rispetto della distanza di m. 5, è
previsto un premio di superficie pari al 30% della Superficie Agibile (SA).
63
14.6 - Nell’Ambito è ammesso il mutamento di destinazione d’uso a favore
della destinazione residenziale, purché siano rispettati i parametri relativi alla abitabilità,
(altezze interne, dimensione dei vani).
14.7 - In tutti gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari è
fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare
aggiunta con possibilità di monetizzare tale onere nei casi in cui sia dimostrata
l’impossibilità di ricavare spazi idonei in loco. La monetizzazione degli standards sarà
destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste nell’ambito di
riferimento.
14.8 - In tutti i casi in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente o
ricostruito la superficie lorda minima degli alloggi (calcolata come media delle
superfici di tutti gli alloggi interessati all’ intervento) non può essere comunque
inferiore a mq. 60.00 lordi riferiti all’intervento.
14.9 - E’ consentita l’applicazione della L. R. n. 24 del 6/8/2001 con le
seguenti prescrizioni:
a). – L’eventuale modifica dell’altezza di gronda dovrà avvenire sulla
proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante.
b). – In caso di modifica delle altezze di gronda, dovranno essere demoliti
eventuali cornicioni o marcapiano esistenti.
c). – l’applicazione della legge deroga dai parametri di zona sulle altezze
massime alla gronda.
14.10 - Gli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo sono
assentibili con titolo diretto così come previsto dal titolo III articoli 21, 23, 24 della
Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
14.11 - Il recupero dei capannoni, individuato nella cartografia e nella scheda
allegata alla presente normativa da apposito segno grafico e dalla lettera B1.1 dovrà
avvenire secondo le seguenti modalità:
a). – rilievo puntuale degli edifici esistenti e dimostrazione grafica del volume
reale che in questa sede è stimato in mc. 1800.
b). – completa demolizione e ricomposizione dei volumi esistenti.
c). – la ricomposizione degli edifici è prevista secondo i seguenti parametri:
altezza massima alla gronda
m. 6.20
numero dei piani
n. 2
distanza minima dalle strade
m.5.00
distanza dai fabbricati
m.10.00
d). – nella ricostruzione i volumi dovranno essere ricollocati in modo da
consentire l’allargamento del sedime della viabilità pubblica, senza incremento di
volume.
e). – devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi
nella porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art.
19 L.R. 16/2008).
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In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree F.
14.12 - L’intervento di recupero definito al punto precedente è assentibile con
permesso di costruire convenzionato; l’atto di convenzione, di approvazione della
Giunta Comunale, dovrà contenere:
-
-
-
-
la realizzazione contestuale delle aree a verde e a parcheggio, individuate nelle
aree limitrofe all’intervento e riferite agli standards urbanistici di PUC
indispensabili ad una riqualificazione del quartiere (area P1 di mq. 553 e area F1
di mq. 1.037 della scheda allegata alle presenti norme).
Può anche non essere prevista la realizzazione diretta delle opere di cui al punto
precedente, nel qual caso devono essere monetizzati i costi relativi alla loro
realizzazione.
Se dalla dimostrazione del volume esistente reale, prevista al punto 14.11 lettera
a) di questo articolo, dovesse risultare un volume maggiore a mc. 1800, in
aggiunta a quanto sopra stabilito dovrà essere prevista la monetizzazione relativa
alla cessione e realizzazione di infrastrutture secondarie che verranno realizzate
dal comune pari a 11,5 mq/abitante ( assumendo mc. 80/abitante). Il margine di
errore ammesso dell’effettivo volume e della possibilità di monetizzazione è del
15%.
Sia l’esecuzione diretta che la monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva
al contributo di costruzione di cui all’Art. 8 della Legge Regionale 6 giugno
2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
14.13 - La tipologia insediativa degli interventi di ricostruzione previsti in
questo articolo deve essere finalizzata alla riqualificazione dell’edilizia esistente, con
interventi che mirino al miglioramento della qualità architettonica degli edifici con
particolare attenzione all’inserimento nell’ambiente.
I volumi degli edifici dovranno essere articolati in parti tali da seguire
l’andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti, le altezze dei
vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed
interpretare i profili naturali.
Dovranno essere utilizzati principi di composizione architettonica elementare
derivanti dalla tradizione contadina tipica dei luoghi, con unità immobiliari su uno o due
piani, collegamenti verticali con scale a rampa singola, copertura con tetto a falde in
tegole marsigliesi e con l’utilizzo di materiali primari quali pietra, cotto, legno e
intonaci a calce.
L’obiettivo non deve essere la produzione di un modello acritico di architettura
vernacolare, ma una reinterpretazione in chiave attuale dei canoni compostivi che hanno
dato origine agli insediamenti residenziali nel territorio di riferimento.
Particolare riguardo deve inoltre essere riposto nella sistemazione e nel riordino
degli spazi di pertinenza degli edifici, che attualmente presentano in maniera diffusa e
disordinata opere di varia natura (recinzioni, terrazzamenti, strade di servizio private,
etc.)
65
14.14. - Margini di flessibilità.
Il PUC stabilisce, ai sensi dell’Art. 27 comma 2 lett. E della LUR n.36/97, il
grado di flessibilità delle indicazioni in esso contenute, congruenti con gli obbiettivi
assunti senza ricorrere alle varianti.
Nei margini di flessibilità per questo ambito è prevista la possibilità di recupero
anche dei capannoni individuati nella cartografia e nella scheda allagata alla presente
normativa con apposito segno grafico e la lettera B1.2, che attualmente sono ubicati in
Zona Pg4 (frana Attiva) del Piano di Bacino - Stralcio sul Rischio Idrogeologico
Provinciale, ma che, a seguito delle bonifiche in corso da parte della Comunità Montana
Pollupice ed a interventi futuri, può essere declassata dall’attuale definizione di “Area a
Suscettibilità al Dissesto Molto Elevata”.
L’intervento di recupero dei capannoni artigianali è subordinato alla effettiva
realizzazione degli interventi necessari ed alla positiva conclusione dell’iter
amministrativo volto alla declassificazione dell’area.
In caso di revisione del Piano di Bacino e di ammissibilità quindi da parte di
questo strumento di interventi di demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, è
possibile prevedere il recupero, con cambio di destinazione, dei capannoni in disuso che
sono valutati in circa 3600mc.
In caso di intervento di recupero di questi capannoni, le modalità saranno uguali
a quelle previste al punto 14.11 di questo articolo.
L’intervento così definito sarà assentito tramite permesso di costruire
convenzionato, che dovrà prevedere la monetizzazione relativa alla cessione e
realizzazione di infrastrutture secondarie, che verranno realizzate dal comune pari a
11,5 mq/abitante (assumendo 80 mc/abitante).
La monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva al contributo di costruzione di cui
all’ art 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree F.
14.15 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6 – Ambito di Riqualificazione delle Aree Edificate, ed alle schede relativa: scheda 1
e scheda 2 “Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e Ambito di
Riqualificazione delle Aree Edificate”.
66
SCHEDA
Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non Storica –
Via Polenza
67
Art. 15. - Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non
Storica –Via Marici
15.1 - L’ambito è costituito dal Nucleo edificato lungo Via Marici; il tessuto
urbano è composto da edilizia eterogenea di edifici monofamiliari e di condomini.
15.2 - La destinazione d’uso urbanistica prevalente è residenziale, sono
ammesse le destinazioni compatibili con la residenza quali: uffici e servizi, attività
commerciali, pubblici esercizi.
15.3 - L’area edificata è considerata satura; questo ambito non è dotato di
indice di edificabilità.
È prevista, per adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del
15% delle superfici lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli
alloggi oltre i mq 60.
È previsto un unico intervento di nuova edificazione da realizzarsi attraverso il
trasferimento di parte della cubatura derivante dalla demolizione e ricostruzione con
cambiamento di destinazione d’uso del capannone ubicato nell’area B 7.1 di Via Colle.
L’intervento di nuova edificazione individuato dalla lett. B 7.2 prevede la realizzazione
di nuovi edifici secondo i seguenti parametri:
- estensione dell’area
- superficie agibile complessiva
- altezza alla gronda
- numero massimo di piani
- distanza dai confini di proprietà e dalle strade
- distanza minima dai fabbricati
- RV
mq. 2240
mq. 667
m.6,20
n. 2
m. 5,00
m.10,00
< 4,3
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree F.
L’intervento è assentibile con permesso di costruire convenzionato; l’atto di
convenzione, di approvazione della Giunta Comunale, dovrà contenere:
-
La realizzazione del parcheggio individuato dalla lettera P8 e le opere necessarie
e conseguenti alla sistemazione generale dell’area e del collegamento più
opportuno dell’area edificabile con via Marici.
L’esecuzione diretta delle opere è prevista come quota aggiuntiva al contributo
di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss.
mm. e ii.
68
-
la monetizzazione relativa alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal Comune pari a 11.5 mq/abitante
(assumendo 80 mc/abitante)
Gli oneri stabiliti ai punti precedenti sono previsti come quota aggiuntiva al contributo
di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e
ii.
15.4 - All’interno di questo ambito, sugli edifici esistenti nel tessuto urbano
saturo, sono consentiti gli interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge
Regionale 06.06.2008, n. 16 e ss. mm. e ii
Oltre agli interventi come sopra definiti, ai fini di una ricomposizione
ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito, è anche consentita la demolizione
completa, l’accorpamento e la ricollocazione all’interno del lotto di appartenenza e
comunque all’interno della proprietà di appartenenza dei volumi esistenti con le
seguenti prescrizioni esecutive:
- altezza alla gronda
- numero massimo di piani
- distanza dai confini di proprietà e dalle strade
- distanza minima dai fabbricati
- RV
m.6,20
n. 2
m.5,00
m..10,00
< 4,3
15.5 - Per gli interventi di ricostruzione di edifici che alla data di adozione del
PUC risultano prospicienti la viabilità pubblica, ad una distanza inferiore a m. 5, in cui
venga prevista la ricollocazione dei volumi all’interno della proprietà in modo da
consentire l’allargamento della strada pubblica ed il rispetto della distanza di m. 5, è
previsto un premio di superficie pari al 30% della Superficie Agibile (SA)
15.6 - Nell’Ambito è ammesso il mutamento di destinazione d’uso a favore
della destinazione residenziale, purché siano rispettati i parametri relativi alla abitabilità,
(altezze interne, dimensione dei vani).
15.7 - In tutti gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari è
fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare
aggiunta con possibilità di monetizzare tale onere nei casi in cui sia dimostrata
l’impossibilità di ricavare spazi idonei in loco. La monetizzazione degli standards sarà
destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste nell’ambito di
riferimento.
15.8 - In tutti i casi in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente o
ricostruito la superficie lorda minima degli alloggi (calcolata come media delle
superfici di tutti gli alloggi interessati all’ intervento) non può essere comunque
inferiore a mq. 60.00 lordi riferiti all’intervento.
15.9 - E’ consentita l’applicazione della L.R. n. 24 del 6/8/2001 con le
seguenti prescrizioni:
69
a). – L’eventuale modifica dell’altezza di gronda dovrà avvenire sulla
proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante.
b). – In caso di modifica delle altezze di gronda, dovranno essere demoliti
eventuali cornicioni o marcapiano esistenti.
c). – l’applicazione della legge deroga dai parametri di zona sulle altezze
massime alla gronda.
15.10 - Gli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo sono
assentibili con titolo diretto così come previsto dal titolo III articoli 21, 23, 24 della
Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
15.11 - La tipologia insediativa degli interventi di ricostruzione previsti in
questo articolo deve essere finalizzata alla riqualificazione dell’edilizia esistente, con
interventi che mirino al miglioramento della qualità architettonica degli edifici con
particolare attenzione all’inserimento nell’ambiente.
I volumi degli edifici dovranno essere articolati in parti tali da seguire
l’andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti, le altezze dei
vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed
interpretare i profili naturali.
Dovranno essere utilizzati principi di composizione architettonica elementare
derivanti dalla tradizione contadina tipica dei luoghi, con unità immobiliari su uno o due
piani, collegamenti verticali con scale a rampa singola, copertura con tetto a falde in
tegole marsigliesi e con l’utilizzo di materiali primari quali pietra, cotto, legno e
intonaci a calce.
L’obiettivo non deve essere la produzione di un modello acritico di architettura
vernacolare, ma una reinterpretazione in chiave attuale dei canoni compostivi che hanno
dato origine agli insediamenti residenziali nel territorio di riferimento.
Particolare riguardo deve inoltre essere riposto nella sistemazione e nel
riordino degli spazi di pertinenza degli edifici, che attualmente presentano in maniera
diffusa e disordinata opere di varia natura (recinzioni, terrazzamenti, strade di servizio
private, etc.)
15.12 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6 – Ambito di Riqualificazione delle Aree Edificate, ed alle schede relative: scheda 1
e scheda 2 “Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e Ambito di
Riqualificazione delle Aree Edificate”.
70
SCHEDA
Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non Storica –
Via Marici
71
Art. 16. - Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non
Storica del Centro
16.1. - L’Ambito è costituito dall’edificato sorto attorno ai nuclei storici che
costituisce l’attuale “Centro” del Comune, e l’edificato fa riferimento a diverse epoche,
ma prevalentemente agli anni ‘60 e ’70, completati dagli interventi di attuazione
dell’ultimo PRG.
