PROCESSO TRIBUTARIO - Scuola di Formazione Ipsoa
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PROCESSO TRIBUTARIO - Scuola di Formazione Ipsoa
PROCESSO TRIBUTARIO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO Avv. Pasquale Amodio Reclamo e mediazione Riferimenti normativi Obiettivo Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate Procedimento Il reclamo si applica agli atti notificati a decorrere dal 1 aprile 2012 Ambito applicativo …ridurre il numero delle pendenze giudiziarie… e stimolare la loro definizione stragiudiziale Decorrenza L’art. 39 commi 9 – 10 – 11 del D.L. n. 98 del 06.07.2011 – convertito con modificazioni in L. n. 111 del 15.07.2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 luglio 2011 (manovra economica 2012-2014) – ha introdotto nel D Lgs 546/92, l’art. 17 bis, rubricato “il reclamo e la mediazione” La procedura si svolge dinanzi all’Agenzia delle Entrate, attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che hanno istruito ed emesso l’atto reclamato e/o reclamabile L’onere di presentazione del reclamo è incondizionato, ovvero sussiste: ove il contribuente non abbia nessuna intenzione di definire la controversia mediante mediazione ove il contribuente abbia già tentato la via dell'accertamento con adesione o dell'autotutela ove l'atto sia palesemente infondato, e l'unica soluzione corretta sarebbe quella di un suo annullamento, e ciò vale anche per il caso opposto, ovvero atto manifestamente fondato Reclamo: ambito applicativo (atti reclamabili) Atti Reclamabili Atti emessi dall’Agenzia delle Entrate (a prescindere dalla tipologia di imposta contestata) • • • • • • • • • • avvisi di accertamento avvisi di rettifica avvisi di maggior valore e di liquidazione delle imposte d'atto atti di recupero dei crediti d'imposta il ruolo atti di diniego/revoca di agevolazioni con cui viene contestata una maggiore imposta atti irrogativi di sanzioni amministrative atti ex art. 36 del DPR 602/73 notificati a soci, amministratori e liquidatori di società rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi ogni atto emanato dall'Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabile Atti NON Reclamabili Atti emessi da enti impositori diversi dall’Agenzia delle entrate • • • • • Dogane Enti locali Camere di commercio Consorzi di bonifica Atti propri dell’Agente della Riscossione • • • Cartelle di pagamento (per vizi imputabili solo all’Agente della riscossione) Intimazioni ad adempiere (ex art. 50, d.p.r. 602/73) Fermi di beni mobili registrati ed ipoteche esattoriali Reclamo: ambito applicativo (valore della lite) L'art. 17-bis co. 1 del D Lgs 546/92 circoscrive il reclamo alle "controversie di valore non superiore a ventimila euro", e il co. 3 specifica che detto valore deve essere determinato ai sensi dell'art. 12 co. 5 del medesimo decreto Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate • in caso di accertamenti che contengono la contestazione di violazioni rilevanti ai fini di più tributi, il valore della lite è dato dalla somma dei tributi richiesti, al netto di sanzioni e interessi • ove il contribuente notifichi il ricorso prestando acquiescenza a determinate parti di atto, il valore della lite è commisurato alla porzione di provvedimento impugnata • ove il contribuente impugni un ruolo esattoriale occorre vagliare il solo ruolo emesso a titolo di imposta dall'Agenzia delle Entrate, con esclusione degli interessi e delle sanzioni • in tema di liti da rimborso, il valore è riferito all'imposta chiesta in restituzione, al netto degli interessi o altri accessori in caso di liti relative esclusivamente a sanzioni, l'importo della sanzione contestata • ove l’atto irroghi sanzioni accessorie (es. chiusura dei locali commerciali per violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale ex art. 12 del D Lgs 471/97) il provvedimento non è reclamabile Le controversie di valore indeterminabile non rientrano nell'ambito del reclamo atto di revoca delle partite IVA inattive provvedimento di diniego di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS dinieghi di agevolazione senza contestazione di una maggiore imposta avvisi di classamento Reclamo: ambito applicativo (contributi previdenziali) Relativamente ai contributi previdenziali L'art. 1 co. 611 L. 147/2013 ha inserito al co. 8 dell'art. 17-bis del D Lgs 546/92 il seguente periodo "L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi". L'atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell'atto stesso Il novellato co. 8 dell'art. 17-bis prevede inoltre, che sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a seguito di mediazione non si applicano sanzioni e interessi. Reclamo: procedimento Iter procedimentale il contribuente ricevuto l'accertamento o altro atto dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei limiti visti in precedenza, deve proporre, il reclamo, nei termini per il ricorso • v. art. 21. D Lgs 546/92 il reclamo va redatto e notificato con le forme previste per il ricorso alla Direzione provinciale o alla DRE • v. art. 18 e 20, D. Lgs n. 546/92 con il reclamo, il contribuente chiede l'annullamento totale/parziale dell'atto, ma può formulare altresì una proposta di mediazione • v. art. 17 bis, comma 7, D Lgs 546/92 entro 90 giorni dalla notifica del reclamo, se la mediazione non si conclude, decorrono, sia per il contribuente che per l'Agenzia delle Entrate, i termini per la costituzione in giudizio, e il processo seguirà il suo corso, con fissazione della trattazione e discussione della causa • v. art. 22, D Lgs 546/92 si provvederà al deposito del reclamo presso la Commissione, ove, non potranno essere ampliati i motivi di ricorso, posto che questi sono già stati evidenziati nel reclamo Reclamo: inammissibilità / improcedibilità Art. 17 bis, comma 2, D Lgs 546/92 – in vigore dal 02 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Art. 17 bis, comma 2, D Lgs 546/92 – in vigore 2 marzo 2014 2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione. Modifica attuata a mezzo l’art. 1, comma 611, Legge 27.12.2013, n. 147 (c.d. legge di Stabilità 2014) Reclamo: termine Termine per la proposizione Il reclamo deve essere notificato entro i termini previsti per il ricorso, quindi, ai sensi dell'art. 21 del D Lgs 546/92, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento a pena di decadenza Al termine per il reclamo si applicano le cause di sospensione stabilite per il ricorso • la sospensione feriale dei termini (art. 1 della L. 742/69: Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Comma modificato dal comma 1 dell’art. 16, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a decorrere dall’anno 2015) • la sospensione a seguito di presentazione di istanza di adesione (art. 6, comma 3, del D Lgs 218/97: Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente) Nulla vieta, sul piano sistematico, che per la notifica del reclamo si possa chiedere la rimessione in termini, in costanza dei presupposti di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. Reclamo: inammissibilità del ricorso Corte Costituzionale, Sentenza 16 aprile 2014 (udienza 16 febbraio 2014), n. 98 E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17-bis, 2 comma, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, 611°comma, lett. a), n. 1), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui prevede l’inammissibilità del ricorso in caso di mancata presentazione del reclamo. Reclamo: atto (contenuto) L'atto di reclamo è un ricorso L'art. 17-bis del D Lgs 546/92 rinvia ai seguenti articoli del medesimo decreto • • • • • • Art. Art. Art. Art. Art. Art. 12 (obbligo di assistenza tecnica) 18 (modalità di stesura del ricorso); 19 (provvedimenti e autonomia degli atti impugnabili); 20 (modalità di notifica