statuto banca del tempo

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statuto banca del tempo
STATUTO ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO “ LA DANZA DELLE ORE”
art. 1 – Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata Banca del tempo “La danza delle ore” con sede a Cremona
– Via Divisione Acqui, 3. con la forma dell’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e
seguenti del Codice Civile.
La Banca del tempo “La danza delle ore” non persegue fini di lucro né diretto né indiretto, i
contenuti del suo agire sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che
consentono l’effettiva partecipazione dei soci alla vita della Banca stessa.
art. 2 – Durata
La durata dell’Associazione Banca del tempo “La danza delle ore” è illimitata.
art. 3 – Finalità e obiettivi
L’Associazione Banca del Tempo “La danza delle ore” ha lo scopo di promuovere e favorire lo
scambio di servizi, attività e saperi tra i soci al fine di valorizzare rapporti umani solidali, facilitare
l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni.
Intende favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali, incentivare le iniziative di
singoli e di gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendono scambiare parte
del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse.
La Banca del tempo “La danza delle ore” si propone di attivare forme di auto-aiuto nella comunità
per rinvigorire le relazioni sociali e consentire una più appagante articolazione dei tempi di
relazione, di lavoro, di svago, di cura, nell’ambito di una più ampia politica di recupero e di
valorizzazione della qualità dei tempi di vita personali e sociali.
Nelle forme di scambio tra i soci non sono previste transazioni di denaro. La sola unità di misura e
di quantificazione è il tempo.
Le modalità di scambio sono stabilite dal regolamento.
Possono essere oggetto di scambio tutte le attività che non abbiano le caratteristiche del rapporto
professionale e che non siano configurate e/o assimilate a rapporti di lavoro autonomo o
subordinato.
La Banca del tempo “La danza delle ore” può stipulare convenzioni e/o accordi con Enti Pubblici e
altre Associazioni.
L’Associazione Banca del Tempo “La danza delle ore” opera avvalendosi di prestazioni volontarie
da parte dei soci e svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da
quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
art. 4 – Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire alla Banca del tempo “La danza delle ore” tutte le
persone, Enti e Associazioni che ne condividono le finalità.
L’adesione alla Banca del tempo “La danza delle ore” ha carattere libero e volontario senza alcuna
discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia.
Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 460 è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I minori di anni 18 possono assumere il titolo di Socio previo consenso dei genitori e comunque non
godono del diritto di voto in Assemblea.
La Banca del tempo “La danza delle ore” fa proprio e promuove al suo interno il principio delle
“pari opportunità” fra uomo e donna.
Sono soci della Banca del tempo “La danza delle ore” coloro che hanno sottoscritto l’Atto
costitutivo in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene
accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari.
Le modalità di iscrizione sono stabilite dal regolamento.
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art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto:
a) alla partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie
b) alla partecipazione a tutte le iniziative e le manifestazioni e alla vita della Banca
c) all’accesso dei servizi offerti dalla Banca del tempo “La danza delle ore”
d) di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio direttivo
e) al voto – se in regola con il pagamento della quota associativa annuale - per l’elezione degli
organi dell’Associazione
f) ad essere eletti nei suddetti organi
Gli Enti pubblici e le Associazioni che sono Soci della Banca del tempo “La danza delle ore”
partecipano alle assemblee tramite una persona delegata dagli stessi che è titolare del diritto di voto
attivo e passivo.
I doveri dei soci consistono:
1) nel rispetto dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
2) nel versamento della quota associativa stabilita dall’Assemblea
3) nel comportamento corretto nei confronti della Banca e degli altri Soci
4) nell’impegno a realizzare gli obiettivi della Banca del tempo “la danza delle ore”
art. 6 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio della Banca del tempo “la danza delle ore” si perde per:
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa
- dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio direttivo
l’esclusione o radiazione per:
- gravi fatti a carico del Socio
- per inosservanza delle disposizioni previste dallo Statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni degli organi sociali
- per comportamenti contrastanti con lo spirito solidaristico dell’Associazione Banca del
tempo “La danza delle ore”
L’esclusione o la radiazione viene deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo che
prima di procedere deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che al medesimo vengono mossi,
consentendogli facoltà di replica e/o ricorso al Collegio arbitrale di cui all’art. 16 del presente
statuto.
art. 7 – Responsabilità civile dei Soci e dell’Associazione
La Banca del tempo “la danza delle ore” svolge nei confronti dei Soci un ruolo di messa in
relazione delle persone e non di intermediazione per ciò che riguarda gli scambi. La responsabilità
degli scambi , per quanto attiene alla loro qualità, al rispetto dell’impegno, al comportamento
tenuto, ad eventuali danni o infortuni intervenuti nel loro compimento, è in ogni caso a carico dei
Soci che li effettuano.
Perciò viene stipulata una polizza assicurativa contro gli infortuni e i rischi di responsabilità civile
verso terzi.
art. 8 - Organi
Sono organi dell’Associazione Banca del Tempo “La danza delle ore”
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite ed hanno la durata di tre anni.
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art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con le quote annuali, rappresenta l’organo
sovrano della Banca del Tempo “La danza delle ore” e ne definisce le scelte fondamentali.