16.2. La destinazione d’uso urbanistica prevalente è residenziale, sono
ammesse le destinazioni compatibili con la residenza quali: uffici e servizi, attività
commerciali, pubblici esercizi.
16.3. - L’area edificata è considerata satura.
Sono previsti quattro interventi di completamento identificati nella cartografia e
nella scheda allegata con apposito segno grafico che quantifica la loro estensione e con
le lettere B2, B3, B4 e B19.
I completamenti B3, B4 e B19 fanno riferimento a SUA adottati dal Consiglio
Comunale e che non sono stati ancora approvati in sede definitiva.
Per questi interventi il PUC recepisce la volontà amministrativa e ripropone i
rispettivi parametri edilizi e le modalità insediative previste negli strumenti adottati per
quelle parti di territorio.
16.4. - All’interno di questo ambito, sugli edifici esistenti nel tessuto urbano saturo,
sono consentiti gli interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge
Regionale 06.06.2008, n. 16 e ss. mm. e ii
È prevista, per adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del
15% delle superfici lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli
alloggi oltre i mq 60.
Oltre agli interventi come sopra definiti, ai fini di una ricomposizione
ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito, è anche consentita la demolizione
completa, l’accorpamento e la ricollocazione all’interno del lotto di appartenenza e
comunque all’interno della proprietà di appartenenza dei volumi esistenti con le
seguenti prescrizioni esecutive:
- altezza alla gronda
- numero massimo di piani
- distanza dai confini di proprietà e dalle strade
- distanza minima dai fabbricati
- RV zona -CO di PTCP
- RV zona –MA di PTCP
m. 9.20
n. 3
m. 5.00
m. 10.00
< 4,6
< 4,3
16.5. - Nell’Ambito è ammesso il mutamento di destinazione d’uso a favore
della destinazione residenziale, purché siano rispettati i parametri relativi alla abitabilità,
(altezze interne, dimensione dei vani).
16.6. - In tutti gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari è fatto
obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare
aggiunta con possibilità di monetizzare tale onere nei casi in cui sia dimostrata
72
l’impossibilità di ricavare spazi idonei in loco. La monetizzazione degli standards sarà
destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste nell’ambito di
riferimento.
16.7. In tutti i casi in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente o
ricostruito la superficie lorda minima degli alloggi (calcolata come media delle
superfici di tutti gli alloggi interessati all’ intervento) non può essere comunque
inferiore a mq. 60.00 lordi riferiti all’intervento.
16.8. - E’ consentita l’applicazione della L. R. n. 24 del 6/8/2001 con le
seguenti prescrizioni:
a). – L’eventuale modifica dell’altezza di gronda dovrà avvenire sulla
proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante.
b). – In caso di modifica delle altezze di gronda, dovranno essere demoliti
eventuali cornicioni o marcapiano esistenti.
c). – l’applicazione della legge deroga dai parametri di zona sulle altezze
massime alla gronda.
16.9. - Gli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo sono assentibili con
titolo diretto così come previsto dal titolo III articoli 21, 23, 24 della Legge Regionale 6
giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
16.10. - L’intervento di completamento di Nuova Edificazione individuato dalla
lettera B2 e collocato all’estremità del Centro sotto la Provinciale in direzione Toirano,
prevede la realizzazione di nuovi edifici secondo i seguenti parametri:
- estensione dell’area:
Indice di utilizzazione insediativa
Superficie agibile complessiva
- altezza alla gronda
- numero dei piani
- distanza dai confini e dalle strade
- distanza dai fabbricati
- RV
mq. 7.753
0.23 mq/mq
mq. 1.783,20
m. 9.20
n. 3
m. 5.00
m.10.00
< 4,3
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggio nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree F.
16.11. - L’intervento di cui al punto precedente è assentibile con Permesso di
Costruire Convenzionato; l’Atto di Convenzione, di approvazione della Giunta
Comunale, dovrà contenere:
73
-
-
la cessione e la sistemazione dell’area a verde pubblico adiacente all’area di
intervento, individuata in cartografia e nella scheda allegata alla presente
normativa dalla Lettera F9, secondo un progetto esecutivo concordato con l’ente
comunale.
La realizzazione del tracciato stradale previsto dal PUC come alternativa Viaria
a Via Marici per il tratto interno alle aree dell’intervento.
Può anche non essere prevista la realizzazione diretta delle opere; nel qual caso
devono essere monetizzati i costi relativi alla loro realizzazione.
Sia l’esecuzione diretta che la monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva
al contributo di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno
2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
16.12. - L’intervento di completamento di Nuova Edificazione, individuato da
apposito segno grafico e dalla lettera B3 nella cartografia e nella scheda allegata alle
presenti norme, è situato in località Bosseri e corrisponde alla zona C5 del PRG vigente,
che in parte è oggetto di SUA adottato in Variante al PRG e viene interamente
confermata con le seguenti modalità:
a) – per le aree oggetto del SUA adottato dal Consiglio Comunale in variante al
PRG, con delibera n. 28 del 28/08/2003, il PUC riconferma i parametri edilizi contenuti
nello strumento attuativo e precisamente:
- superficie del SUA
- Indice di utilizzazione insediativa
- altezza massima
- numero dei piani
- Superficie agibile complessiva
- superficie a parcheggio
- distanza dai confini e dalle strade
- distanza dai fabbricati
- RV
mq. 2.210
mq/mq. 0,17
m. 6.50
n. 2
mq. 375,70
30% sup. agibile
m. 5.00
m. 10.00
< 4,6
La convenzione con i contenuti della Bozza adottata resta valida unicamente se
l’iter di approvazione risulterà positivo.
Se per qualunque motivo il SUA così come adottato non dovesse ottenere
l’approvazione definitiva, e per l’attuazione dell’intervento si dovrà richiedere nuovo
titolo, l’intervento stesso potrà essere concesso con Permesso di Costruire
Convenzionato e l’Atto di Convenzione approvato dalla Giunta Comunale dovrà
prevedere la monetizzazione dei costi relativi alla cessione e realizzazione di
infrastrutture secondarie, che verranno realizzate dal Comune, pari a 11,5 mq./abitante
(assumendo 80 mc/ab.). Tale monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva al
contributo di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
b) – per le aree non comprese nel SUA adottato ma facenti parte della zona C5
del PRG, viene confermata la loro edificabilità con i seguenti parametri:
- superficie dell’area
- indice di utilizzazione insediativa
- superficie agibile complessiva
mq. 2.300
mq/mq. 0,17
mq. 391
74
- altezza massima
- numero dei piani
- distanza dai confini e dalle strade
- distanza dai fabbricati
- RV
m. 6.20
n. 2
m. 5.00
m. 10.00
< 4,6
L’intervento è assentibile con permesso di costruire convenzionato, e l’atto di
convenzione, di approvazione della Giunta Comunale dovrà prevedere la
monetizzazione dei costi relativi alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie, che verranno realizzate dal Comune, pari a 11,5 mq./abitante (assumendo 80
mc/abitante).
Tale monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva al contributo di cui
all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree F.
16.13. – L’ intervento di completamento, situato sotto la provinciale e
individuato nella cartografia del PUC e nella scheda allegata alle presenti norme con
appositi segno grafico e dalla lettera B4, corrisponde alla Zona C4 del PRG vigente, che
in parte è stata oggetto di SUA adottato in variante al PRG, e viene interamente
confermata con le seguenti modalità:
a). – per le aree oggetto del SUA adottato dal Consiglio Comunale in Variante al
PRG, con delibera n. 36 del 6/11/2003, il PUC riconferma i parametri edilizi contenuti
nello strumento attuativo e precisamente:
-
superficie del lotto:
rapporto di copertura:
indice territoriale
volume edificabile
altezza alla gronda
distanza dai confini
distanza tra i fabbricati
parcheggi pubblici
verde attrezzato
RV
mq. 3.918
20%
mc/mq. 0.30
mc. 1.175
m. 6.34
m. 5.00
m. 10.00
mq. 304
mq. 394
< 4,6
La convenzione con i contenuti della Bozza adottata resta valida unicamente se
l’iter di approvazione risulterà positivo.
Se per qualunque motivo il SUA così come adottato non dovesse ottenere
l’approvazione definitiva, e per l’attuazione dell’intervento si dovrà richiedere nuovo
titolo, l’intervento stesso potrà essere concesso con Permesso di Costruire
Convenzionato e l’Atto di Convenzione approvato dalla Giunta Comunale dovrà
prevedere la monetizzazione dei costi relativi alla cessione e realizzazione di
infrastrutture secondarie, che verranno realizzate dal Comune, pari a 11,5 mq./abitante
(assumendo 80 mc/ab.). Tale monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva al
contributo di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
75
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree F.
b). - per le aree non comprese nel SUA adottato, ma facenti parte della zona C4
del PRG, viene confermata la loro edificabilità con i seguenti parametri:
-
estensione dell’area
Indice di utilizzazione insediativa
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dai fabbricati
RV
mq. 1984
mq/mq. 0,10
mq. 198,40
m. 6.20
n.2
m. 5.00
m. 10.00
< 4,6
L’applicazione dell’indice è in aggiunta al volume esistente, che dovrà essere
scorporato dalle aree con una pertinenza di m. 5.00 intorno al perimetro.
L’intervento è assentibile con permesso di costruire convenzionato, e l’atto di
convenzione, di approvazione della Giunta Comunale dovrà prevedere la
monetizzazione dei costi relativi alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie, che verranno realizzate dal Comune, pari a 11,5 mq./abitante (assumendo 80
mc/abitante).
Tale monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva al contributo di cui
all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di
perimetro delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza
distributiva, purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree F.
16.14 - L’intervento di completamento di Nuova Edificazione individuato dalla
lettera B19 e collocato in loc. Gaitte, prevede la realizzazione di nuovo edificio secondo
i seguenti parametri:
-
estensione dell’area
Indice di utilizzazione insediativa
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dai fabbricati
RV
mq. 1155
mq/mq. 0,17
mq. 196.35
m. 3.20
n.1
m. 5.00
m. 10.00
< 4,3
16.15 - La tipologia insediativa degli interventi di ricostruzione previsti in
questo articolo deve essere finalizzata alla riqualificazione dell’edilizia esistente, con
interventi che mirino al miglioramento della qualità architettonica degli edifici con
particolare attenzione all’inserimento nell’ambiente.
I volumi degli edifici dovranno essere articolati in parti tali da seguire
l’andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti, le altezze dei
76
vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed
interpretare i profili naturali.
Dovranno essere utilizzati principi di composizione architettonica elementare
derivanti dalla tradizione contadina tipica dei luoghi, con unità immobiliari su uno o due
piani, collegamenti verticali con scale a rampa singola, copertura con tetto a falde in
tegole marsigliesi e con l’utilizzo di materiali primari quali pietra, cotto, legno e
intonaci a calce.
L’obiettivo non deve essere la produzione di un modello acritico di architettura
vernacolare, ma una reinterpretazione in chiave attuale dei canoni compostivi che hanno
dato origine agli insediamenti residenziali nel territorio di riferimento.
Particolare riguardo deve inoltre essere riposto nella sistemazione e nel riordino
degli spazi di pertinenza degli edifici, che attualmente presentano in maniera diffusa e
disordinata opere di varia natura (recinzioni, terrazzamenti, strade di servizio private,
etc.).
16.16 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6 – Ambito di Riqualificazione delle Aree Edificate, ed alle schede relative: scheda 1
“Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e Ambito di Riqualificazione
delle Aree Edificate”.
77
SCHEDA
Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non Storica Centro
78
Art. 17. - Ambito di Riqualificazione della Zona Non Storica di
Cappella Nuova.
17.1. - L’Ambito è costituito dal nucleo edificato in località Cappella Nuova.
I tessuto urbano è costituito da edifici plurifamiliari realizzati dagli anni 60 ad
oggi, e da un capannone artigianale dismesso.
17.2. - La destinazione d’uso urbanistica prevalente è residenziale, sono
ammesse le destinazioni compatibili con la residenza quali: uffici e servizi, attività
commerciali, pubblici esercizi.
17.3 - L’area edificata è considerata satura; è previsto il recupero con cambio di
destinazione del capannone dismesso, individuato in cartografia e nella scheda del PUC
con la lettera B6 ed un intervento di completamento di nuova edificazione, individuato
nella cartografia del PUC e nella scheda allegata alla presente normativa da apposito
segno grafico e dalla lettera B5.
17.4 - All’interno di questo ambito, sugli edifici esistenti nel tessuto urbano
saturo, suono consentiti gli interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge
Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
È prevista, per adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del
15% delle superfici lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli
alloggi oltre i mq 60.
Oltre agli interventi come sopra definiti, ai fini di una ricomposizione
ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito, è anche consentita la demolizione
completa, l’accorpamento e la ricollocazione all’interno del lotto di appartenenza e
comunque all’interno della proprietà di appartenenza dei volumi esistenti con le
seguenti prescrizioni esecutive:
-altezza alla gronda
- numero massimo di piani
- distanza dai confini di proprietà e dalle strade
- distanza minima dai fabbricati
- RV
m.6.20
n. 2
m.5.00
m..10.00
< 4,6
17.5. - Nell’Ambito è ammesso il mutamento di destinazione d’uso a favore
della destinazione residenziale, purché siano rispettati i parametri relativi alla abitabilità,
(altezze interne, dimensione dei vani).
