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Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 IN EVIDENZA • Notizie in sintesi Pag. 2 APPROFONDIMENTI • • • • Manovra economica 2011 Legge sullo Sviluppo Chiusura delle partite IVA inattive Sospensione feriale dei termini in materia tributaria Pag. Pag. Pag. Pag. 4 6 7 8 STRUMENTI OPERATIVI • • • • Check list compensazione dei crediti Versamenti da dichiarazione dei redditi Contratto di appalto Lettera di conferma incarico all’agente immobiliare Pag. Pag. Pag. Pag. 9 10 11 12 • • • • • Adeguamento agli studi di settore Deduzioni forfetarie per autotrasportatori Credito per contributo SSN per autotrasportatori Beni di costo inferiore a € 516,46 Incasso del compenso del professionista e scomputo della ritenuta d’acconto Pag. Pag. Pag. Pag. 13 14 15 16 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ NON SOLO IMPRESA AGEVOLAZIONI SCADENZARIO Pag. 18 • Obbligo della posta elettronica certificata (PEC) Pag. 20 • Carta dei diritti del turista Pag. 21 • Contributi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Pag. 22 • Principali adempimenti mese di agosto 2011 Pag. 23 • Principali adempimenti mese di settembre 2011 Pag. 26 Scarica la Circolare Notiziario in formato Word Visiona le condizioni d’uso della Circolare Notiziario EDITORE E PROPRIETARIO: Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN Partita IVA: 01392340202 Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 Capitale sociale € 10.400 interamente versato SITO WEB: www.ratio.it E-MAIL: [email protected] DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli VICE DIRETTORE: Stefano Zanon CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Laura Nardi, Donatella Olivari, Marco Paolini, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon COMITATO DI ESPERTI: O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, Progesa, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, G.P. Tosoni PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Mensile, vendita esclusiva per abbonamento. DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail. SERVIZIO ABBONAMENTI: Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30 L’Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi. Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. 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I dati saranno utilizzati per confrontare le eventuali anomalie tra redditi dichiarati e quelli spesi dai contribuenti. Il monitoraggio, già operativo dal 2010 per le vendite o le prestazioni con fattura (la soglia di € 3.000,00 è stata, solo per il 1° anno, elevata a € 25.000,00), si estende alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura (con scontrino o ricevuta) oltre € 3.600,00, IVA inclusa. Sono tenuti alla comunicazioni commercianti, esercenti ed artigiani. • La Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione Finanziaria può contestare al contriPAGAMENTI IN CONTANTI LA CONTABILITÀ PERFETTA BLOCCA L’ACCERTAMENTO SEQUESTRO DEI BENI DEL CONIUGE buente di aver emesso fatture false in presenza di ingenti pagamenti in contanti asseritamente effettuati: tale pratica, dunque, non solo viola le norme sull’antiriciclaggio, ma giustifica anche il metodo induttivo da parte dell’ufficio. • La Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di scritture contabili formalmente perfette, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza. • La Corte di Cassazione ha precisato che è legittimo il sequestro, anche sui beni del coniuge, qualora gli investimenti dell'indagato siano incompatibili con il modesto reddito familiare. • La Corte di Cassazione ha precisato che qualora l'importo della sanzione ridotta non RAVVEDIMENTO OPEROSO ERRATO FINANZIAMENTO GRATUITO DA PROVARE IN BILANCIO IRRILEVANZA DELLA CAPARRA AI FINI REDDITUALI VENDITA “PRIMA CASA” PRIMA DEL DECORSO DEL QUINQUENNIO RIMBORSO IVA E MODELLO DI DICHIARAZIONE ERRATO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERIODO DI PRATICANTATO COMPRESO NEL REGIME DEI MINIMI Centro Studi Castelli corrisponda a quanto effettivamente dovuto dal contribuente, il ravvedimento operoso è inefficace e, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate potrà esigere il pagamento della sanzione nella misura edittale, calcolata sull'intero ammontare. • Al fine di precostituire una prova idonea a vincere la presunzione derivante dal combinato disposto degli articoli 45 e 46 del Tuir, è necessario che la gratuità del finanziamento soci emerga esplicitamente dai bilanci della società che eroga il finanziamento, oltre che dal bilancio del soggetto che riceve il finanziamento. • La Corte di Cassazione ha precisato che non costituisce componente fiscalmente rilevante la percezione di una caparra, poiché il momento impositivo si configura esclusivamente alla stipula del contratto definitivo, che conclude gli effetti del preliminare di compravendita. • La Corte di Cassazione ha precisato che la cessione della "prima casa" in data anteriore al decorso di un quinquennio dall’acquisto determina la decadenza dall'agevolazione inizialmente ottenuta, salvo l’acquisto, entro un anno dalla predetta cessione, di un altro immobile da destinare a propria "abitazione principale"; nel caso di acquisto di una quota di comproprietà di un'abitazione, tale quota deve essere significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene, così da poterlo adibire a propria abitazione. • La Corte di Cassazione ha affermato che la presentazione di un modello di dichiarazio• ne non corretto non preclude la richiesta di rimborso, poiché la predetta richiesta non è soggetta ad alcuna formalità. Il caso di specie riguardava la presentazione di una dichiarazione IVA all’interno del modello Unico, anziché in via autonoma. • I professionisti facenti parte di un'associazione, qualora intendano inviare telematicamente la dichiarazione dei redditi dell'associazione prima del 30.09.2011, dovranno preventivamente modificare, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, le quote di partecipazione se, per accordi interni, hanno la necessità di indicare un apporto degli associati diverso rispetto alle quote di partecipazione dell’anno precedente. • Il periodo di tirocinio professionale obbligatorio ai fini dell’iscrizione ad un Albo non costituisce mera prosecuzione dell’attività e, pertanto, non è di ostacolo al nuovo regime dei minimi. I praticanti potranno, quindi, avvalersi del nuovo regime ad imposta sostitutiva del 5% e rimanervi oltre il quinquennio, fino al compimento del 35° anno di età. Pagina 2 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Notizie in sintesi (segue) • L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, con un comunicato congiunto del CONTROLLO SUL POKER “LIVE” 18.07.2011, informano che sarà posta in essere una campagna di controlli nel comparto del poker “live”. Le vincite riferibili a queste prove di abilità sono, infatti, “redditi diversi” e, come tali, integralmente tassabili. • Il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.07.2011, n. 165, indica in misura dell’8,25% il tasso degli interessi di mora per il 2° semestre 2011 (1,25% il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione del 7%). Relativamente ai ritardati pagamenti dei prodotti alimentari deteriorabili, invece, gli interessi sono pari al 10,25%. TASSO INTERESSI DI MORA INVALIDITÀ DEL RUOLO SU SOCIETÀ CANCELLATA CO.CO.CO E DENUNCIA CONTRIBUTI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA • Sono da considerarsi illegittime le iscrizioni a ruolo e le successive cartelle notificate anche alla società di persone cancellata dal Registro delle Imprese, poiché il destinatario è ormai estinto. • L’Inps ha istituito un nuovo codice “tipo rapporto”, “1E”, da impiegare con decorrenza dalle denunce contributive di competenza del mese di luglio 2011, al fine di dichiarare i dati relativi a un amministratore che, contestualmente, riveste anche la carica di legale rappresentante della società. • L'Inps ha prorogato a dicembre la fase transitoria durante la quale i datori di lavoro possono segnalare, all'ente medesimo, i lavoratori in cassa integrazione o in attesa della concessione con le previgenti modalità. • Sempre più spesso il lavoro del professionista è preso di mira dall’Agenzia delle Entrate e l’attività di consulenza fiscale diventa fonte di responsabilità patrimoniale a suo carico. Il coinvolgimento può essere di natura amministrativa e penale e può provocare la confisca per equivalente di beni che si trovano nella sua disponibilità. • Il Sistri è stato rinviato fino al 2012 per gli adempimenti a carico dei piccolissimi produtSISTRI tori di rifiuti. Sono state inoltre mitigate alcune sanzioni per tutti gli altri soggetti obbligati a utilizzare tale sistema di tracciamento dei rifiuti da settembre 2011. • Considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito dell’applicazione della de- REGOLARIZZAZIONE DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ • tassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, l’Agenzia delle Entrate precisato che ai sostituti