Ingresso in Italia per studio
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Ingresso in Italia per studio
N. 13 - 9.05.2007 Ingresso in Italia per studio 1. Ingresso in Italia per studio presso gli istituti e le scuole secondarie I cittadini stranieri che risiedono all’estero e desiderano studiare in Italia devono richiedere un visto d’ingresso al consolato o all’ambasciata italiana per motivi di studio. Questa opportunità è riconosciuta sia ai minorenni che ai maggiorenni. Se si tratta di minorenni si presentano due possibilità: - la prima riguarda i minorenni che hanno compiuto 14 anni e che intendono frequentare un anno scolastico presso istituti e scuole secondarie pubbliche o private nell’ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali. In questo caso i genitori potranno individuare un programma di scambio nel sito del Ministero degli affari esteri, www.esteri.it, e poi rivolgersi al consolato italiano per richiedere il visto d'ingresso. - la seconda possibilità, al di fuori dei programmi di scambio, riguarda l’ingresso dei minori che abbiano compiuto 15 anni che sono interessati a conseguire una formazione scolastica in Italia. In questo caso i genitori del minore devono presentare richiesta di visto al consolato italiano indicando la persona o l’ente che in Italia garantirà la tutela. Devono poi dimostrare la corrispondenza del programma scolastico da seguire e la coerenza con gli studi svolti nel paese di appartenenza, ed infine devono dimostrare di possedere sufficienti risorse economiche per il mantenimento del minore in Italia. Anche il maggiorenne può chiedere un visto per studio per frequentare un corso d’istruzione superiore o d’istruzione tecnica o professionale. Anche in questo caso deve essere verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel paese di provenienza. Ad esempio, chi ha un titolo di scuola elementare non potrà certo richiedere un visto per frequentare un liceo! Lo studente deve inoltre dimostrare che dispone di risorse economiche sufficienti ed infine deve fornire prova di aver ottenuto dalla scuola italiana l’iscrizione o la preiscrizione. 2.Ingresso degli studenti universitari Gli stranieri che risiedono all’estero possono iscriversi alle università solo se ottengono dai consolati italiani un visto di ingresso per studio. Per ottenere tale visto bisogna rientrare nelle quote annuali stabilite dal Ministero degli esteri insieme ad altri Ministeri. In genere i posti disponibili sono sempre superiori alle domande. Per www.immigrazioneoggi.it N. 13 - 9.05.2007 verificare se l’università prescelta ha messo a disposizione posti per gli studenti stranieri si dovrà consultare il sito www.miur.it. La procedura per l’iscrizione dall’estero è abbastanza complessa e per non incorrere in errori è necessario rispettare le scadenze che sono indicate nel calendario pubblicato nel sito www.miur.it. Vediamo i passaggi fondamentali. Primo passaggio Gli studenti stranieri residenti all'estero devono presentare una domanda di preiscrizione al consolato o all’ambasciata italiana entro una data stabilita ogni anno dal Ministero dell'università. Quest'anno le domande devono essere presentate dal 2 maggio al 4 giugno. Alla domanda devono essere allegati documenti scolastici, corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. Secondo passaggio Il consolato o l’ambasciata restituirà agli interessati i titoli di studio originali legalizzati, salvo il caso di esonero, e la “dichiarazione di valore in loco”. Poi trasmetterà all’università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi. Terzo passaggio Le università stilano le liste degli ammessi a sostenere le prove di ammissione ai corsi. A questo punto lo studente straniero che è stato ammesso nelle liste può finalmente chiedere il visto di ingresso per studio. La domanda di visto è presentata su apposito modello e deve essere corredata dalla dimostrazione della disponibilità di un reddito non inferiore a 350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico. Il reddito può essere dimostrato mediante l’esibizione di mezzi personali o familiari, oppure con garanzie economiche fornite da istituzioni ed enti italiani di particolare notorietà o da istituzioni ed enti stranieri considerati affidabili dal consolato italiano. Lo studente deve dimostrare inoltre la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio e di possedere una copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri. Questa copertura è dimostrabile mediante una dichiarazione consolare che attesta il diritto all’assistenza sanitaria, in quanto esiste uno specifico accordo tra l’Italia ed il paese di appartenenza del richiedente, oppure mediante una polizza assicurativa straniera o italiana. Quarto passaggio Gli studenti entro otto giorni dall’ingresso in Italia devono inoltrare alla questura, tramite l’ufficio postale, la domanda per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno per studio che sarà rilasciato con scadenza 31 dicembre . Essi sosterranno le prove di ammissione nonché le prove di italiano. Le prove si svolgeranno il 3 settembre 2007. Sono esonerati da questa prova gli studenti che sono in possesso di specifici titoli di frequenza di corsi di italiano, come quelli rilasciati dalla Società "Dante Alighieri". www.immigrazioneoggi.it N. 13 - 9.05.2007 Dopo le prove viene redatta la graduatoria finale degli ammessi ai corsi universitari. A questo punto, chi non è stato ammesso deve fare ritorno al suo paese, tranne che non abbia altri titoli per soggiornare in Italia. Invece, chi è stato ammesso dovrà presentare alla scadenza del primo permesso di soggiorno domanda di rinnovo, sempre tramite l’ufficio postale. 3. Il permesso di soggiorno per studio La durata del permesso di soggiorno per studio è di un anno e può essere rinnovato di anno in anno a condizione che lo studente - nel caso di studente universitario - nel primo anno di corso abbia superato un esame e negli anni successivi almeno due esami. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato un solo esame, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Infatti il permesso di soggiorno per studio non può essere rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Invece può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, ed è rinnovabile per un anno. Conseguito il diploma di laurea, è possibile ottenere un permesso di soggiorno per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale. Il superamento degli esami, consente l’iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo trattarsi di professione che comporta l’esercizio di pubbliche funzioni. Il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere un lavoro a tempo parziale, con un contratto di lavoro subordinato che non superi 20 ore a settimana ed il limite annuale di 1040 ore. E’ importante ricordare che il permesso di soggiorno per studio può essere convertito prima della scadenza in permesso per lavoro subordinato o autonomo. La conversione, però, è possibile solo nell’ambito delle quote stabilite annualmente dal decreto sui flussi. Perciò, per l’anno in corso, lo studente potrà chiedere allo sportello unico della prefettura il rilascio di una attestazione di sussistenza di quota per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo solo dopo la pubblicazione del decreto flussi per il 2007. Per la richiesta deve essere utilizzato il modello V che può essere scaricato dal sito www.interno.it. Invece, gli studenti che al raggiungimento della maggiore età sono in possesso di un permesso di soggiorno per studio possono chiedere la conversione del permesso per svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo senza attendere il decreto flussi. www.immigrazioneoggi.it N. 13 - 9.05.2007 La stessa facoltà è concessa agli studenti maggiorenni che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica (ma non, ad esempio, un master). In questi casi la domanda di conversione deve essere presentata allo sportello unico utilizzando il modello V2 se si richiede la conversione per svolgere un lavoro subordinato. Se la richiesta riguarda la conversione per svolgere un’attività autonoma, la domanda deve essere presentata direttamente in questura tramite un ufficio postale. www.immigrazioneoggi.it