del ricorso); 21 (termine per la notifica del ricorso); 22, comma 4 (documenti da depositare in sede di costituzione in giudizio) Il reclamo deve, a pena di inammissibilità, contenere le indicazioni • • • • • • • • • della Commissione tributaria cui è diretto del ricorrente e del suo legale rappresentante della relativa residenza o sede legale del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato del codice fiscale (in mancanza il reclamo è comunque ammissibile) della Direzione provinciale/DRE nei cui confronti è proposto dell'atto impugnato; dell'oggetto della domanda dei motivi di ricorso del valore della causa (necessario per delineare se l'atto rientra nella procedura di reclamo nonché per assolvere, in seguito, l'eventuale contributo unificato (in mancanza il reclamo resta a nostro avviso pienamente ammissibile) • del difensore, codice fiscale, PEC, numero di fax, ivi inclusa la sottoscrizione dello stesso Reclamo: atto (notifica) la notifica deve avvenire a pena di decadenza, entro il termine contemplato per il ricorso (60 gg dalla notifica atto reclamabile) a mezzo ufficiale giudiziario consegna diretta spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno Legittimato passivo l'art. 17-bis co. 5 del D Lgs 546/92 sancisce che il reclamo deve essere proposto nei confronti della Direzione provinciale o della DRE che ha emanato l'atto o non ha disposto il rimborso richiesto Il reclamo va notificato • alla Direzione provinciale di domicilio fiscale del contribuente • alla DRE, nel caso ad esempio di "grande contribuente" Reclamo: trattazione dell’istanza Dopo la presentazione dell’istanza l’Ufficio: esamina se sussistono i presupposti e i requisiti per proporre il reclamo e la mediazione verifica la fondatezza dei motivi se non sussistono i presupposti per un annullamento dell’atto impugnato valuta la proposta di mediazione del contribuente in assenza della proposta di mediazione del contribuente valuta la possibilità di pervenire ad un accordo con il contribuente invitandolo al contraddittorio e formulando una proposta di mediazione se non è possibile pervenire ad un accordo propone al contribuente una mediazione che consenta di versare i tributi richiesti con l’atto impugnato con riduzione delle sanzioni irrogate in tutti gli altri casi provvede a comunicare il provvedimento di diniego L’Ufficio non tratta l’istanza se sussistono carenza dei requisiti ovvero se non si individua l’oggetto della controversia Reclamo: mediazione Su proposta del contribuente Su proposta dell’Ufficio il reclamo può contenere, per espressa previsione dell'art. 17- bis comma 7, del D Lgs 546/92, “…una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa.“ l'art. 17-bis co. 8 del D Lgs 546/92 stabilisce che il reclamato, "se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.“ Se il contribuente intenda aderire alla mediazione, l'adesione medesima deve esprimere la chiara ed univoca volontà di accettare integralmente il contenuto della proposta, e ciò non si verifica se "l'adesione contenga elementi ulteriori rispetto a quanto indicato nella proposta“ Gli atti relativi all'esito della mediazione non sono impugnabili Reclamo: mediazione (criteri di esame) La circ. 19.3.2012 n. 9 emessa dall’Agenzia delle Entrate illustra i criteri che gli uffici devono osservare per definire la vertenza tramite mediazione, che, in base al dato normativo, sono l'incertezza della questione controversa • la presenza di giurisprudenza di legittimità sull'argomento; sul punto, la circolare richiama l'art. 360-bis co. 1 n. 1 c.p.c., ove si afferma che il ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e non vi siano ragioni per un mutamento di indirizzo. Pertanto, è possibile individuare una "certezza" "rappresentata dalla presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, tale da indurre a ritenere che un eventuale ricorso per cassazione potrebbe effettivamente essere dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte“ il grado di sostenibilità della pretesa • si vaglia anche la giurisprudenza di merito nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio interessato, sempre considerando il tutto alla luce della giurisprudenza di Cassazione l’economicità dell'azione amministrativa • si considera altresì l'eventuale condanna alle spese, nonché l'impegno a non gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili e dispendiosi Reclamo: accoglimento istanza Ove l’Amministrazione finanziaria ritenga che le motivazioni esposte nell’istanza da parte del contribuente sono valide annulla l’atto in autotutela accoglie l’istanza per l’ottenimento del rimborso • in questo caso è inammissibile il ricorso giurisdizionale Reclamo: accoglimento istanza Applicazione giudiziale delle normativa relativa alla conciliazione L'art. 17-bis, comma 8, D Lgs 546/92 applica, in quanto compatibile, la normativa prevista in tema di conciliazione giudiziale una volta che le parti sono pervenute ad un accordo, detto accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute (art. 48 co. 3 del D Lgs 546/92) entro venti giorni dall'accordo, il contribuente deve eseguire i versamenti per la totalità o in forma rateale (art. 48 co. 3 e 3-bis del D Lgs 546/92) in caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla mediazione (art. 48 co. 6 del D Lgs 546/92) • In ogni caso la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo Reclamo: perfezionamento della mediazione La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione. Il termine di 20 giorni decorre dalla spedizione dell’atto di adesione da parte del contribuente che l’ha sottoscritto, quando la proposta è stata formulata dall’Ufficio; dal ricevimento dell’atto di adesione dell’Ufficio se la proposta era contenuta nell’istanza di mediazione presentata dal contribuente Reclamo: versamento delle somme L’accordo costituisce titolo per la riscossione o per l’iscrizione a ruolo E’ ammessa la compensazione e lo scomputo di quanto già versato Si può versare per intero ovvero in 8 rate trimestrali con codici tributi indicati nella ris. n. 37/E del 19.4.2012 Il mancato pagamento comporta iscrizione a ruolo con sanzione al 60% Con il versamento di TUTTE le somme dovute la pretesa tributaria si intende soddisfatta. In caso di pagamento rateale l’atto si perfeziona con il pagamento della prima rata ma se non si versano le rate successive l’Ufficio procede ad iscrizione a ruolo. Reclamo: esito negativo Costituzione in giudizio L'art. 17-bis co. 9 del D Lgs 546/92 stabilisce che il termine per la costituzione in giudizio decorre • decorsi i novanta giorni dalla data di notifica del reclamo • dal giorno in cui il contribuente ha ricevuto il diniego dall'Agenzia delle Entrate • dalla data di ricezione dell'atto di accoglimento parziale del reclamo Si rammenta che il termine per la costituzione in giudizio del contribuente è di 30 giorni (art. 22 del DLgs. 546/92) mentre quello per il resistente è di 60 giorni (art. 23 del DLgs. 546/92). Rimane applicabile la sospensione feriale dei termini (art. 1 della, L. n. 742/69) per il termine relativo alla costituzione in giudizio. il mancato rispetto del termine di cui l'art. 22 del D Lgs 546/92 conduce all'inammissibilità del ricorso nel caso in cui il contribuente dovesse depositare in Commissione il ricorso/reclamo prima del decorso del termine di legge (90 gg), esso sarebbe temporaneamente improcedibile Reclamo: esito negativo Inapplicabilità conciliazione giudiziale Nelle controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza ovvero di mancata conclusione della mediazione è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48, D Lgs 546/92 (art. 17-bis, co 1). Anche secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. 