17.6. - In tutti gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari è
fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare
aggiunta con possibilità di monetizzare tale onere nei casi in cui sia dimostrata
l’impossibilità di ricavare spazi idonei in loco. La monetizzazione degli standards sarà
destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste nell’ambito di
riferimento.
79
17.7. - In tutti i casi in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente o
ricostruito la superficie lorda minima degli alloggi (calcolata come media delle
superfici di tutti gli alloggi interessati all’ intervento) non può essere comunque
inferiore a mq. 60.00 lordi riferiti all’intervento.
17.8. - E’ consentita l’applicazione della L. R. n. 24 del 6/8/2001 con le
seguenti prescrizioni:
a). – L’eventuale modifica dell’altezza di gronda dovrà avvenire sulla
proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante.
b). – In caso di modifica delle altezze di gronda, dovranno essere demoliti
eventuali cornicioni o marcapiano esistenti.
c). – l’applicazione della legge deroga dai parametri di zona sulle altezze
massime alla gronda.
17.9. - Gli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo sono assentibili con
titolo diretto così come previsto dal titolo III articoli 21, 23, 24 della Legge Regionale 6
giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
17.10. - Il recupero del capannone, individuato nella cartografia e nella scheda
allegata alla presente normativa da apposito segno grafico e dalla lettera B6, dovrà
avvenire secondo le seguenti modalità:
a). – rilievo puntuale dell’edificio esistenti e dimostrazione grafica del volume
reale che in questa sede è stimato in mc. 5400
b). – completa demolizione e ricomposizione dei volumi esistenti.
c). – la ricomposizione degli edifici è prevista secondo i seguenti parametri:
altezza massima alla gronda
numero dei piani
distanza minima dalle strade
distanza dai fabbricati
RV
m. 9.20
n. 3
m.5.00
m.10.00
< 4,6
d). – nella ricostruzione i volumi dovranno essere ricollocati in modo da
consentire l’allargamento del sedime della viabilità pubblica, senza incremento di
volume.
e). – devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi
nella porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art.
19 L.R. 16/2008)
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
17.11. - L’intervento di recupero, definito al punto precedente, è assentibile con
permesso di costruire convenzionato; l’atto di convenzione, di approvazione della
Giunta Comunale, dovrà contenere:
80
-
-
-
quota parte della realizzazione della bretella viaria di collegamento della Via
Castagnei con la Provinciale;
Può anche non essere prevista la realizzazione diretta delle opere di cui al punto
precedente, nel qual caso devono essere monetizzati i costi relativi alla loro
realizzazione.
Se dalla dimostrazione del volume esistente reale, prevista al punto 17.10 lettera
a) di questo articolo, dovesse risultare un volume maggiore a mc. 5400, in
aggiunta a quanto sopra stabilito dovrà essere prevista la monetizzazione relativa
alla cessione e realizzazione di infrastrutture secondarie che verranno realizzate
dal comune pari a 11,5 mq/abitante ( assumendo mc. 80/abitante). Il margine di
errore ammesso dell’effettivo volume e della possibilità di monetizzazione è del
15%.
Sia l’esecuzione diretta che la monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva
al contributo di costruzione di cui all’Art. 38 della Legge Regionale 6 giugno
2008, n. 16 e ss. mm. e ii
17.12. - L’intervento di completamento, individuato nella cartografia di PUC e
nella scheda allegata alle presenti norme con apposito segno grafico e dalla lettera B5,
prevede la realizzazione di un nuovo edificio secondo i seguenti parametri:
- area intervento
- Indice di utilizzazione insediativa
- superficie agibile complessiva
- altezza alla gronda
- numero dei piani
- distanza dai confini e dalle strade
- distanza dai fabbricati
- RV
mq. 1.411
mq/mq. 0,10
mq. 141
m. 6.20
n. 2
m. 5.00
m. 10.00
< 4,6
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
17.13. - L’intervento di cui al punto precedente è assentibile con permesso di
costruire convenzionato; l’atto di convenzione di approvazione della Giunta Comunale
dovrà contenere:
-
la cessione e la sistemazione di quota parte della bretella di collegamento della
via Castagnei con la Provinciale;
Può anche non essere prevista la realizzazione diretta delle opere di cui al punto
precedente, nel qual caso devono essere monetizzati i costi relativi alla loro
realizzazione.
81
-
Sia l’esecuzione diretta che la monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva
al contributo di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno
2008, n. 16 e ss. mm. e ii
17.14. - La tipologia insediativa degli interventi di ricostruzione previsti in
questo articolo deve essere finalizzata alla riqualificazione dell’edilizia esistente, con
interventi che mirino al miglioramento della qualità architettonica degli edifici con
particolare attenzione all’inserimento nell’ambiente.
I volumi degli edifici dovranno essere articolati in parti tali da seguire
l’andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti, le altezze dei
vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed
interpretare i profili naturali.
Dovranno essere utilizzati principi di composizione architettonica elementare
derivanti dalla tradizione contadina tipica dei luoghi, con unità immobiliari su uno o due
piani, collegamenti verticali con scale a rampa singola, copertura con tetto a falde in
tegole marsigliesi e con l’utilizzo di materiali primari quali pietra, cotto, legno e
intonaci a calce.
L’obiettivo non deve essere la produzione di un modello acritico di architettura
vernacolare, ma una reinterpretazione in chiave attuale dei canoni compostivi che hanno
dato origine agli insediamenti residenziali nel territorio di riferimento.
Particolare riguardo deve inoltre essere riposto nella sistemazione e nel riordino
degli spazi di pertinenza degli edifici, che attualmente presentano in maniera diffusa e
disordinata opere di varia natura (recinzioni, terrazzamenti, strade di servizio private,
etc.)
17.15 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6 – Ambito di Riqualificazione delle Aree Edificate, ed alle schede relative: schede 1,
2 e 3 “Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e Ambito di
Riqualificazione delle Aree Edificate”.
82
SCHEDA
Ambito di Riqualificazione della Zona Non Storica Cappella Nuova
83
Art. 18. – Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non
Storica Via Colle
18.1. - L’ambito è costituito dal nucleo edificato lungo Via Colle, il tessuto
urbano esistente è composto da edifici mono e bi-familiari, di recente edificazione, e da
un capannone artigianale in dismissione, identificato nella cartografia del UC e nella
scheda allegata alle presenti norme da apposito segno grafico e dalla lettera B7.
18.2. - La destinazione d’uso urbanistica prevalente è residenziale, sono
ammesse le destinazioni compatibili con la residenza quali: uffici e servizi, attività
commerciali, pubblici esercizi.
18.3. - L’area edificata è considerata satura; è previsto il recupero con cambio di
destinazione del capannone dismesso.
18.4. - All’interno di questo ambito, sugli edifici esistenti nel tessuto urbano
saturo, suono consentiti gli interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge
Regionale 06.06.2008, n. 16 e ss. mm. e ii
È prevista, per adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del
15% delle superfici lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli
alloggi oltre i mq 60.
Oltre agli interventi come sopra definiti, ai fini di una ricomposizione
ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito, è anche consentita la demolizione
completa, l’accorpamento e la ricollocazione all’interno del lotto di appartenenza e
comunque all’interno della proprietà di appartenenza dei volumi esistenti con le
seguenti prescrizioni esecutive:
-
altezza alla gronda
numero massimo di piani
distanza dai confini di proprietà e dalle strade
distanza minima dai fabbricati
RV
m.6.20
n. 2
m.5.00
m.10.00
< 4,3
18.5. - Nell’Ambito è ammesso il mutamento di destinazione d’uso a favore
della destinazione residenziale, purché siano rispettati i parametri relativi alla abitabilità,
(altezze interne, dimensione dei vani).
18.6. - In tutti gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari è
fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare
aggiunta con possibilità di monetizzare tale onere nei casi in cui sia dimostrata
l’impossibilità di ricavare spazi idonei in loco. La monetizzazione degli standards sarà
destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste nell’ambito di
riferimento.
18.7. - In tutti i casi in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente o
ricostruito la superficie lorda minima degli alloggi (calcolata come media delle
superfici di tutti gli alloggi interessati all’ intervento) non può essere comunque
inferiore a mq. 60.00 lordi riferiti all’intervento.
84
18.8. - E’ consentita l’applicazione della L. R. n. 24 del 6/8/2001 con le
seguenti prescrizioni:
a). – L’eventuale modifica dell’altezza di gronda dovrà avvenire sulla
proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante.
b). – In caso di modifica delle altezze di gronda, dovranno essere demoliti
eventuali cornicioni o marcapiano esistenti.
c). – l’applicazione della legge deroga dai parametri di zona sulle altezze
massime alla gronda.
18.9. - Gli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo sono assentibili con
titolo diretto così come previsto dal titolo III articoli 21, 23, 24 della Legge Regionale 6
giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
18.10 - Il recupero del capannone, individuato nella cartografia e nella scheda
allegata alla presente normativa da apposito segno grafico e dalla lettera B7.1 dovrà
porre particolare attenzione all’impatto del volume residenziale che il piano ha inteso
prevedere in luogo dei volumi a destinazione artigianale, mantenendo il più possibile
inalterata la lettura del profilo di crinale sia da ponente che da levante, concentrando in
un unico edificio il nuovo volume.
L’intervento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
a). – rilievo puntuale degli edifici esistenti e dimostrazione grafica del volume
reale che in questa sede è stimato in mc. 2.500.
b). – completa demolizione e ricomposizione dei volumi esistenti.
c). - il volume del capannone dovrà essere recuperato nella misura di 500 mc
nell’area B7.1 e dei restanti 2000 mc nell’area B7.2 dell’Ambito di
Riqualificazione di via Marici.
d). – la ricomposizione dell’edificio è prevista secondo i seguenti parametri:
altezza massima alla gronda
numero dei piani
distanza minima dalle strade
distanza dai fabbricati
RV
m. 3.20
n. 1
m.5.00
m.10.00
< 4,3
e). – nella ricostruzione il volume dovrà essere ricollocato in modo da consentire
l’allargamento del sedime della viabilità pubblica.
f). – devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi
nella porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art.
19 L.R. 16/2008).
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro delle
aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
18.11 - L’intervento di recupero definito al punto precedente è assentibile con
permesso di costruire convenzionato; l’atto di convenzione, di approvazione della
Giunta Comunale, dovrà contenere:
85
-
-
La monetizzazione relativa alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal comune pari a 11,5 mq/abitante (
assumendo mc. 80/abitante)
Nel caso che dalla dimostrazione del volume esistente reale, prevista al punto
18.10 lettera a) di questo articolo, dovesse risultare un volume maggiore a mc.
2.500, anche per la porzione di volume eccedente dovrà essere prevista la
monetizzazione di cui al punto precedente. Il margine di errore ammesso
dell’effettivo volume e della possibilità di monetizzazione è del 15%.
La monetizzazione è prevista come quota aggiuntiva al contributo di costruzione di cui
all’art 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
18.12. - La tipologia insediativa dell’intervento di ricostruzione previsto in
questo articolo deve essere finalizzata alla riqualificazione dell’edilizia esistente, con un
intervento che mirino al miglioramento della qualità architettonica degli edifici con
particolare attenzione all’inserimento nell’ambiente.
Il volume degli edifici dovrà essere articolato in parti tali da seguire
l’andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti, le altezze dei
vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed
interpretare i profili naturali.
Dovranno essere utilizzati principi di composizione architettonica elementare
derivanti dalla tradizione contadina tipica dei luoghi, con unità immobiliari su uno o due
piani, collegamenti verticali con scale a rampa singola, copertura con tetto a falde in
tegole marsigliesi e con l’utilizzo di materiali primari quali pietra, cotto, legno e
intonaci a calce.
L’obiettivo non deve essere la produzione di un modello acritico di architettura
vernacolare, ma una reinterpretazione in chiave attuale dei canoni compostivi che hanno
dato origine agli insediamenti residenziali nel territorio di riferimento.
Particolare riguardo deve inoltre essere riposto nella sistemazione e nel riordino
degli spazi di pertinenza degli edifici, che attualmente presentano in maniera diffusa e
disordinata opere di varia natura (recinzioni, terrazzamenti, strade di servizio private,
etc.)
18.13 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6 – Ambito di Riqualificazione delle Aree Edificate, ed alle schede relative: scheda 2
“Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e Ambito di Riqualificazione
delle Aree Edificate”.
86
SCHEDA
Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non Storica
Via Colle
87
Art. 19. – Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non
Storica Castagnei
19.1. - L’ambito è costituito dal nucleo edificato in località Castagnei, il tessuto
urbano è costituito da edifici di tipologia eterogenea, dalla casa monofamiliare al
condominio di recente edificazione.
19.2. - La destinazione d’uso urbanistica prevalente è residenziale, sono
ammesse le destinazioni compatibili con la residenza quali: uffici e servizi, attività
commerciali, pubblici esercizi.
19.3. – L’area edificata è considerata satura e non sono ammessi nuovi interventi
edificatori; questo ambito non è dotato di indice di edificabilità.
19.4. - All’interno di questo ambito, sugli edifici esistenti nel tessuto urbano saturo,
suono consentiti gli interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge
Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
È prevista, per adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del
15% delle superfici lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli
alloggi oltre i mq 60.
