diritto annuale

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diritto annuale
Circolare – Notiziario
n. 07
29 luglio 2011
IN EVIDENZA
• Notizie in sintesi
Pag. 2
APPROFONDIMENTI
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Manovra economica 2011
Legge sullo Sviluppo
Chiusura delle partite IVA inattive
Sospensione feriale dei termini in materia tributaria
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STRUMENTI
OPERATIVI
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Check list compensazione dei crediti
Versamenti da dichiarazione dei redditi
Contratto di appalto
Lettera di conferma incarico all’agente immobiliare
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Adeguamento agli studi di settore
Deduzioni forfetarie per autotrasportatori
Credito per contributo SSN per autotrasportatori
Beni di costo inferiore a € 516,46
Incasso del compenso del professionista e scomputo
della ritenuta d’acconto
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AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ
NON SOLO IMPRESA
AGEVOLAZIONI
SCADENZARIO
Pag. 18
• Obbligo della posta elettronica certificata (PEC)
Pag. 20
• Carta dei diritti del turista
Pag. 21
• Contributi per la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro
Pag. 22
• Principali adempimenti mese di agosto 2011
Pag. 23
• Principali adempimenti mese di settembre 2011
Pag. 26
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IN EVIDENZA
Notizie in sintesi
• Dal 1.07.2011 è entrato in vigore il meccanismo dello spesometro, finalizzato a monitoENTRATA IN VIGORE
DELLO SPESOMETRO
DAL 1.07.2011
•
rare i grandi acquisti. I dati saranno utilizzati per confrontare le eventuali anomalie tra
redditi dichiarati e quelli spesi dai contribuenti.
Il monitoraggio, già operativo dal 2010 per le vendite o le prestazioni con fattura (la soglia di € 3.000,00 è stata, solo per il 1° anno, elevata a € 25.000,00), si estende alle
operazioni senza obbligo di emissione della fattura (con scontrino o ricevuta) oltre €
3.600,00, IVA inclusa. Sono tenuti alla comunicazioni commercianti, esercenti ed artigiani.
• La Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione Finanziaria può contestare al contriPAGAMENTI
IN CONTANTI
LA CONTABILITÀ
PERFETTA BLOCCA
L’ACCERTAMENTO
SEQUESTRO
DEI BENI
DEL CONIUGE
buente di aver emesso fatture false in presenza di ingenti pagamenti in contanti asseritamente effettuati: tale pratica, dunque, non solo viola le norme sull’antiriciclaggio, ma
giustifica anche il metodo induttivo da parte dell’ufficio.
• La Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di scritture contabili formalmente
perfette, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il
solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza.
• La Corte di Cassazione ha precisato che è legittimo il sequestro, anche sui beni del
coniuge, qualora gli investimenti dell'indagato siano incompatibili con il modesto reddito
familiare.
• La Corte di Cassazione ha precisato che qualora l'importo della sanzione ridotta non
RAVVEDIMENTO
OPEROSO ERRATO
FINANZIAMENTO
GRATUITO DA
PROVARE IN BILANCIO
IRRILEVANZA DELLA
CAPARRA AI FINI
REDDITUALI
VENDITA
“PRIMA CASA”
PRIMA DEL
DECORSO DEL
QUINQUENNIO
RIMBORSO IVA
E MODELLO DI
DICHIARAZIONE
ERRATO
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
PERIODO DI
PRATICANTATO
COMPRESO NEL
REGIME DEI MINIMI
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corrisponda a quanto effettivamente dovuto dal contribuente, il ravvedimento operoso è
inefficace e, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate potrà esigere il pagamento della sanzione nella misura edittale, calcolata sull'intero ammontare.
• Al fine di precostituire una prova idonea a vincere la presunzione derivante dal combinato
disposto degli articoli 45 e 46 del Tuir, è necessario che la gratuità del finanziamento soci
emerga esplicitamente dai bilanci della società che eroga il finanziamento, oltre che dal bilancio del soggetto che riceve il finanziamento.
• La Corte di Cassazione ha precisato che non costituisce componente fiscalmente rilevante la percezione di una caparra, poiché il momento impositivo si configura esclusivamente alla stipula del contratto definitivo, che conclude gli effetti del preliminare di
compravendita.
• La Corte di Cassazione ha precisato che la cessione della "prima casa" in data anteriore al decorso di un quinquennio dall’acquisto determina la decadenza dall'agevolazione
inizialmente ottenuta, salvo l’acquisto, entro un anno dalla predetta cessione, di un altro
immobile da destinare a propria "abitazione principale"; nel caso di acquisto di una quota di comproprietà di un'abitazione, tale quota deve essere significativa, di per sé, della
concreta possibilità di disporre del bene, così da poterlo adibire a propria abitazione.
• La Corte di Cassazione ha affermato che la presentazione di un modello di dichiarazio•
ne non corretto non preclude la richiesta di rimborso, poiché la predetta richiesta non è
soggetta ad alcuna formalità.
Il caso di specie riguardava la presentazione di una dichiarazione IVA all’interno del
modello Unico, anziché in via autonoma.
• I professionisti facenti parte di un'associazione, qualora intendano inviare telematicamente la dichiarazione dei redditi dell'associazione prima del 30.09.2011, dovranno
preventivamente modificare, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, le quote di
partecipazione se, per accordi interni, hanno la necessità di indicare un apporto degli
associati diverso rispetto alle quote di partecipazione dell’anno precedente.
• Il periodo di tirocinio professionale obbligatorio ai fini dell’iscrizione ad un Albo non costituisce mera prosecuzione dell’attività e, pertanto, non è di ostacolo al nuovo regime
dei minimi. I praticanti potranno, quindi, avvalersi del nuovo regime ad imposta sostitutiva del 5% e rimanervi oltre il quinquennio, fino al compimento del 35° anno di età.
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Notizie in sintesi
(segue)
• L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, con un comunicato congiunto del
CONTROLLO SUL
POKER “LIVE”
18.07.2011, informano che sarà posta in essere una campagna di controlli nel comparto del poker “live”. Le vincite riferibili a queste prove di abilità sono, infatti, “redditi diversi” e, come tali, integralmente tassabili.
• Il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 18.07.2011, n. 165, indica in misura dell’8,25% il tasso degli interessi di mora
per il 2° semestre 2011 (1,25% il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione del
7%). Relativamente ai ritardati pagamenti dei prodotti alimentari deteriorabili, invece, gli
interessi sono pari al 10,25%.
TASSO INTERESSI
DI MORA
INVALIDITÀ DEL
RUOLO SU SOCIETÀ
CANCELLATA
CO.CO.CO E
DENUNCIA
CONTRIBUTI
LAVORATORI
IN CASSA
INTEGRAZIONE
RESPONSABILITÀ
DEL
PROFESSIONISTA
• Sono da considerarsi illegittime le iscrizioni a ruolo e le successive cartelle notificate
anche alla società di persone cancellata dal Registro delle Imprese, poiché il destinatario è ormai estinto.
• L’Inps ha istituito un nuovo codice “tipo rapporto”, “1E”, da impiegare con decorrenza
dalle denunce contributive di competenza del mese di luglio 2011, al fine di dichiarare i
dati relativi a un amministratore che, contestualmente, riveste anche la carica di legale
rappresentante della società.
• L'Inps ha prorogato a dicembre la fase transitoria durante la quale i datori di lavoro
possono segnalare, all'ente medesimo, i lavoratori in cassa integrazione o in attesa della concessione con le previgenti modalità.
• Sempre più spesso il lavoro del professionista è preso di mira dall’Agenzia delle Entrate
e l’attività di consulenza fiscale diventa fonte di responsabilità patrimoniale a suo carico.
Il coinvolgimento può essere di natura amministrativa e penale e può provocare la confisca per equivalente di beni che si trovano nella sua disponibilità.
• Il Sistri è stato rinviato fino al 2012 per gli adempimenti a carico dei piccolissimi produtSISTRI
tori di rifiuti. Sono state inoltre mitigate alcune sanzioni per tutti gli altri soggetti obbligati
a utilizzare tale sistema di tracciamento dei rifiuti da settembre 2011.
• Considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito dell’applicazione della de-
REGOLARIZZAZIONE
DETASSAZIONE
PREMI DI
PRODUTTIVITÀ
•
tassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, l’Agenzia delle Entrate
precisato che ai sostituti d’imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti
collettivi di 2°livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovranno essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del
Contribuente.
La disapplicazione delle sanzioni è stata subordinata alla circostanza che i sostituti
d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva
già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui
redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il termine, ora prorogato,
del 16.12.2011.
