Ingresso in Italia per studio

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Ingresso in Italia per studio
N. 13 - 9.05.2007
Ingresso in Italia per studio
1. Ingresso in Italia per studio presso gli istituti e le scuole secondarie
I cittadini stranieri che risiedono all’estero e desiderano studiare in Italia devono
richiedere un visto d’ingresso al consolato o all’ambasciata italiana per motivi di
studio.
Questa opportunità è riconosciuta sia ai minorenni che ai maggiorenni.
Se si tratta di minorenni si presentano due possibilità:
- la prima riguarda i minorenni che hanno compiuto 14 anni e che intendono
frequentare un anno scolastico presso istituti e scuole secondarie pubbliche o private
nell’ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali. In questo caso i genitori
potranno individuare un programma di scambio nel sito del Ministero degli affari
esteri, www.esteri.it, e poi rivolgersi al consolato italiano per richiedere il visto
d'ingresso.
- la seconda possibilità, al di fuori dei programmi di scambio, riguarda l’ingresso dei
minori che abbiano compiuto 15 anni che sono interessati a conseguire una
formazione scolastica in Italia. In questo caso i genitori del minore devono presentare
richiesta di visto al consolato italiano indicando la persona o l’ente che in Italia
garantirà la tutela. Devono poi dimostrare la corrispondenza del programma
scolastico da seguire e la coerenza con gli studi svolti nel paese di appartenenza, ed
infine devono dimostrare di possedere sufficienti risorse economiche per il
mantenimento del minore in Italia.
Anche il maggiorenne può chiedere un visto per studio per frequentare un corso
d’istruzione superiore o d’istruzione tecnica o professionale.
Anche in questo caso deve essere verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia
con la formazione acquisita nel paese di provenienza. Ad esempio, chi ha un titolo di
scuola elementare non potrà certo richiedere un visto per frequentare un liceo!
Lo studente deve inoltre dimostrare che dispone di risorse economiche sufficienti ed
infine deve fornire prova di aver ottenuto dalla scuola italiana l’iscrizione o la
preiscrizione.
2.Ingresso degli studenti universitari
Gli stranieri che risiedono all’estero possono iscriversi alle università solo se
ottengono dai consolati italiani un visto di ingresso per studio. Per ottenere tale visto
bisogna rientrare nelle quote annuali stabilite dal Ministero degli esteri insieme ad
altri Ministeri. In genere i posti disponibili sono sempre superiori alle domande. Per
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verificare se l’università prescelta ha messo a disposizione posti per gli studenti
stranieri si dovrà consultare il sito www.miur.it.
La procedura per l’iscrizione dall’estero è abbastanza complessa e per non incorrere
in errori è necessario rispettare le scadenze che sono indicate nel calendario
pubblicato nel sito www.miur.it. Vediamo i passaggi fondamentali.
Primo passaggio
Gli studenti stranieri residenti all'estero devono presentare una domanda di
preiscrizione al consolato o all’ambasciata italiana entro una data stabilita ogni anno
dal Ministero dell'università. Quest'anno le domande devono essere presentate dal 2
maggio al 4 giugno. Alla domanda devono essere allegati documenti scolastici,
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana.
Secondo passaggio
Il consolato o l’ambasciata restituirà agli interessati i titoli di studio originali
legalizzati, salvo il caso di esonero, e la “dichiarazione di valore in loco”. Poi
trasmetterà all’università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi.
Terzo passaggio
Le università stilano le liste degli ammessi a sostenere le prove di ammissione ai
corsi. A questo punto lo studente straniero che è stato ammesso nelle liste può
finalmente chiedere il visto di ingresso per studio.
La domanda di visto è presentata su apposito modello e deve essere corredata dalla
dimostrazione della disponibilità di un reddito non inferiore a 350,57 euro per ogni
mese di durata dell’anno accademico.
Il reddito può essere dimostrato mediante l’esibizione di mezzi personali o familiari,
oppure con garanzie economiche fornite da istituzioni ed enti italiani di particolare
notorietà o da istituzioni ed enti stranieri considerati affidabili dal consolato italiano.
Lo studente deve dimostrare inoltre la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio e di
possedere una copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri. Questa
copertura è dimostrabile mediante una dichiarazione consolare che attesta il diritto
all’assistenza sanitaria, in quanto esiste uno specifico accordo tra l’Italia ed il paese
di appartenenza del richiedente, oppure mediante una polizza assicurativa straniera o
italiana.
Quarto passaggio
Gli studenti entro otto giorni dall’ingresso in Italia devono inoltrare alla questura,
tramite l’ufficio postale, la domanda per ottenere il corrispondente permesso di
soggiorno per studio che sarà rilasciato con scadenza 31 dicembre .
Essi sosterranno le prove di ammissione nonché le prove di italiano. Le prove si
svolgeranno il 3 settembre 2007. Sono esonerati da questa prova gli studenti che sono
in possesso di specifici titoli di frequenza di corsi di italiano, come quelli rilasciati
dalla Società "Dante Alighieri".
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Dopo le prove viene redatta la graduatoria finale degli ammessi ai corsi universitari.
A questo punto, chi non è stato ammesso deve fare ritorno al suo paese, tranne che
non abbia altri titoli per soggiornare in Italia. Invece, chi è stato ammesso dovrà
presentare alla scadenza del primo permesso di soggiorno domanda di rinnovo,
sempre tramite l’ufficio postale.
3. Il permesso di soggiorno per studio
La durata del permesso di soggiorno per studio è di un anno e può essere rinnovato di
anno in anno a condizione che lo studente - nel caso di studente universitario - nel
primo anno di corso abbia superato un esame e negli anni successivi almeno due
esami. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il
permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato
un solo esame, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.
Infatti il permesso di soggiorno per studio non può essere rinnovato per più di tre anni
oltre la durata del corso di studio.
Invece può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione
o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, ed è rinnovabile per un
anno.
Conseguito il diploma di laurea, è possibile ottenere un permesso di soggiorno per
l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale. Il superamento
degli esami, consente l’iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal
possesso della cittadinanza italiana, salvo trattarsi di professione che comporta
l’esercizio di pubbliche funzioni.
Il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere un lavoro a tempo parziale,
con un contratto di lavoro subordinato che non superi 20 ore a settimana ed il limite
annuale di 1040 ore.
E’ importante ricordare che il permesso di soggiorno per studio può essere convertito
prima della scadenza in permesso per lavoro subordinato o autonomo. La
conversione, però, è possibile solo nell’ambito delle quote stabilite annualmente dal
decreto sui flussi. Perciò, per l’anno in corso, lo studente potrà chiedere allo sportello
unico della prefettura il rilascio di una attestazione di sussistenza di quota per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo solo dopo la
pubblicazione del decreto flussi per il 2007. Per la richiesta deve essere utilizzato il
modello V che può essere scaricato dal sito www.interno.it.
Invece, gli studenti che al raggiungimento della maggiore età sono in possesso di un
permesso di soggiorno per studio possono chiedere la conversione del permesso per
svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo senza attendere il decreto flussi.
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La stessa facoltà è concessa agli studenti maggiorenni che hanno conseguito in Italia
il diploma di laurea o di laurea specialistica (ma non, ad esempio, un master). In
questi casi la domanda di conversione deve essere presentata allo sportello unico
utilizzando il modello V2 se si richiede la conversione per svolgere un lavoro
subordinato. Se la richiesta riguarda la conversione per svolgere un’attività
autonoma, la domanda deve essere presentata direttamente in questura tramite un
ufficio postale.
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