Comune di Vigolzone

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Comune di Vigolzone
Comune di Vigolzone
Unico disciplinante l’installazione
delle opere precarie e
gli interventi edilizi minori
Approvato con delibera di Consiglio Comunale 27 settembre 2011 n. 73
ART. 1 FINALITÀ
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ART. 2 DEFINIZIONI
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ART. 3 ASPETTI NORMATIVI
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ART. 4 LOCALIZZAZIONE
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ART. 5 CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI
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ART. 6 TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
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ART. 7 PROCEDURA
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ART. 8 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
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ART. 9 TEMPORALITÀ
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ART. 10 ONEROSITÀ
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ART. 11 OBBLIGHI
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ART. 12 GARANZIE
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ART. 13 SANZIONI
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ART. 14 NORMA TRANSITORIA
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ART. 1 FINALITÀ
Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale di Vigolzone intende disciplinare la possibilità di
installare, A TITOLO TEMPORANEO, manufatti e strutture precarie c.d. dehors, inerenti all’arredo urbano, al
fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti,
con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.
L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato,
per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto
urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente
urbano.
Con il presente regolamento si intende inoltre disciplinare gli interventi edilizi minori c.d. pertinenze
relative agli edifici residenziali.
Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le installazioni delle opere precarie inerenti mercati
settimanali o stagionali.
ART. 2 DEFINIZIONI
Sono da considerare manufatti precari c.d. dehors, strutture temporanee, assimilabili per dimensioni e
caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel tempo, volte a
soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, collegati quindi a
un’attività di pubblico esercizio quali bar, gelateria, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza
creare un incremento della capacità insediativa. Le strutture devono essere fissate al suolo mediante
appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la
rimozione.
I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in:
dehors stagionale qualora per le caratteristiche strutturali è richiesto per un periodo complessivo
non superiore a 6 mesi;
dehors continuativo qualora la struttura sia richiesta per un periodo complessivo non superiore a 1
anno a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e/o
dell’autorizzazione;
Sono invece da considerarsi interventi edilizi minori, c.d. pertinenze, piccoli manufatti amovibili al servizio
delle unità immobiliari quali piccole serre di ferro e vetro, casette ricovero attrezzi da giardino in struttura
leggera, gazebo, pergolati.
ART. 3 ASPETTI NORMATIVI
Le strutture precarie c.d. dehors sono soggette al preventivo rilascio di Autorizzazione Comunale, secondo
le modalità di cui ai successivi articoli.
I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione agli indici
urbanistico edilizi. In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente
normativa, per questo tipo di strutture è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria a seguito di
emanazione di un condono edilizio statale.
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La loro istallazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle
disposizioni comunali, a quanto previsto dal codice civile, dal regolamento di igiene e dal codice della strada
e non possono surrogare requisiti obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di
somministrazione alimenti;
Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti rumorosi, dovrà essere
presentata una valutazione di impatto acustico ai sensi della legge regionale numero 15/2001.
I manufatti considerati interventi edilizi minori, c.d. pertinenze, sono soggetti a presentazione di
“Comunicazione di interventi edilizi” ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera e) del D.P.R. 380/2001.
ART. 4 LOCALIZZAZIONE
I manufatti precari c.d. dehors di cui all'articolo 2 potranno essere istallati in aree pubbliche, private o
private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, a servizio delle attività
commerciali di pubblico esercizio, garantendo la maggior attiguità possibile all'esercizio.
Non è consentito installare dehors se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è
necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.
Sono inoltre escluse le zone pubbliche interessanti aree verdi, aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata
alla pubblica circolazione, alberature anche singole, nell'ottica di evitare la sottrazione di spazi pubblici a
fruizione collettiva, nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto.
Le opere non devono recare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in
contrasto con le norme del codice della strada ed il relativo regolamento di attuazione.
Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie,
idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale,
toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
Per l'occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposta autorizzazione amministrativa.
Nelle zone individuate dal vigente strumento urbanistico quali zone A - Centro Storico, dovrà essere posta
attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non dovranno comportare la compromissione per
l'identificazione dell'ambiente, nello spirito di salvaguardia e tutela, in particolare dovranno rispettare le
prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento, con particolare attenzione nell'uso dei materiali e
dell'inserimento nel contesto.
I manufatti considerati interventi edilizi minori, c.d. pertinenze, sono collocabili solo nell'ambito dell'area
cortilizia e/o nel giardino dell'unità immobiliare e devono essere prive di accesso diretto dalla via pubblica.
Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli edifici e relative pertinenze, vincolati ai sensi del
D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.
ART. 5 CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI
I manufatti precari c.d. dehors, oggetto del presente regolamento, ubicati con i criteri di cui all'articolo 4,
potranno avere una superficie coperta pari al doppio della superficie di pubblico esercizio esistente
escludendo la superficie per servizi e comunque fino ad un massimo di mq 50. Nel caso di utilizzo per una
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singola struttura di più aree insistenti sul suolo pubblico, su suolo privato o privato ad uso pubblico, si potrà
ammettere il cumulo e comunque entro i limiti sopraccitati.