Oltre agli interventi come sopra definiti, ai fini di una ricomposizione
ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito, è anche consentita la demolizione
completa, l’accorpamento e la ricollocazione all’interno del lotto di appartenenza e
comunque all’interno della proprietà di appartenenza dei volumi esistenti con le
seguenti prescrizioni esecutive:
-
altezza alla gronda
numero massimo di piani
distanza dai confini di proprietà e dalle strade
distanza minima dai fabbricati
RV
m.6.20
n. 2
m.5.00
m..10.00
< 4.6
19.5. - Nell’Ambito è ammesso il mutamento di destinazione d’uso a favore
della destinazione residenziale, purché siano rispettati i parametri relativi alla abitabilità,
(altezze interne, dimensione dei vani).
19.6. - In tutti gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari è
fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare
aggiunta con possibilità di monetizzare tale onere nei casi in cui sia dimostrata
l’impossibilità di ricavare spazi idonei in loco. La monetizzazione degli standards sarà
destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste nell’ambito di
riferimento.
19.7. - In tutti i casi in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente o
ricostruito la superficie lorda minima degli alloggi (calcolata come media delle
superfici di tutti gli alloggi interessati all’ intervento) non può essere comunque
inferiore a mq. 60.00 lordi riferiti all’intervento.
88
19.8 - E’ consentita l’applicazione della L. R. n. 24 del 6/8/2001 con le
seguenti prescrizioni:
a). – L’eventuale modifica dell’altezza di gronda dovrà avvenire sulla
proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante.
b). – In caso di modifica delle altezze di gronda, dovranno essere demoliti
eventuali cornicioni o marcapiano esistenti.
c). – l’applicazione della legge deroga dai parametri di zona sulle altezze
massime alla gronda.
19.9. - Gli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo sono assentibili con
titolo diretto così come previsto dal titolo III articoli 21, 23, 24 della Legge Regionale 6
giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
19.10. - La tipologia insediativa degli interventi di ricostruzione previsti in
questo articolo deve essere finalizzata alla riqualificazione dell’edilizia esistente, con
interventi che mirino al miglioramento della qualità architettonica degli edifici con
particolare attenzione all’inserimento nell’ambiente.
I volumi degli edifici dovranno essere articolati in parti tali da seguire
l’andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti, le altezze dei
vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed
interpretare i profili naturali.
Dovranno essere utilizzati principi di composizione architettonica elementare
derivanti dalla tradizione contadina tipica dei luoghi, con unità immobiliari su uno o due
piani, collegamenti verticali con scale a rampa singola, copertura con tetto a falde in
tegole marsigliesi e con l’utilizzo di materiali primari quali pietra, cotto, legno e
intonaci a calce.
L’obiettivo non deve essere la produzione di un modello acritico di architettura
vernacolare, ma una reinterpretazione in chiave attuale dei canoni compostivi che hanno
dato origine agli insediamenti residenziali nel territorio di riferimento.
Particolare riguardo deve inoltre essere riposto nella sistemazione e nel riordino
degli spazi di pertinenza degli edifici, che attualmente presentano in maniera diffusa e
disordinata opere di varia natura (recinzioni, terrazzamenti, strade di servizio private,
etc.).
19.11 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6 – Ambito di Riqualificazione delle Aree Edificate, ed alla scheda relativa: scheda 3
“Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e Ambito di Riqualificazione
delle Aree Edificate”.
89
SCHEDA
Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non Storica
Castagnei
90
Art. 20. – Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non
Storica di Villaggio Losano
20.1. - L’ambito è costituito dal nucleo edificato denominato Villaggio Losano,
con una tipologia di edifici monofamiliari; l’ambito è stato oggetto di Variante al PRG
approvata con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Savona n. 28917 del 18
maggio 2000.
20.2. – L’edificazione nell’ambito di riqualificazione di Villaggio Losano è
subordinata alla redazione di un unico PUO di iniziativa pubblica o privata che
garantisca il controllo dell’aspetto paesistico in un contesto oggi estremamente
disomogeneo.
20.3 - La destinazione d’uso urbanistica prevalente è residenziale, sono
ammesse le destinazioni compatibili con la residenza quali: uffici e servizi, attività
commerciali, pubblici esercizi.
20.4 - All’interno dell’Ambito è prevista la Zona a Destinazione Sportiva (Zona
V4 del PRG) individuata all’interno del PUC da apposito segno grafico e dalla lettera
S2.
La struttura, di natura privata, che è destinata a maneggio, viene mantenuta con
l’attuale destinazione e sono consentite solo opere di manutenzione dell’esistente.
20.5– Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6 – Ambito di Riqualificazione delle Aree Edificate, ed alla scheda relativa: scheda 3
“Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e Ambito di Riqualificazione
delle Aree Edificate”.
91
SCHEDA
Ambito di Riqualificazione della Zona Edificata Non Storica
Villaggio Losano
92
Art. 21 – Ambito di riqualificazione delle zone edificate non
storiche in località Morteo.
21.1 - L’ambito comprende il nucleo edificato il località Morteo, ai confini col
Comune di Loano, ed è costituito da un tessuto urbano eterogeneo con edifici
monofamiliari ed edifici plurifamiliari realizzati dagli anni ’60 ad oggi.
21.2 - La destinazione d’uso urbanistica prevalente è residenziale, sono
ammesse le destinazioni compatibili con la residenza quali: uffici e servizi, attività
commerciali, pubblici esercizi.
21.3 – L’area edificata è considerata satura e su di essa non sono ammessi nuovi
interventi edificatori. Vengono invece confermati, come edificabili di completamento i
tre interventi già previsti dall’attuale PRG e non attuati.
21.4 - All’interno di questo ambito, sugli edifici esistenti nel tessuto urbano
saturo, suono consentiti gli interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge
Regionale 06.06.2008, n. 16 e ss. mm. e ii
È prevista, per adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del
15% delle superfici lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli
alloggi oltre i mq 60.
Oltre agli interventi come sopra definiti, ai fini di una ricomposizione
ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito, è anche consentita la demolizione
completa, l’accorpamento e la ricollocazione all’interno del lotto di appartenenza e
comunque all’interno della proprietà di appartenenza dei volumi esistenti con le
seguenti prescrizioni esecutive:
-
altezza alla gronda
numero massimo di piani
distanza dai confini di proprietà e dalle strade
distanza minima dai fabbricati
RV
m.6.20
n. 2
m.5.00
m..10.00
< 4,6
21.5 - Nell’Ambito è ammesso il mutamento di destinazione d’uso a favore
della destinazione residenziale, purché siano rispettati i parametri relativi alla abitabilità,
(altezze interne, dimensione dei vani).
21.6 - In tutti gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari è
fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare
aggiunta con possibilità di monetizzare tale onere nei casi in cui sia dimostrata
l’impossibilità di ricavare spazi idonei in loco. La monetizzazione degli standards sarà
destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste nell’ambito di
riferimento.
21.7 - In tutti i casi in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente o
ricostruito la superficie lorda minima degli alloggi (calcolata come media delle
superfici di tutti gli alloggi interessati all’ intervento) non può essere comunque
inferiore a mq. 60.00 lordi riferiti all’intervento.
93
21.8 - E’ consentita l’applicazione della L. R. n. 24 del 6/8/2001 con le
seguenti prescrizioni:
a). – L’eventuale modifica dell’altezza di gronda dovrà avvenire sulla
proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante.
b). – In caso di modifica delle altezze di gronda, dovranno essere demoliti
eventuali cornicioni o marcapiano esistenti.
c). – l’applicazione della legge deroga dai parametri di zona sulle altezze
massime alla gronda.
21.9 - Gli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo sono assentibili con
titolo diretto così come previsto dal titolo III articoli 21, 23, 24 della Legge Regionale 6
giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
21.10 – I tre interventi di completamento individuati nella cartografia del PUC
e nella scheda allegata alle presenti norme con apposito segno grafico e rispettivamente
dalle lettere B.8 B.9 e B.10 prevede la realizzazione di nuovi edifici secondo i seguenti
parametri:
- intervento B. 8 estensione area
mq. 683
- intervento B. 9 estensione area
mq. 579
- intervento B.10 estensione area
mq. 1.302
- indice fondiario
mc./mq. 0.75
- indice di utilizzazione insediativa
mq/mq. 0,25
- superficie agibile complessiva B.8
mq. 170,75
- superficie agibile complessiva B.9
mq. 144,75
- superficie agibile complessiva B.10
mq. 325,50
- numero dei piani
n. 3
- altezza alla gronda
m. 9.20
- distanza dai confini e dalle strade
m. 5.00
- distanza dagli edifici
m. 10.00
- RV
< 4,6
La superficie lorda minima degli alloggi (calcolata come media delle superfici
di tutti gli alloggi interessati all’intervento) non può essere comunque inferiore a mq
60.00 lordi.
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
21.11 – Gli interventi di cui al punto precedente del presente articolo sono
assentibili con Permesso di Costruire convenzionato; l’atto di convenzione di
approvazione della Giunta comunale dovrà contenere:
94
-
la monetizzazione dei costi relativi alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal Comune pari a 11.5 mq/abitante (
assumendo 80 mc/abitante). Tale monetizzazione è prevista come quota
aggiuntiva al contributo di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6
giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
21.12 – la tipologia insediativi sia degli interventi di ricostruzione che per i
nuovi edifici previsti in questo articolo deve essere finalizzata alla riqualificazione
dell’edilizia esistente, con interventi che mirino al miglioramento della qualità
architettonica degli edifici con particolare attenzione all’inserimento nell’ambiente.
I volumi degli edifici dovranno essere articolati in parti tali da seguire
l’andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti, le altezze dei
vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed
interpretare i profili naturali.
Dovranno essere utilizzati principi di composizione architettonica elementare
derivanti dalla tradizione contadina tipica dei luoghi, con unità immobiliari su uno o due
piani, collegamenti verticali con scale a rampa singola, copertura con tetto a falde in
tegole marsigliesi e con l’utilizzo di materiali primari quali pietra, cotto, legno e
intonaci a calce.
L’obiettivo non deve essere la produzione di un modello acritico di architettura
vernacolare, ma una reinterpretazione in chiave attuale dei canoni compostivi che hanno
dato origine agli insediamenti residenziali nel territorio di riferimento.
Particolare riguardo deve inoltre essere riposto nella sistemazione e nel riordino
degli spazi di pertinenza degli edifici, che attualmente presentano in maniera diffusa e
disordinata opere di varia natura (recinzioni, terrazzamenti, strade di servizio private,
etc.)
21.13 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6 – Ambito di Riqualificazione delle Aree Edificate, ed alla scheda relativa: scheda 3
“Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e Ambito di Riqualificazione
delle Aree Edificate”.
95
SCHEDA
Ambito di riqualificazione delle zone edificate non storiche
località Morteo
96
Art. 22 – Ambito di riqualificazione della zona edificata non
storica di Loc. Rive
(Articolo modificato a seguito della variante al PUC approvata con
deliberazione di C.C. n. 43 del 29.09.2008 – in vigore dal 06.05.2009)
22.1 – L’ambito è costituito dal nucleo edificato in località Rive ai confini con il
Comune di Loano; il tessuto urbano esistente è costituito da edifici monofamigliari,
bifamigliari e plurifamigliari realizzati dagli anni ’60 ad oggi. È il nucleo urbano più
densamente edificato del territorio comunale.
22.2 – La destinazione d’uso urbanistica è residenziale e turistica, sono
ammesse le destinazioni compatibili con la residenza quali: uffici e servizi, attività
commerciali, pubblici esercizi.
22.3 – L’area edificata è considerata satura ed al suo interno non sono ammessi
nuovi interventi edificatori.
Sono previsti interventi di completamento di nuova edificazione individuati
nella cartografia di PUC e nella scheda allegata alle presenti norme con apposito segno
grafico e le lettere: B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18 , B.20.
E’ stata prevista una riqualificazione della zona a valle del sottopasso
autostradale, che costituisce l’accesso al paese, con un intervento sull’assetto viario ed
infrastrutturale, attraverso una viabilità che razionalizza l’accesso ai lotti di intervento e
confluisce in una rotatoria sulla SP25, riposizionando l’allacciamento tra la provinciale
e la variante all’Aurelia prevista dal PTC provinciale nel Comune di Borghetto S.S.
Al fine di una più chiara lettura della norma è stato predisposto uno schema di
suddivisione in lotti indicati dalle lettere sopraelencate che consenta un riferimento
chiaro della tipologia di intervento consentito per ogni lotto e le conseguenti opere di
urbanizzazione a carico dei diversi interventi.
Gli interventi di nuova edificazione concorreranno pro-quota a soddisfare
l’esigenza di realizzazione delle opere infrastrutturali presenti nel progetto di riassetto
complessivo dell’area.
Le destinazioni d’uso previste per gli edifici dei singoli lotti sono vincolanti.
22.4 - All’interno di questo ambito, sugli edifici esistenti nel tessuto urbano
saturo, suono consentiti gli interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge
Regionale 06.06.2008, n. 16 e ss. mm. e ii
È prevista, per adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del
15% delle superfici lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli
alloggi oltre i mq 60.