d’imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di 2°livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovranno essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del Contribuente. La disapplicazione delle sanzioni è stata subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il termine, ora prorogato, del 16.12.2011. • Il regolamento comunitario n. 282/2011, art. 18, par. 2, rettificato e pubblicato sulla TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI COMUNITARIE ASSISTENZA SANITARIA PER ITALIANI ALL’ESTERO Guida IL FIDEIUSSORE PAGA I DEBITI DEL FALLITO Centro Studi Castelli Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 13.07.2011, L 183, prevede che il committente comunitario che non abbia comunicato al fornitore il proprio numero di partita IVA potrà essere considerato, ai fini dell'applicazione delle regole sul luogo di tassazione delle prestazioni di servizi, un privato consumatore. • Il Ministero della Salute ha predisposto una guida interattiva, denominata “Se parto per …”, che permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) ed a tutti gli operatori sanitari, di avere informazioni sull’eventuale diritto all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo. • La Corte di Cassazione ha stabilito che il fideiussore non può opporre al creditore la preventiva escussione sui beni del fallito, se non ha indicato quelli ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva. Pagina 3 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 APPROFONDIMENTO Manovra economica 2011 È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16.07.2011, n. 164 la L. 15.07.2011, n. 111, in vigore dal 17.07.2011, di conversione del D.L. 6.07.2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. Si sintetizzano le disposizioni contenute nel provvedimento che hanno una maggiore rilevanza operativa. Oggetto Sanzioni studi di settore Ravvedimento operoso entro 15 giorni Nuovo regime dei contribuenti minimi Regime degli ex minimi Ritenuta al 4% sui bonifici per detrazioni 36% e 55% Riporto delle perdite d’impresa società di capitale Sanatoria dichiarazione di cessazione attività Sanatoria liti fiscali pendenti fino a € 20.000,00 Contenuto • Quando è rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dell’accertamento induttivo, a condizione che il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (2%). Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l’ulteriore riduzione della sanzione a 1/10, e dunque allo 0,20% per ogni giorno di ritardo. • A partire dal 1.01.2012, il regime dei contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che: a. intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b. l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007. • L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%. • Il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età. • Il beneficio è riconosciuto a condizione che: a. il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b. l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c. qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a € 30.000,00. Coloro che, per effetto del nuovo regime dei contribuenti minimi, pur avendo i previgenti requisiti, non possono beneficiare di tale regime semplificato ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA. Tali soggetti sono esenti dall'Irap. Per i pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, la ritenuta d’acconto trattenuta dagli istituti bancari/postali è ridotta dal 10% al 4%. Si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si beneficia della detrazione del 36% e degli interventi di risparmio energetico, per i quali si beneficia della detrazione del 55%. • La perdita di un periodo d'imposta, nelle società di capitali, calcolata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. • Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le nuove modalità, essere computate in diminuzione del 100% del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi, e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività possono sanare la violazione versando, entro il 4.10.2011, un importo pari a € 129,00 (codice tributo 8110), sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1.05.2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme dovute. A tale fine le somme sono versate entro il 30.11.2011 in unica soluzione e la domanda di definizione è presentata entro il 31.03.2012. Centro Studi Castelli Pagina 4 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Manovra economica 2011 Oggetto Sanzione ridotta e atto di contestazione separato dall’atto di accertamento o rettifica Accertamenti esecutivi Definizione dell’accertamento e garanzia fideiussoria Contributo unificato per ricorsi Reclamo e mediazione nel processo tributario Fattura noleggio autoveicoli Superbollo autoveicoli Imposta di bollo sui depositi titoli Contribuzione per malattia obbligatoria Detassazione per incrementi di produttività 2012 Orari attività commerciali in zone turistiche Contenuto • Le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni di norme tributarie, anche qualora siano rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal trasgressore, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. • La disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo il 6.07.2011, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso. • Per gli atti emessi a decorrere dal 1.10.2011 diventa obbligatoria l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Il termine per l’entrata in vigore degli accertamenti esecutivi è stato prorogato al 1.10.2011 (in luogo del 1.07.2011). È soppresso l’obbligo di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi per il versamento rateizzato delle somme se l’importo delle rate successive alla prima è superiore a € 50.000,00, dovute per effetto dell’accertamento con adesione, del perfezionamento della definizione e della conciliazione giudiziale. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del 60%, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Le disposizioni non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data del 6.07.2011. • Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate successivamente al 6.07.2011 sono definiti i nuovi valori del contributo unificato, differenziati in base al valore delle controversie. • Considerato l’assoggettamento al contributo unificato non si applica l’imposta di bollo anche agli atti e provvedimenti del processo tributario. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate (notificati dal 1.04.2012), chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, ed è esclusa la conciliazione giudiziale. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La procedura di noleggio di autoveicoli è certificata fiscalmente mediante fattura (e non tramite ricevuta fiscale); l'azienda di noleggio è tenuta ad indicare, nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento. La fattura deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l’autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio che sia in grado di emettere il documento. • A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad € 10,00 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. • In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale, si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. • L’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari è determinato in base alla periodicità e al valore nominale o di rimborso dei titoli. In particolare, il diritto è dovuto nella misura annuale di € 34,20 per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia inferiore a € 50.000,00. • Relativamente ai depositi di titoli, dal 2011, il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia: - pari o superiore a € 50.000,00 ma inferiore a € 150.000,00, la misura annuale è di € 70,00; - pari o superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 500.000,00, la misura annuale è di € 240,00; - pari o superiore a € 500.000,00, la misura annuale è di € 680,00. A decorrere dal 1.05.2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28.06.2011, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. In via sperimentale, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. Centro Studi Castelli Pagina 5 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Legge sullo Sviluppo Il D.L. 13.05.2011, n. 70 è stato convertito, con modificazioni, nella L. 12.07.2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 12.07.2011, n. 160 ed entrata in vigore il 13.07.2011. Si illustrano le disposizioni di maggiore interesse per le imprese. Oggetto Contabilità semplificata Riepilogo fatture mensili Rivalutazione quote e terreni di persone fisiche Elenchi clienti e fornitori Detrazione 36% e 55% Rinvio termini scadenti di sabato o giorno festivo Scheda carburante Da richiesta di rimborso a compensazione Rateizzazione debiti tributari derivanti da avvisi bonari Riscossione frazionata Distruzione beni di impresa Ruralità degli immobili Rinegoziazione dei contratti di mutuo Sistri Verifiche fiscali e accessi Privacy Contenuto Il regime di contabilità semplificata è esteso a € 400.000,00 di ricavi per le imprese di servizi e a € 700.000,00 di ricavi per le altre imprese. