BIS Emendamenti 12 luglio ESECUZIONE FORZATA
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BIS Emendamenti 12 luglio ESECUZIONE FORZATA
Emendamenti Dopo l'articolo _______ è inserito il seguente: "______ (Modifica degli articoli 532, 533, 540, 573, 591 bis e 173 quinquies disp.att. del codice di procedura civile e introduzione dell’art.169 quater disp.att. del codice di procedura civile ). 1. L’articolo 532 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Art. 532-Codice di procedura civile (Vendita a mezzo di commissionario) 1. Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita delle cose pignorate tramite commissionario, salvo ritenga esservi seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. 2. E’ nominato commissionario l’istituto di cui al primo comma dell’art. 534 cpc , ovvero, con provvedimento motivato, altro soggetto specializzato. 3. Il giudice stabilisce, sentito quando lo ritiene utile un esperto: 1) l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita e il termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla nomina, entro il quale le operazioni di vendita devono essere concluse; 2) l’ammontare dell’eventuale cauzione che il commissionario deve versare; 3) se la vendita si deve fare in uno o più lotti, salvo ritenga opportuno rimettere la valutazione della relativa convenienza al commissionario; 4) i prezzi minimi di vendita dei beni e la misura del loro EVENTUALE ribasso in caso di esito negativo di uno o più esperimenti di vendita; 5) le forme di pubblicità su rete internet e le altre eventuali forme di pubblicità; 6) l’ammontare e le modalità di versamento delle cauzioni da parte degli offerenti, anche nella forma del pagamento con moneta elettronica; 7) le modalità della procedura competitiva, anche nella forma della gara telematica, attraverso la quale vanno individuati gli acquirenti, salvo ritenga opportuna, in ragione della natura dei beni, la vendita a prezzo fisso; 8) le modalità del pagamento del prezzo, anche nella forma del pagamento con moneta elettronica; 4. Il prezzo di vendita non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo del prezzo minimo originariamente stabilito. 2. L’articolo 533 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Art. 533–Codice di procedura civile (Obblighi del commissionario) “1. Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita. 2. Il commissionario non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto, in ogni caso, a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine di cinque giorni dall’avvenuto pagamento. 3. Se la vendita non avviene nel termine stabilito dal giudice ai sensi del comma terzo dell’art.532, il commissionario, salvo che esso sia prorogato su istanza di tutti i creditori, deve riconsegnare i beni dandone comunicazione al creditore procedente e ai creditori intervenuti. 4. Se entro cinque giorni dal termine di cui al terzo comma non è presentata istanza di assegnazione dei beni per il prezzo minimo stabilito per l’ultimo esperimento di vendita, il giudice dispone con decreto la vendita con incanto. 5. Il compenso del commissionario è stabilito dal giudice dell’esecuzione con decreto” 3. Il comma 1 dell’art 540 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “ Il prezzo è pagato con le modalità stabilite nell’ordinanza con cui il giudice ha disposto la vendita”. Motivazione Nell’esperienza delle c.d. “prassi virtuose”, in cui si è concretizzata la particolare attenzione all’efficienza del processo esecutivo manifestata negli ultimi anni in vari uffici giudiziari, è emersa una netta opzione, per quanto riguarda le procedure esecutive mobiliari, a favore della vendita a mezzo commissionario . Questa preferenza è nata dalla constatazione che lo strumento della vendita a mezzo commissionario è più snello e flessibile rispetto alla vendita all’incanto, disciplinata dagli artt.534 e seg. c.p.c., e rende quindi possibile una modulazione delle operazioni di vendita che, tenendo conto anche delle diverse tipologie di beni e dei molteplici fattori che influenzano l’interazione con il mercato, assicuri la massima efficacia sotto il duplice profilo dei tempi della vendita e dei valori realizzo. Nell’ambito di queste esperienze innovative la vendita a mezzo commissionario ha assunto, accanto alla fisionomia tradizionale di vendita a prezzo fisso di particolari categorie di beni affidata ad operatori specializzati del settore, quella