• Il regolamento comunitario n. 282/2011, art. 18, par. 2, rettificato e pubblicato sulla
TASSAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
COMUNITARIE
ASSISTENZA
SANITARIA PER
ITALIANI ALL’ESTERO
Guida
IL FIDEIUSSORE PAGA
I DEBITI DEL FALLITO
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 13.07.2011, L 183, prevede che il committente
comunitario che non abbia comunicato al fornitore il proprio numero di partita IVA potrà
essere considerato, ai fini dell'applicazione delle regole sul luogo di tassazione delle
prestazioni di servizi, un privato consumatore.
• Il Ministero della Salute ha predisposto una guida interattiva, denominata “Se parto per
…”, che permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) ed a tutti gli operatori sanitari, di avere informazioni
sull’eventuale diritto all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un
qualsiasi Paese del mondo.
• La Corte di Cassazione ha stabilito che il fideiussore non può opporre al creditore la
preventiva escussione sui beni del fallito, se non ha indicato quelli ancora suscettibili di
essere assoggettati ad azione esecutiva.
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APPROFONDIMENTO
Manovra economica 2011
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16.07.2011, n. 164 la L. 15.07.2011, n. 111, in vigore dal 17.07.2011, di conversione del D.L. 6.07.2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. Si sintetizzano le disposizioni
contenute nel provvedimento che hanno una maggiore rilevanza operativa.
Oggetto
Sanzioni studi
di settore
Ravvedimento
operoso entro
15 giorni
Nuovo regime
dei
contribuenti
minimi
Regime degli
ex minimi
Ritenuta al 4%
sui bonifici per
detrazioni 36%
e 55%
Riporto delle
perdite
d’impresa società di
capitale
Sanatoria
dichiarazione
di cessazione
attività
Sanatoria liti
fiscali
pendenti fino a
€ 20.000,00
Contenuto
• Quando è rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dell’accertamento induttivo, a condizione che il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi
di settore, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni si applica la sanzione del 30%,
ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (2%). Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l’ulteriore riduzione della sanzione a 1/10, e dunque allo 0,20% per ogni
giorno di ritardo.
• A partire dal 1.01.2012, il regime dei contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui
l'attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:
a. intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b. l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
• L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%.
• Il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma
non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età.
• Il beneficio è riconosciuto a condizione che:
a. il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b. l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell'esercizio di arti o professioni;
c. qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare
dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto
beneficio, non sia superiore a € 30.000,00.
Coloro che, per effetto del nuovo regime dei contribuenti minimi, pur avendo i previgenti requisiti, non
possono beneficiare di tale regime semplificato ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA. Tali soggetti sono esenti dall'Irap.
Per i pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o
per i quali spetta la detrazione d'imposta, la ritenuta d’acconto trattenuta dagli istituti bancari/postali è
ridotta dal 10% al 4%. Si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si beneficia della detrazione del 36% e degli interventi di risparmio energetico, per i quali si beneficia della detrazione del 55%.
• La perdita di un periodo d'imposta, nelle società di capitali, calcolata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per
l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
• Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le nuove modalità, essere computate in diminuzione del 100% del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi, e per l'intero importo che trova
capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività possono sanare la violazione versando, entro il 4.10.2011, un importo pari
a € 129,00 (codice tributo 8110), sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla
data del 1.05.2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado del giudizio
e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme dovute. A tale fine le somme sono versate entro il 30.11.2011 in unica soluzione e la domanda di definizione è presentata entro il 31.03.2012.
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Manovra economica 2011
Oggetto
Sanzione ridotta
e atto
di contestazione
separato dall’atto
di accertamento
o rettifica
Accertamenti
esecutivi
Definizione
dell’accertamento
e garanzia
fideiussoria
Contributo
unificato per
ricorsi
Reclamo e
mediazione nel
processo
tributario
Fattura noleggio
autoveicoli
Superbollo
autoveicoli
Imposta di bollo
sui depositi titoli
Contribuzione
per malattia
obbligatoria
Detassazione
per incrementi
di produttività
2012
Orari attività
commerciali in
zone turistiche
Contenuto
• Le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni di norme tributarie, anche qualora siano rideterminate
a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal trasgressore, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun
tributo.
• La disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo il 6.07.2011, nonché a quelli
notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso.
• Per gli atti emessi a decorrere dal 1.10.2011 diventa obbligatoria l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a
pena di nullità.
Il termine per l’entrata in vigore degli accertamenti esecutivi è stato prorogato al 1.10.2011 (in luogo del
1.07.2011).
È soppresso l’obbligo di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi per il versamento rateizzato delle somme se l’importo delle rate successive
alla prima è superiore a € 50.000,00, dovute per effetto dell’accertamento con adesione, del perfezionamento della definizione e della conciliazione giudiziale. In caso di mancato pagamento anche di una
sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del
60%, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Le disposizioni non si applicano agli atti di adesione, alle
definizioni ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data
del 6.07.2011.
• Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate successivamente al 6.07.2011 sono definiti i nuovi valori
del contributo unificato, differenziati in base al valore delle controversie.
• Considerato l’assoggettamento al contributo unificato non si applica l’imposta di bollo anche agli atti e
provvedimenti del processo tributario.
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate (notificati dal 1.04.2012), chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo alla
Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, ed è esclusa la conciliazione giudiziale. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Il reclamo può contenere una
motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
La procedura di noleggio di autoveicoli è certificata fiscalmente mediante fattura (e non tramite ricevuta
fiscale); l'azienda di noleggio è tenuta ad indicare, nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento. La fattura deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l’autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio che sia in grado di emettere
il documento.
• A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad € 10,00 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato.
• In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale, si applica la sanzione del 30% dell'importo
non versato.
• L’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari è determinato in base alla periodicità e al valore nominale o di rimborso dei titoli. In particolare, il diritto è dovuto nella misura annuale di € 34,20 per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli
il cui valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia inferiore a € 50.000,00.
• Relativamente ai depositi di titoli, dal 2011, il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia:
- pari o superiore a € 50.000,00 ma inferiore a € 150.000,00, la misura annuale è di € 70,00;
- pari o superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 500.000,00, la misura annuale è di € 240,00;
- pari o superiore a € 500.000,00, la misura annuale è di € 680,00.
A decorrere dal 1.05.2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, per le categorie di lavoratori cui la
suddetta assicurazione è applicabile.
Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili
della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28.06.2011, sono assoggettate
ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro.
In via sperimentale, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il
rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.
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Legge sullo Sviluppo
Il D.L. 13.05.2011, n. 70 è stato convertito, con modificazioni, nella L. 12.07.2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
12.07.2011, n. 160 ed entrata in vigore il 13.07.2011. Si illustrano le disposizioni di maggiore interesse per le imprese.
Oggetto
Contabilità
semplificata
Riepilogo
fatture
mensili
Rivalutazione
quote e terreni
di persone
fisiche
Elenchi clienti
e fornitori
Detrazione 36%
e 55%
Rinvio termini
scadenti di sabato
o giorno festivo
Scheda
carburante
Da richiesta
di rimborso
a compensazione
Rateizzazione
debiti
tributari derivanti
da avvisi bonari
Riscossione
frazionata
Distruzione
beni di impresa
Ruralità
degli immobili
Rinegoziazione
dei contratti
di mutuo
Sistri
Verifiche fiscali
e accessi
Privacy
Contenuto
Il regime di contabilità semplificata è esteso a € 400.000,00 di ricavi per le imprese di servizi e a €
700.000,00 di ricavi per le altre imprese. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese
di competenza di 2 periodi d’imposta sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento
probatorio, se di importo non superiore a € 1.000,00.
Elevato a € 300,00 l’importo per riepilogare in un solo documento le fatture emesse nel mese; la stessa soglia si applica ai fini della registrazione del documento riepilogativo relativo alle fatture ricevute nel mese. La
registrazione del documento riepilogativo è stata estesa alle autofatture emesse nel corso del mese dal
cessionario/committente.
È possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e
dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.07.2011, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. Entro il 30.06.2012 dovrà essere asseverata la perizia e versata l’imposta sostitutiva. È prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione
della precedente rivalutazione dei medesimi beni.
È abolito l’obbligo della comunicazione telematica (spesometro) da parte dei contribuenti per acquisti
d’importo superiore a € 3.000,00 in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat.
Abolite le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36% e l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per la fruizione della detrazione del 36% e del 55%.
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione
economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo.
Abolito l’obbligo di compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.
La richiesta per rimborso d’imposta effettuata dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.
Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al
controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della
fideiussione per la 1ª rata. La garanzia è necessaria solo se le rate successive alla 1ª sono nel complesso
superiori a € 50.000,00. Le rate possono anche essere di importo decrescente, fermo restando il numero
massimo previsto.
Per le imposte sui redditi, l’Irap e l’IVA, in caso di accertamento oggetto di ricorso da parte del contribuente,
le somme dovute a titolo di imposta, contributi e premi iscritti a ruolo a titolo provvisorio possono essere riscosse immediatamente per 1/3 del loro importo (in luogo della metà).
Innalzamento a € 10.000,00 della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.
Entro il 30.09.2011 i soggetti che possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento fabbricati
rurali o presunti tali, possono presentare all’Agenzia del Territorio un’istanza di variazione catastale per
conseguire il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di ruralità del fabbricato e l’attribuzione
all’immobile della categoria A/6 o della categoria D/10.
Fino al 31.12.2012 il mutuatario che, prima dell’entrata in vigore del provvedimento, ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a € 200.000,00, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a
rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, del’ISEE
non superiore a € 35.000,00 e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
Per le imprese e i produttori di rifiuti speciali pericolosi, aventi fino a 10 dipendenti, il termine per l’entrata in
vigore del Sistri non può essere antecedente al 1.06.2012.
Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma
d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo
con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni.
• Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato
nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativocontabili è esonerato dall’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
• Il trattamento dei dati contenuti nei curricula trasmessi spontaneamente alle imprese non richiede il consenso dell’interessato. Al momento del primo contatto successivo all’invio dei curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, un’informativa breve sul trattamento dei dati.
• Per le imprese che trattano solo dati personali non sensibili, ovvero come unici dati sensibili e giudiziari
quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli del coniuge e
dei parenti, la tenuta di un aggiornamento D.P.S. è sostituita da un’autocertificazione.
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29 luglio 2011
Chiusura delle partite IVA inattive
La manovra correttiva recentemente introdotta (L. n.111/2011) stabilisce che l'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora, per 3 annualità consecutive, il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o,
se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. In ogni caso, i titolari di
partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, possono sanare la violazione versando, entro 90 giorni dal 6.07.2011, un importo pari a € 129,00 (codice tributo 8110), a condizione che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
•
CANCELLAZIONE
D’UFFICIO
SANATORIA
MANCATA
COMUNICAZIONE
CESSAZIONE
ATTIVITÀ
REGOLARIZZAZIONE
SU INVITO
DELL’UFFICIO
Esempio n. 1
La partita IVA è revocata d’ufficio se, per 3 annualità consecutive, il contribuente:
- non ha esercitato l’attività;
- non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.
•
•
Soggetti
interessati
Imprese.
Professionisti.
Impugnazione
Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle commissioni tributarie.
Soggetti
interessati
Titolari di partita IVA che non hanno comunicato la cessazione
dell’attività.
Costo
€ 129,00.
8110 (Modello F24 con
elementi identificativi).
Codice tributo
L’importo non può essere compensato con
eventuali crediti, ma deve essere sempre
versato.
Non deve essere presentata la comunicazione di cessazione dell’attività.
Scadenza
4.10.2011.
Requisiti
L’agevolazione si applica a condizione che la violazione non sia stata già
contestata dall’Amministrazione Finanziaria.
Il contribuente deve presentare la comunicazione di cessazione entro 30 giorni dall’invito
dell’Ufficio.
È prevista la sanzione pari a € 516,00,
ridotta a 1/5.
Pari a € 103,20.
Esempio compilazione Modello F24 con elementi identificativi

Soggetto versante
Partita IVA da cessare
R
0 0
1 2 3 4 5 0 7 8 9

8110
2010

129 00
Anno di cessazione attività
- omissis -
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29 luglio 2011
Sospensione feriale dei termini in materia tributaria
Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. È tuttavia prevista un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale, identificato dal 1.08 al 15.09.
• Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data
di notificazione dell’atto impugnato.
• La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
• Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il
TERMINI
ORDINARI
PER
PROPORRE
IL RICORSO
giorno finale (il “60° giorno”).
• Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.
Nota bene Il sabato non è considerato festivo.
• La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo, tuttavia, si applica
altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che
scadono nella giornata del sabato.
• Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.
• In mancanza di accordo fra le parti, a seguito del non perfe-
Mancato
perfezionamento
dell’accertamento
con adesione
zionamento dell’istanza di accertamento con adesione, deve
ritenersi operante il periodo di sospensione feriale dei termini,
del quale il contribuente, comunque, fruisce per presentare il
ricorso.
• Peraltro, anche in pendenza di ricorso, è possibile tentare la
definizione della lite.
• Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e
speciali tributarie è sospeso di diritto dall’1.08 al 15.09 di ciascun anno.

• Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo.
Il giorno 16.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini.
Dal giorno 16.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini.
SOSPENSIONE
FERIALE
DEI TERMINI

• Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini ripren-
dono a decorrere dal 16.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08
ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (46 giorni).
ESEMPIO
Accertamento
notificato il
31.07
COMPUTO
DEI
TERMINI
• Dal 1.08 al 15.09
• Dal 16.09 al 14.11
• Dal 1.08 al 15.09
• Dal 16.09 al 27.10
Totale
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Termini sospesi
60 giorni
60 giorni
Totale
• Dal 14.07 al 31.07
Accertamento
notificato il
13.07





18 giorni
Termini sospesi
42 giorni
60 giorni
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29 luglio 2011
STRUMENTI OPERATIVI
Check list compensazione dei crediti
Si propone una tavola riassuntiva dell’utilizzo dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, modello Unico.
Rossi Mario
ESTRATTO CREDITI COMPENSABILI - Anno 2010
CREDITI
Data
Codice/
Anno
Descrizione tributo
1.01.2010 Credito contrib. IVS artig. eccedente il minimale
1.01.2010 Credito Irap anno 2009
AP/2009
3800/2009
Residuo
utilizzabile in
compensazione
Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
91,00 €
17,00 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-
€
ZERO
Residuo crediti compensabili
DEBITI
Data
Codice
6.07.2010
6.07.2010
6.07.2010
AP
3801
3801
Codice/Anno
Acc.to contrib. IVS artigiani eccedente il minimale
Addizionale regionale all’Irpef
Addizionale regionale all’Irpef
Totale debiti compensati
Codice tributo
credito
utilizzato
AP/2009
3800/2009
AP/2009
Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
51,00
17,00
40,00
€
108,00
CHECK LIST COMPENSAZIONE CREDITI (COMPILABILE)
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29 luglio 2011
Versamenti da dichiarazione dei redditi
Si presenta uno schema di raccolta dei dati relativi ai versamenti dovuti in base al modello Unico per le persone fisiche.
DICHIARANTE
2010
ELENCO VERSAMENTI ANNO
Rossi Mario
Via Verdi, n. 3 – Castel Goffredo (MN)
IRPEF
 Sì
 No
Cod. F24 4001
€
 Credito
122,00 
Debito
Versato
1° acconto 2010
Cod. F24 4033
€
181,76
 Sì
Versato  No
 Ridotto
2° acconto 2010
Cod. F24 4034
€
272,65
 Sì
Versato  No
 Ridotto
€
576,41
Totale versato
Note
Saldo 2009
IRAP
Cod. F24 3800
€
 Credito
- 17,00 
Debito
Versato
 Sì
 No
1° acconto 2010
Cod. F24 3812
€
451,44
Versato
 Sì
 No
 Ridotto
2° acconto 2010
Cod. F24 3813
€
677,16
Versato
 Sì
 No
 Ridotto
€
1.111,60
 Sì
 No
Totale versato
Compensazione con
saldo 2009
Note
Saldo 2009
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
Cod. F24 3844
€
 Credito
45,00 
Debito
Versato
Acconto 2010
Cod. F24 3843
€
19,00
 Sì
Versato  No
 Ridotto
€
64,00
Totale versato
Note
Saldo 2009
ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE
 Credito
147,00 
Debito
Cod. F24 3801 €
Totale versato
 Sì
Versato 
No
Note
Saldo 2009
147,00
€
CONTRIBUTI IVS
 AP
F24  CP €
 PXX
 Sì
 Credito
Versato 
- 91,00 
Debito
No
1° acconto 2010
 AP
F24  CP €
 PXX
513,10
2° acconto 2010
 AP
F24  CP €
 PXX
513,10
Totale versato
€
Onere
dedotto
Quadro RP
 Sì
 No
Da tassare nel
quadro RM
 Sì
Versato  No
 Ridotto
Onere
dedotto
Quadro RP
 Sì
 No
Compensazione
con saldo 2009
 Sì
Versato  No
 Ridotto
Onere
dedotto
Quadro RP
 Sì
 No
935,20
FAC SIMILE ELENCO VERSAMENTI IMPOSTE (COMPILABILE)
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Note
Saldo 2009
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29 luglio 2011
Contratto di appalto
La crescente rilevanza della normativa pubblicistica relativa agli appalti legati al mondo dell’edilizia ha indotto a non dare sempre per scontate le regole riguardanti le libere scelte delle parti, con la conseguenza che appare opportuno richiamare l’attenzione delle parti sui punti
fondamentali. Lo schema di contratto elaborato nell’ambito del Tavolo nazionale di Unioncamere è il risultato di un ampio lavoro collegiale
che, pur non avendo consentito di ridurre ulteriormente la dimensione dello schema stesso, esprime lo sforzo di dare chiarezza e visione
d’insieme ai temi normalmente sottesi alle questioni contrattuali.