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d’imposta sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio, se di importo non superiore a € 1.000,00. Elevato a € 300,00 l’importo per riepilogare in un solo documento le fatture emesse nel mese; la stessa soglia si applica ai fini della registrazione del documento riepilogativo relativo alle fatture ricevute nel mese. La registrazione del documento riepilogativo è stata estesa alle autofatture emesse nel corso del mese dal cessionario/committente. È possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.07.2011, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. Entro il 30.06.2012 dovrà essere asseverata la perizia e versata l’imposta sostitutiva. È prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei medesimi beni. È abolito l’obbligo della comunicazione telematica (spesometro) da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a € 3.000,00 in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat. Abolite le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36% e l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per la fruizione della detrazione del 36% e del 55%. I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo. Abolito l’obbligo di compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate. La richiesta per rimborso d’imposta effettuata dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa. Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la 1ª rata. La garanzia è necessaria solo se le rate successive alla 1ª sono nel complesso superiori a € 50.000,00. Le rate possono anche essere di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. Per le imposte sui redditi, l’Irap e l’IVA, in caso di accertamento oggetto di ricorso da parte del contribuente, le somme dovute a titolo di imposta, contributi e premi iscritti a ruolo a titolo provvisorio possono essere riscosse immediatamente per 1/3 del loro importo (in luogo della metà). Innalzamento a € 10.000,00 della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio. Entro il 30.09.2011 i soggetti che possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento fabbricati rurali o presunti tali, possono presentare all’Agenzia del Territorio un’istanza di variazione catastale per conseguire il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di ruralità del fabbricato e l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 o della categoria D/10. Fino al 31.12.2012 il mutuatario che, prima dell’entrata in vigore del provvedimento, ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a € 200.000,00, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, del’ISEE non superiore a € 35.000,00 e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo. Per le imprese e i produttori di rifiuti speciali pericolosi, aventi fino a 10 dipendenti, il termine per l’entrata in vigore del Sistri non può essere antecedente al 1.06.2012. Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni. • Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativocontabili è esonerato dall’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. • Il trattamento dei dati contenuti nei curricula trasmessi spontaneamente alle imprese non richiede il consenso dell’interessato. Al momento del primo contatto successivo all’invio dei curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, un’informativa breve sul trattamento dei dati. • Per le imprese che trattano solo dati personali non sensibili, ovvero come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli del coniuge e dei parenti, la tenuta di un aggiornamento D.P.S. è sostituita da un’autocertificazione. Centro Studi Castelli Pagina 6 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Chiusura delle partite IVA inattive La manovra correttiva recentemente introdotta (L. n.111/2011) stabilisce che l'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora, per 3 annualità consecutive, il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. In ogni caso, i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, possono sanare la violazione versando, entro 90 giorni dal 6.07.2011, un importo pari a € 129,00 (codice tributo 8110), a condizione che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. • CANCELLAZIONE D’UFFICIO SANATORIA MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ REGOLARIZZAZIONE SU INVITO DELL’UFFICIO Esempio n. 1 La partita IVA è revocata d’ufficio se, per 3 annualità consecutive, il contribuente: - non ha esercitato l’attività; - non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato. • • Soggetti interessati Imprese. Professionisti. Impugnazione Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle commissioni tributarie. Soggetti interessati Titolari di partita IVA che non hanno comunicato la cessazione dell’attività. Costo € 129,00. 8110 (Modello F24 con elementi identificativi). Codice tributo L’importo non può essere compensato con eventuali crediti, ma deve essere sempre versato. Non deve essere presentata la comunicazione di cessazione dell’attività. Scadenza 4.10.2011. Requisiti L’agevolazione si applica a condizione che la violazione non sia stata già contestata dall’Amministrazione Finanziaria. Il contribuente deve presentare la comunicazione di cessazione entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio. È prevista la sanzione pari a € 516,00, ridotta a 1/5. Pari a € 103,20. Esempio compilazione Modello F24 con elementi identificativi Soggetto versante Partita IVA da cessare R 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9 8110 2010 129 00 Anno di cessazione attività - omissis - Centro Studi Castelli Pagina 7 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Sospensione feriale dei termini in materia tributaria Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. È tuttavia prevista un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale, identificato dal 1.08 al 15.09. • Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. • La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. • Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO giorno finale (il “60° giorno”). • Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo. Nota bene Il sabato non è considerato festivo. • La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo, tuttavia, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato. • Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine. • In mancanza di accordo fra le parti, a seguito del non perfe- Mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione zionamento dell’istanza di accertamento con adesione, deve ritenersi operante il periodo di sospensione feriale dei termini, del quale il contribuente, comunque, fruisce per presentare il ricorso. • Peraltro, anche in pendenza di ricorso, è possibile tentare la definizione della lite. • Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto dall’1.08 al 15.09 di ciascun anno. • Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Il giorno 16.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini. Dal giorno 16.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini. SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI • Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini ripren- dono a decorrere dal 16.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (46 giorni). ESEMPIO Accertamento notificato il 31.07 COMPUTO DEI TERMINI • Dal 1.08 al 15.09 • Dal 16.09 al 14.11 • Dal 1.08 al 15.09 • Dal 16.09 al 27.10 Totale Centro Studi Castelli Pagina 8 di 27 Termini sospesi 60 giorni 60 giorni Totale • Dal 14.07 al 31.07 Accertamento notificato il 13.07 18 giorni Termini sospesi 42 giorni 60 giorni Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 STRUMENTI OPERATIVI Check list compensazione dei crediti Si propone una tavola riassuntiva dell’utilizzo dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, modello Unico. Rossi Mario ESTRATTO CREDITI COMPENSABILI - Anno 2010 CREDITI Data Codice/ Anno Descrizione tributo 1.01.2010 Credito contrib. IVS artig. eccedente il minimale 1.01.2010 Credito Irap anno 2009 AP/2009 3800/2009 Residuo utilizzabile in compensazione Importo € € € € € € € € € € € € € 91,00 € 17,00 € € € € € € € € € € € € - € ZERO Residuo crediti compensabili DEBITI Data Codice 6.07.2010 6.07.2010 6.07.2010 AP 3801 3801 Codice/Anno Acc.to contrib. IVS artigiani eccedente il minimale Addizionale regionale all’Irpef Addizionale regionale all’Irpef Totale debiti compensati Codice tributo credito utilizzato AP/2009 3800/2009 AP/2009 Importo € € € € € € € € € € € € € 51,00 17,00 40,00 € 108,00 CHECK LIST COMPENSAZIONE CREDITI (COMPILABILE) Centro Studi Castelli Pagina 9 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Versamenti da dichiarazione dei redditi Si presenta uno schema di raccolta dei dati relativi ai versamenti dovuti in base al modello Unico per le persone fisiche. DICHIARANTE 2010 ELENCO VERSAMENTI ANNO Rossi Mario Via Verdi, n. 3 – Castel Goffredo (MN) IRPEF Sì No Cod. F24 4001 € Credito 122,00 Debito Versato 1° acconto 2010 Cod. F24 4033 € 181,76 Sì Versato