di procedimento utilizzato per la gran parte dei beni pignorati, caratterizzato da un sistematico ricorso alla pubblicità a mezzo internet e, di regola, incentrato sull’individuazione degli acquirenti e la determinazione del prezzo di vendita mediante procedura competitiva . In queste realtà la vendita a mezzo commissionario sta diventando la modalità normale di vendita degli istituti di vendite giudiziarie alcuni dei quali peraltro, nell’ambito di un processo di profondo ammodernamento anche tecnologico, stanno sperimentando con successo, ai fini di ampliare notevolmente la platea degli acquirenti al di fuori della cerchia degli abituali frequentatori delle sale vendite e del circuito locale, il mezzo della vendita on line con gara telematica tra gli offerenti. A fronte di questa progressiva valorizzazione dell’istituto della vendita a mezzo commissionario appare di tutta evidenza che la disciplina contenuta negli articoli 532 e 533 c.p.c. è alquanto lacunosa e rappresenta anche, per quanto riguarda ad esempio la previsione del pagamento per contanti, un ostacolo all’ammodernamento del sistema delle vendite giudiziarie ed in particolare allo sfruttamento delle possibilità offerte dal pagamento con lo strumento della moneta elettronica od anche dai normali mezzi di pagamento bancari. Il pagamento per contanti risulta d’altro canto palesemente inadatto quando la vendita riguarda beni di rilevante valore. La riformulazione degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile è volta quindi a favorire lo sviluppo della vendita a mezzo commissionario, al fine di una maggiore efficienza delle procedure esecutive mobiliari, introducendo una disciplina più compiuta conservando nel contempo la flessibilità del modello, per consentire di volta in volta l’adeguamento delle specifiche modalità seconda la natura dei beni e le esigenze di una migliore interazione con il mercato di riferimento. L’espresso riferimento alla possibilità di pagamento a mezzo di moneta elettronica e alla possibilità della gara telematica ha lo scopo di pienamente legittimare queste modalità operative più moderne e più funzionali stimolandone altresì la diffusione. Nella stessa prospettiva si colloca l’abolizione anche per la vendita con incanto della previsione della necessità del pagamento con contanti contenuta nel vigente primo comma dell’art.540 c.p.c., attribuendosi al giudice il potere di modulare le modalità temporali e tecniche di esecuzione dei pagamenti secondo quando appare più opportuno per il migliore esito della vendita. Va rilevato che, a salvaguardia dell’esigenza sottesa all’attuale previsione delle vendita per contati, si prevede espressamente, al secondo comma dell’art.533, che il bene non può essere consegnato all’acquirente finchè non risulta integralmente pagato il prezzo. Al comma 4 dell’art.533 si è previsto che, a seguito dell’esito negativo della vendita a mezzo commissionario, i creditori possono chiedere l’assegnazione del bene, non apparendo opportuno sotto il profilo dell’efficienza del sistema che, in presenza di un interesse creditore all’acquisizione del bene al prezzo fissato per l’esperimento di vendita a mezzo commissionario che ha avuto esito negativo, si debba, per pervenire al risultato dell’assegnazione e conseguente chiusura della procedura, transitare necessariamente attraverso un tentativo di vendita all’incanto. 4. Il secondo comma dell’art.573 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: “Se la gara non può avere luogo per l’assenza degli offerenti o per la mancanza di adesioni all’invito il giudice dispone la vendita a favore del maggiore offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’art. 572, secondo e terzo comma” Motivazione Le modifiche hanno lo scopo di risolvere una serie di questioni, sollevate dagli interpreti, ridefinendo il comportamento omissivo degli offerenti (includendo sia l’ipotesi in cui la gara non può aver luogo per l’assenza degli offerenti nell’aula in cui sono esaminate le offerte sia quella del mancato accoglimento dell’invito a gareggiare), risolvendo il contrasto nel caso di più offerte di pari valore (a favore di colui che ha depositato l’offerta per primo) ed equiparando il trattamento normativo dell’ipotesi di unica offerta non superiore di almeno il 20% al prezzo base e dell’ipotesi in cui il prezzo di aggiudicazione all’esito della gara non superi di almeno il 20% il prezzo base. Entrambe le