Newsletter Aprile 2012 - Città Metropolitana di Napoli

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Newsletter Aprile 2012 - Città Metropolitana di Napoli
Fonte: http://www.diritto.it/docs/5088316-semplificazioni-negli-emendamenti-fatta-salva-lasicurezza-alimentare-dei-cittadini?tipo=news&source=1
Il 29 marzo scorso è stata votata dal Senato, con 246 voti favorevoli, la fiducia sull’emendamento
del Governo interamente sostitutivo del D.DL. n. 3194 di conversione del D.L. n. 5/2012, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il testo ritorna ora all’esame della
Camera che dovrà approvarlo entro il 9 aprile.
Fra gli emendamenti si evidenzia. in particolare, quello di cui all’art. 41 che semplifica l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,
tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. L’emendamento, infatti, assume una incisiva
importanza visto che nella formulazione originaria si rinviava genericamente all’art. 71 D.Lgs.
59/2010, senza precisarne cioè il comma, con la conseguente rimozione di una serie di divieti posti
a presidio della sicurezza dei cittadini (di seguito articolo al riguardo all.1).
Ora invece la formulazione dell’art. 41 del provvedimento sulle semplificazioni prevede che la
vendita temporanea di alimenti e bevande:
a) sia avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai
sensi dell’articolo 19 L. 241/1990;
b) non sia soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6dell’articolo 71 D.Lgs. 59/2010.
L’esercizio dell’attività in parola non è più, dunque, subordinato alla sussistenza delle seguenti
condizioni:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita
o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o
di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Semplificazioni, anche il reo di frode alimentare potrà vendere alimenti e
bevande alle sagre del paese
Pubblicato in Disegni di legge in data 07/02/2012
Lilla Laperuta
Nei meandri del decreto-legge sulle semplificazioni, approvato definitivamente venerdì scorso dal
Consiglio dei Ministri, si aggira in sordina una misura quantomeno rischiosa per la sicurezza
alimentare dei cittadini. Si tratta dell’art. 41 in tema di semplificazione dell'attività di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
Sicurezza alimentare vuol dire possibilità di garantire in condizioni igieniche ottimali acqua ed
alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico di cui l'organismo necessita per la sopravvivenza.
Sicurezza alimentare significa dunque anche consapevolezza della qualità igienico-sanitaria,
nutrizionale e organolettica degli alimenti che si somministrano oltre che della qualità ambientale,
dei processi di produzione, trasformazione, preparazione e consumo dei cibi.
L'adozione di prassi idonee a tutela di questo valore compete ai produttori dei generi alimentari,
ma anche a tutti coloro che intervengono nei successivi passaggi e/o intermediazioni che
l'alimento subisce fino all'acquisto da parte del consumatore finale. L'obiettivo è chiaramente
quello di salvaguardare i necessari requisiti di salubrità del prodotto.
Gli strumenti utili a raggiungere il risultato possono essere molteplici: taluni risultano obbligatori
(vincoli e divieti) per legge, altri possono essere comunque opportunamente osservati anche se
non imposti normativamente. Ebbene, rispetto a queste prassi il legislatore nazionale autore del
“decreto semplificazioni” ha compiuto un’azzardata inversione di marcia.
Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (in fiere, sagre,
manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari), si legge nell’art. 41 prima citato, non
è più necessaria l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione
certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 L. 241/1990. Di
più: si consente, con incosciente consapevolezza, che l’attività potrà essere esercitata anche in
mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010. Il che sta a significare, stante la
declinazione letterale dell’art 71 citato, che cade il divieto di esercizio di somministrazione dì
alimenti e bevande in particolare per:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice
penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.
Ancora, potranno esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno
riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il
buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. E
l’elenco dei divieti rimossi, purtroppo, potrebbe ancora continuare….
Sembra assurdo ma è vero!!! Da un lato la semplificazione: diventa più facile la vendita di bibite
alle sagre con la segnalazione certificata; dall’altrol’aggravamento: si amplia la platea dei soggetti
legittimati a farlo, includendovi anche i delinquenti abituali, per professione o per tendenza, e i rei
di frode alimentari. Una semplificazione cara, dunque, per la salute della collettività.
Fonte: http://decretosemplificazioni.diritto.it/docs/5088236-decreto-semplificazioni-d-l-5-2012-pagamenti-allapubblica-amministrazione-on-line?source=1&tipo=news
Decreto semplificazioni
amministrazione on line
(D.L.