No Ridotto 2° acconto 2010 Cod. F24 4034 € 272,65 Sì Versato No Ridotto € 576,41 Totale versato Note Saldo 2009 IRAP Cod. F24 3800 € Credito - 17,00 Debito Versato Sì No 1° acconto 2010 Cod. F24 3812 € 451,44 Versato Sì No Ridotto 2° acconto 2010 Cod. F24 3813 € 677,16 Versato Sì No Ridotto € 1.111,60 Sì No Totale versato Compensazione con saldo 2009 Note Saldo 2009 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE Cod. F24 3844 € Credito 45,00 Debito Versato Acconto 2010 Cod. F24 3843 € 19,00 Sì Versato No Ridotto € 64,00 Totale versato Note Saldo 2009 ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE Credito 147,00 Debito Cod. F24 3801 € Totale versato Sì Versato No Note Saldo 2009 147,00 € CONTRIBUTI IVS AP F24 CP € PXX Sì Credito Versato - 91,00 Debito No 1° acconto 2010 AP F24 CP € PXX 513,10 2° acconto 2010 AP F24 CP € PXX 513,10 Totale versato € Onere dedotto Quadro RP Sì No Da tassare nel quadro RM Sì Versato No Ridotto Onere dedotto Quadro RP Sì No Compensazione con saldo 2009 Sì Versato No Ridotto Onere dedotto Quadro RP Sì No 935,20 FAC SIMILE ELENCO VERSAMENTI IMPOSTE (COMPILABILE) Centro Studi Castelli Pagina 10 di 27 Centro Studi Castelli Note Saldo 2009 Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Contratto di appalto La crescente rilevanza della normativa pubblicistica relativa agli appalti legati al mondo dell’edilizia ha indotto a non dare sempre per scontate le regole riguardanti le libere scelte delle parti, con la conseguenza che appare opportuno richiamare l’attenzione delle parti sui punti fondamentali. Lo schema di contratto elaborato nell’ambito del Tavolo nazionale di Unioncamere è il risultato di un ampio lavoro collegiale che, pur non avendo consentito di ridurre ulteriormente la dimensione dello schema stesso, esprime lo sforzo di dare chiarezza e visione d’insieme ai temi normalmente sottesi alle questioni contrattuali. • Oggetto del contratto d’appalto è il risultato di un “fare” che può concretarsi sia nel compimento di OGGETTO DEL CONTRATTO un’opera sia di un servizio, che l’appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo. • Le materie necessarie a compiere l’opera devono essere fornite dall’appaltatore - salvo pattuizione con- traria. PREVALENZA DEL “FARE” CORRISPETTIVO AUTONOMIA DELL’APPALTATORE L'elemento caratterizzante il contratto di appalto è rappresentato dalla prevalenza del fare sul dare, cioè del lavoro sulla materia e deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti ha voluto conferire maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso. Il contratto di appalto si differenzia dal contratto di vendita per l’elemento prevalenDifferenza te, che è costituito dalla prestazione di lavoro, per la realizzazione dell’opera, e non con la vendita dalla cessione di beni. È determinato in funzione del conseguimento del risultato stabilito contrattualmente. L’autonomia dell’appaltatore è in parte ridotta dai poteri di ingerenza spettanti al committente, tra i quali quello di dirigere i lavori, di variare il progetto e di recedere dal contratto. • Le responsabilità dell’appaltatore sono le seguenti: - difformità quando l’appaltatore non esegue interamente l’opera o, avendola eseguita, si rifiuta di consegnarla. Responsabilità per inadempimento o per inesatto adempimento. - vizi dell’opera quando l’appaltatore consegna un’opera completa ma affetta da vizi e difetti tale da non renderla conforme a quella pattuita. Responsabilità per presenza di vizi e difetti. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE SUBAPPALTO L’appaltatore, per l’esecuzione dell’opera o del servizio, può avvalersi della collaborazione di un’altra impresa a cui delegare il compimento di una parte o dell’intera prestazione. A tal fine può utilizzare, ottenuta l’autorizzazione del committente, lo strumento del subappalto. Il subappalto è un contratto di 2° grado o subcontratto e, per la sua natura derivata, risulta condizionato alle vicende del contratto di appalto. L’appaltatore è sempre responsabile nei confronti del committente per i vizi o le difformità della prestazione, anche se dipendenti da fatto del subappaltatore. Il subappaltatore è responsabile nei confronti dell’appaltatore e dei terzi per eventuali reati commessi nell’esecuzione dell’opera. Forma libera Per la stipulazione dei contratti di appalto il Codice Civile non obbliga le parti ad alcuna forma speciale di perfezionamento della volontà; pertanto, i contraenti hanno facoltà di instaurare il rapporto contrattuale nella forma da loro desiderata. • Nessuna forma particolare è prevista per l'efficacia e il perfezionamento della vo- ASPETTI FORMALI Forma scritta lontà dei contraenti; tuttavia, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata è subordinata, per espressa disposizione legislativa, all'esistenza di un contratto d'appalto. Pertanto il contribuente che intende beneficiare dell'aliquota ridotta, ha l'onere di fornire all'Amministrazione Finanziaria la prova concreta dell'esistenza del rapporto, meglio con forma scritta. • In mancanza di forma scritta (es.: contratto verbale o accordo per tacito consenso), nei casi di contestazione, spetterebbe all'Ufficio fiscale fornire la prova o quantomeno indicare quale altro tipo di contratto possa sussistere. • Tuttavia, quando la natura stessa della prestazione evidenzi un contratto d'appalto, l'Amministrazione Finanziaria difficilmente potrà configurare un altro tipo di contratto. Caso d’uso Se il contratto è stipulato per scrittura privata non autenticata, e tutte le disposizioni in esso contemplate sono relative ad operazioni IVA, esso è soggetto a registrazione in caso d’uso e in misura fissa. Data certa Per attribuire data certa all'atto occorre registrarlo. In alternativa, è possibile utilizzare la data postale apposta direttamente sui supporti cartacei se il contratto è redatto in forma di corrispondenza (sottoscritto da una sola parte). Quest'ultima forma è, talvolta, ritenuta, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, insufficiente a fornire la prova della certezza della data. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO FAC SIMILE CONTRATTO DI APPALTO (COMPILABILE) Centro Studi Castelli Pagina 11 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Lettera di conferma incarico all’agente immobiliare Tra gli strumenti a carattere preventivo che consentono di evitare le controversie e impedire l’uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie, poichè comportano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, Unioncamere ha predisposto la lettera di conferma incarico verbale del mediatore. Tale documento rispecchia gli obiettivi sopra enunciati: il tentativo è di far sì che chi si affida al mediatore sia garantito il più possibile sulla natura dell’impegno assunto. OBBLIGO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI L’attività dell’intermediario immobiliare, finalizzata a mettere in contatto due o più parti per consentire la conclusione di un affare, in genere ha quale effetto la stipula di contratti preliminari, per i quali sorge l’obbligo, a carico dei mediatori, di richiedere la registrazione. Registrazione • INCARICO DI VENDITA DI UN IMMOBILE CONFERIMENTO INCARICO • Chi intende avvalersi dell’attività di un mediatore per la vendita di un immobile conferisce allo stesso un apposito “incarico di vendita”. Tale documento deve contenere: - la descrizione completa del bene posto in vendita; - il prezzo richiesto; - le modalità del pagamento; - eventuali condizioni della vendita. Il conferimento dell’incarico, pur potendo rivestire natura negoziale, non rientra nel campo di operatività dell’art. 10, c. 1, lett. d-bis) del D.P.R. 131/1986, poichè si tratta di un atto prodromico, mentre la norma in esame è chiaramente riferita alle scritture stipulate a seguito della attività di mediazione. • CARATTERISTICH E DEL CONTRATTO TIPO Gli agenti di affari in mediazione sono obbligati a registrare le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. • È lasciato libero spazio alle decisioni che le parti si riservano di adottare perché fanno parte della libera contrattazione. Le regole inserite devono rispettare l’equilibrio che il contratto deve garantire ad entrambi i contraenti. • Finalità • Evitare le controversie tra le parti. Impedire l’uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie. FAC SIMILE LETTERA DI CONFERMA INCARICO ALL’AGENTE IMMOBILIARE (COMPILABILE) Centro Studi Castelli Pagina 12 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Adeguamento agli studi di settore L’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere corrisposta entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando, mediante modello F24, il codice tributo “4726”, per le persone fisiche, oppure il codice tributo “2118”, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. • Imposte dirette • Irap IMPOSTE INTERESSATE I maggiori ricavi o compensi incrementano il reddito imponibile, dando evidenza dell’adeguamento. La maggiore imposta si “confonde” con quella dovuta per l’anno. • • I maggiori ricavi o compensi sono rilevanti ai fini Irap. É necessaria