In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di

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In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di
In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di
viaggiatori per i servizi occasionali internazionali.
Il Parlamento europeo ha adottato il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 Regolamento
del parlamento europeo e del consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento
(CE) n. 561/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009,
n. L 300, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2009.
Di cosa si tratta?
Innanzitutto sono state previste modalità e procedure per snellire la burocrazia al fine di
ottenere le autorizzazioni per tutte le forme di trasporto di passeggeri siano essi per servizi regolari,
regolari specializzati, occasionali o di cabotaggio, (cabotaggio: servizi nazionali di trasporto
passeggeri su strada effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato
membro ospitante, o l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un
servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché
non si tratti dell'obiettivo fondamentale del servizio).
Inoltre sono state previste o meglio, statuite perche già parzialmente in vigore, le modalità di
accesso al mercato del trasporto viaggiatori su strada.
Le novità più significative per la fruizione dei periodi di riposo settimanali.
Di particolare interesse appare la norma che ha modificato il Reg. 561/2006 nella parte
relativa al numero massimo di giorni di lavoro che il conducente può effettuare. Infatti, recependo
le istanze che da tutta Europa, da anni, le associazioni di categoria del trasporto passeggeri hanno
rivolto al Parlamento Europeo, lo stesso ha preso atto che le richieste potevano essere giustificate e
che una deroga in tal senso potesse essere applicata a tali trasporti a determinate condizioni. Tali
deroghe saranno monitorate per un periodo (fino al 2014) per una verifica delle eventuali
ripercussioni e ricadute sulla sicurezza stradale.
Le ragioni delle richieste.
Le imprese impegnate nei trasporti occasionali di passeggeri a livello internazionale
lamentavano il fatto di come era diventato troppo oneroso organizzare un viaggio per un periodo
a cura Comm. Agg.to di Polizia Locale
Luciano Sirani
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più lungo di 6 giorni in quanto, dovendo il conducente necessariamente effettuare un riposo
settimanale, ancorché ridotto fino a 24 ore, dopo sei periodi di 24 ore dalla partenza. In questo
modo o l’azienda metteva a disposizione un secondo autista, oppure il viaggio veniva a subire uno
stop temporaneo con le ripercussioni sui viaggiatori che sono facilmente immaginabili. Si pensi
inoltre anche alle imprese il cui conducente è il titolare stesso.
Che cosa si potrà fare dal 04 giugno 2010?
Nei servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri il conducente potrà derogare
dal riposo settimanale effettuando senza interruzioni (fatti salvi naturalmente i riposo giornalieri se
non vi è a bordo il doppio autista), 12 giorni di lavoro consecutivi rimandando il riposo settimanale
nella terza settimana o con le modalità che si vedranno più avanti. Ricordiamo che la normativa
attuale non consente di andare oltre le 6 giornate di attività senza prendere un riposo settimanale il
settimo giorno.
Quali sono le condizioni per rispettare tale deroga?
Le condizioni per avere diritto a tale deroga sono le seguenti:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese
terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
•
•
due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di
almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo
ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai
requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; (trattasi di tachigrafo digitale) nonché
d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo
del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 ( cosiddetta “guida continua”), sia ridotto
a tre ore (anziché effettuare le interruzioni di 45 minuti o frazionate (la prima di 15 minuti almeno e
la seconda di 30 minuti almeno) ogni 4 ore e mezza, devono essere effettuate ogni 3 ore) .
Attenzione: i limiti di guida giornalieri, settimanali e bisettimanali restano invariati come pure
l’obbligo di fruire del riposo giornaliero con la sola eccezione della guida in multi presenza secondo
le modalità di previste da quest’ultima (riposo ininterrotto di almeno 9 ore nell’arco delle 30).
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Luciano Sirani
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Analisi delle condizioni nel dettaglio.
Ipotesi 1
Riposo
Prima settimana
settimanale
L
regolare
M
M
G
V
Seconda settimana
S
D
L
M
M
G
V
S
D
45 h
Terza settimana
Terza settimana
L
M
M
G
V
S
L
D
M
M
G
V
S
D
OPPURE
45 h
45 h
45 h
24 h
Salvo compensazione generale. Per intraprendere un nuovo turno di 12
gg. il riposo settimanale deve essere pari ad almeno 45 h (Regolare).
Ipotesi 2
Riposo
Prima settimana
settimanale
L
regolare
M
M
G
V
Seconda settimana
S
D
L
M
M
G
V
S
D
45 h
Terza settimana
L
M
M
G
V
Terza settimana
S
D
L
M
G
45 h
24 h
M
M
G
V
V
24 h
Quarta settimana
L
M
S
D
45 h
Quarta settimana
S
D
L
M
M
G
V
45 h
21h
S
D
45 h
Quinta settimana
Quinta settimana
L
M
M
G
V
S
D
….
….
….
….
….
….
….
L
M
M
G
V
21h
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Luciano Sirani
S
D
45 h
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NORMATIVA
Regolamento 561/2006
Omissis ….
All’art. 8 è aggiunto il seguente comma:
…….6 bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo
servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE)
n. 1073/2009 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del21 ottobre 2009, che fissa norme
comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus , può
rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a
partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese
terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure
ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno
24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la
fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai
requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché
d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo
del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 sia ridotto a tre ore.
La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano
rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di
guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo.
Entro il 4 dicembre 2012, la Commissione elabora una relazione in cui valuta le conseguenze della
deroga per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno,
la Commissione propone le relative modifiche al presente regolamento.
Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 (1) (2).
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa norme
comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e
che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 4 dicembre 2009.
Definizioni: 4) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi
regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il
trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso;
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Articolo 31 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione dell'articolo 29, che si applica a
decorrere dal 4 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
C. MALMSTRÖM
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