Oltre agli interventi come sopra definiti, ai fini di una ricomposizione
ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito, è anche consentita la demolizione
completa, l’accorpamento e la ricollocazione all’interno del lotto di appartenenza e
comunque all’interno della proprietà di appartenenza dei volumi esistenti con le
seguenti prescrizioni esecutive:
- altezza alla gronda
- numero massimo di piani
m.9.20
n. 3
97
- distanza dai confini di proprietà e dalle strade
- distanza minima dai fabbricati
- RV ( -MO)
- RV ( -MA)
m.5.00
m..10.00
< 4,6
< 4,3
A parziale deroga del comma precedente, ai fini della ricomposizione
ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito è stata effettuata una diversa
perimetrazione della zona satura individuando un nuovo lotto di trasformazione
(denominato (B.20) atto alla demolizione e alla ricollocazione su una superficie più
ampia di un edificio esistente, per il quale valgono le prescrizioni esecutive del comma
precedente.
22.5 - Nell’Ambito è ammesso il mutamento di destinazione d’uso a favore
della destinazione residenziale, purché siano rispettati i parametri relativi alla abitabilità,
(altezze interne, dimensione dei vani).
22.6 - In tutti gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari è
fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare
aggiunta con possibilità di monetizzare tale onere nei casi in cui sia dimostrata
l’impossibilità di ricavare spazi idonei in loco. La monetizzazione degli standards sarà
destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste nell’ambito di
riferimento.
22.7 - In tutti i casi in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente o
ricostruito la superficie lorda minima degli alloggi (calcolata come media delle
superfici di tutti gli alloggi interessati all’ intervento) non può essere comunque
inferiore a mq. 60.00 lordi riferiti all’intervento.
22.8 - E’ consentita l’applicazione della L. R. n. 24 del 6/8/2001 con le
seguenti prescrizioni:
a). – L’eventuale modifica dell’altezza di gronda dovrà avvenire sulla
proiezione dei muri perimetrali della costruzione sottostante.
b). – In caso di modifica delle altezze di gronda, dovranno essere demoliti
eventuali cornicioni o marcapiano esistenti.
c). – l’applicazione della legge deroga dai parametri di zona sulle altezze
massime alla gronda.
Gli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo sono assentibili con titolo
diretto così come previsto dal titolo III articoli 21, 23, 24 della Legge Regionale 6
giugno 2008, n. 16 e ss. mm. e ii.
22.9 - Gli interventi di completamento si articolano nei lotti di intervento
contraddistinti dalle lettere: B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.20 e per
ognuno di questi sono previsti i seguenti parametri e modalità operative:
98
LOTTO B.11
Intervento di completamento con nuovo edificio e recupero di struttura
seminterrato sotto il livello stradale, in disuso. Per i nuovi edifici da realizzarsi in
soprasuolo sono previsti i seguenti parametri:
area del lotto
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dagli edifici
RV
mq. 4.836
mq. 1.360
m 6.20
n.2
m 5.00
m 10.00
< 4.6
La destinazione degli edifici in soprasuolo è residenziale e destinazioni a questa
compatibili, mentre l’edificato esistente, in seminterrato, potrà avere destinazione ad
autorimessa, magazzino o laboratorio artigiano per lavorazioni che non comportino
attività rumorose o comunque moleste alla prevalente destinazione residenziale.
La tipologia degli edifici è plurifamigliare e le unità immobiliari dei nuovi
edifici dovranno avere la superficie lorda minima ( calcolata come media delle superfici
di tutti gli alloggi interessati all’intervento) non inferiore a mq 60.00 lordi.
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
L’intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della Giunta Comunale dovrà contenere:
- la realizzazione di una nuova strada di accesso alla parte alta del quartiere, da
realizzare con lo spostamento dell’attuale viabilità, che sarà invece declassata e
destinata a parcheggio (individuato dalla lettera P.40 all’interno del PUC) nella
sistemazione finale;
-
dovrà inoltre essere prevista la realizzazione del parcheggio lungo la provinciale
e individuato nel PUC all’interno del lotto di intervento e dalla lettera P. 42
-
Quota parte riferita alle volumetrie realizzate dei costi per la sistemazione con
progetto di riqualificazione ambientale del sottopasso autostradale da concordare
con la Civica Amministrazione.
Può anche non essere prevista la realizzazione diretta delle opere , nel qual caso
devono essere monetizzati i costi relativi alla loro realizzazione.
Sia l’esecuzione diretta che la monetizzazione sono previsti come quota
aggiuntiva al contributo di costruzione di cui all’Art. 38 della Legge Regionale 6 giugno
2008, n. 16 e ss. mm. e ii
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
99
LOTTO B.12
Intervento di completamento con nuovo edificio e recupero di struttura
seminterrata sotto il livello stradale.
Per l’edificio in soprasuolo sono previsti i seguenti parametri:
area del lotto
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dagli edifici
RV
mq. 660
mq. 180
m. 6.20
n.2
m 5.00
m 10.00
<4,6
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
La destinazione degli edifici in soprasuolo è residenziale e destinazioni a questa
compatibili, mentre l’edificato esistente, in seminterrato, potrà avere destinazione ad
autorimessa, magazzino o laboratorio artigiano per lavorazioni che non comportino
attività rumorose o comunque moleste alla prevalente destinazione residenziale.
La tipologia degli edifici è plurifamigliare e le unità immobiliari dei nuovi
edifici dovranno avere la superficie lorda minima ( calcolata come media delle superfici
di tutti gli alloggi interessati all’intervento) non inferiore a mq 60.00 lordi.
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
L’intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della Giunta Comunale dovrà contenere:
-
la monetizzazione relativa alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal Comune pari a 11.5 mq/abitante
(assumendo 80 mc/abitante)
-
quota parte riferita alle volumetrie realizzate dei costi per la sistemazione viaria
e infrastrutturale delle aree a valle dell’autostrada, comprensivi della nuova
viabilità di collegamento, della rotatoria e delle opere idrauliche di tombinatura
necessarie.
Gli oneri stabiliti ai punti precedenti sono previsti come quota aggiuntiva al
contributo di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e
ss. mm. e ii.
100
LOTTO B.13
Intervento di costruzione di nuovi edifici secondo i seguenti parametri:
area del lotto
mq 5.956
lotto minimo di intervento
mq. 2.700
Indice di utilizzazione insediativa
mq./mq 0,17
superficie agibile complessiva
mq. 1.012
altezza alla gronda
m 9.20
numero dei piani
n.3
distanza dai confini e dalle strade
m 5.00
distanza dagli edifici
m 10.00
RV
< 4,3
La destinazione del lotto è residenziale e destinazioni a questa compatibili.
La tipologia degli edifici è plurifamigliare e le unità immobiliari dei nuovi
edifici dovranno avere la sup. lorda minima (calcolata come media delle superfici di
tutti gli alloggi interessati dall’intervento) non inferiore a mq 60 lordi.
Devono inoltre essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggi
parcheggi nella porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA)
(comma 1 art. 19 L.R. 16/2008)
L’intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della Giunta Comunale dovrà contenere:
-
la monetizzazione relativa alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal Comune pari a 11.5 mq/abitante
(assumendo 80 mc/abitante)
-
quota parte riferita alle volumetrie realizzate dei costi per la sistemazione viaria
e infrastrutturale delle aree a valle dell’autostrada, comprensivi della nuova
viabilità di collegamento, della rotatoria e delle opere idrauliche di tombinatura
necessarie.
-
La cessione ad uso pubblico e la sistemazione per il tratto di competenza del
lotto della strada lungo il tracciato autostradale che collega la provinciale alle
residenze esistenti nella zona agricola e di presidio ambientale in oggi prive di
accessibilità da parte dei mezzi di soccorso.
-
sistemazione ambientale dell’area a verde adiacente all’intervento ed
identificata, nella scheda allegata alle presenti norme, dalla lettera F.27
attraverso la pulizia della zona boscata e la realizzazione di un sentiero di
collegamento alla zona soprastante.
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
101
LOTTO B.14
Intervento di completamento con la costruzione di un nuovo edificio con i
seguenti parametri:
area del lotto
Indice di utilizzazione insediativa
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dagli edifici
RV
mq 2160
mq/mq 0,17
mq. 367
m 6,20
n. 2
m 5,00
m 10,00
<4,6
La
destinazione del lotto è residenziale; la tipologia degli edifici è
plurifamigliare e le unità immobiliari dei nuovi edifici dovranno avere la superficie
lorda minima ( calcolata come media delle superfici di tutti gli alloggi interessati
all’intervento) non inferiore a mq 60.00 lordi.
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggio nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
L’intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della Giunta Comunale dovrà contenere:
-
la monetizzazione relativa alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal Comune pari a 11.5 mq/abitante
(assumendo 80 mc/abitante)
-
quota parte riferita alle volumetrie realizzate dei costi per la sistemazione viaria
e infrastrutturale delle aree a valle dell’autostrada, comprensivi della nuova
viabilità di collegamento, della rotatoria e delle opere idrauliche di tombinatura
necessarie.
Gli oneri stabiliti ai punti precedenti sono previsti come quota aggiuntiva al
contributo di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e
ss. mm. e ii.
102
LOTTO B.15
Intervento di completamento con la costruzione di un nuovo edificio con i
seguenti parametri:
area del lotto
Indice di utilizzazione insediativa
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dagli edifici
RV
mq 1.637
mq/mq 0,17
mq 278
m 6,20
n. 2
m 5,00
m 10,00
< 4,3
La
destinazione del lotto è residenziale; la tipologia degli edifici è
plurifamigliare e le unità immobiliari dei nuovi edifici dovranno avere la superficie
lorda minima (calcolata come media delle superfici di tutti gli alloggi interessati
all’intervento) non inferiore a mq 60.00 lordi.
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggio nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
L’intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della Giunta Comunale dovrà contenere:
- la cessione e la sistemazione con caratteristiche di verde pubblico dell’area
identificata dal PUC quale F30, derivante dalla copertura delle opere idrauliche
di tombinatura del rio Casazza;
-
il recupero delle volumetrie esistenti situate nella porzione di zona “B” satura,
sarà attuato secondo modalità di accorpamento da concordarsi con la Pubblica
Amministrazione. L’area identificata con al sigla “F30A”, sarà ceduta e
sistemata con caratteristiche di verde pubblico a carico del soggetto proponente.
-
quota parte riferita alle volumetrie realizzate dei costi per la sistemazione viaria
e infrastrutturale delle aree a valle dell’autostrada, comprensivi della nuova
viabilità di collegamento, della rotatoria e delle opere idrauliche di tombinatura
necessarie.
-
qualora non fosse possibile la realizzazione diretta delle opere, l’impegno a
corrispondere, a semplice richiesta del Comune, la monetizzazione pro-quota dei
costi previsti ai punti precedenti.
Gli oneri stabiliti ai punti precedenti sono previsti come quota aggiuntiva al
contributo di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e
ss. mm. e ii.
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
103
LOTTO B.16
Intervento di costruzione di nuovi edifici secondo i seguenti parametri:
area del lotto
Indice di utilizzazione insediativa
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dagli edifici
RV
mq. 4.225
mq/mq 0,29
mq 1.225
m 9.20
n.3
m 5.00
m 10.00
< 4,6
La destinazione del lotto è turistica e prevede la realizzazione di una residenza
turistico-alberghiera almeno a tre stelle. Tale destinazione è vincolante e non è ammessa
la destinazione residenziale.
In base alla Legge Regionale n. 11/82 e successive integrazioni o modificazioni
gli alberghi residenziali sono aziende turistiche che forniscono alloggio ai clienti in
unità abitative costituite da una o più camere fornite di angolo cottura.
L’albergo residenziale potrà essere aggregato secondo il tipo della residenza
turistico-alberghiera ovvero disaggregato secondo il tipo del villaggio-albergo.
I servizi comuni della residenza turistico alberghiera dovranno avere le
caratteristiche dimensionali e qualitative di cui alla LR n. 11/1982.
Nelle pertinenze esterne possono essere realizzate le seguenti attrezzature
complementari: parcheggi all’aperto; piscina all’aperto; campi da tennis; altre
attrezzature sportive.
La dotazione minima di parcheggio da realizzarsi al coperto al coperto è di n. 1
posto auto per ogni camera maggiorata di n. 5 posti auto per il personale.
L’intervento è assentibile tramite permesso di costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della giunta comunale dovrà contenere:
-
la cessione ad uso pubblico della strada di collegamento fra la provinciale e la
variante all’Aurelia prevista dal PTR nel Comune di Borghetto S.S..
Comprensiva delle opere idrauliche di tombinatura e delle sistemazioni a verde
pubblico (F.30) e parcheggio pubblico (P.44).
-
la monetizzazione relativa alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal Comune pari a 11.5 mq/abitante
(assumendo 80 mc/abitante)
-
quota parte riferita alle volumetrie realizzate dei costi per la sistemazione viaria
e infrastrutturale delle aree a valle dell’autostrada, comprensivi della nuova
viabilità di collegamento, della rotatoria e delle opere idrauliche di tombinatura
necessarie.
104
Gli oneri stabiliti ai punti precedenti sono previsti come quota aggiuntiva al
contributo di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e
ss. mm. e ii.
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione
che i soggetti attuatori si impegnano a realizzare, dovranno essere prodotte prima del
rilascio del Permesso di Costruire, idonee garanzie cauzionali da prestarsi mediante
fideiussioni. L’importo della garanzia sarà commisurato al costo delle opere di
urbanizzazione, che i soggetti attuatori si impegnano a realizzare, quale risultante dai
computi metrici e dagli elenchi dei materiali e dei prezzi allegati ai progetti esecutivi
approvati dal Comune.