una specifica indicazione nel modello Irap dei maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore. • I maggiori ricavi o compensi comportano l’applicazione dell’imposta con l’aliquota media applicata sulle operazioni attive. L’adeguamento deve essere segnalato nel modello Unico e annotato nei registri IVA vendite o corrispettivi. Il versamento della maggiore imposta deve essere effettuato entro la data di versamento a saldo delle imposte con Mod. F24 (codice tributo 6494). • IVA • A tutti gli studi in vigore per il 2010 si applicano gli indicatori specifici di normalità per ciascuno di essi. Studi di settore evoluti per il 2010 LIVELLO DI ADEGUAMENTO • • • • • EVENTUALE MAGGIORAZIONE 3% Esempio n. 1 Studi di settore a regime Non nuovi Non revisionati • Adeguamento al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che terrà conto anche dell’eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità individuati per il singolo studio di settore. Tali indicatori sono influenzati dai nuovi correttivi anticrisi. Se l’integrazione necessaria per raggiungere la congruità è superiore al 10% dei ricavi o compensi esposti nelle scritture contabili, è dovuta una maggiorazione del 3% da conteggiarsi sull’intero adeguamento (la soglia del 10% non costituisce una franchigia). La maggiorazione deve essere versata entro il termine di pagamento delle imposte. Studi di settore nuovi o revisionati Indipendentemente dall’importo dell’integrazione, non è dovuta alcuna maggiorazione. Correttivi anticrisi L’introduzione dei correttivi “anticrisi” configura non una “evoluzione” degli studi di settore, ma una integrazione degli stessi. Pertanto, la maggiorazione (3,00%) è dovuta anche per l’adeguamento agli studi per i quali trovano applicazione i correttivi congiunturali. Indicazione dell’adeguamento sul registro IVA Ditta Rossi S.n.c. di Rossi Mario & C. Via Milano, n. 105 – 25100 Brescia (BS) C.F. e P. IVA: 01234560789 Registro IVA delle fatture di vendita Periodo: ottobre-dicembre 2011 Data 31.12.2011 Causale Adeguamento Centro Studi Castelli Pagina n. 4/2011 Descrizione ... omissis ... Studi di settore anno di imposta: 2010 Importo maggior ricavo: € IVA maggior ricavo: € Importo maggiorazione: € Pagina 13 di 27 15.000,00 3.000,00 450,00 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Deduzioni forfetarie per autotrasportatori Anche per il periodo d’imposta 2010 sono confermate le deduzioni forfetarie previste a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. NATURA DELLE DEDUZIONI PER IL 2010 • Per trasporti nel Comune in cui ha sede l’impresa: € 19,60. Forfetarie giornaliere per trasporti effettuati dall’imprenditore o dai singoli soci di società di persone Per spese non documentate Persone fisiche Per trasporti oltre il Comune ma nell’ambito della Regione o Regioni confinanti: € 56,00. Società di persone Soggetti esclusi Per trasporti oltre i precedenti ambiti territoriali: € 92,00. • Forfetaria annua per autoveicoli e motoveicoli € 154,94 per ogni autoveicolo e motoveicolo fino a Kg. 3.500. • Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato. • In alternativa alla deduzione analitica delle spese di trasferta. Resta comunque ferma l’ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista. Trasferte all’estero: importo giornaliero € 95,80. Esempio n. 1 Solo per soggetti in contabilità semplificata (rigo RG20 per ditta individuale e rigo RG 21 per società di persone). Anche per beni in leasing. • Trasferte fuori dal territorio comunale: importo giornaliero € 59,65. Forfetarie per trasferte dei dipendenti Al netto delle spese di viaggio e trasporto Contabilità ordinaria per opzione (rigo RF39, codice 99). • Contabilità semplificata (rigo RG20). • Contabilità ordinaria per opzione (rigo RF47, codice 99). • Contabilità semplificata (rigo RG21). Sono escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo. Prospetto delle deduzioni forfetarie per trasporti effettuati dall’imprenditore IMPRESE AUTORIZZATE ALL’AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE (art. 66. c. 5 Tuir) Dati identificativi della Ditta: Denominazione: Trasporti Express di Rossi Mario Sede dell’impresa: Via Roma, n. 50 Comune: Milano (MI) Partita IVA: 0123450789 Codice fiscale: RSS MRA 44P07 C118 R Autorizzazione all’autotrasporto n.: 12345 PERIODO D’IMPOSTA 2010 Durata trasporto Data Destinazione ... 4/06 4/06 5/06 ... ... Brescia Monza Roma ... Totale da a ... 8.00 13.00 8.00 ... ... 12.00 18.00 18.00 ... Deduzione giornaliera ... Deduzione per viaggio ... 56,00 92,00 ... ... Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura Data Numero ... 3.06.10 3.06.10 4.06.10 ... ... 503 6005 1123 ... Cliente ... Verdi Spa Bianchi Spa Neri Spa ... Milano, 31.12.2010 Mario Rossi (Luogo e data) (Firma) FAC SIMILE PROSPETTO DEDUZIONI FORFETARIE PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL’IMPRENDITORE (COMPILABILE) Centro Studi Castelli Pagina 14 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Credito per contributo SSN per autotrasportatori L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’assegnazione di risorse a sostegno del settore dell’autotrasporto, con il comunicato stampa 21.06.2011, ha confermato che, anche nel 2011, le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio possono recuperare, fino a un massimo di € 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2010 come contributo Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Somme versate nel 2010 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. Ambiente 23.03.1992. Oggetto • Utilizzo in compensazione Dichiarazione dei redditi Tali somme possono essere utilizzate in compensazione nel modello F24: dei versamenti da effettuare nel 2011; fino alla concorrenza di € 300 per ciascun veicolo. La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap. - Il credito dovrà essere indicato nell’apposita sezione del quadro RU di Unico 2012. Esempio n. 2 Calcolo credito di imposta e compilazione Modello F24 • Dati esempio La società Rossi Trasporti S.r.l. ha pagato nel 2010 complessivi € 3.440 di contributi SSN compresi nei premi di assicurazione inerenti i propri automezzi di massa complessiva non inferiore a tonnellate 11,5. • Per 10 automezzi l’importo è stato pari a € 280; per altri 2 automezzi l’importo pagato era di € 320. • Si ipotizza la compensazione, in data 20.08.2011, del credito d’imposta con il debito IVA del 2° trimestre 2011. Contributi SSN compresi Credito imposta intero (inferiore al limite): 2.800 280 x 10 = € nei premi di assicurazione Credito imposta parziale (fino al limite): € 600 300 x 2 = pagati nel 2010 Deve essere compilato il quadro RU della Totale dichiarazione dei redditi del periodo di uti- credito Dichiarazione dei redditi € 3.400 lizzo. imposta Centro Studi Castelli Pagina 15 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Beni di costo inferiore a € 516,46 La disciplina fiscale dei beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46 prevede la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. La normativa civilistica non contiene la stessa disposizione e, pertanto, il trattamento contabile di tali beni rientra nella disciplina generale delle immobilizzazioni materiali, che devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio se hanno un’utilità pluriennale. Tale impostazione genera difficoltà di gestione e l’obbligo di seguire nel tempo i singoli beni di importo non rilevante, considerando che il valore imputato a conto economico costituisce il limite di valore deducibile ai fini fiscali. Il Codice Civile prevede, inoltre, una particolare procedura applicabile ai beni strumentali (attrezzature industriali e commerciali), senza alcun vincolo sull’entità del valore unitario, purchè siano costantemente rinnovati e di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio. Ne esaminiamo le possibili ed eventuali applicazioni, nonché le implicazioni di carattere contabile e fiscale. Aspetti civilistici Aspetti fiscali Il costo dei beni con una durata pluriennale deve essere contabilizzato fra le immobilizzazioni materiali. • Nel conto economico, fra i costi, è incluso l'ammortamento, calcolato secondo corretti principi contabili (criterio della vita utile). Le disposizioni civilistiche non prevedono un trattamento specifico per i beni di costo non superiore a € 516,46, il cui trattamento contabile è generalmente analogo a quello delle altre immobilizzazioni materiali. La deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali, ridotti alla metà per il 1° esercizio. • Procedura di ammortamento • • • • Imputazione per intero a conto economico Se, ai fini civilistici, è stato effettuato l’ammortamento su base pluriennale, le quote d’ammortamento imputate a conto economico costituiscono l’importo massimo deducibile ai fini fiscali, a condizione che non superino i limiti stabiliti dalla tabella dei coefficienti ministeriali. I beni devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili. Talune immobilizzazioni, pur essendo soggette a utilizzazione limitata nel tempo, per la loro modesta entità non sono assoggettate all’ammortamento, ma direttamente