5/2012):
pagamenti
alla
pubblica
Pubblicato in Normativa nazionale in data 09/03/2012
Multe, mensa scolastica, tassa sui rifiuti, ticket direttamente da casa. È una delle previsioni
del decreto semplificazioni che ieri ha ottenuto la fiducia della Camera
di Giuseppe Manfredi (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)
Fibrillazioni politiche e polemiche tra governo e maggioranza non fremano il cammino del decreto
legge n. 5 del 2012 in materia di semplificazioni: ieri infatti il governo ha ottenuto dall’Aula della
Camera la fiducia. I sì sono stati 479, i no 75, le astensioni 7. Il voto finale sul provvedimento ci
sarà martedì prossimo. Poi, il decreto (che scade il 9 aprile) passerà all’esame del Senato, in
seconda lettura. Il ministro per la pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi, ha espresso la
sua soddisfazione per un testo “migliorato” in un “clima costruttivo” e non ha escluso che ci
possano essere ulteriori novità a Palazzo Madama. Diverse le modifiche approvate dalle
commissioni, sintetizzate in seguito: ok agli organici della scuola anche se c’è lo stop della
stabilizzazione di 10mila precari; no a controlli meno rigidi sulla sicurezza del lavoro; una nuova
spinta alla liberalizzazione dell’ultimo miglio per la telefonia fissa; verso la cartella clinica
elettronica; dal 2014 comunicazioni della pubblica amministrazione solo on line; pagamento
dell’imposta di bollo e delle multe via internet; lo stop all’automatismo del reintegro dei fondi da
parte degli enti locali in caso di calamità naturali con l’incremento delle accise sulla benzina, quella
che era stata chiamata la tassa sulla “disgrazia”. E non sono mancate le polemiche. “La decisione
del Governo di non procedere all’assunzione di 10.000 precari della scuola è scandalosa”, afferma
il Presidente Codacons, Carlo Rienzi, commentando lo stralcio dell’emendamento all’articolo 50. “Il
Governo salva le ricche banche che inscenano un finto pianto, ma affossa i diritti dei lavoratori che
da anni aspettano una giusta assunzione - prosegue Rienzi - È un vero e proprio scandalo, che
conferma come l’unica possibilità per i docenti precari sia quella di ricorrere ai Tribunali al fine di
veder riconosciuti i propri diritti e ottenere il risarcimento dei danni”. Ecco le principali novità.
SCUOLA. L’organico della scuola, a partire dal prossimo anno scolastico, verrà fissato ogni tre
anni “sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scoltare” ma
“nei limiti dei risparmi di spesa accertati” nello stesso settore scuola. Niente da fare invece, come
visto sopra dalle reazioni del Codacons, per la stabilizzazione di 10mila precari.
FONDO IMPREVISTI. Viene abrogato l’automatismo del reintegro dei fondi da parte degli enti
locali in caso di calamità naturali con l’incremento delle accise sulla benzina (la norma era stata
battezzata tassa sulla ‘disgrazia’). Possibile che su questo punto ci sia qualche intervento in
Senato.
RISORSE SCUOLA. Il ministero dell’Economia (Monopoli dello Stato) entro 180 giorni, “verifica la
possibilità di emanare misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori
entrate”. Le “eventuali maggiori entrate” saranno destinate all’attuazione dell’autonomia scolastica.
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA. Nei piani di sanità nazionali e regionali “si privilegia” la
gestione elettronica delle pratiche cliniche, “attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica,
così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini”.
SICUREZZA-SALUTE LAVORATORI. La semplificazione dei controlli sulle imprese non si
applicherà in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ULTIMO MIGLIO. I costi per l’accesso all’ingrosso alla rete fissa dovranno essere disaggregati dal
costo del servizio di attivazione della linea stessa e del servizio di manutenzione. Obiettivo è quello
di non far pagare agli operatori servizi non richiesti.
BENI MAFIA. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata che hanno caratteristiche tali da
consentirne un uso agevole per scopi turistici saranno concessi gratis preferibilmente a
cooperative o consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni.
CERTIFICATI ANTIMAFIA PER GARE. Confermato l’obbligo per le amministrazioni di acquisire
d’ufficio le certificazioni antimafia.