LOTTO B.17
Intervento di completamento con la costruzione di un nuovo edificio con i
seguenti parametri:
area del lotto
Indice di utilizzazione insediativa
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dagli edifici
RV
mq 2.680
mq/mq 0,10
mq 268
m 6,20
n. 2
m 5,00
m 10,00
< 4,3
La
destinazione del lotto è residenziale; la tipologia degli edifici è
plurifamigliare e le unità immobiliari dei nuovi edifici dovranno avere la superficie
lorda minima ( calcolata come media delle superfici di tutti gli alloggi interessati
all’intervento) non inferiore a mq 60.00 lordi.
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggio nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
L’intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della Giunta Comunale dovrà contenere:
-
la monetizzazione relativa alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal Comune pari a 11.5 mq/abitante
(assumendo 80 mc/abitante)
-
quota parte riferita alle volumetrie realizzate dei costi per la sistemazione viaria
e infrastrutturale delle aree a valle dell’autostrada, comprensivi della nuova
viabilità di collegamento, della rotatoria e delle opere idrauliche di tombinatura
necessarie.
Gli oneri stabiliti ai punti precedenti sono previsti come quota aggiuntiva al
contributo di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e
ss. mm. e ii.
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
106
LOTTO B.18
Intervento di completamento con la costruzione di un nuovo edificio con i
seguenti parametri:
area del lotto
Indice di utilizzazione insediativa
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dagli edifici
RV
mq. 2.445
mq/mq 0,10
mq 244
m 6,20
n. 2
m 5,00
m 10,00
< 4,3
La
destinazione del lotto è residenziale; la tipologia degli edifici è
plurifamigliare e le unità immobiliari dei nuovi edifici dovranno avere la superficie
lorda minima ( calcolata come media delle superfici di tutti gli alloggi interessati
all’intervento) non inferiore a mq 60.00 lordi.
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggio nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008)
L’intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della Giunta Comunale dovrà contenere:
-
la monetizzazione relativa alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal Comune pari a 11.5 mq/abitante
(assumendo 80 mc/abitante)
-
quota parte riferita alle volumetrie realizzate dei costi per la sistemazione viaria
e infrastrutturale delle aree a valle dell’autostrada, comprensivi della nuova
viabilità di collegamento, della rotatoria e delle opere idrauliche di tombinatura
necessarie.
Gli oneri stabiliti ai punti precedenti sono previsti come quota aggiuntiva al
contributo di costruzione di cui all’art. 38 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e
ss. mm. e ii.
In fase progettuale saranno comunque ammesse modeste variazioni di perimetro
delle aree di competenza se motivate da esigenze di accessibilità e coerenza distributiva,
purchè non modifichino la superficie complessiva delle aree a servizi.
107
LOTTO B.20
Intervento di ricomposizione come definito dall’art. 22.4 comportante la
demolizione completa e la ricollocazione all’interno della proprietà di appartenenza dei
volumi esistenti con i seguenti parametri:
area del lotto
indice fondiario
volume realizzabile
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dagli edifici
RV
mq. 2.448
esistente
mt. 9,20
n. 3
mt. 5
mt. 10
< 4,6
La
destinazione del lotto è residenziale; la tipologia degli edifici è
plurifamigliare e le unità immobiliari dei nuovi edifici dovranno avere la superficie
lorda minima ( calcolata come media delle superfici di tutti gli alloggi interessati
all’intervento) non inferiore a mq 60.00 lordi.
Devono essere previsti locali e spazi liberi destinati ad autorimesse o parcheggio nella
porzione minima di mq. 35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19
L.R. 16/2008).
L’intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della Giunta Comunale dovrà contenere:
-
la monetizzazione relativa alla cessione e realizzazione di infrastrutture
secondarie che verranno realizzate dal Comune pari a 11.5 mq/abitante
(assumendo 80 mc/abitante)
-
il mantenimento del passaggio pedonale per una larghezza pari ad almeno metri
due, in prossimità del confine di levante verso Via Case Sparse.
22.10 – La tipologia insediativi tiene conto del carattere urbano del quartiere e la
ricostruzione degli edifici, così come i nuovi insediamenti non hanno prescrizioni
particolari rispetto ai materiali da utilizzare; deve però essere garantita la loro
finalizzazione all’innalzamento della qualità architettonica e debbono avvenire
all’insegna di composizioni volumetriche semplici.
Particolare attenzione deve essere posta nella sistemazione delle aree libere che
oggi presentano elementi di disordine ambientale diffuso, con aree marginali incolte,
recinzioni, terrazzamenti, strade di servizio private, etc.
22.11 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.6 – Ambito di Riqualificazione delle Aree Edificate, ed alla scheda relativa: scheda 2
“Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e Ambito di Riqualificazione
delle Aree Edificate”.
108
A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione
che i soggetti attuatori si impegnano a realizzare, dovranno essere prodotte prima del
rilascio del Permesso di Costruire, idonee garanzie cauzionali da prestarsi mediante
fideiussioni. L’importo della garanzia sarà commisurato al costo delle opere di
urbanizzazione, che i soggetti attuatori si impegnano a realizzare, quale risultante dai
computi metrici e dagli elenchi dei materiali e dei prezzi allegati ai progetti esecutivi
approvati dal Comune.
109
SCHEDA
Ambito di riqualificazione della zona edificata non storica
Loc. Rive
110
Art. 23 - Ambito di Riqualificazione del Territorio di Presidio
Ambientale
23.1 – L’ambito è costituito da quella parte di territorio che si sviluppa come
connettivo tra i diversi nuclei edificati.
Le aree che ne fanno parte hanno mantenuto caratteristiche agrarie ed in alcune
sue parti viene ancora svolta un’attività agricola marginale. È considerata area
“strategica” per il mantenimento dei caratteri paesaggistici.
23.2 - Le destinazioni urbanistiche ammesse sono: la residenza ed i manufatti
per ricovero attrezzi collegati al mantenimento delle colture.
23.3 – l’ambito è suddiviso in cinque sottoambiti che corrispondono a sistemi
ambientali omogenei; per ogni sottoambito il PUC individua le aree insediabili e le aree
non insediabili distinte nella cartografia e nella scheda allegata alle presenti norme con
apposito segno grafico.
23.4 – Tutte le aree dell’ambito sia insediabili che non, sono previste con indice
di edificabilità pari a mq/mq 0,01.
E’ previsto il trasferimento dell’indice solo all’interno del sottoambito dalle aree
non insediabili a quelle insediabili, con concentrazione minima di volume per intervento
pari a mq. 70 e concentrazione massima di volume per intervento pari a mq. 140
23.5 – al fine di mantenere il carattere sparso degli interventi consentiti
all’interno delle aree insediabili dei sottoambiti:
-
per ogni intervento è richiesto un lotto minimo di aree contigue di mq 4000,
-
la distanza minima dalle costruzioni esistenti e fra i nuovi interventi dovrà
essere pari a m.l. 60
-
si procederà alla revisione del PUC al raggiungimento del 50% del volume
edificabile per ciascun Ambito di Presidio
23.6 – ogni intervento potrà realizzare un manufatto di servizio per ricovero
attrezzi con superficie non superiore a mq 6,00 e con altezza alla linea di gronda di m
2.50. Tale manufatto non potrà essere contiguo né alla residenza né ad eventuali
interrati.
23.7 – per la realizzazione degli edifici residenziali sono previsti i seguenti
parametri:
area minima del lotto
Indice di utilizzazione insediativi
superficie agibile complessiva
altezza alla gronda
numero dei piani
distanza dai confini e dalle strade
distanza dagli edifici
mq. 4.000
mq/mq 0,01
mq. 140
m. 6.20
n. 2
m. 10.00
m. 60.00
111
RV zona –MA di PTCP
RV altre zone di PTCP
< 4,3
< 4,6
23.8 – la tipologia degli insediamenti è prevista con edifici mono e bifamigliari ; la superficie lorda minima di ogni unità immobiliare non può essere
inferiore a mq. 70 (calcolata come media delle superfici dei due alloggi interessati
all’intervento).
23.9 – è ammessa la realizzazione di locali interrati, limitati alla superficie
dell’edificio soprastante, da destinare a parcheggio e locali accessori alla residenza.
23.10 – gli interventi di nuova costruzione sono assentibili con permesso di
costruire convenzionato; l’atto di convenzione di approvazione della giunta comunale
dovrà contenere:
-
la conservazione, il ripristino ed il mantenimento dei muri a secco di tutti i
mappali asserviti
il mantenimento delle colture in atto su tutti i mappali asserviti
la pulizia e la coltivazione delle zone boscate esistenti
la regimentazione delle acque ed il mantenimento della viabilità rurale per
l’accessibilità ai lotti asserviti
adeguate garanzie fideiussorie al mantenimento degli impegni assunti
la tipologia di interventi selvicolturali ammissibili per la coltivazione delle zone
boscate esistenti.
23.11 – sugli edifici esistenti all’interno di tale ambito sono consentiti gli
interventi previsti al titolo II artt. 6, 7, 8, 9, 10 della Legge Regionale 06.06.2008, n. 16
e ss. mm. e ii mediante titolo diretto sia di denuncia di inizio attività che di Permesso di
Costruire così come previsto dalla stessa legge.
È prevista, per adeguamento igienico-sanitario, la possibilità di un aumento del
15% delle superfici lorde degli alloggi fino a mq 60, e un aumento del 10 % per gli
alloggi oltre i mq 60.
23.12 – i manufatti esistenti all’interno di questo ambito possono effettuare il
cambio di destinazione a favore della destinazione dell’ambito stesso se soddisfano i
parametri di zona e sottoscrivono la convenzione prevista per i nuovi interventi al punto
22.10 di questo articolo.
In questo ambito è consentita l’edificazione delle serre, intese nei termini di cui
all’art. 1 della L.R. n. 17/1976 con le prescrizioni di cui all’art. 11.7 delle presenti
Norme (ambito di conservazione delle zone agricole)
23.13 – nel sub-ambito n.5 è consentita la realizzazione di un parco tematico
finalizzato alla conoscenza degli animali da cortile di iniziativa privata, individuato
nella cartografia di PUC e nella scheda allegata alle presenti norme da apposito segno
grafico.
All’interno dell’area oggetto del parco tematico è consentita la sola costruzione
dei ripari per gli animali per una superficie pari al 20% dell’intera area e con manufatti
di altezza massima alla gronda di m 2,50.
112
È consentita la realizzazione di un chiosco con annessi servizi igienici, della
superficie massima di mq 20 ed altezza alla gronda di m 3,00.
I manufatti dovranno essere realizzati in pietra o in legno.
L’intervento è assentibile con Permesso di Costruire convenzionato e l’atto di
convenzione di approvazione della giunta comunale dovrà contenere:
- il vincolo all’uso consentito dei manufatti
- la demolizione dei manufatti stessi in caso di dismissione del parco con
ripristino dei luoghi.
La realizzazione delle previsioni non dovrà interessare le aree del SIC.
Hanno altresì valore di prescrizioni le indicazioni di cui all’art.3.3 della
valutazione di incidenza del SIC.
23.14 – la tipologia insediativa finalizzata al mantenimento delle caratteristiche
rurali del territorio interessato deve prestare massima cura all’inserimento ambientale,
devono essere realizzati edifici che si rifanno a principi di composizione architettonica
elementari derivanti dalla tradizione contadina tipica di luoghi.
I volumi degli edifici dovranno essere articolati in parti tali da seguire
l’andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti, le altezze dei
vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed
interpretare i profili naturali.
Dovranno essere utilizzati principi di composizione architettonica elementare
derivanti dalla tradizione contadina tipica dei luoghi, con unità immobiliari su uno o due
piani, collegamenti verticali con scale a rampa singola, copertura con tetto a falde in
tegole marsigliesi e con l’utilizzo di materiali primari quali pietra, cotto, legno e
intonaci a calce.
L’obiettivo non deve essere la produzione di un modello acritico di architettura
vernacolare, ma una reinterpretazione in chiave attuale dei canoni compostivi che hanno
dato origine agli insediamenti residenziali nel territorio di riferimento.
Particolare riguardo deve inoltre essere riposto nella sistemazione e nel riordino
degli spazi di pertinenza degli edifici, che attualmente e presentano in maniera diffusa e
disordinata opere di varia natura (recinzioni, terrazzamenti, strade di servizio private,
etc.)
23.15 – L’Ambito in questione - caratterizzato da fenomeni di rinaturalizzazione
spontanea e, conseguentemente, da aree che presentano sintomi di abbandono del tipo
agro-silvo-pastorale nonché di marginalità - presenta tuttavia “parametri” indicativi di
una futura riqualificazione del territorio locale sotto i diversi profili di tipo ecologicoambientale, paesaggistico e turistico-economico, con riguardo anche alle attività
agricole di carattere marginale. Infatti, tale Ambito, per le porzioni relative al subambito n. 1 e n. 5 (rispettivamente confinanti con l’Ambito di conservazione del
territorio non insediabile montano e con l’Ambito di conservazione del territorio non
insediabile del Parco Territoriale e urbano della Pineta Marini), si sovrappone, appunto
parzialmente, al pSIC “Monte Ravinet-Rocca Barbena”. La parte del sub-ambito n.1,
ricadente sul pSIC (località Vallone fino al nucleo Berruti), risulta contraddistinto da
aree a oliveto coltivato e da altri coltivi e, da oliveti abbandonati, da vegetazione
arbustiva (specie dominante “Ae”: Altre eriche, quali Erica carnea, E. cinerea, E.
scoparia, E. multiflora), da ceduo semplice misto (specie dominante “Oc”: Ostrya
carpinifoglia o Carpino nero) e da individui isolati di resinose (conifere); è soggetto,
altresì, al vincolo idrogeologico, paesistico e a quello dell’area carsica.