imputate a spese nell’esercizio [Oic 16]. In tal caso è possibile, alternativamente: - contabilizzare tali beni capitalizzandone il costo ed effettuando l’ammortamento con l’aliquota del 100% (iscrivendoli nel registro beni ammortizzabili); - iscrivendo il costo direttamente a CE nella voce B.6 (senza iscrizione nel registro beni ammortizzabili). Per i beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46, è ammessa la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. Se il costo dei beni di modesta entità è integralmente imputato a conto economico, è possibile dedurre l’intero costo in un solo periodo d’imposta. • Imprese in contabilità semplificata Centro Studi Castelli • Per le imprese in regime di contabilità semplificata non si pone alcun problema di carattere civilistico, poiché tali soggetti non redigono il bilancio: è, pertanto, possibile la deduzione integrale per tutti i beni di costo non superiore a € 516,46. L’obbligo di indicazione nel registro cespiti non sussiste qualora i beni siano imputati direttamente a conto economico. Pagina 16 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Beni di costo inferiore a € 516,46 Esempio n. 1 (segue) Procedura di ammortamento A) Al momento dell’acquisto 10.02 Diversi a Fornitori Attrezzature industriali e commerciali IVA c/acquisti Fattura di acquisto per n. 1 trapano elettronico. PD7 P B II 3 P C II 4-bis 600,00 500,00 100,00 B1) Alla chiusura dell’esercizio (ammortamento pluriennale) 31.12 E B 10 b Ammortamento Fondo ammortamento attrezzature industriali a attrezzature industriali e commerciali e commerciali Per quota di ammortamento dell’esercizio con applicazione del coefficiente del 10%. P B II 3 50,00 - in alternativa B2) Alla chiusura dell’esercizio (ammortamento integrale) 31.12 E B 10 b Aspetti fiscali Ammortamento Fondo ammortamento attrezzature industriali a attrezzature industriali e commerciali e commerciali Ammortamento 100% beni di valore non superiore a € 516,46. P B II 3 500,00 Quando la contabilizzazione dei beni è effettuata mediante iscrizione tra le immobilizzazioni, detti beni devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili, tenendo conto che possono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di formazione e per coefficiente di ammortamento. Esempio n. 2 Iscrizione fra i costi d’esercizio Al momento dell’acquisto 10.02 PD7 EB6 P C II 4-bis • • Note • Diversi a Fornitori Acquisto beni di costo inferiore a € 516,46 IVA c/acquisti Fattura di acquisto per n. 1 trapano elettronico. 600,00 500,00 100,00 I beni per i quali si sceglie la deduzione integrale delle spese, mediante imputazione diretta a conto economico del costo, non devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili. In ogni caso, la cessione di tali beni genererà una plusvalenza. La prassi di effettuare l’ammortamento a conto economico in misura pari al 100% del costo, seppur corretta ai fini fiscali, può essere considerata un “inquinamento del bilancio” per le imprese in contabilità ordinaria. Pertanto tale comportamento, non ineccepibile sul piano civilistico, è talvolta osservato nei bilanci delle ditte individuali e società di persone qualora le esigenze fiscali siano ritenute prevalenti rispetto alla perfetta osservanza di corretti principi contabili. Centro Studi Castelli Pagina 17 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Incasso del compenso del professionista e scomputo della ritenuta d’acconto Il criterio di imputazione dei compensi dei professionisti segue il “principio di cassa”, secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. La ritenuta d’acconto è scomputata nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il reddito. L’applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative qualora il committente/debitore utilizzi, per estinguere l’obbligazione, strumenti diversi dal contante quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari, bonifici o carte di credito. REDDITO DEL PROFESSIONISTA CON CRITERIO DI CASSA Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra: (+) l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili; (-) l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso, nell’esercizio dell’arte o della professione. • • ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE Gli assegni bancari e circolari rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell’ordine scritto, impartito alla propria banca (o l’impegno della banca stessa), di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. La differenza principale fra queste 2 diverse modalità di pagamento risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall’assegno circolare rispetto a quello bancario: - con l’assegno bancario il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore); - con l’assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull’assegno al soggetto beneficiario. Criterio di imputazione temporale I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista , momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente. Non rileva, invece, ai fini dell’imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta. • BONIFICO BANCARIO Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme deve essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. • Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito. Tavola n. 1 Disallineamento tra incasso del compenso ed effettuazione della ritenuta d’acconto Nota1 Data emissione fattura Centro Studi Castelli Al fine dell’attribuzione della numerazione progressiva delle fatture emesse, il pagamento può ritenersi eseguito nel momento in cui l’interessato riceve comunicazione dell’avvenuto accreditamento delle somme a lui spettanti. Pagina 18 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Incasso del compenso del professionista e scomputo della ritenuta d’acconto (segue) • DISALLINEAMENTO TRA RITENUTA E INCASSO Esempio • • Tavola n. 2 Un professionista, per una prestazione effettuata nell’anno “n”, ha emesso fattura in data 5.01.“n+1”, quando riceve notizia dell’accredito delle somme. Il cliente ha effettuato il bonifico il 30.12.“n” con valuta 31.12.“n”. La somma è disponibile sul c/c del professionista dal 5.01.“n+1”. • • Il provento deve concorrere alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta “n+1”. La ritenuta è scomputata dai redditi del periodo d’imposta “n+1”. Fattura del commercialista al proprio cliente Ditta Emittente Ditta Cliente Dott. Verdi Luigi Via Magellano, n. 23 – 46042 Castel Goffredo (MN) C.F.: VRDLGU44P07B157H P. IVA: 00153950202 Spett.le Alfa S.n.c. Via Principe di Piemonte, 15 - 46041 Asola (MN) P. IVA: 00153450202 Data Documento Numero 5.01.”n+1” Fattura 13 Descrizione Q.tà Prezzo Unitario Codice IVA Importo Consulenza presso Vs. Filiale anno “n” 1 1.000,00 Contributo integrativo 4% commercialisti (su € 1.000,00) 1 40,00 20% 2) Imponibile 1) Imponibile …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6) 1.040,00 1.040,00 20% 5) IVA 4) IVA 208,00 7) Non imponibile 208,00 8) Esente 9) Ritenuta 20% (su € 1.000) Totale C (7+8+9) - 200,00 1-2-3) 7) 8) Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. Operazione esente ai sensi dell’art. …………….. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif. - 200,00 Totale fattura (A+B) 1.248,00 - spese anticipate - ritenuta 0,00 200,00 Netto a pagare 1.048,00 S.E. & O. Tavola n. 2 Scritture contabili del commercialista • Emissione fattura 5.01.”n+1” Cliente P E P P a a a a Diversi Prestazioni professionali Contrib. integrativo 4% IVA su vendite 1.248,00 1.000,00 40,00 208,00 Emissione fattura cliente. • Accredito sul c/c del compenso 5.01.”n+1” P P P Centro Studi Castelli Diversi Banca c/c Credito per ritenute d’acconto subite Incasso fattura a 1.248,00 Clienti 1.048,00 200,00 Pagina 19 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 NON SOLO IMPRESA Obbligo della posta elettronica certificata (PEC) I liberi professionisti devono aver già comunicato ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); le società di nuova costituzione devono dichiarare l’indirizzo di posta elettronica certificata nel momento stesso in cui si iscrivono al Registro delle Imprese. Le società già esistenti, invece, dovranno comunicarlo entro il 29.11.2011. Può essere il caso di approfittare di qualsiasi pratica da depositare alla CCIAA, per attivare e comunicare l’indirizzo PEC ("risparmiando" cosi un’apposita comunicazione futura). • VALIDITÀ RICEVUTE La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. La trasmissione è considerata certificata solo se entrambe le caselle del mittente e del destinatario sono caselle di posta elettronica certificata. • La validità della trasmissione e la ricezione del messaggio è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. • Professionisti • Dal 29.11.2009 i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l’obbligo di comunicare, ai rispettivi Ordini e collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L’elenco pubblico dei gestori abilitati è consultabile sul sito www.cnipa.gov.it. Alcuni Ordini professionali hanno stipulato apposite convenzioni con i gestori, consentendo così agli