Riferimento analitico: "DL 14 marz

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Riferimento analitico: "DL 14 marz
Roma, 5 luglio 2005
A TUTTE LE ASSOCIATE
-Loro Sedi -
COM --2005 035
OGGETTO: "Art. 492 del C.p.C. (Forma del pignoramento)"
Riferimento analitico: "D.L. 14 marzo 2005,n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005,
n. 80"
Con la conversione in legge del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 è entrata, tra l'altro,
definitivamente in vigore la riforma della procedura dell'esecuzione forzata come prevista
dal Libro 111del Codice di procedura civile (art. 474 e seguenti).
In particolare il nuovo art. 492 ~60 comma, riformato dall' art. 2 letto e) punto 5) della
legge in oggetto, recita testualmente:
"
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad
esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice
all'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria ed altre
banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti
procedere a pignoramento, deve indioare distintamente la completa generalità di ciascuno,
nonché quella dei creditori istanti e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.. ~..."
Si è postapertantola necessitàdi verificare, ai sensidella nuova nonnativa, quali
sianoi poteri di ricerca e di pignoramentoda partedi un ufficiale giudiziario, autorizzatodal
giudice dell' esecuzione,quandoi bem del debitore siano in amministrazionefiduciaria. E
ciò, in particolare,quandola ricerca e l'individuazione da partedell'ufficiale giudiziario sia
avvenuta tramite Anagrafe tributaria nel caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia ottenuto
dal giudice l'autorizzazionead effettuareuna ricercaper individuareil titolare sostanzialedi
un pacchettoazionario/di una quota societariada sottoporrea pignoramento.Grazie alla
consultazionedi una banca dati pubblica (anagrafetributaria, ma anche, per esempio,la
banca dati della Consob, destinatariadelle comunicazioni in merito alle partecipazioni
rilevanti), l'ufficiale giudiziario è venuto a conoscenzadella identità sia del titolare
sostanziale/fiduciante,sia del titolare fiduciario di un pacchettoazionario o di una quota
societaria.
Si è pertanto manifestata la necessitàdi approfondire le conseguenzedi richieste che
dovessero pervenire ed il limiti entro cui la società fiduciaria possa opporre le consuete
norme di "riservatezza", ovvero Se l'autorizzazione del giudice sia sufficiente per
l'appalesamento della posizione.
Al riguardo,sentiti i propri consulenti,l'Associazioneritiene che:
Via Piemonte, 39 -00187 Roma
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1. In simili circostanze, l'ufficiale giudiziario ed il creditore pignorante sono già in
possesso di tutte le informazioni per espletare le formalità necessarie al pignoramento. La
società fiduciaria non sarà chiamata a rivelare il nominativo del titolare sostanziale delle
partecipazioni sociali, perché tale eleIfento è già a conoscenza del creditore procedente e
dell 'ufficiale giudiziario.
Semmai, la società fiduciaria sarà chiamata a confermare o meno il suo ruolo di
intestatario dei beni oggetto di pig~oramento, ponendo in essere ogni eventuale atto
strumentale al perfezionamento del pr~cedimento stesso. Il comportamento della fiduciaria,
in simile contesto, costituisce una c91laborazione per l'esecuzione di un provvedimento
dell'autorità giudiziaria.
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2. La questione se tale collabQrazione possa essere rifiutata deve essere esaminata
alla luce degli aspetti processuali del, pignoramento di beni intestati fiduciariamente. Se,
come pare corretto, il pignoramento ~eve avvenire in base alle regole del pignora!:nento
presso terzi, la collaborazione della fi4uciaria consisterà in primo luogo nell' obbligo per la
stessa di comportarsi quale custode ~el bene ex art. 546 c.p.c. dal giorno in cui abbia
ricevuto notifica dell'atto di citazioqe avanti al giudice dell'esecuzione per rendere la
dichiarazione ex art. 547 c.p.c. l (M.4\NDRIOLI, Diritto processuale civile, IV, 116ed.,
Torino, 2004, p. 106).