113
Mentre, per il sub-ambito n.5 (in prossimità circa della vallata del rio Carre tra Losano e
Morteo, località sempre ricadenti all’interno del suddetto pSIC) si individuano ancora
oliveti coltivati ed abbandonati, vegetazione arbustiva e Ceduo semplice misto (specie
dominante “Oc”: Ostrya carpinifoglia o Carpino nero e “Qc”: Quercus cerris o Cerro).
In tal senso, per le indicazioni sotto il profilo ecologico-ambientale si rimanda
alle azioni di tutela per gli habitat e specie esistenti descritte in occasione dell’Ambito di
conservazione del territorio non insediabile montano (art. 12 - punto 12.4), ai fini della
valorizzazione delle aree nel loro insieme (in linea con l’obiettivo di Piano). Invece, per
quanto riguarda la disciplina dell’assetto vegetazionale, oltre alle indicazioni riportate
all’art. 12 (punto 12.5), occorre avviare innanzitutto interventi mirati da un lato al
ripristino/recupero delle aree agricole ora in evidente stato di abbandono (in particolar
modo gli oliveti, ma anche gli ex coltivi di ogni tipologia) e colonizzati da parte della
vegetazione autoctona (soprattutto di tipo arbustivo); dall’altro al potenziamento di
quelle colture ancora esistenti, anche con colture alternative, a fini prettamente
paesaggistici-ambientali (mantenimento di un equilibrio tra colline e nuclei abitati e
valorizzazione della funzione paesistica dei terrazzamenti a oliveto che caratterizzano
fortemente il paesaggio dell’immediato entroterra ligure) e per conseguire un livello
migliore di fruizione in termini produttivi-economici.
E’ necessario, quindi, provvedere: al recupero delle fasce terrazzate; al ripristino
delle strade di accesso agli spazi agricoli; all’installazione di opere antincendio (fasce di
protezione); alla regimazione delle acque meteoriche; alla realizzazione di capanni per
gli attrezzi da lavoro (di cui all’art. 23.6) utilizzando materiali a scopo di tutela del
territorio e consoni all’ambiente; al rifacimento dei muretti a secco; alla sistemazione
sotto il profilo forestale/arbustivo (manutenzione della copertura vegetazionale
esistente; interventi sulle aree percorse dal fuoco; regolamentazione del pascolo;
regolamentazione del taglio degli arbusti tipici della macchia; potature ed innesti per gli
oliveti; eliminazione delle specie vegetali infestanti); al riordinamento e pulizia dei
sentieri agricoli/naturalistici di collegamento.
Inoltre, per il sub-ambito n.5, su cui è prevista la realizzazione di un parco
tematico a scopo didattico, è opportuno evitare l’inquinamento delle falde acquifere
tramite prodotti e reflui zootecnici, con il conseguente sversamento di sostanze azotate
nel suolo e sottosuolo.
L’intervento edilizio dovrà essere effettuato con particolare cura, ai fini del
proprio inserimento ambientale e paesaggistico sul territorio.
23.16 - Aggiornamento o variante di piano.
Al raggiungimento del terzo anno dall’approvazione del PUC e comunque al
raggiungimento del 50% della volumetria ammessa nell’ambito la Civica
Amministrazione deve procedere ad una verifica delle norme di questo articolo ed agli
effetti sul territorio da queste prodotte soprattutto sotto il profilo delle urbanizzazioni e
degli effetti sul paesaggio mediante aggiornamento o variante di piano ex art. 43/44
della LR 36/97. La verifica potrà consentire di decidere se confermare l’applicazione
delle norme qui previste o procedere a motivate modifiche ritenute migliorative per il
mantenimento dei caratteri paesaggistici dell’ambito.
23.17 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.4 – Ambit1 di Riqualificazione del Territorio di Presidio Ambientale, ed alla scheda
relativa: “Incrocio tavola suscettività al dissesto geomorfologico e ambiti
Riqualificazione Presidio Ambientale ”.
114
SCHEDA
Ambito di Riqualificazione del Territorio di Presidio Ambientale
115
Cap. V – DISCIPLINA DEI DISTRETTI DI
TRASFORMAZIONE
Art. 24 – Distretto di trasformazione del TRZ ex cava Segiunà
24.1 -Dalla riperimetrazione delle aree classificate TRZ dal PTCP regionale e
dall’attuale PRG, con l’esclusione delle aree coltivate ad olivi di grande pregio
paesaggistico-ambientale, che sono state annesse al contiguo Ambito di
Riqualificazione del Territorio non Insediabile di Presidio Ambientale. Il Distretto di
Trasformazione così ridefinito comprende il sedime della ex cava Segiunà dismessa da
oltre 20 anni.
La variante del perimetro del TRZ è riportata nella cartografia del PUC e nella
scheda allegata alle presenti norme. L’intera area si estende per circa 77.000 mq con
proprietà sia di privati che della Civica Amministrazione.
24.2 – le destinazioni urbanistiche dell’area sono a parco urbano per la porzione
interessata dalla ricomposizione del fronte cava e residenziale per il recupero dei volumi
con sistemazioni di area ed aree a verde attrezzato ed a parcheggio per l’ex piazzale di
cava.
24.3 – il distretto si attua attraverso un unico PUO (progetto urbanistico
operativo) di iniziativa privata o pubblica o mista, ai sensi degli artt. 50 e 51 della
Legge Urbanistica LR n. 36/97 .
Il PUO redatto secondo le indicazioni contenute nello studio di fattibilità redatto
dalla civica amministrazione e confermato nelle presenti norme dovrà prevedere a
carico dei soggetti attuatori:
1 – ricomposizione del fronte cava tramite colmata di inerti, e sistemazione a
parco delle aree così ottenute.
2 – recupero dei volumi esistenti di mc 4700 con un aumento del 20% per un
totale di mc 5640. il recupero può avvenire solo con la demolizione e ricostruzione dei
volumi con tipologia a nucleo sul piazzale dell’ex cava.
3 – opere viarie:
a)
nuova accessibilità al nucleo Berruti, che oggi avviene attraverso
l’innesto a gomito dalla viabilità principale pericoloso per la mancanza
di visibilità e per raggio di sterzata insufficiente.
b)
Nuovo innesto con via S: Paolo che costituisce la strada a cornice,
percorso storico e panoramico che oggi si innesta in curva con una
stretta rampa a forte pendenza.
c)
Collegamento dell’attuale pista sterrata esistente con la previsione
della nuova strada che dovrà essere realizzata per la sistemazione del
fronte di cava.
d)
Collegamento del nuovo percorso con la viabilità sterrata esistente a
mote della cava, costituita dai percorsi storici di fruibilità della zona
montana.
116
4 – cessione e sistemazione a verde attrezzato ed a parcheggi delle aree in
prossimità del nucleo storico della superficie minima di mq 700.
5 – in aggiunta alla previsione della dotazione di parcheggi privati minima, in
misura di cui alla legge 122/89 e succ. mod. dovrà essere prevista nelle aree di
pertinenza dei nuovi edifici un’area minima destinata a parcheggio di uso pubblico per
una superficie totale minima di mq 500.
24.4 – Tale Distretto identifica un’area fortemente antropizzata per la cessata
attività estrattiva della cava (classificata ai sensi della Carta dei popolamenti forestali
“area nuda”), ossia un’area dequalificata sotto il profilo paesaggistico, ecologico,
geomorfologico, idrogeologico e vegetazionale, che necessita di una opportuna
riqualificazione per diminuire l’impatto visivo e per la realizzazione di attività ecoturistiche/ricettive.
Tuttavia, il sito dismesso ricade all’interno dell’area a pSIC (“Monte RavinetRocca Barbena”), per cui le operazioni di sistemazione e messa in sicurezza del fronte
di cava (come previsto dal Piano) dovranno, in tal senso, “restituire” le ottimali
condizioni per l’insediamento e la conservazione delle specie animali/vegetali e la
riqualificazione degli habitat naturali, e riprendere quelle connessioni/relazioni
ecologiche, utili per lo scambio di materiale genetico fra le diverse specie presenti
all’interno di tutto il pSIC nonché nel SIC “Monte Carmo-Monte Settepani” (estesi,
quindi, all’intero Ambito montano).
Per la parte di ex cava inclusa nel pSIC (il fronte di cava), valgono – sotto
l’aspetto ecologico-ambientale - le azioni previste nell’Ambito di conservazione del
territorio non insediabile montano (art. 12 - punto 12.4), a tutela e salvaguardia delle
emergenze faunistiche e floristiche rilevate in tale pSIC (strategia di conservazione
mirata a popolazioni, biocenosi, ecosistemi e processi ecologici), azioni finalizzate sia a
garantire la rigenerazione/ripresa ecologica e la riproduzione delle risorse ambientali,
sia il risanamento paesaggistico-naturale del territorio boissanese.
Circa gli interventi di carattere vegetazionale anche in tal caso, oltre a quelle
riportate all’art. 12 (punto 12.5),, per realizzare il recupero dell’area vengono espresse le
seguenti indicazioni: effettuare programmi di rimboschimento tramite l’individuazione
di piante pioniere in grado di sopravvivere su terreni impoveriti (per gli usi antropici del
suolo) ed esposti a forte irraggiamento solare dovuto alla scarsa copertura arborea,
siccità prolungata nel periodo estivo, sbalzi di temperatura, chimismo alterato del suolo;
coinvolgere, quindi, specie vegetazionali verso forme ecologicamente più adatte, più
mature, facendo attenzione alle possibilità di rinnovamento di specie di particolare
importanza; in tal modo, ricostituire gli habitat caratterizzati da un alto valore biologico
(tramite specie arboree, erbacee ed arbustive tipiche del luogo e ad elevato valore ecobiologico); favorire tutti quegli interventi atti al recupero degli spazi incolti per ottenere
migliori assetti paesaggistici e livelli di fruibilità ambientale; ripristinare le aree
percorse dal fuoco e realizzare strutture di difesa antincendio; effettuare la regimazione
delle acque, considerando che l’area è soggetta al vincolo carsico, per cui evitare
fenomeni di inquinamento idrico e/o erosione (nell’ambito del progetto di sistemazione
del fronte di cava); ripristinare e mantenere i percorsi di interesse paesaggisticoambientale di collegamento (tramite la creazione della strada lungo la colmata in terra
del fronte) e di integrazione con le aree circostanti contraddistinte da buoni valori
territoriali (Ambito montano, Pineta Marini, presidi ambientali, trattati
precedentemente), per sostenere gli itinerari di interesse bionaturalistico (conoscenza
117
delle emergenze e risorse ambientali; strada tematica del vino, dell’olio; promozione dei
prodotti tipici locali) e storico-locale (nuclei storici, borgate).
L’obiettivo prioritario – concretizzato tramite l’intervento di sistemazione della
cava e della viabilità a valle del piazzale cava - diviene, quindi, il potenzaimento del
recupero naturalistico spontaneamente avviato e il consolidamento di una buona qualità
naturale-paesaggistica a partire da uno spazio degradato, poiché sul territorio è presente
un ricco patrimonio floro-faunistico e bio-naturalistico (S.I.C.; area carsica) da
valorizzare altresì a fini ricettivi-turistici, attraverso percorsi tematici, tracciati pedonali,
MTB, cavallo ed infrastrutture/attrezzature specifiche per il turismo naturalistico e per
ampliare le possibilità di fruizione del sistema ambientale nel suo complesso.
Il progetto di riqualificazione dovrà essere sottoposto a valutazione d’incidenza
accurata.
24.5 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.7 – Distretti di Trasformazione, ed alla scheda relativa: scheda “Incrocio tavola
suscettività al dissesto geomorfologico e Distretti di Trasformazione”.
118
SCHEDA
Distretto
di
trasformazione
del
TRZ
ex
cava
Segiunà
119
Art. 25 – Distretto di trasformazione Zona Artigianale D1
25.1 – Il distretto è costituito dalle aree classificate dal PRG vigente “D1
artigianale” interessato da SUA adottato e dalle aree sulle quali è previsto un nuovo
intervento produttivo legato alla produzione e promozione dell’olio d’oliva.
Territorialmente il Distretto è collocato ai confini con il Comune di Toirano in Località
Marici.
25.2 – Le destinazioni urbanistiche ammesse sono: attrezzature per la
produzione artigianale e della piccola industria, magazzini e depositi, uffici e laboratori,
abitazioni del custode o proprietario, impianti tecnologici.
25.3 – Il PUC conferma i contenuti del SUA adottato con delibera n. 4 del
19/02/2004 e ripropone quindi i parametri in esso contenuti e precisamente:
superficie totale delle aree
superficie edificabile 1/3 area
volume abitazioni
altezza massima edifici
distanza dai confini e dalle strade
distanza tra i fabbricati
distanza linee ad alta tensione
distanza linea a servizio FFSS
RV
mq. 12.700
mq 4.233
mc 1.417,97
m 10,00
m 10,00
m 20,00
m 10,00
m 6,00
<4,6
-
L’edificazione di alloggi è consentita per un massimo di 500 mc di edilizia
residenziale per 1500 mq di superficie coperta edificata. Tali alloggi non
potranno essere alienati separatamente dall’attività produttiva.