• Oggetto del contratto d’appalto è il risultato di un “fare” che può concretarsi sia nel compimento di
OGGETTO DEL
CONTRATTO
un’opera sia di un servizio, che l’appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo.
• Le materie necessarie a compiere l’opera devono essere fornite dall’appaltatore - salvo pattuizione con-
traria.
PREVALENZA
DEL “FARE”
CORRISPETTIVO
AUTONOMIA
DELL’APPALTATORE
L'elemento caratterizzante il contratto di appalto è rappresentato dalla prevalenza del fare sul dare, cioè
del lavoro sulla materia e deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti ha voluto conferire maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso.
Il contratto di appalto si differenzia dal contratto di vendita per l’elemento prevalenDifferenza
te, che è costituito dalla prestazione di lavoro, per la realizzazione dell’opera, e non
con la vendita
dalla cessione di beni.
È determinato in funzione del conseguimento del risultato stabilito contrattualmente.
L’autonomia dell’appaltatore è in parte ridotta dai poteri di ingerenza spettanti al committente, tra i quali
quello di dirigere i lavori, di variare il progetto e di recedere dal contratto.
• Le responsabilità dell’appaltatore sono le seguenti:
- difformità
quando l’appaltatore non esegue interamente l’opera o, avendola eseguita, si rifiuta
di consegnarla.
Responsabilità per inadempimento o per inesatto adempimento.
- vizi
dell’opera
quando l’appaltatore consegna un’opera completa ma affetta da vizi e difetti tale da
non renderla conforme a quella pattuita.
Responsabilità per presenza di vizi e difetti.
RESPONSABILITÀ
DELL’APPALTATORE
SUBAPPALTO
L’appaltatore, per l’esecuzione dell’opera o del servizio, può
avvalersi della collaborazione di un’altra impresa a cui delegare il compimento di una parte o dell’intera prestazione.
A tal fine può utilizzare, ottenuta l’autorizzazione del committente, lo strumento del subappalto.
Il subappalto è un contratto di 2° grado o
subcontratto e, per la sua natura derivata, risulta condizionato alle vicende del
contratto di appalto.
L’appaltatore è sempre responsabile nei confronti del committente per i vizi o le difformità della prestazione,
anche se dipendenti da fatto del subappaltatore. Il subappaltatore è responsabile nei confronti
dell’appaltatore e dei terzi per eventuali reati commessi nell’esecuzione dell’opera.
Forma libera
Per la stipulazione dei contratti di appalto il Codice Civile non obbliga le parti ad alcuna forma speciale di perfezionamento della volontà; pertanto, i contraenti hanno
facoltà di instaurare il rapporto contrattuale nella forma da loro desiderata.
• Nessuna forma particolare è prevista per l'efficacia e il perfezionamento della vo-
ASPETTI
FORMALI
Forma scritta
lontà dei contraenti; tuttavia, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata è subordinata, per espressa disposizione legislativa, all'esistenza di un contratto d'appalto.
Pertanto il contribuente che intende beneficiare dell'aliquota ridotta, ha l'onere di
fornire all'Amministrazione Finanziaria la prova concreta dell'esistenza del rapporto, meglio con forma scritta.
• In mancanza di forma scritta (es.: contratto verbale o accordo per tacito consenso),
nei casi di contestazione, spetterebbe all'Ufficio fiscale fornire la prova o quantomeno indicare quale altro tipo di contratto possa sussistere.
• Tuttavia, quando la natura stessa della prestazione evidenzi un contratto d'appalto,
l'Amministrazione Finanziaria difficilmente potrà configurare un altro tipo di contratto.
Caso d’uso
Se il contratto è stipulato per scrittura privata non autenticata, e tutte le disposizioni
in esso contemplate sono relative ad operazioni IVA, esso è soggetto a registrazione
in caso d’uso e in misura fissa.
Data certa
Per attribuire data certa all'atto occorre registrarlo. In alternativa, è possibile utilizzare
la data postale apposta direttamente sui supporti cartacei se il contratto è redatto in
forma di corrispondenza (sottoscritto da una sola parte). Quest'ultima forma è, talvolta, ritenuta, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, insufficiente a fornire la prova
della certezza della data.
REGISTRAZIONE
DEL CONTRATTO
FAC SIMILE CONTRATTO DI APPALTO (COMPILABILE)
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29 luglio 2011
Lettera di conferma incarico
all’agente immobiliare
Tra gli strumenti a carattere preventivo che consentono di evitare le controversie e impedire l’uso di condizioni
generali di contratto ritenute vessatorie, poichè comportano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a
carico del consumatore, Unioncamere ha predisposto la lettera di conferma incarico verbale del mediatore. Tale documento rispecchia gli obiettivi sopra enunciati: il tentativo è di far sì che chi si affida al mediatore sia garantito il più possibile sulla natura dell’impegno assunto.
OBBLIGO
DEGLI
AGENTI
IMMOBILIARI
L’attività dell’intermediario immobiliare, finalizzata a mettere in contatto due o più
parti per consentire la conclusione di un affare, in genere ha quale effetto la stipula
di contratti preliminari, per i quali sorge l’obbligo, a carico dei mediatori, di richiedere
la registrazione.
Registrazione
•
INCARICO
DI VENDITA
DI UN
IMMOBILE
CONFERIMENTO
INCARICO
•
Chi intende avvalersi dell’attività di un mediatore per la vendita di un immobile
conferisce allo stesso un apposito “incarico di vendita”.
Tale documento deve contenere:
- la descrizione completa del bene posto in vendita;
- il prezzo richiesto;
- le modalità del pagamento;
- eventuali condizioni della vendita.
Il conferimento dell’incarico, pur potendo rivestire natura negoziale, non rientra nel
campo di operatività dell’art. 10, c. 1, lett. d-bis) del D.P.R. 131/1986, poichè si tratta
di un atto prodromico, mentre la norma in esame è chiaramente riferita alle scritture
stipulate a seguito della attività di mediazione.
•
CARATTERISTICH
E
DEL CONTRATTO
TIPO
Gli agenti di affari in mediazione sono obbligati a registrare le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
•
È lasciato libero spazio alle decisioni che le parti si riservano di adottare perché
fanno parte della libera contrattazione.
Le regole inserite devono rispettare l’equilibrio che il contratto deve garantire ad
entrambi i contraenti.
•
Finalità
•
Evitare le controversie tra le parti.
Impedire l’uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie.
FAC SIMILE LETTERA DI CONFERMA INCARICO ALL’AGENTE IMMOBILIARE (COMPILABILE)
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Adeguamento agli studi di settore
L’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo
studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una
maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati
nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere corrisposta entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta
sul reddito, utilizzando, mediante modello F24, il codice tributo “4726”, per le persone fisiche, oppure il codice tributo
“2118”, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore
al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
•
Imposte
dirette
•
Irap
IMPOSTE
INTERESSATE
I maggiori ricavi o compensi incrementano il reddito imponibile,
dando evidenza dell’adeguamento.
La maggiore imposta si “confonde” con quella dovuta per l’anno.
•
•
I maggiori ricavi o compensi sono rilevanti ai fini Irap.
É necessaria una specifica indicazione nel modello Irap dei maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore.
•
I maggiori ricavi o compensi comportano l’applicazione
dell’imposta con l’aliquota media applicata sulle operazioni attive.
L’adeguamento deve essere segnalato nel modello Unico e annotato nei registri IVA vendite o corrispettivi.
Il versamento della maggiore imposta deve essere effettuato entro la data di versamento a saldo delle imposte con Mod. F24
(codice tributo 6494).
•
IVA
•
A tutti gli studi in vigore per il 2010 si applicano gli indicatori specifici
di normalità per ciascuno di essi.