9/E del 2012, la mediazione sostituisce, infatti, la conciliazione, assorbendone la funzione. Reclamo: tutela cautelare Art. 17 bis, comma 9 bis, D Lgs 546/92: “La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2.” Comma inserito dall'art. 1, comma 611, lett. a), n. 4), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 A seguito della proposizione del reclamo, l’Ufficio: non procede all’affidamento del carico, qualora l’atto impugnato sia un accertamento esecutivo comunica all’agente della riscossione la sospensione della riscossione stessa se l’atto impugnato è un ruolo non procede all’iscrizione al ruolo negli altri casi Reclamo: spese L’art. 17 bis, comma 10, D Lgs 546/92, prevede che: In caso di esito negativo del reclamo • la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese processuali, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese sostenute per il procedimento di reclamo/mediazione; • fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese è concessa solo in presenza di giusti motivi, indicati nella motivazione, "che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione". In caso di esito positivo del reclamo • nulla è previsto quanto al ristoro delle spese Giudizio di primo grado: atto introduttivo Il processo tributario è introdotto commissione tributaria provinciale con ricorso alla Art. 18, comma 1, D Lgs 546/92: Il ricorso è l’atto processuale mediante il quale la parte privata rivolge al giudice la domanda di tutela giurisdizionale nei confronti di un atto impositivo che egli ritiene illegittimo o lesivo dei suoi diritti chiedendone la riforma o l’annullamento Il ricorso assolve la duplice funzione di richiesta di tutela giurisdizionale e chiamata in giudizio del resistente Ricorso: contenuto Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione: della Commissione tributaria cui è diretto del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia fiscale o dell'ente locale o dell'Agente della Riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda dei motivi Il ricorso può contenere: la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato la sollecitazione all'attivazione dei poteri istruttori del giudice la richiesta di discussione della causa in pubblica udienza Ricorso: contenuto – indicazione CTP Indicazione della Commissione tributaria provinciale cui è diretto il ricorso Ai sensi dell’art. 4, D Lgs 546/92, la Commissione Tributaria Provinciale è quella nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio e/o Ente che ha emesso l’atto Il ricorso è inammissibile quando l’indicazione della commissione adita manchi completamente o risulti assolutamente incerta La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in via di principio generale, ha sostenuto che l’omessa indicazione nel frontespizio del ricorso del giudice adito è irrilevante, ma costituisce un mero errore (ESEMPIO se manca l’indicazione della Commissione tributaria Provinciale ma da una lettura complessiva si rileva che l’atto è stato emesso dall’Ufficio di Salerno ed il ricorrente si è costituito presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, tale omissione è del tutto irrilevante) Nell’ipotesi in cui il procedimento venga instaurato dinanzi ad una Commissione tributaria territorialmente incompetente il ricorso non è inammissibile, ma può essere oggetto di eccezione di incompetenza, rilevabile anche d’Ufficio. Ricorso: dati ricorrente Indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante Ricorrente persona fisica, occorre indicare nome cognome data di nascita residenza codice fiscale • nel caso in cui il contribuente sia interdetto o inabilitato, occorre l'indicazione delle generalità, rispettivamente, del tutore o del curatore quale legale rappresentante Ricorrente persona giuridica (privata o pubblica), occorre indicare la denominazione la ragione sociale la sede legale, il codice fiscale/partita iva le generalità del soggetto dotato di rappresentanza processuale • nel caso di ente pubblico è necessaria anche l’autorizzazione ad agire in giudizio Ricorso: dati ricorrente persona giuridica Nel caso di ricorrente (persona giuridica) sottoposta a procedure concorsuali occorrerà indicare le generalità del curatore (e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato), in ipotesi di fallimento dell'imprenditore (e non del commissario giudiziale), in caso di concordato preventivo del commissario liquidatore, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa del commissario straordinario, in caso di amministrazione straordinaria; del liquidatore, in ipotesi di liquidazione volontaria della società Ricorso: Omissione dati ricorrente Omessa indicazione dei dati di cui all’art. 18, comma 2, lett. b, D Lgs 546/92 incertezza assoluta della persona fisica, della persona giuridica ovvero del legale rappresentante che ha proposto l’azione – INAMMISSIBILITA’ del ricorso omessa indicazione e/o incertezza della residenza (persona fisica) o della sede legale (persona giuridica) – NON INAMMISSIBILITA’ del ricorso omessa indicazione del codice fiscale/partita iva del ricorrente – NON INAMMISSIBILITA’ del ricorso • l'omessa/errata indicazione del codice fiscale potrebbe cagionare l'irrogazione di una sanzione amministrativa (v. d.p.r. 605/73, artt. 6, comma 1, lett. g quater e 13) • l'omessa/errata indicazione del codice fiscale comporta una maggiorazione del contributo unificato (v. d.p.r. 115/02, art. 13, comma 3 bis) omessa indicazione dell'indirizzo di casella di posta elettronica certificata del ricorrente - NON INAMMISSIBILITA’ del ricorso • la maggiorazione della metà del contributo unificato, prevista dall'art. 13 comma 3 bis, del d.p.r. 115/2002, riguarda solo la casella PEC del difensore Ricorso: Dati resistente Il ricorso deve contenere l'indicazione della parte resistente, che, a seconda dei casi, potrà essere: Agenzia delle Entrate Agenzia delle Dogane Agenzia del Demanio Ente locale (es. Comune, Regione) Agente della Riscossione Consorzio di bonifica Camera di Commercio La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In tema di contenzioso tributario, l'indicazione, prevista a pena d'inammissibilità dall'art. 18 del D Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, dell'ufficio periferico o ente locale o concessionario contro il quale è diretto il ricorso, non richiede l'impiego di formule particolari, per cui può essere fatta anche per implicito mediante l'esposizione di dati od elementi che non lascino alcun serio dubbio sull'individuazione del soggetto convenuto in giudizio.” (v. Cass. 18 maggio 2009, n. 11475). Ricorso: indicazione atto impugnato Nel ricorso devono essere riportati gli estremi dell'atto impugnato, ovvero occorre indicare: la tipologia di provvedimento impugnato • nell'ipotesi di silenzio-rifiuto, gli estremi della domanda di rimborso gli estremi del provvedimento la data di notifica dell'atto • in tal modo, il giudice è in grado di verificare il rispetto del termine per ricorrere Non è necessario allegare il provvedimento impugnato atteso che l'allegazione dell'atto avverrà a seguito della costituzione in giudizio, ovvero con il deposito del proprio fascicolo (v. art. 22, D Lgs 546/92) Ricorso: oggetto della domanda Per oggetto della domanda si intende la richiesta di annullamento dell'atto o l'"accertamento" del diritto al rimborso (c.d. "petitum") e la condanna alla relativa corresponsione proposta all’organo giurisdizionale il petitum non è altro che il provvedimento che si chiede al giudice, in ragione dell’azione proposta ESEMPIO: se si chiede un accertamento negativo si chiederà al giudice di annullare integralmente o parzialmente l’atto impugnato e di conseguenza la pretesa creditoria vantata dall’ente Se si chiede, invece, un rimborso il provvedimento che si chiederà al giudice sarà di condanna dell’ente il