-
È prevista la sistemazione delle aree attrezzate a parcheggi e aree verdi di cui
all’art. 5 DM 1444/68 comma 1 (10% aree edificate) per una superficie minima
di mq 427,2.
-
Vengono anche confermati i contenuti della bozza di convenzione e le modalità
per il rilascio dei permessi di costruire in essa contenuti.
-
Nella stesura finale dell’atto convenzionale dovrà essere inserita la clausola di
uso pubblico della viabilità di accesso all’area dalla nuova strada prevista in
ingresso dal Comune di Toirano con la previsione della possibilità di innesto su
tale tracciato della viabilità di servizio alla rimanente parte del distretto.
120
25.4 – l’intervento di nuova previsione individuato nella cartografia del PUC e
nella scheda allegata alle presenti norme con apposito segno grafico ed alla lettera D1.2
e destinato alla produzione e divulgazione dell’olio d’oliva, è normato dai seguenti
parametri:
superficie dell’intervento
superficie coperta per attività produttiva
superficie destinata alla commercializzazione
superficie residenziale abitazione custode
altezza massima alla gronda
distanza dai confini
distanza dai fabbricati esterni al lotto
RV
mq. 10.660
mq. 1.500
mq. 300
mq. 60,00
mt. 7,00
mt. 10,00
mt. 10,00
< 4,60
nelle aree interessate devono essere reperiti gli spazi di cui al DM 1444/68 ( 10% delle
aree di intervento) da destinare al area verde e parcheggi pubblici. In aggiunta, per le
volumetrie commerciali e residenziali si dovranno prevedere i parcheggi privati di mq.
35 ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) (comma 1 art. 19 L.R. 16/2008) ed i
parametri di cui all’art. 8 e punto 8.1 delle presenti norme.
- È consentita la realizzazione di volumi interrati rispetto agli edifici in
soprassuolo per una eccedenza rispetto al loro perimetro di m 3. tali volumi
saranno destinati a parcheggi e/o deposito con l’esclusione di qualunque attività
che prevede la permanenza continuativa delle persone.
- È consentita la realizzazione di tettoie a sbalzo aperte totalmente sui tre lati con
sporgenza massima di m 1,50 a condizione che siano integrate alla tipologia
architettonica. Le tettoie con sporgenza superiore a m 1,50 saranno conteggiati
come superficie coperta e dovranno necessariamente essere indicati all’interno
dell’ingombro planivolumetrico.
- È consentita la realizzazione di due corpi di fabbrica, uno a destinazione
produttiva e l’altro a destinazione commerciale e residenziale.
- L’intervento è assentibile tramite Permesso di Costruire convenzionato e l’atto
di convenzione di approvazione della giunta comunale dovrà contenere la
realizzazione della viabilità di accesso all’area attraverso una nuova strada
collegata alla viabilità del contiguo insediamento artigianale.
25.4 – Per quanto attiene le prescrizioni di carattere geologico inerenti l’area di
intervento, si rimanda alle norme geologiche di attuazione, ed in particolare al capitolo
B.7 – Distretti di Trasformazione, ed alla scheda relativa: scheda “Incrocio tavola
suscettività al dissesto geomorfologico e Distretti di Trasformazione”.
121
SCHEDA
Distretto di trasformazione Zona Artigianale D1
122
Cap. VI – DISCIPLINA DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
Art. 26 – Zone di interesse comune – zona IC
Le zone di interesse comune sono individuate nella cartografia di piano da
apposito segno grafico e riguardano le attrezzature: religiose, amministrative, per
pubblici servizi e gli spazi ad esse pertinenti. Per tali aree non sono previsti interventi di
nuova realizzazione in quanto le strutture esistenti sono ritenute adeguate al fabbisogno.
Art 27 – Attrezzature per l’istruzione – zona I
Le zone destinate alle strutture scolastiche sono individuate nella cartografia del
PUC da apposito segno grafico.
Viene recepito per queste aree il progetto adottato con delibera del Consiglio
Comunale n. 5 del 19/01/2004.
Tale progetto, che costituisce variante al PRG vigente, sarà approvato con l’iter
previsto dalle conferenze servizi il cui atto d’impulso è stabilito dalla sopraccitata
delibera.
Il progetto di cui sopra risponde adeguatamente sia al cresciuto fabbisogno
scolastico che al fabbisogno di strutture sportive coperte prevedendo anche una
palestra.
Art. 28 – Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco
e lo sport – Aree F e Aree S
28.1 – Area destinata a pista di atletica in località Marici.
Il completamento della struttura potrà realizzare solo i volumi strettamente
connessi al suo uso. Particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione delle aree
circostanti con piantumazioni di essenze locali.
28.2 – Le aree a verde attrezzato sono individuate con apposito segno grafico
nella cartografia del PUC e nelle singole schede dei diversi ambiti allegate alle presenti
norme e dalla lettera F seguita dalla numerazione di individuazione delle singole aree.
- Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione ed alla creazione di
giardini, di aree per attività di gioco per bambini e zone ludico-ricreative.
- In tali aree dovrà essere posta particolare cura alla manutenzione ed al ripristino
della vegetazione esistente, la messa a dimora di piantagioni conformi alle
essenze esistenti nelle aree contermini; i passaggi pedonali e le aree di sosta con
attrezzature minime da parco (panchine, spazi, giochi per bambini) verranno
realizzati nel pieno rispetto della vegetazione e dell’ambiente.
- In tali aree è consentita l’installazione di tensostrutture e/o manufatti anche
prefabbricati di pertinenza dell’area.
123
-
È consentita la costruzione di chioschi con annessi servizi igienici con le
seguenti dimensioni: superficie massima mq 20 ed altezza alla gronda m 3,00.
I servizi di cui ai punti precedenti possono essere realizzati e gestiti dal Comune
e /o dai privati mediante atto di convenzione con l’ente pubblico.
Art. 29 – Parcheggi pubblici - aree P
Il PUC individua con particolare segno grafico e con la lettera P, seguita da
numerazione progressiva in tutti gli ambiti, i parcheggi pubblici.
In tutte le aree così contraddistinte è possibile consentire la realizzazione di
parcheggi privati interrati tramite convenzionamento che preveda la cessione e la
sistemazione a parcheggio pubblico del soprasuolo.
Anteriormente all’attuazione di ogni singolo intervento, è necessario uno studio
di assieme, concertato e ratificato dalla Provincia, che verifichi:
- fabbisogni di sosta generali da soddisfare,
- la quota di posti auto che devono necessariamente trovare accesso dalla viabilità
provinciale,
- le modalità di accesso a tali aree di nuova realizzazione.
Si precisa inoltre che tali aree per la sosta veicolare potranno interessare la
viabilità provinciale solamente con limitati accessi puntuali ed attentamente disegnati in
termini di geometria e comunque preventivamente concordati con l’Amministrazione
Provinciale.
Art. 30 – Area a servizi di interesse generale – area IG
L’area a servizi di interesse generale è costituita dalle aree interessate
dall’invaso irriguo per le quali il PUC prevede le opere di completamento contenute nel
progetto di cui alla delibera n.40 del 05/05/2004 che ha ottenuto il nullaosta di legge
per tali opere.
Per queste aree con elaborato separato ed allegato alla presente normativa è stata
redatta verifica di congruità con il SIC all’interno del quale ricade.
Per quanto riguarda la realizzazione della rete di distribuzione dell’impianto
irriguo, dovranno essere prodotti gli approfondimenti conoscitivi richiesti dall’Ufficio
Tutela Biodiversità della Regione Liguria nelle osservazioni allegate al PUC, nella
forma di una apposita valutazione di incidenza.
Art. 31 – Zona cimiteriale
31.1 – Nella zona cimiteriale valgono le norme vigenti in materia. La zona di
rispetto attorno al cimitero è di 50 m salvo altro provvedimento formale della
competente autorità, in particolare il TU Leggi Sanitarie n. 1265/1934 nonché DPR n.
285/90.
124
31.2 – Interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione delle tombe gentilizie
e di famiglia:
- la ristrutturazione delle tombe esistenti deve attenersi agli elementi
architettonici preesistenti e garantire il mantenimento sia dei materiali che del
disegno stilistico originario. Sono vietate sovrapposizioni con decori simbolici
di fattura standardizzata. Eventuali opere decorative dovranno essere sottoposte
al parere preventivo della commissione edilizia.
- I nuovi interventi dovranno avere dimensioni tali da armonizzarsi con i
manufatti esistenti ( altezza, rapporto di superficie coperta del lotto, volume). Il
disegno architettonico dovrà essere semplice, senza paramenti particolari o
forme stravaganti. Le distanze tra i vari manufatti dovranno essere concordate
con l’amministrazione competente.
- I materiali di rivestimento dovranno evitare marmi e graniti con colori
riconducibili alla tradizione locale e le decorazioni dovranno essere essenziali.
Art. 32 – Viabilità
32.1 – le zone destinate alla viabilità comprendono sedimi di strade pubbliche e
fasce di rispetto stradale. Le indicazioni del PUC relative alla definizione di tracciati e
delle tipologie delle sedi stradali di progetto, ovvero delle sedi stradali esistenti da
ampliare o modificare, hanno carattere sostanzialmente indicativo per cui, in sede di
progettazione esecutiva, potranno subire modifiche tecniche, planimetriche ed
altimetriche nell’ambito delle pertinenti fasce di rispetto.
Le fasce di rispetto delle strade esistenti e di progetto rappresentate negli
elaborati di PUC possono essere oggetto di localizzazione di sedi viarie e loro
pertinenze ed accessori senza necessità di modifica al Piano, né di attivazione delle
procedure di cui al titolo II capo II del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327 e s.m.i.). Le fasce di rispetto sono individuate ai sensi del Codice della Strada e
del relativo regolamento, ovvero, ove ancora applicabile, del D.M. n. 1404 del 1968, e
delle pertinenti previsioni del P.U.C.. nel caso di fasce di rispetto relative a strade non
ancora esistenti e di cui sia prevista la futura realizzazione anche la previsione di cui al
precedente comma perde automaticamente efficacia trascorsi cinque anni dall’efficacia
del PUC o di sua modifica che prevede la nuova sede viaria ai sensi e per gli effetti
dell’art. 9, comma 2, del citato T.U. espropriazioni.
Si prescrive che tutti gli innesti della viabilità di progetto sulla S.P.25 non
generino conflitti e condizioni d’insicurezza sulla strada provinciale, anzi debbano
integrarsi funzionalmente con l’esistente sia dal punto di vista delle geometrie che dei
parametri di visibilità. Si precisa inoltre che le caratteristiche tecniche e prestazionali
delle intersezioni dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione
Provinciale.
125
32.2 – Le larghezze delle sedi stradali dovranno essere comprese nei seguenti
limiti:
- strade comunali da m 4,50 a m 7,00
- strade interpoderali m 3,00
(si rimanda all’art. 14 della L.R. 4/1999 per le modalità di realizzazione e di
manutenzione delle strade forestali).
32.3 – lungo i tracciati viari interpoderali e forestali possono essere previsti ad
intervalli appositi spazi di manovra atti a consentire il transito dei veicoli nei due sensi
di marcia opera una sezione massima comprensiva della strada pari a m 5,00 . il manto
di copertura di tali strade salvo i casi giustificati dalla particolare conformazione del
tracciato ( pendenza, tortuosità, etc.) non può essere di tipo cementizio o bituminoso
continuo, ma deve limitarsi ad un trattamento superficiale antipolvere.
Art. 33 – Percorsi escursionistici
Si tratta di percorsi esistenti prevalentemente su antichi tracciato da
salvaguardare e valorizzare. Tali percorsi dovranno essere valorizzati nel loro tracciato
originario, conservati all’uso pedonale secondo i materiali tradizionali. Si prevede la
loro conservazione nel rispetto dei valori tipologici originari e della continuità
dell’itinerario.
Per quanto riguarda i percorsi di interesse panoramico occorre tenere conto
dell’esigenza di inserimento ambientale, evitando la messa in opera di soluzioni
palesemente antiestetiche di confine stradale quali i guardrail sostituendoli con paletti
in pietra, staccionate in legno o piantagione di siepi.
126
Piano Urbanistico Comunale
-
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.03.2007 e
successiva deliberazione di C.C. n. 50 del 12.09.2007, assunta ai sensi del comma
7 art. 40 della L.R. 36/97, in vigore dal 14.11.2007.
- aggiornato con deliberazione di C.C. n. 71 del 19.12.2007 ai contenuti della legge
regionale 02.01.2007, n. 2 “Testo unico in materia di commercio”.
- modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 29.09.2008 e successiva deliberazione
di C.C. n. 04 del 02.02.2009 assunta ai del comma 7 art. 40 della L.R. 36/97, per
variati all’”ambito di riqualificazione della zona edificata non storica di loc. Rive –
art. 22 delle norme di Conformità e Congruenza”
- adeguato con deliberazione di C.C. n. 66 del 21.12.2009 ai contenuti della L.R.
06.06.2008, n. 16 e ss. Mm. e ii.
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