Indennità di maternità e diritto alla disoccupazione

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Indennità di maternità e diritto alla disoccupazione
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Indennità di maternità
e diritto alla disoccupazione ordinaria
Paolo Rossi *
L’Inps, alla luce della legge n. 80
del 2005 (cd. legge competitività),
aggiorna le modalità e i termini
per la surrogazione dell’indennità
di disoccupazione ordinaria con
l’indennità di maternità. Secondo
la vigente normativa, la domanda
di disoccupazione deve essere
presentata a pena di decadenza
entro il 68° giorno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la lavoratrice gestante non abbia presentato la domanda nel suddetto termine, la
stessa, ai fini del disposto di cui al
comma 4 dell’art. 24, Dlgs n.
151/2001, è considerata in godimento (teorico) dell’indennità di
disoccupazione quando, ancorché
decaduta dal diritto, si trovi comunque nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il
conseguimento dell’indennità di
disoccupazione: anzianità assicurativa e contributiva ed iscrizione
al Centro per l’impiego
L’
Inps, con messaggio 21 novembre 2005, n. 38343, ha
risposto ad un quesito in
merito all’indennità di maternità e
al diritto teorico alla prestazione
di disoccupazione ordinaria. Il
dubbio è sorto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, Dl
14.3.2005, n. 35 (convertito con
modifiche dalla legge 80/2005),
che ha ampliato la misura e la
durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria. Con tale decreto la durata dell’indennità è
stata innalzata a 7 mesi per i sog-
getti con età anagrafica inferiore
a 50 anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. La percentuale
di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è
stata elevata, poi, al 50% per i
primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per gli
ulteriori mesi. A tale disciplina si
interseca però anche una particolare disposizione contenuta nel
Testo unico della maternità e della paternità (Dlgs 26.3.2001, n.
151), intesa a tutelare in modo
specifico la lavoratrice gestante
anche nelle occasioni in cui la
medesima abbia perduto il posto
di lavoro e si trovi in una situazione che gli dia diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.
L’art. 24, c. 4, Testo unico prevede infatti che, qualora il congedo
di maternità abbia inizio trascorsi
60 giorni dalla risoluzione del
rapporto e la lavoratrice si trovi
all’inizio del periodo di congedo
stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, la medesima ha diritto all’indennità giornaliera di maternità
anziché all’indennità ordinaria di
disoccupazione. Il vantaggio è
quindi evidente: anziché percepire un’indennità commisurata al
50% (o 40% o 30%) della retribuzione, durante il congedo di
maternità (ex astensione obbligatoria) la lavoratrice percepirebbe
l’80% della retribuzione, con un
apprezzabile incremento economico. Ma la questione sulla quale
si è espressa la Direzione Centrale è ancora più articolata; non si
tratta infatti dell’ipotesi in cui
una lavoratrice, precedentemente
licenziata, riceva dall’Inps l’indennità di disoccupazione ordinaria in contemporanea con un
suo stato di gravidanza, ma che si
trovi solo astrattamente nelle
condizioni richieste dalla legge
per il conseguimento del diritto
all’indennità di disoccupazione
ordinaria. Tale complicazione
trae le sue origini da un preciso
orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi verso la fine degli anni ottanta e ad oggi
ancora attuale. La Suprema Corte
è stata ferma nel sostenere che la
lavoratrice gestante e disoccupata ha diritto, ai sensi del citato art.
24, c. 4, Dlgs 151/2001, alla corresponsione della indennità di
maternità trascorsi i 60 giorni
dalla risoluzione del rapporto, allorché si trovi nelle condizioni
astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione, ancorché sia da esso decaduta
per inutile decorso del tempo
massimo stabilito per la presentazione della domanda. Ciò sta a
significare che è sufficiente, ai fini della surrogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria
con quella di maternità, che la
gestante si trovi anche solo nel
diritto di percepire la disoccupazione e nel periodo di operatività
della tutela. In particolare, quanto
ai requisiti soggettivi, è necessa-
* Consulente del lavoro in Roma
Il Sole 24­Ore
Pirola
n. 48 ­ 2 dicembre 2005
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- lavoratrice licenziata il 31 luglio 2004;
- domanda di disoccupazione presentata il 4 maggio 2005;
- data entro la quale avrebbe dovuto essere presentata la domanda di disoccupazione (68 giorni dal
licenziamento a pena di decadenza) 7 ottobre 2004;
- domanda di pagamento dell’indennità di maternità presentata il 4 maggio 2005;
- dichiarazione di disponibilità resa al Centro per l’Impiego il 4 maggio 2005;
- data presunta del parto 29 luglio 2005;
- data inizio congedo di maternità 29 maggio 2005;
- data effettiva del parto 22 luglio 2005.