Sono possibili superfici maggiori nel caso di tamponamenti di tettoie o porticati esistenti e regolarmente
autorizzati alla data di approvazione presente regolamento.
Interventi sulla parte dell'immobile, utilizzato al fine di consentire la realizzazione dei dehors, volti a ridurne
la superficie di somministrazione, comporta la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.
L'occupazione è da valutarsi entro le proiezioni delle fronti dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere
posta la struttura.
Le strutture devono rispettare la distanza di metri 3,00 dai confini del lotto e metri 1,50 dal marciapiede,
dai confini con aree di proprietà pubbliche e private ad uso pubblico.
L'istallazione delle serre in ferro e vetro e casette ricovero attrezzi da giardino di struttura leggera è
consentita, limitatamente ad uno per unità immobiliare, nel rispetto del codice civile, del codice della
strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Tali strutture potranno
essere collocate sul confine del lotto e le loro dimensioni in ogni lato non dovranno superare la misura di
metri 2,50 con un'altezza media interna inferiore a metri 2,50.
L'istallazione di gazebo e/o pergolati è consentita, limitatamente ad uno per unità immobiliare, nel rispetto
del codice civile, del codice della strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni
comunali. Tali manufatti devono avere struttura leggera, avere altezza massima esterna di metri 3,00
misurata all'esterno dei pilastri di sostegno, ed elementi orizzontali a sostegno della copertura sporgenti
non oltre 50 centimetri. La struttura non dovrà avere grondaie e pluviali non può essere tamponata con
materiali alcun genere e dovrà essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla
qualità dei manufatti, quali cannicci, arella, stuoie in canne di bambù, piante rampicanti e teli.
Sono sempre ammesse istallazione di tende parasole scorrevoli per ombreggio con coperture in tela e di
profondità non maggiore di metri 4,00 con eventuale appoggio terra, a condizione che le stesse non
interferiscono con l'eventuale utilizzo dell'area a parcheggio in base al progetto di costruzione
dell'immobile, né ostacoli in alcun modo il traffico pedonale, perseguendo inoltre nell'ambito di una
pluralità di esercizi una soluzione unitaria.
ART. 6 TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI (dehors)
La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con agganci ed attacchi
amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare
pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica.
Dovrà trattarsi pertanto di una struttura dotata di un'autonoma capacità strutturale svincolata dal corpo
principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.
La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale
o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile,
pannelli opachi o legno. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro
canalizzazione e deflusso.
Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco e
cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie, quali getti in calcestruzzo, muri di
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mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici plastici. Le tamponature dovranno essere di
materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile) e facilmente
asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità di utilizzare, per un'altezza
massima di centimetri 100, materiali opachi.
L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponature, dovrà essere giustificato
da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.
Dovrà essere garantita un'altezza media di metri 2,70 misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di
copertura e dovrà inoltre essere garantita una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 della
superficie di pavimento.
Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad ante e dimensionate in ragione della
tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.
La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua istallazione e rimozione
non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono
risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a metri quadrati 20, dovrà essere dimostrata la
disponibilità di servizi igienici adeguati, per le superfici inferiori potrà essere derogata per impossibilità
tecniche comprovate sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda.
Dovranno essere sempre rispettati i rapporti areanti dei vani collegati ai manufatti.
ART. 7 PROCEDURA
La pratica, redatta dal tecnico abilitato, dovrà essere presentata allo sportello unico completa di tutta la
documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compreso quelle necessaria per il rilascio dei
pareri degli altri uffici o enti.
In particolare per le strutture precarie c.d. dehors è richiesto l'estratto di P.R.G. e di mappa catastale, la
rappresentazione grafica (piante, sezioni e prospetti in scala adeguata) del manufatto e dei locali esistenti
ove si svolge l’attività collegata, la relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali
utilizzati, la documentazione fotografica dei luoghi, gli elaborati sul rispetto della legge n. 13/1989, la
planimetria dell'area circostante ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti dall'articolo 4, certificazioni
in ordine le strutture portanti (stabilità, resistenza …), copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di
somministrazione alimenti e bevande, per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre
preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.
Il progetto deve tener conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell’eventuale
coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con
campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente
regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità del
permesso, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi e si dovrà presentare idonea garanzia
finanziaria.
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La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce
improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto.
Ulteriore documentazione potrà essere richieste in ragione del tipo di intervento.
All’ultimazione dei lavori dovrà essere presentata apposita istanza per il rilascio del certificato di conformità
edilizia e agibilità e si dovrà provvedere all’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria.
