Newsletter Aprile 2012 - Città Metropolitana di Napoli
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Newsletter Aprile 2012 - Città Metropolitana di Napoli
Fonte: http://www.diritto.it/docs/5088316-semplificazioni-negli-emendamenti-fatta-salva-lasicurezza-alimentare-dei-cittadini?tipo=news&source=1 Il 29 marzo scorso è stata votata dal Senato, con 246 voti favorevoli, la fiducia sull’emendamento del Governo interamente sostitutivo del D.DL. n. 3194 di conversione del D.L. n. 5/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il testo ritorna ora all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 9 aprile. Fra gli emendamenti si evidenzia. in particolare, quello di cui all’art. 41 che semplifica l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. L’emendamento, infatti, assume una incisiva importanza visto che nella formulazione originaria si rinviava genericamente all’art. 71 D.Lgs. 59/2010, senza precisarne cioè il comma, con la conseguente rimozione di una serie di divieti posti a presidio della sicurezza dei cittadini (di seguito articolo al riguardo all.1). Ora invece la formulazione dell’art. 41 del provvedimento sulle semplificazioni prevede che la vendita temporanea di alimenti e bevande: a) sia avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 L. 241/1990; b) non sia soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6dell’articolo 71 D.Lgs. 59/2010. L’esercizio dell’attività in parola non è più, dunque, subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Semplificazioni, anche il reo di frode alimentare potrà vendere alimenti e bevande alle sagre del paese Pubblicato in Disegni di legge in data 07/02/2012 Lilla Laperuta Nei meandri del decreto-legge sulle semplificazioni, approvato definitivamente venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, si aggira in sordina una misura quantomeno rischiosa per la sicurezza alimentare dei cittadini. Si tratta dell’art. 41 in tema di semplificazione dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. Sicurezza alimentare vuol dire possibilità di garantire in condizioni igieniche ottimali acqua ed alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico di cui l'organismo necessita per la sopravvivenza. Sicurezza alimentare significa dunque anche consapevolezza della qualità igienico-sanitaria, nutrizionale e organolettica degli alimenti che si somministrano oltre che della qualità ambientale, dei processi di produzione, trasformazione, preparazione e consumo dei cibi. L'adozione di prassi idonee a tutela di questo valore compete ai produttori dei generi alimentari, ma anche a tutti coloro che intervengono nei successivi passaggi e/o intermediazioni che l'alimento subisce fino all'acquisto da parte del consumatore finale. L'obiettivo è chiaramente quello di salvaguardare i necessari requisiti di salubrità del prodotto. Gli strumenti utili a raggiungere il risultato possono essere molteplici: taluni risultano obbligatori (vincoli e divieti) per legge, altri possono essere comunque opportunamente osservati anche se non imposti normativamente. Ebbene, rispetto a queste prassi il legislatore nazionale autore del “decreto semplificazioni” ha compiuto un’azzardata inversione di marcia. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (in fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari), si legge nell’art. 41 prima citato, non è più necessaria l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 L. 241/1990. Di più: si consente, con incosciente consapevolezza, che l’attività potrà essere esercitata anche in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010. Il che sta a significare, stante la declinazione letterale dell’art 71 citato, che cade il divieto di esercizio di somministrazione dì alimenti e bevande in particolare per: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali. Ancora, potranno esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. E l’elenco dei divieti rimossi, purtroppo, potrebbe ancora continuare…. Sembra assurdo ma è vero!!! Da un lato la semplificazione: diventa più facile la vendita di bibite alle sagre con la segnalazione certificata; dall’altrol’aggravamento: si amplia la platea dei soggetti legittimati a farlo, includendovi anche i delinquenti abituali, per professione o per tendenza, e i rei di frode alimentari. Una semplificazione cara, dunque, per la salute della collettività. Fonte: http://decretosemplificazioni.diritto.it/docs/5088236-decreto-semplificazioni-d-l-5-2012-pagamenti-allapubblica-amministrazione-on-line?source=1&tipo=news Decreto semplificazioni amministrazione on line (D.L. 5/2012): pagamenti alla pubblica Pubblicato in Normativa nazionale in data 09/03/2012 Multe, mensa scolastica, tassa sui rifiuti, ticket direttamente da casa. È una delle previsioni del decreto semplificazioni che ieri ha ottenuto la fiducia della Camera di Giuseppe Manfredi (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it) Fibrillazioni politiche e polemiche tra governo e maggioranza non fremano il cammino del decreto legge n. 5 del 2012 in materia di semplificazioni: ieri infatti il governo ha ottenuto dall’Aula della Camera la fiducia. I sì sono stati 479, i no 75, le astensioni 7. Il voto finale sul provvedimento ci sarà martedì prossimo. Poi, il decreto (che scade il 9 aprile) passerà all’esame del Senato, in seconda lettura. Il ministro per la pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi, ha espresso la sua soddisfazione per un testo “migliorato” in un “clima costruttivo” e non ha escluso che ci possano essere ulteriori novità a Palazzo Madama. Diverse le modifiche approvate dalle commissioni, sintetizzate in seguito: ok agli organici della scuola anche se c’è lo stop della stabilizzazione di 10mila precari; no a controlli meno rigidi sulla sicurezza del lavoro; una nuova spinta alla liberalizzazione dell’ultimo miglio per la telefonia fissa; verso la cartella clinica elettronica; dal 2014 comunicazioni della pubblica amministrazione solo on line; pagamento dell’imposta di bollo e delle multe via internet; lo stop all’automatismo del reintegro dei fondi da parte degli enti locali in caso di calamità naturali con l’incremento delle accise sulla benzina, quella che era stata chiamata la tassa sulla “disgrazia”. E non sono mancate le polemiche. “La decisione del Governo di non procedere all’assunzione di 10.000 precari della scuola è scandalosa”, afferma il Presidente Codacons, Carlo Rienzi, commentando lo stralcio dell’emendamento all’articolo 50. “Il Governo salva le ricche banche che inscenano un finto pianto, ma affossa i diritti dei lavoratori che da anni aspettano una giusta assunzione - prosegue Rienzi - È un vero e proprio scandalo, che conferma come l’unica possibilità per i docenti precari sia quella di ricorrere ai Tribunali al fine di veder riconosciuti i propri diritti e ottenere il risarcimento dei danni”. Ecco le principali novità. SCUOLA. L’organico della scuola, a partire dal prossimo anno scolastico, verrà fissato ogni tre anni “sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scoltare” ma “nei limiti dei risparmi di spesa accertati” nello stesso settore scuola. Niente da fare invece, come visto sopra dalle reazioni del Codacons, per la stabilizzazione di 10mila precari. FONDO IMPREVISTI. Viene abrogato l’automatismo del reintegro dei fondi da parte degli enti locali in caso di calamità naturali con l’incremento delle accise sulla benzina (la norma era stata battezzata tassa sulla ‘disgrazia’). Possibile che su questo punto ci sia qualche intervento in Senato. RISORSE SCUOLA. Il ministero dell’Economia (Monopoli dello Stato) entro 180 giorni, “verifica la possibilità di emanare misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate”. Le “eventuali maggiori entrate” saranno destinate all’attuazione dell’autonomia scolastica. CARTELLA CLINICA ELETTRONICA. Nei piani di sanità nazionali e regionali “si privilegia” la gestione elettronica delle pratiche cliniche, “attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini”. SICUREZZA-SALUTE LAVORATORI. La semplificazione dei controlli sulle imprese non si applicherà in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. ULTIMO MIGLIO. I costi per l’accesso all’ingrosso alla rete fissa dovranno essere disaggregati dal costo del servizio di attivazione della linea stessa e del servizio di manutenzione. Obiettivo è quello di non far pagare agli operatori servizi non richiesti. BENI MAFIA. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici saranno concessi gratis preferibilmente a cooperative o consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni. CERTIFICATI ANTIMAFIA PER GARE. Confermato l’obbligo per le amministrazioni di acquisire d’ufficio le certificazioni antimafia. COMUNICAZIONI P.A. A partire dal primo gennaio 2014 nella pubblica amministrazione saranno utilizzati “esclusivamente” i “canali e i servizi telematici” compresa la “posta elettronica certificata”. PAGAMENTO ON LINE. Multe, mensa scolastica, tassa sui rifiuti, ticket direttamente da casa: le amministrazioni sono tenute a pubblicare sui siti istituzionali e sulle richieste di pagamento (bollettini, ecc.) i codici IBAN e le causali di versamento per effettuare pagamenti elettronici tramite bonifico. In questo modo, chi lo desidera, potrà effettuare i pagamenti telematici senza muoversi di casa. La disposizione sarà operativa dopo 3 mesi dall’entrata in vigore della legge. Per agevolare l’invio delle domande per via telematica è prevista la possibilità di pagare il bollo online, anche attraverso l’uso della carta di credito o prepagata. TAGLI COSTI STATO. Entro 90 giorni è adottato un programma triennale (2012-15) per la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle Pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza statale. Con il programma triennale scatterà anche un piano triennale “per la misurazione e la riduzione dei tempi e dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori, gravanti su imprese e cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi”. PERMESSO AUTO INVALIDI. Il contrassegno per gli invalidi sarà valido su tutto il territorio nazionale. Sarà un decreto del ministro dei Trasporti, previo parere della conferenza unificata, a disciplinare le modalità per questo riconoscimento. Semplificazioni in materia di documentazione per i malati cronici. NORMA CONTRO “TURISMO ELETTORALE”. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie il cambio di residenza, che il decreto fissa in tempo reale, non può essere fatto oltre 15 giorni prima del voto. IMPIANTI ENERGIA PRIORITARI. Il governo indicherà entro tre mesi gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l’estero, identificati come prioritari. Fonte:http://www.diritto.it/docs/5088286-liberalizzazioni-con-la-definitiva-approvazione-del-decretopi-facile-aprire-un-impresa?source=1&tipo=news Liberalizzazioni, con la definitiva approvazione del decreto più facile aprire un‘impresa Pubblicato in Normativa nazionale - Data di pubblicazione: 23/03/2012 Lilla Laperuta Conversione in legge per il D.L. 1/2012 (decreto sulle liberalizzazioni), grazie al quale scompaiono una serie di restrizioni burocratiche che sinora hanno avvinto gli adempimenti necessari alla nascita di una nuova impresa. Incoraggiato dalle politiche europee di liberalizzazione (dir. 2006/123/CE) il legislatore nazionale ha finalmente positivizzato la necessità di eliminare l’obbligo di autorizzazione preliminare all’intrapresa di attività economiche. L’introduzione di assensi, autorizzazioni e controlli preventivi è ammessa, ma solo per esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento europeo, nonché nel rispetto del principio di proporzionalità. Di seguito vengono riepilogate le principali le novità previste dall’art. 1 del provvedimento. Decreti di liberalizzazione. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione. Con gli stessi regolamenti saranno individuate anche le disposizioni restrittive che verranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Intervento dell’AGCOM. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato deve rendere parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento suddetti, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. Eliminazione degli oneriamministrativi. Verranno abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da motivi imperativi di interesse generale Tutela della concorrenza. Ancora, si prevede la soppressione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati e non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. Interpretazione limitativa dei vincoli normativi. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi europei ed internazionali della Repubblica. Intervento sostituivo dello Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni devono adeguarsi ai principi e alle regole predette in materia di liberalizzazione fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti territoriali suddetti. Eccezioni. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari di cui all’art. 4 D.Lgs. 59/2010 e i servizi di comunicazione di cui all’art. 5 D.Lgs. 59/2010, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.