Studi di settore
evoluti per il
2010
LIVELLO DI
ADEGUAMENTO
•
•
•
•
•
EVENTUALE
MAGGIORAZIONE
3%
Esempio n. 1
Studi di settore
a regime
Non nuovi
Non revisionati
•
Adeguamento al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che
terrà conto anche dell’eventuale incoerenza rispetto agli indicatori
di normalità individuati per il singolo studio di settore.
Tali indicatori sono influenzati dai nuovi correttivi anticrisi.
Se l’integrazione necessaria per raggiungere la congruità è superiore al 10% dei ricavi o compensi esposti nelle scritture contabili,
è dovuta una maggiorazione del 3% da conteggiarsi sull’intero
adeguamento (la soglia del 10% non costituisce una franchigia).
La maggiorazione deve essere versata entro il termine di pagamento delle imposte.
Studi di settore
nuovi o revisionati
Indipendentemente dall’importo dell’integrazione, non è dovuta alcuna maggiorazione.
Correttivi
anticrisi
L’introduzione dei correttivi “anticrisi” configura non una “evoluzione”
degli studi di settore, ma una integrazione degli stessi. Pertanto, la
maggiorazione (3,00%) è dovuta anche per l’adeguamento agli studi
per i quali trovano applicazione i correttivi congiunturali.
Indicazione dell’adeguamento sul registro IVA
Ditta
Rossi S.n.c. di Rossi Mario & C.
Via Milano, n. 105 – 25100 Brescia (BS)
C.F. e P. IVA: 01234560789
Registro IVA delle fatture di vendita
Periodo: ottobre-dicembre 2011
Data
31.12.2011
Causale
Adeguamento
Centro Studi Castelli
Pagina n. 4/2011
Descrizione
... omissis ...
Studi di settore anno di imposta:
2010
Importo maggior ricavo:
€
IVA maggior ricavo:
€
Importo maggiorazione:
€
Pagina 13 di 27
15.000,00
3.000,00
450,00
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29 luglio 2011
Deduzioni forfetarie per autotrasportatori
Anche per il periodo d’imposta 2010 sono confermate le deduzioni forfetarie previste a favore delle imprese autorizzate
all’autotrasporto di cose per conto terzi.
NATURA DELLE DEDUZIONI PER IL 2010
•
Per trasporti nel Comune in cui
ha sede l’impresa: € 19,60.
Forfetarie giornaliere
per trasporti effettuati
dall’imprenditore
o dai singoli soci di
società di persone
Per spese non
documentate
Persone
fisiche
Per trasporti oltre il Comune
ma nell’ambito della Regione
o Regioni confinanti: € 56,00.
Società
di
persone
Soggetti
esclusi
Per trasporti oltre i precedenti
ambiti territoriali: € 92,00.
•
Forfetaria annua
per autoveicoli
e motoveicoli
€ 154,94 per ogni autoveicolo e
motoveicolo fino a Kg. 3.500.
•
Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato.
• In alternativa alla deduzione analitica delle spese
di trasferta.
Resta comunque ferma l’ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di
lista.
Trasferte all’estero: importo giornaliero € 95,80.
Esempio n. 1
Solo per soggetti in contabilità semplificata (rigo
RG20 per ditta individuale e rigo RG 21 per società di persone).
Anche per beni in leasing.
•
Trasferte fuori dal territorio comunale: importo giornaliero €
59,65.
Forfetarie
per trasferte
dei dipendenti
Al netto delle
spese di viaggio
e trasporto
Contabilità ordinaria per opzione
(rigo RF39, codice 99).
• Contabilità
semplificata
(rigo
RG20).
• Contabilità ordinaria per opzione
(rigo RF47, codice 99).
• Contabilità
semplificata
(rigo
RG21).
Sono escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.
Prospetto delle deduzioni forfetarie per trasporti effettuati dall’imprenditore
IMPRESE AUTORIZZATE ALL’AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI
PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE (art. 66. c. 5 Tuir)
Dati identificativi della Ditta:
Denominazione: Trasporti Express di Rossi Mario
Sede dell’impresa: Via Roma, n. 50
Comune: Milano (MI)
Partita IVA: 0123450789
Codice fiscale: RSS MRA 44P07 C118 R
Autorizzazione all’autotrasporto n.: 12345
PERIODO D’IMPOSTA 2010
Durata trasporto
Data
Destinazione
...
4/06
4/06
5/06
...
...
Brescia
Monza
Roma
...
Totale
da
a
...
8.00
13.00
8.00
...
...
12.00
18.00
18.00
...
Deduzione
giornaliera
...
Deduzione
per
viaggio
...
56,00
92,00
...
...
Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura
Data
Numero
...
3.06.10
3.06.10
4.06.10
...
...
503
6005
1123
...
Cliente
...
Verdi Spa
Bianchi Spa
Neri Spa
...
Milano, 31.12.2010
Mario Rossi
(Luogo e data)
(Firma)
FAC SIMILE PROSPETTO DEDUZIONI FORFETARIE PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL’IMPRENDITORE (COMPILABILE)
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
Credito per contributo SSN per autotrasportatori
L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’assegnazione di risorse a sostegno del settore dell’autotrasporto, con il comunicato
stampa 21.06.2011, ha confermato che, anche nel 2011, le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio possono recuperare, fino a un massimo di € 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel
2010 come contributo Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Somme versate nel 2010 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore
adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate,
omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. Ambiente 23.03.1992.
Oggetto
•
Utilizzo in
compensazione
Dichiarazione
dei redditi
Tali somme possono essere utilizzate in compensazione nel modello F24:
dei versamenti da effettuare nel 2011;
fino alla concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.
La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
-
Il credito dovrà essere indicato nell’apposita sezione del quadro RU di Unico 2012.
Esempio n. 2
Calcolo credito di imposta e compilazione Modello F24
•
Dati
esempio
La società Rossi Trasporti S.r.l. ha pagato nel 2010 complessivi € 3.440 di contributi SSN compresi
nei premi di assicurazione inerenti i propri automezzi di massa complessiva non inferiore a tonnellate 11,5.
• Per 10 automezzi l’importo è stato pari a € 280; per altri 2 automezzi l’importo pagato era di € 320.
• Si ipotizza la compensazione, in data 20.08.2011, del credito d’imposta con il debito IVA del 2°
trimestre 2011.
Contributi SSN compresi
Credito imposta intero (inferiore al limite):
2.800
280 x 10 = €
nei premi di assicurazione
Credito imposta parziale (fino al limite):
€
600
300 x 2 =
pagati nel 2010
Deve essere compilato il quadro RU della Totale
dichiarazione dei redditi del periodo di uti- credito
Dichiarazione dei redditi
€
3.400
lizzo.
imposta
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
Beni di costo inferiore a € 516,46
La disciplina fiscale dei beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46 prevede la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. La normativa civilistica non contiene la stessa disposizione e, pertanto, il trattamento contabile di tali beni rientra nella disciplina generale delle immobilizzazioni materiali, che devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio se hanno un’utilità pluriennale. Tale impostazione genera difficoltà di gestione e l’obbligo di seguire nel tempo i singoli beni di importo
non rilevante, considerando che il valore imputato a conto economico costituisce il limite di valore deducibile ai
fini fiscali. Il Codice Civile prevede, inoltre, una particolare procedura applicabile ai beni strumentali (attrezzature industriali e commerciali), senza alcun vincolo sull’entità del valore unitario, purchè siano costantemente rinnovati e di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio. Ne esaminiamo le possibili ed eventuali applicazioni, nonché le implicazioni di carattere contabile e fiscale.
Aspetti civilistici
Aspetti fiscali
Il costo dei beni con una durata pluriennale deve essere contabilizzato fra le immobilizzazioni materiali.
• Nel conto economico, fra i costi, è incluso
l'ammortamento, calcolato secondo corretti principi contabili (criterio della vita utile).
Le disposizioni civilistiche non prevedono un trattamento specifico per i beni di
costo non superiore a € 516,46, il cui
trattamento contabile è generalmente
analogo a quello delle altre immobilizzazioni materiali.
La deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali,
ridotti alla metà per il 1° esercizio.
•
Procedura di
ammortamento
•
•
•
•
Imputazione
per intero
a conto economico
Se, ai fini civilistici, è stato effettuato l’ammortamento su base pluriennale, le quote
d’ammortamento imputate a conto economico costituiscono l’importo massimo deducibile ai fini fiscali, a condizione che non superino i limiti stabiliti dalla tabella dei
coefficienti ministeriali.
I beni devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili.
Talune immobilizzazioni, pur essendo
soggette a utilizzazione limitata nel tempo, per la loro modesta entità non sono
assoggettate all’ammortamento, ma direttamente imputate a spese nell’esercizio
[Oic 16].