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Il punto centrale da chiarire è se, in nome dell' obbligo di riservatezza dovuto al
cliente/fiduciante, la società fiduciaria possa rifiutarsi di comparire in udienza o di ren(jlerela
citata dichiarazione di legge. La risposta va cercata considerando le possibili conseguenzedi
tali comportamenti, che saranno di seg~ito sinteticamente descritte.
Muovendo dalle conseguenz~ per la procedura esecutiva in corso, l'omessa
dichiarazione, così come una dichiar~one negativa o che comunque contrasti con l'assunto
del creditore pignorante o del debitorelesecutato, comporta la necessitàdell'instaurazrone di
un giudizio ordinario di cognizion~, volto all'accertamento della effettiva situazione
giuridica del bene oggetto di pignorarttento. Ne discende che la dichiarazione del terzo ha
semplicemente la funzione di evitaIje gli oneri dello svolgimento di tale giudizio di
cognizione, essendo finalizzata all'acqpisizione degli stessi elementi (COLESANTI, Il terzo
debitore nel pignoramento di crediti, li, Milano, 1967, p. 392; MANDRIOLI, op. cit., p. 109
s.). Va aggiunto, nell'ottica della posi!l.ione della società fiduciaria, che in sede di giudizio
ordinario di cognizione le risultanzt delle ricerche autorizzate presso le banche dati
potrebbero essereutilizzate come mezt,i di prova dell'esistenza della intestazione fiduciaria,
insieme ad altri elementi (tra i quali, per esempio, l'ordine del giudice alla fiduciaria ex art.
210 c.p.c. di esibizione del contratto dt mandato fiduciario intercorrente tra la stessa, i~ suo
cliente/debitore, ordine che la fiduciari~ avrebbe l'obbligo di eseguire).
Sul piano delle conseguenzeper il terzo chiamato, occorre distinguere tra l'ipotesi di
mancata comparizione in udienza o, comunque, di omessa dichiarazione, e l'ipotesi di
dichiarazione mendace o palesementereticente. Sul punto, le posizioni della giurisprodenza
non sono univoche.
Secondo la giurisprudenza pi~ recente, non sussiste in capo al terzo detent<!>re
del
bene oggetto del pignoramento l'bbbligo di rendere la dichiarazione, cosicché il
terzo/società fiduciaria che non comptna all'udienza ex art. 547 c.p.c. non è assogg~ttato a
"sanzioni" particolari, dovendo solo subire il disagio di essere ulteriormente citato in
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l Art. 547, comma 1, c.p.c.: "Con dichi~azione all'udienza il terzo, personalmenteo a mezzo di
mandatospeciale,deve specificaredi quaJicoseo di quali sommeè debitoreo si trova in possesso,e
quandone deveeseguireil pagamentoo la consegna".
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giudizio in un successivo procedimentb di cognizione (Cass., 19 settembre 1995, n. 9888).
Diverso è il caso, invece, in cui la diohiarazione resa sia "altamente reticente od elusiva"
(Cass. n. 9888/1995, cit.). In tale circostanza, si ritiene che il terzo sia responsabile a titolo
d'illecito civile del danno cagionato al ,creditore per avere provocato o concorso a provocare
il ritardato soddisfacimento del suo credito.
Diversa posizione hanno invec~ assunto le Sezioni Unite della Cassazione pochi anni
prima della sentenza appena ricordata, affermando che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
costituisce un obbligo gravante sul t~rzo quale ausiliario del giudice (Cass. sez. un., 18
dicembre 1987, n. 9407, in Giust. civ., 1988, I, 2053). La massima, formulata con
riferimento a una dichiarazione mend~ce, riflette un principio generale, applicabile anche
alla situazione d'ingiustificata omes$a dichiarazione, comportando in entrambi i casi
l'obbligo in capo al terzo di risarcire i~ danno derivante al creditore dal suo comportamento
(sul punto, cfr. ancora Cass., n. 9888/1?95, cit.).