COMUNICAZIONI P.A. A partire dal primo gennaio 2014 nella pubblica amministrazione saranno
utilizzati “esclusivamente” i “canali e i servizi telematici” compresa la “posta elettronica certificata”.
PAGAMENTO ON LINE. Multe, mensa scolastica, tassa sui rifiuti, ticket direttamente da casa: le
amministrazioni sono tenute a pubblicare sui siti istituzionali e sulle richieste di pagamento
(bollettini, ecc.) i codici IBAN e le causali di versamento per effettuare pagamenti elettronici tramite
bonifico. In questo modo, chi lo desidera, potrà effettuare i pagamenti telematici senza muoversi di
casa. La disposizione sarà operativa dopo 3 mesi dall’entrata in vigore della legge. Per agevolare
l’invio delle domande per via telematica è prevista la possibilità di pagare il bollo online, anche
attraverso l’uso della carta di credito o prepagata.
TAGLI COSTI STATO. Entro 90 giorni è adottato un programma triennale (2012-15) per la
riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle Pubbliche amministrazioni nelle materie di
competenza statale. Con il programma triennale scatterà anche un piano triennale “per la
misurazione e la riduzione dei tempi e dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori,
gravanti su imprese e cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi”.
PERMESSO AUTO INVALIDI. Il contrassegno per gli invalidi sarà valido su tutto il territorio
nazionale. Sarà un decreto del ministro dei Trasporti, previo parere della conferenza unificata, a
disciplinare le modalità per questo riconoscimento. Semplificazioni in materia di documentazione
per i malati cronici.
NORMA CONTRO “TURISMO ELETTORALE”. In occasione di consultazioni elettorali o
referendarie il cambio di residenza, che il decreto fissa in tempo reale, non può essere fatto oltre
15 giorni prima del voto.
IMPIANTI ENERGIA PRIORITARI. Il governo indicherà entro tre mesi gli impianti e le infrastrutture
energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l’estero, identificati come
prioritari.
Fonte:http://www.diritto.it/docs/5088286-liberalizzazioni-con-la-definitiva-approvazione-del-decretopi-facile-aprire-un-impresa?source=1&tipo=news
Liberalizzazioni, con la definitiva approvazione del decreto più facile
aprire un‘impresa
Pubblicato in Normativa nazionale - Data di pubblicazione: 23/03/2012
Lilla Laperuta
Conversione in legge per il D.L. 1/2012 (decreto sulle liberalizzazioni), grazie al quale scompaiono
una serie di restrizioni burocratiche che sinora hanno avvinto gli adempimenti necessari alla
nascita di una nuova impresa. Incoraggiato dalle politiche europee di liberalizzazione (dir.
2006/123/CE) il legislatore nazionale ha finalmente positivizzato la necessità di eliminare l’obbligo
di autorizzazione preliminare all’intrapresa di attività economiche. L’introduzione di assensi,
autorizzazioni e controlli preventivi è ammessa, ma solo per esigenze imperative di interesse
generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento europeo, nonché nel rispetto
del principio di proporzionalità.
Di seguito vengono riepilogate le principali le novità previste dall’art. 1 del provvedimento.
Decreti di liberalizzazione.
Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti, per
individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e
disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per
l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione. Con gli stessi regolamenti saranno
individuate anche le disposizioni restrittive che verranno abrogate a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti stessi.
Intervento dell’AGCOM.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato deve rendere parere obbligatorio, nel termine
di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento suddetti, anche in merito al
rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende
rilasciato positivamente.
Eliminazione degli oneriamministrativi.
Verranno abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o
preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività
economica non giustificati da motivi imperativi di interesse generale
Tutela della concorrenza.
Ancora, si prevede la soppressione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le
disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli
non ragionevoli, non adeguati e non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in
particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso
di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già
presenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici
oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
Interpretazione limitativa dei vincoli normativi.
Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività
economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua
dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i
programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio,
al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti
con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi europei ed
internazionali della Repubblica.
Intervento sostituivo dello Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni devono adeguarsi ai principi e alle regole
predette in materia di liberalizzazione fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi
dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento
costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti territoriali suddetti.
Eccezioni.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non
di linea, i servizi finanziari di cui all’art. 4 D.Lgs. 59/2010 e i servizi di comunicazione di cui all’art. 5
D.Lgs. 59/2010, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita
autorità indipendente.