In tal caso è possibile, alternativamente:
- contabilizzare tali beni capitalizzandone
il
costo
ed
effettuando
l’ammortamento con l’aliquota del
100% (iscrivendoli nel registro beni
ammortizzabili);
- iscrivendo il costo direttamente a CE
nella voce B.6 (senza iscrizione nel
registro beni ammortizzabili).
Per i beni il cui costo unitario non è
superiore a € 516,46, è ammessa la
deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono
state sostenute.
Se il costo dei beni di modesta entità è integralmente imputato a conto economico, è
possibile dedurre l’intero costo in un solo periodo d’imposta.
•
Imprese in
contabilità
semplificata
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•
Per le imprese in regime di contabilità semplificata non si pone alcun problema di
carattere civilistico, poiché tali soggetti non redigono il bilancio: è, pertanto, possibile la deduzione integrale per tutti i beni di costo non superiore a € 516,46.
L’obbligo di indicazione nel registro cespiti non sussiste qualora i beni siano imputati direttamente a conto economico.
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
Beni di costo inferiore a € 516,46
Esempio n. 1
(segue)
Procedura di ammortamento
A) Al momento dell’acquisto
10.02
Diversi
a
Fornitori
Attrezzature industriali
e commerciali
IVA c/acquisti
Fattura di acquisto per n. 1 trapano elettronico.
PD7
P B II 3
P C II 4-bis
600,00
500,00
100,00
B1) Alla chiusura dell’esercizio (ammortamento pluriennale)
31.12
E B 10 b
Ammortamento
Fondo ammortamento
attrezzature industriali
a
attrezzature industriali
e commerciali
e commerciali
Per quota di ammortamento dell’esercizio con applicazione del coefficiente del 10%.
P B II 3
50,00
- in alternativa B2) Alla chiusura dell’esercizio (ammortamento integrale)
31.12
E B 10 b
Aspetti
fiscali
Ammortamento
Fondo ammortamento
attrezzature industriali
a
attrezzature industriali
e commerciali
e commerciali
Ammortamento 100% beni di valore non superiore a € 516,46.
P B II 3
500,00
Quando la contabilizzazione dei beni è effettuata mediante iscrizione tra le immobilizzazioni, detti
beni devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili, tenendo conto che possono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di formazione e per coefficiente di ammortamento.
Esempio n. 2
Iscrizione fra i costi d’esercizio
Al momento dell’acquisto
10.02
PD7
EB6
P C II 4-bis
•
•
Note
•
Diversi
a
Fornitori
Acquisto beni di costo
inferiore a € 516,46
IVA c/acquisti
Fattura di acquisto per n. 1 trapano elettronico.
600,00
500,00
100,00
I beni per i quali si sceglie la deduzione integrale delle spese, mediante imputazione diretta a
conto economico del costo, non devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili.
In ogni caso, la cessione di tali beni genererà una plusvalenza.
La prassi di effettuare l’ammortamento a conto economico in misura pari al 100% del costo,
seppur corretta ai fini fiscali, può essere considerata un “inquinamento del bilancio” per le imprese in contabilità ordinaria. Pertanto tale comportamento, non ineccepibile sul piano civilistico, è
talvolta osservato nei bilanci delle ditte individuali e società di persone qualora le esigenze fiscali
siano ritenute prevalenti rispetto alla perfetta osservanza di corretti principi contabili.
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
Incasso del compenso del professionista
e scomputo della ritenuta d’acconto
Il criterio di imputazione dei compensi dei professionisti segue il “principio di cassa”, secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. La ritenuta
d’acconto è scomputata nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il reddito.
L’applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative qualora il committente/debitore utilizzi,
per estinguere l’obbligazione, strumenti diversi dal contante quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari, bonifici o carte
di credito.
REDDITO DEL
PROFESSIONISTA
CON CRITERIO
DI CASSA
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra:
(+) l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
sotto forma di partecipazione agli utili;
(-) l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso, nell’esercizio dell’arte o della professione.
•
•
ASSEGNO
BANCARIO E
CIRCOLARE
Gli assegni bancari e circolari rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell’ordine
scritto, impartito alla propria banca (o l’impegno della banca stessa), di pagare a terzi, o a
sé stessi, una precisa somma di denaro.
La differenza principale fra queste 2 diverse modalità di pagamento risiede, unicamente, nel
maggior grado di garanzia offerto dall’assegno circolare rispetto a quello bancario:
- con l’assegno bancario il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per
proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore);
- con l’assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma
indicata sull’assegno al soggetto beneficiario.
Criterio
di imputazione
temporale
I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel
momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista , momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente
al committente.
Non rileva, invece, ai fini dell’imputazione temporale del compenso
al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul
conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga
in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta.
•
BONIFICO
BANCARIO
Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, ai fini della determinazione del
reddito di lavoro autonomo, il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme deve essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul
proprio conto corrente.
•
Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal
quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico, né quello in cui la banca
informa il professionista dell’avvenuto accredito.
Tavola n. 1
Disallineamento tra incasso del compenso ed effettuazione della ritenuta d’acconto
Nota1
Data emissione
fattura
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Al fine dell’attribuzione della numerazione progressiva delle fatture emesse, il pagamento può ritenersi eseguito nel momento in cui l’interessato riceve comunicazione dell’avvenuto accreditamento delle somme a lui spettanti.
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
Incasso del compenso del professionista
e scomputo della ritenuta d’acconto (segue)
•
DISALLINEAMENTO
TRA RITENUTA
E INCASSO
Esempio
•
•
Tavola n. 2
Un professionista, per una prestazione
effettuata nell’anno “n”, ha emesso fattura
in data 5.01.“n+1”, quando riceve notizia
dell’accredito delle somme.
Il cliente ha effettuato il bonifico il
30.12.“n” con valuta 31.12.“n”.
La somma è disponibile sul c/c del professionista dal 5.01.“n+1”.
•
•
Il provento deve concorrere alla formazione della base imponibile del reddito
di lavoro autonomo relativo al periodo
d’imposta “n+1”.
La ritenuta è scomputata dai redditi del
periodo d’imposta “n+1”.
Fattura del commercialista al proprio cliente
Ditta Emittente
Ditta Cliente
Dott. Verdi Luigi
Via Magellano, n. 23 – 46042 Castel Goffredo (MN)
C.F.: VRDLGU44P07B157H
P. IVA: 00153950202
Spett.le
Alfa S.n.c.
Via Principe di Piemonte, 15 - 46041 Asola (MN)
P. IVA: 00153450202
Data
Documento
Numero
5.01.”n+1”
Fattura
13
Descrizione
Q.tà
Prezzo
Unitario
Codice
IVA
Importo
Consulenza presso Vs. Filiale anno “n”
1
1.000,00
Contributo integrativo 4% commercialisti (su € 1.000,00)
1
40,00
20% 2) Imponibile
1) Imponibile
…. % 3) Imponibile
…. % Totale A (1+2+3)
…. % 6) IVA
…. % Totale B (4+5+6)
1.040,00
1.040,00
20% 5) IVA
4) IVA
208,00
7) Non imponibile
208,00
8) Esente
9) Ritenuta 20% (su € 1.000) Totale C (7+8+9)
- 200,00
1-2-3)
7)
8)
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ……………….
Operazione esente ai sensi dell’art. …………….. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif.
- 200,00
Totale fattura (A+B)
1.248,00
- spese anticipate
- ritenuta
0,00
200,00
Netto a pagare
1.048,00
S.E. & O.
Tavola n. 2
Scritture contabili del commercialista
•
Emissione fattura
5.01.”n+1”
Cliente
P
E
P
P
a
a
a
a
Diversi
Prestazioni professionali
Contrib. integrativo 4%
IVA su vendite
1.248,00
1.000,00
40,00
208,00
Emissione fattura cliente.
•
Accredito sul c/c del compenso
5.01.”n+1”
P
P
P
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Diversi
Banca c/c
Credito per ritenute
d’acconto subite
Incasso fattura
a
1.248,00
Clienti
1.048,00
200,00
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
NON SOLO IMPRESA
Obbligo della posta elettronica certificata (PEC)
I liberi professionisti devono aver già comunicato ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); le società di nuova costituzione devono dichiarare l’indirizzo di posta elettronica certificata nel momento stesso in cui si iscrivono al Registro delle Imprese. Le società già esistenti, invece, dovranno
comunicarlo entro il 29.11.2011.
Può essere il caso di approfittare di qualsiasi pratica da depositare alla CCIAA, per attivare e comunicare
l’indirizzo PEC ("risparmiando" cosi un’apposita comunicazione futura).