petitum è ciò che si indica nelle conclusioni del ricorso Ricorso: contenuto – motivi Per motivi del ricorso si intendono gli elementi di fatto e gli argomenti di diritto che sono posti a fondamento dell’impugnazione dell’atto (c.d. causa petendi) I motivi devono essere sollevati in sede di ricorso, atteso che non è possibile integrarli né nella memoria illustrativa né in appello L'integrazione dei motivi è ammessa nel solo caso di documenti non conosciuti depositati ad opera delle altre parti (v. art. 24 del D Lgs 546/92) Non costituiscono, però, integrazione dei motivi: • la allegazione della sopravvenuta incostituzionalità della disposizione oggetto della lite • la allegazione del mutamento della norma da parte del legislatore • la presentazione, nei termini, di un secondo ricorso contenente motivi nuovi rispetto al primo Nella memoria ex art. 32 del D Lgs 546/92 è solo possibile illustrare i motivi già delineati, ovvero argomentare in maniera più approfondita la fondatezza delle censure già dedotte in ricorso Ricorso: contenuto – motivi (omissione) L'impugnazione dell'atto è "a critica libera": pertanto, è possibile sollevare ogni tipo di censura Il ricorso privo di motivi è inammissibile sono stati dichiarati inammissibili contribuente: ricorsi in cui il • si è limitato a "riservarsi di produrre documenti e memorie e a chiedere che venisse dichiarato illegittimo l'atto di rettifica" (Cass. 12 novembre 2003 n. 17005); • ha esposto in modo vago e generico l'erroneità dei presupposti della tassazione, senza indicare il perché (C.T.C. 29 ottobre 1987 n. 7989) • propone motivati per relationem in riferimento ad altri ricorsi in precedenza proposti (Cass. 4 giugno 2010 n. 13574) Ricorso: contenuto – sottoscrizione Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e deve contenere l'incarico di cui all'art. 12 comma 3, D Lgs 546/92 (v. art. 18 comma 3, D Lgs 546/92) La procura al difensore va apposta in calce o a margine dell'atto il ricorso proposto dal difensore privo di procura non è inammissibile; in tali ipotesi il Giudice deve invitare la parte a sanare il vizio (v. Cass. 30 giugno 2009 n. 15241) l'inammissibilità del ricorso si verifica solo quando la sottoscrizione sia del tutto assente in ipotesi di firma non chiara, il ricorso è da ritenersi valido quando non possano nutrirsi dubbi sull'identità del ricorrente la sottoscrizione deve essere apposta sia sull'originale sia sulle copie destinate alle altre parti il ricorso si intende sottoscritto qualora sia presente la firma con cui il difensore autentica quella che la parte appone ai fini del conferimento della procura (v. Cass. 14 marzo 2014 n. 5971) Ricorso: struttura Fermo l’obbligo di indicare nel ricorso gli elementi previsti dall’art. 18, comma 2, D Lgs 546/92, per la stesura di un ricorso si potrebbe osservare lo schema di struttura di seguito indicata indicazione della Commissione Tributari Provinciale adita dati del ricorrente o del legale rappresentate dati dell’atto che si impugna esposizione dei fatti motivi di ricorso richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto impugnato elenco documenti prodotti dichiarazione di valore ai fini del versamento del contributo unificato sottoscrizione procura Ricorso: proposizione Il ricorso deve essere proposto, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, nei confronti dell'ente che ha emanato l'atto (v. Art. 20, D Lgs 546/92), mediante Consegna diretta l'originale del ricorso viene recapitato materialmente presso l'ufficio,che ne rilascia ricevuta; ai fini della tempestività della presentazione del ricorso si fa riferimento alla data indicata sulla ricevuta Spedizione a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con A/R il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione; ai fini della regolare costituzione in giudizio è sufficiente il deposito della ricevuta di spedizione Spedizione del ricorso in busta chiusa secondo una parte della giurisprudenza la spedizione del ricorso in busta chiusa, in assenza di contestazioni, non comporta l'inammissibilità del ricorso (v. Cass. 11 ottobre 2013 n. 23117); altra parte della giurisprudenza ritiene che il ricorso spedito in busta chiusa è da considerarsi proposto al momento della ricezione (v. Cass. 18 dicembre 2006 n. 27067) Spedizione del ricorso tramite raccomandata semplice il ricorso proposto tramite raccomandata semplice è ammissibile solo in caso di costituzione senza contestazione del resistente (v. Cass.28 luglio 2011 n. 16572); in caso contrario manca la prova dell’avvenuto ricevimento del ricorso Spedizione del ricorso tramite posta ordinaria il ricorso proposto tramite posta ordinaria è inammissibile; manca la possibilità di verificare il rispetto del termine per ricorrere Spedizione a mezzo di corriere privato La notifica del ricorso va eseguita tramite il servizio postale "universale“; in caso di proposizione del ricorso tramite corrieri privati il ricorso è inammissibile (v. Cass. 30 gennaio 2014 n. 2035) Ricorso: termini proposizione Il ricorso deve essere proposto "a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (v. art. 21, D Lgs 546/92) Il momento iniziale da cui decorrono i sessanta giorni è legato alle modalità di notifica dell'atto impositivo dalla data di ricezione dell'atto (regola generale) otto giorni dopo l'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale, in caso di notifica ex art. 60 co. 1 lett. e) del DPR 600/73 il giorno successivo all'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale, in caso di notifica della cartella di pagamento eseguita tramite la procedura prevista per gli irreperibili "assoluti" (art. 26 del DPR 602/73 trascorsi dieci giorni dalla data del deposito presso l'ufficio postale, in caso di irreperibilità nelle notifiche a mezzo posta (art. 8 co. 2 della L. 890/82 Ricorso: computo termini Il computo del termine segue le prescrizioni di cui all'art. 2963 c.c. e all’art. 155 c.p.c., pertanto Non si computa il giorno nel quale cade il momento iniziale del termine (si esclude quindi il giorno iniziale nel quale avviene la notifica dell’atto) Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune ed i giorni festivi si computano nel termine Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (la proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato) Si applica anche al processo tributario la sospensione feriale dei termini processuali dal 1°agosto al 31 agosto (v. art. 1 della L. 742/69) Costituzione ricorrente Il contribuente deve costituirsi in giudizio, pena l’inammissibilità del ricorso, nei successivi 30 giorni dalla proposizione dell’impugnazione (v. art. 22, D Lgs 546/92) in caso di notifica a più soggetti, il termine di riferimento è la data dell'ultima notifica Il ricorrente deve depositare presso la Segreteria della Commissione provinciale competente l’originale del ricorso notificato o spedito o consegnato, ovvero copia del ricorso medesimo, se consegnato o spedito per posta, con allegata fotocopia della ricevuta di deposito fascicolo di parte, comprendente l'atto impugnato e i documenti che si ritiene di dovere produrre la nota di iscrizione al ruolo La norma prevede espressamente la possibilità di costituzione mediante servizio postale Costituzione resistente Il resistente, entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, provvede alla costituzione in giudizio (v. art. 23, D Lgs 546/92) il termine di sessanta giorni ha natura ordinatoria e non perentoria come del caso della costituzione del ricorrente La costituzione in giudizio avviene, per la parte resistente, mediante il deposito brevi manu presso la segreteria del giudice adito, di un proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio i documenti offerti in comunicazione L'inosservanza dell'obbligo di