iscritti di dotarsi dell’indirizzo PEC a condizioni particolarmente vantaggiose. SOGGETTI INTERESSATI Imprese Entro il 29.11.2011 tutte le imprese hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (l’obbligo riguarda esclusivamente le società di persone e capitali; non interessa le imprese individuali). Le società di nuova costituzione hanno l’obbligo immediato di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. • CONDIZIONI PER L’UTILIZZO • Possesso da parte del mittente e del destinatario di una casella di Posta Elettronica Certificata, ovvero di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora di invio e ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto. Possesso del mittente di una firma elettronica avanzata. • Economici • VANTAGGI • Sicurezza • Centro Studi Castelli Risparmio di tempo rispetto alla redazione, predisposizione e presentazione in Posta. Possibilità di inviare un numero rilevante di raccomandate senza difficoltà. Possibilità di verificare nel tempo il documento inviato tramite l’archivio dei gestori. Il messaggio può essere crittografato. Pagina 20 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Carta dei diritti del turista La Carta dei diritti del turista, realizzata dal Ministero del Turismo, è uno strumento di agevole consultazione che sintetizza tutti gli elementi essenziali della normativa vigente e ha l'obiettivo di informare con chiarezza il turista su quelli che sono, in Italia, i suoi diritti, su come egli debba comportarsi e a chi debba rivolgersi per farli valere. La "guida" è disponibile online in sette lingue diverse. Prima di effettuare un viaggio è consigliabile raccogliere tutte le informazioni necessarie sul luogo di destinazione e di eventuali formalità da espletare. A CHI RIVOLGERSI • • • • • ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – www.enit.it Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano Aziende di promozione Turistica Uffici di Informazione e accoglienza turistica (IAT) Associazioni turistiche Pro Loco Disabili VIAGGI IN ITALIA VIAGGI ALL’ESTERO DOCUMENTI Easy Italia fornisce assistenza e pronto intervento in caso di incidente o disagi di varia natura. Numero telefonico: 039.039.039 • L’assistenza è fornita in: - italiano; - inglese; - francese; - spagnolo; - tedesco; - cinese; - russo. • Informazioni utili sulla sicurezza, sanità, visti e valuta possono essere ottenute consultando: - www.viaggiaresicuri.it; - www.dovesiamonelmondo.it. Cittadini italiani • È necessario rivolgersi: - al Comune di residenza per il rilascio della carta di identità; - alla Questura competente per il rilascio del passaporto (ove richiesto). Cittadini europei È necessario avere con sé passaporto o carta di identità in corso di validità. Cittadini extracomunitari • Passaporto in corso di validità e dichiarazione di presenza • A seconda del Paese di provenienza, deve essere richiesto il visto per visitare l’Italia. Italiani all’estero • Prima di intraprendere un viaggio è opportuno assumere informazioni presso la propria Azienda sanitaria Locale circa la necessità di effettuare eventuali vaccinazioni per visitare la località di destinazione. • La Tessera Europea di assistenza sanitaria dà diritto all’accesso diretto a strutture pubbliche o convenzionate per ricevere prestazioni mediche negli Stati dell’Unione Europea. • In alcuni Stati è richiesto il pagamento delle prestazioni; in questi casi si può chiedere il rimborso all’Asl di appartenenza. Stranieri in Italia • I cittadini comunitari in possesso della Tessera Europea possono ottenere prestazioni sanitarie presso le strutture pubbliche o convenzionate • Ai cittadini extracomunitari provenienti da Paesi non convenzionati sono assicurate le prestazioni sanitarie per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe. Italiani residenti all’estero Ai cittadini italiani iscritti all’AIRE, aventi lo status di emigrati, che rientrano temporaneamente in Italia, sono riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere urgenti (per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare). ASSISTENZA SANITARIA Centro Studi Castelli Le persone con difficoltà motorie possono richiedere il rilascio di specifici permessi provvisori di transito. Pagina 21 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 AGEVOLAZIONI Contributi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Stanziati nuovi fondi per i finanziamenti alle misure in favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in applicazione dell'art. 9 L. 8.03.2000, n. 53. L’obiettivo è quello di incentivare e promuovere iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, dal baby sitting al telelavoro al part-time. Tra le possibilità previste dal bando, anche interventi per agevolare il rientro dei genitori dopo il congedo di maternità o paternità, sostegno alla genitorialità, telelavoro, part-time reversibile, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato. FINALITÀ Gli incentivi sono finalizzati alle realizzazione di programmi per l’armonizzazione della vita familiare e lavorativa. • TIPOLOGIE DI PROGETTI • Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti. Progetti che consentano a titolari d’impresa e lavoratori autonomi di avvalersi di collaboratori o sostituti durante il periodo di maternità o per l’accudimento di figli minori o disabili. • Lavoratori dipendenti • • • I programmi non devono avere una durata superiore a 24 mesi. Articolazione dell’orario di lavoro che garantisca forme di flessibilità ai lavoratori. Reinserimenti dei lavoratori. Attivazione reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali per la promozione di servizi innovativi. REQUISITI OGGETTIVI • Lavoratori autonomi • • I programmi non devono avere una durata superiore a 12 mesi (anche frazionati nell’arco di 24 mesi). Sostituzione del lavoratore autonomo con altro soggetto che abbia analoghi requisiti professionali. Il compenso erogato al sostituto non può superare il reddito imponibile relativo all’anno precedente per l’attività lavorativa esercitata dal soggetto richiedente. Lavoratori dipendenti Fino a un massimo di € 500.000,00. Lavoratori autonomi Fino a un massimo di € 35.000,00 CONTRIBUTI INVIO SCADENZA Centro Studi Castelli Le domande devono essere inviate telematicamente, previa registrazione sul sito www.conciliazione.politichefamiglia.it Le domande devono essere presentate entro il 28.10.2011. Pagina 22 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 SCADENZARIO Principali adempimenti mese di agosto 2011 Il D.P.C.M. 12.05.2011 prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Scad. 2011 Tributo Contributo Contenzioso Lunedì 1 agosto Premi di produttività Descrizione Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie. Detassazione - I sostituti d’imposta che, nei mesi di gennaio e febbraio 2011, hanno applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di 2° livello, devono effettuare, entro oggi, il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie, comprensiva di interessi, per non incorrere nell’applicazione delle sanzioni. Il termine è stato prorogato al 16.12.2011 (Circ. Ag. Entrate 28.07.2011, n. 36/E). 1 Imposte dirette Cedolare secca Venerdì 5 agosto Rivalutazione immobili d’impresa IVA Inps Cassa geometri Diritto annuale C.C.I.A.A. Centro Studi Castelli UNICO 2011 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2010 e/o del 1° acconto 2011 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. 1 Modello Irap 2011 - Termine di versamento del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 dell’Irap risultante dalla dichiarazione per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con la maggiorazione. 1 Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione. 1 Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2010 da parte dei sostituti d’imposta interessati dagli studi di settore che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. 1 Versamento - Per i contratti di locazione con decorrenza dal 1.01.2011 al 31.05.2011, il versamento della 1ª rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore ad € 257,52) deve essere effettuato entro il 5.08.2011, con la maggiorazione dello 0,40%. 1 Imposta sostitutiva - Termine di versamento, con la maggiorazione, della 3° rata dell’imposta sostitutiva, da parte dei contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno aderito alla rivalutazione degli immobili d’impresa (art. 15, cc. 16-23 D.L. 185/2008). Entro oggi deve essere versata anche la 3ª rata dell’imposta sostitutiva relativamente al saldo attivo netto di rivalutazione. 1 Versamento - Versamento IVA anno 2010, per le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche interessati dagli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2011, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2011, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Studi di settore - Termine di versamento dell’IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore, con la maggiorazione. 1 Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. 