Stando ai dati dell’esempio e a quanto in precedenza chiarito, per determinare la decorrenza teorica della
domanda di disoccupazione si deve considerare come data della domanda l’ultimo giorno utile (7.10.2004),
con conseguente decorrenza teorica il 15.10.2004. In questo specifico caso, avendo ipotizzato che la
lavoratrice ha presentato la domanda per l’indennità di disoccupazione oltre il termine consentito (68 giorni
dal licenziamento), la data di riferimento, per il calcolo della decorrenza teorica, è eccezionalmente l’ultimo
giorno utile; diversamente, in caso di effettiva domanda entro i termini previsti, sarebbe stata considerata utile
la data della dichiarazione di disponibilità al Centro per l’impiego.
Periodo di riferimento
Dal 31.7.2004 al 7.10.2004
Tempo trascorso
68 giorni
Note
Il 7 ottobre 2004 scadeva il termine per presentare la domanda di disoccupazione.
Dal 15.10.2004 al 29.5.2005
226 giorni
Il 15 ottobre 2004 è la decorrenza teorica
dell’indennità di disoccupazione, in ipotesi di
domanda presentata l’ultimo giorno utile (il 7
ottobre 2004).
Il 29 maggio 2005 rappresenta il primo giorno di astensione obbligatoria (due mesi prima della data presunta del parto).
2 mesi
Il 29 luglio 2005 è la data presunta del parto.
Dal 29.5.2005
al 29.7.2005
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Esemplificazione
Calcolando, quindi, il massimo di 210 giorni, il periodo teoricamente indennizzabile con il sussidio di
disoccupazione sarebbe stato 15 ottobre 2004-14 maggio 2005. In questo caso la domanda andrebbe
respinta in quanto l’interessata non potrebbe neanche astrattamente risultare in godimento della disoccupazione ordinaria durante il periodo di «astensione» obbligatoria iniziato il 29 maggio 2005 (risultano trascorsi
infatti 226 giorni dal 15 ottobre 2004 al 29 maggio 2005).
Periodo di riferimento
Dal 15.10.2004 al 14.5.2005
Tempo trascorso
Note
210 giorni
Tale periodo rappresenta il tempo in cui sarebbe
stata teoricamente indennizzata la lavoratrice in disoccupazione. Qualora la data di decorrenza dell’astensione obbligatoria fosse caduta nel periodo
medesimo, la lavoratrice avrebbe potuto godere
dell’indennità di maternità anziché di quella di disoccupazione.
In ogni caso, nella fattispecie proposta, considerata la tardiva iscrizione da parte dell’interessata al Centro per
l’impiego (4.5.2005) e tenuto conto che, come premesso, detta iscrizione è una delle condizioni di legge
previste per il riconoscimento del diritto (anche teorico) al trattamento di disoccupazione, l’indennità di
maternità ai sensi del comma 4 dell’art. 24, Dlgs n. 151/2001 non può essere riconosciuta dall’Inps.
rio che abbia nel suo curriculum
lavorativo almeno due anni di
anzianità assicurativa e un anno
di contribuzione nel biennio precedente la domanda, che abbia
presentato al Centro provinciale
per impiego la dichiarazione di
disponibilità a trovare un lavoro
n. 48 ­ 2 dicembre 2005
(dal momento che l’abolizione
delle liste di collocamento, dal
30.1.2003, ha eliminato il certificato di iscrizione) e abbia una
residua capacità lavorativa. In
merito invece al periodo di operatività della tutela, perché la lavoratrice possa essere consideraIl Sole 24­Ore
Pirola
ta in godimento dell’indennità di
disoccupazione ordinaria, occorre che non ne abbia usufruito entro il limite di 210 giorni (si è
considerata la sola ipotesi di lavoratrice inferiore a 50 anni), termine così adeguato dopo l’entrata in vigore del Dl n. 35/2005.
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AIRCOLARI
C
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INPS ­ DIREZIONE REGIONALE …
MESSAGGIO 21 NOVEMBRE 2005, N. 38343
Oggetto: Art. 24, comma 4, del Dlgs n. 151/
2001. Indennità di maternità e diritto teorico
alla prestazione di disoccupazione ordinaria
Quesito
L’Agenzia di Borgosesia ha posto il caso che di seguito
si riassume. Una lavoratrice, licenziata il 31.7.2004, ha
presentato domanda di disoccupazione e di pagamento diretto dell’indennità obbligatoria di maternità in data 4.5.2005. Nella stessa data l’interessata ha
dato la disponibilità al Centro per l’impiego. La domanda di disoccupazione è stata respinta, per decadenza, in quanto presentata fuori dei termini previsti dalla
legge (entro 68 giorni dal licenziamento del 31.7.2004
- ultimo giorno utile per la presentazione il 7.10.2004).