deposito delle controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio non comporta alcuna sanzione processuale Sebbene la norma prescriva che, in sede di costituzione, il resistente debba depositare i "documenti offerti in comunicazione", si ritiene che questi ultimi possano essere depositati anche in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza si ritiene, in via analogica, si possa applicare al resistente la possibilità di costituzione a mezzo servizio postale Tardiva costituzione del resistente Allo stato attuale, risulta controverso l’individuazione del termine oltre il quale la costituzione della parte resistente è da considerarsi inammissibile e non tardiva. Dottrina e giurisprudenza hanno individuato diversi limiti temporali il termine previsto per il deposito della repliche (cinque giorni liberi prima dell'udienza ex art. 32 co. 3 del D Lgs 546/92), in caso di trattazione in Camera di consiglio, oppure l'inizio della discussione, in caso di pubblica udienza il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza, in ipotesi di trattazione in Camera di consiglio, oppure l'udienza, in caso di discussione in pubblica udienza il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione entro cui, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D Lgs 546/92, possono essere prodotte memorie illustrative il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione entro cui, ex art. 32 co. 1 del D Lgs 546/92, possono essere prodotti documenti il momento in cui la segreteria comunica la data di trattazione alle parti, quindi, ai sensi dell'art. 31 del D Lgs 546/92, almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza Tardiva costituzione del resistente: preclusioni Nel processo tributario, le attività processuali devono essere eseguite entro i termini perentori stabiliti dal legislatore Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la tardiva costituzione comporta la preclusione di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio In tal senso la Corte di Cassazione con la sentenza 13.5.2003 n. 7329, ha sancito che: la costituzione in giudizio deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso "a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, e, di fare istanza per la chiamata di terzi in causa“ se queste difese non sono state eseguite, esse non possono essere esercitate successivamente, mentre è da escludere l'inammissibilità della costituzione "sul semplice presupposto della genericità delle difese svolte, con la conseguenza che il Giudice tributario non può esimersi dall'esaminare i documenti depositati in un momento successivo Mancata costituzione del resistente La costituzione del resistente non è determinante ai fini della prosecuzione del processo, per cui esso può svolgersi anche senza la sua partecipazione Effetti della mancata costituzione del resistente la parte resistente non riceverà l'avviso di trattazione dell'udienza (v. art. 31, D Lgs 546/92) la parte resistente non riceverà la comunicazione del dispositivo della sentenza (v. art. 37, D Lgs 546/92) la parte resistente, non costituita, non potrà partecipare alla discussione in pubblica udienza (v. art. 34, D Lgs 546/92) la mancata costituzione del resistente non equivale a non contestazione dei fatti dedotti dal ricorrente; è importante, quindi, distinguere l'istituto della non contestazione dagli effetti della mancata costituzione Controdeduzioni L'art. 23 comma 2, D Lgs 546/92 precisa che, nelle controdeduzioni, la parte resistente: espone le proprie difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente indica le prove cui intende valersi propone le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio se del caso, presenta istanza per la chiamata di terzo Le controdeduzioni costituiscono un atto processuale "simmetrico" e “contrapposto” a quello del ricorrente, con cui il resistente illustra la sua posizione, sia in fatto sia in diritto; è l'atto nel quale il resistente prende posizione sui fatti dedotti dal ricorrente e formula le sue contestazioni Si noti che la mancata contestazione di specifici fatti addotti dal ricorrente potrebbe rendere questi ultimi non bisognosi di prova in virtù del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. Integrazione dei motivi Nel processo tributario, non solo non sono ammessi motivi nuovi, ma è altresì preclusa la mera integrazione di quelli delineati nel ricorso, salvo il caso in cui questa sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera della controparte (v. Cass. 2 luglio 2014, n. 15051: Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".) È però possibile illustrare i motivi di ricorso con successive memorie da depositarsi fino a 10 giorni liberi prima dell’udienza (v. art. 32, D Lgs 546/92) Integrazione dei motivi La giurisprudenza ha individuato alcune fattispecie da considerarsi integrative e non illustrative: la compensazione (v. C.T.R. Roma 17.7.2007 n. 288) l'insussistenza del presupposto oggettivo IRAP (v. Cass. 5.3.2007 n. 5022) l'applicazione retroattiva dei coefficienti redditometrici (v. Cass. 9.3.2007 n. 5481) la tardività della cartella di pagamento (v. Cass. 10.9.2007 n. 19000) la carenza di motivazione dell'atto impugnato (v. Cass.1.12.2006 n. 25622) la mancata indicazione delle aliquote (v. C.T.C. 17.3.88 n. 2666) il diritto a beneficiare di un'esenzione fiscale (v. Cass. 11.10.2006 n. 21790) la prescrizione del credito erariale (v. C.T. Reg. Bari 14.6.2006 n. 109) la contestazione dei valori dei beni attribuiti dall'ufficio del Registro (v. Cass. 2.11.2005 n. 21242) Nelle fattispecie sopra indicare risulta alquanto evidente l’ampliamento del thema decidendum del giudizio che sappiamo essere delineato (rectius: cristallizzato) dai motivi indicati in ricorso. Integrazione dei motivi L'art. 24 comma 2, D Lgs 546/92 stabilisce che l'integrazione dei motivi, "resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito“ Presupposto per l’integrazione dei motivi è la “novità dei documenti” i quali non solo non devono essere conosciuti, bensì conoscibili mediante l’ordinaria diligenza, ragion per cui non sono documenti idonei a consentire l’integrazione dei motivi: processi verbali effettuati in occasione di verifiche eseguite presso il ricorrente atti legislativi o regolamentari Il termine di sessanta giorni per la proposizione di motivi aggiunti è perentorio e decorre dal momento in cui il ricorrente ha notizia del deposito dei documenti non conosciuti costituzione tempestiva del resistente • la conoscenza si ha per acquisita allo scadere dei sessanta giorni ex art. 23 comma 1, D Lgs. 546/92 e da questo momento, decorrono gli ulteriori sessanta giorni per la notifica dell'atto di integrazione dei motivi costituzione tardiva del resistente • si ritiene di dover individuare la decorrenza nella conoscenza "legale" dei documenti si fa riferimento al termine di venti giorni liberi prima dell'udienza, termine ultimo per il deposito di documenti Integrazione dei motivi L'integrazione dei motivi avviene mediante un atto simile più ad un ricorso che ad una memoria illustrativa L'art. 24 comma 4, D Lgs 546/92 precisa che essa avviene tramite atto avente i requisiti di cui all'art. 18 del medesimo decreto, in quanto applicabili Il procedimento relativo all'integrazione dei motivi può essere così schematizzato stesura dell'atto nelle forme di cui all'art. 18 del D Lgs 546/92 notifica dell'atto alle controparti entro sessanta giorni dalla notizia di deposito dei documenti non conosciuti entro trenta giorni dalla notifica, deposito dell'atto presso la segreteria del giudice adito entro sessanta giorni dalla notifica, eventuale deposito di scritti difensivi ad opera della altre parti Si noti che ai termini sopra indicati è applicabile la sospensione feriale