REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI (CD

Transcript

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI (CD
Anno 2012
N.RF106
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
Pag. 1 / 4
OGGETTO
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI - CODICI TRIBUTO
RIFERIMENTI
ART.2, DL 16/2012; RM 46 DEL 11/05/2012 - INFO FISCO 059/2012
17/05/2012
Come noto, per effetto del cd Decreto semplificazioni fiscali (art. 2, DL 16/2012) è prevista possibilità per il contribuente (v. Info Fisco 059/2012):  di fruire dei benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali  subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale  anche in caso di omissione di tale obbligo (ovvero mancata presentazione della comunicazione o altro adempimento). Remissione in bonis: i contribuenti che non hanno ottemperato gli adempimenti previsti possono evitare la decadenza dal bonus fiscale o dal regime speciale presentando tardivamente la relativa comunicazione e pagando una sanzione minima. MODALITÀ DI ACCESSO Presupposti: per accedere alla “remissione in bonis” è necessario che siano rispettati i medesimi presupposti per il ravvedimento operoso e pertanto:  che la violazione non sia già stata oggetto di contestazione  non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento dei quale il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. CONDIZIONI : ai fini della sanatoria, è necessario che il contribuente: a) requisiti: sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma b) comunicazione: presenti, anche in ritardo, la comunicazione (o assolva l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile Nota: al riguardo dovrà essere chiarito se la “prima dichiarazione utile” vada intesa riferita:  all’imposta per la quale il contribuente usufruisce del beneficio fiscale (ipotesi preferibile) o a qualunque imposta  al periodo d’imposta di efficacia dell’opzione o a quello in cui è scaduto il termine per l’adempimento omesso. c) sanzione: versi "contestualmente" la sanzione di €. 258,00 (importo minimo di cui all’art. 11 c. 1 DLgs. 471/97) con F24 e senza possibilità di compensazione con altri crediti disponibili (es.: credito IVA, credito IRES, ecc..). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI (CD. REMISSIONE IN BONIS) I CODICI TRIBUTO Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it
CIRCOLARE DEL
Redazione Fiscale
Info Flash 106/2012
Pag. 2 / 4
CONTESTUALITÀ DELLA SANZIONE Considerata l'analogia con l'istituto del ravvedimento operoso si ritiene che la sanzione vada versata anch'essa nel termine previsto per la comunicazione (presentazione della prima dichiarazione utile), anche se in un momento diverso dalla comunicazione stessa. POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI REMISSIONE IN BONIS PER REGIMI O BONUS FISCALI
COMUNICAZIONE ENTRO LA PRIMA DICHIARAZIONE FISCALE UTILE
SANZIONE DI €. 258,00 SENZA ALCUNA COMPENSAZIONE
DECORRENZA L'art. 2 del DL 16/2012 non è stato modificato in sede di conversione in legge; pertanto, considerato che la norma non prevede alcun provvedimento attuativo:  è ammesso accedere alla remissione in bonis a partire dal 2/3/2012  andrà tuttavia chiarito se la regolarizzazione sia o meno applicabile anche alle violazioni antecedenti a tale data. CODICE TRIBUTO La recente RM 46/2012 ha istituito le seguenti modalità di versamento con mod. F24:  codice tributo: “8114” da indicare nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”  “Anno di riferimento”: va indicato l’anno in cui si effettua il pagamento. Il sig. Mario Rossi ha concesso in locazione un appartamento di proprietà a decorrere dal 1/07/2009. Intendeva esercitare l'opzione per la cedolare secca per le annualità cadenti successivamente al 30/06/2012, ma ha dimenticato di inviare la racc. A/R all'inquilino e di Esempio1 presentare il mod. 69 all'Ufficio entro il 31/07/2012 (30 gg dal primo rinnovo successivo al 2011). In Unico PF2013 potrà applicare la cedolare secca laddove entro il 30/09/2013:  proceda a presentare il mod. 69 e ad inviare la racc. M/R all'inquilino  versi con mod. F24 la sanzione di €. 258 8114 2012 258 00 La società Verdi Snc intende(va) optare per il triennio 2012‐2014 per la determinazione dell’IRAP con il metodo da bilancio. Ha omesso di presentare, entro il 29/2/2012, la Esempio2 comunicazione per tale opzione. Al fine di sanare l’omissione sarà necessario:  presentare il relativo modello di comunicazione  versare con mod. F24 la sanzione di €. 258 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Redazione Fiscale
Info Flash 106/2012
Pag. 3 / 4
INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI OPZIONALI / BENEFICI FISCALI La sanatoria degli adempimenti si applica in relazione:  sia ai regimi fiscali opzionali  sia ai benefici fiscali REGIMI OPZIONALI La Relazione illustrativa al DL 16/2012 ha individuato tra gli adempimenti per i quali è ammesso accedere alla remissione in bonus: la trasparenza fiscale; il consolidato fiscale; l'accesso alle agevolazioni di cui agli artt. 148 Tuir e art. 4 Dpr 633/72 per gli enti associativi. Tuttavia, più in generale, la norma pare fare riferimento a tutti quei "regimi" per i quali:  non si applica il "comportamento concludente" di cui al Dpr 442/97 (pertanto l'opzione non va semplicemente "comunicata" a consuntivo tramite la compilazione del quadro VO in dichiarazione Iva  ma va esercitata una specifica opzione preventiva, indipendentemente che si tratti:  di una comunicazione telematica o cartacea  che vada effettuata all'Agenzia delle entrate o ad altro soggetto Note: la disposizione: - non trova applicazione per tutte quelle comunicazioni nelle quali non si esercita una opzione né sono causa di decadenza da un beneficio fiscale; è il caso ad esempio del Mod. IRE per i lavori "a cavallo" di due periodi d'imposta che danno diritto alla detrazione del 55%. - si applica ai casi di mancata comunicazione della revoca di precedente opzione validamente esercitata. BENEFICI FISCALI Non è chiaro a quali aspetti vada fatto riferimento con il termine generico di "beneficio fiscale". A titolo di esempio, è possibile che il legislatore abbia inteso fare riferimento alle ipotesi di detrazioni d'imposta delle persone fisiche:  detrazione 55%: comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori Al riguardo, è consentito l’invio di una comunicazione rettificativa anche oltre i 90 gg ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa è portata in detrazione. Con la sanatoria di cui al DL16/2012 si potrebbe beneficiare del 55% anche se la comunicazione sia stata omessa ovvero tardivamente inviata  detrazione del 36%: comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara Non è chiaro se la soppressione intervenuta con il DL 70/2011 abbia efficacia retroattiva; in tal caso potrebbe trovare applicazione la remissione in Bonis (ove anch'essa fosse applicabile retroattivamente). Si potrebbe ad esempio essere ancora nei termini per l'invio della comunicazione prima della trasmissione dell'Unico in cui si fruisce delle ultime rate ancora disponibili della detrazione. È inoltre probabile che siano incluse le comunicazioni necessari per fruire di crediti d'imposta (es.: comunicazione alle Dogane per il rimborso delle accise degli autotrasportatori; ecc.) CASO DUBBIO: si attendono chiarimenti riguardo la possibilità di sanare la comunicazione relativa l’iscrizione nell’archivio VIES al fine di poter porre in essere operazioni intraUE CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Redazione Fiscale
Info Flash 106/2012
Pag. 4 / 4
PROSPETTO DI SINTESI
TRASPARENZA FISCALE (artt. 115 e 116 Tuir) CONSOLIDATO FISCALE (art. 117 Tuir) ADEMPIMENTO  Apposita Comunicazione telematica da parte della società partecipata  Racc. A/R alla società da parte di tutti i soci (Può essere sanato sia il mancato invio che la comunicazione irregolare (es. raccomandata “a mano”) Apposita Comunicazione telematica (da parte di ciascun soggetto partecipante) OPZIONE IRAP METODO DA BILANCIO Apposita Comunicazione telematica (art. 5‐bis, DLgs 446/97)  Modello SIRIA o Mod. 69 CEDOLARE SECCA  Racc. A/R all’inquilino per la comunicazione dell’opzione IVA DI GRUPPO Invio modello IVA 26 all’Agenzia delle Entrate (art. 73 c. 3 Dpr 633/72) TERMINE ADEMPIMENTO TERMINE (soggetti con eserc. solare) REMISSIONE (*) Opzione: 31/12 del 1° periodo del triennio di efficacia dell’opz. Rinnovo/revoca: entro la scadenza di ciascun triennio
30/09 dell'anno successivo al 1° periodo del triennio 16/06 del 1° periodo del triennio di efficacia dell'opz. Opzione: 1/03 del 1° periodo del triennio di efficacia dell’opz. Revoca: stesso termine decorso il triennio di efficacia 30 gg dalla stipula del contratto (o dal rinnovo dell'annualità o dalla proroga) 16/02 dell’anno di efficacia  nuova costituzione: entro 60 ASSOCIAZIONI gg NON IMPONIBILITA' 
variazione dati: 31/03 Invio mod. EAS all’Agenzia delle DELLE QUOTE dell'anno successivo alla ASSOCIATIVE E DEI Entrate variazione (salvo esonero) CORRISPETTIVI SPECIFICI DAGLI ASSOCIATI 30/09 dell'anno successivo a quello di efficacia dell'opzione Alla apertura della p. IVA ASSOCIAZIONI REGIME L. 398/91 Comunicazione alla SIAE (se già in attività, entro il 31/12 del periodo precedente a quello di efficacia dell’opzione) BENEFICI FISCALI ADEMPIMENTO TERMINE ADEMPIMENTO REMISSIONE (*) Termine di presentazione di Unico dove si fruisce della detrazione DETRAZIONE 55% (*) Comunicazione all'ENEA entro 90 gg dalla ultimazione dei lavori DETRAZIONE 36% (*) Comunicazione a Pescara Prima dell'inizio dei lavori (1) Ipotesi più probabile (da confermare). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
REGIMI FISCALI "OPZIONALI"