1 Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2010 e del 1° acconto per il 2011, con la maggiorazione. Contributi - Termine di versamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2011 alla Cassa per la quota eccedente il contributo minimale (soggettivo e integrativo), con la maggiorazione dello 0,40%. La determinazione dei contributi deve essere effettuata nella una nuova sezione III del quadro RR del modello Unico 2011. 1 Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%. Pagina 23 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Principali adempimenti mese di agosto 2011 Scad. 2011 Lunedì 15 agosto Tributo Contributo IVA Associazioni sportive dilettantistiche Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. IVA Lettera d’intento Imposta sugli intrattenimenti Libro unico del lavoro Inps 3 Enpals Inail Sabato 20 agosto Lunedì 22 agosto Descrizione Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Imposte dirette Martedì 16 agosto (segue) 4 Enasarco Conai Imposte dirette Centro Studi Castelli Unico 2011 - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi. Unico 2011 - I soggetti Ires che hanno approvato il bilancio il 29.06.2011, usufruendo del più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, devono versare le imposte entro oggi, applicando la maggiorazione dello 0,40%. Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di luglio 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2011. Versamento - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare l’imposta a debito derivante dalla dichiarazione annuale IVA devono versare, entro oggi, la relativa rata. Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre 2011, mediante il modello F24. Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2011. Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2010 e all’acconto 2011, devono effettuare il versamento della 3ª rata. Versamento - Termine ultimo per il versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previden-ziali relativi al trimestre aprile-giugno 2011. Denuncia mensile - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. Modello 770 Semplificato e Ordinario - Termine di presentazione telematica del modello 770/2011 Semplificato e del modello 770/2011 Ordinario. Pagina 24 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Principali adempimenti mese di agosto 2011 Tributo Contributo Scad. 2011 IVA Giovedì 25 agosto Enpals Martedì 30 agosto Imposta di registro Imposte dirette Mercoledì 31 agosto IVA Inps Fasi 1. • • 2. Note • • • • 3. • 4. • (segue) Descrizione Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell’apposito file in formato XML. Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità. Unico 2011 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente. Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente. Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2011. In base al D.P.C.M. 12.05.2011 le persone fisiche tenute, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico 2011 e Irap, nonché al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, possono effettuare i predetti versamenti entro il 6.07.2011, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico e Irap, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Ai versamenti effettuati dal 7.07.2011 al 5.08.2011 deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40%. La proroga, che riguarda anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, comprende anche gli altri termini di scadenza legati al Modello Unico (contributi previdenziali sul reddito che eccede il minimale, diritto annuale alla C.C.I.A.A., ecc.). Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. Il differimento dei termini al 20.08.2011 riguarda anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 12442/2011). La proroga al 20.08.2011 riguarda i premi assicurativi Inail, i versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi e altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo 1.08-20.08.2011 (comunicato Inail 18.05.2011). Centro Studi Castelli Pagina 25 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Principali adempimenti mese di settembre 2011 Scad. 2011 Tributo Contributo Descrizione Giovedì 1 settembre Sistri Entrata in vigore - Dal 1.09.2011 saranno tenuti al tracciamento digitale dei rifiuti: imprese ed enti con più di 500 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi; imprese ed enti con le stesse caratteristiche che producono rifiuti speciali non pericolosi, o che raccolgono e trasportano rifiuti speciali per oltre 3.000 tonnellate/anno; recuperatori e smaltitori; commercianti e intermediari di rifiuti (D.M. 26.05.2011). Sabato 10 settembre Ragionieri commercialisti Versamento - Termine di versamento dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). Martedì 13 settembre Certificati medici on line Entrata in vigore - Dal 13.09.2011 i datori di lavoro privati sono obbligati a ricevere i certificati medici dall’Inps in via telematica. Non potrà più essere chiesta al lavoratore la copia cartacea. Giovedì 15 settembre IVA Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Associazioni sportive dilettantistiche Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Imposte dirette Contenzioso IVA Lettera d’intento Venerdì 16 settembre Imposta sugli intrattenimenti Libro unico del lavoro Inps Enpals Martedì 20 settembre Unico 2011 - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi. Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall’1.08.2011. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Versamento - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare l’imposta a debito derivante dalla dichiarazione annuale IVA devono versare, entro oggi, la relativa rata. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2011. Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2011. Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2011, mediante il Mod. F24. Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Consulenti del lavoro Enpacl - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2011. Conai Denuncia mensile - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. Centro Studi Castelli Pagina 26 di 27 Centro Studi Castelli Circolare – Notiziario n. 07 29 luglio 2011 Principali adempimenti mese di settembre 2011 Tributo Contributo Scad. 2011 1 Domenica 25 settembre Descrizione IVA Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Enpals Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell’apposito file in formato XML. Imposte dirette IVA Venerdì 30 settembre (segue) ICI Imposta di registro Inps Consulenti del lavoro Tasse automobilistiche Lavoro notturno Fabbricati rurali Unico 2011 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari del modello Unico 2011 per le persone fisiche obbligate alla presentazione in via telematica e per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare. Unico 2011 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. Dichiarazione Irap - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari abilitati. Mod. 730/2011 - I contribuenti comunicano al sostituto d’imposta di non voler effettuare o di effettuare un minore acconto dell’Irpef per l’anno 2011 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. Dichiarazione IVA separata - Termine di trasmissione telematica. Parametri - I contribuenti (società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali) che presentano in via telematica il modello Unico e che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri devono effettuare il versamento della maggiore imposta dovuta entro oggi, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il codice tributo 6493. Modello IVA26LP - Presentazione del Mod. IVA26LP, da parte della controllante, all’agente della riscossione competente in relazione al proprio domicilio fiscale. Fattura differita - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente. Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Ici per i contribuenti per i quali è in scadenza alla data odierna il termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi in via telematica. Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità. Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2011 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. Enpacl - Termine di versamento del contributo integrativo a mezzo di bollettini di pagamento M.A.V. Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 2° quadrimestre 2011 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. Comunicazione - Entro tale termine il datore di lavoro deve inviare alla D.P.L. e agli istituti previdenziali la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 (art. 5 D. Lgs. 67/2011). Domanda - Ai fini del riconocimento della ruralità degli immobili, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia del Territorio, entro oggi, una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. La domanda deve essere corredata da un’autocertificazione nella quale si attesta il rispetto ininterrotto da almeno 5 anni dei requisiti di ruralità (art. 7 D.L. 70/2011). • • Nota 1 Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. Centro Studi Castelli Pagina 27 di 27 Centro Studi Castelli