di cui alla L. 742/69 Produzione documenti L’art. 24 comma 1, D Lgs 546/92 statuisce che: “I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti". Dal dato normativo si deduce che i documenti possono essere: prodotti unitamente a un atto processuale (ricorso; controdeduzioni; memorie; atto di intervento) depositati in via autonoma, con apposita nota purché il deposito avvenga in ogni caso al più tardi entro 20 giorni liberi prima dell’udienza (v. art. 32, comma 1, D Lgs 546/92) Produzione documenti L'art. 32, comma 1, D Lgs 546/92 dispone che i documenti possono essere depositati fino a venti giorni liberi prima dell'udienza Il riferimento al carattere "libero" dei giorni comporta che, ai fini del computo del termine, non si deve tener conto né del giorno iniziale né del giorno finale, coincidenti con la data di trattazione e di deposito dell'atto Per quanto concerne la natura giuridica del predetto termine, l'articolo in esame non specifica se il termine in esame abbia natura perentoria o meno La più recente giurisprudenza ritiene che il termine per il deposito dei documenti abbia natura perentoria; sul punto è stato sostenuto che: • è irrituale il deposito di documenti se eseguito dieci giorni prima dell'udienza, e, pertanto, questi ultimi non possono essere utilizzati per la decisione (v. C.T.R., Roma 5.5.2005 n. 94) • il termine in esame è da ritenersi perentorio, quindi da osservare a pena di decadenza (v. Cass. 24.7.2014 n. 16949) • sebbene l'art. 152 c.p.c. enunci il principio di "tassatività" dei termini perentori, "non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, perché nulla vieta ... di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato" (v. Cass. 30.1.2004 n. 1771) Secondo la giurisprudenza i documenti tardivamente prodotti non possono essere utilizzati ai fini della decisione nemmeno se la controparte non si sia opposta alla loro produzione (v. Cass. 11.12.2006 n. 26345) Iscrizione ricorso e assegnazione A seguito della costituzione in giudizio del ricorrente la segreteria della Commissione: iscrive il ricorso stesso nel registro generale, ovvero nel registro dei ricorsi pendenti dinanzi la Commissione adita (R.G.R.) forma il fascicolo d'ufficio inserendovi: l'iscrizione del ricorso nel registro generale è un atto dovuto i fascicoli del ricorrente i fascicoli delle altre parti ogni altro documento inerente il processo sottopone il fascicolo d’ufficio al Presidente della Commissione Quest’ultimo provvede all'assegnazione del ricorso ad una delle sezioni • il presidente della sezione procede ad un esame preliminare dell'impugnazione, art. 27 del D Lgs 546/92 • Dichiarazione di inammissibilità • Nomina di un relatore per la trattazione della controversia • Disporre la sospensione, l’interruzione o l’estinzione del processo Esame preliminare del ricorso Tale esame deve avvenire quando sono scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti: pertanto, esso va eseguito decorsi sessanta giorni dalla notifica del ricorso alla parte resistente la mancata o tardiva costituzione in giudizio del resistente non osta all'esame preliminare del ricorso Possono dare luogo all'inammissibilità dell'impugnazione in sede di esame preliminare la mancata sottoscrizione del ricorso ad opera del difensore (art. 18 del D Lgs 546/92) la mancata indicazione, nel ricorso (art. 18 del D Lgs 546/92): • • • • • della Commissione tributaria adita del ricorrente o del suo legale rappresentante della parte resistente dell'atto impugnato dei motivi di impugnazione il mancato rispetto dei termini per la proposizione del ricorso (art. 21 del D Lgs 546/92) il mancato rispetto dei termini per la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22 del D Lgs 546/92) l'utilizzo di forme di notifica del ricorso non previste in alcun modo dalla legge (ad esempio, posta ordinaria) la proposizione del ricorso nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva Decreto inammissibilità e reclamo L’art. 27, comma 3, D Lgs 546/92 dispone che l'inammissibilità del ricorso è dichiarata con decreto del Presidente di sezione in assenza di contraddittorio Il decreto è soggetto a reclamo nelle forme di cui all'art. 28 del D Lgs 546/92, ovvero: il reclamo deve essere notificato alle altre parti nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione operata dalla segreteria entro 15 giorni dall’ultima notifica il reclamante, a pena di inammissibilità, deve provvedere alla costituzione entro 15 giorni dalla notifica del reclamo le parti possono presentare memorie la commissione, in camera di consiglio, decide: con sentenza • l’inammissibilità del ricorso • l’estinzione del processo con ordinanza non impugnabile • la prosecuzione del processo Riunione dei ricorsi L'art. 29 del D Lgs 546/92 stabilisce che: “In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi”, se pendono di fronte alla stessa sezione. La riunione dei ricorsi "assolve alla duplice funzione di favorire una maggiore economia dei procedimenti e di evitare la formazione di giudicati difformi" Tipologie di connessione che possono comportare la riunione connessione oggettiva • qualora tra le due cause vi sia identità di petitum e di causa petendi connessione soggettiva • quando le azioni, con oggetto diverso sono proposte dallo stesso ricorrente contro la stessa parte connessione per pregiudizialità • quando l’oggetto del ricorso riguarda un fatto "pregiudiziale" ad un altro litispendenza • quando pendano due processi identici (stesso oggetto e stesse parti) litisconsorzio necessario (non ha natura discrezionale) Ad eccezione del litisconsorzio necessario, "il provvedimento di riunione lascia immutata l'autonomia di ciascuna causa, per cui la sentenza che decide simultaneamente le cause, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna pronuncia è soggetta al rispettivo regime di impugnazione" (Cass. 20.7.2001 n. 9906 e Cass. 23.5.2000 n. 6733) Avviso di trattazione Ai sensi dell’art. 31, D Lgs 546/92 l'avviso di trattazione dell'udienza è comunicato alle parti costituite ad opera della segreteria almeno trenta giorni liberi prima della data di trattazione stessa. La suddetta comunicazione svolge un ruolo fondamentale all'interno del processo, in quanto è strumentale al contraddittorio e la sua omissione causa la nullità della sentenza La comunicazione della data di trattazione va effettuata: nei confronti delle parti costituite nel rispetto delle forme di cui agli artt. 16 e 17 del D Lgs 546/92 entro trenta giorni liberi prima dell'udienza L'avviso di trattazione deve contenere i seguenti elementi: la data e l'ora della trattazione la causa che verrà trattata i dati identificativi del ricorso il giudice adito Avviso di trattazione L’avviso di trattazione dell’udienza è funzionale al deposito: dei documenti, che deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza ex art. 32 comma 1, D Lgs 546/92 delle memorie illustrative, che deve avvenire entro dieci giorni liberi prima dell'udienza ex art. 32 comma 2, D Lgs 546/92 delle repliche in ipotesi di trattazione in Camera di consiglio, che deve avvenire entro cinque giorni liberi prima dell'udienza ex art. 32 comma 3, D Lgs 546/92 della richiesta di trattazione in pubblica udienza, che deve avvenire entro dieci giorni liberi prima dell'udienza ex art. 33 comma 2, D Lgs 546/92 In ragione della funzione cui assolve l’avviso di trattazione: Il mancato rispetto del termine "determina la nullità della comunicazione e di tutti i successivi atti consequenziali, salva l'acquiescenza della parte interessata che, nelle proprie difese scritte, non sollevi tempestivamente l'eccezione, ovvero che comparendo nella pubblica udienza non eccepisca alcunché al riguardo" (c. Cass. 20.09.2006) L'omissione della comunicazione comporta la nullità della