•
VALIDITÀ
RICEVUTE
La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida
agli effetti di legge.
La trasmissione è considerata certificata solo se entrambe le caselle del mittente e del
destinatario sono caselle di posta elettronica certificata.
•
La validità della trasmissione e la ricezione del messaggio è attestata, rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
•
Professionisti
•
Dal 29.11.2009 i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con
legge dello Stato hanno l’obbligo di comunicare, ai rispettivi Ordini
e collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
L’elenco pubblico dei gestori abilitati è consultabile sul sito
www.cnipa.gov.it.
Alcuni Ordini professionali hanno stipulato apposite convenzioni
con i gestori, consentendo così agli iscritti di dotarsi dell’indirizzo
PEC a condizioni particolarmente vantaggiose.
SOGGETTI
INTERESSATI
Imprese
Entro il 29.11.2011 tutte le imprese hanno l’obbligo di comunicare
al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata
(l’obbligo riguarda esclusivamente le società di persone e capitali;
non interessa le imprese individuali).
Le società di nuova costituzione hanno l’obbligo immediato di
dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.
•
CONDIZIONI
PER L’UTILIZZO
•
Possesso da parte del mittente e del destinatario di una casella di Posta Elettronica
Certificata, ovvero di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora di invio e ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto.
Possesso del mittente di una firma elettronica avanzata.
•
Economici
•
VANTAGGI
•
Sicurezza
•
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Risparmio di tempo rispetto alla redazione, predisposizione e presentazione in Posta.
Possibilità di inviare un numero rilevante di raccomandate senza
difficoltà.
Possibilità di verificare nel tempo il documento inviato tramite
l’archivio dei gestori.
Il messaggio può essere crittografato.
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
Carta dei diritti del turista
La Carta dei diritti del turista, realizzata dal Ministero del Turismo, è uno strumento di agevole consultazione
che sintetizza tutti gli elementi essenziali della normativa vigente e ha l'obiettivo di informare con chiarezza il
turista su quelli che sono, in Italia, i suoi diritti, su come egli debba comportarsi e a chi debba rivolgersi per farli
valere. La "guida" è disponibile online in sette lingue diverse. Prima di effettuare un viaggio è consigliabile raccogliere tutte le informazioni necessarie sul luogo di destinazione e di eventuali formalità da espletare.
A CHI
RIVOLGERSI
•
•
•
•
•
ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – www.enit.it
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
Aziende di promozione Turistica
Uffici di Informazione e accoglienza turistica (IAT)
Associazioni turistiche Pro Loco
Disabili
VIAGGI
IN ITALIA
VIAGGI
ALL’ESTERO
DOCUMENTI
Easy Italia fornisce assistenza e pronto
intervento in caso di incidente o disagi
di varia natura.
Numero telefonico: 039.039.039
• L’assistenza è fornita in:
- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo;
- tedesco;
- cinese;
- russo.
• Informazioni utili sulla sicurezza, sanità, visti e valuta possono essere ottenute consultando:
- www.viaggiaresicuri.it;
- www.dovesiamonelmondo.it.
Cittadini
italiani
• È necessario rivolgersi:
- al Comune di residenza per il rilascio della carta di identità;
- alla Questura competente per il rilascio del passaporto (ove richiesto).
Cittadini
europei
È necessario avere con sé passaporto o carta di identità in corso di validità.
Cittadini
extracomunitari
• Passaporto in corso di validità e dichiarazione di presenza
• A seconda del Paese di provenienza, deve essere richiesto il visto per
visitare l’Italia.
Italiani
all’estero
• Prima di intraprendere un viaggio è opportuno assumere informazioni
presso la propria Azienda sanitaria Locale circa la necessità di effettuare eventuali vaccinazioni per visitare la località di destinazione.
• La Tessera Europea di assistenza sanitaria dà diritto all’accesso diretto a strutture pubbliche o convenzionate per ricevere prestazioni mediche negli Stati dell’Unione Europea.
• In alcuni Stati è richiesto il pagamento delle prestazioni; in questi casi
si può chiedere il rimborso all’Asl di appartenenza.
Stranieri
in Italia
• I cittadini comunitari in possesso della Tessera Europea possono ottenere prestazioni sanitarie presso le strutture pubbliche o convenzionate
• Ai cittadini extracomunitari provenienti da Paesi non convenzionati sono assicurate le prestazioni sanitarie per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe.
Italiani
residenti
all’estero
Ai cittadini italiani iscritti all’AIRE, aventi lo status di emigrati, che rientrano temporaneamente in Italia, sono riconosciute a titolo gratuito le
prestazioni ospedaliere urgenti (per un periodo massimo di 90 giorni per
ogni anno solare).
ASSISTENZA
SANITARIA
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Le persone con difficoltà motorie possono richiedere il rilascio di specifici
permessi provvisori di transito.
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
AGEVOLAZIONI
Contributi per la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro
Stanziati nuovi fondi per i finanziamenti alle misure in favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in
applicazione dell'art. 9 L. 8.03.2000, n. 53. L’obiettivo è quello di incentivare e promuovere iniziative per la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro, dal baby sitting al telelavoro al part-time. Tra le possibilità previste dal
bando, anche interventi per agevolare il rientro dei genitori dopo il congedo di maternità o paternità, sostegno
alla genitorialità, telelavoro, part-time reversibile, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato.
FINALITÀ
Gli incentivi sono finalizzati alle realizzazione di programmi per l’armonizzazione della vita familiare e lavorativa.
•
TIPOLOGIE DI
PROGETTI
•
Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti.
Progetti che consentano a titolari d’impresa e lavoratori autonomi di avvalersi di
collaboratori o sostituti durante il periodo di maternità o per l’accudimento di figli
minori o disabili.
•
Lavoratori
dipendenti
•
•
•
I programmi non devono avere una durata superiore a 24
mesi.
Articolazione dell’orario di lavoro che garantisca forme di
flessibilità ai lavoratori.
Reinserimenti dei lavoratori.
Attivazione reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali per
la promozione di servizi innovativi.
REQUISITI
OGGETTIVI
•
Lavoratori
autonomi
•
•
I programmi non devono avere una durata superiore a 12
mesi (anche frazionati nell’arco di 24 mesi).
Sostituzione del lavoratore autonomo con altro soggetto che
abbia analoghi requisiti professionali.
Il compenso erogato al sostituto non può superare il reddito
imponibile relativo all’anno precedente per l’attività lavorativa esercitata dal soggetto richiedente.
Lavoratori
dipendenti
Fino a un massimo di € 500.000,00.
Lavoratori
autonomi
Fino a un massimo di € 35.000,00
CONTRIBUTI
INVIO
SCADENZA
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Le domande devono essere inviate telematicamente, previa registrazione sul sito
www.conciliazione.politichefamiglia.it
Le domande devono essere presentate entro il 28.10.2011.
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
SCADENZARIO
Principali adempimenti mese di agosto 2011
Il D.P.C.M. 12.05.2011 prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il
giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
Scad. 2011
Tributo
Contributo
Contenzioso
Lunedì
1 agosto
Premi di
produttività
Descrizione
Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le
giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie.
Detassazione - I sostituti d’imposta che, nei mesi di gennaio e febbraio 2011, hanno applicato
la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di
2° livello, devono effettuare, entro oggi, il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta
sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie,
comprensiva di interessi, per non incorrere nell’applicazione delle sanzioni. Il termine è stato
prorogato al 16.12.2011 (Circ. Ag. Entrate 28.07.2011, n. 36/E).
1
Imposte dirette
Cedolare secca
Venerdì
5 agosto
Rivalutazione
immobili
d’impresa
IVA
Inps
Cassa geometri
Diritto annuale
C.C.I.A.A.
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UNICO 2011 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2010 e/o del 1° acconto 2011
delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e per i soggetti
diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, o della 1ª rata
delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione.
1
Modello Irap 2011 - Termine di versamento del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 dell’Irap
risultante dalla dichiarazione per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che esercitano attività economiche per le quali
sono stati elaborati gli studi di settore, con la maggiorazione.
1
Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.
1
Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute
sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2010 da parte dei sostituti d’imposta interessati dagli
studi di settore che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non
più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
1
Versamento - Per i contratti di locazione con decorrenza dal 1.01.2011 al 31.05.2011, il versamento della 1ª rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o
superiore ad € 257,52) deve essere effettuato entro il 5.08.2011, con la maggiorazione dello
0,40%.