scelte rispondono alla esigenza di evitare accordi in fase di gara. Si individua, infatti, un criterio per attribuire il bene nel caso di parità di offerte (senza dover porre nel nulla la vendita) e si lascia al giudice ed al creditore procedente la possibilità di valutare l’opportunità di procedere all’incanto nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione non sia di almeno il 20% superiore al prezzo base. 5. Al secondo comma dell’art.591 bis del codice di procedura civile dopo le parole “alle operazioni dell’eventuale incanto.”, sono aggiunte le seguenti parole: “ Il giudice può altresì stabilire che la presentazione delle offerte e lo svolgimento della gara tra gli offerenti avvenga nelle forme previste dall’art. 173-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”. Motivazione Il contenuto del comma 1 dell’ articolo 591 bis viene raccordato con quanto previsto dall’art. 173-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Non appare ragionevole che questa modalità alternativa di presentazione delle offerte, introdotta al fine di rendere l’operazione più agevole per gli interessati, soprattutto se residenti in luoghi distanti rispetto a quello in cui ha sede l’ufficio, ed anche per evitare condotte di disturbo nella fase di presentazione delle offerte, non possa essere mai adottata nel caso di delega della vendita a professionista. 6. Il primo comma dell’art.173 quinquies bis Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile del codice di procedura civile è così modificato: dopo le parole “del medesimo codice possa avvenire” è soppressa la parola “anche”; alle parole “le indicazioni di cui allo stesso articolo 571” sono aggiunte le seguenti parole: “e di copia del documento contabile attestante l’ordine di addebito o l’avvenuto deposito”. 7. Il secondo comma dell’art.173 quinquies bis Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Quando è disposta la presentazione delle offerte nelle forme di cui al comma primo, il giudice può stabilire che la gara di cui all’art. 573 avvenga in via telematica, determinandone le modalità.” Motivazione La soppressione della parola “anche” nell’art.173 quinquies disp.att. c.p.c. è volta a delineare più nettamente il sistema dell’offerta a mezzo fax o posta elettronica come sistema alternativo rispetto a quello del deposito delle offerte in cancelleria ai sensi dell’art.571 c.p.c. Va la riguardo rilevato che questa soluzione, oltre ad agevolare la presentazione delle offerte da parte degli interessati, risponde anche all’esigenza di ridurre gli accessi di pubblico alle cancellerie, per cui la soluzione ibrida che la parola “anche” parrebbe implicare non risponde all’ obbiettivo di migliore utilizzo delle risorse umane che spesso è perseguito attraverso questa opzione.. La successiva integrazione del testo dell’articolo muove dalla necessità di acquisire, unitamente alla dichiarazione contenete l’offerta di acquisto dell’immobile, copia della documentazione attestante l’effettuazione dell’operazione di bonifico (la contabile rilasciata dalla banca che ha effettuato il bonifico con il relativo numero di CRO che consente alla banca, presso cui è aperto il conto intestato alla procedura, di verificarne immediatamente l’esistenza anche prima dell’avvenuto accreditamento della somma) o di deposito della cauzione (la ricevuta rilasciata dalla banca o dall’ufficio postale presso il quale è effettuato il deposito). La previsione della trasmissione del documento contabile unitamente all’offerta consente di eliminare la previsione, risultante dall’attuale formulazione del secondo comma, che l’accredito sul conto intestato alla procedura deve aver luogo non oltre cinque giorni prima del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto. Questo termine si è rivelato infatti un ostacolo al buon funzionamento del sistema, in quanto impone un eccessiva anticipazione del momento della decisione in ordine alla presentazione dell’offerta rispetto al termine previsto dall’art.571, posto che l’esigenza della certezza dell’avvenuto versamento della cauzione al momento dell’esame delle offerte è pienamente assicurato dall’invio della documentazione indicata entro il termine di cui all’art.571 c.p.c. Con il nuovo secondo comma si prevede espressamente che il giudice, con l’ordinanza di vendita, possa disporre che la gara tra gli offerenti ai sensi dell’art.573 si svolga, quando già le offerte sono acquisite con modalità che non richiedono l’accesso degli offerenti all’ufficio giudiziario, nelle forme della gara telematica, determinandone le modalità secondo uno dei molteplici modelli astrattamente adottabili e nella prassi già sperimentati. Questa opportunità consentirà un notevole miglioramento dell’efficienza delle vendite giudiziarie ampliando notevolmente la platea dei partecipanti. 