sentenza (v. Cass. 14.5.2007 n. 10953) Memorie Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione e memorie illustrative fino a dieci giorni liberi. Il mancato rispetto del termine fissato dalla legge comporta che la memoria non può essere esaminata la Corte di Cassazione ha affermato che il rispetto dei termini è necessario al fine di consentire alle altri parti di apprestare in un congruo termine le eventuali repliche, da svolgere oralmente in udienza o nelle memorie di replica (v. Cass. 4.10.2000, n. 13172) la Suprema Corte di Cassazione ha anche affermato che dalla scadenza del termine assegnato alla parte per la produzione di documenti non deriva alcuna conseguenza in relazione alla utilizzabilità dei documenti, una volta che gli stessi siano stati comunque acquisiti al processo (v. Cass.23.12.2000, n. 16176) durante la fase processuale intercorrente tra la data di comunicazione dell'avviso di trattazione e la data di fissazione dell'udienza pubblica o della deliberazione in camera di consiglio, le parti possono scambiare ulteriori scritti difensivi o mettere a disposizione ulteriori documenti costituenti mezzi di prova Memorie le memorie per espressa previsione normativa devono avere carattere illustrativo ossia debbono limitarsi a contenere i motivi già proposti ed eventualmente aggiunti ai sensi dell'art. 24, comma 2, D Lgs 546/92 le parti possano dedurre con la memoria eccezioni rilevabili d'ufficio, posto che in questa ipotesi non si tratterebbe di introdurre un nuovo tema d'indagine nel caso in cui la trattazione della controversia verrà effettuata in camera di consiglio, ossia senza la presenza delle parti, è prevista la possibilità per le parti di depositare brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data dell'udienza la parte, in questo caso, deve limitarsi ad una valutazione critica di quanto esposto nella memoria illustrativa di controparte Discussione della causa La discussione della causa, di regola, avviene nelle forme della Camera di consiglio, a meno che una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza entro dieci giorni liberi prima dell'udienza stessa Nella discussione Camera di consiglio, le attività difensive devono essere esercitate, a pena di decadenza, nei seguenti termini venti giorni liberi prima dell'udienza, per il deposito dei documenti dieci giorni liberi prima dell'udienza, per il deposito delle memorie illustrative cinque giorni liberi prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di replica Nella discussione in pubblica udienza, le attività difensive devono essere esercitate, a pena di decadenza, nei seguenti termini venti giorni liberi prima dell'udienza, per il deposito dei documenti; dieci giorni liberi prima dell'udienza, per il deposito delle memorie illustrative udienza pubblica di discussione (che in ragione della complessità della lite può non essere unica) Fase deliberativa L'art. 35 del D Lgs 546/92 prevede che: “Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in camera di consiglio". La fase deliberativa è disciplinata mediante il rinvio agli artt. 276 ss. c.p.c la decisione deve essere presa in segreto in Camera di consiglio alla decisione possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione • la sentenza è da ritenersi nulla se la deliberazione è avvenuta da giudici diversi rispetto a quelli che hanno partecipato alla discussione • da un numero di giudici inferiore o superiore rispetto al numero legale previsto dalla legge (il collegio è formato da tre giudici) • vengono esaminate prima le questioni pregiudiziali e poi quelle di merito la decisione è presa a maggioranza dei voti il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo la motivazione viene stesa dal relatore Sentenza La sentenza è il provvedimento con cui il collegio giudicante definisce il processo o una fase dello stesso, ed ha natura decisoria. Nel processo tributario, possono configurarsi sentenze di: annullamento dell'atto, parziale o totale condanna al rimborso di somme indebitamente versate L'art. 36 del D Lgs 546/92 contempla il contenuto minimo della sentenza, la cui inosservanza può comportare la nullità della sentenza l'indicazione: • della composizione del collegio • delle parti • dei loro difensori se vi sono la concisa esposizione dello svolgimento del processo le richieste delle parti la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto il dispositivo la data della deliberazione la sottoscrizione del presidente e dell'estensore Pubblicazione della sentenza L'art. 37 del D Lgs 546/92 sancisce che la sentenza è resa pubblica, nel testo integrale o originale, mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione Con la pubblicazione la sentenza acquista rilevanza giuridica esterna da tale momento non è più possibile, da parte dei componenti del collegio, apportare alcuna modica da tale momento decorre il termine “lungo” per la proposizione dell’impugnazione Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dalla data del deposito La suddetta comunicazione: deve avvenire nei confronti delle sole parti costituite, "non potendosi ovviamente estendere a chi sia rimasto volontariamente estraneo al processo” ha una sola funzione informativa, e non ha rilievo ai fini della decorrenza del termine "lungo" per impugnare Sospensione del processo L'art. 39, D Lgs 546/92 disciplina le ipotesi di sospensione necessaria del processo tributario, prevedendo che la stessa possa verificarsi soltanto nel caso in cui sorga l'esigenza di risolvere in via pregiudiziale una questione di falsità in atti o documenti ovvero una questione sullo stato e capacità di persone. La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che la sospensione necessaria del processo tributario deve ritenersi ammissibile anche al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 39 del d lgs 546/92, in applicazione dell’art. 295 c.p.c. ( v. Cass. 21.02.2005, n. 3422) La Suprema Corte ha affermato, altresì, che ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non è sufficiente che, tra due controversie, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una delle controversie costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, l'accertamento della quale debba avvenire con efficacia di cosa giudicata (v. Cass. 3.08.205, n. 16216) Le due ipotesi tassative menzionate dall’art. 39, D Lgs 546/92 non possono esaurire l'intero problema della sospensione: si intende quella "necessaria”, che sussiste allorquando vi sia addirittura una situazione di "dipendenza" della decisione della causa dalla definizione di altra controversia, che lo stesso o altro giudice deve risolvere Sospensione del processo La sospensione comporta l’impossibilità di compiere atti diversi da quelli finalizzati alla ripresa del processo ed interrompe i termini in corso Si assiste in pratica ad uno stato di quiescenza del processo, con la conseguenza che, durante tale periodo, non possono essere compiuti atti del processo e che i termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere a seguito della presentazione dell'istanza di trattazione La riassunzione del processo deve avvenire su istanza di una delle parti del processo, entro sei mesi dalla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione oppure entro sei mesi dalla data in cui è stata dichiarata l'interruzione La mancata presentazione dell'istanza di trattazione o la presentazione della stessa oltre il termine semestrale comporta l'estinzione del processo Interruzione del processo L'interruzione del processo, disciplinato dagli artt. 40 - 43 del D Lgs 546/92, ha lo scopo di consentire la corretta estrinsecazione del principio del contraddittorio; essa si verifica in quei casi in cui, a causa di un evento sopravvenuto, viene lesa l'effettività del