Le modalità di convocazione dell’assemblea sono stabilite dal regolamento
L’Assemblea ordinaria dei soci:
- approva il bilancio annuale
- approva le linee di sviluppo della Banca e ne delibera le scelte strategiche fondamentali
- approva il regolamento interno e le sue modifiche
- esercita la propria azione affinché le attività svolte dalla Banca siano in linea con le finalità e
gli obiettivi del presente Statuto
- elegge il Consiglio direttivo e il Presidente
- deliberare eventuali trasferimenti di sede e l’istituzione di sedi secondarie.
L’assemblea straordinaria dei soci:
- delibera le modifiche allo statuto
- delibera lo scioglimento dell’Associazione
Ogni socio può farsi rappresentare nell’assemblea per l’approvazione del bilancio, da un altro socio
mediante delega. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
Gli Enti e le Associazioni di cui all’art. 5 del presente statuto sono rappresentati da una persona con
diritto ad un solo voto.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e ogni volta che il Consiglio direttivo lo
ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno il 10% dei soci.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea delibera in entrambi i
casi a maggioranza assoluta dei voti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere
almeno 24 ore.
Le deliberazioni assunte dall’assemblea e gli atti verbalizzanti vengono esposti all’interno della
sede sociale e restano successivamente a disposizione dei soci per la libera consultazione.
L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente.
art. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre (tre) fino a un massimo di 15 (quindici)
componenti effettivi. Resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta nomina il Segretario.
Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo della Banca del tempo “La danza delle ore”, deve essere
convocato almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei
consiglieri. Si riunisce su convocazione del Presidente anche tutte le volte che quest’ultimo lo
ritenga necessario o utile per la gestione e il buon funzionamento della Banca del tempo “La danza
delle ore”. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- convocare l’assemblea dei Soci
- predisporre le linee generali di azione della Banca da sottoporre all’Assemblea dei Soci
- determinare l’ammontare delle quote annue da proporre all’assemblea dei soci
- redigere il bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea dei Soci
- attuare le decisioni dell’Assemblea dei Soci
- sovrintendere alla gestione dell’attività della Banca
- deliberare sull’ammissione, sul recesso e sull’esclusione dei Soci
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Delle
deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma
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insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti e rimane a disposizione dei soci che
richiedano di consultarlo.
In caso di dimissioni di un componente il Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito per
cooptazione. Il numero dei componenti cooptati non dovrà comunque essere superiore a un terzo
dei componenti complessi il Consiglio.
Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea dei
Soci
art. 11 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione Banca del tempo “La danza
delle ore” nei confronti di terzi ed in giudizio.
In caso di impedimento o assenza, le sue mansioni vengono svolte dal Vicepresidente.
Al Presidente spettano i seguenti compiti:
- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo
- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- assumere eventuali decisioni urgenti, anche non di sua competenza, sottoponendole nella
successiva riunione alla ratifica del Consiglio Direttivo
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal
Vicepresidente fino alla Assemblea successiva dei Soci che voterà il nuovo Presidente.
Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.
Tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Redige la contabilità ed i relativi estratti conto degli scambi
effettuati dai soci.
Cura ogni aspetto amministrativo della Banca del tempo “La danza delle ore”, compresa la gestione
della cassa tenendone la contabilità, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo
e quello di previsione.
In caso di sua assenza, le funzioni saranno svolte da un socio scelto dal Presidente, componente il
Consiglio direttivo.
art. 13 – Finanze, patrimonio e bilancio
Il patrimonio della Banca del tempo “La danza delle ore” è costituito:
- dalle quote associative
- dai contributi volontari di privati o Enti pubblici
- da donazioni e lasciti in denaro
- da eventuali proventi di autofinanziamento derivanti da attività di natura commerciale
occasionali e/o marginali
- da ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate dalla Banca
I beni ricevuti e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento degli scopi previsti
dal presente statuto.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione Banca del tempo “La danza delle ore”.
I soci non possono richiedere né pretendere rimborsi in caso di recesso od esclusione.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento deve essere presentato il bilancio
all’approvazione dell’assemblea dei soci.
La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo sono deliberati
dall’assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività
dell’associazione.
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Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed inserite nel bilancio dell’anno successivo.
art. 14 – Modifiche allo statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Banca del tempo “La danza delle ore”.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività stessa della Banca.
A norma dell’art. 21 del Codice Civile il presente statuto può essere modificato con deliberazione
straordinaria dell’assemblea con la presenza di almeno il 50% + 1 dei soci e con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
art. 15 – Scioglimento
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno il 75% dei
soci della Banca. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le
eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con
finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci della Banca.
art. 16 – Controversie – Collegio Arbitrale
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere per l’interpretazione e/o l’esecuzione del
presente Statuto e tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione
inappellabile di un Collegio Arbitrale.
Tale Collegio sarà formato da tre componenti nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo –
che presiede il Collegio stesso – d’accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente dell’Associazione.
art. 17 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto o dal regolamento interno
si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile e al D.lgs. n. 460 del 1977 e
loro successive variazioni
Registrato a Cremona il 19 dicembre 2006 al n° 4561 serie 3
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