8. Dopo l’art. 169-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo: “ Art. 169-quater (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite)” “I soggetti nominati commissionari a norma dell’art. 532 del codice, o ai quali affidare le vendite con incanto a norma dell’art. 534 del medesimo codice al termine di ciascun semestre, trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale ed all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell’art. 518 del codice, della stima effettuata dall’esperto nominato e del prezzo di vendita.” Motivazione La previsione è volta a consentire un costante monitoraggio dell’efficienza delle procedure esecutive, fornendo informazioni che attengono non solo alla fase della vendita ma anche alla fase del pignoramento con riferimento ad esempio all’adeguatezza delle stime operate dagli ufficiali giudiziari e dagli esperi nominati. La costituzione di una banca dati degli esiti delle vendite potrà fornire un utilissimo strumento di lavoro per gli ufficiali giudiziari ai fini della determinazione del presumibile valore di realizzo dei beni in sede di pignoramento ai sensi dell’art.518, comma 1, c.p.c. Dopo l'articolo _______ è inserito il seguente: "______ (Modifica dell’art.122 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) Dopo il comma 2 , è aggiunto il seguente comma: “All’ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare spetta una percentuale sul ricavato della vendita dei beni pignorati, anche nel caso di vendita da parte di altri soggetti, o sull’ammontare della somma versata ai sensi dell’art. 495 in ragione del cinque per cento, con un limite massimo di euro mille per pignoramento. Nei casi di estinzione del processo esecutivo ai sensi degli articoli 629,630 e 631 il giudice liquida la somma spettante all’ufficiale giudiziario nella stessa misura e con lo stesso limite sulla base del valore dei beni pignorati determinato ai sensi dell’art.518, ordinando al creditore procedente il suo pagamento. Il limite massimo è triennalmente aggiornato con decreto del Ministro della Giustizia. Variante 1: “All’ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare spetta una percentuale sul ricavato della vendita dei beni pignorati, anche nel caso di vendita da parte di altri soggetti, in ragione del cinque per cento, con un limite massimo di euro mille per pignoramento. Nei casi di conversione del pignoramento ai sensi dell’art.495 e di estinzione del processo esecutivo ai sensi degli articoli 629,630 e 631 il giudice liquida la somma spettante all’ufficiale giudiziario nella stessa misura e con lo stesso limite sulla base del valore dei beni pignorati determinato ai sensi dell’art.518, ordinando al creditore procedente il suo pagamento. Il limite massimo è triennalmente aggiornato con decreto del Ministro della Giustizia. Variante 2: “All’ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare spetta una percentuale sul ricavato della vendita dei beni pignorati, anche nel caso di vendita da parte di altri soggetti, in ragione del cinque per cento, con un limite massimo di euro mille per pignoramento. Nei casi di conversione del pignoramento ai sensi dell’art.495 e di estinzione del processo esecutivo ai sensi degli articoli 629,630 e 631 il giudice liquida la somma spettante all’ufficiale giudiziario sulla base dell’importo del credito indicato nell’atto di precetto in ragione del tre per cento, salvo in ogni caso il limite massimo di euro mille per pignoramento, ordinando al creditore procedente il suo pagamento. Il limite massimo è triennalmente aggiornato con decreto del Ministro della Giustizia. Motivazione L’attività dell’ufficiale giudiziario, soprattutto nell’ambito del procedimento di pignoramento mobiliare, è caratterizzata da notevole discrezionalità tecnica e grande autonomia operativa. È fatto notorio che una delle principali cause della diffusa infruttuosità delle procedure esecuzioni mobiliari è rappresentata dalla frequente inadeguatezza delle scelte compiute dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento sia riguardo all’individuazione dei beni da assoggettare a pignoramento sia riguardo alla stima del valore degli stessi. Anche con riferimento all’esigenza di un’adeguata responsabilizzazione degli ufficiali giudiziari nello svolgimento delle proprie delicate funzioni è stata proposta l’introduzione nel nostro ordinamento, sull’esempio di altri paesi, della figura dell’ufficiale giudiziale libero professionista. Un soluzione certamente meno radicale, compatibile con l’attuale inquadramento dell’ufficiale giudiziario come dipendente del Ministero di Giustizia, è quella di un deciso potenziamento dei meccanismi d’incentivazione economica in modo consono alle peculiarità di questa figura di pubblico dipendente . Con riferimento al pignoramento mobiliare appare in questa prospettiva essenziale riconoscere all’ufficiale giudiziario che effettua il pignoramento una percentuale sul risultato della vendita, nella consapevolezza che tale risultato dipende anzitutto dall’attenzione con cui l’ufficiale giudiziario ha esercitato i molteplici ed incisivi poteri (attinenti alla ricerca, alla scelta, alla stima ed alla conservazione dei beni) che la legge gli attribuisce in sede di pignoramento. La proposta prevede il riconoscimento di una percentuale del cinque per cento con un limite massimo, per evitare sperequazioni e comunque l’attribuzione di compensi di ammontare eccessivo rispetto all’attività svolta, di €.1.000 per pignoramento (limite periodicamente aggiornabile . Per l’ufficiale giudiziario questi valori rappresentano un incentivo significativo mentre per i creditori l’incidenza delle somme così determinate sul ricavato delle vendite risulterebbe incommensurabilmente inferiore ai risultati che certamente ne deriverebbero, per effetto del miglioramento della qualità dei pignoramenti, in termini di maggiore realizzo. Per non vanificare l’effetto incentivante non si ritiene opportuno che queste somme confluiscano con i proventi e la percentuale di cui al comma 2 dell’art.122 DPR 1959/1229 per la loro ripartizione in quote eguali tra tutti gli appartenenti all’ufficio ai sensi dell’art.147. Nella proposta si prevede che una somma percentuale sia attribuita all’ufficiale giudiziario anche nel caso in cui non si pervenga alla vendita in conseguenza della conversione del pignoramento e dell’ estinzione della procedura ai sensi degli art.629, 630 e 631 c.p.c. (ossia, in sostanza, di tutte le ipotesi di cessazione della procedura diverse dall’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione o di estinzione della procedura aseguito di sospensione ex art.624 c.p.c.). Si tratta di un’opzione del tutto coerente con la finalità perseguita, posto che la conversione del pignoramento assicura il completo soddisfacimento del credito e l’abbandono della procedura esecutiva sottende di norma l’avvenuto pagamento del debito da parte del debitore esecutato. La qualità del pignoramento infatti rappresenta indubbiamente un fattore influente sulla propensione del debitore al pagamento e si rivela, in gran parte dei casi, decisiva per indurre il debitore alla richiesta di conversione del pignoramento o alla proposta di un pagamento stragiudiziale. Risulterebbe paradossale non riconoscere alcuna percentuale all’ufficiale giudiziario proprio nei casi in cui l’attività di pignoramento ha prodotto i migliori risultati. Aderendo a questa conclusione si prospettano due alternative ai fini del calcolo della somma spettante all’ufficiale giudiziario nelle indicate ipotesi di conversione del pignoramento ed estinzione della procedura: assumere come valore di riferimento la stima del bene effettuata dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento oppure l’ammontare del credito indicato nell’atto di precetto. La prima soluzione è più omogenea a quella prevista per il caso di vendita del bene ma potrebbe presentare l’inconveniente di alimentare la tendenza, particolarmente dannosa per la funzionalità delle procedure, alla sovrastima dei beni. La seconda potrebbe determinare un aumento del costo a carico dei creditori, posto che nella maggior parte dei casi l’ammontare del credito è comunque superiore al valore attribuito ai beni pignorati, ma questo effetto può essere evitato con una ragionevole riduzione della percentuale riconosciuta all’ufficiale giudiziario dal 5% al 3%, fermo rimanendo che comunque trova applicazione il limite massimo di €.1.000 per pignoramento