contraddittorio, perché una delle parti non può più "stare in giudizio” L'art. 40 del D Lgs 546/92 elenca le cause di interruzione del processo. Il processo tributario si interrompe se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica una delle seguenti situazioni: "il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza"; "la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12" del D Lgs 546/92. Il verificarsi di un evento interruttivo produce “automaticamente” l’interruzione del processo, ovvero non possono essere compiuti atti processuali, sino alla presentazione dell’istanza di trattazione da effettuarsi entro 6 mesi dall’evento Interruzione del processo Cause interruzione del processo: soggetti interessati dagli eventi interruttivi Eventi relativi alla parte: persona fisica • morte • dichiarazione di morte presunta • perdita della capacità processuale (interdizione, fallimento) persona giuridica • • • • estinzione (cancellazione società registro imprese) fallimento liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria Eventi relativi al legale rappresentate: • morte del rappresentate • perdita della capacità processuale del rappresentante • cessazione del rapporto di rappresentanza Eventi relativi al difensore: • morte del difensore • sospensione dall’albo professionale • radiazione/cancellazione dall’albo professionale Estinzione del processo L'estinzione del processo tributario può essere dichiarata: per rinuncia al ricorso (art. 44 del D Lgs 546/92); da proporsi tramite una dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura speciale; la rinuncia deve essere accettata dalla controparte per inattività delle parti (art. 45 del D Lgs 546/92); Si verifica nel caso in cui le parti sono tenute alla prosecuzione o riassunzione del processo ovvero all’integrazione del contraddittorio • art. 5 co. 5 del D Lgs 546/92, omessa riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente • art. 14 co. 2 del D Lgs 546/92, omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso nei termini disposti dal giudice • art. 43 del D Lgs 546/92, mancata riassunzione del processo sospeso o interrotto • art. 63 co. 2 del D Lgs 546/92, omessa riassunzione del processo a seguito di rinvio disposto della Cassazione per cessazione della materia del contendere (art. 46 del D Lgs 546/92) si verifica allorquando sia sopravvenuta una situazione che (riconosciuta ed ammessa da tutte le parti), abbia eliminato il contrasto tra le stesse ed abbia fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice sulla controversia • adempimento spontaneo da parte del contribuente • annullamento dell’atto impositivo da parte dell’Ente impositore • definizione della lite prevista dalla legge (es. art. 16, L. 289/02; art. 39, DL 98/11) Estinzione del processo L'estinzione del processo, sia essa determinata dalla rinuncia al ricorso, dall'inattività delle parti o dalla cessazione della materia del contendere, è dichiarata con provvedimento giudiziale. Il provvedimento assume la forma: di decreto, se pronunciato dal presidente della Sezione, prima della fissazione dell’udienza di trattazione della causa, in sede di esame preliminare (v. art. 27, D Lgs 546/92) di sentenza, se pronunciata dalla Commissione, dopo la fissazione dell’udienza di trattazione (artt. 45, comma 4, e 46 comma 2, D Lgs 546/92) Avverso il decreto presidenziale può essere proposto reclamo ai sensi dell'art. 28 del D Lgs 546/92 L'estinzione del processo determina per cessazione della materia del contendere: la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato per rinuncia al ricorso e inattività delle parti: l'incontestabilità dell'atto impositivo; il passaggio in giudicato della sentenza impugnata Tutela cautelare La proposizione della domanda cautelare dà luogo ad una sorta di procedimento incidentale che si innesta nell'ambito del processo relativo all'atto oggetto di sospensiva Il contribuente, come previsto dall’art. 47, D Lgs 546/92, deve dimostrare la sussistenza delle esigenze cautelari, ovvero: la verosimiglianza circa l’insussistenza della pretesa ovvero circa la fondatezza del ricorso (c.d. "fumus boni iuris”) il danno grave e irreparabile (c.d. "periculum in mora”) I sopra indicati requisiti debbono sussistere entrambi per la concessione della sospensiva Da parte sua l'Amministrazione finanziaria ha specificato che, nella valutazione delle esigenze cautelari, occorre considerare anche l'interesse dell'ente impositore "circa la perdita delle garanzie patrimoniali nelle more della definizione del giudizio principale o anche la maggiore difficoltà della esazione futura del credito erariale" Fumus boni iuris La tutela cautelare può essere concessa solo in ipotesi di potenziale fondatezza del ricorso Il fumus boni iuris è stato ritenuto sussistente con conseguente concessione della tutela cautelare, nelle seguenti ipotesi: elementi che, al sommario esame consentito in questa fase cautelare, confortano qualche aspetto delle tesi del ricorrente, almeno quanto all'entità del debito d'imposta sentenza di non doversi procedere emanata dal GIP, su fatti rilevanti ai fini del procedimento tributario in un caso di imposta di successione, determinazione dell'imponibile senza aver tenuto conto dei legati e degli altri oneri gravanti sull'attivo accertamenti da studi di settore non preceduti da contraddittorio a pretese avanzate nei confronti di soci di società di capitali non "ristrette" a cartelle di pagamento non precedute dal previo avviso di accertamento Periculum in mora La gravità del danno deve essere esaminata congiuntamente all'irreparabilità. Il periculum in mora non deve essere inteso in maniera rigorosa, siccome, in termini assoluti, il danno patrimoniale non è mai irreparabile, in quanto suscettibile di reintegrazione per equivalente Il periculum in mora deve essere valutato alla luce della situazione personale del ricorrente e si manifesta quando il giudice ritiene sussistente il concreto pericolo che la mancata sospensione dell'atto impugnato possa recare al ricorrente un danno tale da non apparire totalmente eliminabile in caso di successivo accoglimento del ricorso nel giudizio ordinario Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente con conseguente concessione della tutela cautelare, nelle seguenti ipotesi passività, debitamente documentate mediante la produzione del bilancio, tali per cui l'esborso relativo alle somme pretese dall'ente avrebbe potuto portare a modificare i piani previsionali dell'attività sociale, ovvero a nuovi indebitamenti adempimento dell'obbligazione tributaria configurabile solo mediante il ricorso a mezzi straordinari quali l'alienazione del patrimonio immobiliare esposizione bancaria tale da comportare, in ipotesi di versamento del tributo richiesto, il pignoramento dei beni aziendali, con ripercussioni sulla situazione lavorativa dei dipendenti richiesta, da parte di istituti bancari, di "rientro" di affidamenti in precedenza concessi Tutela cautelare: procedimento L’istanza cautelare deve essere proposta dinanzi alla competente CTP unitamente al ricorso con atto separato • deve essere notificata alle parti • Successivamente deve essere depositata in segreteria (v. art. 22, D Lgs 546/92) Il Presidente fissa l’udienza cautelare che deve essere comunicata alle parti 10 giorni prima Trattazione dell’udienza cautelare in Camera di consiglio in presenza delle parti Emissione di ordinanza, non impugnabile, che può essere • di accoglimento • di rigetto • Si noti che l’ordinanza può essere anche parziale o subordinata a idonea garanzia L’ordinanza, in caso di mutamento delle circostanze, può essere revocata o modificata E’ possibile richiedere, in caso di eccezionale urgenza, l’emissione di un decreto di provvisoria sospensione dell’atto impugnato