Per quanto riguarda, invece, la domanda di maternità
obbligatoria (data presunta del parto 29.7.2005 - data
effettiva parto 22.7.2005) sorge il dubbio se sia da
accogliere o da respingere. Infatti, al caso in questione
si potrebbe applicare quanto previsto dall’art. 24, c. 4,
del Dlgs n. 151/2001 e quanto disposto con circolare
286 del 15.12.1987. La circolare, ancora attuale, dispose che «la lavoratrice gestante e disoccupata ha diritto
alla corresponsione dell’indennità obbligatoria di maternità, trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, allorché si trovi nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento del
diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, ancorché sia da essa decaduta, per inutile decorso del tempo
massimo stabilito per la presentazione della domanda». Inoltre viene precisato che «... perché la lavoratrice possa essere considerata in godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria, occorre che non ne
abbia usufruito entro il limite massimo di 180 giorni».
Stando a quanto sopra citato, per determinare la decorrenza teorica della domanda di Disoccupazione si deve
considerare come data della domanda l’ultimo giorno
utile (7.10.2004), con conseguente decorrenza teorica
il 15.10.2004. Non è possibile considerare, per il
calcolo della decorrenza teorica, la data di disponibilità al Centro per l’impiego, data successiva. Tale
data viene presa in considerazione solo nel caso di
effettiva domanda entro i termini previsti. Calcolando, quindi, il massimo di 180 giorni, il periodo teoricamente pagabile sarebbe stato fino al 13.4.2005. In questo caso la domanda andrebbe respinta in quanto l’interessata non potrebbe neanche astrattamente risultare in
godimento della DS ordinaria durante il periodo di
«astensione» obbligatoria. Si citano, inoltre, le nuove
disposizioni riguardanti la disoccupazione ordinaria
(art. 13, l. 80 del 14.5.2005 - conversione dell’art. 13,
Dl n. 35 del 14.3.2005), che prevedono, tra l’altro, un
allungamento del periodo di fruizione dell’indennità di
disoccupazione (210 giornate per i lavoratori con età
inferiore a 50 anni). Ciò premesso, poiché la norma in
questione prevede l’allungamento della durata per i
trattamenti di disoccupazione ancora «in pagamento» (anche per un solo giorno) nel periodo dall’1.4.2005 al 31.12.2006, sorge il dubbio se per il
calcolo teorico, ai fini del diritto alla maternità, si
debbano considerare 210 giornate (180 + 30) anziché 180 giornate, non essendoci pagamento effettivo
della disoccupazione. Tuttavia, per il caso in esame,
non è necessaria alcuna conferma della Direzione
Centrale, in quanto la domanda di maternità non sarebbe comunque accoglibile perché il periodo teorico
di disoccupazione terminerebbe, conteggiando 210
giornate, il 13.5.2005. Si chiede di confermare o meno
l’ipotesi dell’allungamento dei giorni 210 anche al calcolo teorico della prestazione di disoccupazione. Si
resta in attesa di una risposta per la definizione di
eventuali domande, non riguardanti il caso esposto.
Risposta
...È noto che, secondo la vigente normativa, la domanda di disoccupazione deve essere presentata a pena di
decadenza entro il 68° giorno dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la lavoratrice non
abbia presentato la domanda nel suddetto termine, la
stessa, ai fini del disposto di cui al c. 4, art. 24, Dlgs
151/2001, è considerata in godimento (teorico) dell’indennità di disoccupazione quando, ancorché decaduta
dal diritto per aver lasciato decorrere inutilmente il termine massimo stabilito per la presentazione della domanda (ossia i suddetti 68 giorni), si trovi comunque
nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge
per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione: anzianità assicurativa e contributiva ed iscrizione al Centro per l’impiego (Cass., sez. lav., n. 8970/
1995). In presenza delle suddette condizioni di legge, la
lavoratrice è considerata in godimento (teorico) dell’indennità di disoccupazione a partire dal giorno immediatamente successivo al 68°. Ciò posto, nella fattispecie in esame, considerata la tardiva iscrizione da
parte dell’interessata al Centro per l’impiego
(4.5.2005) e tenuto conto che, come premesso, detta
iscrizione è una delle condizioni di legge previste per il
riconoscimento del diritto (anche teorico) al trattamento
di disoccupazione, si ritiene non riconoscibile l’indennità di maternità ai sensi del comma 4 dell’art. 24, Dlgs
n. 151/2001. In merito, poi, a quanto recentemente
disposto dall’art. 13 della legge n. 80/2005 circa l’elevazione a sette mesi (210 giorni) dei trattamenti di
disoccupazione «in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31
dicembre 2006», si ritiene che, anche in caso di mancata presentazione della domanda di disoccupazione (e,
quindi, di pagamento effettivo della relativa indennità),
possano essere conteggiati 7 mesi (anziché 6), ai fini
della determinazione del periodo di godimento «teorico» dell’indennità di disoccupazione, sempre che, ovviamente, risultino di volta in volta verificate le condizioni di legge per l’attuazione del suddetto beneficio.
Il Sole 24­Ore
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