I manufatti considerati interventi edilizi minori, c.d. pertinenze, sono soggetti a presentazione di
“Comunicazione di interventi edilizi” ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera e) del D.P.R. 380/2001 con la
conseguente documentazione tecnica e amministrativa di rito.
ART. 8 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
Il rilascio dell’autorizzazione comunale, per strutture da collocare sul suolo pubblico è subordinato alla
preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale
verticale presente.
In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento
delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate, l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno
del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dei
cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà
costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.
Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a metri 2,00
misurata dal limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale di ingombro della
struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutte le zone di transito e
dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.
L'amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere l'annullamento o la revoca della
concessione di occupazione di suolo pubblico per ragioni di interesse generale, in qualsiasi momento su
semplice avviso, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere il risarcimento di qualsiasi genere tipo.
L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficacia del
titolo abilitativo e la struttura temporanea dovrà essere rimossa.
ART. 9 TEMPORALITÀ
Il termine di validità dell’autorizzazione rilasciata per l'istallazione delle strutture temporanee collegate ad
attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico o privato potranno avere su richiesta
dell'interessato la seguente durata:
dehors stagionale per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi;
dehors continuativo per un periodo complessivo non superiore a 1 anno a far data dal giorno del
rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e/o dell’autorizzazione;
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Il rinnovo del permesso, purché non intervengono modifiche della struttura o del contesto d'ambito e
permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato rilascio del provvedimento, va presentata
almeno 30 giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione sulla base di una semplice
domanda del titolare dell'esercizio a cui è ammesso il dehors. La comunicazione deve contenere la
dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato. Copia della
comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto rilascio del provvedimento, dovrà
essere allegata alla concessione per farne parte integrante.
L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa, nonché alla durata dell'occupazione di suolo
pubblico; quindi sia nel caso di cessazione dell’attività che al termine dell’occupazione di suolo pubblico
l’autorizzazione è automaticamente revocata e la struttura temporanea deve essere definitivamente
rimossa.
Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene
sospesa.
Per gli interventi edilizi minori c.d. pertinenze relative agli edifici residenziali su aree private, piccoli
manufatti quali serre di ferro e vetro e casette ricovero attrezzi da giardino struttura leggera gazebo e/o
pergolati, il termine di validità del titolo abilitavo edilizio è illimitato.
ART. 10 ONEROSITÀ
I manufatti precari c.d. dehors, oggetto del presente regolamento, saranno assoggettati al regime gratuito
se completamente aperti ai lati e con copertura non rigida, negli altri casi saranno assoggettati al regime
oneroso; l'onere è fissato nella quota del 50% dell'onere di cui all'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.
ART. 11 OBBLIGHI
In caso di rimozione del manufatto sarà cura del titolare dell’autorizzazione eseguire il ripristino a regola
d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni sul quale insiste il manufatto stesso.
Spetta al titolare dell’autorizzazione la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in
caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna
manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienicosanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.
Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non
possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non
preventivamente autorizzati e tali da snaturare l'inserimento della struttura del contesto urbano.
La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata
manutenzione resta a carico del titolare dell’autorizzazione.
Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alle
alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubbliche, gli stessi dovranno essere rimediati
mediante l'esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni del
comune. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a
totale carico del concessionario oltre l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
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Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente regolamento, relativa forma,
dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base
di quanto disposto il presente regolamento.
ART. 12 GARANZIE
Prima del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere prodotto atto d'impegno da parte del richiedente a
garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compreso la rimozione del
manufatto, nel quale dovrà essere specificata la temporalità del installazione. A garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fideiussoria e/o deposito
cauzionale, per un importo fissato in euro 100 al mq , che dovrà avere durata uguale all’autorizzazione e
rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta del comune.
Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su
richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino
dell'originario precedente stato dei luoghi.
Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati dall’autorizzazione si procederà con
diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto decorsi i quali si azionerà la fideiussione.
In caso di esecuzione d’ufficio del ripristino dello stato dei luoghi, il materiale rimosso verrà conservato in
locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione della custodia. Nessun indennizzo
è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di
smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare
atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale del corpo di polizia municipale.
ART. 13 SANZIONI
Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento è applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 fatta salva la possibilità dell'adozione di
misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
Nel caso di tardiva richiesta del rinnovo dell’autorizzazione è applicata una sanzione amministrativa di
€.250,00.
Le costruzioni temporanee di cui al presente regolamento, non rimosse entro il termine stabilito nel
permesso sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio del titolo IV capo I e
II del d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 14 NORMA TRANSITORIA
Il presente regolamento va ad integrare il regolamento edilizio, quale suo allegato e le norme tecniche
attuative del P.R.G.
Per quanto non espressamente disciplinato presente regolamento si fa riferimento normativa esistente.
I manufatti esistenti dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal presente regolamento in sede di richiesta di
interventi che eccedono la manutenzione ordinaria.
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