1
Imposta sostitutiva - Termine di versamento, con la maggiorazione, della 3° rata dell’imposta
sostitutiva, da parte dei contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno aderito alla rivalutazione degli immobili d’impresa (art. 15, cc. 16-23 D.L. 185/2008). Entro oggi deve essere
versata anche la 3ª rata dell’imposta sostitutiva relativamente al saldo attivo netto di rivalutazione.
1
Versamento - Versamento IVA anno 2010, per le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle
persone fisiche interessati dagli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO
2011, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al
16.03.2011, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Studi di settore - Termine di versamento dell’IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi nella
dichiarazione dei redditi e dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento
spontaneo agli studi di settore, con la maggiorazione.
1
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di
interessi, del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.
1
Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul
reddito eccedente il minimale a saldo per il 2010 e del 1° acconto per il 2011, con la maggiorazione.
Contributi - Termine di versamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2011 alla Cassa per
la quota eccedente il contributo minimale (soggettivo e integrativo), con la maggiorazione dello
0,40%. La determinazione dei contributi deve essere effettuata nella una nuova sezione III del
quadro RR del modello Unico 2011.
1
Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
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29 luglio 2011
Principali adempimenti mese di agosto 2011
Scad. 2011
Lunedì
15
agosto
Tributo
Contributo
IVA
Associazioni
sportive
dilettantistiche
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art.
1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti
nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
IVA
Lettera d’intento
Imposta sugli
intrattenimenti
Libro unico
del lavoro
Inps
3
Enpals
Inail
Sabato
20
agosto
Lunedì
22
agosto
Descrizione
Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni
avvenute il mese precedente.
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €
300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere
annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Imposte dirette
Martedì
16
agosto
(segue)
4
Enasarco
Conai
Imposte dirette
Centro Studi Castelli
Unico 2011 - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i
contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi.
Unico 2011 - I soggetti Ires che hanno approvato il bilancio il 29.06.2011, usufruendo del più
ampio termine di 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, devono versare le imposte
entro oggi, applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel
mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e
su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta.
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la
liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare
la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che
affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al
mese di luglio 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2011.
Versamento - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare l’imposta a debito derivante dalla
dichiarazione annuale IVA devono versare, entro oggi, la relativa rata.
Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’IVA
relativa al 2° trimestre 2011, mediante il modello F24.
Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del
lavoro con riferimento al mese precedente.
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in
partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo
fisso minimo per il 2011.
Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese
precedente.
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al
saldo 2010 e all’acconto 2011, devono effettuare il versamento della 3ª rata.
Versamento - Termine ultimo per il versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi
previden-ziali relativi al trimestre aprile-giugno 2011.
Denuncia mensile - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Modello 770 Semplificato e Ordinario - Termine di presentazione telematica del modello
770/2011 Semplificato e del modello 770/2011 Ordinario.
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29 luglio 2011
Principali adempimenti mese di agosto 2011
Tributo
Contributo
Scad. 2011
IVA
Giovedì
25
agosto
Enpals
Martedì
30
agosto
Imposta di
registro
Imposte dirette
Mercoledì
31
agosto
IVA
Inps
Fasi
1.
•
•
2.
Note
•
•
•
•
3.
•
4.
•
(segue)
Descrizione
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell’apposito file in formato XML.
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.
Unico 2011 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni
svolte nel mese.
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi
black list nel mese precedente.
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente.
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria
integrativa relativi al 3° trimestre 2011.
In base al D.P.C.M. 12.05.2011 le persone fisiche tenute, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello
Unico 2011 e Irap, nonché al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare
secca, possono effettuare i predetti versamenti entro il 6.07.2011, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello
Unico e Irap, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Ai versamenti effettuati dal 7.07.2011 al 5.08.2011 deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40%. La proroga, che riguarda anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi,
comprende anche gli altri termini di scadenza legati al Modello Unico (contributi previdenziali sul reddito che eccede il minimale, diritto annuale alla C.C.I.A.A., ecc.).
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono
tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1°
giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui
termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l)
D.L. 13.05.2011, n. 70].
Il differimento dei termini al 20.08.2011 riguarda anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 12442/2011).
La proroga al 20.08.2011 riguarda i premi assicurativi Inail, i versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi e
altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo 1.08-20.08.2011 (comunicato Inail 18.05.2011).
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29 luglio 2011
Principali adempimenti mese di settembre 2011
Scad. 2011
Tributo
Contributo
Descrizione
Giovedì
1
settembre
Sistri
Entrata in vigore - Dal 1.09.2011 saranno tenuti al tracciamento digitale dei rifiuti: imprese ed
enti con più di 500 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi; imprese ed enti con le
stesse caratteristiche che producono rifiuti speciali non pericolosi, o che raccolgono e trasportano rifiuti speciali per oltre 3.000 tonnellate/anno; recuperatori e smaltitori; commercianti e intermediari di rifiuti (D.M. 26.05.2011).
Sabato
10
settembre
Ragionieri
commercialisti
Versamento - Termine di versamento dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno
precedente).
Martedì
13
settembre
Certificati
medici on line
Entrata in vigore - Dal 13.09.2011 i datori di lavoro privati sono obbligati a ricevere i certificati
medici dall’Inps in via telematica. Non potrà più essere chiesta al lavoratore la copia cartacea.
Giovedì
15
settembre
IVA
Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni
avvenute il mese precedente.
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €
300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere
annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Associazioni
sportive
dilettantistiche
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art.
1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti
nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Imposte
dirette
Contenzioso
IVA
Lettera d’intento
Venerdì
16
settembre
Imposta sugli
intrattenimenti
Libro unico
del lavoro
Inps
Enpals
Martedì
20
settembre
Unico 2011 - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i
contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi.
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel
mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e
su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta.
Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi
dall’1.08.2011.
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la
liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Versamento - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare l’imposta a debito derivante dalla
dichiarazione annuale IVA devono versare, entro oggi, la relativa rata.
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che
affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al
mese di agosto 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2011.
Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del
lavoro con riferimento al mese precedente.
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in
partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori
autonomi in agricoltura, dovuti per il 2011.
Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali
per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2011, mediante il Mod. F24.
Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese
precedente.
Consulenti
del lavoro
Enpacl - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2011.
Conai
Denuncia mensile - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai
la denuncia mensile riferita al mese precedente.
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Circolare – Notiziario n. 07
29 luglio 2011
Principali adempimenti mese di settembre 2011
Tributo
Contributo
Scad. 2011
1
Domenica
25
settembre
Descrizione
IVA
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Enpals
Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata,
ovvero dell’apposito file in formato XML.
Imposte
dirette
IVA
Venerdì
30
settembre
(segue)
ICI
Imposta
di registro
Inps
Consulenti del
lavoro
Tasse
automobilistiche
Lavoro notturno
Fabbricati rurali
Unico 2011 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari del modello
Unico 2011 per le persone fisiche obbligate alla presentazione in via telematica e per i soggetti
Ires con esercizio coincidente con l’anno solare.
Unico 2011 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli
interessi.
Dichiarazione Irap - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari abilitati.
Mod. 730/2011 - I contribuenti comunicano al sostituto d’imposta di non voler effettuare o di
effettuare un minore acconto dell’Irpef per l’anno 2011 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
Dichiarazione IVA separata - Termine di trasmissione telematica.
Parametri - I contribuenti (società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali) che
presentano in via telematica il modello Unico e che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri devono effettuare il versamento della maggiore imposta dovuta entro oggi, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il codice tributo 6493.
Modello IVA26LP - Presentazione del Mod. IVA26LP, da parte della controllante, all’agente
della riscossione competente in relazione al proprio domicilio fiscale.
Fattura differita - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni
effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni
svolte nel mese.
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente.
Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Ici per i contribuenti per i quali è in
scadenza alla data odierna il termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi in via telematica.
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di
locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le
contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati, riferite al mese
precedente.
Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2011 mediante
gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.
Enpacl - Termine di versamento del contributo integrativo a mezzo di bollettini di pagamento
M.A.V.
Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco
autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 2° quadrimestre 2011 da parte
delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.
Comunicazione - Entro tale termine il datore di lavoro deve inviare alla D.P.L. e agli istituti previdenziali la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 (art.
5 D. Lgs. 67/2011).
Domanda - Ai fini del riconocimento della ruralità degli immobili, i soggetti interessati devono
presentare all’Agenzia del Territorio, entro oggi, una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o
della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. La domanda deve essere corredata da un’autocertificazione nella quale si attesta il rispetto ininterrotto da almeno 5 anni dei
requisiti di ruralità (art. 7 D.L. 70/2011).
•
•
Nota
1
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
• Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero
che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di
sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
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