3. In considerazione della ~ione
di sostituzione del giudizio ordinario di
cognizione per l'accertamento della, titolarità dei beni oggetto del pignoramento (o
dell' esistenza e consistenza dei crediti) assegnata alla dichiarazione del terzo, è arduo
immaginare che la sua effettuazione 4avanti al giudice costituisca violazione dell'obbligo
professionale di riservatezza. Come visto qui sopra, nella migliore delle ipotesi, la
dichiarazione non è da intendersi qu4le atto dovuto di collaborazione con il giudice. Al
contempo, appare probabile che, quan~o il ritardo nell'esecuzione della procedura forzata,
dovuto a tale omissione, avesse imp~dito od ostacolato il soddisfacimento del creditore
pignorante, la situazione prodottasi St cerebbe in un'azione per danni nei confront~ 4ella
società fiduciaria.
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Nella peggiore delle ipotesi, 'intenzionale rifiuto di collaborare rischierebbe di
esserequalificato come reato di mancataesecuzionedolosa di un provvedimento del giudice
(art. 388, commi 3 o 5, C.p.2), quanto meno a titolo di concorso con il debitore/titolare
effettivo dei beni oggetto di pignora1}1ento.Si tratterebbe di un'applicazione estensiva e
probabilmente forzata della citata f~ttispecie penale e, da un controllo limitato alla
giurisprudenza degli ultimi venti anpi, non risultano sentenze edite, in questo senso.
Tuttavia, non è da escludere che simile qualificazione della situazione concreta possa essere
configurata dal creditore procedente 4ontro la fiduciaria, per ottenere il risarcimento del
danno da illecito civile, al fine di c~lare
tale azione con la domanda di risarcimento del
danno morale ex artt .2059 c.c. e 185 (t.p., né che, essendoil reato punibile su querela della
persona offesa, la stessa sia propos$ dal creditore, quanto meno al fine di esercitare
adeguata"pressione" sulla fiduciaria. I
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4. Si noti, infine, che l'autor~zzazionedel giudice ex art. 492, comma 6, c.p.c.
riguardala facoltà per l'ufficiale giudi~iario di consultarebanchedati pubblicheper ottenere
informazioni in merito alla titolarità di specifici beni. Essanon contemplal'autorizzazione
all'ufficiale di chiedere informazioni' alle societàfiduciarie, le quali non rientrano nella
2Art. 388, comma3, c.p.: "Chiunque sottr~e,sopprime,distrugge,disperde,deteriorauna cosadi sua
proprietà sottopostaa pignoramentoovvero a sequestrogiudiziario o conservativoè punito con la
reclusionefino a un anno e con la multa fino a Lit. 600.000";art. 388, comma5, c.p.: "Il custodedi
una cosa sottopostaa pignoramentoovvero a sequestrogiudiziario o conservativoche indebitamente
rifiuta, ritarda o omette un atto dell'uffici<i>è punito con la reclusionefino ad un annoo con la multa
fino ad un milione".
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categoria delle "banche dati pubbliche". E' pertanto da ritenersi che l'obbligo di riservatezza
sia opponibile all'ufficiale giudiziario ~olo se egli non sia già in possessodell'informa:z;ione.
Al riguardo, si sottolinea che l'accesso alle banche dati pubbliche non permetterà
sempre agli ufficiali giudiziari di venire a conoscenza dell'identità del titolare sostanziale
delle partecipazioni sociali fiduci~amente intestate a terzi. Gli ufficiali giudiziari
entreranno in possesso esclusivamente,delle informazioni che in base alla legge devono o
possono essere comunicate alle banch~ dati. Così, la Consob raccoglie le comunicazioni in
merito alle partecipazioni rilevanti e;t art. 120 ss. t.u.f. e regolamenti attuativi, mentre
nell'anagrafe tributaria sono riversati ~olo i dati relativi alle partecipazioni sociali per i cui
dividendi sia attualmente possibile util~zzare i crediti d'imposta, vale a dire le partecipazioni
c.d. "qualificate".
La maggiore trasparenza assicurata dal nuovo art. 492 c.p.c. non toccherà quindi
ogni ipotesi d'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, per quanto dovrebbe r~ndere
più frequenti le azioni cautelari ed esechtive in tali circostanze.
Cordiali saluti.
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Vice PresidenteV.
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